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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 06/05/2025, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1549/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1549/2014, avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale, promossa da: nato a [...] il [...], residente in Parte_1
VIA S. BIZZARRO 13 98051 BARCELLONA , c.f. , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI, c.f.
, domiciliato in VIA L. CADORNA, IS.212 COMPARTO 5 98123 C.F._2
MESSINA
ATTORE
CONTRO
, quale amministratore del nato a [...] il CP_1 Controparte_2
22/01/1972, residente in C.DA VULCANELLO LIPARI, c.f. C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. CASSATA NELLO, domiciliato in BARCELLONA POZZO DI
GOTTO IN VIA ROMA 167
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Controparte_3
BARCELLONA POZZO DI GOTTO IN VIA STATALE SANT'ANTONIO 126/B, con il patrocinio dell'avv. DA CAMPO GIOVANNI, domiciliata in PIAZZA GIUDICE P.
BORSELLINO 10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10/7/2014 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 225/2014 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.107,81, oltre interessi e spese, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la provvisoria esecutività del titolo monitorio,
l'insussistenza del diritto del condominio stante la mancata notifica delle convocazioni e delle copie delle delibere assembleari, con conseguente nullità agli effetti dell'art. 1136, co. 6, c.c., la compensazione del credito vantato nei confronti del a titolo di risarcimento danni da CP_4 infiltrazioni, pari a circa € 40.000,00. Deduceva, inoltre, la responsabilità dell'impresa
[...]
nell'esecuzione dei lavori e il mancato esercizio da parte TE dell'amministratore del condominio della relativa azione risarcitoria nei confronti della prima, donde la richiesta di chiamata in causa della società per il risarcimento dei danni pari, per quanto riguarda la posizione dell'attore, ad € 10.000,00 circa. Proponeva, dunque, domanda riconvenzionale per il risarcimento della somma di € 40.000,00, o l'altra equitativamente determinata dal Giudice, da parte del Condominio e di € 10.000,00 da parte di
[...]
. Deduceva, infine, la mancata specificazione dei criteri di quantificazione della TE
quota richiesta al condomino.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/12/2017 si costituiva il nella Controparte_6 persona dell'amministratore , il quale evidenziava l'avvenuta autorizzazione dei CP_1 lavori all'esito della riunione assembleare dell'11/10/2011, cui faceva seguito la stipula del contratto di appalto con la . Deduceva la nullità dell'atto di TE citazione, ribadiva l'inadempimento contestato alla controparte e l'assenza di giustificazione al riguardo, stante peraltro l'assenza di contestazioni anche in merito ai danni pretesi in occasione delle diffide ricevute per il pagamento della somma poi ingiunta. Contestava la dedotta irregolarità delle convocazioni e delle delibere e, dunque, la violazione dell'art. 1136 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/1/2017 si costituiva la TE
, la quale deduceva la nullità della citazione, la carenza di legittimazione attiva dello
[...] con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata, l'infondatezza della domanda stante la Pt_1
corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto, svolta sotto il controllo del direttore dei lavori. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna ex art. 2041 c.c. di , o chi per legge a ciò dovuto, della somma di € 24.900,00 per Parte_1
indebito arricchimento.
L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di cui infra.
Giova, anzitutto, evidenziare che non è in contestazione la morosità addebitata all'odierno attore, essendosi le difese svolte da appuntate sulla irregolarità delle convocazioni Parte_1 assembleari, sul controcredito vantato nei confronti del Condominio, sul credito vantato nei confronti della società appaltatrice e, da ultimo, sulla non TE
chiarezza dei criteri di distribuzione delle spese condominiali.
Se ne ricava, dunque, che l'odierno opponente non ha eccepito di avere adempiuto o, al più, di non averlo fatto per causa non imputabile (ex art. 1218 c.c.), sicché l'inadempimento costituisce ai presenti fini fatto non contestato agli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Tra le difese esposte nel corpo dell'atto di citazione, poi, si evidenzia la mancata reiterazione in seno agli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. di quella afferente alla irregolarità della convocazione, nulla leggendosi in merito, al netto di un generico (e pertanto irrilevante) rinvio a “le deduzioni e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10 luglio 2014 ed in tutti gli atti e verbali di causa” (pag. 4 comparsa conclusionale del 27/12/2024). In ogni caso, giova in diritto ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”
(Cass. civ., sez. II, 14/06/2024, n. 16635). Nella specie è, dunque, assorbente il fatto che l'eccezione formulata non si è concretata in una domanda riconvenzionale, al netto di ogni considerazione in ordine alla relativa tempestività e, inoltre, al fatto che lo stesso opponente ha rappresentato di avere partecipato all'assemblea dell'11/10/2011 (cfr. pag. 3 atto di citazione), cioè l'assemblea (cfr. il relativo verbale allegato da parte opposta) all'esito della quale è stato approvato il preventivo dell'impresa TE
Quanto all'eccezione afferente alla “eccezione di carenza di legittimazione attiva del Dott. CP_1
” (pag. 5 comparsa conclusionale del 27/12/2024), se ne rileva l'infondatezza per due
[...]
ordini di ragioni. In primo luogo, occorre considerare che non appare pertinente la contestazione del difetto di legittimazione attiva formulata, eccezione al più riferibile alla parte (quindi al e alla relativa legittimazione a resistere rispetto alle domande o alle eccezioni CP_4 sollevate: sotto tale profilo, dunque, la doglianza è senz'altro infondata. In ogni caso, occorre osservare che parte convenuta ha prodotto con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 29/9/2017 il verbale di assemblea del luglio 2010, da cui si ricava la qualità di amministratore da parte di e l'assenza di contestazioni in parte qua sollevate, anche da parte di CP_1 Parte_1
che, ricevuta la comunicazione (cfr. avviso di ricevimento allegato), ha partecipato
[...] all'assemblea mediante il delegato (cfr. atto di delega allegato e cfr. verbale di Persona_1
assemblea). Come già dianzi rilevato, poi, si osserva che lo stesso odierno opponente ha rappresentato di avere partecipato all'assemblea dell'11/10/2011, il cui verbale è sottoscritto da nella qualità di amministratore e, a fronte di ciò, non si riscontra neanche in tale CP_1
occasione apposita contestazione sollevata (cfr., inoltre, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13/7/2022). Testimone_1
Passando, quindi, all'esame nel merito delle eccezioni sollevate e, segnatamente, delle domande riconvenzionali in parte qua proposte da si osserva quanto segue. Parte_1
Va, anzitutto, rigettata la domanda proposta da nei confronti della società Parte_1
cooperativa TE
Al netto, invero, di ogni considerazione in ordine all'eccezione di difetto legittimazione attiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, è nella specie assorbente l'infondatezza della stessa in ragione degli esiti – privi di vizi logico-giuridici e, pertanto, utilizzabili ai fini della presente decisione – della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Con argomentazione logica e sostenuta dalle indagini tecniche espletate, l'arch. ha escluso la Per_2
dedotta erroneità dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa convenuta. Egli ha, in particolare, affermato che “Le macchie di umidità riscontrate sull'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento di parte attrice, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 11 part. 782 sub
4, risultano asciutte e a parere del sottoscritto non di recente formazione. In corrispondenza del soffitto si ritiene che attualmente non vi siano fenomeni di infiltrazione proveniente dal soprastante terrazzo. Inoltre con la prova di apporto di acqua in modo sufficiente e continuativo effettuata durante il secondo sopralluogo si è potuto constatare il regolare deflusso dell'acqua verso i due punti di raccolta presenti nel terrazzo. Dopo un breve periodo dalla sospensione di apporto
d'acqua si è constatato che sul pavimento non si sono formati ristagni di acqua se non quelli determinati dai leggeri dislivelli tra le mattonelle. Tali dislivelli sono di lieve entità tanto da non essere percepiti al passaggio e tali da non determinare fenomeni di inciampo. Non si è riscontrato un ristagno di acqua tale da far presupporre fenomeni di avvallamento della pavimentazione” (pag.
13), concludendo pertanto per la non imputabilità delle tracce di umidità rilevate nell'appartamento dell'opponente ai lavori svolti dalla così come del pari supportato dal raffronto TE
con la produzione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte attrice (“È quindi da ritenere che le macchie di umidità asciutte rilevate sul soffitto dell'appartamento dell'attore siano da attribuire allo stato manutentivo preesistente alla manutenzione straordinaria realizzata nel 2014. A seguito del relativo recente intervento manutentivo alla data odierna non si è in grado di valutare quali siano state le cause che hanno determinato le infiltrazioni pregresse e il manifestarsi della muffa ancora oggi rilevabili. Effettuando il confronto tra la documentazione fotografica riversata nella consulenza di parte redatta dall'ing. in data 07/05/2015 (fornita Persona_3 digitalmente e a colori dall'avvocato di parte attrice) si evince che le macchie di muffa presenti sul soffitto dell'appartamento di parte attrice piano di calpestio del terrazzo alla data del 2015 (data di redazione della consulenza) sono pressoché identiche a quelle rilevate in datata odierna sia per posizione che per dimensione testimoniando che in dieci anni dal 2014 (esecuzione dei lavori) al
2024 non vi sono state nuove infiltrazione. (cfr. allegato “D” foto n. 1-2-3-4-7-8-9-10)
Diversamente le macchie di umidità presenti al piede delle pareti esterne in corrispondenza del balcone esteso sui due prospetti principali, quello sulle due vie pubbliche, e quello sul cortile interno sembrano più estese rispetto agli scatti fotografici documentati nel 2015 pur apparendo comunque asciutte e apparentemente non di recente formazione. (cfr. allegato “D” foto n. 5-6) Ciò, unitamente ai rigonfiamenti rilevabili nell'intradosso del balcone del terzo piano, fa presupporre che il persistere dell'umidità alla base delle pareti esterne sia dovuto all'apporto di infiltrazione proveniente dal balcone che non è stato oggetto di intervento manutentivo nel 2014. Esso, infatti, presenta ancora la pavimentazione preesistente, peraltro lesionata, con il battiscopa in parte divelto dalla propria sede, oltre a tracce di umidità presenti anche all'esterno laddove parte dello strato di rifinitura risulta deteriorato. (cfr. allegato “A” foto n. 24-25-26-27 28-29) Non essendo stata sostituita la pavimentazione del balcone ne consegue che anche l'impermeabilizzazione non è stata rinnovata. Quanto sopra determina il rigonfiamento dell'intradosso del balcone del terzo piano visibile dall'esterno e dal secondo piano che invece è stato oggetto di intervento manutentivo”: cfr. pag. 14 consulenza).
La relazione tecnica appare sotto tale profilo esaustiva e le conclusioni sono supportate dalle prove di deflusso delle acque effettuate. L'arch. ha, poi, specificamente risposto ai rilievi in parte Per_2
qua sollevati (cfr. pagg. 23 e ss.), rivelandone pertanto l'inidoneità a fondare un accertamento diverso da quello eseguito.
In coerenza a quanto finora esposto, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della TE
, non essendovi prova (e, anzi, essendo stata raggiunta la prova contraria) della
[...]
negligenza alla stessa addebitata nell'esecuzione dei lavori commissionati e, dunque, della responsabilità per le infiltrazioni subite nell'appartamento di proprietà dell'attore. Va, di contro, accolta la domanda riconvenzionale proposta dallo con riferimento alla Pt_1
responsabilità ascritta al Condominio per i danni occorsi dall'immobile di proprietà dell'opponente, sia pure nei limiti e nei termini di seguito precisati.
Anzitutto si ricorda in diritto che “In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante provocati da un lastrico solare di proprietà condominiale, rispondono sia l'eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell'articolo 1126 del codice civile, sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l'applicazione dell'articolo 1126 del codice civile postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale ed è comunque quello che risulta dal titolo: se, pertanto, l'uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'articolo 1126 del codice civile neppure opera” (Cass. civ., sez. II, 21/7/2021, n. 20914).
Ora, nella specie le indagini peritali hanno escluso la riferibilità delle infiltrazioni lamentate all'intervento manutentivo eseguito da , avendole l'arch. TE
attribuite in parte “allo stato manutentivo preesistente alla manutenzione straordinaria Per_2 realizzata nel 2014” (pag. 20 consulenza;
così come, peraltro, del pari confermato dalle testimonianze escusse e, in particolare, da quella di , sentito all'udienza del Persona_1
9/9/2022, oltre che dall'interrogatorio formale di , sentito all'udienza del 4/5/2022, CP_1
che ha dichiarato essere “vero che nel 2010 lo aveva denunciato infiltrazioni nel proprio Pt_1
appartamento provenienti dalla sovrastante terrazza condominiale;
preciso però che lo stesso non ha consentito di eseguire un sopralluogo nel proprio appartamento né prima né Pt_1 durante i lavori disposti dal ”) e in altra parte alla mancata manutenzione da parte di CP_4
dei balconi prospicienti il proprio immobile (cfr. pag. 20, ove si legge che: “Per Parte_1
quanto concerne la presenza al piede delle murature esterne lato strada, cortile interno e pozzo luce la presenza di muffe comunque asciutte ma modificatesi nel tempo come dimostra il confronto tra la documentazione fotografica del 2014 e quella odierna sia da attribuire al mancato intervento manutentivo dei balconi di parte attrice. Si evidenzia che sia la pavimentazione che la relativa impermeabilizzazione se presente non è stata modificata e che il mancato intervento manutentivo ha determinato i rigonfiamenti presenti sull'intradosso del balcone, quest'ultimo oggetto di intervento, del terzo piano visibile dall'esterno e dal secondo piano”; cfr., inoltre, foto nn. 24-30 consulenza).
A tale ultimo proposito, poi, giova ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di condominio negli edifici, i balconi "aggettanti" appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, "quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole". A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell'appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. E, l'assemblea condominiale non può prendere decisioni che riguardano i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti” (Cass. civ., sez. VI, 12/03/2020, n. 7042), ciò da cui desumere il dovere di manutenzione in capo al proprietario in via esclusiva rispetto ai balconi che, come nella specie, presentano le dette caratteristiche e quindi la relativa responsabilità per i danni derivanti dalla mancata o difettosa cura degli stessi.
Le superiori considerazioni e, precisamente, la provenienza delle (risalenti) infiltrazioni subite dallo
(anche) dal terrazzo condominiale – circostanza desumibile dalla collocazione delle stesse Pt_1
nel soffitto e dallo stato abbandonato del terrazzo suddetto evincibile dalla produzione fotografica raccolta (cfr., inoltre, quanto specificato dall'arch. a pag. 30 e 31, ove si legge che “Qualora Per_2 la pensilina fosse stata priva di impermeabilizzazione fin dall'origine le infiltrazioni d'acqua e di conseguenza la muffa pregressa presente oggi nell'appartamento di parte attrice potrebbe essere stata causata dalla mancata impermeabilizzazione proprio dalla pensilina. (cfr. allegato “J” foto n.
8-9) Inoltre non si può neanche escludere, visto lo stato di manutenzione prima del 2014, che le infiltrazioni si siano verificate per cause diverse rispetto ad un difetto dell'impermeabilizzazione come ad esempio l'ostruzione del foro di scolo delle acque dai detriti provenienti dalla copertura del torrino scale anch'essa fortemente degradata”), oltre che dalla mancanza di ulteriori infiltrazioni a seguito dell'intervenuto manutentivo per cui è causa – inducono dunque, per un verso, a ritenere fondata l'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al CP_4
per i danni da tali infiltrazioni derivanti e, per altro verso, ad altresì ritenere accertato che concausa dei danni in questione vada individuata nella mancata manutenzione da parte dello stesso Pt_1
dell'immobile di proprietà e, precisamente, dei relativi balconi. La ridetta concausa, poi, va considerata equivalente alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale, stante l'assenza di elementi di prova di segno contrario offerti dall'odierno opponente e, inoltre, le deduzioni al riguardo espresse dal consulente tecnico d'ufficio, che ha sul punto dichiarato che “Le condizioni di vetusta ed assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, a causa dell'alterazione dei luoghi a seguito dell'intervento manutentivo del 2014, sono rilevabili solo dai pochi scatti fotografici della perizia del consulente di parte attrice datata 2015. Tali scatti se da una parte consentono di rilevare le condizioni manutentive del terrazzo, certamente bisognoso di interventi manutentivi, dall'altro non consentono di individuare le cause delle infiltrazioni pregresse che possono aver ingenerato le infiltrazioni oggi ancora rilevabili nell'appartamento del signor Parte_1 parte attrice”, che “Per quanto concerne la presenza al piede delle murature esterne lato strada, cortile interno e pozzo luce la presenza di muffe comunque asciutte ma modificatesi nel tempo come dimostra il confronto tra la documentazione fotografica del 2014 e quella odierna sia da attribuire al mancato intervento manutentivo dei balconi di parte attrice” e, da ultimo, che “Si ritiene anche doveroso far presente che le macchie di muffa potrebbero anche essere state causate da fenomeni di condensa e non esclusivamente da infiltrazione di acqua meteorica” (cfr., rispettivamente, pagg.
15, 20, 25; cfr., inoltre, quanto rappresentato a pag. 27 e 28 della consulenza circa la mancata conoscenza delle circostanze ivi elencate, ciò che ha determinato l'impossibilità “di individuare le cause certe ed inconfutabili che hanno determinato i risultati oggi visibili nell'appartamento di parte attrice, ossia delle macchie di umidità”).
Accertata, dunque, la pari responsabilità di e del nella Parte_1 Controparte_6
causazione delle infiltrazioni oggetto della domanda riconvenzionale dal primo proposta, occorre ora accertare e quantificare i danni effettivamente ascrivibili alla condotta ascritta al e, CP_4
dunque, dallo stesso risarcibili.
Ritiene questo decidente che ai presenti fini siano utili e determinanti le valutazioni esposte dal consulente tecnico di parte, ing. , nel corpo della perizia del 7/5/2015, così come Persona_3
tuttavia rivalutate e precisate dal consulente tecnico d'ufficio, arch. (cfr. pagg. 16 e ss. Per_2
consulenza depositata il 4/12/2024). Le censure e le precisazioni effettuante dal consulente tecnico d'ufficio appaiono, in particolare, meritevoli di essere accolte, in quanto peraltro in parte qua non specificamente contestate.
Anzitutto il tecnico d'ufficio ha precisato le metrature da tenere in considerazione, specificando che
“in merito alla spicconatura dell'intonaco interno ed esterno (voce 1 del computo metrico) e di rifacimento di intonaco interno (voce 3 del computo metrico) è da ritenere che la superficie riguardante i soffitti di estensione di mq. 77,00 sia riferita alla superficie di quasi tutto
l'appartamento, mentre in realtà le tracce di muffa sono estese nel vano in catasto indicato come letto matrimoniale esteso mq. 19,96 per circa la metà del soffitto (pari quindi a circa mq. 10,00) mentre nella cucina, nel soggiorno e nel letto figlio sono puntuali e di limitata estensione.
Nell'ingresso come pure nel servizio igienico non si rilevano alla data odierna tracce di umidità e formazione di muffe. Il soffitto di tutto l'appartamento ha un'estensione di mq. 82,03 compreso
l'ingresso privo di tracce di umidità. Le stesse voci di spicconatura e di rifacimento di intonaco interno comprendono le pareti interne, la cui superficie è stata calcolata di mq. 53,00, sebbene le stesse siano alla data odierna prive di macchie di umidità, ad eccezione di una sola macchia presente nelle parete interna del vano catastale letto matrimoniale in corrispondenza della vasca da bagno che per posizione è da attribuire all'impianto idrico o ad infiltrazione provenienti dalla stessa vasca”. Non sono state, di contro, sollevate obiezioni con riferimento ai costi quantificati nella perizia di parte, sicché, avuto riguardo alle precisazioni apposte, per le voci in questione (nn.
1, 2 e 3 della perizia a firma dell'ing. ) il danno va accertato e quantificato Per_3 complessivamente in € 2.694,00 (1330 + 1089 + 275), ridimensionando le metrature del soffitto ed escludendo le pareti interne.
Avuto riguardo alla voce n. 4 dell'elaborato tecnico di parte, l'arch. ha, poi, evidenziato che Per_2
“l'area del solaio oggetto di fenomeni di sfondellamento risulta estesa mq. 10,75, come da rilievo effettuato e non mq. 45,00 come indicato nel computo metrico” (pag. 17 consulenza), donde la quantificazione del danno, in accoglimento delle sopra rilevate deduzioni non contestate dalle parti interessate, in € 1.075,00.
In coerenza con quanto sopra esposto e, segnatamente, con il rilievo secondo cui l'onere di manutenzione dei balconi va (e andava) individuato in capo allo con conseguente Pt_1
infondatezza della pretesa risarcitoria in parte qua spiegata per i danni derivanti dalla relativa mancata manutenzione, vanno escluse dal computo del danno risarcibile le voci che nella perizia a firma dell'ing. sono elencate dal n. 5 al n. 10, in quanto relative a costi di ripristino delle Per_3
parti ammalorate dei balconi in questione. Quanto, invece, alle voci nn. 11, 12 e 13, occorre richiamare le considerazioni svolte dal consulente tecnico e, dunque, escludere la pretesa relativa ai danni di cui ai nn. 11 e 13 (non correlati con le infiltrazioni controverse: cfr. pag. 18 consulenza) e rideterminare quella di cui al n. 12, posto che “la superficie relativa al solo interno è indicata in mq. 450,00 mentre dal rilievo effettuato la somma dei soffitti, pari a mq. 82,03, e quella delle pareti considerando le aperture (vuoto per pieno) di tutti i vani compreso disimpegno ed ingresso, di mq.
279,93, è pari a mq. 361,96 ampiamente al di sotto di quanto indicato” (pag. 18), donde la quantificazione in € 4.705,48.
In conclusione, i danni derivanti dalle infiltrazioni controverse (oltre che dalla mancata manutenzione dell'immobile di proprietà ad opera dello stesso nei termini di cui supra) Pt_1
vanno accertati in conformità a quanto dinanzi precisato e, quindi, definitivamente quantificati in €
8.474,48 (2.694 + 1.075 + 4.705,48), rispetto ai quali il 50% (€ 4.237,24) va risarcito da parte del in favore di . Trattandosi di credito risarcitorio, sulla somma de qua CP_4 Parte_1
sono dovuti interessi e rivalutazione che, in mancanza di ulteriori elementi allo scopo dedotti dall'odierno opponente, vanno conteggiati a far data dalla prima richiesta documentata, formulata nel corso dell'assemblea dell'1/3/2011 (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice): il credito risarcitorio in questione va, dunque, definitivamente determinato nella misura di € 6.309,42, comprensivo cioè di
€ 1.169,48 per rivalutazione ed € 902,70 per interessi. Non sono, invece, espressamente richiesti (né, a differenza dei primi sono passibili di riconoscimento ex officio) gli interessi legali maturandi dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, risultano accertati all'esito del presente giudizio: un credito del nei confronti di , pari ad € 20.107,81; un credito Controparte_6 Parte_1
vantato da nei confronti del pari ad € 6.309,42. In parziale Parte_1 Controparte_6
accoglimento, allora, delle censure sollevate dall'odierno opponente, il credito vantato dal
Condominio risulta parzialmente estinto per compensazione, donde la revoca del titolo monitorio opposto e la condanna di al pagamento in favore del primo del credito residuo, Parte_1 pari ad € 13.798,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo (come richiesto in seno al ricorso monitorio).
Occorre, infine, esaminare la domanda riconvenzionale proposta da TE
con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/1/2017 e da ultimo reiterata
[...]
nella comparsa conclusionale del 30/12/2024.
Il terzo chiamato ha in particolare dedotto che, in virtù dei lavori eseguiti presso il condominio oggetto di controversia, avrebbe beneficiato di un incremento di valore del Parte_1
proprio immobile e, dunque, di un indebito arricchimento pari ad € 24.900,00, donde la richiesta di condanna ex art. 2041 c.c..
La domanda è infondata, oltre a risultare genericamente dedotta. È, in particolare, assorbente il fatto che l'odierno istante non ha fornito alcuna specifica allegazione né dimostrazione dell'incremento di valore patrimoniale dedotto né, ancora, una specificazione dei criteri adoperati per la determinazione dell'indebito arricchimento nei termini di cui in domanda. Osta, inoltre, all'accoglimento della pretesa azionata dalla altresì il TE
disposto di cui all'art. 2042 c.c., dal momento che la stessa è creditrice, in virtù del contratto di appalto del 9/5/2012, nei confronti del donde la possibilità di azionare il Controparte_7
credito rimasto insoddisfatto nei confronti del predetto Ente e, ai sensi dell'art. 63, co. 2, disp. att.
c.p.c. (secondo cui “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”), nei confronti dei condomini morosi e, quindi, non morosi.
Ne viene che, dunque, la domanda risulta priva dell'adeguato supporto assertivo e probatorio e va conseguentemente rigettata.
Tenuto conto del rigetto delle domande riconvenzionali reciprocamente proposte da Parte_1
e da , le spese di lite vanno interamente compensate
[...] TE
nei rapporti tra le dette parti. Quanto, invece, ai rapporti tra e il tenuto conto Parte_1 Controparte_6
dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta, le spese vanno compensate nella misura della metà e per il residuo, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 alla luce del valore del decisum, poste a carico di . Parte_1
Le spese di consulenza, invece, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1549/2014, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1
confronti del accerta la responsabilità concorrente del Controparte_6 Controparte_6
nella misura del 50% per la causazione delle infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà del primo e, per l'effetto, accerta e dichiara che i danni subiti da ammontano Parte_1
complessivamente ad € 6.309,42.
Per l'effetto, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_6 della somma di € 13.798,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
[...]
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
. TE
Compensa le spese di lite nei rapporti tra e . Parte_1 TE
Compensa le spese di lite nella misura della metà nei rapporti tra e il Parte_1 CP_6
e condanna al pagamento nei confronti del delle
[...] Parte_1 Controparte_6
spese residue, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Compensa tra le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 06/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Fabrizio Di Sano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1549/2014, avente ad oggetto Altre ipotesi di responsabilità
Extracontrattuale, promossa da: nato a [...] il [...], residente in Parte_1
VIA S. BIZZARRO 13 98051 BARCELLONA , c.f. , Parte_2 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. MUNAFO' LUIGI MARIO MARTINO GIOVANNI, c.f.
, domiciliato in VIA L. CADORNA, IS.212 COMPARTO 5 98123 C.F._2
MESSINA
ATTORE
CONTRO
, quale amministratore del nato a [...] il CP_1 Controparte_2
22/01/1972, residente in C.DA VULCANELLO LIPARI, c.f. C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. CASSATA NELLO, domiciliato in BARCELLONA POZZO DI
GOTTO IN VIA ROMA 167
CONVENUTO
E NEI CONFRONTI DI
in persona del rappresentante legale p.t., con sede in Controparte_3
BARCELLONA POZZO DI GOTTO IN VIA STATALE SANT'ANTONIO 126/B, con il patrocinio dell'avv. DA CAMPO GIOVANNI, domiciliata in PIAZZA GIUDICE P.
BORSELLINO 10 BARCELLONA POZZO DI GOTTO
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 10/7/2014 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 225/2014 con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 20.107,81, oltre interessi e spese, deducendo l'insussistenza dei presupposti per la provvisoria esecutività del titolo monitorio,
l'insussistenza del diritto del condominio stante la mancata notifica delle convocazioni e delle copie delle delibere assembleari, con conseguente nullità agli effetti dell'art. 1136, co. 6, c.c., la compensazione del credito vantato nei confronti del a titolo di risarcimento danni da CP_4 infiltrazioni, pari a circa € 40.000,00. Deduceva, inoltre, la responsabilità dell'impresa
[...]
nell'esecuzione dei lavori e il mancato esercizio da parte TE dell'amministratore del condominio della relativa azione risarcitoria nei confronti della prima, donde la richiesta di chiamata in causa della società per il risarcimento dei danni pari, per quanto riguarda la posizione dell'attore, ad € 10.000,00 circa. Proponeva, dunque, domanda riconvenzionale per il risarcimento della somma di € 40.000,00, o l'altra equitativamente determinata dal Giudice, da parte del Condominio e di € 10.000,00 da parte di
[...]
. Deduceva, infine, la mancata specificazione dei criteri di quantificazione della TE
quota richiesta al condomino.
Con comparsa di costituzione e risposta dell'11/12/2017 si costituiva il nella Controparte_6 persona dell'amministratore , il quale evidenziava l'avvenuta autorizzazione dei CP_1 lavori all'esito della riunione assembleare dell'11/10/2011, cui faceva seguito la stipula del contratto di appalto con la . Deduceva la nullità dell'atto di TE citazione, ribadiva l'inadempimento contestato alla controparte e l'assenza di giustificazione al riguardo, stante peraltro l'assenza di contestazioni anche in merito ai danni pretesi in occasione delle diffide ricevute per il pagamento della somma poi ingiunta. Contestava la dedotta irregolarità delle convocazioni e delle delibere e, dunque, la violazione dell'art. 1136 c.c..
Con comparsa di costituzione e risposta del 23/1/2017 si costituiva la TE
, la quale deduceva la nullità della citazione, la carenza di legittimazione attiva dello
[...] con riferimento alla richiesta risarcitoria avanzata, l'infondatezza della domanda stante la Pt_1
corretta e regolare esecuzione del contratto di appalto, svolta sotto il controllo del direttore dei lavori. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda e, in via riconvenzionale, la condanna ex art. 2041 c.c. di , o chi per legge a ciò dovuto, della somma di € 24.900,00 per Parte_1
indebito arricchimento.
L'opposizione è fondata nei limiti e per le ragioni di cui infra.
Giova, anzitutto, evidenziare che non è in contestazione la morosità addebitata all'odierno attore, essendosi le difese svolte da appuntate sulla irregolarità delle convocazioni Parte_1 assembleari, sul controcredito vantato nei confronti del Condominio, sul credito vantato nei confronti della società appaltatrice e, da ultimo, sulla non TE
chiarezza dei criteri di distribuzione delle spese condominiali.
Se ne ricava, dunque, che l'odierno opponente non ha eccepito di avere adempiuto o, al più, di non averlo fatto per causa non imputabile (ex art. 1218 c.c.), sicché l'inadempimento costituisce ai presenti fini fatto non contestato agli effetti dell'art. 115 c.p.c..
Tra le difese esposte nel corpo dell'atto di citazione, poi, si evidenzia la mancata reiterazione in seno agli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c. di quella afferente alla irregolarità della convocazione, nulla leggendosi in merito, al netto di un generico (e pertanto irrilevante) rinvio a “le deduzioni e le eccezioni formulate con l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 10 luglio 2014 ed in tutti gli atti e verbali di causa” (pag. 4 comparsa conclusionale del 27/12/2024). In ogni caso, giova in diritto ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione». In caso contrario, è inammissibile l'eccezione con la quale l'opponente deduce solo l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”
(Cass. civ., sez. II, 14/06/2024, n. 16635). Nella specie è, dunque, assorbente il fatto che l'eccezione formulata non si è concretata in una domanda riconvenzionale, al netto di ogni considerazione in ordine alla relativa tempestività e, inoltre, al fatto che lo stesso opponente ha rappresentato di avere partecipato all'assemblea dell'11/10/2011 (cfr. pag. 3 atto di citazione), cioè l'assemblea (cfr. il relativo verbale allegato da parte opposta) all'esito della quale è stato approvato il preventivo dell'impresa TE
Quanto all'eccezione afferente alla “eccezione di carenza di legittimazione attiva del Dott. CP_1
” (pag. 5 comparsa conclusionale del 27/12/2024), se ne rileva l'infondatezza per due
[...]
ordini di ragioni. In primo luogo, occorre considerare che non appare pertinente la contestazione del difetto di legittimazione attiva formulata, eccezione al più riferibile alla parte (quindi al e alla relativa legittimazione a resistere rispetto alle domande o alle eccezioni CP_4 sollevate: sotto tale profilo, dunque, la doglianza è senz'altro infondata. In ogni caso, occorre osservare che parte convenuta ha prodotto con la memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. del 29/9/2017 il verbale di assemblea del luglio 2010, da cui si ricava la qualità di amministratore da parte di e l'assenza di contestazioni in parte qua sollevate, anche da parte di CP_1 Parte_1
che, ricevuta la comunicazione (cfr. avviso di ricevimento allegato), ha partecipato
[...] all'assemblea mediante il delegato (cfr. atto di delega allegato e cfr. verbale di Persona_1
assemblea). Come già dianzi rilevato, poi, si osserva che lo stesso odierno opponente ha rappresentato di avere partecipato all'assemblea dell'11/10/2011, il cui verbale è sottoscritto da nella qualità di amministratore e, a fronte di ciò, non si riscontra neanche in tale CP_1
occasione apposita contestazione sollevata (cfr., inoltre, a conferma dell'infondatezza dell'eccezione, le dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 13/7/2022). Testimone_1
Passando, quindi, all'esame nel merito delle eccezioni sollevate e, segnatamente, delle domande riconvenzionali in parte qua proposte da si osserva quanto segue. Parte_1
Va, anzitutto, rigettata la domanda proposta da nei confronti della società Parte_1
cooperativa TE
Al netto, invero, di ogni considerazione in ordine all'eccezione di difetto legittimazione attiva rispetto alla pretesa risarcitoria azionata, è nella specie assorbente l'infondatezza della stessa in ragione degli esiti – privi di vizi logico-giuridici e, pertanto, utilizzabili ai fini della presente decisione – della consulenza tecnica d'ufficio espletata.
Con argomentazione logica e sostenuta dalle indagini tecniche espletate, l'arch. ha escluso la Per_2
dedotta erroneità dell'esecuzione dei lavori da parte dell'impresa convenuta. Egli ha, in particolare, affermato che “Le macchie di umidità riscontrate sull'intradosso del solaio di copertura dell'appartamento di parte attrice, catastalmente individuato al foglio di mappa n. 11 part. 782 sub
4, risultano asciutte e a parere del sottoscritto non di recente formazione. In corrispondenza del soffitto si ritiene che attualmente non vi siano fenomeni di infiltrazione proveniente dal soprastante terrazzo. Inoltre con la prova di apporto di acqua in modo sufficiente e continuativo effettuata durante il secondo sopralluogo si è potuto constatare il regolare deflusso dell'acqua verso i due punti di raccolta presenti nel terrazzo. Dopo un breve periodo dalla sospensione di apporto
d'acqua si è constatato che sul pavimento non si sono formati ristagni di acqua se non quelli determinati dai leggeri dislivelli tra le mattonelle. Tali dislivelli sono di lieve entità tanto da non essere percepiti al passaggio e tali da non determinare fenomeni di inciampo. Non si è riscontrato un ristagno di acqua tale da far presupporre fenomeni di avvallamento della pavimentazione” (pag.
13), concludendo pertanto per la non imputabilità delle tracce di umidità rilevate nell'appartamento dell'opponente ai lavori svolti dalla così come del pari supportato dal raffronto TE
con la produzione fotografica allegata alla consulenza tecnica di parte attrice (“È quindi da ritenere che le macchie di umidità asciutte rilevate sul soffitto dell'appartamento dell'attore siano da attribuire allo stato manutentivo preesistente alla manutenzione straordinaria realizzata nel 2014. A seguito del relativo recente intervento manutentivo alla data odierna non si è in grado di valutare quali siano state le cause che hanno determinato le infiltrazioni pregresse e il manifestarsi della muffa ancora oggi rilevabili. Effettuando il confronto tra la documentazione fotografica riversata nella consulenza di parte redatta dall'ing. in data 07/05/2015 (fornita Persona_3 digitalmente e a colori dall'avvocato di parte attrice) si evince che le macchie di muffa presenti sul soffitto dell'appartamento di parte attrice piano di calpestio del terrazzo alla data del 2015 (data di redazione della consulenza) sono pressoché identiche a quelle rilevate in datata odierna sia per posizione che per dimensione testimoniando che in dieci anni dal 2014 (esecuzione dei lavori) al
2024 non vi sono state nuove infiltrazione. (cfr. allegato “D” foto n. 1-2-3-4-7-8-9-10)
Diversamente le macchie di umidità presenti al piede delle pareti esterne in corrispondenza del balcone esteso sui due prospetti principali, quello sulle due vie pubbliche, e quello sul cortile interno sembrano più estese rispetto agli scatti fotografici documentati nel 2015 pur apparendo comunque asciutte e apparentemente non di recente formazione. (cfr. allegato “D” foto n. 5-6) Ciò, unitamente ai rigonfiamenti rilevabili nell'intradosso del balcone del terzo piano, fa presupporre che il persistere dell'umidità alla base delle pareti esterne sia dovuto all'apporto di infiltrazione proveniente dal balcone che non è stato oggetto di intervento manutentivo nel 2014. Esso, infatti, presenta ancora la pavimentazione preesistente, peraltro lesionata, con il battiscopa in parte divelto dalla propria sede, oltre a tracce di umidità presenti anche all'esterno laddove parte dello strato di rifinitura risulta deteriorato. (cfr. allegato “A” foto n. 24-25-26-27 28-29) Non essendo stata sostituita la pavimentazione del balcone ne consegue che anche l'impermeabilizzazione non è stata rinnovata. Quanto sopra determina il rigonfiamento dell'intradosso del balcone del terzo piano visibile dall'esterno e dal secondo piano che invece è stato oggetto di intervento manutentivo”: cfr. pag. 14 consulenza).
La relazione tecnica appare sotto tale profilo esaustiva e le conclusioni sono supportate dalle prove di deflusso delle acque effettuate. L'arch. ha, poi, specificamente risposto ai rilievi in parte Per_2
qua sollevati (cfr. pagg. 23 e ss.), rivelandone pertanto l'inidoneità a fondare un accertamento diverso da quello eseguito.
In coerenza a quanto finora esposto, deve escludersi la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della pretesa risarcitoria azionata nei confronti della TE
, non essendovi prova (e, anzi, essendo stata raggiunta la prova contraria) della
[...]
negligenza alla stessa addebitata nell'esecuzione dei lavori commissionati e, dunque, della responsabilità per le infiltrazioni subite nell'appartamento di proprietà dell'attore. Va, di contro, accolta la domanda riconvenzionale proposta dallo con riferimento alla Pt_1
responsabilità ascritta al Condominio per i danni occorsi dall'immobile di proprietà dell'opponente, sia pure nei limiti e nei termini di seguito precisati.
Anzitutto si ricorda in diritto che “In tema di condominio negli edifici, dei danni da infiltrazione nell'appartamento sottostante provocati da un lastrico solare di proprietà condominiale, rispondono sia l'eventuale usuario esclusivo del bene, in ragione dell'articolo 1126 del codice civile, sia comunque il condominio che sia inadempiente agli obblighi di manutenzione su di esso gravanti. Invero, l'applicazione dell'articolo 1126 del codice civile postula il presupposto della possibilità di uso esclusivo del lastrico solare, uso che può avere carattere reale o personale ed è comunque quello che risulta dal titolo: se, pertanto, l'uso del lastrico, anche se di proprietà esclusiva, non sia limitato ad uno o più titolari, ma sia comune a tutti i condomini, l'articolo 1126 del codice civile neppure opera” (Cass. civ., sez. II, 21/7/2021, n. 20914).
Ora, nella specie le indagini peritali hanno escluso la riferibilità delle infiltrazioni lamentate all'intervento manutentivo eseguito da , avendole l'arch. TE
attribuite in parte “allo stato manutentivo preesistente alla manutenzione straordinaria Per_2 realizzata nel 2014” (pag. 20 consulenza;
così come, peraltro, del pari confermato dalle testimonianze escusse e, in particolare, da quella di , sentito all'udienza del Persona_1
9/9/2022, oltre che dall'interrogatorio formale di , sentito all'udienza del 4/5/2022, CP_1
che ha dichiarato essere “vero che nel 2010 lo aveva denunciato infiltrazioni nel proprio Pt_1
appartamento provenienti dalla sovrastante terrazza condominiale;
preciso però che lo stesso non ha consentito di eseguire un sopralluogo nel proprio appartamento né prima né Pt_1 durante i lavori disposti dal ”) e in altra parte alla mancata manutenzione da parte di CP_4
dei balconi prospicienti il proprio immobile (cfr. pag. 20, ove si legge che: “Per Parte_1
quanto concerne la presenza al piede delle murature esterne lato strada, cortile interno e pozzo luce la presenza di muffe comunque asciutte ma modificatesi nel tempo come dimostra il confronto tra la documentazione fotografica del 2014 e quella odierna sia da attribuire al mancato intervento manutentivo dei balconi di parte attrice. Si evidenzia che sia la pavimentazione che la relativa impermeabilizzazione se presente non è stata modificata e che il mancato intervento manutentivo ha determinato i rigonfiamenti presenti sull'intradosso del balcone, quest'ultimo oggetto di intervento, del terzo piano visibile dall'esterno e dal secondo piano”; cfr., inoltre, foto nn. 24-30 consulenza).
A tale ultimo proposito, poi, giova ricordare che costituisce principio affermato in giurisprudenza quello per cui “In tema di condominio negli edifici, i balconi "aggettanti" appartengono in via esclusiva al proprietario della singola unità abitativa, dovendosi considerare beni comuni a tutti soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore, "quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole". A ciò consegue che le spese relative alla manutenzione dei balconi restano a carico del solo proprietario dell'appartamento e non possono essere ripartite tra tutti i condomini. E, l'assemblea condominiale non può prendere decisioni che riguardano i singoli condomini nell'ambito dei beni di loro proprietà. È, dunque, nulla la deliberazione assembleare che disponga in ordine al rifacimento della relativa pavimentazione dei balconi di proprietà esclusiva degli appartamenti” (Cass. civ., sez. VI, 12/03/2020, n. 7042), ciò da cui desumere il dovere di manutenzione in capo al proprietario in via esclusiva rispetto ai balconi che, come nella specie, presentano le dette caratteristiche e quindi la relativa responsabilità per i danni derivanti dalla mancata o difettosa cura degli stessi.
Le superiori considerazioni e, precisamente, la provenienza delle (risalenti) infiltrazioni subite dallo
(anche) dal terrazzo condominiale – circostanza desumibile dalla collocazione delle stesse Pt_1
nel soffitto e dallo stato abbandonato del terrazzo suddetto evincibile dalla produzione fotografica raccolta (cfr., inoltre, quanto specificato dall'arch. a pag. 30 e 31, ove si legge che “Qualora Per_2 la pensilina fosse stata priva di impermeabilizzazione fin dall'origine le infiltrazioni d'acqua e di conseguenza la muffa pregressa presente oggi nell'appartamento di parte attrice potrebbe essere stata causata dalla mancata impermeabilizzazione proprio dalla pensilina. (cfr. allegato “J” foto n.
8-9) Inoltre non si può neanche escludere, visto lo stato di manutenzione prima del 2014, che le infiltrazioni si siano verificate per cause diverse rispetto ad un difetto dell'impermeabilizzazione come ad esempio l'ostruzione del foro di scolo delle acque dai detriti provenienti dalla copertura del torrino scale anch'essa fortemente degradata”), oltre che dalla mancanza di ulteriori infiltrazioni a seguito dell'intervenuto manutentivo per cui è causa – inducono dunque, per un verso, a ritenere fondata l'affermazione di responsabilità ex art. 2051 c.c. in capo al CP_4
per i danni da tali infiltrazioni derivanti e, per altro verso, ad altresì ritenere accertato che concausa dei danni in questione vada individuata nella mancata manutenzione da parte dello stesso Pt_1
dell'immobile di proprietà e, precisamente, dei relativi balconi. La ridetta concausa, poi, va considerata equivalente alle infiltrazioni provenienti dalla terrazza condominiale, stante l'assenza di elementi di prova di segno contrario offerti dall'odierno opponente e, inoltre, le deduzioni al riguardo espresse dal consulente tecnico d'ufficio, che ha sul punto dichiarato che “Le condizioni di vetusta ed assenza di manutenzione ordinaria e straordinaria, a causa dell'alterazione dei luoghi a seguito dell'intervento manutentivo del 2014, sono rilevabili solo dai pochi scatti fotografici della perizia del consulente di parte attrice datata 2015. Tali scatti se da una parte consentono di rilevare le condizioni manutentive del terrazzo, certamente bisognoso di interventi manutentivi, dall'altro non consentono di individuare le cause delle infiltrazioni pregresse che possono aver ingenerato le infiltrazioni oggi ancora rilevabili nell'appartamento del signor Parte_1 parte attrice”, che “Per quanto concerne la presenza al piede delle murature esterne lato strada, cortile interno e pozzo luce la presenza di muffe comunque asciutte ma modificatesi nel tempo come dimostra il confronto tra la documentazione fotografica del 2014 e quella odierna sia da attribuire al mancato intervento manutentivo dei balconi di parte attrice” e, da ultimo, che “Si ritiene anche doveroso far presente che le macchie di muffa potrebbero anche essere state causate da fenomeni di condensa e non esclusivamente da infiltrazione di acqua meteorica” (cfr., rispettivamente, pagg.
15, 20, 25; cfr., inoltre, quanto rappresentato a pag. 27 e 28 della consulenza circa la mancata conoscenza delle circostanze ivi elencate, ciò che ha determinato l'impossibilità “di individuare le cause certe ed inconfutabili che hanno determinato i risultati oggi visibili nell'appartamento di parte attrice, ossia delle macchie di umidità”).
Accertata, dunque, la pari responsabilità di e del nella Parte_1 Controparte_6
causazione delle infiltrazioni oggetto della domanda riconvenzionale dal primo proposta, occorre ora accertare e quantificare i danni effettivamente ascrivibili alla condotta ascritta al e, CP_4
dunque, dallo stesso risarcibili.
Ritiene questo decidente che ai presenti fini siano utili e determinanti le valutazioni esposte dal consulente tecnico di parte, ing. , nel corpo della perizia del 7/5/2015, così come Persona_3
tuttavia rivalutate e precisate dal consulente tecnico d'ufficio, arch. (cfr. pagg. 16 e ss. Per_2
consulenza depositata il 4/12/2024). Le censure e le precisazioni effettuante dal consulente tecnico d'ufficio appaiono, in particolare, meritevoli di essere accolte, in quanto peraltro in parte qua non specificamente contestate.
Anzitutto il tecnico d'ufficio ha precisato le metrature da tenere in considerazione, specificando che
“in merito alla spicconatura dell'intonaco interno ed esterno (voce 1 del computo metrico) e di rifacimento di intonaco interno (voce 3 del computo metrico) è da ritenere che la superficie riguardante i soffitti di estensione di mq. 77,00 sia riferita alla superficie di quasi tutto
l'appartamento, mentre in realtà le tracce di muffa sono estese nel vano in catasto indicato come letto matrimoniale esteso mq. 19,96 per circa la metà del soffitto (pari quindi a circa mq. 10,00) mentre nella cucina, nel soggiorno e nel letto figlio sono puntuali e di limitata estensione.
Nell'ingresso come pure nel servizio igienico non si rilevano alla data odierna tracce di umidità e formazione di muffe. Il soffitto di tutto l'appartamento ha un'estensione di mq. 82,03 compreso
l'ingresso privo di tracce di umidità. Le stesse voci di spicconatura e di rifacimento di intonaco interno comprendono le pareti interne, la cui superficie è stata calcolata di mq. 53,00, sebbene le stesse siano alla data odierna prive di macchie di umidità, ad eccezione di una sola macchia presente nelle parete interna del vano catastale letto matrimoniale in corrispondenza della vasca da bagno che per posizione è da attribuire all'impianto idrico o ad infiltrazione provenienti dalla stessa vasca”. Non sono state, di contro, sollevate obiezioni con riferimento ai costi quantificati nella perizia di parte, sicché, avuto riguardo alle precisazioni apposte, per le voci in questione (nn.
1, 2 e 3 della perizia a firma dell'ing. ) il danno va accertato e quantificato Per_3 complessivamente in € 2.694,00 (1330 + 1089 + 275), ridimensionando le metrature del soffitto ed escludendo le pareti interne.
Avuto riguardo alla voce n. 4 dell'elaborato tecnico di parte, l'arch. ha, poi, evidenziato che Per_2
“l'area del solaio oggetto di fenomeni di sfondellamento risulta estesa mq. 10,75, come da rilievo effettuato e non mq. 45,00 come indicato nel computo metrico” (pag. 17 consulenza), donde la quantificazione del danno, in accoglimento delle sopra rilevate deduzioni non contestate dalle parti interessate, in € 1.075,00.
In coerenza con quanto sopra esposto e, segnatamente, con il rilievo secondo cui l'onere di manutenzione dei balconi va (e andava) individuato in capo allo con conseguente Pt_1
infondatezza della pretesa risarcitoria in parte qua spiegata per i danni derivanti dalla relativa mancata manutenzione, vanno escluse dal computo del danno risarcibile le voci che nella perizia a firma dell'ing. sono elencate dal n. 5 al n. 10, in quanto relative a costi di ripristino delle Per_3
parti ammalorate dei balconi in questione. Quanto, invece, alle voci nn. 11, 12 e 13, occorre richiamare le considerazioni svolte dal consulente tecnico e, dunque, escludere la pretesa relativa ai danni di cui ai nn. 11 e 13 (non correlati con le infiltrazioni controverse: cfr. pag. 18 consulenza) e rideterminare quella di cui al n. 12, posto che “la superficie relativa al solo interno è indicata in mq. 450,00 mentre dal rilievo effettuato la somma dei soffitti, pari a mq. 82,03, e quella delle pareti considerando le aperture (vuoto per pieno) di tutti i vani compreso disimpegno ed ingresso, di mq.
279,93, è pari a mq. 361,96 ampiamente al di sotto di quanto indicato” (pag. 18), donde la quantificazione in € 4.705,48.
In conclusione, i danni derivanti dalle infiltrazioni controverse (oltre che dalla mancata manutenzione dell'immobile di proprietà ad opera dello stesso nei termini di cui supra) Pt_1
vanno accertati in conformità a quanto dinanzi precisato e, quindi, definitivamente quantificati in €
8.474,48 (2.694 + 1.075 + 4.705,48), rispetto ai quali il 50% (€ 4.237,24) va risarcito da parte del in favore di . Trattandosi di credito risarcitorio, sulla somma de qua CP_4 Parte_1
sono dovuti interessi e rivalutazione che, in mancanza di ulteriori elementi allo scopo dedotti dall'odierno opponente, vanno conteggiati a far data dalla prima richiesta documentata, formulata nel corso dell'assemblea dell'1/3/2011 (cfr. all. 4 fascicolo di parte attrice): il credito risarcitorio in questione va, dunque, definitivamente determinato nella misura di € 6.309,42, comprensivo cioè di
€ 1.169,48 per rivalutazione ed € 902,70 per interessi. Non sono, invece, espressamente richiesti (né, a differenza dei primi sono passibili di riconoscimento ex officio) gli interessi legali maturandi dalla data della sentenza fino all'effettivo soddisfo.
In coerenza a quanto finora esposto, dunque, risultano accertati all'esito del presente giudizio: un credito del nei confronti di , pari ad € 20.107,81; un credito Controparte_6 Parte_1
vantato da nei confronti del pari ad € 6.309,42. In parziale Parte_1 Controparte_6
accoglimento, allora, delle censure sollevate dall'odierno opponente, il credito vantato dal
Condominio risulta parzialmente estinto per compensazione, donde la revoca del titolo monitorio opposto e la condanna di al pagamento in favore del primo del credito residuo, Parte_1 pari ad € 13.798,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo (come richiesto in seno al ricorso monitorio).
Occorre, infine, esaminare la domanda riconvenzionale proposta da TE
con la comparsa di costituzione e risposta depositata il 25/1/2017 e da ultimo reiterata
[...]
nella comparsa conclusionale del 30/12/2024.
Il terzo chiamato ha in particolare dedotto che, in virtù dei lavori eseguiti presso il condominio oggetto di controversia, avrebbe beneficiato di un incremento di valore del Parte_1
proprio immobile e, dunque, di un indebito arricchimento pari ad € 24.900,00, donde la richiesta di condanna ex art. 2041 c.c..
La domanda è infondata, oltre a risultare genericamente dedotta. È, in particolare, assorbente il fatto che l'odierno istante non ha fornito alcuna specifica allegazione né dimostrazione dell'incremento di valore patrimoniale dedotto né, ancora, una specificazione dei criteri adoperati per la determinazione dell'indebito arricchimento nei termini di cui in domanda. Osta, inoltre, all'accoglimento della pretesa azionata dalla altresì il TE
disposto di cui all'art. 2042 c.c., dal momento che la stessa è creditrice, in virtù del contratto di appalto del 9/5/2012, nei confronti del donde la possibilità di azionare il Controparte_7
credito rimasto insoddisfatto nei confronti del predetto Ente e, ai sensi dell'art. 63, co. 2, disp. att.
c.p.c. (secondo cui “I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini”), nei confronti dei condomini morosi e, quindi, non morosi.
Ne viene che, dunque, la domanda risulta priva dell'adeguato supporto assertivo e probatorio e va conseguentemente rigettata.
Tenuto conto del rigetto delle domande riconvenzionali reciprocamente proposte da Parte_1
e da , le spese di lite vanno interamente compensate
[...] TE
nei rapporti tra le dette parti. Quanto, invece, ai rapporti tra e il tenuto conto Parte_1 Controparte_6
dell'accoglimento soltanto parziale dell'opposizione proposta, le spese vanno compensate nella misura della metà e per il residuo, come liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al d.m.
55/2014 alla luce del valore del decisum, poste a carico di . Parte_1
Le spese di consulenza, invece, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. r.g. 1549/2014, disattesa ogni contraria istanza:
In accoglimento parziale della domanda riconvenzionale proposta da nei Parte_1
confronti del accerta la responsabilità concorrente del Controparte_6 Controparte_6
nella misura del 50% per la causazione delle infiltrazioni subite dall'immobile di proprietà del primo e, per l'effetto, accerta e dichiara che i danni subiti da ammontano Parte_1
complessivamente ad € 6.309,42.
Per l'effetto, in accoglimento parziale dell'opposizione proposta da , revoca il Parte_1
decreto ingiuntivo opposto e condanna al pagamento in favore del Parte_1 CP_6 della somma di € 13.798,39, oltre interessi dalla domanda fino al soddisfo.
[...]
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
. TE
Compensa le spese di lite nei rapporti tra e . Parte_1 TE
Compensa le spese di lite nella misura della metà nei rapporti tra e il Parte_1 CP_6
e condanna al pagamento nei confronti del delle
[...] Parte_1 Controparte_6
spese residue, che si liquidano in € 2.538,50 per compensi, oltre c.p.a., i.v.a. (se dovuta) e spese generali al 15%, come per legge.
Compensa tra le parti le spese di consulenza tecnica d'ufficio.
Barcellona Pozzo di Gotto, il 06/05/2025
IL GIUDICE
dott. Fabrizio Di Sano