Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 01/04/2025, n. 467 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 467 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dr. Giuseppe Rini Presidente
dr. Maria Margiotta Giudice
dr. Francesca Incandela Giudice est.
dei quali il terzo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1504 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettiva- _1
mente domiciliato in Termini Imerese, VIA PRINCIPE DI SCORDIA 3 90100
PALERMO, presso lo studio dell'Avv. MARTORANA PAOLO FRANCESCO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], eletti- CP_1
vamente domiciliato in Termini Imerese, VIA MATTEOTTI 43 90011 BA-
GHERIA, presso lo studio dell'Avv. TICALI ANTONINO che lo rappresenta e difende per mandato in atti
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
– interveniente necessario –
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili .
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25/03/2025 le parti concludeva-
no congiuntamente come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
La domanda tendente ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio va accolta, atteso che risultano essere trascorsi i termi-
ni di legge dalla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente
del Tribunale nella causa di separazione.
Da tale data in poi, peraltro, non risulta provato che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra di essi.
Risulta, inoltre, documentalmente comprovato che i coniugi si sono sepa-
rati con decreto di omologazione della separazione consensuale pronunziato da questo Tribunale n. cronol. 21201/2020 del 18/11/2020.
A tale proposito deve rilevarsi che all'udienza del 25/03/2025, i procu-
ratori delle parti hanno dichiarato di aderire alla proposta conciliativa del giudice relativamente alle condizioni del divorzio e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di speci-
fici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui alla proposta conciliativa formulata in data 16.07.2024.
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti quale di-
chiarata dai rispettivi procuratori, possono essere adottate ai fini della de-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile terminazione delle statuizioni conseguenti alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Va, dunque, posto a carico di l'obbligo di corrispondere _1
in favore di , un assegno mensile di euro 100,00 a titolo Controparte_1
assegno divorzile somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva-
lutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
Va, inoltre, posto a carico di l'obbligo di corrispondere _1
in favore della figlia (maggiorenne ma non economicamente Persona_1
autosufficiente), direttamente a quest'ultima ai sensi dell'art. 337-septies c.p.c., la somma di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della stessa, somma da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi an-
nualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, oltre al 50% delle spese straordinarie (spese mediche non coperta dal SSN, scolastiche, parascolastiche, ludiche e sportive).
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensa-
zione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costitui-
te ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disatte-
sa; definitivamente pronunciando;
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PALERMO, in data 01/06/2013, da nato a _1
PALERMO (PA), in data 07/02/1968, e da , nata a [...]- CP_1
BATE (PA), in data 17/09/1976, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 53, parte II serie A, Vol. Uff. dell'anno 2013;
- 3 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1
, un assegno mensile di euro 100,00 a titolo di assegno di- CP_1
vorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annual-
mente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di ope-
rai ed impiegati;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di _1
, figlia maggiorenne della coppia, un assegno mensile di euro Persona_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento della stessa, da versare di-
rettamente nelle mani di quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese e da ri-
valutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
dichiara le parti tenute al pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche sostenute in favore della figlia, da individuarsi nelle spese relative a cure non somministrate dal servizio sanitario nazionale, nonché al paga-
mento del 50% delle spese straordinarie scolastiche;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com-
petente ufficiale dello Stato Civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P.
R. 3 novembre 2000, n. 396;
compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Temini Imerese, in data 01/04/2025.
Il Presidente
Giuseppe Rini
Il Giudice est.
Francesca Incandela
- 4 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del
Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
- 5 - Tribunale di Termini Imerese sez. civile