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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Claudia CALABRESE - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al N. 246 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore avv. Stefano Rossi, elettivamente domiciliata in Lecce a Via Cesare Battisti n.
112, presso lo studio dell'avv. Cataldo Balducci, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto al CP_1 C.F._1
Corso Italia n. 59, presso lo studio degli avv.ti TO EL e Valerio SI, dai quali è rappresentata e difesa, giusta di mandato in atti
- APPELLATA –
OGGETTO: risarcimento danni da omissione contributiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 4287/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti di - CP_1 Pt_2
volta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno, ex art. 2116 secondo comma c.c., oppure ex art. 2041 c.c., con condanna generica dell' Pt_2 inadempiente, attesa la prescrizione dei contributi previdenziali omessi dall'1.3.1984
Part all'1.3.2001, quale pedagogista operante presso il SISH nell'ambito territoriale della di Taranto, in virtù di rapporto convenzionale a tempo determinato instaurato dall'1.3.1984, prorogato anno dopo anno a decorrere dall'1.3.1987, ai sensi della Legge
Regionale n. 16/87, dapprima con le soppresse Unità Sanitarie Locali e dall'1.1.1995 con l' , senza provvedimenti di rinnovo - e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere dalla il risarcimento del danno Pt_2
cagionato per l'omesso adempimento degli obblighi contributivi previdenziali relativi al periodo 1.3.1984 – 1.3.2001. Condannava la al pagamento delle spese di lite in Pt_2
favore della ricorrente.
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentandone l'erroneità e Pt_2
chiedendone la riforma.
Resisteva la concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con conferma CP_1
integrale della sentenza appellata e vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la giurisdizione ordinaria e la legittimazione passiva di il primo giudice Pt_2
- alla stregua delle argomentazioni contenute nella parte motiva delle sentenze, prodotte da parte ricorrente, emesse da altri giudici della stessa Sezione Lavoro del Tribunale di
Taranto, espressamente richiamate e tutte condivise, nulla ritenendo di aggiungere se non
Part evidenziare come l'affermazione della di aver erogato alla ricorrente un compenso comprensivo dei contributi previdenziali a suo carico fosse rimasta del tutto sfornita di prova - ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno, derivante dall'omesso adempimento degli obblighi contributivi, per il periodo dall'1.3.1984 – 1.3.2001 al
31.12.1995.
Si duole l'appellante dell'errore del primo Giudice per aver ignorato la tempestiva eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente la Corte
dei Conti, ovvero il Giudice Amministrativo, e per aver ritenuto la sua legittimazione,
2 nonostante fosse legittimata la Gestione Liquidatoria subentrata all' , soppressa CP_3
con l.r. 18/1994 e incorporata nell' con legge n. 549/1995, essendo la domanda Pt_2
riferita anche al periodo precedente all'1.1.1995.
Si duole, inoltre, l'appellante dell'errore del primo Giudice per aver, da un lato, negato il diritto alla contribuzione per intervenuta prescrizione, e dall'altro riconosciuto l'ingiusto risarcimento del danno per un evento non ancora verificatosi.
I motivi di appello, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perché infondati.
Preliminarmente osserva la Corte che l'oggetto della controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, posto che non attiene al diritto della pensione del lavoratore, né alla misura del trattamento pensionistico o al computo della contribuzione utile al trattamento pensionistico, ma soltanto al risarcimento del danno in conseguenza dell'omissione di un obbligo gravante sul datore di lavoro, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario del lavoro.
Non sussiste neppure la giurisdizione del Giudice Amministrativo atteso che l'inadempimento contrattuale si è protratto oltre il 1998 per cui la causa deve essere affrontata in un'unica sede che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. Sez. Un. 20276/2012), è quella del giudice ordinario del lavoro competente, trattandosi, peraltro, di lesione del diritto soggettivo del lavoratore avente origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro.
Ed infatti l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica nel momento in cui il prestatore raggiunge l'età pensionabile.
In tale circostanza, in conformità all'insegnamento dalla Corte di Cassazione (Cass.
22/1/2015 n. 1179 e Cass. 7/2/2018 n. 2964), il lavoratore - prima del raggiungimento dell'età pensionabile, come nella specie - può esperire un'azione o di condanna generica al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
3 Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha ritenuto la esclusiva legittimazione dell' Pt_2
[...
quale soggetto subentrato nella titolarità del rapporto di lavoro inter partes, in relazione al diritto azionato, per la natura unitaria della tutela di aspettativa previdenziale e non divisibilità della condanna risarcitoria.
Osserva la Corte che al fine di stabilire il soggetto legittimato in ordine alle pretese relative ad un determinato rapporto di impiego, è fondamentale verificare quale sia la
Pubblica Amministrazione che ha effettivamente preso in carico, in esito al fenomeno successorio, quel singolo dipendente, e presso cui il relativo rapporto di impiego è
proseguito. Nella fattispecie in esame, il nuovo soggetto pubblico, subentrato alla soppressa nella gestione dell'azienda e nel rapporto di lavoro della dott. CP_3 CP_1
è l' , circostanza pacifica in giudizio e, comunque, desumibile dall'atto di gestione Pt_2
del rapporto di lavoro in recepimento della delibera di G.R. n. 589/99, che statuiva l'applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici specialisti ambulatoriali al personale laureato non medico convenzionato dei Consultori
Familiari, invocato dalla e richiamato dai Giudici della Sezione Lavoro di Taranto, CP_1
condiviso nella sentenza impugnata.
Tanto giustifica la legittimazione passiva dell' Pt_2
Va, inoltre, evidenziato che le contribuzioni previdenziali in questione si sono prescritte per il vano decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 3 Legge 8.8.1995 n. 335
e, pertanto, non possono essere più versate dal datore di lavoro e neppure ricevute dall'ente previdenziale.
Diversa è la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., relativa al risarcimento del danno pensionistico, proposto dalla dott. ed accolto ex art. 2116 CP_1
c.c., che sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione nella sentenza impugnata, risultando prescritto il diritto della al versamento della contribuzione previdenziale ma non CP_1
il suo diritto al risarcimento del danno pensionistico.
4 In altri termini, il lavoratore, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, ha certamente una ragione di danno risarcibile consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.
L'azione risarcitoria può essere, dunque, esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui può essere attivato il trattamento pensionistico perso ovvero goduto in misura inferiore: fin quando non si determina il danno pensionistico neppure decorre il termine prescrizionale decennale del diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass.
14.2.2014 n. 3491 e Cass. 15.9.2014 n. 19398).
Nel caso in esame, poiché la non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, non si è CP_1
verificato il presupposto della perdita della prestazione previdenziale, sicché il termine decennale di prescrizione non ha ancora iniziato il suo decorso.
Tanto appena osservato, tuttavia, non determina un difetto di interesse ad agire in capo all'odierna appellata. Infatti, a causa dell'omissione contributiva può comunque accertarsi la potenzialità lesiva della condotta omissiva posta in essere, dovendosi in ogni caso rinviarsi la verifica in concreto di questo danno.
Ed è ciò che ha fatto il giudice nella sentenza impugnata: si è limitato ad accertare la
Part potenzialità lesiva della condotta posta in essere dall' pronunciando sostanzialmente una sentenza dichiarativa, posto che andrà accertata in altro giudizio l'esistenza in concreto di un danno e la sua entità.
Si sostiene, infatti che “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso [coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile], l'azione
5 risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338” (Cass. n. 2630 del 5.2.2014).
Part Non ha provato, poi, l' pur avendone l'onere, di avere versato in busta paga le somme superiori alle retribuzioni mensilmente maturate che potessero coprire la contribuzione omessa e, in ogni caso, l'importo dei contributi omessi non coincide con il danno lamentato che consiste nella perdita del trattamento di quiescenza o nella corresponsione dello stesso in misura minore rispetto all'intero periodo di lavoro.
Part L on ha provato neppure di aver versato alla somme indebite che possano un CP_1
domani essere portate in compensazione con il danno in sede di liquidazione.
Assorbito ogni altro motivo, la sentenza appellata, dunque, va confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art.1, comma 17.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Valerio SI e TO EL, difensori dell'appellata, anticipanti;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228/2012,
art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Claudia CALABRESE
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I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte di Appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto – Sezione Lavoro –
composta dai Signori:
1) Dott. Claudia CALABRESE - Presidente
2) Dott. Rossella DI TODARO - Consigliere
3) Dott. Maria Filippa LEONE - Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro in grado di appello iscritta al N. 246 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2020
T R A
, in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore avv. Stefano Rossi, elettivamente domiciliata in Lecce a Via Cesare Battisti n.
112, presso lo studio dell'avv. Cataldo Balducci, dal quale è rappresentata e difesa, giusta mandato in atti,
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ), elettivamente domiciliata in Taranto al CP_1 C.F._1
Corso Italia n. 59, presso lo studio degli avv.ti TO EL e Valerio SI, dai quali è rappresentata e difesa, giusta di mandato in atti
- APPELLATA –
OGGETTO: risarcimento danni da omissione contributiva
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'appellata sentenza (n. 4287/2019) il Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice
del Lavoro, accoglieva la domanda proposta da nei confronti di - CP_1 Pt_2
volta ad ottenere la declaratoria del proprio diritto al risarcimento del danno, ex art. 2116 secondo comma c.c., oppure ex art. 2041 c.c., con condanna generica dell' Pt_2 inadempiente, attesa la prescrizione dei contributi previdenziali omessi dall'1.3.1984
Part all'1.3.2001, quale pedagogista operante presso il SISH nell'ambito territoriale della di Taranto, in virtù di rapporto convenzionale a tempo determinato instaurato dall'1.3.1984, prorogato anno dopo anno a decorrere dall'1.3.1987, ai sensi della Legge
Regionale n. 16/87, dapprima con le soppresse Unità Sanitarie Locali e dall'1.1.1995 con l' , senza provvedimenti di rinnovo - e, per l'effetto, Controparte_2
dichiarava il diritto della ricorrente ad ottenere dalla il risarcimento del danno Pt_2
cagionato per l'omesso adempimento degli obblighi contributivi previdenziali relativi al periodo 1.3.1984 – 1.3.2001. Condannava la al pagamento delle spese di lite in Pt_2
favore della ricorrente.
Avverso tale decisione, proponeva appello lamentandone l'erroneità e Pt_2
chiedendone la riforma.
Resisteva la concludendo per il rigetto dell'avverso gravame, con conferma CP_1
integrale della sentenza appellata e vittoria di spese di giudizio.
All'udienza odierna, dopo discussione orale, la causa era decisa come da separato dispositivo del quale era data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premessa la giurisdizione ordinaria e la legittimazione passiva di il primo giudice Pt_2
- alla stregua delle argomentazioni contenute nella parte motiva delle sentenze, prodotte da parte ricorrente, emesse da altri giudici della stessa Sezione Lavoro del Tribunale di
Taranto, espressamente richiamate e tutte condivise, nulla ritenendo di aggiungere se non
Part evidenziare come l'affermazione della di aver erogato alla ricorrente un compenso comprensivo dei contributi previdenziali a suo carico fosse rimasta del tutto sfornita di prova - ha ritenuto fondata la domanda di risarcimento del danno, derivante dall'omesso adempimento degli obblighi contributivi, per il periodo dall'1.3.1984 – 1.3.2001 al
31.12.1995.
Si duole l'appellante dell'errore del primo Giudice per aver ignorato la tempestiva eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario per essere competente la Corte
dei Conti, ovvero il Giudice Amministrativo, e per aver ritenuto la sua legittimazione,
2 nonostante fosse legittimata la Gestione Liquidatoria subentrata all' , soppressa CP_3
con l.r. 18/1994 e incorporata nell' con legge n. 549/1995, essendo la domanda Pt_2
riferita anche al periodo precedente all'1.1.1995.
Si duole, inoltre, l'appellante dell'errore del primo Giudice per aver, da un lato, negato il diritto alla contribuzione per intervenuta prescrizione, e dall'altro riconosciuto l'ingiusto risarcimento del danno per un evento non ancora verificatosi.
I motivi di appello, essendo sostanzialmente connessi, possono essere decisi congiuntamente e vanno rigettati perché infondati.
Preliminarmente osserva la Corte che l'oggetto della controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei Conti, posto che non attiene al diritto della pensione del lavoratore, né alla misura del trattamento pensionistico o al computo della contribuzione utile al trattamento pensionistico, ma soltanto al risarcimento del danno in conseguenza dell'omissione di un obbligo gravante sul datore di lavoro, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario del lavoro.
Non sussiste neppure la giurisdizione del Giudice Amministrativo atteso che l'inadempimento contrattuale si è protratto oltre il 1998 per cui la causa deve essere affrontata in un'unica sede che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia (Cass. Sez. Un. 20276/2012), è quella del giudice ordinario del lavoro competente, trattandosi, peraltro, di lesione del diritto soggettivo del lavoratore avente origine da un comportamento illecito permanente del datore di lavoro.
Ed infatti l'omissione della contribuzione produce un pregiudizio patrimoniale a carico del lavoratore, consistente nella perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica nel momento in cui il prestatore raggiunge l'età pensionabile.
In tale circostanza, in conformità all'insegnamento dalla Corte di Cassazione (Cass.
22/1/2015 n. 1179 e Cass. 7/2/2018 n. 2964), il lavoratore - prima del raggiungimento dell'età pensionabile, come nella specie - può esperire un'azione o di condanna generica al risarcimento del danno da irregolarità contributiva ex art. 2116 c.c. ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
3 Correttamente, inoltre, il primo Giudice ha ritenuto la esclusiva legittimazione dell' Pt_2
[...
quale soggetto subentrato nella titolarità del rapporto di lavoro inter partes, in relazione al diritto azionato, per la natura unitaria della tutela di aspettativa previdenziale e non divisibilità della condanna risarcitoria.
Osserva la Corte che al fine di stabilire il soggetto legittimato in ordine alle pretese relative ad un determinato rapporto di impiego, è fondamentale verificare quale sia la
Pubblica Amministrazione che ha effettivamente preso in carico, in esito al fenomeno successorio, quel singolo dipendente, e presso cui il relativo rapporto di impiego è
proseguito. Nella fattispecie in esame, il nuovo soggetto pubblico, subentrato alla soppressa nella gestione dell'azienda e nel rapporto di lavoro della dott. CP_3 CP_1
è l' , circostanza pacifica in giudizio e, comunque, desumibile dall'atto di gestione Pt_2
del rapporto di lavoro in recepimento della delibera di G.R. n. 589/99, che statuiva l'applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti dei medici specialisti ambulatoriali al personale laureato non medico convenzionato dei Consultori
Familiari, invocato dalla e richiamato dai Giudici della Sezione Lavoro di Taranto, CP_1
condiviso nella sentenza impugnata.
Tanto giustifica la legittimazione passiva dell' Pt_2
Va, inoltre, evidenziato che le contribuzioni previdenziali in questione si sono prescritte per il vano decorso del termine quinquennale stabilito dall'art. 3 Legge 8.8.1995 n. 335
e, pertanto, non possono essere più versate dal datore di lavoro e neppure ricevute dall'ente previdenziale.
Diversa è la prescrizione ordinaria decennale, di cui all'art. 2946 c.c., relativa al risarcimento del danno pensionistico, proposto dalla dott. ed accolto ex art. 2116 CP_1
c.c., che sorge nel momento in cui si verifica il duplice presupposto dell'inadempienza contributiva e della perdita totale o parziale della prestazione previdenziale.
Non sussiste, pertanto, alcuna contraddizione nella sentenza impugnata, risultando prescritto il diritto della al versamento della contribuzione previdenziale ma non CP_1
il suo diritto al risarcimento del danno pensionistico.
4 In altri termini, il lavoratore, una volta maturata la prescrizione dei contributi omessi, ha certamente una ragione di danno risarcibile consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello altrimenti spettante.
L'azione risarcitoria può essere, dunque, esercitata nel momento in cui il danno (costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale) si determina, ossia nel momento in cui può essere attivato il trattamento pensionistico perso ovvero goduto in misura inferiore: fin quando non si determina il danno pensionistico neppure decorre il termine prescrizionale decennale del diritto al risarcimento del danno (cfr. Cass.
14.2.2014 n. 3491 e Cass. 15.9.2014 n. 19398).
Nel caso in esame, poiché la non ha ancora raggiunto l'età pensionabile, non si è CP_1
verificato il presupposto della perdita della prestazione previdenziale, sicché il termine decennale di prescrizione non ha ancora iniziato il suo decorso.
Tanto appena osservato, tuttavia, non determina un difetto di interesse ad agire in capo all'odierna appellata. Infatti, a causa dell'omissione contributiva può comunque accertarsi la potenzialità lesiva della condotta omissiva posta in essere, dovendosi in ogni caso rinviarsi la verifica in concreto di questo danno.
Ed è ciò che ha fatto il giudice nella sentenza impugnata: si è limitato ad accertare la
Part potenzialità lesiva della condotta posta in essere dall' pronunciando sostanzialmente una sentenza dichiarativa, posto che andrà accertata in altro giudizio l'esistenza in concreto di un danno e la sua entità.
Si sostiene, infatti che “Nel caso di omissione contributiva, sussiste l'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali, avvalendosi della domanda di condanna generica, ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno, salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso [coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile], l'azione
5 risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338” (Cass. n. 2630 del 5.2.2014).
Part Non ha provato, poi, l' pur avendone l'onere, di avere versato in busta paga le somme superiori alle retribuzioni mensilmente maturate che potessero coprire la contribuzione omessa e, in ogni caso, l'importo dei contributi omessi non coincide con il danno lamentato che consiste nella perdita del trattamento di quiescenza o nella corresponsione dello stesso in misura minore rispetto all'intero periodo di lavoro.
Part L on ha provato neppure di aver versato alla somme indebite che possano un CP_1
domani essere portate in compensazione con il danno in sede di liquidazione.
Assorbito ogni altro motivo, la sentenza appellata, dunque, va confermata.
Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, in applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del
2012, art.1, comma 17.
P.Q.M.
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 4.000,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore degli avv.ti Valerio SI e TO EL, difensori dell'appellata, anticipanti;
3) Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228/2012,
art.1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Taranto, 28.5.2025
Il Consigliere Ausiliario Estensore Il Presidente
Dott. Maria Filippa LEONE Dott. Claudia CALABRESE
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