Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 2272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2272 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 02272/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02826/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2826 del 2022, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ignazio Arangio, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Niccolini n. 10;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento CAT. 6F/MIPG/2021/-OMISSIS-DIV. P.A.S. reso in data 9.06.2022 e notificato il successivo 31.08.2022 con il quale la Questura di Milano decretava il rigetto dell'istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione dell’Amministrazione statale intimata;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Federico Giuseppe Russo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe il sig. -OMISSIS- impugnava dinanzi a questo Tribunale Amministrativo Regionale il provvedimento prot. n. CAT. 6F/MIPG/2021/-OMISSIS-DIV. P.A.S. del 9 giugno 2022 con cui la Questura di Milano disponeva il rigetto dell’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché di tutti gli atti presupposti e/o consequenziali, per carenza dei requisiti di legge;
- nello specifico, l’Amministrazione fondava la reiezione rilevando la carenza del requisito assoluta affidabilità sulla base dei presupposti fattuali per cui risultava a carico dell’istante: a) una sentenza non definitiva di condanna del 18.11.2021, emessa dal Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. -OMISSIS-, per la commissione del reato di bancarotta fraudolenta per operazioni dolose (art. 223, comma 1 L.F.), con irrogazione della pena di 4 anni di reclusione; b) una sentenza di condanna del 15.07.2021, emessa dal Tribunale di Milano nell’ambito del procedimento penale di cui al R.G.N.R. n. -OMISSIS-, per la commissione del reato di bancarotta fraudolenta (artt. 267,223,216 e 219 della L.F.), successivamente riformata dalla Corte d’Appello di Milano in una pronunzia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato; e la commissione di detti reati di carattere finanziario, specificava il provvedimento, “ sebbene non abbiano una immediata e diretta attinenza con l’uso delle armi, rivelano pur sempre una condotta incline a tradire la (e ad abusare della) fiducia del prossimo, il che può ragionevolmente giustificare la reiezione di una autorizzazione di polizia del tipo di quella richiesta nel caso di specie ”;
- in ragione di tanto, l’impugnativa deduceva l’illegittimità del provvedimento, affidandosi ad un unico motivo di gravame, così rubricato “ Violazione de ll’ art. 3 L. 241/1990 in relazione agli artt. 11, 42 e 43 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (c.d. TULPS); difetto di istruttoria e carenza di motivazione con conseguente violazione di legge ”;
- l’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, deducendo l’integrale infondatezza del ricorso;
- all’udienza pubblica del 28 maggio 2025, in seguito della discussione tra le parti, la causa è stata trattenuta in decisione;
Osservato, preliminarmente, che con l’unico motivo di ricorso il sig. -OMISSIS- deduce, in sostanza, l’incompletezza delle valutazioni effettuate dall’Amministrazione questorile e la conseguente irragionevolezza del diniego opposto, in quanto basato, in modo automatico e acritico, sulla mera esistenza delle suddette sentenze di condanne, peraltro una non ancora definitiva e l’altra riformata con una improcedibilità, comunque afferenti al contesto contabile/finanziario e non determinanti un pericolo diretto per l’incolumità pubblica;
Ritenuto che, però, il motivo è meritevole di accoglimento e, per l’effetto, il ricorso è fondato;
Considerato, invero, che per giurisprudenza pacifica, è illegittimo il diniego di rinnovo di porto d'armi, motivato con riferimento alle condanne penali per bancarotta fraudolenta riferite a fatti di reato risalenti nel tempo, che non hanno alcuna attinenza rispetto all'uso delle armi (cfr. ex multis, T.A.R. per la Lombardia - Milano, Sez. III, 9 dicembre 2010, n.7485; id., Sez. I, 22 novembre 2021, n. 2593; id. Sez. I, 26 novembre 2021, n. 2616; id. Sez. I, 29 gennaio 2025, n. 523);
Osservato, difatti, che, nel caso di specie, l'autorità procedente, affidandosi alla mera circostanza della sussistenza delle sentenze di condanna emesse nei confronti del -OMISSIS-, ha omesso di evidenziare la concreta correlazione tra i contestati delitti di bancarotta fraudolenta e la ritenuta inaffidabilità dell'esponente (cfr. T.A.R. per la Calabria - Catanzaro, Sez. I, 29 novembre 2016, n. 2236), stante l'assenza in capo al ricorrente di elementi " sintomatici, idonei... ad evidenziare una personalità violenta, incline a risolvere situazioni di conflittualità anche con ricorso alle armi, o, in ipotesi, in grado di attentare all'altrui patrimonio con uso di armi ed in sintesi che, nell'ottica di una prognosi ex ante, non diano garanzia di un corretto uso delle armi senza creare turbativa all'ordine sociale " (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 22 ottobre 2013, n. 5129);
in sostanza, nei casi in cui l'inaffidabilità di un soggetto sia tratta, come nella vicenda in esame, da argomenti presuntivi circa procedimenti penali non strettamente inerenti al contesto dell'uso di armi, è necessario emergano altresì specifiche peculiarità del caso concreto, capaci di integrare il profilo del rischio di abuso, quali la reiterazione dei reati e la contiguità con ambienti malavitosi, desumibili dalla particolare tipologia dei fatti contestati, circostanze tuttavia non presenti nella fattispecie (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 2010, n. 8056; T.A.R. per la Calabria – Catanzaro, sez. I, 31 maggio 2022, n. 940);
Ritenuto, pertanto, che per le ragioni sopra esposte, l’impugnativa merita accoglimento e, per l’effetto, va disposto l’annullamento del provvedimento della Questura di Milano prot. n. CAT. 6F/MIPG/2021/-OMISSIS-DIV. P.A.S. del 9 giugno 2022;
ragioni di equità sostanziale giustificano la compensazione delle spese tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento della Questura di Milano prot. n. CAT. 6F/MIPG/2021/-OMISSIS-DIV. P.A.S. del 9 giugno 2022.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
Federico Giuseppe Russo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Federico Giuseppe Russo | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.