Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art 1.
All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.