Articolo 1 della Legge 20 giugno 1961, n. 547
Articolo 2
Versione
29 luglio 1961
Art. 1. La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art 1.

All'Opera nazionale per i ciechi civili e' concesso un contributo straordinario di lire 3.000.000.000, per provvedere al pagamento dei ratei maturati sugli assegni concessi ad minorati della vista.
Entrata in vigore il 29 luglio 1961