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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1863 /2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1863/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del;
promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente Rosolini in via Bellini n. 132, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
ERRANTE GIOVANNA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Pachino in Via F. Ferrucci, n. 190, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ERRANTE
GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 10/05/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 30.6.2017.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 30.6.2017 in Comune di Pachino;
pagina 1 di 3 - che dall'unione è nata la figlia , il 18.12.2017; Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 331/2019), emesso da questo
Tribunale in data 10.10.2019, depositato in data 4.10.2019 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni Persona_2
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza in Pachino, nella Via F. Ferrucci. n. 109, presso la casa coniugale di proprietà della madre;
2. La casa familiare sita in Pachino, nella Via F. Ferrucci. n. 109, è assegnata a , Parte_2
con tutti gli arredi;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della figlia;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con sé ogni qualvolta lo vorrà, specie il sabato e la domenica considerati gli impegni lavorativi dello stesso. Le festività e le vacanze estive seguiranno il criterio dell'alternanza ma entrambi i genitori sono concordi sul fatto che la figlia possa trascorrere del tempo con l'altro genitore ogni qual volta lo desidera previo accordo con la madre.
Le feste di compleanno della minore saranno concordati preventivamente da entrambi i genitori;
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 oltre alla quota delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore nella misura del 50%;
6. Il dichiara di percepire mensilmente l'assegno unico e si obbliga a versare alla il Pt_1 Pt_2
50% dell'importo;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e di non aver null'altro a pretendere, di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
All'esito dell'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 5.12.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato pagina 2 di 3 dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 30.6.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 2017 (Anno 2017 – n. 17
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1863/2024 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio all'esito dell'udienza camerale del;
promossa congiuntamente da:
(C.F. , nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente Rosolini in via Bellini n. 132, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
ERRANTE GIOVANNA, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Pachino in Via F. Ferrucci, n. 190, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ERRANTE
GIOVANNA, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto del 5.12.2024);
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, ex art. 473 bis 51, c.p.c. depositato in data 10/05/2024 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili (rectius scioglimento) del matrimonio celebrato il giorno 30.6.2017.
Esponevano in particolare i coniugi:
- di aver contratto matrimonio con rito civile in data 30.6.2017 in Comune di Pachino;
pagina 1 di 3 - che dall'unione è nata la figlia , il 18.12.2017; Per_1
- di essersi separati consensualmente con decreto di omologa (n. 331/2019), emesso da questo
Tribunale in data 10.10.2019, depositato in data 4.10.2019 (v. documenti allegati).
In dettaglio, in seno al ricorso e nelle successive note scritte le parti chiedevano la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. La figlia minore è affidata a entrambi i genitori, i quali, limitatamente alle decisioni Persona_2
su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avrà residenza in Pachino, nella Via F. Ferrucci. n. 109, presso la casa coniugale di proprietà della madre;
2. La casa familiare sita in Pachino, nella Via F. Ferrucci. n. 109, è assegnata a , Parte_2
con tutti gli arredi;
3. Le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale
e delle aspirazioni della figlia;
4. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia con sé ogni qualvolta lo vorrà, specie il sabato e la domenica considerati gli impegni lavorativi dello stesso. Le festività e le vacanze estive seguiranno il criterio dell'alternanza ma entrambi i genitori sono concordi sul fatto che la figlia possa trascorrere del tempo con l'altro genitore ogni qual volta lo desidera previo accordo con la madre.
Le feste di compleanno della minore saranno concordati preventivamente da entrambi i genitori;
5. Il padre si obbliga a corrispondere alla , entro il giorno 20 di ogni mese, a titolo di Pt_2 contributo al mantenimento della figlia, la somma di € 300,00 oltre alla quota delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della minore nella misura del 50%;
6. Il dichiara di percepire mensilmente l'assegno unico e si obbliga a versare alla il Pt_1 Pt_2
50% dell'importo;
7. I coniugi dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno divorzile e di non aver null'altro a pretendere, di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale.
All'esito dell'udienza del 3.4.2025, celebrata secondo le modalità cartolari di cui all'art. 127 ter c.p.c., il giudice relatore poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda di divorzio (visto del 5.12.2024).
Ciò premesso, passando al merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b) della L.
1 Dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato pagina 2 di 3 dalla prodotta copia del summenzionato decreto, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale della figlia minore, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c.
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento della minore, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla minore condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale di Siracusa, Sezione Volontaria Giurisdizione, definitivamente pronunciando: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti il giorno 30.6.2017, iscritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Pachino dell'anno 2017 (Anno 2017 – n. 17
– Parte I); omologa le condizioni del divorzio inerenti alla figlia minore e provvede in conformità alle stesse;
prende atto delle ulteriori pattuizioni concordate dalle parti;
ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di PACHINO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 10.04.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Maria Lupo dott.ssa Veronica Milone
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