Art. 6.
Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.
Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.
I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalita' diversa dall'italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Universita' italiana.
Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facolta'; la Commissione giudicatrice del concorso e' composta di due professori ufficiali designati dalla Facolta' o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonche' di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.
Alle cattedre di lingue e letterature possono essere addetti lettori, i quali hanno lo stesso stato giuridico ed economico e lo stesso sviluppo di carriera degli assistenti.
Per l'ufficio di lettore di lingua straniera si prescinde dal requisito della cittadinanza italiana.
I lettori straordinari di lingua straniera e di nazionalita' diversa dall'italiana, sono, di regola, a carico dello Stato estero che li invia nell'Universita' italiana.
Nel caso in cui il posto di lettore sia assegnato a lingua o letteratura straniera, cui non corrisponda un insegnamento ufficiale, la nomina del lettore e la sua eventuale cessazione dall'ufficio sono subordinate a proposta del Consiglio di facolta'; la Commissione giudicatrice del concorso e' composta di due professori ufficiali designati dalla Facolta' o Scuola, di cui uno almeno di ruolo, nonche' di un assistente o lettore ordinario abilitato alla libera docenza nella stessa materia, o in materia affine o, in sua mancanza, di un terzo professore.