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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/10/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5725/2025
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
RG Di OL Presidente Relatore
IS LI IC
Gianluca Tarantino IC ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI 13Z335U, data di nascita Parte_1 C.F._1
13/06/1983, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
AR DANIELA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 19/05/2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9/8/2024 adottato dalla ricevuto dal Controparte_1 ricorrente in data 12 maggio 2025, recante declaratoria di manifesta infondatezza della sua domanda di protezione internazionale.
Pag. 1 di 12 Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Con decreto del 27/5/2025 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenendo che la parte non avesse fornito la prova della tempestività del ricorso, a fronte dell'attestazione della Segreteria della CP_1
circa l'avvenuta notifica del provvedimento a mezzo del servizio postale.
[...]
La Corte d'appello, adita in sede di reclamo, con provvedimento del 24 giugno 2025 ha accolto il reclamo osservando che la prova della notificazione eseguita con il ricorso al servizio postale (art. 11, comma 3 bis, d. lgs. 25/2008) poteva essere desunta solo ed esclusivamente dall'attestazione dell'agente postale e non anche dalle dichiarazioni della segreteria della;
in difetto di tale prova, dunque, il momento di Controparte_1 effettiva conoscenza del provvedimento doveva essere individuato considerando la consegna documentata dal ricorrente e avvenuta il 12 maggio 2025.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
16.7.2025 per il deposito di note, all'esito il IC Istruttore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 10/4/2024, il ricorrente ha allegato di essere nato a Benin City, in [...]; di aver lasciato la Nigeria nel 2004; di non esser sposato, ma di avere una figlia di 15 anni che si chiama e un figlio di tre mesi, Pt_2 di avere una compagna che non risiede in Italia, trovandosi in Finlandia;
la causa della partenza dal paese di origine era legata al ruolo del padre, un poliziotto che faceva la guardia della moglie del governatore dell'Edo State, nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2007; la moglie del governatore era venuta in Italia per procedere all'espulsione delle donne che lavoravano come prostitute;
nella zona in cui viveva il ricorrente erano state rimpatriate tante ragazze;
poiché le famiglie di quelle ragazza avevano impiegato tutto il loro patrimonio per consentire la partenza delle ragazze (vendendosi beni di proprietà, contraendo prestiti in denaro) chiedevano al padre di intercedere presso la moglie del governatore per non
Pag. 2 di 12 rimpatriare più le donne;
il padre non era in grado di intervenire, trattandosi di una guardia al servizio del governatore.
Per queste ragioni alcune persone avevano raggiunto l'abitazione del ricorrente e non trovando i genitori, si erano accaniti sul ricorrente con percosse che avevano procurato lesioni e portandolo via;
dopo tre giorni era stato ritrovato, la madre era intimorita per le conseguenze di tale situazione, anche per la frequente assenza del padre impegnato nel servizio di guardia, e perciò aveva chiesto al ricorrente di andare a Lagos, dove c'era una sua sorella che però non era stata rintracciata;
non potendo ritornare a Benin City, per il timore dovuto a quanto accaduto, aveva deciso di raggiungere la Costa d'Avorio, non sapendo che in quel paese era in atto una guerra civile.
Ha dichiarato di non aver alcun familiare in Nigeria, da cui manca da oltre vent'anni, poiché di recente aveva scoperto di non conoscere i suoi genitori biologici, essendo stato abbandonato per strada da neonato, venendo cresciuto da una coppia del luogo che lo aveva soccorso, senza mai adottarlo formalmente;
l'uomo che lui considerava come padre era colui che aveva svolto l'attività di guardia;
era risentito nei confronti dei suoi apparenti genitori che avevano tenuto nascosta la verità circa la sua origine;
per queste ragioni e per la totale assenza di riferimenti familiari non aveva possibilità di fare rientro nel suo paese.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il quale il ricorrente agisce in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il contenuto dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a
Pag. 3 di 12 quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un
“rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento.
Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione3.
Sulla tempestività del ricorso. In ordine alla questione preliminare indicata nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, va dato atto che il Tribunale concorda con le valutazioni espresse dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale della parte resistente che, avendo deciso di non costituirsi in giudizio, non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla circostanza annottata nella relata di consegna del provvedimento avvenuta il 12 maggio 2025, dell'esistenza di una precedente notifica a mezzo del servizio postale. Pertanto, considerato he il primo momento in cui dagli atti del processo risulta la conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento della , la proposizione del ricorso il 19 maggio Controparte_1
2025 è certamente tempestiva.
Lo status di rifugiato politico. Nel merito il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che, per il timore fondato
Pag. 4 di 12 di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza
(o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese4.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato5.
Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e, quindi, in grado di proteggere il richiedente. 4 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 5 di 12 Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili. È emerso dalle dichiarazioni del ricorrente che il motivo principale per il quale egli ritiene di non potere fare rientro in
Nigeria non è legato ad alcun profilo di persecuzione, ma alla considerazione del richiedente relativa alla totale assenza di legami familiari in quel paese e alla scoperta avvenuta di recente circa la simulazione, da parte di coloro che egli riteneva suoi genitori, del rapporto parentale
(“tra poco farò 41 anni, pensavo che fossero i miei genitori e invece mi raccontano le bugie (…) non ho nessuno e andrò in depressione e mi ucciderei perché sono solo, ho lasciato il paese a 21 anni e a giugno ne farò 41, sono 20 che sono fuori dal paese”).
Le vicende narrate circa l'episodio della patita aggressione, al di là del fatto che attengono ad un contrasto di natura privata (per la delusione dell'aspettativa sull'intervento del padre del ricorrente in favore delle famiglie delle ragazze nigeriane), per la genericità del racconto non mettono in luce alcun profilo di “persecuzione” nel senso richiesto dalle norme sulla protezione internazionale;
inoltre, è decisivo l'aspetto temporale poiché non può ignorarsi che l'arco di tempo intercorso tra quei fatti e l'epoca attuale priva di ogni attualità qualsivoglia timore, ove pur fosse fondato, di essere ancor oggi perseguitato (circostanza peraltro non risultante dalla narrazione quanto alle condizioni, ad esempio, dei familiari dell'uomo che avrebbe rappresentato la causa scatenante delle reazioni violente di cui si è detto).
Le censure che il ricorrente articola con il ricorso, quanto al perdurante pericolo di persecuzione fisica, per l'attualità dei problemi che attengono al rimpatrio delle donne nigeriane sfruttate a fini di prostituzione, si scontrano con il dato – allegato proprio dal ricorrente – della morte del presunto genitore (avvenuta nel 2020), circostanza che priva in radice di fondatezza l'ipotesi del perdurare dell'esposizione a pericolo (poiché non si potrebbe più realizzare l'astio nei confronti di chi non intende assecondare le richieste dei familiari delle ragazze rimpatriate).
Quanto alle ulteriori allegazioni contenute nella parte illustrativa del ricorso (riguardanti i pericoli vissuti sia in Costa d'Avorio, per il conflitto lì imperante, sia in Libia, ove il credo religioso del richiedente asilo lo avrebbe esposto a ulteriori persecuzioni), esse non trovano alcun riscontro nel contenuto dell'audizione ove il richiedente non ha fatto cenno alcuno a tali vicende, pur essendo stato espressamente interrogato sulle motivazioni che facevano temere il rientro nel paese di origine.
Pag. 6 di 12 La carenza dei presupposti fondamentali per la prospettazione della condizione di persecuzione che quindi rende carente il ricorso già sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, impedisce inoltre al ricorrente di valersi del beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20076.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla
Commissione e nemmeno in sede giudiziale. In ogni caso, valgono le stesse considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato, non sussistendo alcun rischio di questo tipo, di natura attuale e concreto.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”7. Ciò premesso (e non dovendosi confondere la valutazione da operare in questa sede con l'esclusione della Nigeria dalla lista dei paesi sicuri), come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia8 e 6 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 7 di 12 non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza e non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
La situazione, vista la vastità del suo territorio, deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Il Sud-Sud della Nigeria (comprendente gli stati di , Edo, Rivers, Cross Per_1 Per_2
River e Delta)1 si trova nell'area denominata Delta del Niger ed è noto per la mala gestione dell'industria petrolifera e il basso tasso di sviluppo, associate a livelli estremamente alti di corruzione e violenza di matrice politica2. Le radici dell'attuale conflitto nel Delta del Niger possono essere ricondotte alla storia di sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica della regione, che lascia trarre alla popolazione locale un beneficio molto limitato dalle immense risorse petrolifere della regione.
La prima causa di violenza è legata alla criminalità, nello specifico ad atti di pirateria, rapine e furti, rapimento ed omicidi rituali3. La seconda è relativa all'attività dei culti che si battono per la supremazia sul territorio4. La terza deriva dalle tensioni etniche e tra le comunità, tra cui il conflitto tra gli agricoltori ed i pastori (diffuso anche nello stato di Edo5, CP_2 causando la perdita di vite umane e la distruzione di proprietà6), lotte per la leadership locale e rivendicazioni etniche separatiste.
Nel primo trimestre del 2023, il conflitto nel Delta del Niger è stato descritto come
“relativamente stabile”, con una diminuzione della violenza e delle vittime. Questa riduzione è stata dovuta principalmente al calo della criminalità organizzata, dei conflitti comunitari, degli scontri tra culti, delle tensioni politiche e degli scontri separatisti. Nel secondo trimestre del 2023, la situazione è rimasta stabile, con un minor numero di incidenti violenti che hanno causato vittime, ma con un aumento delle vittime legate ai conflitti.
Questo aumento è stato collegato a un incremento delle tensioni separatiste, della violenza criminale organizzata e degli scontri tra culti rivali.
Nel terzo trimestre del 2023, la violenza che ha provocato vittime è diminuita, in particolare per quanto riguarda la violenza criminale, le tensioni separatiste e gli scontri tra culti.
Tuttavia, sono aumentati i conflitti comunitari e la “violenza delle folle”. Nell'ultimo
Pag. 8 di 12 trimestre del 2023, l'insicurezza in tutto il Delta del Niger è persistita, in particolare con rapimenti e rapine, spinti dal guadagno finanziario dei riscatti richiesti dalle bande criminali7.Da un punto di vista quantitativo, nel 2023 ACLED8 ha registrato 53 incidenti
(12 battaglie e 41 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato la morte di 55 persone;
mentre, mentre, nel 2024 nello Stato di Edo sono stati registrati 128 eventi totali
(85 battaglie e 53 episodi di violenza contro i civili) che hanno provocato il decesso di 119 persone 9.
Nel 2025 (dati aggiornati al 13/06/2025) ACLED ha registrato 45 eventi securitari (8 battaglie e 37 episodi di violenze contro i civili) che hanno provocato 49 decessi10.
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, la situazione dell'Edo State è contraddistinta principalmente da criminalità comune e dalle attività illecite dei culti, con un numero di incidenti e di morti relativamente basso. Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Edo State un rischio reale per un civile di subire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis
Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 9 di 12 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario9.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”10. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal IC, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”11.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato: un contratto di lavoro a tempo determinato, con la società con validità dal Parte_3
12/9/2024 al 31/10/2024, con la qualifica di installatore e manutentore;
la proroga del predetto contratto di lavoro sino al 30/4/2025; ulteriore proroga del medesimo contratto sino al 31/7/2025; le buste paga riguardanti il predetto rapporto di lavoro, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024; gennaio, febbraio e marzo 2025.
Pag. 10 di 12 Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_4
Corte12, tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, per le corrispondenti buste paga) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte13.
Ora, nel caso di specie il ricorrente, pur in difetto di prova dell'esistenza di rapporti familiari rilevanti ai fin del riconoscimento dell'invocata protezione (atteso che dai documenti allegati e prodotti non si apprezza l'effettività del rapporto con la figlia minore nata nel 2009, che lo stesso ricorrente ha specificato essere convivente con la madre e con la quale non mantiene rapporti di frequentazione e condivisione: Cass. Sez. 1, 18/03/2024, n. 7167, Rv.
670639 - 01), egli ha prodotto un certificato anagrafico che dà conto della stabile residenza nel Comune di Montelanico.
Pertanto, considerando complessivamente la documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di integrazione lavorativa, che perdura al momento della decisione, oltre che sociale ricercando una stabile residenza sul territorio nazionale.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dl ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria, anche in considerazione del dato temporale valutato rispetto al momento in cui il richiedente ha lasciato il paese di origine.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pag. 11 di 12 Pronunce accessorie. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte di una soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26/9/2025.
Il Presidente
RG Di OL
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 7 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 8 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 9 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 10 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 11 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 12 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 13 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_4 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01)
IL TRIBUNALE DI BARI
SEZ. SPEC. IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'U.E. riunito in camera di consiglio con l'intervento dei signori magistrati:
RG Di OL Presidente Relatore
IS LI IC
Gianluca Tarantino IC ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento ai sensi dell'art. 35-bis D.lgs. 25/2008 proposto da:
(C.F. , Codice CUI 13Z335U, data di nascita Parte_1 C.F._1
13/06/1983, Paese di provenienza: NIGERIA), parte rappresentata e difesa dall'avv.
AR DANIELA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
[...]
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Il processo. Con atto depositato in data 19/05/2025, il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 9/8/2024 adottato dalla ricevuto dal Controparte_1 ricorrente in data 12 maggio 2025, recante declaratoria di manifesta infondatezza della sua domanda di protezione internazionale.
Pag. 1 di 12 Ha chiesto il riconoscimento dello status di rifugiato;
in subordine, la protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, la protezione complementare.
Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione non si è costituita, sicché ne va dichiarata la contumacia.
Il Pubblico Ministero non si è costituito in giudizio né ha rilevato l'esistenza di condanne ostative.
Con decreto del 27/5/2025 il Tribunale rigettava l'istanza di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, ritenendo che la parte non avesse fornito la prova della tempestività del ricorso, a fronte dell'attestazione della Segreteria della CP_1
circa l'avvenuta notifica del provvedimento a mezzo del servizio postale.
[...]
La Corte d'appello, adita in sede di reclamo, con provvedimento del 24 giugno 2025 ha accolto il reclamo osservando che la prova della notificazione eseguita con il ricorso al servizio postale (art. 11, comma 3 bis, d. lgs. 25/2008) poteva essere desunta solo ed esclusivamente dall'attestazione dell'agente postale e non anche dalle dichiarazioni della segreteria della;
in difetto di tale prova, dunque, il momento di Controparte_1 effettiva conoscenza del provvedimento doveva essere individuato considerando la consegna documentata dal ricorrente e avvenuta il 12 maggio 2025.
Fissata l'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con termine al giorno
16.7.2025 per il deposito di note, all'esito il IC Istruttore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
I fatti narrati dal ricorrente. Ascoltato davanti alla Commissione in data 10/4/2024, il ricorrente ha allegato di essere nato a Benin City, in [...]; di aver lasciato la Nigeria nel 2004; di non esser sposato, ma di avere una figlia di 15 anni che si chiama e un figlio di tre mesi, Pt_2 di avere una compagna che non risiede in Italia, trovandosi in Finlandia;
la causa della partenza dal paese di origine era legata al ruolo del padre, un poliziotto che faceva la guardia della moglie del governatore dell'Edo State, nel periodo compreso tra il 1999 ed il 2007; la moglie del governatore era venuta in Italia per procedere all'espulsione delle donne che lavoravano come prostitute;
nella zona in cui viveva il ricorrente erano state rimpatriate tante ragazze;
poiché le famiglie di quelle ragazza avevano impiegato tutto il loro patrimonio per consentire la partenza delle ragazze (vendendosi beni di proprietà, contraendo prestiti in denaro) chiedevano al padre di intercedere presso la moglie del governatore per non
Pag. 2 di 12 rimpatriare più le donne;
il padre non era in grado di intervenire, trattandosi di una guardia al servizio del governatore.
Per queste ragioni alcune persone avevano raggiunto l'abitazione del ricorrente e non trovando i genitori, si erano accaniti sul ricorrente con percosse che avevano procurato lesioni e portandolo via;
dopo tre giorni era stato ritrovato, la madre era intimorita per le conseguenze di tale situazione, anche per la frequente assenza del padre impegnato nel servizio di guardia, e perciò aveva chiesto al ricorrente di andare a Lagos, dove c'era una sua sorella che però non era stata rintracciata;
non potendo ritornare a Benin City, per il timore dovuto a quanto accaduto, aveva deciso di raggiungere la Costa d'Avorio, non sapendo che in quel paese era in atto una guerra civile.
Ha dichiarato di non aver alcun familiare in Nigeria, da cui manca da oltre vent'anni, poiché di recente aveva scoperto di non conoscere i suoi genitori biologici, essendo stato abbandonato per strada da neonato, venendo cresciuto da una coppia del luogo che lo aveva soccorso, senza mai adottarlo formalmente;
l'uomo che lui considerava come padre era colui che aveva svolto l'attività di guardia;
era risentito nei confronti dei suoi apparenti genitori che avevano tenuto nascosta la verità circa la sua origine;
per queste ragioni e per la totale assenza di riferimenti familiari non aveva possibilità di fare rientro nel suo paese.
DIRITTO
L'illegittimità formale del provvedimento impugnato. Va premesso che l'illegittimità del provvedimento amministrativo di diniego non è oggetto del sindacato del giudice ordinario, il quale è chiamato a valutare se sussista o meno il bene della vita per il quale il ricorrente agisce in giudizio. La sua posizione sostanziale, avente natura di diritto soggettivo fondamentale, viene vagliata non soltanto attraverso il contenuto dell'atto amministrativo, ma attraverso tutti gli elementi a disposizione in questa sede e onde accertare, in via definitiva, il suo diritto alla protezione internazionale o complementare.
L'audizione personale del ricorrente. La L. 46/2017 non impone l'udienza pubblica e il rinnovo dell'audizione, la cui necessità va opportunamente vagliata caso per caso, ciò in aderenza a
Pag. 3 di 12 quanto statuito dalla Corte di Giustizia1 e sempre allo scopo di garantire al ricorrente un
“rimedio effettivo”, così come previsto dall'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea2.
Per quanto attiene alla fattispecie in esame, in primo luogo la richiesta di audizione è inammissibile, in quanto non formulata mediante indicazione specifica dei punti su cui la parte avrebbe voluto essere sentita per rendere eventuali chiarimenti, indicando gli specifici fatti oggetto di un ulteriore e necessario approfondimento.
Nel merito, ed in ogni caso, detta audizione non appare necessaria avuto riguardo alle molteplici domande già rivolte in sede amministrativa sugli aspetti decisivi della vicenda in esame, che emergono dal verbale dell'audizione3.
Sulla tempestività del ricorso. In ordine alla questione preliminare indicata nel decreto di fissazione dell'udienza di trattazione, va dato atto che il Tribunale concorda con le valutazioni espresse dalla Corte d'Appello in sede di reclamo, tenuto altresì conto dell'atteggiamento processuale della parte resistente che, avendo deciso di non costituirsi in giudizio, non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla circostanza annottata nella relata di consegna del provvedimento avvenuta il 12 maggio 2025, dell'esistenza di una precedente notifica a mezzo del servizio postale. Pertanto, considerato he il primo momento in cui dagli atti del processo risulta la conoscenza da parte del ricorrente del provvedimento della , la proposizione del ricorso il 19 maggio Controparte_1
2025 è certamente tempestiva.
Lo status di rifugiato politico. Nel merito il Tribunale ritiene che non sussistano i presupposti della protezione ex art. 7 D.lgs. 251/2007, atteso che non sono state efficacemente dedotte, ai sensi di tale disposizione, situazioni di persecuzione intesa quale vessazione o repressione violenta implacabile. È riconosciuto lo status di rifugiato a colui che, per il timore fondato
Pag. 4 di 12 di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori dal paese di cui ha cittadinanza
(o dimora abituale – nel caso di soggetti apolidi) e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese4.
Per il riconoscimento dello status di rifugiato, quindi, gli elementi essenziali sono a) il fondato timore di essere perseguitato;
b) i motivi della persecuzione;
c) il fatto che la persona si trova fuori dal territorio dello Stato di cui possiede la cittadinanza (o dove domicilia, se apolide) e, per il timore di persecuzione, non può o vuole porsi sotto la protezione di detto Stato5.
Ultimo elemento necessario per l'accertamento dello status di rifugiato è l'impossibilità del richiedente di chiedere protezione al proprio Paese d'origine, o perché non prevista dalla legislazione dello stesso o perché, anche se esistente, sia priva dei caratteri di effettività e, quindi, in grado di proteggere il richiedente. 4 È necessario che vi siano motivi che riguardino la razza (il termine “razza” si riferisce a considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza a un determinato gruppo etnico), la religione (il termine
“religione” include le convinzioni teiste, non teiste e ateiste, la partecipazione o l'astensione dai riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede nonché le forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte.), la nazionalità (il termine
“nazionalità” non si riferisce esclusivamente alla cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa l'appartenenza a un gruppo caratterizzato da un'identità culturale, etnica o linguistica, comuni origini geo- grafiche o politiche o la sua affinità con la popolazione di un altro Stato.), l'appartenenza a un particolare gruppo sociale (si considera che un gruppo costituisce un “particolare gruppo sociale” quando i membri di tale gruppo condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi e che tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante) e opinione politica (il termine “opinione politica” si riferisce alla professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o metodi, indipendente-mente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opi-nione, pensiero o convinzione in atti concreti). 5 Secondo la giurisprudenza di legittimità, “requisito essenziale per il riconoscimento dello status di rifugiato è il fondato timore di persecuzione "personale e diretta" nel Paese d'origine del richiedente, a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate. Il relativo onere probatorio - che riceve un'attenuazione in funzione dell'intensità della persecuzione - incombe sull'istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la "credibilità" dei fatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza” (cfr. Cass. Ord. Sez. 1 n. 30969 del 27/11/2019 Rv. 656199 – 01). Inoltre, l'art. 9 capo III della Direttiva UE 95 del 2011, inoltre, stabilisce che sono persecutori gli atti che, “a) per loro natura o frequenza, sono sufficientemente gravi da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU o b) quelli che rappresentano la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lettera a)”. Relativamente invece, alla forma di detti atti, questa può consistere in “atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza ses-suale, provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia e/o giudi-ziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio, azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discri-minatorie, rifiuto di accesso ai mezzi di ricorso giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria, azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo comporterebbe la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nell'ambito dei motivi di esclusione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, atti specificamente diretti contro un sesso o contro l'infanzia”.
Pag. 5 di 12 Nel caso di specie questi elementi non sono ravvisabili. È emerso dalle dichiarazioni del ricorrente che il motivo principale per il quale egli ritiene di non potere fare rientro in
Nigeria non è legato ad alcun profilo di persecuzione, ma alla considerazione del richiedente relativa alla totale assenza di legami familiari in quel paese e alla scoperta avvenuta di recente circa la simulazione, da parte di coloro che egli riteneva suoi genitori, del rapporto parentale
(“tra poco farò 41 anni, pensavo che fossero i miei genitori e invece mi raccontano le bugie (…) non ho nessuno e andrò in depressione e mi ucciderei perché sono solo, ho lasciato il paese a 21 anni e a giugno ne farò 41, sono 20 che sono fuori dal paese”).
Le vicende narrate circa l'episodio della patita aggressione, al di là del fatto che attengono ad un contrasto di natura privata (per la delusione dell'aspettativa sull'intervento del padre del ricorrente in favore delle famiglie delle ragazze nigeriane), per la genericità del racconto non mettono in luce alcun profilo di “persecuzione” nel senso richiesto dalle norme sulla protezione internazionale;
inoltre, è decisivo l'aspetto temporale poiché non può ignorarsi che l'arco di tempo intercorso tra quei fatti e l'epoca attuale priva di ogni attualità qualsivoglia timore, ove pur fosse fondato, di essere ancor oggi perseguitato (circostanza peraltro non risultante dalla narrazione quanto alle condizioni, ad esempio, dei familiari dell'uomo che avrebbe rappresentato la causa scatenante delle reazioni violente di cui si è detto).
Le censure che il ricorrente articola con il ricorso, quanto al perdurante pericolo di persecuzione fisica, per l'attualità dei problemi che attengono al rimpatrio delle donne nigeriane sfruttate a fini di prostituzione, si scontrano con il dato – allegato proprio dal ricorrente – della morte del presunto genitore (avvenuta nel 2020), circostanza che priva in radice di fondatezza l'ipotesi del perdurare dell'esposizione a pericolo (poiché non si potrebbe più realizzare l'astio nei confronti di chi non intende assecondare le richieste dei familiari delle ragazze rimpatriate).
Quanto alle ulteriori allegazioni contenute nella parte illustrativa del ricorso (riguardanti i pericoli vissuti sia in Costa d'Avorio, per il conflitto lì imperante, sia in Libia, ove il credo religioso del richiedente asilo lo avrebbe esposto a ulteriori persecuzioni), esse non trovano alcun riscontro nel contenuto dell'audizione ove il richiedente non ha fatto cenno alcuno a tali vicende, pur essendo stato espressamente interrogato sulle motivazioni che facevano temere il rientro nel paese di origine.
Pag. 6 di 12 La carenza dei presupposti fondamentali per la prospettazione della condizione di persecuzione che quindi rende carente il ricorso già sul piano della corretta e completa allegazione dei fatti, impedisce inoltre al ricorrente di valersi del beneficio dell'onere della prova agevolato ex art. 3 co. 5 D.lgs. 251/20076.
La protezione internazionale sussidiaria. Non può essere riconosciuta all'odierno ricorrente la protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lettere a) e b) del D.lgs. 251/2007, ossia quella prevista per circostanze suscettibili di rientrare nel concetto di “danno grave” e specificamente, la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Tali circostanze di fatto non sono state prospettate nel corso dell'intervista dinanzi alla
Commissione e nemmeno in sede giudiziale. In ogni caso, valgono le stesse considerazioni già affrontate per lo status di rifugiato, non sussistendo alcun rischio di questo tipo, di natura attuale e concreto.
(Segue) sul Paese di provenienza. Con riferimento alla protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell'art. 14 D.lgs. 251/2007, è stato evidenziato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo che “[…] la sussistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile non necessita della prova che il richiedente sia oggetto specifico di minaccia per motivi peculiari attinenti alla situazione personale. La minaccia si considera, infatti, provata, eccezionalmente, quando il conflitto armato in corso nel Paese di provenienza del richiedente è di tale gravità che la sola presenza del civile nel Paese in questione rappresenta di per sé un rischio effettivo di subire tale minaccia”7. Ciò premesso (e non dovendosi confondere la valutazione da operare in questa sede con l'esclusione della Nigeria dalla lista dei paesi sicuri), come si apprende da sicure fonti internazionali, il paese di provenienza di parte ricorrente non vive una condizione di conflitto armato con violenza generalizzata nel senso illustrato dalla Corte di Giustizia8 e 6 Come noto, poiché spesso colui fugge da persecuzioni non è in grado di fornire la prova di taluni aspetti della propria situazione secondo i comuni canoni (documenti, testimonianze, ecc.), la normativa di recepimento della Direttiva europea 2013/32/UE ha attenuato l'onere probatorio, stabilendo che i fatti allegati sono “considerati veritieri” se: “I. il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
II. ha prodotto tutti i documenti in suo possesso e motivato la mancanza di altri elementi significativi;
III. le dichiarazioni sono coerenti e plausibili e non contraddittorie con altre informazioni di cui si dispone;
IV. la domanda è stata presentata prima possibile, salvo giustificato motivo per ritardarla;
V. dai riscontri effettuati, il richiedente è, in generale, attendibile”.
Pag. 7 di 12 non evidenzia particolari criticità sotto il profilo della sicurezza e non presenta una generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
La situazione, vista la vastità del suo territorio, deve essere analizzata prendendo in considerazione le diverse aree geografiche del paese, essendo differenti le condizioni di sicurezza e le criticità nelle diverse aree e considerato che la situazione globale del Paese non rappresenta un contesto che possa qualificarsi come generalizzata situazione di violenza indiscriminata.
Il Sud-Sud della Nigeria (comprendente gli stati di , Edo, Rivers, Cross Per_1 Per_2
River e Delta)1 si trova nell'area denominata Delta del Niger ed è noto per la mala gestione dell'industria petrolifera e il basso tasso di sviluppo, associate a livelli estremamente alti di corruzione e violenza di matrice politica2. Le radici dell'attuale conflitto nel Delta del Niger possono essere ricondotte alla storia di sfruttamento economico, inquinamento ambientale ed emarginazione politica della regione, che lascia trarre alla popolazione locale un beneficio molto limitato dalle immense risorse petrolifere della regione.
La prima causa di violenza è legata alla criminalità, nello specifico ad atti di pirateria, rapine e furti, rapimento ed omicidi rituali3. La seconda è relativa all'attività dei culti che si battono per la supremazia sul territorio4. La terza deriva dalle tensioni etniche e tra le comunità, tra cui il conflitto tra gli agricoltori ed i pastori (diffuso anche nello stato di Edo5, CP_2 causando la perdita di vite umane e la distruzione di proprietà6), lotte per la leadership locale e rivendicazioni etniche separatiste.
Nel primo trimestre del 2023, il conflitto nel Delta del Niger è stato descritto come
“relativamente stabile”, con una diminuzione della violenza e delle vittime. Questa riduzione è stata dovuta principalmente al calo della criminalità organizzata, dei conflitti comunitari, degli scontri tra culti, delle tensioni politiche e degli scontri separatisti. Nel secondo trimestre del 2023, la situazione è rimasta stabile, con un minor numero di incidenti violenti che hanno causato vittime, ma con un aumento delle vittime legate ai conflitti.
Questo aumento è stato collegato a un incremento delle tensioni separatiste, della violenza criminale organizzata e degli scontri tra culti rivali.
Nel terzo trimestre del 2023, la violenza che ha provocato vittime è diminuita, in particolare per quanto riguarda la violenza criminale, le tensioni separatiste e gli scontri tra culti.
Tuttavia, sono aumentati i conflitti comunitari e la “violenza delle folle”. Nell'ultimo
Pag. 8 di 12 trimestre del 2023, l'insicurezza in tutto il Delta del Niger è persistita, in particolare con rapimenti e rapine, spinti dal guadagno finanziario dei riscatti richiesti dalle bande criminali7.Da un punto di vista quantitativo, nel 2023 ACLED8 ha registrato 53 incidenti
(12 battaglie e 41 episodi di violenza contro i civili) che hanno causato la morte di 55 persone;
mentre, mentre, nel 2024 nello Stato di Edo sono stati registrati 128 eventi totali
(85 battaglie e 53 episodi di violenza contro i civili) che hanno provocato il decesso di 119 persone 9.
Nel 2025 (dati aggiornati al 13/06/2025) ACLED ha registrato 45 eventi securitari (8 battaglie e 37 episodi di violenze contro i civili) che hanno provocato 49 decessi10.
In conclusione, alla luce di tali dati e osservazioni, la situazione dell'Edo State è contraddistinta principalmente da criminalità comune e dalle attività illecite dei culti, con un numero di incidenti e di morti relativamente basso. Pertanto, non è possibile argomentare che sussista in Edo State un rischio reale per un civile di subire un danno grave, tale da giustificare il riconoscimento della protezione di cui all'articolo 15 lettera C) della Direttiva Qualifiche, né che sussista un rischio specifico per il ricorrente, in base ai principi giurisprudenziali sopra richiamati.
L'integrazione personale, sociale ed economica del ricorrente e il giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art.
19, comma 1.1. T.U. Immigrazione. Disciplina applicabile ratione temporis
Quanto alla domanda per il riconoscimento della protezione speciale, anzitutto va osservato che nel caso di specie non si applica la disciplina della protezione speciale ex art. 19, comma
1.1. T.U. Immigrazione, poiché la domanda amministrativa è successiva all'entrata in vigore del D.L. 20/2023, modificato dalla Legge 50/2023 (c.d. Decreto Cutro, che ha abrogato il comma in questione per le domande amministrative successive alla data del 11.3.2023).
In ogni caso, però, poiché la parte potrebbe subire una compromissione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, la sua posizione personale deve essere attentamente vagliata. Si tratta, infatti, di riconoscere o meno un diritto fondamentale dell'essere umano, tutelato ai sensi dell'art. 7 Carta dei diritti dell'UE e dell'art. 8 CEDU, applicabili in parte direttamente ai sensi dell'art. 117 Cost., per quanto concerne la Carta di Nizza e, in ogni caso, attraverso il richiamo al combinato disposto degli artt. 19, comma 2 e 5, comma 6
D.l.gs. 286/1998, con riguardo alle Convenzioni internazionali, che quindi impongono di
Pag. 9 di 12 valutare la posizione del ricorrente direttamente sulla base di queste norme internazionali e, quindi, pur prescindendo da una disposizione ad hoc avente rango primario9.
Peraltro, come statuito anche dalla Suprema Corte: “il sistema non può ritenersi completo se sfornito di una misura in funzione di chiusura, che consenta di estendere la protezione anche ad ipotesi non legislativamente tipizzate, pur se saldamente ancorate ai precetti costituzionali e delle convenzioni internazionali”10. Dunque, nel caso di specie occorre verificare se sussistano i presupposti normativi sovranazionali, come ribadito direttamente applicabili dal IC, per riconoscere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.l.gs. 286/1998.
(Segue) Integrazione lavorativa. Con riguardo all'integrazione lavorativa, occorre ricordare che non è il reddito alto o basso in sé, che rileva ai fini dell'inserimento, ma proprio l'inserimento lavorativo come tale. “Non sussiste, se il lavoro è meramente occasionale e saltuario, non vi è prova di una professionalità diversa da spendere ai fini di reddito nei residui periodi, né vi sono attitudini o competenze acquisite mediante la frequentazione di corsi professionalizzanti di altro genere, ed inoltre non sia accertato che quel lavoro sia almeno il probabile indizio di sviluppo lavorativo futuro, a fronte, altresì, di un quadro di rientro coattivo che non palesi nessuna condizione drammatica. In tali casi, la persona è da assistere, ma per essa non possono utilmente ravvisarsi, ai fini di causa, una "rete relazionale" ed un inserimento nella vita sociale”11.
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato al ricorso e depositato: un contratto di lavoro a tempo determinato, con la società con validità dal Parte_3
12/9/2024 al 31/10/2024, con la qualifica di installatore e manutentore;
la proroga del predetto contratto di lavoro sino al 30/4/2025; ulteriore proroga del medesimo contratto sino al 31/7/2025; le buste paga riguardanti il predetto rapporto di lavoro, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2024; gennaio, febbraio e marzo 2025.
Pag. 10 di 12 Con riferimento alla produzione di , alla luce dei più recenti arresti della Suprema Pt_4
Corte12, tali documenti possono ritenersi un indice significativo di integrazione, a patto anche di considerare gli ulteriori elementi prodotti in ordine all'attività lavorativa (come nella specie avvenuto, per le corrispondenti buste paga) e considerato in ogni caso il potere ufficioso di svolgere accertamenti sulla condizione lavorativa della parte13.
Ora, nel caso di specie il ricorrente, pur in difetto di prova dell'esistenza di rapporti familiari rilevanti ai fin del riconoscimento dell'invocata protezione (atteso che dai documenti allegati e prodotti non si apprezza l'effettività del rapporto con la figlia minore nata nel 2009, che lo stesso ricorrente ha specificato essere convivente con la madre e con la quale non mantiene rapporti di frequentazione e condivisione: Cass. Sez. 1, 18/03/2024, n. 7167, Rv.
670639 - 01), egli ha prodotto un certificato anagrafico che dà conto della stabile residenza nel Comune di Montelanico.
Pertanto, considerando complessivamente la documentazione prodotta, può ritenersi dimostrato che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di integrazione lavorativa, che perdura al momento della decisione, oltre che sociale ricercando una stabile residenza sul territorio nazionale.
In definitiva, considerando tutti gli elementi sopra indicati in diritto, nonché le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi che sia possibile formulare un giudizio prognostico di violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare dl ricorrente, ex artt. 7 e 8 CEDU, nel caso di rientro forzoso in patria, anche in considerazione del dato temporale valutato rispetto al momento in cui il richiedente ha lasciato il paese di origine.
La domanda di riconoscimento della protezione speciale va, quindi, accolta.
Pag. 11 di 12 Pronunce accessorie. Stante l'accoglimento solo parziale del ricorso, può disporsi la compensazione integrale delle spese a fronte di una soccombenza reciproca.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. RICONOSCE alla parte ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.2 D.lgs. 286/1998;
2. COMPENSA le spese del giudizio.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 26/9/2025.
Il Presidente
RG Di OL
Pag. 12 di 12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sacko, 26/7/2017, causa C-348/16. 2 Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità con indirizzo costante (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 febbraio 2019 n. 3236; Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 dicembre 2018 n. 32319; Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 5 luglio 2018 n. 17717). 3 Cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 21584 del 07.10.2020 secondo cui: “È in ogni caso, escluso che il giudice debba disporre una nuova audizione del richiedente (salvo che lo stesso giudice non lo ritenga necessario) in difetto di un'istanza di quest'ultimo contenuta nel ricorso,
o comunque allorquando tale eventuale richiesta sia stata formulata in termini generici… Il giudice non deve provvedere all'audizione del richiedente nei casi in cui la domanda venga ritenuta dallo stesso manifestamente infondata o inammissibile per ragioni diverse dal giudizio formulato sulla base di incongruenze che, alla luce di quanto sopra evidenziato, possano o debbano essere chiarite attraverso l'audizione del richiedente” (conforme Cass. N. 8931/2020). 7 Cfr. CGUE del 17/2/2009, C-465/07, Elgafaji. 8 Sentenza Diakité del 30.1.2014. 9 Tra le più recenti pronunce, vd. Cass. 28162/2023 pubblicata il 6.10.2023, secondo cui: “In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria”. 10 Cassazione civile sez. I, 23/03/2023, (ud. 23/02/2023, dep. 23/03/2023), n.8400. 11 Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, (ud. 09/09/2022, dep. 21/09/2022), n.27592. 12 “Invero, il Tribunale ha ritenuto che il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come documentato in atti, non rappresenti una forma d'integrazione sociale in mancanza delle buste-paga o di altri documenti dimostrativi dell'effettività dello stesso rapporto lavorativo. Al riguardo, va osservato che il documento prodotto costituisce prova sufficiente dell'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, trattandosi di atto proveniente dal datore di lavoro, considerando altresì la possibilità di esercitare i poteri ufficiosi, di cui dispone il giudice nelle cause di protezione internazionale, al fine di accertare l'effettivo svolgimento di attività lavorativa”. Cassazione civile sez. VI, 24/02/2022, (ud. 16/12/2021, dep. 24/02/2022), n.6111 13 “In tema di protezione speciale, costituiscono documenti decisivi, al fine di dimostrare la condizione di integrazione sociale e lavorativa in Italia del richiedente asilo, la comunicazione " , che, introdotta dalla l. n. 296 del 2006, contiene la comunicazione di informazioni Pt_4 inerenti l'instaurazione di un rapporto di lavoro cui sono tenuti i datori di lavoro, sia privati che pubblici, e il certificato scolastico, comprovante l'impegno nell'apprendimento dell'italiano”. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva trascurato la portata dimostrativa del documento Unilav e del certificato scolastico prodotti in giudizio, asserendo che l'integrazione potesse provarsi esclusivamente mediante esibizione di buste paga). Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 10371 del 18/04/2023 (Rv. 667895 - 01)