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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 29/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 521/2022 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n.171/2022 pubblicata in data 26/07/2022 promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2022 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Cesena C.so G. Sozzi n.27 presso e nello studio dell'avv. Renato Partisani che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Oreste
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del Persona_1
23/01/2023 n. 37590 rep
APPELLATO
Controparte_2
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n. 3 presso l'Avvocatura Regionale Inail rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Matranga e Marco Zavalloni giusta procura generale
1 alle liti a ministero notaio del 13/02/2019 n. 23467 rep Persona_2
APPELLATO
OGGETTO: accertamento negativo crediti previdenziali
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile per difetto di interesse le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 CP_3 Controparte_4
rigettava le altre domande e compensava le spese giudiziali tra le parti.
In tale ricorso e legale rappresentante della Parte_1 CP_3
stessa, agivano per fare accertare l'assenza del rapporto di lavoro subordinato contestato in sede ispettiva tra la società stessa ed il professionista Parte_2
sostenendo che lo stesso fosse di natura libero professionale e
[...]
chiedevano, quindi, che fosse dichiarato nullo, inefficace ed illegittimo il
Verbale Unico di accertamento e notificazione del 29 agosto 2019 n. 27209 prot con cui era stata attribuita la natura di lavoro subordinato al suddetto rapporto di lavoro.
Con Si costituiva con memoria chiedendo in via preliminare che il ricorso fosse dichiarato inammissibile non essendo stata emessa allo stato alcuna ordinanza ingiunzione per impossibilità di impugnare il verbale unico in quanto atto endoprocedimentale.
Domandava, in subordine, che detto verbale venisse dichiarato valido, legittimo ed efficace.
CP_ Si costituiva con memoria sostenendo la fondatezza dell'accertamento ispettivo e chiedendo il rigetto del ricorso e che fosse dichiarato che era dovuta la somma indicata nello stesso.
Si costituiva con memoria Inail eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto da per carenza di legittimazione e contestando nel merito la domanda CP_3
di parte ricorrente.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 CP_ 2 Proponeva appello nei confronti di ed Inail. Parte_1
Con il primo motivo di gravame censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto superflua l'istruttoria e chiedeva l'ammissione della prova orale dedotta in ricorso.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c. e 2700 c.c. quanto all'onere della prova di quanto preteso dall'ente in base al verbale ispettivo.
Affermava che il giudice di primo grado avesse erroneamente attribuito valenza probatoria dirimente al verbale ispettivo valutato come preponderante rispetto alle dichiarazioni e ai chiarimenti resi dal teste ing. . Parte_2
Sosteneva che gli enti non avevano provato l'effettiva eterorganizzazione dell'ing. da parte della società appellante. Parte_2
Con il terzo motivo di appello deduceva la violazione della presunzione di genuinità della qualificazione operata dai contraenti ex art. 1362 e ss c.c. affermando che il tribunale di Forlì sezione lavoro non aveva tenuto conto del fatto che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, non si poteva prescindere dalla volontà dei contraenti.
Con il quarto motivo di appello sosteneva che non vi fosse specifica prova del vincolo di subordinazione non risultando in alcun modo provato il cd controllo intrinseco proprio del potere conformativo datoriale.
Affermava che il rapporto di lavoro non poteva considerarsi subordinato nel caso in cui, pur sussistendo gli elementi sussidiari, era accertata la mancanza di quelli principali e che, quindi, nel caso di specie non essendo provata l'eterodeterminazione il rapporto di lavoro non poteva essere considerato subordinato solo alla stregua di criteri sussidiari.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte
d'appello accertasse che il rapporto di collaborazione tra la stessa e l'ing.
era di natura autonoma - libero professionale e dichiarasse Parte_2
nullo inefficace e illegittimo il verbale unico di accertamento e notificazione del
29 agosto 2019.
CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 28 marzo 2023 opponendosi all'ammissione della prova testimoniale richiesta e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 13 novembre 2024 Inail chiedendo
3 il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 23 gennaio
2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello relativo alla mancata assunzione del teste Tes_1
è infondato in quanto, comunque, è stato sentito nel giudizio di primo grado l'ing. , come richiesto dalle parti, e la stessa appellante in primo grado Parte_2
ha chiesto le prove “ per tuziorismo”.
Occorre, quindi, esaminare insieme, in quanto strettamente connessi, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello che vertono sulla prova della subordinazione.
Si rileva, innanzitutto, che trattandosi di accertamento negativo di credito previdenziale e di premi Inail, l'onere della prova dello stesso e, quindi, della natura subordinata del rapporto di lavoro contestato nel verbale ispettivo
CP_ incombe su ed Inail.
Come asserito, infatti, dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 22862/2010): “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale CP_5
ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.” e (Cass. lav n.
14965/2012) “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_5
costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A CP_1
tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.”
Ne consegue, pertanto, che occorre verificare se dalla documentazione in atti e dall'istruttoria è risultato adeguatamente provato che il rapporto di lavoro tra la società appellante e l'ing. , nel periodo contestato nel verbale Parte_2
4 ispettivo, fosse di natura subordinata e non autonoma.
Si osserva, innanzitutto, che fondamentale per la configurazione del lavoro subordinato e la distinzione da quello autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia.
In relazione alle prestazioni intellettuali la Suprema Corte ( Cass. lav n.
5436/2019) ha, poi, precisato che: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.”
Prima di applicare i suddetti principi al caso concreto occorre anche evidenziare che l'ing. , nel periodo per cui è causa, era iscritto all'albo degli Parte_2
ingegneri e alla relativa cassa, come dallo stesso dichiarato e risultante dalle fatture, e che, quindi, la sua collaborazione rientrava tra quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
Orbene l'art. 2 del dlgs n. 81/2015 nella formulazione pro tempore vigente prevede che: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:…
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le
5 quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali…”
Analogamente l'art. 61 dlgs n. 276/2003 nella formulazione pro tempore vigente prevede che: “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all' articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale…3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…”
In relazione alla disciplina di cui all'art. 2 dlsg n.81/2015 e segnatamente all'esclusione delle professioni intellettuali dalla sua applicazione la Suprema
Corte (Cass. lav n. 28274/2024) ha, poi, di recente precisato che: “La scelta legislativa di escludere le "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"
(nella specie, di avvocato) dal novero dei rapporti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
d.lgs. n. 81 del 2015, rientra nei limiti del potere discrezionale attribuito al legislatore, trattandosi di opzione conforme ai canoni di ragionevolezza (stante il possesso da parte del professionista di un potere contrattuale tale da renderlo immune da pratiche elusive e di sfruttamento a cui il legislatore ha voluto porre rimedio) e di uguaglianza (trattandosi di categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale).”
6 Si legge in particolare nella motivazione della suddetta sentenza: “L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 ha esteso la disciplina del lavoro subordinato
a fattispecie estranee alla cornice dell'art. 2094 cod. civ., esattamente alle collaborazioni etero-organizzate, riconducibili a forme di lavoro autonomo.
L'opzione legislativa, di escludere da tale beneficio le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non appare manifestamente irragionevole in quanto fondata sul presupposto, assolutamente plausibile, del possesso da parte del professionista di un potere contrattuale che lo rende immune dalle pratiche elusive e di sfruttamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio. La scelta normativa non appare neanche in contrasto con il principio di uguaglianza, posto che l'esclusione dal comma 1 interessa figure rientranti nel campo delle professioni “protette”, facenti capo ad un ordine professionale, quindi una categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale ed anzi suscettibili, finanche, di modalità di esecuzione della prestazione
“organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
33. E' utile ricordare, come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 81 del
2015, che la norma in esame (art. 2) “interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo, al fine di estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di collaborazione, morfologicamente contigue al lavoro subordinato, e di sopprimere l'istituto del lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, sovente abusati a fini elusivi” e ancora che dal novero dei rapporti etero-organizzati “sono esclusi alcuni particolari tipi di collaborazione, vuoi per esigenze legate al settore produttivo cui ineriscono, vuoi per ragioni soggettive”. In modo piano si evidenzia la ratio “soggettiva” della non estensione della disciplina antielusiva agli esercenti le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi e, alla luce di quanto sopra detto, non pare possibile ritenere costituzionalmente necessitata l'inclusione dei medesimi tra le categorie beneficiate dall'estensione delle tutele proprie del lavoro dipendente.
34. Ad analoga conclusione si giunge quanto alla dedotta contrarietà con gli artt. 4 e 35 Cost. perché il solo dato della dipendenza economica, affermata in ragione della condizione di mono-committenza dell'avv… non può di per sé rappresentare una lesione del diritto al lavoro.”
7 Tanto premesso si osserva, innanzitutto, che dalle dichiarazioni rese dall'ing.
sia in sede ispettiva che giudiziale emerge che la volontà di entrambe Parte_2
le parti era quella di instaurare un rapporto di lavoro autonomo e questo elemento
è importante ai fini dell'interpretazione del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
L'ing. ha, inoltre, spiegato, in maniera convincente facendo Parte_2
riferimento a problematiche di natura familiare, il motivo della scelta di instaurare un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato con la società appellante ed ha riferito, sia in sede ispettiva che in giudizio, che non aveva obblighi di orario o di presenza e che non ha mai dovuto presentare certificati per giustificare assenze.
Il medesimo ing non ha riferito di essere stato soggetto a direttive del Parte_2
legale rappresentante della società, né al potere disciplinare dello stesso.
Dalle dichiarazione dello stesso emerge, poi, soltanto che il suo lavoro era coordinato con l'attività aziendale, ma non che lo stesso era soggetto al potere direttivo dal legale rappresentante della società.
In particolare l'ing. nel giudizio di primo grado ha riferito: Parte_2
“Riconosco la firma apposta in calce alle dichiarazioni che mi vengono lette.
Confermo le dichiarazioni nel contenuto. Ho avuto solo qualche altra committenza ma poco. Avevo problemi familiari e il guadagno mi andava bene, sufficiente per i livelli minimi degli studi di settore.
Sono andato presso la ditta perché mia madre nel 2013 ha avuto grossi Pt_1
problemi di salute e ho cercato qualcuno con cui lavorare senza avere tempistiche fisse. Conoscevo da prima e posto che non aveva competenza Pt_1
tecnica per seguire il discorso di motori e banchi prova, mi ha dato la possibilità di seguire questa cosa.
Il fatto di utilizzare l'ufficio è perché ci sono chiavi software usate per la mappatura dei motori di proprietà di Io uso un software che pago io e uso Pt_1 dal 2008 e per questo ho utilizzato il computer dell'azienda, dovendo trasferire lì la licenza di uso del programma.
L'uso della mail aziendale vale per fare attività di referente con gli enti tecnici.
Confermo che andavo in azienda circa tre volte a settimana, a parte i periodi in cui mia madre stava male e andavo meno.
Non facevo altre consulenze perché sono solo e il compenso mi permetteva di
8 pagare la e stavo bene così. Parte_3
La mattina andavo quando volevo, senza un orario. Quando c'erano i collaudi concordavamo con l'azienda e l'Ente tecnico il giorno e l'ora in cui ero Pt_1
disponibile. Finito quello che avevo da fare ero libero di andare.
Per questo ho lasciato il lavoro di prima, non volendo il vincolo di orario.
Dovevo solo rispettare gli impegni che però concordavamo.
Sui disegni l'azienda si è appoggiata su realtà esterne e io facevo qualche cosa di dettaglio e più non potevo fare non avendo neanche il tempo.
Quando non andavo ero libero. Non usavo il timbro professionale perché, appunto, dovevo usare i computer di erché i verbali per Bureau Veritas e Pt_1
Rina sono firmati da Pt_1
Conosco da tantissimo tempo e non abbiamo pensato, visto che mi ha Pt_1 consentito di lavorare, di fare un contratto scritto, che ho fatto nell'ultimo periodo per dare una valenza al rapporto.
Anche quando mi assentavo per mia mamma, nessuno mi ha mai chiesto certificato medico”.
Il medesimo ha, inoltre, riferito in sede ispettiva che: “Il compenso che indico in fattura viene pattuito con il titolare su base fissa. E negli anni lo abbiamo un po' incrementato” e quest'ultima circostanza risulta documentalmente dalle fatture in atti da cui emerge un aumento non indifferente sicuramente sganciato da aumenti previsti da CCNL di settore.
Si ritiene che da questi elementi ed in particolare dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e in giudizio dall'ing. , da ritenersi pienamente Parte_2
attendibile stante la coerenza delle dichiarazioni e non avendo interesse a rendere dichiarazioni non conformi al vero, risulti che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti, nel periodo per cui è causa, avesse natura autonoma e non subordinata non risultando provato un potere direttivo del datore di lavoro.
In particolare in contrario non rileva l'assenza di specifici progetti non essendo applicabile nel caso di specie la norma di cui all'art. 61 del dlgs n. 276/2003, né la circostanza che ad eccezione che per due fatture negli anni 2014-2018 l'ing.
abbia fatturato solo per la società appellante stante quanto sopra Parte_2
detto.
Né è dirimente l'utilizzo anche di strumenti aziendali e mail aziendali connesso alla sua attività di progettazione e disegno di parti meccaniche ed elettriche, di
9 gestione delle pratiche “ Rina” e Bureau Veritas” e di referente del banco prova in quanto non in contrasto con un rapporto di collaborazione autonoma.
Il fatto che il lavoratore si rapportasse anche con dipendenti della società e il fatto che non firmasse i progetti e le pratiche non costituiscono, poi, elementi che, stante quanto sopra detto, possano connotare come dipendente il rapporto di lavoro per cui è causa.
Quanto sopra detto trova, peraltro, indiretto riscontro nella motivazione della sentenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 28274/2024) seppur relativa a differente fattispecie. CP_ Si evidenzia, peraltro, che, l'onere della prova incombeva su Inail e e che, stanti i diversi elementi evidenziati, non vi è, comunque, prova positiva e piena che il rapporto di lavoro nel periodo contestato nel verbale ispettivo fosse di natura subordinata, con la conseguenza che la domanda di accertamento negativo di parte appellante, stante detto riparto dell'onere probatorio, è fondata.
L'appello deve, quindi, essere accolto e la sentenza deve essere riformata in relazione alla statuizione impugnata da Parte_1
La sentenza, infatti, non è stata impugnata in relazione alla dichiarata inammissibilità per difetto di interesse delle domande proposte nei confronti di
Con
e delle domande proposte da che non sono neppure parti nel CP_3
presente giudizio di appello.
In riforma della sentenza impugnata in parte qua deve, quindi, dichiararsi che il rapporto di collaborazione tra e l'ing. Parte_1 Parte_2
, intercorso nel periodo contestato nel verbale unico di accertamento del
[...]
29 agosto 2019 per cui è causa, e' di natura autonoma con conseguente illegittimità di tale verbale nella parte in cui ha attribuito la natura di lavoro subordinata allo stesso.
Stante la controvertibilità delle questioni affrontate devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 521/2022 così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
riformata in parte qua la sentenza appellata, dichiara che il rapporto di
10 collaborazione tra e l'ing. intercorso Parte_1 Parte_2
nel periodo contestato nel verbale unico di accertamento del 29 agosto 2019 per cui è causa è di natura autonoma con conseguente illegittimità di tale verbale nella parte in cui ha attribuito la natura di lavoro subordinato allo stesso.
2) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 23/01/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n. 521/2022 R.G.L. avverso la sentenza del
Tribunale di Forlì sezione lavoro n.171/2022 pubblicata in data 26/07/2022 promossa con ricorso depositato in data 4 ottobre 2022 da:
Parte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata a
Cesena C.so G. Sozzi n.27 presso e nello studio dell'avv. Renato Partisani che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
Contro
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Gramsci n.6 presso l'ufficio legale della sede di Bologna rappresentato e difeso dagli avv. Renato Vestini, Anna Paola Ciarelli e Oreste
Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del Persona_1
23/01/2023 n. 37590 rep
APPELLATO
Controparte_2
[...]
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
Bologna via Amendola n. 3 presso l'Avvocatura Regionale Inail rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Matranga e Marco Zavalloni giusta procura generale
1 alle liti a ministero notaio del 13/02/2019 n. 23467 rep Persona_2
APPELLATO
OGGETTO: accertamento negativo crediti previdenziali
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 23.01.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Forlì in funzione di giudice del lavoro dichiarava inammissibile per difetto di interesse le domande proposte da e nei confronti di Parte_1 CP_3 Controparte_4
rigettava le altre domande e compensava le spese giudiziali tra le parti.
In tale ricorso e legale rappresentante della Parte_1 CP_3
stessa, agivano per fare accertare l'assenza del rapporto di lavoro subordinato contestato in sede ispettiva tra la società stessa ed il professionista Parte_2
sostenendo che lo stesso fosse di natura libero professionale e
[...]
chiedevano, quindi, che fosse dichiarato nullo, inefficace ed illegittimo il
Verbale Unico di accertamento e notificazione del 29 agosto 2019 n. 27209 prot con cui era stata attribuita la natura di lavoro subordinato al suddetto rapporto di lavoro.
Con Si costituiva con memoria chiedendo in via preliminare che il ricorso fosse dichiarato inammissibile non essendo stata emessa allo stato alcuna ordinanza ingiunzione per impossibilità di impugnare il verbale unico in quanto atto endoprocedimentale.
Domandava, in subordine, che detto verbale venisse dichiarato valido, legittimo ed efficace.
CP_ Si costituiva con memoria sostenendo la fondatezza dell'accertamento ispettivo e chiedendo il rigetto del ricorso e che fosse dichiarato che era dovuta la somma indicata nello stesso.
Si costituiva con memoria Inail eccependo l'inammissibilità del ricorso proposto da per carenza di legittimazione e contestando nel merito la domanda CP_3
di parte ricorrente.
Il Tribunale di Forlì sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 CP_ 2 Proponeva appello nei confronti di ed Inail. Parte_1
Con il primo motivo di gravame censurava la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado aveva ritenuto superflua l'istruttoria e chiedeva l'ammissione della prova orale dedotta in ricorso.
Con il secondo motivo di appello deduceva la violazione di legge in relazione agli artt. 2697 c.c. e 2700 c.c. quanto all'onere della prova di quanto preteso dall'ente in base al verbale ispettivo.
Affermava che il giudice di primo grado avesse erroneamente attribuito valenza probatoria dirimente al verbale ispettivo valutato come preponderante rispetto alle dichiarazioni e ai chiarimenti resi dal teste ing. . Parte_2
Sosteneva che gli enti non avevano provato l'effettiva eterorganizzazione dell'ing. da parte della società appellante. Parte_2
Con il terzo motivo di appello deduceva la violazione della presunzione di genuinità della qualificazione operata dai contraenti ex art. 1362 e ss c.c. affermando che il tribunale di Forlì sezione lavoro non aveva tenuto conto del fatto che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, non si poteva prescindere dalla volontà dei contraenti.
Con il quarto motivo di appello sosteneva che non vi fosse specifica prova del vincolo di subordinazione non risultando in alcun modo provato il cd controllo intrinseco proprio del potere conformativo datoriale.
Affermava che il rapporto di lavoro non poteva considerarsi subordinato nel caso in cui, pur sussistendo gli elementi sussidiari, era accertata la mancanza di quelli principali e che, quindi, nel caso di specie non essendo provata l'eterodeterminazione il rapporto di lavoro non poteva essere considerato subordinato solo alla stregua di criteri sussidiari.
Concludeva chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, la Corte
d'appello accertasse che il rapporto di collaborazione tra la stessa e l'ing.
era di natura autonoma - libero professionale e dichiarasse Parte_2
nullo inefficace e illegittimo il verbale unico di accertamento e notificazione del
29 agosto 2019.
CP_ Si costituiva con memoria depositata in data 28 marzo 2023 opponendosi all'ammissione della prova testimoniale richiesta e chiedendo il rigetto dell'appello.
Si costituiva con memoria depositata in data 13 novembre 2024 Inail chiedendo
3 il rigetto dell'appello.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti e dell'istruttoria orale svolta in primo grado veniva discussa e decisa all'udienza del 23 gennaio
2025 mediante lettura del dispositivo.
3. Il primo motivo di appello relativo alla mancata assunzione del teste Tes_1
è infondato in quanto, comunque, è stato sentito nel giudizio di primo grado l'ing. , come richiesto dalle parti, e la stessa appellante in primo grado Parte_2
ha chiesto le prove “ per tuziorismo”.
Occorre, quindi, esaminare insieme, in quanto strettamente connessi, il secondo, il terzo e il quarto motivo di appello che vertono sulla prova della subordinazione.
Si rileva, innanzitutto, che trattandosi di accertamento negativo di credito previdenziale e di premi Inail, l'onere della prova dello stesso e, quindi, della natura subordinata del rapporto di lavoro contestato nel verbale ispettivo
CP_ incombe su ed Inail.
Come asserito, infatti, dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 22862/2010): “In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art.
2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo, con la conseguenza che la sussistenza del credito contributivo dell preteso sulla base di verbale CP_5
ispettivo, deve essere comprovata dall con riguardo ai fatti costitutivi CP_1 rispetto ai quali il verbale non riveste efficacia probatoria.” e (Cass. lav n.
14965/2012) “Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all l'onere di provare i fatti CP_5
costitutivi della pretesa contributiva, che l' fondi su rapporto ispettivo. A CP_1
tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.”
Ne consegue, pertanto, che occorre verificare se dalla documentazione in atti e dall'istruttoria è risultato adeguatamente provato che il rapporto di lavoro tra la società appellante e l'ing. , nel periodo contestato nel verbale Parte_2
4 ispettivo, fosse di natura subordinata e non autonoma.
Si osserva, innanzitutto, che fondamentale per la configurazione del lavoro subordinato e la distinzione da quello autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro con la conseguente limitazione della sua autonomia.
In relazione alle prestazioni intellettuali la Suprema Corte ( Cass. lav n.
5436/2019) ha, poi, precisato che: “Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo
e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale,
l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell'atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito, se immune da vizi giuridici ed adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto.”
Prima di applicare i suddetti principi al caso concreto occorre anche evidenziare che l'ing. , nel periodo per cui è causa, era iscritto all'albo degli Parte_2
ingegneri e alla relativa cassa, come dallo stesso dichiarato e risultante dalle fatture, e che, quindi, la sua collaborazione rientrava tra quelle prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali.
Orbene l'art. 2 del dlgs n. 81/2015 nella formulazione pro tempore vigente prevede che: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
2. La disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento:…
b) alle collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le
5 quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali…”
Analogamente l'art. 61 dlgs n. 276/2003 nella formulazione pro tempore vigente prevede che: “Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonche' delle attivita' di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center 'outbound' per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto e' consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all' articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o piu' progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non puo' consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attivita' lavorativa. Il progetto non puo' comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale…3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo…”
In relazione alla disciplina di cui all'art. 2 dlsg n.81/2015 e segnatamente all'esclusione delle professioni intellettuali dalla sua applicazione la Suprema
Corte (Cass. lav n. 28274/2024) ha, poi, di recente precisato che: “La scelta legislativa di escludere le "collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"
(nella specie, di avvocato) dal novero dei rapporti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del lavoro subordinato, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
d.lgs. n. 81 del 2015, rientra nei limiti del potere discrezionale attribuito al legislatore, trattandosi di opzione conforme ai canoni di ragionevolezza (stante il possesso da parte del professionista di un potere contrattuale tale da renderlo immune da pratiche elusive e di sfruttamento a cui il legislatore ha voluto porre rimedio) e di uguaglianza (trattandosi di categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale).”
6 Si legge in particolare nella motivazione della suddetta sentenza: “L'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2015 ha esteso la disciplina del lavoro subordinato
a fattispecie estranee alla cornice dell'art. 2094 cod. civ., esattamente alle collaborazioni etero-organizzate, riconducibili a forme di lavoro autonomo.
L'opzione legislativa, di escludere da tale beneficio le collaborazioni prestate nell'esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali, non appare manifestamente irragionevole in quanto fondata sul presupposto, assolutamente plausibile, del possesso da parte del professionista di un potere contrattuale che lo rende immune dalle pratiche elusive e di sfruttamento cui il legislatore ha voluto porre rimedio. La scelta normativa non appare neanche in contrasto con il principio di uguaglianza, posto che l'esclusione dal comma 1 interessa figure rientranti nel campo delle professioni “protette”, facenti capo ad un ordine professionale, quindi una categoria disomogenea rispetto a quelle prive di un simile statuto professionale ed anzi suscettibili, finanche, di modalità di esecuzione della prestazione
“organizzate mediante piattaforme anche digitali”.
33. E' utile ricordare, come si legge nella relazione illustrativa al d.lgs. 81 del
2015, che la norma in esame (art. 2) “interviene in materia di collaborazioni coordinate e continuative e di lavoro autonomo, al fine di estendere le tutele del lavoro subordinato ad alcuni tipi di collaborazione, morfologicamente contigue al lavoro subordinato, e di sopprimere l'istituto del lavoro a progetto e dell'associazione in partecipazione con apporto di lavoro, sovente abusati a fini elusivi” e ancora che dal novero dei rapporti etero-organizzati “sono esclusi alcuni particolari tipi di collaborazione, vuoi per esigenze legate al settore produttivo cui ineriscono, vuoi per ragioni soggettive”. In modo piano si evidenzia la ratio “soggettiva” della non estensione della disciplina antielusiva agli esercenti le professioni intellettuali che richiedono l'iscrizione in appositi albi e, alla luce di quanto sopra detto, non pare possibile ritenere costituzionalmente necessitata l'inclusione dei medesimi tra le categorie beneficiate dall'estensione delle tutele proprie del lavoro dipendente.
34. Ad analoga conclusione si giunge quanto alla dedotta contrarietà con gli artt. 4 e 35 Cost. perché il solo dato della dipendenza economica, affermata in ragione della condizione di mono-committenza dell'avv… non può di per sé rappresentare una lesione del diritto al lavoro.”
7 Tanto premesso si osserva, innanzitutto, che dalle dichiarazioni rese dall'ing.
sia in sede ispettiva che giudiziale emerge che la volontà di entrambe Parte_2
le parti era quella di instaurare un rapporto di lavoro autonomo e questo elemento
è importante ai fini dell'interpretazione del rapporto di lavoro instaurato tra le parti.
L'ing. ha, inoltre, spiegato, in maniera convincente facendo Parte_2
riferimento a problematiche di natura familiare, il motivo della scelta di instaurare un rapporto di lavoro autonomo e non subordinato con la società appellante ed ha riferito, sia in sede ispettiva che in giudizio, che non aveva obblighi di orario o di presenza e che non ha mai dovuto presentare certificati per giustificare assenze.
Il medesimo ing non ha riferito di essere stato soggetto a direttive del Parte_2
legale rappresentante della società, né al potere disciplinare dello stesso.
Dalle dichiarazione dello stesso emerge, poi, soltanto che il suo lavoro era coordinato con l'attività aziendale, ma non che lo stesso era soggetto al potere direttivo dal legale rappresentante della società.
In particolare l'ing. nel giudizio di primo grado ha riferito: Parte_2
“Riconosco la firma apposta in calce alle dichiarazioni che mi vengono lette.
Confermo le dichiarazioni nel contenuto. Ho avuto solo qualche altra committenza ma poco. Avevo problemi familiari e il guadagno mi andava bene, sufficiente per i livelli minimi degli studi di settore.
Sono andato presso la ditta perché mia madre nel 2013 ha avuto grossi Pt_1
problemi di salute e ho cercato qualcuno con cui lavorare senza avere tempistiche fisse. Conoscevo da prima e posto che non aveva competenza Pt_1
tecnica per seguire il discorso di motori e banchi prova, mi ha dato la possibilità di seguire questa cosa.
Il fatto di utilizzare l'ufficio è perché ci sono chiavi software usate per la mappatura dei motori di proprietà di Io uso un software che pago io e uso Pt_1 dal 2008 e per questo ho utilizzato il computer dell'azienda, dovendo trasferire lì la licenza di uso del programma.
L'uso della mail aziendale vale per fare attività di referente con gli enti tecnici.
Confermo che andavo in azienda circa tre volte a settimana, a parte i periodi in cui mia madre stava male e andavo meno.
Non facevo altre consulenze perché sono solo e il compenso mi permetteva di
8 pagare la e stavo bene così. Parte_3
La mattina andavo quando volevo, senza un orario. Quando c'erano i collaudi concordavamo con l'azienda e l'Ente tecnico il giorno e l'ora in cui ero Pt_1
disponibile. Finito quello che avevo da fare ero libero di andare.
Per questo ho lasciato il lavoro di prima, non volendo il vincolo di orario.
Dovevo solo rispettare gli impegni che però concordavamo.
Sui disegni l'azienda si è appoggiata su realtà esterne e io facevo qualche cosa di dettaglio e più non potevo fare non avendo neanche il tempo.
Quando non andavo ero libero. Non usavo il timbro professionale perché, appunto, dovevo usare i computer di erché i verbali per Bureau Veritas e Pt_1
Rina sono firmati da Pt_1
Conosco da tantissimo tempo e non abbiamo pensato, visto che mi ha Pt_1 consentito di lavorare, di fare un contratto scritto, che ho fatto nell'ultimo periodo per dare una valenza al rapporto.
Anche quando mi assentavo per mia mamma, nessuno mi ha mai chiesto certificato medico”.
Il medesimo ha, inoltre, riferito in sede ispettiva che: “Il compenso che indico in fattura viene pattuito con il titolare su base fissa. E negli anni lo abbiamo un po' incrementato” e quest'ultima circostanza risulta documentalmente dalle fatture in atti da cui emerge un aumento non indifferente sicuramente sganciato da aumenti previsti da CCNL di settore.
Si ritiene che da questi elementi ed in particolare dalle dichiarazioni rese in sede ispettiva e in giudizio dall'ing. , da ritenersi pienamente Parte_2
attendibile stante la coerenza delle dichiarazioni e non avendo interesse a rendere dichiarazioni non conformi al vero, risulti che il rapporto di lavoro instaurato tra le parti, nel periodo per cui è causa, avesse natura autonoma e non subordinata non risultando provato un potere direttivo del datore di lavoro.
In particolare in contrario non rileva l'assenza di specifici progetti non essendo applicabile nel caso di specie la norma di cui all'art. 61 del dlgs n. 276/2003, né la circostanza che ad eccezione che per due fatture negli anni 2014-2018 l'ing.
abbia fatturato solo per la società appellante stante quanto sopra Parte_2
detto.
Né è dirimente l'utilizzo anche di strumenti aziendali e mail aziendali connesso alla sua attività di progettazione e disegno di parti meccaniche ed elettriche, di
9 gestione delle pratiche “ Rina” e Bureau Veritas” e di referente del banco prova in quanto non in contrasto con un rapporto di collaborazione autonoma.
Il fatto che il lavoratore si rapportasse anche con dipendenti della società e il fatto che non firmasse i progetti e le pratiche non costituiscono, poi, elementi che, stante quanto sopra detto, possano connotare come dipendente il rapporto di lavoro per cui è causa.
Quanto sopra detto trova, peraltro, indiretto riscontro nella motivazione della sentenza della Suprema Corte (Cass. lav n. 28274/2024) seppur relativa a differente fattispecie. CP_ Si evidenzia, peraltro, che, l'onere della prova incombeva su Inail e e che, stanti i diversi elementi evidenziati, non vi è, comunque, prova positiva e piena che il rapporto di lavoro nel periodo contestato nel verbale ispettivo fosse di natura subordinata, con la conseguenza che la domanda di accertamento negativo di parte appellante, stante detto riparto dell'onere probatorio, è fondata.
L'appello deve, quindi, essere accolto e la sentenza deve essere riformata in relazione alla statuizione impugnata da Parte_1
La sentenza, infatti, non è stata impugnata in relazione alla dichiarata inammissibilità per difetto di interesse delle domande proposte nei confronti di
Con
e delle domande proposte da che non sono neppure parti nel CP_3
presente giudizio di appello.
In riforma della sentenza impugnata in parte qua deve, quindi, dichiararsi che il rapporto di collaborazione tra e l'ing. Parte_1 Parte_2
, intercorso nel periodo contestato nel verbale unico di accertamento del
[...]
29 agosto 2019 per cui è causa, e' di natura autonoma con conseguente illegittimità di tale verbale nella parte in cui ha attribuito la natura di lavoro subordinata allo stesso.
Stante la controvertibilità delle questioni affrontate devono essere integralmente compensate le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo nella causa n. 521/2022 così provvede:
1) Accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, Parte_1
riformata in parte qua la sentenza appellata, dichiara che il rapporto di
10 collaborazione tra e l'ing. intercorso Parte_1 Parte_2
nel periodo contestato nel verbale unico di accertamento del 29 agosto 2019 per cui è causa è di natura autonoma con conseguente illegittimità di tale verbale nella parte in cui ha attribuito la natura di lavoro subordinato allo stesso.
2) Compensa integralmente le spese dei due gradi di giudizio tra le parti
Così deciso in Bologna, il 23/01/2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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