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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 30/07/2025, n. 1179 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1179 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1293/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1293/2018 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, NT P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe (C.F. ), presso cui elettivamente C.F._1 domicilia in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla via Bartolomei n. 7;
APPELLANTE contro
C.F. , C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, C.F.: , rappresentati e difesi C.F._3 CP_4 C.F._4 dall'avv. NN SO (C.F. ), presso cui elettivamente domiciliano in Bisaccia C.F._5 alla via Calli n. 4; nonchè
SS NA, C.F. rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio in Bisaccia alla via Calli n. 4;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza NT
n. 338/2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con la quale era stata accolta la domanda spiegata da , e NN SO, con la Controparte_2 CP_3 CP_4 pagina 1 di 11 quale veniva chiesta la condanna dell'odierna società appellante al risarcimento dei danni da deprezzamento subiti dagli immobili di loro proprietà, siti in Bisaccia (AV), a causa della presenza di una centralina, ganci e condutture elettriche presenti sulle mura esterne della proprietà, anche a servizio di utenze di terzi, e per la conseguente diminuzione patrimoniale del valore degli immobili.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, la quale eccepiva preliminarmente NT
l'incompetenza per materia del Giudice adito, evidenziando, in ogni caso, la legittima presenza delle apparecchiature per cui è causa, oltre che l'assenza del danno di cui si chiedeva il ristoro, con conseguente difetto di interesse all'azione; concludeva, dunque, per il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Istruito il giudizio mediante espletamento di prove testimoniali, il Giudice di primo grado, ritenendo fondata la domanda attorea, condannava al pagamento, in favore di NT CP_2
, e NN SO, della somma liquidata in via equitativa di €
[...] CP_3 CP_4
1.800,00, con compensazione delle spese tra le parti in lite.
L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduce la nullità dell'impugnata sentenza, in quanto emessa da Giudice incompetente per materia, l'erroneità della impugnata sentenza attesa la comprovata legittimità della presenza delle apparecchiature in lite, e l'omessa dimostrazione della titolarità dei beni immobili, oltre che del presunto danno subito. Ha concluso, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, annullare
l'impugnata sentenza n. 338/2017, resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in quanto resa da giudice incompetente per materia e, comunque, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dai sigg. , , e SO NN Controparte_2 CP_3 CP_4 nei confronti di già e, conseguentemente condannare NT Controparte_5 queste alla restituzione degli importi versati dall'appellante con riserva di ripetizione ed impugnazione, in esecuzione della prefata sentenza;
con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa e rimborso delle spese generali”.
Si sono costituiti nel giudizio di appello , , e NN SO, Controparte_2 CP_3 CP_4 deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, oltre che l'improcedibilità ex artt. 165, 347 e 348 c.p.c. per non avere l'appellante depositato entro i 10 gg. previsti dall'art. 165 c.p.c. e decorrenti dall'ultima notifica, l'originale dell'atto di appello notificato alle parti convenute;
nel merito, eccepivano l'infondatezza di ogni avversa deduzione, concludendo per il rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 2 di 11 Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, la causa veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
***
1. Sulla inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello
Preliminarmente occorre soffermarsi sulle eccezioni di rito, sollevate da parte appellata, in merito all'improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., in particolare per essere stato tardivamente notificato l'atto di citazione in appello, essendo stata notificata la sentenza appellata n. 338/2017 unitamente al decreto di correzione dell'errore materiale a mezzo pec in data
28.02.2018 e per non avere l'appellante depositato l'originale dello stesso entro i dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c., decorrenti dall'ultima notifica.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che, nella nota sentenza n. 477 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, il combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4 terzo comma della legge n. 890 del
1982 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. In particolare, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enunciato dal Giudice costituzionale, la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale (cfr. Tribunale Potenza, n. 649/2023).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta consegnato all'Ufficiale Giudiziario in 30.03.2018, ossia nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla notificazione della pronuncia oggetto di impugnazione avvenuta il 28.02.2018; di talché, l'appello risulta tempestivamente proposto.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 165 c.p.c., per non avere l'appellante depositato, entro i 10 gg. previsti dalla normativa codicistica e decorrenti dalla data del perfezionamento dell'ultima notificazione, l'originale dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio.
In materia, è stato difatti affermato che “La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo” (Cassazione Civile, sentenza n. 8951/2023 che ha confermato la decisione impugnata - pagina 3 di 11 che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione).
Nel caso in lite, tale eccepita nullità risulta sanata mediante il deposito dell'originale dell'atto di appello, regolarmente notificato alle parti appellate, alla prima udienza del 17.07.2018, come si evince dal verbale di udienza.
Va, disattesa, altresì, l'eccezione di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. per assenza di conformità della copia dell'atto di appello al corrispondente originale, non avendo il disconoscimento operato alcun valore, in difetto di specificazioni sulla non conformità dedotta.
In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa ammissibile e va, pertanto, esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
2.Sulla competenza del giudice di pace
Con il primo motivo di appello, parte appellante deduce una violazione dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la sua competenza in ordine alla spiegata domanda.
È noto che l'art. 7 c.p.c. prevede la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili, con ciò escludendone la competenza per le cause relative a beni immobili, salvo nelle ipotesi “in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità”.
Ne discende che occorre verificare se la competenza sulla domanda dei proprietari dell'immobile per il pagamento del deprezzamento dello stesso dovuto dall'ente che ha apposto dei cavi sullo stesso, ritenendo di essere titolare di una servitù di elettrodotto, anche se contenuta entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace, appartenga alla competenza di quest'ultimo, piuttosto che del tribunale, qualora sia dal convenuto introdotta come oggetto del giudizio la questione dell'esistenza e validità della servitù.
Nella specie, invero, oggetto della domanda non è il corrispettivo per la servitù, né la rimozione della stessa, ma solo il risarcimento del danno per il conseguente deprezzamento del bene, se pure l'antecedente logico vada chiaramente rinvenuto nella sussistenza del diritto di servitù.
pagina 4 di 11 Dal suo canto, il convenuto ha precisato che tale installazione sia in esecuzione dell'esistenza di una servitù in ragione del rapporto stipulato tra le parti e che comunque, ha usucapito, visto il tempo trascorso dall'installazione degli impianti, senza tuttavia spiegare sul punto domanda riconvenzionale.
Occorre a questo punto interrogarsi sulla natura reale o personale dell'azione proposta.
A tal fine soccorre l'orientamento di legittimità a mente del quale : “La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della "negatoria servitutis" e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del diritto reale;
in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare l'azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell'attore il più gravoso onere della prova dell'azione di rivendicazione (c.d. "probatio diabolica")”; in termini Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del
17/01/2011; si veda altresì il pronunciamento espresso da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del
12/11/2014 a mente del quale “Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”.
Così qualificata l'azione proposta, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile”, ma la corte precisa che ciò vale “salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cassazione Civile, S.U. ordinanza n. 21582/2011).
In tale precedente di legittimità, che ha trovato successiva applicazione uniforme, è altresì precisato, in parte motiva, che “Solo qualora la discussione sul diritto reale o sul possesso dell'immobile sfoci in una domanda di accertamento incidentale, in guisa da rendere necessaria una pronuncia con efficacia di giudicato sul diritto reale immobiliare o sul possesso, potrà ritenersi impredicabile la competenza del giudice di pace”.
Nella citata pronuncia le s.u. così argomentano a favore della soluzione adottata: pagina 5 di 11 “a) La corretta esegesi dell'art. 14 c.p.c. che accomuna, in punto di competenza, "le cause relative a somme di denaro" e quelle inerenti "a beni mobili"; b) Il richiamo all'art. 813 c.c., che estende le disposizioni di legge concernenti i beni immobili ai soli diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili (mentre agli altri diritti si applica il regime dei beni mobili, ivi compresi, quindi i diritti personali su immobili); c) La corretta individuazione dell'elemento discriminante della fattispecie, costituito dalla causa petendi, che si risolve in un titolo obbligatorio personale;
d) L'incoerenza e la disfunzionalità di un sistema processuale che, per qualunque azione di risarcimento di danni anche minimi ad immobili, in caso di un semplice dubbio sulla proprietà o sul possesso, o addirittura anche nell'ipotesi di relazione con l'immobile pacifica, costringesse l'attore ad addossarsi la spesa sproporzionata di un giudizio di fronte al tribunale, così impegnando risorse umane e materiali dei relativi uffici;
e) La congiunta, coerente ed omogenea attribuzione del genus "cause di vicinato"
(condominiali, distanze, immissioni) al giudice di pace per materia, e senza limite di valore, rispetto alle quali il riferimento formale e sostanziale del diritto azionato è ontologicamente un bene immobile, oggetto necessario di cognizione seppure come mero antecedente logico, e conseguente incoerenza di un'esclusione tout court di analoghe vicende di tipo risarcitorio avente il medesimo collegamento, sul piano morfologico e funzionale dell'azione esercitata, con il medesimo bene;
f) La rilevanza del diritto fatto valere (avente ad oggetto una somma di danaro) sub specie di petitum mediato inerente al conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, per definizione "diritto concernente una cosa mobile"; g) L'irredimibile esigenza di interpretazioni deflattive della materia del
c.d. contenzioso "minore".
Orbene, in applicazione di tali principi, la domanda può essere riqualificata come domanda personale di risarcimento danno, pur afferendo alla proprietà di un immobile, senza che siano stati esplicitamente richiesti accertamenti reali, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza.
Ne consegue che va rigettato il motivo di appello, per come proposto, in quanto il giudizio di primo grado risulta correttamente instaurato dinanzi al giudice competente, in applicazione del principio giurisprudenziale suesposto, e del valore della domanda ricompresa nei 5.000,00 €.
3.Nel merito
Nel merito, parte appellante deduce l'inammissibilità ed infondatezza della spiegata domanda attesa la non provata titolarità del bene immobile e la legittimità delle apparecchiature, in quanto dalle stesse deriva la fornitura elettrica al bene immobile in lite ed all'impianto fotovoltaico di proprietà di
. Controparte_2
pagina 6 di 11 In particolare, l'odierna società appellante deduce che il Giudice di primo grado erroneamente abbia ritenuto provata la titolarità del bene sulla scorta della denuncia di successione, non trattandosi di un titolo di proprietà, bensì di un atto eseguito ai soli fini fiscali.
In tema di dimostrazione della qualità di erede ai fini della legittimazione attiva, colui il quale si afferma erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve provare di essere subentrato nella medesima posizione del de cuius, dimostrando il decesso e la sua qualità di erede. A tal fine non basta produrre la denuncia di successione, ma è necessario allegare gli atti dello stato civile dai quali è dato desumere il rapporto di parentela con il de cuius e quindi il presupposto della successione ab intestato (in tal senso, Corte di Appello Milano, sentenza n. 899/2022)
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c. c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,
l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che -essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari- non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cassazione Civile, ordinanza n.
22730/2021; da ultimo si veda Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del 08/01/2025 : “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.”).
Nel caso in lite, gli odierni appellati hanno depositato, già nel primo grado del giudizio, il certificato di morte del de cuis ed il certificato di stato di famiglia, oltre alla denuncia di successione, registrata all'ufficio di S.A. dei Lombardi il 08/11/1992 al n.49 vol.80; ne consegue che può dirsi provata la legittimazione attiva dei medesimi, potendo desumere dagli atti di causa il rapporto di parentela con il de cuius e quindi il presupposto della successione ab intestato.
3.1 Ciò premesso, occorre rilevare che la costituzione della servitù di elettrodotto è soggetta alla disciplina generale, valevole per le servitù coattive, prevista dall'art. 1032 c.c.; pertanto, il verificarsi pagina 7 di 11 dei presupposti di fatto che rendono ex lege necessaria la costituzione di una servitù coattiva, non è di per sé sufficiente affinché la servitù stessa venga concretamente in essere, essendo necessario un contratto (che deve rivestire la forma scritta ex art. 1350 c.c.), una sentenza o un atto dell'autorità amministrativa destinati a regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto. Peraltro, le leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto (artt. 119 e segg. R.D. n. 1775 del 1933 e art. 233 D.P.R. n. 156 del 1973), non sono esclusive né inderogabili in tema di servitù, ma rappresentano il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non escludono pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi stabiliti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione (in tal senso, Corte di Appello Reggio Calabria, sentenza n.
157/2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta” (Cassazione Civile, ordinanza n. 701/2023).
Ne consegue che il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo di occupazione illegittima, ma anche per la perdita commisurata al valore del bene, alla cui titolarità ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato, proponendo la domanda risarcitoria per equivalente, in relazione alla quale il danno è correttamente liquidato in misura corrispondente al valore del bene illegittimamente e definitivamente occupato (Cassazione Civile, ordinanza n. 18142/2022).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, è incontestata l'assenza di un accordo negoziale tra il Gestore ed il precedente proprietario dell'immobile, necessario ai fini della costituzione della servitù di elettrodotto, in ogni caso, anche l'eccezione di usucapione formulata in primo grado dall'odierna società appellante è rimasta sfornita di supporto probatorio non avendo la NT comprovato l'eccepita usucapio servitutis. Ed invero, i testimoni escussi nel precedente grado di
[...] giudizio non hanno reso alcuna dichiarazione a supporto della presenza dell'elettrodotto da oltre un ventennio, limitandosi a dichiarare che la linea elettrica in questione alimenta anche l'abitazione delle odierne parti appellate.
Dalle risultanze istruttorie, complessivamente riesaminate, non emerge la prova rigorosa dell'esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto invocato per il periodo utile ad usucapire il diritto di servitù.
pagina 8 di 11 Ciò posto, appurata la condotta antigiuridica della società appellante e la conseguente compressione del diritto di proprietà, condividendo le argomentazioni del Giudice di primo grado, si ritiene che la relazione di consulenza tecnica di parte, a firma dell'ing. , datata Settembre 2016, prodotta nel Per_1 giudizio di primo grado e non oggetto di specifica contestazione ad opera della società appellante, contenga un esaustivo accertamento sulla perdita di valore e sul deprezzamento del bene in lite, laddove è stato accertato, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, che la presenza della centralina, dei ganci e cavi ha comportato una riduzione del valore degli immobili stimabile nel 5% circa del valore iniziale di mercato. In particolare, il consulente di parte ha precisato che “è stato assunto come valore medio di mercato attualmente riscontrabile nella zona la cifra di € 500,00 al metro quadrato, già considerato che, poichè l'immobile risale agli anni 70, l'indice di vetustà è calcolato applicando il coefficiente di 0,725....Il danno patrimoniale per perdita di valore e deprezzamento della proprietà dei sigg.ri , SS NA, E Controparte_2 CP_3
è stato valutato al valore di mercato attualmente riscontrabile nella zona per CP_4 immobili analoghi e considerato l'indice di vetustà dell'immobile, ed è pari al 5% del calore iniziale e quindi ammonta complessivamente ad € 5.000,00”,
Appare, peraltro, condivisibile l'operato del Giudice di primo grado, laddove, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, e tenuto conto che la centralina ed il cavidotto alimentano l'abitazione delle stesse parti appellate, che ne traggono, dunque, vantaggio e l'impianto fotovoltaico ivi esistente, ha liquidato il danno da deprezzamento in via equitativa quantificandolo in € 1.800,00.
Ne consegue che l'impugnativa formulata in via incidentale relativamente al capo della sentenza in punto di liquidazione equitativa del danno formulata dalla parte appellata va disattesa.
Al riguardo, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (Cassazione
Civile, ordinanza n. 341/2025).
Per le argomentazioni esposte ed in applicazione dei principi esposti, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della pronuncia oggetto di impugnazione.
4. Sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con appello incidentale, viene censurato, altresì, il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese, laddove il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea, disponendo, tuttavia, la pagina 9 di 11 compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in lite, così statuendo: “Le risultanze in atti
e la notevole riduzione della domanda giustificano la compensazione delle spese”.
In materia, l'art. 92 c.p.c. prevede che “1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
In riferimento a tale disposizione codicistica, la Corte costituzionale ha stabilito che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa, anche qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018). Sulla medesima scia, si è formato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022); “in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla legge
n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte” (Cassazione Civile, ordinanza n. 7292/2018).
Per le argomentazioni esposte, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia adeguatamente motivato la disposta compensazione delle spese processuali, attesa la reciproca soccombenza, dipendente da un parziale accoglimento della domanda risarcitoria, con notevole riduzione del quantum richiesto, per oltre la metà.
In definitiva, la pronuncia impugnata va, in tale sede, integralmente confermata.
5.Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante la peculiarità della questione trattate e la soccombenza parziale delle pretese azionate in giudizio, atteso il pagina 10 di 11 rigetto dell'appello principale ed incidentale, e nella rinnovata discrezionalità sancita dalla Corte
Costituzionale n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di NT primo grado n. 338/2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
-rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1293/2018 promossa da:
C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, NT P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Guido Principe (C.F. ), presso cui elettivamente C.F._1 domicilia in Sant'Angelo dei Lombardi (AV) alla via Bartolomei n. 7;
APPELLANTE contro
C.F. , C.F. Controparte_2 C.F._2 CP_3
, C.F.: , rappresentati e difesi C.F._3 CP_4 C.F._4 dall'avv. NN SO (C.F. ), presso cui elettivamente domiciliano in Bisaccia C.F._5 alla via Calli n. 4; nonchè
SS NA, C.F. rappresentata e difesa da sé stessa ed elettivamente C.F._6 domiciliata presso il suo studio in Bisaccia alla via Calli n. 4;
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha chiesto la riforma della sentenza NT
n. 338/2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, con la quale era stata accolta la domanda spiegata da , e NN SO, con la Controparte_2 CP_3 CP_4 pagina 1 di 11 quale veniva chiesta la condanna dell'odierna società appellante al risarcimento dei danni da deprezzamento subiti dagli immobili di loro proprietà, siti in Bisaccia (AV), a causa della presenza di una centralina, ganci e condutture elettriche presenti sulle mura esterne della proprietà, anche a servizio di utenze di terzi, e per la conseguente diminuzione patrimoniale del valore degli immobili.
Si costituiva, nel giudizio di primo grado, la quale eccepiva preliminarmente NT
l'incompetenza per materia del Giudice adito, evidenziando, in ogni caso, la legittima presenza delle apparecchiature per cui è causa, oltre che l'assenza del danno di cui si chiedeva il ristoro, con conseguente difetto di interesse all'azione; concludeva, dunque, per il rigetto di ogni domanda, vinte le spese di lite.
Istruito il giudizio mediante espletamento di prove testimoniali, il Giudice di primo grado, ritenendo fondata la domanda attorea, condannava al pagamento, in favore di NT CP_2
, e NN SO, della somma liquidata in via equitativa di €
[...] CP_3 CP_4
1.800,00, con compensazione delle spese tra le parti in lite.
L'odierna parte appellante, con il proposto gravame, deduce la nullità dell'impugnata sentenza, in quanto emessa da Giudice incompetente per materia, l'erroneità della impugnata sentenza attesa la comprovata legittimità della presenza delle apparecchiature in lite, e l'omessa dimostrazione della titolarità dei beni immobili, oltre che del presunto danno subito. Ha concluso, dunque, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'On Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, accogliere il presente gravame e, per l'effetto, annullare
l'impugnata sentenza n. 338/2017, resa dal Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi, in quanto resa da giudice incompetente per materia e, comunque, in totale riforma della sentenza impugnata, rigettare la domanda proposta dai sigg. , , e SO NN Controparte_2 CP_3 CP_4 nei confronti di già e, conseguentemente condannare NT Controparte_5 queste alla restituzione degli importi versati dall'appellante con riserva di ripetizione ed impugnazione, in esecuzione della prefata sentenza;
con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio, oltre iva e cpa e rimborso delle spese generali”.
Si sono costituiti nel giudizio di appello , , e NN SO, Controparte_2 CP_3 CP_4 deducendo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello, in quanto tardivo, oltre che l'improcedibilità ex artt. 165, 347 e 348 c.p.c. per non avere l'appellante depositato entro i 10 gg. previsti dall'art. 165 c.p.c. e decorrenti dall'ultima notifica, l'originale dell'atto di appello notificato alle parti convenute;
nel merito, eccepivano l'infondatezza di ogni avversa deduzione, concludendo per il rigetto del gravame proposto, con vittoria di spese e competenze di lite.
pagina 2 di 11 Acquisito agli atti il fascicolo di primo grado, all'udienza del 25.06.2025, fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione, con termine per note fino a trenta giorni prima, la causa veniva trattenuta in decisione, senza la concessione di ulteriori termini.
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1. Sulla inammissibilità ed improcedibilità dell'atto di appello
Preliminarmente occorre soffermarsi sulle eccezioni di rito, sollevate da parte appellata, in merito all'improcedibilità dell'atto di appello per violazione degli artt. 165, 347 e 348 c.p.c., in particolare per essere stato tardivamente notificato l'atto di citazione in appello, essendo stata notificata la sentenza appellata n. 338/2017 unitamente al decreto di correzione dell'errore materiale a mezzo pec in data
28.02.2018 e per non avere l'appellante depositato l'originale dello stesso entro i dieci giorni previsti dall'art. 165 c.p.c., decorrenti dall'ultima notifica.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che, nella nota sentenza n. 477 del 2002, la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo, con riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, il combinato disposto dell'articolo 149 c.p.c. e dell'articolo 4 terzo comma della legge n. 890 del
1982 nella parte in cui prevede che la notificazione si perfeziona per il notificante alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella antecedente di consegna dell'atto all'Ufficiale giudiziario. In particolare, sulla base del principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione enunciato dal Giudice costituzionale, la notifica deve ritenersi perfezionata nei confronti del notificante al momento della consegna del plico all'Ufficiale giudiziario e nei confronti del destinatario alla data di ricezione dell'atto oppure quando lo stesso destinatario ne acquisisce conoscenza effettiva o legale (cfr. Tribunale Potenza, n. 649/2023).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta consegnato all'Ufficiale Giudiziario in 30.03.2018, ossia nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla notificazione della pronuncia oggetto di impugnazione avvenuta il 28.02.2018; di talché, l'appello risulta tempestivamente proposto.
Va, peraltro, disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, per violazione dell'art. 165 c.p.c., per non avere l'appellante depositato, entro i 10 gg. previsti dalla normativa codicistica e decorrenti dalla data del perfezionamento dell'ultima notificazione, l'originale dell'atto di appello introduttivo del presente giudizio.
In materia, è stato difatti affermato che “La costituzione dell'appellante con deposito della copia dell'atto di citazione (cd. velina) in luogo dell'originale non determina l'improcedibilità del gravame ai sensi dell'art. 348, comma 1, c.p.c., ma integra una nullità per inosservanza delle forme indicate dall'art. 165 c.p.c., come tale sanabile anche in virtù dell'operatività del principio del raggiungimento dello scopo” (Cassazione Civile, sentenza n. 8951/2023 che ha confermato la decisione impugnata - pagina 3 di 11 che aveva rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'appello, formulata alla seconda udienza, per mancato deposito dell'originale dell'atto di appello notificato - sul rilievo, da un lato, che due appellati si erano comunque costituiti, difendendosi nel merito, e, dall'altro, che gli appellanti avevano provveduto, a detta udienza - nella quale si erano pertanto esaurite le complessive verifiche di cui all'art. 350, comma 3, c.p.c. -, al deposito dell'originale in conformità all'invito, finalizzato alla verifica della regolare notificazione dell'atto alla parte appellata non costituita, formulato dal giudice del gravame nella prima udienza di trattazione).
Nel caso in lite, tale eccepita nullità risulta sanata mediante il deposito dell'originale dell'atto di appello, regolarmente notificato alle parti appellate, alla prima udienza del 17.07.2018, come si evince dal verbale di udienza.
Va, disattesa, altresì, l'eccezione di improcedibilità ex art. 348 c.p.c. per assenza di conformità della copia dell'atto di appello al corrispondente originale, non avendo il disconoscimento operato alcun valore, in difetto di specificazioni sulla non conformità dedotta.
In applicazione dei suesposti principi, l'appello per come proposto si appalesa ammissibile e va, pertanto, esaminato nel merito in relazione ai motivi di appello proposti.
2.Sulla competenza del giudice di pace
Con il primo motivo di appello, parte appellante deduce una violazione dell'art. 342 c.p.c. nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto sussistente la sua competenza in ordine alla spiegata domanda.
È noto che l'art. 7 c.p.c. prevede la competenza del giudice di pace per le cause relative a beni mobili, con ciò escludendone la competenza per le cause relative a beni immobili, salvo nelle ipotesi “in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la nomale tollerabilità”.
Ne discende che occorre verificare se la competenza sulla domanda dei proprietari dell'immobile per il pagamento del deprezzamento dello stesso dovuto dall'ente che ha apposto dei cavi sullo stesso, ritenendo di essere titolare di una servitù di elettrodotto, anche se contenuta entro i limiti della competenza per valore del giudice di pace, appartenga alla competenza di quest'ultimo, piuttosto che del tribunale, qualora sia dal convenuto introdotta come oggetto del giudizio la questione dell'esistenza e validità della servitù.
Nella specie, invero, oggetto della domanda non è il corrispettivo per la servitù, né la rimozione della stessa, ma solo il risarcimento del danno per il conseguente deprezzamento del bene, se pure l'antecedente logico vada chiaramente rinvenuto nella sussistenza del diritto di servitù.
pagina 4 di 11 Dal suo canto, il convenuto ha precisato che tale installazione sia in esecuzione dell'esistenza di una servitù in ragione del rapporto stipulato tra le parti e che comunque, ha usucapito, visto il tempo trascorso dall'installazione degli impianti, senza tuttavia spiegare sul punto domanda riconvenzionale.
Occorre a questo punto interrogarsi sulla natura reale o personale dell'azione proposta.
A tal fine soccorre l'orientamento di legittimità a mente del quale : “La domanda diretta ad ottenere la rimozione della situazione lesiva del diritto di proprietà, non accompagnata dalla contestuale richiesta di declaratoria del diritto reale, esorbita dai limiti della "negatoria servitutis" e può assumere la veste di azione di reintegrazione in forma specifica di natura personale se è intesa al ristabilimento di un'attività esercitata sulla base del diritto di proprietà, in quanto l'azione si fonda sul diritto di credito conseguente alla lesione del diritto reale;
in tal caso, la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione non è idonea a trasformare l'azione personale in reale, poiché la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, né la semplice contestazione da parte del convenuto può porre a carico dell'attore il più gravoso onere della prova dell'azione di rivendicazione (c.d. "probatio diabolica")”; in termini Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 884 del
17/01/2011; si veda altresì il pronunciamento espresso da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 24146 del
12/11/2014 a mente del quale “Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale”.
Così qualificata l'azione proposta, va evidenziato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “È competente il giudice di pace (nei limiti della sua competenza per valore) in ordine alle controversie aventi ad oggetto pretese che abbiano la loro fonte in un rapporto, giuridico o di fatto, riguardante un bene immobile”, ma la corte precisa che ciò vale “salvo che la questione proprietaria non sia stata oggetto di una esplicita richiesta di accertamento incidentale di una delle parti e sempre che tale richiesta non appaia, "ictu oculi", alla luce delle evidenze probatorie, infondata e strumentale - siccome formulata in violazione dei principi di lealtà processuale - allo spostamento di competenza dal giudice di prossimità al giudice togato” (Cassazione Civile, S.U. ordinanza n. 21582/2011).
In tale precedente di legittimità, che ha trovato successiva applicazione uniforme, è altresì precisato, in parte motiva, che “Solo qualora la discussione sul diritto reale o sul possesso dell'immobile sfoci in una domanda di accertamento incidentale, in guisa da rendere necessaria una pronuncia con efficacia di giudicato sul diritto reale immobiliare o sul possesso, potrà ritenersi impredicabile la competenza del giudice di pace”.
Nella citata pronuncia le s.u. così argomentano a favore della soluzione adottata: pagina 5 di 11 “a) La corretta esegesi dell'art. 14 c.p.c. che accomuna, in punto di competenza, "le cause relative a somme di denaro" e quelle inerenti "a beni mobili"; b) Il richiamo all'art. 813 c.c., che estende le disposizioni di legge concernenti i beni immobili ai soli diritti reali che hanno ad oggetto beni immobili (mentre agli altri diritti si applica il regime dei beni mobili, ivi compresi, quindi i diritti personali su immobili); c) La corretta individuazione dell'elemento discriminante della fattispecie, costituito dalla causa petendi, che si risolve in un titolo obbligatorio personale;
d) L'incoerenza e la disfunzionalità di un sistema processuale che, per qualunque azione di risarcimento di danni anche minimi ad immobili, in caso di un semplice dubbio sulla proprietà o sul possesso, o addirittura anche nell'ipotesi di relazione con l'immobile pacifica, costringesse l'attore ad addossarsi la spesa sproporzionata di un giudizio di fronte al tribunale, così impegnando risorse umane e materiali dei relativi uffici;
e) La congiunta, coerente ed omogenea attribuzione del genus "cause di vicinato"
(condominiali, distanze, immissioni) al giudice di pace per materia, e senza limite di valore, rispetto alle quali il riferimento formale e sostanziale del diritto azionato è ontologicamente un bene immobile, oggetto necessario di cognizione seppure come mero antecedente logico, e conseguente incoerenza di un'esclusione tout court di analoghe vicende di tipo risarcitorio avente il medesimo collegamento, sul piano morfologico e funzionale dell'azione esercitata, con il medesimo bene;
f) La rilevanza del diritto fatto valere (avente ad oggetto una somma di danaro) sub specie di petitum mediato inerente al conseguimento di un bene della vita rappresentato da un bene mobile, per definizione "diritto concernente una cosa mobile"; g) L'irredimibile esigenza di interpretazioni deflattive della materia del
c.d. contenzioso "minore".
Orbene, in applicazione di tali principi, la domanda può essere riqualificata come domanda personale di risarcimento danno, pur afferendo alla proprietà di un immobile, senza che siano stati esplicitamente richiesti accertamenti reali, con conseguente rigetto dell'eccezione di incompetenza.
Ne consegue che va rigettato il motivo di appello, per come proposto, in quanto il giudizio di primo grado risulta correttamente instaurato dinanzi al giudice competente, in applicazione del principio giurisprudenziale suesposto, e del valore della domanda ricompresa nei 5.000,00 €.
3.Nel merito
Nel merito, parte appellante deduce l'inammissibilità ed infondatezza della spiegata domanda attesa la non provata titolarità del bene immobile e la legittimità delle apparecchiature, in quanto dalle stesse deriva la fornitura elettrica al bene immobile in lite ed all'impianto fotovoltaico di proprietà di
. Controparte_2
pagina 6 di 11 In particolare, l'odierna società appellante deduce che il Giudice di primo grado erroneamente abbia ritenuto provata la titolarità del bene sulla scorta della denuncia di successione, non trattandosi di un titolo di proprietà, bensì di un atto eseguito ai soli fini fiscali.
In tema di dimostrazione della qualità di erede ai fini della legittimazione attiva, colui il quale si afferma erede di altro soggetto, indicato come originario titolare del diritto, deve provare di essere subentrato nella medesima posizione del de cuius, dimostrando il decesso e la sua qualità di erede. A tal fine non basta produrre la denuncia di successione, ma è necessario allegare gli atti dello stato civile dai quali è dato desumere il rapporto di parentela con il de cuius e quindi il presupposto della successione ab intestato (in tal senso, Corte di Appello Milano, sentenza n. 899/2022)
D'altra parte, con riguardo all'accettazione dell'eredità, poiché ai sensi dell'art. 476 c. c. l'accettazione tacita può desumersi dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato incompatibile con la volontà di rinunciarvi, id est con un comportamento tale da presupporre la volontà di accettare l'eredità secondo una valutazione obiettiva condotta alla stregua del comune modo di agire di una persona normale,
l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie, che -essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari- non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede (Cassazione Civile, ordinanza n.
22730/2021; da ultimo si veda Sez. 2 - , Sentenza n. 390 del 08/01/2025 : “La parte che ha un titolo legale che le conferisce il diritto di successione ereditaria non è tenuta a dimostrare di avere accettato
l'eredità ove proponga in giudizio domande che, di per sé, manifestano la volontà di accettare, qual è quella diretta a ricostituire l'integrità del patrimonio ereditario, gravando su chi contesta la qualità di erede, l'onere di eccepire la mancata accettazione dell'eredità ed, eventualmente, provare l'esistenza di fatti idonei ad escludere l'accettazione tacita, che appare implicita nel comportamento dell'erede.”).
Nel caso in lite, gli odierni appellati hanno depositato, già nel primo grado del giudizio, il certificato di morte del de cuis ed il certificato di stato di famiglia, oltre alla denuncia di successione, registrata all'ufficio di S.A. dei Lombardi il 08/11/1992 al n.49 vol.80; ne consegue che può dirsi provata la legittimazione attiva dei medesimi, potendo desumere dagli atti di causa il rapporto di parentela con il de cuius e quindi il presupposto della successione ab intestato.
3.1 Ciò premesso, occorre rilevare che la costituzione della servitù di elettrodotto è soggetta alla disciplina generale, valevole per le servitù coattive, prevista dall'art. 1032 c.c.; pertanto, il verificarsi pagina 7 di 11 dei presupposti di fatto che rendono ex lege necessaria la costituzione di una servitù coattiva, non è di per sé sufficiente affinché la servitù stessa venga concretamente in essere, essendo necessario un contratto (che deve rivestire la forma scritta ex art. 1350 c.c.), una sentenza o un atto dell'autorità amministrativa destinati a regolare le modalità concrete dell'esercizio del diritto. Peraltro, le leggi speciali per la costituzione del diritto di servitù di elettrodotto (artt. 119 e segg. R.D. n. 1775 del 1933 e art. 233 D.P.R. n. 156 del 1973), non sono esclusive né inderogabili in tema di servitù, ma rappresentano il paradigma normale sul quale si modella detta servitù e non escludono pertanto che questa possa essere costituita anche per libera convenzione o negli altri modi stabiliti dall'ordinamento giuridico, in questi compresa l'usucapione (in tal senso, Corte di Appello Reggio Calabria, sentenza n.
157/2024).
Secondo la giurisprudenza di legittimità, “La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta” (Cassazione Civile, ordinanza n. 701/2023).
Ne consegue che il proprietario vittima del comportamento illecito dell'Amministrazione ha il diritto di domandare in giudizio il risarcimento del danno, non solo, per la perdita del godimento nel periodo di occupazione illegittima, ma anche per la perdita commisurata al valore del bene, alla cui titolarità ha implicitamente (seppur forzosamente) rinunciato, proponendo la domanda risarcitoria per equivalente, in relazione alla quale il danno è correttamente liquidato in misura corrispondente al valore del bene illegittimamente e definitivamente occupato (Cassazione Civile, ordinanza n. 18142/2022).
Premessi i principi di diritto applicabili al caso in lite, è incontestata l'assenza di un accordo negoziale tra il Gestore ed il precedente proprietario dell'immobile, necessario ai fini della costituzione della servitù di elettrodotto, in ogni caso, anche l'eccezione di usucapione formulata in primo grado dall'odierna società appellante è rimasta sfornita di supporto probatorio non avendo la NT comprovato l'eccepita usucapio servitutis. Ed invero, i testimoni escussi nel precedente grado di
[...] giudizio non hanno reso alcuna dichiarazione a supporto della presenza dell'elettrodotto da oltre un ventennio, limitandosi a dichiarare che la linea elettrica in questione alimenta anche l'abitazione delle odierne parti appellate.
Dalle risultanze istruttorie, complessivamente riesaminate, non emerge la prova rigorosa dell'esercizio del potere di fatto corrispondente al diritto invocato per il periodo utile ad usucapire il diritto di servitù.
pagina 8 di 11 Ciò posto, appurata la condotta antigiuridica della società appellante e la conseguente compressione del diritto di proprietà, condividendo le argomentazioni del Giudice di primo grado, si ritiene che la relazione di consulenza tecnica di parte, a firma dell'ing. , datata Settembre 2016, prodotta nel Per_1 giudizio di primo grado e non oggetto di specifica contestazione ad opera della società appellante, contenga un esaustivo accertamento sulla perdita di valore e sul deprezzamento del bene in lite, laddove è stato accertato, con valutazioni scevre da profili di censurabilità, che la presenza della centralina, dei ganci e cavi ha comportato una riduzione del valore degli immobili stimabile nel 5% circa del valore iniziale di mercato. In particolare, il consulente di parte ha precisato che “è stato assunto come valore medio di mercato attualmente riscontrabile nella zona la cifra di € 500,00 al metro quadrato, già considerato che, poichè l'immobile risale agli anni 70, l'indice di vetustà è calcolato applicando il coefficiente di 0,725....Il danno patrimoniale per perdita di valore e deprezzamento della proprietà dei sigg.ri , SS NA, E Controparte_2 CP_3
è stato valutato al valore di mercato attualmente riscontrabile nella zona per CP_4 immobili analoghi e considerato l'indice di vetustà dell'immobile, ed è pari al 5% del calore iniziale e quindi ammonta complessivamente ad € 5.000,00”,
Appare, peraltro, condivisibile l'operato del Giudice di primo grado, laddove, alla luce delle risultanze dell'istruttoria orale, e tenuto conto che la centralina ed il cavidotto alimentano l'abitazione delle stesse parti appellate, che ne traggono, dunque, vantaggio e l'impianto fotovoltaico ivi esistente, ha liquidato il danno da deprezzamento in via equitativa quantificandolo in € 1.800,00.
Ne consegue che l'impugnativa formulata in via incidentale relativamente al capo della sentenza in punto di liquidazione equitativa del danno formulata dalla parte appellata va disattesa.
Al riguardo, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, “In tema di risarcimento del danno, il potere discrezionale del giudice di liquidazione in via equitativa comporta un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile in sede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamente conto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel caso concreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e di verificare il rispetto dei principi del danno effettivo e dell'integralità del risarcimento” (Cassazione
Civile, ordinanza n. 341/2025).
Per le argomentazioni esposte ed in applicazione dei principi esposti, l'appello è infondato e va rigettato, con conferma della pronuncia oggetto di impugnazione.
4. Sulle spese di lite del giudizio di primo grado.
Con appello incidentale, viene censurato, altresì, il capo della sentenza relativo alla statuizione delle spese, laddove il giudice di prime cure ha accolto la domanda attorea, disponendo, tuttavia, la pagina 9 di 11 compensazione integrale delle spese processuali tra le parti in lite, così statuendo: “Le risultanze in atti
e la notevole riduzione della domanda giustificano la compensazione delle spese”.
In materia, l'art. 92 c.p.c. prevede che “1. Il giudice, nel pronunciare la condanna di cui all'articolo precedente, può escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice, se le ritiene eccessive o superflue;
e può, indipendentemente dalla soccombenza, condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, che, per trasgressione al dovere di cui all'articolo 88, essa ha causato all'altra parte.
2.Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.
3.Se le parti si sono conciliate, le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione”.
In riferimento a tale disposizione codicistica, la Corte costituzionale ha stabilito che la compensazione delle spese può essere disposta, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla normativa, anche qualora sussistano “gravi ed eccezionali ragioni” (Corte Costituzionale, sentenza n. 77/2018). Sulla medesima scia, si è formato l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In materia di spese processuali la compensazione è subordinata alla presenza di gravi ed eccezionali ragioni che il giudice è tenuto ad indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza” (Sez. 5 - , Ordinanza n. 1950 del 24/01/2022); “in tema di spese giudiziali, le gravi ed eccezionali ragioni che, in forza dell'art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dalla legge
n. 69 del 2009, qui applicabile, giustificano la compensazione in assenza di reciproca soccombenza, devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza, senza che possa darsi meramente rilievo alla contumacia della controparte, permanendo in questa circostanza la sostanziale soccombenza della parte” (Cassazione Civile, ordinanza n. 7292/2018).
Per le argomentazioni esposte, deve ritenersi che il giudice di prime cure abbia adeguatamente motivato la disposta compensazione delle spese processuali, attesa la reciproca soccombenza, dipendente da un parziale accoglimento della domanda risarcitoria, con notevole riduzione del quantum richiesto, per oltre la metà.
In definitiva, la pronuncia impugnata va, in tale sede, integralmente confermata.
5.Sulle spese di lite.
Le spese di lite del presente grado possono essere interamente compensate tra le parti in lite, stante la peculiarità della questione trattate e la soccombenza parziale delle pretese azionate in giudizio, atteso il pagina 10 di 11 rigetto dell'appello principale ed incidentale, e nella rinnovata discrezionalità sancita dalla Corte
Costituzionale n. 77 del 2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra richiesta ed eccezione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma la sentenza di NT primo grado n. 338/2017 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Sant'Angelo dei Lombardi;
-rigetta l'appello incidentale;
- compensa integralmente le spese tra le parti in lite.
AVELLINO, 30 luglio 2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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