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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 25/11/2025, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 2996/2024 R.G.
Tra
[...]
[...]
Parte_1
All'udienza del 25/11/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Rubino Fabio e per
[...]
l'avv. ER. Parte_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti , verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 19:45 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima Civile -Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 25/11/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 2996 /2024 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Rubino Fabio, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (P. Iva ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
Direttore Generale e Rappresentante Legale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
ER Vincenzo, per procura in calce alla memoria difensiva,
- resistente
OGGETTO: disabilità gravissima
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 16/07/2024 il ricorrente, signor , Parte_1
Cont premettendo di avere ricevuto in data 14/03/2022 la nota con cui l di ha Pt_1 comunicato il rigetto della sua domanda per l'accesso al beneficio economico previsto dalla
L.R. n. 4/2017 e successivi provvedimenti per i soggetti affetti da disabilità gravissima , con la seguente motivazione: “ “escluso per mancanza di requisiti”, agiva in giudizio nei confronti dell' chiedendo accertarsi il suo diritto all'inserimento nell'elenco Controparte_2 dei soggetti disabili gravissimi con conseguente condanna dell' al Controparte_2 pagamento del beneficio economico per disabili gravissimi. A sostegno della domanda produceva documentazione sanitaria e chiedeva la nomina di un CTU medico-legale. Cont Ritualmente costituitasi l chiedeva il rigetto del ricorso per infondatezza deducendo Cont che l' di ha rigettato l'istanza del riconoscimento perché il ricorrente non Pt_1 presenta le caratteristiche necessarie per essere classificato come affetto da disabilità
2 gravissima ai sensi dell'art. 3 del D.M. 29 settembre 2016 e perché ha riscontrato la mancanza dei requisiti indicati dal Decreto Ministeriale. Sosteneva, infine, che le determinazioni dell'UVM, basate su criteri tecnici e oggettivi, rientrano nell'ambito delle competenze specifiche dell'organo preposto e sono ”insindacabili”.
Nel corso del giudizio veniva esperita CTU.
All'udienza odierna la causa veniva discussa e viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
***
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Con la Legge 1 marzo 2017, n. 4 “Proroga dell'esercizio provvisorio per l'anno 2017 e istituzione del Fondo regionale per la disabilità. Norme urgenti per le procedure di nomina nel settore sanitario regionale” è stato istituito il Fondo Regionale per la disabilità, da de- stinare a soggetti con disabilità gravissima.
Per accedere ai benefici per disabili di cui alla LR 4/2017 gli interessati devono presentare istanza al Comune di appartenenza e all' territorialmente competente . Parte_1
Cont L deve accertare la sussistenza delle condizioni di disabilità gravissima di cui all'art. 3 del D.M. 26.09.2016
I criteri per il diritto ad accedere al fondo per le disabilità gravissima sono definiti dal
Decreto Interministeriale 26/09/2016, che all'art. 3, comma 2 prevede il prerequisito dell'avvenuto riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge
11/2/1980, n. 18, o comunque la definizione di non autosufficienza e prevede altresì che si si sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a) persone in condizione di coma, Stato Vegetativo (SV) oppure di Stato di Minima Co- scienza (SMC) e con punteggio nella scala Glasgow Coma Scale (GCS)<=10;
b) persone dipendenti da ventilazione meccanica assistita o non invasiva continuativa
(24/7);
c) persone con grave o gravissimo stato di demenza con un punteggio sulla scala Clinical
Dementia Rating Scale (CDRS)>=4;
d) persone con lesioni spinali fra C0/C5, di qualsiasi natura, con livello della lesione, identificata dal livello sulla scala ASIA Impairment Scale (AIS) di grado A o B. Nel caso di le-sioni con esiti asimmetrici ambedue le lateralità devono essere valutate con lesione di grado A o B;
e) persone con gravissima compromissione motoria da patologia neurologica o muscolare con bilancio muscolare complessivo ≤ 1 ai 4 arti alla scala Medical Research Council
3 (MRC), o con punteggio alla Expanded Disability Status Scale (EDSS) ≥ 9, o in stadio 5 di
Hoehn e Yahr mod;
f) persone con deprivazione sensoriale complessa intesa come compresenza di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al
10 per cento e ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 deci- bel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore;
g) persone con gravissima disabilità comportamentale dello spettro autistico ascritta al li- vello 3 della classificazione del DSM-5;
h) persone con diagnosi di Ritardo Mentale Grave o Profondo secondo classificazione
DSM-5, con QI<=34 e con punteggio sulla scala Level of Activity in Profound/Severe
Mental Retardation (LAPMER) <= 8;
i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continua- tiva e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche .
Dalla documentazione prodotta emerge che il signor ha Parte_1 presentato al Punto Unico d'Accesso (P.U.A.)/Distretto Socio Sanitario di istanza Pt_1 prot. n. 32545 del 30.12.2021 per l'accesso al beneficio economico previsto per le persone con disabilità gravissima, ai sensi della normativa di cui all'art. 3, lett. c) del D.M.
26.9.2016. L'ASP di , con provvedimento prot. N° 5145/PG del 14.03.2022, ha Pt_1 comunicato il parere negativo alla erogazione del beneficio economico chiesto adducendo la mancanza dei requisiti.
Nella relazione peritale depositata nel presente giudizio il CTU dott. ha Persona_1 accertato la sussistenza della condizione di disabilità gravissima di cui al D.M. 26/09/2017.
Ed infatti, si legge nella relazione peritale: << Dall'esame della documentazione medica presente in fascicolo di causa, dall'anamnesi raccolta nonché dalla visita attuale e dall'accertamento specialistico disposto si ritiene che il sig. Parte_1 attualmente è affetto da: Cieco assoluto in soggetto con profonda ipoacusia neurosensoriale bilaterale con deficit acustico bilaterale pari a 90, 90, 95, 95, 95 dB rispettivamente a 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.>> (…) <<nel presente giudizio, e probabilmente anche in sede amministrativa, il ricorrente ha dimostrato, con la produzione dei relativi verbali, riconoscimento dello stato di handicap grave dell'indennità accompagnamento, riconosciuti dalle rispettive commissioni, che costituiscono condizione preliminare ed indispensabile per chiedere beneficio economico cui è < i>
4 causa, ma non, nell'interezza, la condizione clinica prevista al punto f) delle condizioni sanitarie attesa dal suddetto decreto, avendo solo dimostrato, con la produzione del verbale per l'accertamento dello stato invalidante, redatto il 27.05.2015 dalla Commissione
Medica per Ciechi dell'INPS di , solo la minorazione visiva totale o con residuo Pt_1 visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento, ma non la condizione clinica di soggetto con ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore che, in concorso con la menomazione visiva, determina il riconoscimento della condizione di persona con deprivazione sensoriale complessa che permette il riconoscimento del beneficio economico.
Nel presente ricorso giudiziario, preso atto con i CCTTPP presenti alla visita, che non è stata documentata, con certificazione specialistica ORL, la condizione di soggetto con ipoacusia, a prescindere dall'epoca di insorgenza, pari o superiore a 90 decibel HTL di media fra le frequenze 500, 1000, 2000 hertz nell'orecchio migliore, mentre è documentata la sola condizione di minorazione visiva totale o con residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione o con residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento, non contestata da parte resistente, si è provveduto a disporre accertamenti specialistici quali:
esame audiometrico
potenziali evocati uditivi che, successivamente prodotti, rilevano, all'esame audiometrico redatto il 17.02.2025 dal dott. di , una: profonda ipoacusia neurosensoriale bilaterale e con il Persona_2 Pt_1 riscontro di un deficit acustico bilaterale pari a 90, 90, 95, 95, 95 dB rispettivamente a
500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz., condizione clinica che trova ulteriore riscontro con i
Potenziali Evocati Acustici (PEA), effettuati il 24.03.2025 dal dott. di Catania Per_3 che costituiscono un test neurologico che valuta la funzionalità del sistema uditivo, in particolare del nervo acustico e delle vie uditive centrali, in risposta a stimoli acustici.
Tale situazione audiometrica configura, con la minorazione visiva, la condizione di persona con deprivazione sensoriale complessa, chiesta con il presente ricorso. Per stabilire la decorrenza, appare equo far decorrere il beneficio previdenziale per cui è causa, dal 17.02.2025, epoca in cui il dott. di , rileva il deficit Persona_2 Pt_1 acustico bilaterale pari a 90, 90, 95, 95, 95 dB rispettivamente a 500, 1000, 2000, 3000 e
4000 Hz>>
5 Conclude , pertanto, il CTU che: << il sig. è da considerarsi Parte_1 persona in condizione di disabilità gravissima secondo il punto f) dell'art. 3 del D.M. 26 settembre 2016 con decorrenza dall'accertamento specialistico effettuato il 17.02.2025, dal dott. di , quando è stato rilevato un deficit acustico bilaterale pari a Persona_2 Pt_1
90, 90, 95, 95, 95 dB rispettivamente a 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz.>>
La relazione del CTU appare ben motivata, precisa, adeguata, dettagliatamente descrittiva delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo e non suscettibile di censure;
pertanto, non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale, essendo appunto la relazione pienamente condivisibile
Alla luce delle considerazioni che precedono, dunque, il signor Parte_1 va riconosciuto “disabile gravissimo” ai sensi del D.M. 26/09/2016 dal 17.02.2025 con la conseguente diritto ad accedere ai benefici per i disabili gravissimi di cui alla legge regionale (Sicilia) n.4 del 1 marzo 2017.
Sussistono eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese processuali, in ragione della novità della questione e della decorrenza del requisito da data successiva alla domanda amministrativa e alla valutazione della . Controparte_2
I costi delle CTU, liquidati come da separato provvedimento, vengono posti in solido a carico delle parti .
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
1) in accoglimento della domanda, dichiara che sussiste in capo ricorrente , dal 17/02/2025, la condizione di “disabilità gravissima” di cui al D.M. 26/09/2016 ai fini della concessione dei beneficio di cui alla legge regionale siciliana n. 4 del 1 marzo 2017;
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) pone i costi delle CTU, liquidati come da separati provvedimenti, definitivamente a carico dell' , in persona del legale rappresentante . Controparte_2
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 25/11/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Giovanna Pedalino
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