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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4348 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21116/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSNELLI ENRICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARAVELLA NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA CERVA N. 1 20100 MILANO presso il difensore avv. BUSNELLI ENRICA
RICORRENTE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CARBONARI MARCO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIALE CAMPANIA NR.35 20133 MILANO presso il difensore avv. CARBONARI MARCO
RESISTENTE/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così giudicare: In via preliminare Disporsi ex art. 649 c.p.c. la sospensione della esecutività in itinere del decreto ingiuntivo per i gravi motivi esposti nel presente atto. In via principale nel merito Accertare e dichiarare come non dovuta dalla sig.ra la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 5259/24 _1 (R.G. 12530/24) per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5259/24 (R.G. 12530/24) emesso dal Tribunale di
Milano in data 12 aprile 2024 e notificato in data 02 maggio 2024, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, effettuare le opportune compensazioni con gli eventuali importi che si ritenessero dovuti dalla sig.ra con quelli dovuti _1 da per i danni oggetto di causa. In via istruttoria Si chiede, senza l'inversione Controparte_1 dell'onere della prova ove non incombente sul ricorrente, disponga CTU volta ad accertare i danni subiti nel locale bagno ed in generale i vizi che caratterizzano l'immobile concesso in locazione alla pagina 1 di 10 sig.ra quantificandone l'ammontare. Sebbene si reputi la presente causa documentale si chiede _1 di essere autorizzati a prova contraria sui committendi capitoli di prova di parte resistente. Disporsi, ai sensi dell'art. 421, 2° comma, c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto utile o necessario ai fini dell'istruzione della causa. In ogni caso: con vittoria di spese di lite e competenze professionali oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA: CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, così decide nel merito in via principale: confermare il decreto ingiuntivo nr.5259/2024 del Tribunale di Milano emesso in data 11.04.2024 e notificato in data 2.05.2024; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi che si ritenga di revocare il decreto ingiuntivo nr.5259/2024 del Tribunale di Milano qui opposto, condannare la signora al Parte_2 pagamento dell'importo di €.31.969,35.= dovuti per canoni sino al 31.05.2025 (decurtato l'acconto versato in data 13.05.2025 – doc. ) ed ogni altra somma successivamente scaduta e/o che scadrà fino alla riconsegna dell'unità immobiliare alla proprietà all'esecuzione dello sfratto in corso e/o a quella somma che verrà ritenuta di giustizia per la locazione dell'unità immobiliare nr.15, posta al 2° piano in Cormano (MI), via Leonardo da Vinci nr.52 a decorre dall'1.01.2011 ad oggi. in via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con citazione per convalida di sfratto, l' Controparte_1
chiedeva e otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5259/2024, RG n. 12530/2024,
[...] emesso l'11 aprile 2024 e pubblicato il 12 aprile 2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 43.368,58 a titolo di canoni ed oneri accessori arretrati, oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Con ricorso datato 7.06.2024 proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo, eccependo che le somme portate nel decreto ingiuntivo in parte non fossero dovute ed in parte non fossero importi ad essa imputabili. Più in particolare, eccepiva che il primo assegnatario del contratto di locazione con fosse , in seguito al cui decesso subentrava CP_1 Parte_3 Per_1
, coniugato con l'opponente; di essere subentrata, a sua volta, nel contratto nell'anno 2016, a
[...] seguito dell'accordo raggiunto nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi omologato con decreto del 24 novembre 2015, che prevedeva l'onere, per questa, di corrispondere solo i canoni e le pagina 2 di 10 spese accessorie dalla data del subentro sino al rilascio dell'immobile. Nel merito, dichiarava che nel corso degli anni nell'appartamento si erano verificate continue infiltrazioni, rispetto alle quali CP_1
non era mai intervenuta né per svolgere le lavorazioni ad essa imputabili, né per sollecitare un intervento dell'amministrazione condominiale;
che nel gennaio 2022 la proprietaria dell'appartamento sottostante lamentava infiltrazioni e dunque il tecnico di fiducia del condominio, all'esito di una ispezione nel bagno dell'appartamento della ricorrente verificava che i tubi in pvc erano stati distrutti dai topi, con conseguente perdita d'acqua; di aver dovuto svolgere numerose ispezioni ed interventi al fine di individuare la provenienza delle infiltrazioni sottostanti, per un danno complessivo di euro
5.940,00 (€ 5.400,00 oltre IVA); che, in seguito ad apertura di sinistro, l'assicurazione del condominio le rimborsava euro 3.150,00, mentre per la restante parte di danno provvedeva ad instaurare procedimento di mediazione nei confronti del Condominio e dell' che si concludeva con un CP_1
accordo parziale per cui la proprietà e la conduttrice pattuivano che il Condominio avrebbe dovuto versare il rimborso di € 3.150,00 a favore di , a parziale sanatoria dell'esposizione Controparte_1 debitoria della stessa e che dunque dall'importo di cui al decreto ingiuntivo dovesse essere comunque decurtata tale somma (decurtazione che invece non si evinceva nell'estratto conto prodotto al doc. 4 del fascicolo monitorio e di cui non si faceva menzione nel ricorso per d.i.); che, comunque, sempre per tale problematica, risultava creditrice nei confronti dell' per ulteriori euro 3.000,00; che in sede CP_1
di mediazione era emerso che dal 2019 il canone versato dalla ricorrente non era stato aggiornato in base al nucleo familiare (madre e figli) e ai redditi della ricorrente e che dunque questa, per cinque anni, anziché corrispondere euro 131,57, come dovuto, a far data dal 2020 aveva versato maggiori importi per euro 5.972,81, come da nota di credito emessa da Milano in data 01.03.2024. CP_1
Contestava poi che né dall'estratto conto su cui si fondava l'ingiunzione, né da quello rettificato in base al canone corretto, si potessero comprendere le annualità a cui si riferiva il debito, né quali somme fossero state imputate a titolo di canoni e quali a titolo di spese accessorie e che comunque, essendo subentrata nel contratto dal 2016, al più il totale dovuto fosse pari a circa euro 11.242,82.
Invocava poi il Regolamento Regionale 4 agosto 2027 n. 4 recante “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” (doc. 18), secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 16 e 21, era tenuta a pagare eventuali somme dovute ad solo a far data dal subentro, non essendovi una Controparte_1 obbligazione solidale con l'assegnatario per eventuali arretrati in quanto, ai sensi dell'art. 16 del predetto regolamento, tale solidarietà essendo prevista solo nel caso in cui i componenti familiari legittimati al subentro avessero controfirmato il contratto di locazione, ciò che nel caso di specie non era.
pagina 3 di 10 Invocava, inoltre, anche l'art. 21 del regolamento regionale per la residenza popolare, secondo cui l'accordo di separazione omologato dal Tribunale rappresentava un idoneo titolo che legittimava il soggetto a subentrare nell'assegnazione della casa popolare, subentro che non produceva comunque successione nella posizione debitoria del precedente conduttore.
Evidenziava, da ultimo, che dai bilanci consuntivi relativi agli esercizi dal 2015/2016 al 2022/2023 richiesti all'amministrazione condominiale emergeva che le spese condominiali ad essa imputabili ammontassero ad euro 5.726,76 (doc. 19 – estratto conto ), da sommarsi ai canoni di CP_2 locazione maturati dall'anno 2016 ad oggi, pari ad € 11.242,82, per un totale di euro 16.969,58, del tutto inferiore a quello oggetto di ingiunzione.
Chiedeva dunque la sospensione della provvisoria esecuzione concessa allegando, quale grave pregiudizio derivante dall'esecuzione del d.i., che con essa si sarebbero aggrediti beni di proprietà in forza di un'ingiunzione del tutto illegittima per importi non dovuti, aggravando, di conseguenza, le già precarie condizioni economiche in cui versava.
Si costituiva in giudizio eccependo che, in seguito al decesso di , originario CP_1 Parte_3 assegnatario dell'alloggio, aveva fatto domanda di subentro in data 21.11.2012, RT accettata dall' con la precisazione che questo era “tenuto a corrispondere all' tutte le CP_1 CP_1 somme a qualsiasi titolo dovute dall'originario assegnatario e solo dopo l'integrale pagamento delle stesse, potrà stipulare un nuovo contratto” (doc.2 monitorio); che, anche nella richiesta di subentro presentata dalla stessa in data 16.03.2017 a seguito della separazione con il marito _1 RT
, questa, oltre a chiedere la variazione del canone, “si impegnava a pagare gli arretrati
[...] sull'alloggio e sul box” (cfr. doc.9); che, in data 13 marzo 2018, e l' Parte_1 CP_1
concordavano un piano di rientro del debito maturato sino al 30.04.2018, pari ad euro 21.495,65, tramite versamento in contanti di €.250,00 e rilascio di nr. 73 effetti cambiari con scadenza mensile
(doc.11 e 12); che tale piano di rientro non veniva sottoscritto dalla come avrebbe dovuto, in _1 data 28.05.2018, posto che non si presentava all'appuntamento e non rispondeva neppure ai successivi solleciti (doc.11 e 13). Eccepiva poi di aver inoltrato, dal 2018, numerosi solleciti di pagamento all'opponente con inviti anche a regolarizzare la sua posizione “anagrafica-censimenti _1 biennali”, che però rimanevano tutti privi di seguito, con conseguente necessità di intraprendere la procedura di sfratto per morosità con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti, ove non si costituiva. Parte_1
Eccepiva poi che viveva nell'alloggio sin dall'11.03.2010, allorquando l'assegnatario Parte_1 originario , chiedeva l'ampliamento del nucleo familiare per il rientro nell'abitazione Parte_3
del nucleo familiare del figlio , composto anche da e dai RT Persona_2
pagina 4 di 10 due figli della coppia (doc.7, 8 e 2) e dunque aveva contribuito insieme al marito alla formazione della morosità per cui era stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
invocava poi la delibera della Giunta
Regionale del 15.12.2004, che stabiliva che “gli assegnatari e i componenti del nucleo familiare rispondono in solido del canone, degli oneri accessori e delle altre somme dovute all'Ente
Pubblico” e che, comunque, nel corso degli anni aveva più volte riconosciuto il proprio Parte_1
debito anche con riguardo agli importi maturati prima del suo subentro, ovvero: nella richiesta di subentro dell'intestazione del contratto di locazione (doc. 9), nell'aderire al piano di rientro proposto a
“richiesta piano di rientro” del 13.04.2018 con cui riconosceva di essere debitrice dell'importo di
€.21.495,65.= (doc.11) e quando accettava il piano di rientro proposto da Milano con la CP_1
lettera del 13.04.2018, lettera firmata per accettazione dalla signora Persona_2
Evidenziava che dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2018 il nucleo familiare aveva Parte_5
corrisposto solo 5 bollettini di affitto e tutti nel 2011 (cfr. doc.10) e che, dal subentro nel contratto di locazione del 16.03.2017 ad oggi aveva corrisposto le sole mensilità di luglio e di Parte_1 ottobre 2017, con esposizione debitoria maturata, con l'intervenuta revisione del mese di marzo
2024, in euro 38.909,69 alla data del 31.08.2024 (cfr. doc.10). Rilevava che il mancato aggiornamento del canone di locazione era imputabile alla stessa la quale, seppur formalmente invitata più volte _1
a regolarizzazione della posizione anagrafe-reddituale, presentava la documentazione richiesta per l'aggiornamento e l'adeguamento del canone al nucleo familiare e al suo reddito (censimenti relativi agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), solo nel 2024, peraltro dopo un ulteriore sollecito svolto in sede di mediazione.
Quanto al danno conseguente alle infiltrazioni, evidenziava che, essendo state la maggior parte delle abitazioni dell'immobile vendute, la ricerca guasto per infiltrazioni o spargimento acque fosse onere del che, rilevando una causa imputabile alla proprietà, era tenuto a contattarla al fine di CP_2 far provvedere alla riparazione, contatto che nel caso di specie era avvenuto solo dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione e ristrutturazione eseguiti dall'opponente e che comunque mancava la prova del danno, che si fondava su di una perizia di parte, fermo restando che i pagamenti erano stati effettuati a mezzo di assegni firmati dalla stessa che da un lato pagava e dall'altro incassava i suddetti _1
importi, come si rileva dalla firma per ricevuta.
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo nr.5259/2024 ex art.658 e 664 c.p.c. opposto, mantenesse la sua efficacia per il minor importo di €.38.909,69, dovuta al 31.08.2024 oltre i canoni successivamente in scadenza sino alla riconsegna dell'unità immobiliare alla proprietà o in subordine che lo stesso venisse ridotto all'importo di €.37.398,66 al 31.12.2023 (capitale in decreto di €.43.368,58 - €.5.969,92 accredito revisione). Eccepiva infine che la richiesta pagina 5 di 10 compensazione tra il credito vantato da come documentato e le somme di cui Controparte_1
chiedeva il riconoscimento fosse inammissibile, sia perché si trattava di somme non Parte_1 dovute, sia per aver la parte opponente accettato la minor somma liquidata dall'Assicurazione del
Condominio, sia perché si trattava di somme che non sono certe, liquide e esigibili.
Si opponeva, infine, alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i., per essere l'unica parte che stava subendo un danno.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.1.2025, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 28.5.2025.
In tale udienza, che veniva sostituita da note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Si premette, innanzi tutto, che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre
l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
pagina 6 di 10 La domanda di condanna al pagamento dei canoni e degli oneri accessori merita accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
La parte intimante ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento della domanda, ossia il contratto di locazione sottoscritto da (doc. 1) cui è inizialmente subentrato Parte_3 RT
(doc. 2) e, infine, la stessa (doc. 3), contratto che prevedeva la corresponsione
[...] Parte_1
di un canone annuale di allora lire 347.040, comprensive di lire 35.880 per servizi accessori
(sorveglianza, acqua potabile, contributo fognatura, sgombro rifiuti solidi, illuminazione e pulizia parti comuni).
Il rapporto locativo è stato dunque documentato dalla parte intimante, la quale ha dedotto che _1
alla data del 31.12.2023 risultava morosa per l'importo complessivo di euro 43.368,58, come da estratto conto riepilogo pagamenti (doc. 4) e attestazione ex art. 635 c.p.c. (doc. 5).
La parte ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Per contro, la parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione, che comunque dovevano essere opposti nell'ambito del procedimento di intimazione di sfratto per morosità, in cui è rimasta contumace. La stessa, difatti, in questa sede ha opposto unicamente l'esistenza di un accordo in sede di separazione giudiziale con il suo ex coniuge in virtù del quale la stessa avrebbe dovuto provvedere a corrispondere unicamente i canoni maturandi sino al rilascio dell'immobile.
Tale pattuizione, tuttavia, non può essere opposta ad tenuto conto che risulta che l'Ente abbia CP_1 riconosciuto il subentro di – e dunque la variazione dell'intestazione ai sensi del Parte_1
Regolamento Regionale n. 1 del 10.02.2004 e successive modifiche – precisando che Parte_1 stessa “è tenuta a corrispondere all' tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall'originario CP_1 assegnatario e, solo dopo l'integrale pagamento delle stesse, potrà stipulare un nuovo contratto”.
Inoltre, è stato documentato che facesse parte del nucleo familiare di , Parte_1 Parte_3 primigenio assegnatario dell'immobile, sin dall'11.03.2020, tanto che questi aveva chiesto ad CP_1
l'ampliamento del nucleo familiare, ciò da cui consegue un'obbligazione solidale di per il Parte_1
pagamento dei canoni arretrati, nella sua qualità di componente del nucleo familiare, come disposto pagina 7 di 10 dalla delibera della Giunta Regionale del 15.12.2004. A ciò si aggiunge che la stessa ha Parte_1
comunque riconosciuto il proprio debito, dichiarandosi disponibile ad ottemperare ad un piano di rientro, salvo poi non sottoscriverlo.
Parimenti, l'opposta ha documentato che il ritardo nell'adeguamento del canone di locazione fosse imputabile al ritardo nella consegna, da parte di , della documentazione necessaria per Parte_1 procedere al ricalcolo, ed ha comunque dichiarato di voler decurtare dall'importo di cui al decreto ingiuntivo ottenuto la somma di euro 5.969,92 (dunque maggiore rispetto alla somma individuata dalla stessa pari ad euro 5.726,76), quale accredito revisione. _1
Deve dunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e provvedere alla decurtazione dall'importo di euro 43.368,58 della somma di euro 5.969,92, per un totale di euro 37.398,66 alla data del 31.12.2023. A tale importo va poi ulteriormente decurtata la somma di euro 3.150,00, come risulta dal doc 13 prodotto dall'opponente nel quale si legge: Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo parziale prevedente l'assegnazione della somma di € 3.150,00- proveniente dall'assicurazione al condominio per il sinistro riguardante la problematica relativa all'appartamento della sig.ra _1
ad in acconto sul maggior dovuto dalla stessa. CP_1
Al riguardo ha dichiarato: Le ultime spese pagate dall' in luogo dell'inattività CP_1 Controparte_1
della signora sono state addebitate in partita contabile il 13.11.2020 di Persona_2
€.1.482,94.= doc.18 e 10); il è quindi creditore degli esercizi dal 2019 ad oggi. CP_2
Questo è il motivo per il quale dagli estratti conto qui prodotti in giudizio non risulta accreditato
l'importo di €.3.150,00 ricevuta dalla signora in rimborso per i danni subiti per le rotture del _1 gennaio 2022. Se sarà necessario verrà ascoltato l'Amministratore del Condominio su come è stata incassata la suddetta somma.
Nelle note d'udienza ha, poi, dedotto il seguente capitolo di prova: vero che l'importo di €.3.150,00 liquidato dall'assicurazione del condominio per i danni subiti dalla signora sono Persona_2
stati incassati dal per il ristoro delle spese condominiali dalla stessa impagate, ma anche CP_2
in tal caso, manca una specifica imputazione del pagamento.
quindi, non ha, nello specifico, contestato la circostanza per cui, in mediazione, le parti avessero CP_1 pattuito che il avrebbe versato ad tale importo a parziale sanatoria dell'esposizione CP_2 CP_1 debitoria (decurtazione che non si evinceva nell'estratto conto), né ha nello specifico dedotto la eventuale diversa imputazione di detta somma. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, detta somma va detratta dall'importo di cui al d.i.. La somma totale dovuta è quindi di euro 34.248,66 alla data del 31.12.2023. Non possono essere detratti ulteriori euro 3.000, in quanto detto eventuale credito risulta solo da una perizia di parte (doc 6 fasc. opponente.
pagina 8 di 10 Nelle note per l'udienza del 28.5.2025 l'opposta ha da ultimo dichiarato che solo in prossimità dell'esecuzione dello sfratto in corso per la data del 13.05.2025 (doc.28), la signora versava un _1 acconto di €.8.000,00.= (doc.29), con la conseguenza che anche tale somma va detratta, con la conseguenza che la somma dovuta è pari a euro 26.248,66.
Per quanto riguarda le spese di lite, si osserva che “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass.,
n. 18125/2017) In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007” (cfr. Trib. Milano sentenza n.
23/2020 del 4.01.2020, che richiama Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 18125/2017).
Nel caso di specie, si ritiene che queste debbano essere compensate tra le parti nella misura di 1/5, nei limiti in cui l'opposizione è risultata fondata, mentre, per il resto, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate globalmente per tutto il giudizio in euro 7705, di cui euro 6700 per compensi e € 1005 per rimborso spese generali, i cui 4/5 sono pari a euro 6164.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 5259/2024 RG 12530/2024 emesso l'11 aprile
2024 e pubblicato il 12 aprile 2024;
- condanna a corrispondere al la somma di euro 26.248,66, dovuta Parte_1 CP_1
per il credito di fino alla data del 31.12.2023 a titolo di canoni e accessori arretrati in relazione al CP_1
contratto di locazione cui la stessa è subentrata in data 16.03.2017, oltre ai canoni successivamente scaduti e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto;
-condanna alla rifusione delle spese di lite, nella misura di 4/5, a favore della parte Parte_1 opposta , liquidate, come sopra, in €. 6164, oltre IVA e CPA, se dovute. CP_1
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5.
pagina 9 di 10 Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Canu ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21116/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUSNELLI ENRICA e Parte_1 C.F._1 dell'avv. CARAVELLA NICOLA, elettivamente domiciliata in VIA CERVA N. 1 20100 MILANO presso il difensore avv. BUSNELLI ENRICA
RICORRENTE/OPPONENTE contro
(C.F. Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. CARBONARI MARCO, elettivamente domiciliata in P.IVA_1
VIALE CAMPANIA NR.35 20133 MILANO presso il difensore avv. CARBONARI MARCO
RESISTENTE/OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI della PARTE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, così giudicare: In via preliminare Disporsi ex art. 649 c.p.c. la sospensione della esecutività in itinere del decreto ingiuntivo per i gravi motivi esposti nel presente atto. In via principale nel merito Accertare e dichiarare come non dovuta dalla sig.ra la somma portata dal decreto ingiuntivo n. 5259/24 _1 (R.G. 12530/24) per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto, accogliere la presente opposizione e annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. 5259/24 (R.G. 12530/24) emesso dal Tribunale di
Milano in data 12 aprile 2024 e notificato in data 02 maggio 2024, poiché infondato in fatto ed in diritto per le motivazioni di cui in narrativa. In via subordinata Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda spiegata in via principale, effettuare le opportune compensazioni con gli eventuali importi che si ritenessero dovuti dalla sig.ra con quelli dovuti _1 da per i danni oggetto di causa. In via istruttoria Si chiede, senza l'inversione Controparte_1 dell'onere della prova ove non incombente sul ricorrente, disponga CTU volta ad accertare i danni subiti nel locale bagno ed in generale i vizi che caratterizzano l'immobile concesso in locazione alla pagina 1 di 10 sig.ra quantificandone l'ammontare. Sebbene si reputi la presente causa documentale si chiede _1 di essere autorizzati a prova contraria sui committendi capitoli di prova di parte resistente. Disporsi, ai sensi dell'art. 421, 2° comma, c.p.c., ogni altro mezzo di prova ritenuto utile o necessario ai fini dell'istruzione della causa. In ogni caso: con vittoria di spese di lite e competenze professionali oltre accessori di legge”.
CONCLUSIONI della PARTE OPPOSTA: CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, così decide nel merito in via principale: confermare il decreto ingiuntivo nr.5259/2024 del Tribunale di Milano emesso in data 11.04.2024 e notificato in data 2.05.2024; nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi che si ritenga di revocare il decreto ingiuntivo nr.5259/2024 del Tribunale di Milano qui opposto, condannare la signora al Parte_2 pagamento dell'importo di €.31.969,35.= dovuti per canoni sino al 31.05.2025 (decurtato l'acconto versato in data 13.05.2025 – doc. ) ed ogni altra somma successivamente scaduta e/o che scadrà fino alla riconsegna dell'unità immobiliare alla proprietà all'esecuzione dello sfratto in corso e/o a quella somma che verrà ritenuta di giustizia per la locazione dell'unità immobiliare nr.15, posta al 2° piano in Cormano (MI), via Leonardo da Vinci nr.52 a decorre dall'1.01.2011 ad oggi. in via istruttoria…
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con citazione per convalida di sfratto, l' Controparte_1
chiedeva e otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 5259/2024, RG n. 12530/2024,
[...] emesso l'11 aprile 2024 e pubblicato il 12 aprile 2024, con il quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento dell'importo di € 43.368,58 a titolo di canoni ed oneri accessori arretrati, oltre interessi come da domanda e spese di procedura.
Con ricorso datato 7.06.2024 proponeva opposizione avverso il predetto decreto Parte_1
ingiuntivo, eccependo che le somme portate nel decreto ingiuntivo in parte non fossero dovute ed in parte non fossero importi ad essa imputabili. Più in particolare, eccepiva che il primo assegnatario del contratto di locazione con fosse , in seguito al cui decesso subentrava CP_1 Parte_3 Per_1
, coniugato con l'opponente; di essere subentrata, a sua volta, nel contratto nell'anno 2016, a
[...] seguito dell'accordo raggiunto nell'ambito del giudizio di separazione dei coniugi omologato con decreto del 24 novembre 2015, che prevedeva l'onere, per questa, di corrispondere solo i canoni e le pagina 2 di 10 spese accessorie dalla data del subentro sino al rilascio dell'immobile. Nel merito, dichiarava che nel corso degli anni nell'appartamento si erano verificate continue infiltrazioni, rispetto alle quali CP_1
non era mai intervenuta né per svolgere le lavorazioni ad essa imputabili, né per sollecitare un intervento dell'amministrazione condominiale;
che nel gennaio 2022 la proprietaria dell'appartamento sottostante lamentava infiltrazioni e dunque il tecnico di fiducia del condominio, all'esito di una ispezione nel bagno dell'appartamento della ricorrente verificava che i tubi in pvc erano stati distrutti dai topi, con conseguente perdita d'acqua; di aver dovuto svolgere numerose ispezioni ed interventi al fine di individuare la provenienza delle infiltrazioni sottostanti, per un danno complessivo di euro
5.940,00 (€ 5.400,00 oltre IVA); che, in seguito ad apertura di sinistro, l'assicurazione del condominio le rimborsava euro 3.150,00, mentre per la restante parte di danno provvedeva ad instaurare procedimento di mediazione nei confronti del Condominio e dell' che si concludeva con un CP_1
accordo parziale per cui la proprietà e la conduttrice pattuivano che il Condominio avrebbe dovuto versare il rimborso di € 3.150,00 a favore di , a parziale sanatoria dell'esposizione Controparte_1 debitoria della stessa e che dunque dall'importo di cui al decreto ingiuntivo dovesse essere comunque decurtata tale somma (decurtazione che invece non si evinceva nell'estratto conto prodotto al doc. 4 del fascicolo monitorio e di cui non si faceva menzione nel ricorso per d.i.); che, comunque, sempre per tale problematica, risultava creditrice nei confronti dell' per ulteriori euro 3.000,00; che in sede CP_1
di mediazione era emerso che dal 2019 il canone versato dalla ricorrente non era stato aggiornato in base al nucleo familiare (madre e figli) e ai redditi della ricorrente e che dunque questa, per cinque anni, anziché corrispondere euro 131,57, come dovuto, a far data dal 2020 aveva versato maggiori importi per euro 5.972,81, come da nota di credito emessa da Milano in data 01.03.2024. CP_1
Contestava poi che né dall'estratto conto su cui si fondava l'ingiunzione, né da quello rettificato in base al canone corretto, si potessero comprendere le annualità a cui si riferiva il debito, né quali somme fossero state imputate a titolo di canoni e quali a titolo di spese accessorie e che comunque, essendo subentrata nel contratto dal 2016, al più il totale dovuto fosse pari a circa euro 11.242,82.
Invocava poi il Regolamento Regionale 4 agosto 2027 n. 4 recante “Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici” (doc. 18), secondo cui, per il combinato disposto degli artt. 16 e 21, era tenuta a pagare eventuali somme dovute ad solo a far data dal subentro, non essendovi una Controparte_1 obbligazione solidale con l'assegnatario per eventuali arretrati in quanto, ai sensi dell'art. 16 del predetto regolamento, tale solidarietà essendo prevista solo nel caso in cui i componenti familiari legittimati al subentro avessero controfirmato il contratto di locazione, ciò che nel caso di specie non era.
pagina 3 di 10 Invocava, inoltre, anche l'art. 21 del regolamento regionale per la residenza popolare, secondo cui l'accordo di separazione omologato dal Tribunale rappresentava un idoneo titolo che legittimava il soggetto a subentrare nell'assegnazione della casa popolare, subentro che non produceva comunque successione nella posizione debitoria del precedente conduttore.
Evidenziava, da ultimo, che dai bilanci consuntivi relativi agli esercizi dal 2015/2016 al 2022/2023 richiesti all'amministrazione condominiale emergeva che le spese condominiali ad essa imputabili ammontassero ad euro 5.726,76 (doc. 19 – estratto conto ), da sommarsi ai canoni di CP_2 locazione maturati dall'anno 2016 ad oggi, pari ad € 11.242,82, per un totale di euro 16.969,58, del tutto inferiore a quello oggetto di ingiunzione.
Chiedeva dunque la sospensione della provvisoria esecuzione concessa allegando, quale grave pregiudizio derivante dall'esecuzione del d.i., che con essa si sarebbero aggrediti beni di proprietà in forza di un'ingiunzione del tutto illegittima per importi non dovuti, aggravando, di conseguenza, le già precarie condizioni economiche in cui versava.
Si costituiva in giudizio eccependo che, in seguito al decesso di , originario CP_1 Parte_3 assegnatario dell'alloggio, aveva fatto domanda di subentro in data 21.11.2012, RT accettata dall' con la precisazione che questo era “tenuto a corrispondere all' tutte le CP_1 CP_1 somme a qualsiasi titolo dovute dall'originario assegnatario e solo dopo l'integrale pagamento delle stesse, potrà stipulare un nuovo contratto” (doc.2 monitorio); che, anche nella richiesta di subentro presentata dalla stessa in data 16.03.2017 a seguito della separazione con il marito _1 RT
, questa, oltre a chiedere la variazione del canone, “si impegnava a pagare gli arretrati
[...] sull'alloggio e sul box” (cfr. doc.9); che, in data 13 marzo 2018, e l' Parte_1 CP_1
concordavano un piano di rientro del debito maturato sino al 30.04.2018, pari ad euro 21.495,65, tramite versamento in contanti di €.250,00 e rilascio di nr. 73 effetti cambiari con scadenza mensile
(doc.11 e 12); che tale piano di rientro non veniva sottoscritto dalla come avrebbe dovuto, in _1 data 28.05.2018, posto che non si presentava all'appuntamento e non rispondeva neppure ai successivi solleciti (doc.11 e 13). Eccepiva poi di aver inoltrato, dal 2018, numerosi solleciti di pagamento all'opponente con inviti anche a regolarizzare la sua posizione “anagrafica-censimenti _1 biennali”, che però rimanevano tutti privi di seguito, con conseguente necessità di intraprendere la procedura di sfratto per morosità con richiesta di emissione di decreto ingiuntivo per i canoni scaduti, ove non si costituiva. Parte_1
Eccepiva poi che viveva nell'alloggio sin dall'11.03.2010, allorquando l'assegnatario Parte_1 originario , chiedeva l'ampliamento del nucleo familiare per il rientro nell'abitazione Parte_3
del nucleo familiare del figlio , composto anche da e dai RT Persona_2
pagina 4 di 10 due figli della coppia (doc.7, 8 e 2) e dunque aveva contribuito insieme al marito alla formazione della morosità per cui era stato ottenuto il decreto ingiuntivo;
invocava poi la delibera della Giunta
Regionale del 15.12.2004, che stabiliva che “gli assegnatari e i componenti del nucleo familiare rispondono in solido del canone, degli oneri accessori e delle altre somme dovute all'Ente
Pubblico” e che, comunque, nel corso degli anni aveva più volte riconosciuto il proprio Parte_1
debito anche con riguardo agli importi maturati prima del suo subentro, ovvero: nella richiesta di subentro dell'intestazione del contratto di locazione (doc. 9), nell'aderire al piano di rientro proposto a
“richiesta piano di rientro” del 13.04.2018 con cui riconosceva di essere debitrice dell'importo di
€.21.495,65.= (doc.11) e quando accettava il piano di rientro proposto da Milano con la CP_1
lettera del 13.04.2018, lettera firmata per accettazione dalla signora Persona_2
Evidenziava che dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2018 il nucleo familiare aveva Parte_5
corrisposto solo 5 bollettini di affitto e tutti nel 2011 (cfr. doc.10) e che, dal subentro nel contratto di locazione del 16.03.2017 ad oggi aveva corrisposto le sole mensilità di luglio e di Parte_1 ottobre 2017, con esposizione debitoria maturata, con l'intervenuta revisione del mese di marzo
2024, in euro 38.909,69 alla data del 31.08.2024 (cfr. doc.10). Rilevava che il mancato aggiornamento del canone di locazione era imputabile alla stessa la quale, seppur formalmente invitata più volte _1
a regolarizzazione della posizione anagrafe-reddituale, presentava la documentazione richiesta per l'aggiornamento e l'adeguamento del canone al nucleo familiare e al suo reddito (censimenti relativi agli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024), solo nel 2024, peraltro dopo un ulteriore sollecito svolto in sede di mediazione.
Quanto al danno conseguente alle infiltrazioni, evidenziava che, essendo state la maggior parte delle abitazioni dell'immobile vendute, la ricerca guasto per infiltrazioni o spargimento acque fosse onere del che, rilevando una causa imputabile alla proprietà, era tenuto a contattarla al fine di CP_2 far provvedere alla riparazione, contatto che nel caso di specie era avvenuto solo dopo l'esecuzione dei lavori di riparazione e ristrutturazione eseguiti dall'opponente e che comunque mancava la prova del danno, che si fondava su di una perizia di parte, fermo restando che i pagamenti erano stati effettuati a mezzo di assegni firmati dalla stessa che da un lato pagava e dall'altro incassava i suddetti _1
importi, come si rileva dalla firma per ricevuta.
Chiedeva, pertanto, che il decreto ingiuntivo nr.5259/2024 ex art.658 e 664 c.p.c. opposto, mantenesse la sua efficacia per il minor importo di €.38.909,69, dovuta al 31.08.2024 oltre i canoni successivamente in scadenza sino alla riconsegna dell'unità immobiliare alla proprietà o in subordine che lo stesso venisse ridotto all'importo di €.37.398,66 al 31.12.2023 (capitale in decreto di €.43.368,58 - €.5.969,92 accredito revisione). Eccepiva infine che la richiesta pagina 5 di 10 compensazione tra il credito vantato da come documentato e le somme di cui Controparte_1
chiedeva il riconoscimento fosse inammissibile, sia perché si trattava di somme non Parte_1 dovute, sia per aver la parte opponente accettato la minor somma liquidata dall'Assicurazione del
Condominio, sia perché si trattava di somme che non sono certe, liquide e esigibili.
Si opponeva, infine, alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà del d.i., per essere l'unica parte che stava subendo un danno.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29.1.2025, il Giudice rigettava le istanze istruttorie e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 28.5.2025.
In tale udienza, che veniva sostituita da note scritte, la causa è stata, quindi, decisa mediante lettura della sentenza.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Si premette, innanzi tutto, che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre
l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di talché le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza,
l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda -che resta quella prospettata dal creditore- ma configurano altrettante eccezioni” (ex plurimis Cass. n. 6421/2003).
Pertanto, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non comporta anche un'inversione dell'onere della prova, cioè non esonera colui che fa valere un proprio diritto dal dare dimostrazione dei fatti, costitutivi od estintivi, che ne costituiscono il fondamento ex art. 2697 c.c..
Inoltre, il creditore che agisca in giudizio per l'inadempimento o l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione (Cassazione civile sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533; cfr. altresì Cassazione civile sez. III, 28 gennaio 2002, n. 982;
Cassazione civile sez. lav., 16 luglio 1999, n. 7553; Cassazione civile sez. I, 15 ottobre 1999, n. 11629;
Cassazione civile sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446; Cassazione civile, sez. II, 17 agosto 1990 n. 8336;
Cassazione civile, sez. II, 31 marzo 1987 n. 3099).
pagina 6 di 10 La domanda di condanna al pagamento dei canoni e degli oneri accessori merita accoglimento, seppur con le precisazioni di cui infra.
La parte intimante ha offerto prova documentale del titolo posto a fondamento della domanda, ossia il contratto di locazione sottoscritto da (doc. 1) cui è inizialmente subentrato Parte_3 RT
(doc. 2) e, infine, la stessa (doc. 3), contratto che prevedeva la corresponsione
[...] Parte_1
di un canone annuale di allora lire 347.040, comprensive di lire 35.880 per servizi accessori
(sorveglianza, acqua potabile, contributo fognatura, sgombro rifiuti solidi, illuminazione e pulizia parti comuni).
Il rapporto locativo è stato dunque documentato dalla parte intimante, la quale ha dedotto che _1
alla data del 31.12.2023 risultava morosa per l'importo complessivo di euro 43.368,58, come da estratto conto riepilogo pagamenti (doc. 4) e attestazione ex art. 635 c.p.c. (doc. 5).
La parte ha così assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente in base alla regola processuale stabilita dall'art. 2697 c.c., giacché ha fornito la dimostrazione del fatto costitutivo delle pretese vantate
(si veda Cass., sez. un., n. 13533/2001: “Il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”).
Per contro, la parte opponente non ha dimostrato l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione di pagamento in questione, che comunque dovevano essere opposti nell'ambito del procedimento di intimazione di sfratto per morosità, in cui è rimasta contumace. La stessa, difatti, in questa sede ha opposto unicamente l'esistenza di un accordo in sede di separazione giudiziale con il suo ex coniuge in virtù del quale la stessa avrebbe dovuto provvedere a corrispondere unicamente i canoni maturandi sino al rilascio dell'immobile.
Tale pattuizione, tuttavia, non può essere opposta ad tenuto conto che risulta che l'Ente abbia CP_1 riconosciuto il subentro di – e dunque la variazione dell'intestazione ai sensi del Parte_1
Regolamento Regionale n. 1 del 10.02.2004 e successive modifiche – precisando che Parte_1 stessa “è tenuta a corrispondere all' tutte le somme a qualsiasi titolo dovute dall'originario CP_1 assegnatario e, solo dopo l'integrale pagamento delle stesse, potrà stipulare un nuovo contratto”.
Inoltre, è stato documentato che facesse parte del nucleo familiare di , Parte_1 Parte_3 primigenio assegnatario dell'immobile, sin dall'11.03.2020, tanto che questi aveva chiesto ad CP_1
l'ampliamento del nucleo familiare, ciò da cui consegue un'obbligazione solidale di per il Parte_1
pagamento dei canoni arretrati, nella sua qualità di componente del nucleo familiare, come disposto pagina 7 di 10 dalla delibera della Giunta Regionale del 15.12.2004. A ciò si aggiunge che la stessa ha Parte_1
comunque riconosciuto il proprio debito, dichiarandosi disponibile ad ottemperare ad un piano di rientro, salvo poi non sottoscriverlo.
Parimenti, l'opposta ha documentato che il ritardo nell'adeguamento del canone di locazione fosse imputabile al ritardo nella consegna, da parte di , della documentazione necessaria per Parte_1 procedere al ricalcolo, ed ha comunque dichiarato di voler decurtare dall'importo di cui al decreto ingiuntivo ottenuto la somma di euro 5.969,92 (dunque maggiore rispetto alla somma individuata dalla stessa pari ad euro 5.726,76), quale accredito revisione. _1
Deve dunque disporsi la revoca del decreto ingiuntivo opposto e provvedere alla decurtazione dall'importo di euro 43.368,58 della somma di euro 5.969,92, per un totale di euro 37.398,66 alla data del 31.12.2023. A tale importo va poi ulteriormente decurtata la somma di euro 3.150,00, come risulta dal doc 13 prodotto dall'opponente nel quale si legge: Le parti dichiarano di aver raggiunto un accordo parziale prevedente l'assegnazione della somma di € 3.150,00- proveniente dall'assicurazione al condominio per il sinistro riguardante la problematica relativa all'appartamento della sig.ra _1
ad in acconto sul maggior dovuto dalla stessa. CP_1
Al riguardo ha dichiarato: Le ultime spese pagate dall' in luogo dell'inattività CP_1 Controparte_1
della signora sono state addebitate in partita contabile il 13.11.2020 di Persona_2
€.1.482,94.= doc.18 e 10); il è quindi creditore degli esercizi dal 2019 ad oggi. CP_2
Questo è il motivo per il quale dagli estratti conto qui prodotti in giudizio non risulta accreditato
l'importo di €.3.150,00 ricevuta dalla signora in rimborso per i danni subiti per le rotture del _1 gennaio 2022. Se sarà necessario verrà ascoltato l'Amministratore del Condominio su come è stata incassata la suddetta somma.
Nelle note d'udienza ha, poi, dedotto il seguente capitolo di prova: vero che l'importo di €.3.150,00 liquidato dall'assicurazione del condominio per i danni subiti dalla signora sono Persona_2
stati incassati dal per il ristoro delle spese condominiali dalla stessa impagate, ma anche CP_2
in tal caso, manca una specifica imputazione del pagamento.
quindi, non ha, nello specifico, contestato la circostanza per cui, in mediazione, le parti avessero CP_1 pattuito che il avrebbe versato ad tale importo a parziale sanatoria dell'esposizione CP_2 CP_1 debitoria (decurtazione che non si evinceva nell'estratto conto), né ha nello specifico dedotto la eventuale diversa imputazione di detta somma. Pertanto, in assenza di specifiche contestazioni, detta somma va detratta dall'importo di cui al d.i.. La somma totale dovuta è quindi di euro 34.248,66 alla data del 31.12.2023. Non possono essere detratti ulteriori euro 3.000, in quanto detto eventuale credito risulta solo da una perizia di parte (doc 6 fasc. opponente.
pagina 8 di 10 Nelle note per l'udienza del 28.5.2025 l'opposta ha da ultimo dichiarato che solo in prossimità dell'esecuzione dello sfratto in corso per la data del 13.05.2025 (doc.28), la signora versava un _1 acconto di €.8.000,00.= (doc.29), con la conseguenza che anche tale somma va detratta, con la conseguenza che la somma dovuta è pari a euro 26.248,66.
Per quanto riguarda le spese di lite, si osserva che “In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio (Cass.,
n. 18125/2017) In termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007” (cfr. Trib. Milano sentenza n.
23/2020 del 4.01.2020, che richiama Cass. Civ., Sez. VI-1, ordinanza n. 18125/2017).
Nel caso di specie, si ritiene che queste debbano essere compensate tra le parti nella misura di 1/5, nei limiti in cui l'opposizione è risultata fondata, mentre, per il resto, seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate globalmente per tutto il giudizio in euro 7705, di cui euro 6700 per compensi e € 1005 per rimborso spese generali, i cui 4/5 sono pari a euro 6164.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 5259/2024 RG 12530/2024 emesso l'11 aprile
2024 e pubblicato il 12 aprile 2024;
- condanna a corrispondere al la somma di euro 26.248,66, dovuta Parte_1 CP_1
per il credito di fino alla data del 31.12.2023 a titolo di canoni e accessori arretrati in relazione al CP_1
contratto di locazione cui la stessa è subentrata in data 16.03.2017, oltre ai canoni successivamente scaduti e a scadere sino all'esecuzione dello sfratto;
-condanna alla rifusione delle spese di lite, nella misura di 4/5, a favore della parte Parte_1 opposta , liquidate, come sopra, in €. 6164, oltre IVA e CPA, se dovute. CP_1
dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5.
pagina 9 di 10 Milano, 28 maggio 2025
Il Giudice
Caterina Canu
pagina 10 di 10