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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/06/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e dall'avv. FRANCESCA FORANI, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. AL QARYOUTI CP_1 C.F._2
BEISSAN per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 14.10.2024 tenute con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 15 PARTE RICORRENTE: nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e nel ribadire tutte le richieste ed eccezioni ivi formulate, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che dovessero essere in ipotesi formulate da parte resistente ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. del 21.11.2023
“
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma in data 7.03.2015 tra la Sig.ra
(cf. , nata a [...] il [...], ed il Sig. Parte_1 CodiceFiscale_3 [...]
( c . f . ) , n a t o a Roma l ' 1 . 0 8 . 1 9 7 5 , trascritto al n. 00065, CP_1 CodiceFiscale_4 parte I, serie 03 del Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2015, mandando all'Ufficiale di Stato civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio
e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Civitanova Marche alla Via della Vela n. 94 ER alla Sig.ra ove la medesima vivrà unitamente alle due figlie minori e Parte_1 Per_1
ER 3. confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e , le quali manterranno un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ma con residenza privilegiata presso
l'abitazione materna e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter c.c.;
4. disporre che il Sig. potrà vedere le figlie minori secondo il seguente schema: CP_1
un weekend ogni cinque settimane, dal venerdì alle ore 17,00, quando il padre preleverà le figlie dall'abitazione materna, alla domenica alle ore 19,00, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna;
nei giorni in cui le minori si trovano presso la madre, il padre potrà effettuare una videochiamata giornaliera alle minori medesime sull'utenza telefonica della madre alle ore 19,00;
5. disporre che, durante i periodi di permanenza delle minori presso il padre, la madre potrà effettuare una videochiamata giornaliera alle minori sull'utenza telefonica del padre alle ore 19,00;
6. disporre che, durante le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
7. disporre che, durante le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni i giorni della
Vigilia, Natale e del 26.12 con un genitore ed i giorni del 31.12 e dell'1.01 con l'altro. Nel periodo
pagina 2 di 15 pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Le altre festività infraannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorse dalle minori secondo la regola dell'alternanza con il padre o con la madre;
8. disporsi che le minori trascorrano con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà festeggiato secondo il calendario settimanale delle frequentazioni;
9. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro e CP_1 Parte_1 non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00 (settecento/00) a titolo di contribuzione per il mantenimento di entrambe le figlie minori, fino al raggiungimento della loro maggiore età e comunque dell'indipendenza economica delle medesime, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo. Il suddetto importo mensile verrà versato dal Sig. sul conto CP_1 corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Pt_1
[...]. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ufficiali
ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
10. disporre a carico del Sig. l'obbligo di rimborsare alla Sig.ra il 50% CP_1 Parte_1 delle spese straordinarie sostenute per le figlie, così come individuate dalle linee guida di cui al
“Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato dal Tribunale di Macerata. In particolare, disporsi l'obbligo per il Sig.
[...] di rimborsare alla Sig.ra il 50% delle spese sostenute per un eventuale CP_1 Parte_1 babysitter per le minori;
11. disporsi che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
12. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% della rata del mutuo CP_1 ipotecario cointestato con la Sig.ra acceso in data 28.10.2019 presso la Banca di Parte_1
Credito Cooperativo di Roma per l'acquisto della ex casa coniugale, con scadenza al 28.10.2034;
13. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratesi antistatari.
PARTE RESISTENTE: chiede che la Sv accolga le conclusioni tutte di cui alla comparsa di costituzione nonché alle memorie depositate insistendo per il rigetto della domanda di aumento dell'assegno in favore delle figlie per le motivazioni gia esposte nonché la revoca del pagamento del pagina 3 di 15 mutuo della casa coniugale da parte del dell'ampliamento del diritto di visita per il padre per i CP_1 fine settimana dal venerdi alla domenica e con le modalità gia indicate nel ricorso da qui intendersi trascritte
Da Comparsa di costituzione del 3.10.2023
1)Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra e CP_1 Parte_1
2)Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori, le quali manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ma con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter c.c.;
3. disporre che il Sig. potrà vedere le figlie minori nei fine settimana alternati, dal CP_1 venerdi alla uscita di scuola sino alla domenica fino alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna con possibilità nel fine settimana di sua spettanza di riportarle una volta ogni due mesi il lunedi o prenderle il giorno prima ovvero il giovedi.
3) disporre che, durante le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
4)disporre che, durante le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni i giorni della
Vigilia, Natale e del 26.12 con un genitore ed i giorni del 31.12 e dell'1.01 con l'altro. Nel periodo pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Le altre festività infra annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorse dalle minori secondo la regola dell'alternanza con il padre o con la madre;
Disporsi che le minori trascorrano con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà festeggiato secondo il calendario settimanale delle frequentazioni;
5)Rigettare la domanda avversaria di aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie ER
e disponendo la minor somma di euro 500,00 per le motivazioni di cui in narrativa o la Per_1 somma che la Sv riterrà equa e di giustizia, fino al raggiungimento della loro maggiore età e comunque dell'indipendenza economica delle medesime, confermando in via subordinata quello stabilito in sede di separazione oltre rivalutazione come per legge e le spese straordinarie al 50% così come individuate dalle linee guida di cui al “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di pagina 4 di 15 mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato dal Tribunale di Macerata e concordate tra le parti
Nessuna condizione economica è mutata rispetto alla separazione per la ricorrente e se non in peius per il ricorrente costretto ad affrontare spese di viaggio e di alloggio quando si reca a Macerata se non torna a Roma con le figlie.
6)Disporre a carico della Sig.ra di corrispondere il 100% della rata del mutuo Parte_1 ipotecario cointestato con la acceso in data 28.10.2019 presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma per l'acquisto della casa coniugale, con scadenza al 28.10.2034;
7)Disporsi l'obbligo della Sig.ra di corrispondere l'intera rata mensile del Parte_1 finanziamento concesso da finalizzato all'acquisto della autovettura BMW Controparte_2 targata FX523NR intestata alla medesima e nella esclusiva disponibilità di quest'ultima nonché
l'eventuale maxi rata finale;
9)Con vittoria di spese e onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 07.03.2015 con nel CP_1
Comune di Roma (estratto di matrimonio trascritto al n. 00065, parte I, serie 03, anno 2015 del
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Roma – doc. n. 1 parte attrice).
Ha in particolare dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Macerata nell'ambito del procedimento di separazione avviato su ricorso congiunto dell'aprile 2022 (definito con decreto di omologa di questo Tribunale in data 13.05.2022, doc. 4 parte ricorrente) i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
In data 25.10.2023, pertanto, è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio (sentenza n.
856/2023).
ER La ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nate due figlie, (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]).
pagina 5 di 15 Le figlie nell'ambito delle condizioni di separazione, sono stati affidate in via congiunta a entrambi i genitori ma collocato in via prevalente con la madre, a Civitanova Marche presso l'abitazione coniugale.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto confermarsi detto assetto, rilevando anche come sia la madre ad occuparsi prevalentemente della prole;
il resistente non si è opposto al regime d'affido né al collocamento, rivendicando però diversi tempi di permanenza con le figlie, visto il suo abitare a Roma
e le difficoltà frapposte dalla madre alla frequentazione.
Orbene, vanno confermati sia l'affido condiviso come già disposto in sede di separazione sia il collocamento presso l'abitazione coniugale delle figlie, come già praticato.
Deve, quindi, conseguentemente disporsi l'assegnazione dell'abitazione della casa familiare alla ricorrente, come implicitamente desumibile dal tenore del punto 2) e in parte anche 3) delle conclusioni del ricorso di separazione omologato (doc. 4 parte ricorrente)
Profilo che resta, invece, da decidere, in quanto fortemente discusso dalle parti è quello della frequentazione e delle visite fra il padre e le minori.
Infatti, nell'ambito della separazione omologata, il regime era abbastanza semplice e, al tempo stesso, piuttosto scarno (mancando anche una previsione quanto all'estate), in parte rimesso all'accordo delle parti, il che -come si desume dalle difese di entrambi- ha generato incomprensioni, atteso che il padre lamenta una frequentazione impedita e osteggiata dalla madre e la donna, invece, lamenta un genitore assente.
Nell'ambito delle condizioni della separazione, difatti, si prevedeva ai punti 3 e 4 “con facoltà per il padre di vederle e portarle con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni delle minori e dei turni lavorativi del padre, nonché un weekend ogni cinque settimane dal sabato all'uscita della scuola fino alle ore 19,00 della domenica. Ciò in quanto il Sig. è dipendente del CP_1 Controparte_3
e svolge attività lavorativa con turni stabiliti ogni 35 giorni;
4) durante le festività natalizie, le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 6 giorni, anche non continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 1° gennaio. Nel periodo pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dalle minori secondo la regola dell'alternanza con il padre o con la madre;
”
Il Collegio, pertanto, non può non rilevare che: pagina 6 di 15 - il padre effettua turni in base ai quali ha un week end libero ogni 35 giorni (quindi ogni 5 settimane) come dichiarato all'udienza di prima comparizione del 12.07.2023 (cfr. la dichiarazione “Il mio turno è ciclico e non cambia. Ogni 35 giorni ho un weekend libero.
Vorrei tenere le mie figlie per più di due giorni e portarle anche a Roma perché le mie spese sono abbastanza elevate”)
- Il padre ha affermato di aver avuto (e chiesto specificamente) la frequentazione con le figlie a week end alternati, verosimilmente ricorrendo a permessi e/o ferie
- La madre ha nella sostanza negato una maggiore presenza dell'uomo in week end estranei a quelli pattuiti, anche se dalle movimentazioni del conto corrente dell'uomo si evince che in alcuni periodi egli si trovava a Civitanova (come da rifornimenti di carburante)
- La distanza fra le abitazioni (Roma- Civitanova), unita agli impegni di lavoro dell'uomo, rende molto complessa una frequentazione infrasettimanale come pure proposto dalla madre quanto al mercoledì
- Le minori hanno un'età che non rende necessario l'ascolto, discutendosi peraltro del solo articolarsi del diritto di visita paterno
Di conseguenza, viste le richieste reciproche delle parti, si ritengono di attribuire al padre i seguenti tempi di frequentazione:
- Anzitutto, egli potrà stare con le figlie un week-end ogni 5 settimane dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 (cioè nel week end libero in base ai turni lavorativi dell'uomo)
- Nell'arco delle 5 settimane suddette, egli potrà avere con sé le figlie (in aggiunta a quanto sopra) anche un ulteriore week-end dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00, previa comunicazione del fine settimana da lui scelto alla madre con preavviso di almeno 5 giorni prima
- Inoltre, potrà effettuare alle figlie una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle 19 alle
20
- Quanto alle festività natalizie e pasquali si può confermare l'accordo di separazione e cioè “le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 6 giorni, anche non continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 1° gennaio. Nel periodo pasquale, le
pagina 7 di 15 minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo.”
- quanto alle altre festività civili e religiose, si opererà l'alternanza fra i genitori quanto ai seguenti giorni, a coppie, con inversione l'anno successivo (25 aprile - 1° maggio, 2 giugno - 15 agosto, 1° novembre - 8 dicembre)
- inoltre, il padre potrà avere con sé le figlie per ulteriori 15 giorni in estate da suddividere in due settimane, anche eventualmente non consecutive, da decidere di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancanza di accordo per l'anno 2025 e comunque in ogni caso in cui le parti non raggiungano una condivisione quanto al suddetto periodo, si indica fin d'ora che si tratterà di una settimana a luglio e di una settimana ad agosto
Orbene, va esaminato il profilo concernente il mantenimento delle figlie a carico del padre.
In sede di separazione, infatti, quindi nell'aprile-maggio 2022, si era previsto che il genitore non collocatario versasse alla madre la somma di euro 600,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale e le suddette condizioni sono state confermate dal Presidente in occasione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio (cfr. ordinanza del 12.7.2023).
Inoltre, e vi si tornerà nel proseguo, era previsto (come da punto 8 delle condizioni omologate) che il padre percepisse per intero l'assegno unico universale che, come emerge dalle allegazioni delle parti e come comprovato dagli estratti conto prodotti in causa dall'uomo, ammonta a circa 350,00 euro al mese per le due figlie.
Invero, rispetto a tale assetto voluto dalle parti stesse, nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto un aumento della contribuzione, per le accresciute esigenze delle figlie, ad euro 700,00 al mese nonché, ferme le spese straordinarie al 50%, l'attribuzione a sé dell'assegno universale per intero;
l'uomo, invece, rappresentando di dover versare anche 350,00 mensili per un'altra figlia nata nel 2005 Per_3 da precedente relazione (doc. 3 allegato alla costituzione per la fase presidenziale, provvedimento del
Tribunale di Roma del 17.10.2019), ha chiesto, ferme le spese straordinarie al 50%, la riduzione dell'importo di mantenimento ad euro 500,00 mensili, conservando la percezione dell'assegno unico per intero oppure, in subordine, ripartendolo al 50% come per legge.
Ebbene, il Tribunale deve porre in luce che, effettivamente, da un lato, alcune difficoltà fatte valere dall'uomo (fra cui i costi di trasferta e alloggio per vedere le figlie) erano ampiamente prevedibili (e dovevano essere valutati in sede di accordo) e altri aspetti (come il dover versare il mantenimento per pagina 8 di 15 esistente fin dal 2019) non rappresentano sopravvenienza rispetto all'assetto attribuito per Per_3 volontà congiunta delle parti, di tal che oggi non si può chiedere al Tribunale di intervenire in ragione della “non convenienza economica” di quanto pattuito nel 2022 e, dall'altro lato, comunque, non si può negare – quale dato fattuale- che all'atto della presente decisione sono trascorsi circa 3 anni dalla separazione omologata.
Di conseguenza, va negata la possibilità per il di ottenere una riduzione del contributo al CP_1 mantenimento previsto per le figlie atteso che, essendo trascorsi tre anni dalla separazione omologata, le figlie sono cresciute e, quindi, addivenire ad un decremento in assenza di qualsivoglia sopravvenienza significherebbe di fatto violare gli assunti della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.400), per cui l'aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita;
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007) e c) di per sé legittima la revisione dell'assegno (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.
Di contro, non può darsi seguito neanche alla richiesta di aumento dell'importo avanzata dalla madre già dopo 7/8 mesi dall'omologa della separazione e ribadita oggi, visto che, comunque, le minori rimanevano allora e sono comunque, anche all'attualità, bambine di rispettivamente 10 e 8 anni, il che - considerando anche quanto il versa per la figlia di 20 anni- consente di ritenere congruo CP_1
l'importo già stabilito (per cui era comunque prevista la normale rivalutazione annuale).
Del resto, effettivamente, pur essendo vero che il capo coordinatore della Polizia di Stato in CP_1 servizio alla Camera dei Deputati, gode di un reddito di circa 2.200,00 euro mensili (e ha piccole quote in comproprietà di beni immobili da ritenersi trascurabili), non è assolutamente possibile credere che la ricorrente sia (come dice) una disoccupata aiutata solo dai propri familiari, per tutta una serie di indizi che si andranno di qui a breve ad enucleare.
Anzitutto, nella separazione consensuale la donna ha ammesso di essere autonoma dal punto di vista economico e il anche in questo giudizio ha allegato che la moglie, oltre ad aver instaurato CP_1 un'altra relazione (circostanza che è stata contestata solo negli scritti finali ma comunque poco rileva), svolgeva anche all'epoca del matrimonio l'attività d'interprete guadagnando, in nero, anche più di lui.
In secondo luogo, il Tribunale non può non rilevare che dall'esame degli estratti conto della donna si evince una capacità patrimoniale ben superiore a quella di una donna senza occupazione (che ha percepito persino il reddito di cittadinanza), visto che pagina 9 di 15 - i versamenti contanti anche di somme consistenti sono frequentissimi come da stralcio esemplificativo sotto
- la donna è in grado di pagare anche per intero la rata del mutuo (visto che le parti poi operano anche compensazioni) ed ha effettuato un viaggio a New York nell'agosto 2023
- la donna effettua numerose movimentazioni con importi elevati e, ad esempio, acquista abbigliamento dalla stilista IS RA
Mentre, secondo l'id quod plerumque accidit, una disoccupata non si avvicinerebbe neanche ad un simile negozio
- le figlie hanno addirittura frequentato una scuola privata, atteso che in replica, a firma dei difensori della si legge “come la spesa relativa alla scuola privata per le minori sia da Pt_1
ER tempo venuta meno: da settembre 2024, infatti, le minori e frequentano ERona_4 entrambe la scuola pubblica, non potendo la madre più sostenere da sola la retta mensile della scuola privata.”
Di conseguenza, il Tribunale ritiene di confermare integralmente la statuizione in punto di mantenimento prevista in sede di separazione e di confermare altresì la ripartizione delle spese straordinarie al 50%. pagina 10 di 15 Il Collegio ritiene invece che, anche alla luce dei recenti assunti della giurisprudenza di legittimità (in particolare cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 per cui è possibile statuire sul punto anche in presenza di affido condiviso), non sia più giustificabile, vista la funzione dell'assegno unico nonché l'età ormai raggiunta dalle minori e la permanenza delle stesse presso la madre per larga parte del tempo salvo i week-end (2 ogni 5) e i periodi o estivi o feriali, la percezione integrale da parte del dell'assegno unico universale per le figlie, dovendo lo stesso con decorrenza dalla data della CP_1 presente pronuncia ripartirsi al 50% come per legge.
Non si perviene, tuttavia, all'attribuzione per intero alla della somma in ragione del complessivo Pt_1 assetto dato all'epoca della separazione ad altri rapporti patrimoniali (come il mutuo per la casa e il finanziamento dell'autoveicolo), risultando effettivamente una simile misura eccessiva in rapporto anche all'entità (354,00 euro al mese).
Quanto, invece, alle altre domande proposte in causa e cioè:
per la ricorrente: 12. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% della CP_1 rata del mutuo ipotecario cointestato con la Sig.ra acceso in data 28.10.2019 presso la Parte_1
Banca di Credito Cooperativo di Roma per l'acquisto della ex casa coniugale, con scadenza al
28.10.2034;
per il resistente: 6)Disporre a carico della Sig.ra di corrispondere il 100% della rata del Parte_1 mutuo ipotecario cointestato con la acceso in data 28.10.2019 presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma per l'acquisto della casa coniugale, con scadenza al 28.10.2034; 7)Disporsi l'obbligo della
Sig.ra di corrispondere l'intera rata mensile del finanziamento concesso da Parte_1 [...] finalizzato all'acquisto della autovettura BMW targata FX523NR intestata alla Controparte_2 medesima e nella esclusiva disponibilità di quest'ultima nonché l'eventuale maxi rata finale;
va detto che, al di là del rilievo d'inammissibilità tempestivamente formulato dall'allora G.I. all'udienza del 24.10.2023, le parti in sede di separazione consensuale omologata avevano espressamente regolato questi profili (cfr. i punti 10 e 11 del doc. 4 di parte ricorrente 10) il Sig.
[...] si obbliga al pagamento del 50% della rata del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della CP_1 casa coniugale;
11) l'autovettura BMW targata FX523NR, intestata alla Sig.ra rimarrà Parte_1 nella disponibilità della medesima, la quale si obbliga a corrispondere l'intera rata mensile del canone, l'intera rata mensile del finanziamento concesso da finalizzato Controparte_2 all'acquisto della predetta autovettura e l'eventuale maxi rata finale) e, pertanto, non può in alcun modo intervenire il Tribunale per una loro modifica.
pagina 11 di 15 Come ben spiegato infatti in Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024, nella separazione consensuale è doveroso distinguere fra contenuto essenziale e contenuto eventuale, con importanti differenze quanto alla possibilità di modifica e/o intervento da parte del Giudice, infatti “l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile.
Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali.
In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti
(anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997; Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006).
In sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Si tratta di quegli accordi assunti “in occasione” della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza,
l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc…), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015).
pagina 12 di 15
8.2. Ben possono, le dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione)
e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) –, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c.
(nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022).
8.3. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
8.4. La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no.
Solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio.”
Pertanto, il Tribunale non può intervenire quanto agli obblighi assunti dalle parti in tema di mutuo e finanziamento, trattandosi di accordi a latere della separazione, rimessi alla volontà delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti costituite, atteso che rispetto alle domande significative (visite del padre, mantenimento e assegno unico) si riscontra ovviamente soccombenza pagina 13 di 15 reciproca: in particolare, ambedue le parti soccombono sull'aumento/riduzione del mantenimento, parzialmente la soccombe sul diritto di visita del padre, il soccombe sulla percezione Pt_1 CP_1 integrale dell'assegno unico, vedendo accolta la subordinata di ripartizione al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
dato atto che lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con sentenza n. 856/2023 del
25.10.2023
ER 1) Conferma l'affido condiviso delle minori e Per_1
2) Conferma il collocamento delle minori presso la madre nell'abitazione coniugale
3) Assegna alla madre la casa coniugale perché vi viva con la prole
4) Dispone che possa frequentare le figlie come segue: CP_1
a) Anzitutto, egli potrà stare con le figlie un week-end ogni 5 settimane dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 (cioè nel week end libero in base ai turni lavorativi dell'uomo)
b) Nell'arco delle 5 settimane suddette, egli potrà avere con sé le figlie (in aggiunta a quanto sopra) anche un ulteriore week-end dal sabato mattina alla domenica sera alle ore
21.00, previa comunicazione del fine settimana da lui scelto alla madre con preavviso di almeno 5 giorni prima c) Inoltre, il padre potrà effettuare alle figlie una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle 19 alle 20
d) Quanto alle festività natalizie e pasquali varranno le regole già previste in sede di separazione consensuale cioè “le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 6 giorni, anche non continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o del 1° gennaio. Nel periodo pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo.”
pagina 14 di 15 e) quanto alle altre festività civili e religiose, si opererà l'alternanza fra i genitori quanto ai seguenti giorni, a coppie, con inversione l'anno successivo (25 aprile - 1° maggio, 2 giugno - 15 agosto, 1° novembre - 8 dicembre)
f) inoltre, il padre potrà avere con sé le figlie per ulteriori 15 giorni in estate da suddividere in due settimane, anche eventualmente non consecutive, da decidere di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancanza di accordo per l'anno 2025 e comunque in ogni caso in cui le parti non raggiungano una condivisione quanto ai periodi, si indica fin d'ora che si tratterà di una settimana a luglio e di una settimana ad agosto
5) Conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre collocataria CP_1
l'assegno di mantenimento per le figlie come previsto in sede di separazione consensuale omologata
6) Conferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come già prevista in sede di separazione consensuale omologata
7) Dispone, con decorrenza dalla presente pronuncia, che l'assegno unico universale spettante per ER e sia ripartito fra i genitori al 50% Per_1
8) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
dott.ssa Silvia Grasselli
dott. Paolo Vadala'
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 246/2023 promossa da:
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. DE SANTIS Parte_1 C.F._1
ELISABETTA e dall'avv. FRANCESCA FORANI, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. AL QARYOUTI CP_1 C.F._2
BEISSAN per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 14.10.2024 tenute con note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
pagina 1 di 15 PARTE RICORRENTE: nel riportarsi a tutto quanto dedotto ed eccepito nei precedenti scritti difensivi e nel ribadire tutte le richieste ed eccezioni ivi formulate, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove che dovessero essere in ipotesi formulate da parte resistente ed insiste per l'accoglimento delle conclusioni così come formulate nella memoria ex art. 183, comma 6,
n. 1 c.p.c. del 21.11.2023
“
1. dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Roma in data 7.03.2015 tra la Sig.ra
(cf. , nata a [...] il [...], ed il Sig. Parte_1 CodiceFiscale_3 [...]
( c . f . ) , n a t o a Roma l ' 1 . 0 8 . 1 9 7 5 , trascritto al n. 00065, CP_1 CodiceFiscale_4 parte I, serie 03 del Registro degli atti di Matrimonio del suddetto Comune dell'anno 2015, mandando all'Ufficiale di Stato civile di trascrivere l'emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio
e di procedere a tutti gli incombenti necessari;
2. confermare l'assegnazione della casa coniugale sita in Civitanova Marche alla Via della Vela n. 94 ER alla Sig.ra ove la medesima vivrà unitamente alle due figlie minori e Parte_1 Per_1
ER 3. confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e , le quali manterranno un Per_1 rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ma con residenza privilegiata presso
l'abitazione materna e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter c.c.;
4. disporre che il Sig. potrà vedere le figlie minori secondo il seguente schema: CP_1
un weekend ogni cinque settimane, dal venerdì alle ore 17,00, quando il padre preleverà le figlie dall'abitazione materna, alla domenica alle ore 19,00, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna;
nei giorni in cui le minori si trovano presso la madre, il padre potrà effettuare una videochiamata giornaliera alle minori medesime sull'utenza telefonica della madre alle ore 19,00;
5. disporre che, durante i periodi di permanenza delle minori presso il padre, la madre potrà effettuare una videochiamata giornaliera alle minori sull'utenza telefonica del padre alle ore 19,00;
6. disporre che, durante le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
7. disporre che, durante le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni i giorni della
Vigilia, Natale e del 26.12 con un genitore ed i giorni del 31.12 e dell'1.01 con l'altro. Nel periodo
pagina 2 di 15 pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Le altre festività infraannuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorse dalle minori secondo la regola dell'alternanza con il padre o con la madre;
8. disporsi che le minori trascorrano con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà festeggiato secondo il calendario settimanale delle frequentazioni;
9. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra entro e CP_1 Parte_1 non oltre il giorno 10 di ogni mese, la somma complessiva di € 700,00 (settecento/00) a titolo di contribuzione per il mantenimento di entrambe le figlie minori, fino al raggiungimento della loro maggiore età e comunque dell'indipendenza economica delle medesime, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo. Il suddetto importo mensile verrà versato dal Sig. sul conto CP_1 corrente intestato alla Sig.ra alle seguenti coordinate bancarie: Pt_1
[...]. Tale somma verrà rivalutata annualmente secondo gli indici ufficiali
ISTAT, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
10. disporre a carico del Sig. l'obbligo di rimborsare alla Sig.ra il 50% CP_1 Parte_1 delle spese straordinarie sostenute per le figlie, così come individuate dalle linee guida di cui al
“Protocollo per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato dal Tribunale di Macerata. In particolare, disporsi l'obbligo per il Sig.
[...] di rimborsare alla Sig.ra il 50% delle spese sostenute per un eventuale CP_1 Parte_1 babysitter per le minori;
11. disporsi che l'assegno unico universale verrà percepito integralmente dalla Sig.ra Parte_1
12. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% della rata del mutuo CP_1 ipotecario cointestato con la Sig.ra acceso in data 28.10.2019 presso la Banca di Parte_1
Credito Cooperativo di Roma per l'acquisto della ex casa coniugale, con scadenza al 28.10.2034;
13. con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da liquidarsi in favore dei sottoscritti avvocati dichiaratesi antistatari.
PARTE RESISTENTE: chiede che la Sv accolga le conclusioni tutte di cui alla comparsa di costituzione nonché alle memorie depositate insistendo per il rigetto della domanda di aumento dell'assegno in favore delle figlie per le motivazioni gia esposte nonché la revoca del pagamento del pagina 3 di 15 mutuo della casa coniugale da parte del dell'ampliamento del diritto di visita per il padre per i CP_1 fine settimana dal venerdi alla domenica e con le modalità gia indicate nel ricorso da qui intendersi trascritte
Da Comparsa di costituzione del 3.10.2023
1)Dichiarare la cessazione degli effetti civile del matrimonio tra e CP_1 Parte_1
2)Confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori, le quali manterranno un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore ma con residenza privilegiata presso l'abitazione materna e con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione ex art. 337 ter c.c.;
3. disporre che il Sig. potrà vedere le figlie minori nei fine settimana alternati, dal CP_1 venerdi alla uscita di scuola sino alla domenica fino alle ore 21,00, quando il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna con possibilità nel fine settimana di sua spettanza di riportarle una volta ogni due mesi il lunedi o prenderle il giorno prima ovvero il giovedi.
3) disporre che, durante le vacanze estive, le minori trascorreranno con il padre un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi tra le parti entro il 30 maggio di ogni anno;
4)disporre che, durante le festività natalizie, le minori trascorreranno ad anni alterni i giorni della
Vigilia, Natale e del 26.12 con un genitore ed i giorni del 31.12 e dell'1.01 con l'altro. Nel periodo pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, anche consecutivi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Le altre festività infra annuali (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre) saranno trascorse dalle minori secondo la regola dell'alternanza con il padre o con la madre;
Disporsi che le minori trascorrano con ciascun genitore la giornata dei rispettivi compleanni nonché le giornate della festa della mamma e della festa del papà, mentre il giorno del compleanno delle minori verrà festeggiato secondo il calendario settimanale delle frequentazioni;
5)Rigettare la domanda avversaria di aumento dell'assegno di mantenimento in favore delle figlie ER
e disponendo la minor somma di euro 500,00 per le motivazioni di cui in narrativa o la Per_1 somma che la Sv riterrà equa e di giustizia, fino al raggiungimento della loro maggiore età e comunque dell'indipendenza economica delle medesime, confermando in via subordinata quello stabilito in sede di separazione oltre rivalutazione come per legge e le spese straordinarie al 50% così come individuate dalle linee guida di cui al “Protocollo per la regolamentazione delle modalità di pagina 4 di 15 mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” adottato dal Tribunale di Macerata e concordate tra le parti
Nessuna condizione economica è mutata rispetto alla separazione per la ricorrente e se non in peius per il ricorrente costretto ad affrontare spese di viaggio e di alloggio quando si reca a Macerata se non torna a Roma con le figlie.
6)Disporre a carico della Sig.ra di corrispondere il 100% della rata del mutuo Parte_1 ipotecario cointestato con la acceso in data 28.10.2019 presso la Banca di Credito Cooperativo di
Roma per l'acquisto della casa coniugale, con scadenza al 28.10.2034;
7)Disporsi l'obbligo della Sig.ra di corrispondere l'intera rata mensile del Parte_1 finanziamento concesso da finalizzato all'acquisto della autovettura BMW Controparte_2 targata FX523NR intestata alla medesima e nella esclusiva disponibilità di quest'ultima nonché
l'eventuale maxi rata finale;
9)Con vittoria di spese e onorari in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare lo Parte_1 scioglimento del matrimonio concordatario contratto in data 07.03.2015 con nel CP_1
Comune di Roma (estratto di matrimonio trascritto al n. 00065, parte I, serie 03, anno 2015 del
Registro degli atti di Matrimonio del Comune di Roma – doc. n. 1 parte attrice).
Ha in particolare dedotto che, a decorrere dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale di Macerata nell'ambito del procedimento di separazione avviato su ricorso congiunto dell'aprile 2022 (definito con decreto di omologa di questo Tribunale in data 13.05.2022, doc. 4 parte ricorrente) i coniugi non hanno più ripreso la convivenza.
Il resistente, costituitosi in giudizio, non si è opposto alla richiesta di declaratoria di scioglimento del vincolo.
In data 25.10.2023, pertanto, è stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio (sentenza n.
856/2023).
ER La ricorrente ha evidenziato che dall'unione sono nate due figlie, (nata il [...]) e Per_1
(nata il [...]).
pagina 5 di 15 Le figlie nell'ambito delle condizioni di separazione, sono stati affidate in via congiunta a entrambi i genitori ma collocato in via prevalente con la madre, a Civitanova Marche presso l'abitazione coniugale.
La ricorrente, pertanto, ha chiesto confermarsi detto assetto, rilevando anche come sia la madre ad occuparsi prevalentemente della prole;
il resistente non si è opposto al regime d'affido né al collocamento, rivendicando però diversi tempi di permanenza con le figlie, visto il suo abitare a Roma
e le difficoltà frapposte dalla madre alla frequentazione.
Orbene, vanno confermati sia l'affido condiviso come già disposto in sede di separazione sia il collocamento presso l'abitazione coniugale delle figlie, come già praticato.
Deve, quindi, conseguentemente disporsi l'assegnazione dell'abitazione della casa familiare alla ricorrente, come implicitamente desumibile dal tenore del punto 2) e in parte anche 3) delle conclusioni del ricorso di separazione omologato (doc. 4 parte ricorrente)
Profilo che resta, invece, da decidere, in quanto fortemente discusso dalle parti è quello della frequentazione e delle visite fra il padre e le minori.
Infatti, nell'ambito della separazione omologata, il regime era abbastanza semplice e, al tempo stesso, piuttosto scarno (mancando anche una previsione quanto all'estate), in parte rimesso all'accordo delle parti, il che -come si desume dalle difese di entrambi- ha generato incomprensioni, atteso che il padre lamenta una frequentazione impedita e osteggiata dalla madre e la donna, invece, lamenta un genitore assente.
Nell'ambito delle condizioni della separazione, difatti, si prevedeva ai punti 3 e 4 “con facoltà per il padre di vederle e portarle con sé quando vorrà, compatibilmente con gli impegni delle minori e dei turni lavorativi del padre, nonché un weekend ogni cinque settimane dal sabato all'uscita della scuola fino alle ore 19,00 della domenica. Ciò in quanto il Sig. è dipendente del CP_1 Controparte_3
e svolge attività lavorativa con turni stabiliti ogni 35 giorni;
4) durante le festività natalizie, le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 6 giorni, anche non continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 1° gennaio. Nel periodo pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo. Le altre festività infrannuali saranno trascorse dalle minori secondo la regola dell'alternanza con il padre o con la madre;
”
Il Collegio, pertanto, non può non rilevare che: pagina 6 di 15 - il padre effettua turni in base ai quali ha un week end libero ogni 35 giorni (quindi ogni 5 settimane) come dichiarato all'udienza di prima comparizione del 12.07.2023 (cfr. la dichiarazione “Il mio turno è ciclico e non cambia. Ogni 35 giorni ho un weekend libero.
Vorrei tenere le mie figlie per più di due giorni e portarle anche a Roma perché le mie spese sono abbastanza elevate”)
- Il padre ha affermato di aver avuto (e chiesto specificamente) la frequentazione con le figlie a week end alternati, verosimilmente ricorrendo a permessi e/o ferie
- La madre ha nella sostanza negato una maggiore presenza dell'uomo in week end estranei a quelli pattuiti, anche se dalle movimentazioni del conto corrente dell'uomo si evince che in alcuni periodi egli si trovava a Civitanova (come da rifornimenti di carburante)
- La distanza fra le abitazioni (Roma- Civitanova), unita agli impegni di lavoro dell'uomo, rende molto complessa una frequentazione infrasettimanale come pure proposto dalla madre quanto al mercoledì
- Le minori hanno un'età che non rende necessario l'ascolto, discutendosi peraltro del solo articolarsi del diritto di visita paterno
Di conseguenza, viste le richieste reciproche delle parti, si ritengono di attribuire al padre i seguenti tempi di frequentazione:
- Anzitutto, egli potrà stare con le figlie un week-end ogni 5 settimane dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 (cioè nel week end libero in base ai turni lavorativi dell'uomo)
- Nell'arco delle 5 settimane suddette, egli potrà avere con sé le figlie (in aggiunta a quanto sopra) anche un ulteriore week-end dal sabato mattina alla domenica sera alle ore 21.00, previa comunicazione del fine settimana da lui scelto alla madre con preavviso di almeno 5 giorni prima
- Inoltre, potrà effettuare alle figlie una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle 19 alle
20
- Quanto alle festività natalizie e pasquali si può confermare l'accordo di separazione e cioè “le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 6 giorni, anche non continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale o del 1° gennaio. Nel periodo pasquale, le
pagina 7 di 15 minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo.”
- quanto alle altre festività civili e religiose, si opererà l'alternanza fra i genitori quanto ai seguenti giorni, a coppie, con inversione l'anno successivo (25 aprile - 1° maggio, 2 giugno - 15 agosto, 1° novembre - 8 dicembre)
- inoltre, il padre potrà avere con sé le figlie per ulteriori 15 giorni in estate da suddividere in due settimane, anche eventualmente non consecutive, da decidere di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancanza di accordo per l'anno 2025 e comunque in ogni caso in cui le parti non raggiungano una condivisione quanto al suddetto periodo, si indica fin d'ora che si tratterà di una settimana a luglio e di una settimana ad agosto
Orbene, va esaminato il profilo concernente il mantenimento delle figlie a carico del padre.
In sede di separazione, infatti, quindi nell'aprile-maggio 2022, si era previsto che il genitore non collocatario versasse alla madre la somma di euro 600,00 mensili (somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT), oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso codesto Tribunale e le suddette condizioni sono state confermate dal Presidente in occasione dei provvedimenti provvisori e urgenti in sede di divorzio (cfr. ordinanza del 12.7.2023).
Inoltre, e vi si tornerà nel proseguo, era previsto (come da punto 8 delle condizioni omologate) che il padre percepisse per intero l'assegno unico universale che, come emerge dalle allegazioni delle parti e come comprovato dagli estratti conto prodotti in causa dall'uomo, ammonta a circa 350,00 euro al mese per le due figlie.
Invero, rispetto a tale assetto voluto dalle parti stesse, nel presente giudizio la ricorrente ha chiesto un aumento della contribuzione, per le accresciute esigenze delle figlie, ad euro 700,00 al mese nonché, ferme le spese straordinarie al 50%, l'attribuzione a sé dell'assegno universale per intero;
l'uomo, invece, rappresentando di dover versare anche 350,00 mensili per un'altra figlia nata nel 2005 Per_3 da precedente relazione (doc. 3 allegato alla costituzione per la fase presidenziale, provvedimento del
Tribunale di Roma del 17.10.2019), ha chiesto, ferme le spese straordinarie al 50%, la riduzione dell'importo di mantenimento ad euro 500,00 mensili, conservando la percezione dell'assegno unico per intero oppure, in subordine, ripartendolo al 50% come per legge.
Ebbene, il Tribunale deve porre in luce che, effettivamente, da un lato, alcune difficoltà fatte valere dall'uomo (fra cui i costi di trasferta e alloggio per vedere le figlie) erano ampiamente prevedibili (e dovevano essere valutati in sede di accordo) e altri aspetti (come il dover versare il mantenimento per pagina 8 di 15 esistente fin dal 2019) non rappresentano sopravvenienza rispetto all'assetto attribuito per Per_3 volontà congiunta delle parti, di tal che oggi non si può chiedere al Tribunale di intervenire in ragione della “non convenienza economica” di quanto pattuito nel 2022 e, dall'altro lato, comunque, non si può negare – quale dato fattuale- che all'atto della presente decisione sono trascorsi circa 3 anni dalla separazione omologata.
Di conseguenza, va negata la possibilità per il di ottenere una riduzione del contributo al CP_1 mantenimento previsto per le figlie atteso che, essendo trascorsi tre anni dalla separazione omologata, le figlie sono cresciute e, quindi, addivenire ad un decremento in assenza di qualsivoglia sopravvenienza significherebbe di fatto violare gli assunti della giurisprudenza di legittimità (in particolare, Cassazione civile sez. I, 13/01/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 13/01/2010), n.400), per cui l'aumento delle esigenze del figlio a) è notoriamente legato alla sua crescita;
b) non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. civ. Sez. 1, Sentenza n. 17055 del 03/08/2007) e c) di per sé legittima la revisione dell'assegno (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006), pure in mancanza di evoluzioni migliorative delle condizioni patrimoniali del genitore tenuto alla contribuzione.
Di contro, non può darsi seguito neanche alla richiesta di aumento dell'importo avanzata dalla madre già dopo 7/8 mesi dall'omologa della separazione e ribadita oggi, visto che, comunque, le minori rimanevano allora e sono comunque, anche all'attualità, bambine di rispettivamente 10 e 8 anni, il che - considerando anche quanto il versa per la figlia di 20 anni- consente di ritenere congruo CP_1
l'importo già stabilito (per cui era comunque prevista la normale rivalutazione annuale).
Del resto, effettivamente, pur essendo vero che il capo coordinatore della Polizia di Stato in CP_1 servizio alla Camera dei Deputati, gode di un reddito di circa 2.200,00 euro mensili (e ha piccole quote in comproprietà di beni immobili da ritenersi trascurabili), non è assolutamente possibile credere che la ricorrente sia (come dice) una disoccupata aiutata solo dai propri familiari, per tutta una serie di indizi che si andranno di qui a breve ad enucleare.
Anzitutto, nella separazione consensuale la donna ha ammesso di essere autonoma dal punto di vista economico e il anche in questo giudizio ha allegato che la moglie, oltre ad aver instaurato CP_1 un'altra relazione (circostanza che è stata contestata solo negli scritti finali ma comunque poco rileva), svolgeva anche all'epoca del matrimonio l'attività d'interprete guadagnando, in nero, anche più di lui.
In secondo luogo, il Tribunale non può non rilevare che dall'esame degli estratti conto della donna si evince una capacità patrimoniale ben superiore a quella di una donna senza occupazione (che ha percepito persino il reddito di cittadinanza), visto che pagina 9 di 15 - i versamenti contanti anche di somme consistenti sono frequentissimi come da stralcio esemplificativo sotto
- la donna è in grado di pagare anche per intero la rata del mutuo (visto che le parti poi operano anche compensazioni) ed ha effettuato un viaggio a New York nell'agosto 2023
- la donna effettua numerose movimentazioni con importi elevati e, ad esempio, acquista abbigliamento dalla stilista IS RA
Mentre, secondo l'id quod plerumque accidit, una disoccupata non si avvicinerebbe neanche ad un simile negozio
- le figlie hanno addirittura frequentato una scuola privata, atteso che in replica, a firma dei difensori della si legge “come la spesa relativa alla scuola privata per le minori sia da Pt_1
ER tempo venuta meno: da settembre 2024, infatti, le minori e frequentano ERona_4 entrambe la scuola pubblica, non potendo la madre più sostenere da sola la retta mensile della scuola privata.”
Di conseguenza, il Tribunale ritiene di confermare integralmente la statuizione in punto di mantenimento prevista in sede di separazione e di confermare altresì la ripartizione delle spese straordinarie al 50%. pagina 10 di 15 Il Collegio ritiene invece che, anche alla luce dei recenti assunti della giurisprudenza di legittimità (in particolare cfr. Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4672 del 22/02/2025 per cui è possibile statuire sul punto anche in presenza di affido condiviso), non sia più giustificabile, vista la funzione dell'assegno unico nonché l'età ormai raggiunta dalle minori e la permanenza delle stesse presso la madre per larga parte del tempo salvo i week-end (2 ogni 5) e i periodi o estivi o feriali, la percezione integrale da parte del dell'assegno unico universale per le figlie, dovendo lo stesso con decorrenza dalla data della CP_1 presente pronuncia ripartirsi al 50% come per legge.
Non si perviene, tuttavia, all'attribuzione per intero alla della somma in ragione del complessivo Pt_1 assetto dato all'epoca della separazione ad altri rapporti patrimoniali (come il mutuo per la casa e il finanziamento dell'autoveicolo), risultando effettivamente una simile misura eccessiva in rapporto anche all'entità (354,00 euro al mese).
Quanto, invece, alle altre domande proposte in causa e cioè:
per la ricorrente: 12. disporre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere il 50% della CP_1 rata del mutuo ipotecario cointestato con la Sig.ra acceso in data 28.10.2019 presso la Parte_1
Banca di Credito Cooperativo di Roma per l'acquisto della ex casa coniugale, con scadenza al
28.10.2034;
per il resistente: 6)Disporre a carico della Sig.ra di corrispondere il 100% della rata del Parte_1 mutuo ipotecario cointestato con la acceso in data 28.10.2019 presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma per l'acquisto della casa coniugale, con scadenza al 28.10.2034; 7)Disporsi l'obbligo della
Sig.ra di corrispondere l'intera rata mensile del finanziamento concesso da Parte_1 [...] finalizzato all'acquisto della autovettura BMW targata FX523NR intestata alla Controparte_2 medesima e nella esclusiva disponibilità di quest'ultima nonché l'eventuale maxi rata finale;
va detto che, al di là del rilievo d'inammissibilità tempestivamente formulato dall'allora G.I. all'udienza del 24.10.2023, le parti in sede di separazione consensuale omologata avevano espressamente regolato questi profili (cfr. i punti 10 e 11 del doc. 4 di parte ricorrente 10) il Sig.
[...] si obbliga al pagamento del 50% della rata del mutuo cointestato acceso per l'acquisto della CP_1 casa coniugale;
11) l'autovettura BMW targata FX523NR, intestata alla Sig.ra rimarrà Parte_1 nella disponibilità della medesima, la quale si obbliga a corrispondere l'intera rata mensile del canone, l'intera rata mensile del finanziamento concesso da finalizzato Controparte_2 all'acquisto della predetta autovettura e l'eventuale maxi rata finale) e, pertanto, non può in alcun modo intervenire il Tribunale per una loro modifica.
pagina 11 di 15 Come ben spiegato infatti in Cass. civ. Sez. 1 - , Ordinanza n. 20034 del 22/07/2024, nella separazione consensuale è doveroso distinguere fra contenuto essenziale e contenuto eventuale, con importanti differenze quanto alla possibilità di modifica e/o intervento da parte del Giudice, infatti “l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere una pluralità di pattuizioni, oltre a quelle che integrano il suo contenuto imprescindibile.
Viene, in particolare, operata la distinzione tra contenuto essenziale (o necessario) degli accordi di separazione, collegato direttamente al rapporto matrimoniale, e contenuto eventuale (o accessorio) degli stessi, collegato in via soltanto estrinseca con i patti principali.
In quest'ultimo caso, si tratta di negozi che non hanno causa nella separazione personale dei coniugi, risultando semplicemente “occasionati” dalla separazione medesima (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 24321 del 22/11/2007).
Tali negozi non si configurano come convenzioni matrimoniali ex art. 162 c.c., ma costituiscono espressione di libera autonomia contrattuale, volta a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo
l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., che rispondono, di norma, ad un originario e unitario spirito di sistemazione, a seguito della crisi della coppia, di tutta quell'ampia serie di rapporti
(anche del tutto frammentari) aventi significati (anche solo riflessi) patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale (v. in particolare Cass., Sez. 1, Sentenza n. 4306 del 15/05/1997; Cass.,
Sez. 2, Sentenza n. 11342 del 17/06/2004; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8516 del 12/04/2006).
In sintesi, l'accordo mediante il quale i coniugi pongono consensualmente termine alla convivenza può racchiudere pattuizioni distinte da quelle che integrano il suo contenuto essenziale (riguardanti, cioè, il consenso dei coniugi a vivere separati, il mantenimento del coniuge e dei figli, l'affidamento e la frequentazione di questi ultimi, l'assegnazione della casa familiare, ove ne ricorrano i presupposti), e che ad esso non sono immediatamente riferibili.
Si tratta di quegli accordi assunti “in occasione” della separazione, i quali costituiscono espressione di libera autonomia negoziale, nel senso che servono a costituire, modificare od estinguere rapporti giuridici patrimoniali, ai sensi dell'art. 1321 c.c. (a solo titolo esemplificativo, la divisione dei beni in comunione, la destinazione degli animali domestici, la disciplina del godimento della casa di vacanza,
l'impegno a vedere un bene comune e a estinguere il mutuo fondiario con i proventi, ecc…), e sono finalizzati a risolvere le questioni che si presentano con la cessazione della vita in comune, da ritenersi vincolanti per le parti secondo le ordinarie regole civilistiche negoziali e del tutto leciti, purché non ledano diritti inderogabili (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16909 del 19/08/2015).
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8.2. Ben possono, le dette pattuizioni – quelle aventi causa concreta nella separazione (volte ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione)
e quelle aventi mera occasione nella separazione (finalizzate semplicemente a regolare situazioni patrimoniali che non è più interesse delle parti mantenere invariate) –, coesistere nello stesso atto, ma la relativa disciplina giuridica è profondamente diversa, poiché gli accordi che disciplinano il contenuto necessario della separazione possono essere revocati e modificati ai sensi dell'art. 710 c.p.c.
(nella specie applicabile ratione temporis, poi sostituito dall'attuale art. 473 bis.29. c.p.c.) e, con riguardo ai coniugi, sono destinati ad essere superati dalla pronuncia di divorzio, che reca con sé nuove condizioni correlate all'acquisto del nuovo status, mentre gli accordi semplicemente occasionati dalla procedura separativa sono assoggettati alla disciplina propria dei negozi giuridici e sono sottratti alla statuizione del giudice del divorzio, che non può revocarli o modificarne il contenuto (cfr. sulla diversità di disciplina, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 24687 del 11/08/2022).
8.3. In sintesi, la distinzione delle diverse tipologie di accordi raggiunti dalle parti in sede di separazione consensuale assume un rilievo fondamentale, poiché solo le pattuizioni che sono state adottate semplicemente “in occasione” della separazione sono regolate dalla disciplina comune dei negozi di diritto privato e non seguono la sorte di tutte le condizioni di separazione che, con riguardo ai rapporti tra coniugi, sono superate dalla nuova regolamentazione che segue al divorzio.
8.4. La distinzione tra contenuto necessario e contenuto eventuale delle condizioni di separazione non corrisponde automaticamente alla distinzione tra pattuizioni tipiche o atipiche, poiché le parti possono prevedere modalità atipiche di regolamentazione dei loro rapporti a seguito della separazione che, però, attengono al contenuto essenziale delle condizioni di separazione, in quanto destinate ad assolvere ai doveri di solidarietà coniugale per il tempo immediatamente successivo alla separazione.
L'interprete è, dunque, tenuto a verificare se la pattuizione in esame, pur contenendo prestazioni diverse da quelle tipiche, assolve alla finalità proprie delle statuizioni necessarie, conseguenti alla separazione, oppure no.
Solo nel primo caso può ritenersi che la pattuizione, riferita ai rapporti tra coniugi, effettuata in sede di separazione consensuale, sia suscettibile di essere travolta dalla pronuncia di divorzio.”
Pertanto, il Tribunale non può intervenire quanto agli obblighi assunti dalle parti in tema di mutuo e finanziamento, trattandosi di accordi a latere della separazione, rimessi alla volontà delle parti.
Le spese di lite sono integralmente compensate fra le parti costituite, atteso che rispetto alle domande significative (visite del padre, mantenimento e assegno unico) si riscontra ovviamente soccombenza pagina 13 di 15 reciproca: in particolare, ambedue le parti soccombono sull'aumento/riduzione del mantenimento, parzialmente la soccombe sul diritto di visita del padre, il soccombe sulla percezione Pt_1 CP_1 integrale dell'assegno unico, vedendo accolta la subordinata di ripartizione al 50%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza, così decide:
dato atto che lo scioglimento del matrimonio è già stato pronunciato con sentenza n. 856/2023 del
25.10.2023
ER 1) Conferma l'affido condiviso delle minori e Per_1
2) Conferma il collocamento delle minori presso la madre nell'abitazione coniugale
3) Assegna alla madre la casa coniugale perché vi viva con la prole
4) Dispone che possa frequentare le figlie come segue: CP_1
a) Anzitutto, egli potrà stare con le figlie un week-end ogni 5 settimane dal venerdì all'uscita da scuola fino alla domenica sera alle ore 21.00 (cioè nel week end libero in base ai turni lavorativi dell'uomo)
b) Nell'arco delle 5 settimane suddette, egli potrà avere con sé le figlie (in aggiunta a quanto sopra) anche un ulteriore week-end dal sabato mattina alla domenica sera alle ore
21.00, previa comunicazione del fine settimana da lui scelto alla madre con preavviso di almeno 5 giorni prima c) Inoltre, il padre potrà effettuare alle figlie una videochiamata al giorno nella fascia oraria dalle 19 alle 20
d) Quanto alle festività natalizie e pasquali varranno le regole già previste in sede di separazione consensuale cioè “le figlie minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 6 giorni, anche non continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di
Natale o del 1° gennaio. Nel periodo pasquale, le minori trascorreranno con ciascun genitore almeno 3 giorni, non necessariamente continuativi, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua o del lunedì dell'Angelo.”
pagina 14 di 15 e) quanto alle altre festività civili e religiose, si opererà l'alternanza fra i genitori quanto ai seguenti giorni, a coppie, con inversione l'anno successivo (25 aprile - 1° maggio, 2 giugno - 15 agosto, 1° novembre - 8 dicembre)
f) inoltre, il padre potrà avere con sé le figlie per ulteriori 15 giorni in estate da suddividere in due settimane, anche eventualmente non consecutive, da decidere di comune accordo entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di mancanza di accordo per l'anno 2025 e comunque in ogni caso in cui le parti non raggiungano una condivisione quanto ai periodi, si indica fin d'ora che si tratterà di una settimana a luglio e di una settimana ad agosto
5) Conferma a carico del padre l'obbligo di versare alla madre collocataria CP_1
l'assegno di mantenimento per le figlie come previsto in sede di separazione consensuale omologata
6) Conferma la ripartizione delle spese straordinarie al 50% come già prevista in sede di separazione consensuale omologata
7) Dispone, con decorrenza dalla presente pronuncia, che l'assegno unico universale spettante per ER e sia ripartito fra i genitori al 50% Per_1
8) Compensa integralmente fra le parti le spese di lite
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 19.6.2025
Il Giudice estensore
Il Presidente
dott.ssa Silvia Grasselli
dott. Paolo Vadala'
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