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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 06/06/2024, n. 3314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3314 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 15043/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15043/2018 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Ughetto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Assietta n. 21
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Savino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Failla
n. 3 bis Moncalieri
PARTE CONVENUTA contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea C. Grosso, Controparte_2 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento della comunione di fatto esistente tra i signori e , già coniugi Parte_1 Controparte_1 relativamente all'immobile di proprietà di entrambi in ragione del 50% ciascuno, sito nel
Comune di Moncalieri, Strada Villastellone, Scala B, comprensivo di appartamento di civile abitazione ed autorimessa.
pagina 1 di 7 Dato atto che tali beni sono stati venduti all'incanto in data 5 luglio 2022, e che il ricavato disponibile (dedotti gli importi liquidati e pagati al Professionista delegato, al
Custode Giudiziario ed i bolli del conto corrente) ammonta ad euro 60.768,62=, ed è depositato sul libretto di deposito giudiziario n. 262558 acceso presso l Org_1
del Tribunale di Torino, considerato che prima di iniziare la procedura di divisione
l'attrice ha dovuto esperire la Mediazione Obbligatoria prevista ex lege, accollandosi per intero le spese della medesima, come risulta dai documenti 6 - 7 e 8 allegati all'atto di citazione introduttivo;
considerato che
nel corso della procedura l'attrice ha sostenuto le spese vive dettagliate nella “Memoria di precisazione del Credito” depositata telematicamente in data
21.11.2023 con tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute chiede che l'Il.mo Giudice voglia disporre come segue:
A)- in prededuzione ed a carico della massa ex. Art. 2777 c.p.c., le vengano attribuiti: euro 5.314,28 per anticipazioni (come da documenti già presenti nel fascicolo telematico)
B)- in prededuzione ed a carico della massa ex art. 2777, II comma Lett. B c.p.c. e art.
2751 bis c.p.c., le vengano attribuiti euro 11.422,00 = oltre spese generali ,CPA e IVA per spese legali
C)- sulla somma residuale, Le venga attribuito il 50%.
Con distrazione delle spese legali di cui al punto B) a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: chiede che sia confermato il progetto di divisione del 13.10.2023
e siano respinte le richieste avversarie.
Per parte terza chiamata: chiede di partecipare al riparto come da memoria di precisazione del credito datata 18.4.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 7 maggio 2018 conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: di aver contratto matrimonio con in Controparte_1 Controparte_1
data 26.5.1990; con sentenza n. 881/2018 pubblicata in data 22.2.2018 il Tribunale di
Torino aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori – ; i due ex coniugi erano comproprietari al 50% Pt_1 CP_1
ciascuno, in forza di atto di compravendita del 19.10.2001, di un appartamento e un'autorimessa siti in Moncalieri, Strada Villastellone n. 23; per l'acquisto di tali immobili pagina 2 di 7 gli allora coniugi avevano contratto con la un mutuo Organizzazione_2 ipotecario per l'importo di € 100.000; sin dal tempo della separazione, il predetto immobile era stato goduto esclusivamente dal convenuto, che si era fatto carico altresì del 100% delle rate di mutuo;
l'immobile era per la parte attrice unicamente fonte di spese e causa di perdita di agevolazioni facendo cumulo con il suo reddito;
la mediazione instaurata per ottenere lo scioglimento della comunione non aveva avuto esito positivo. Tutto ciò premesso, parte attrice formulava domanda di scioglimento della comunione.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di non opporsi alla Controparte_1
domanda di divisione.
Alla prima udienza il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 1113 c.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Organizzazione_2
Quest'ultima, nel frattempo fusa per incorporazione in si costituiva in Controparte_2 giudizio con comparsa del 25.1.2019; quantificava in € 10.003,69 il debito residuo e chiedeva di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita in caso di accertata indivisibilità degli immobili in comproprietà.
Veniva disposta CTU che accertava, tra l'altro, la non comoda divisibilità degli immobili oggetto della domanda di divisione, di cui, quindi, veniva disposta la vendita.
A seguito dell'aggiudicazione veniva emesso il decreto di trasferimento e, successivamente, con ordinanza del 13.10.2023, il Giudice predisponeva progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita.
All'udienza del 10.11.2023 fissata per la discussione del progetto di divisione parte attrice e parte intervenuta sollevavano contestazioni sul progetto.
In data 28.2.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato, il quale, viste le contestazioni formulate al progetto di divisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni come previsto dall'art. 789 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 12.3.2024 le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** ***
La causa è stata rimessa in decisione sulle contestazioni al progetto di divisione sollevate da parte attrice e parte terza chiamata all'udienza del 10.11.2023 (e ribadite all'udienza del 24.11.2023). La doglianza formulata dalle suddette parti è che nel pagina 3 di 7 progetto di divisione non si è tenuto conto delle spese anticipate necessarie alle operazioni divisionali, nel senso che tali spese avrebbero dovuto essere inserite e conteggiate nella formazione delle porzioni e determinazione dei relativi conguagli.
A sostegno della contestazione formulata, le medesime parti hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che nei giudizi di divisione le spese occorrenti allo scioglimento della comunione di regola vanno poste
“a carico della massa” in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza (cfr. Cass. n. 22903/2013;
Cass. n. 22052/2018; Cass. 2770/2020; Cass. 1635/2020).
Tuttavia, l'espressione “porre le spese a carico della massa” non vuol dire che delle spese anticipate da uno dei condividenti debba tenersi conto nella formazione delle porzioni, ma soltanto che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comproprietari in proporzione alle loro quote. Nessuna di tali pronunce prevede, invece, come preteso da parte attrice e parte intervenuta, che l'importo delle spese anticipate debba essere prelevato dal ricavato dalla vendita procedendosi quindi al progetto di divisione del residuo. I precedenti citati, dunque, non solo non offrono alcun utile elemento a sostegno della tesi delle parti contestanti, ma anzi provano il contrario in quanto in tutti i casi esaminati dalla Corte di Cassazione la disciplina delle spese secondo i principi indicati è stata operata in sede decisoria con la sentenza definitiva;
né, d'altronde, poteva essere diversamente in virtù del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. che prevede la regolamentazione delle spese di lite con la sentenza che chiude il processo in quanto solo in tale fase è possibile valutarne l'esito complessivo. A tale regola non si sottrae il giudizio di scioglimento della comunione nel quale solo all'esito della causa, esaurite integralmente le operazioni divisionali, il giudice è chiamato a valutare nella sentenza che chiude il processo quali spese di lite siano state sostenute nel comune interesse e quali eventualmente siano dipese da inutili resistenze nonché a provvedere alla loro liquidazione che non può essere anticipata in una fase anteriore.
Così come non sono pertinenti le pronunce citate nemmeno lo sono le norme invocate dal : l'art. 2770 c.c. prevede il privilegio (c.d. “prededuzione”) per le sole CP_2 spese di giustizia fatte “per atti conservativi” o “per l'espropriazione di beni immobili”,
pagina 4 di 7 ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie, trattandosi di giudizio di divisione c.d.
“ordinaria”. L'art. 2777 c.c. indica l'ordine dei privilegi e trova applicazione, anche in virtù del richiamo all'art. 2770 c.c., nell'ambito delle procedure esecutive, in sede di progetto di distribuzione, ipotesi ancora una volta non ricorrente nel caso di specie in cui si tratta di progetto di divisione nell'ambito di giudizio ordinario per lo scioglimento della comunione.
Per quanto riguarda gli artt. 2749 e 2855 c.c., citati dal a proposito delle CP_2
spese di assistenza legale, anche in tal caso si tratta di un richiamo non pertinente, trattandosi di norme riferite espressamente al processo di esecuzione.
Infine, per completezza, può osservarsi che l'eventuale rischio per il comproprietario che ha anticipato spese nell'interesse degli altri condividenti, di incontrare difficoltà di recupero per l'indisponibilità dei condividenti tenuti al rimborso, non rappresenta altro se non il rischio per qualsiasi parte che all'esito del giudizio (e tale è anche quello di divisione) veda riconosciuto un credito in suo favore in forza di un titolo esecutivo che in caso di inadempimento dovrà far valere nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito.
Le contestazioni vanno dunque respinte e, conseguentemente, il progetto di divisione formulato con ordinanza 13.10.2023 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Passando, quindi, alla regolamentazione delle spese di lite, secondo i principi generali sopra richiamati le spese devono porsi a carico della massa, non essendovi stata opposizione alla divisione da parte del convenuto e non essendo stata avanzata alcuna infondata contestazione sino all'ultima udienza di discussione del progetto per cui non paiono sussistere ragioni per derogare al principio generale, atteso che tale ultima pur infondata contestazione non ha comportato alcun aggravio di attività processuale rispetto all'esito ordinario (la causa avrebbe comunque dovuto essere trattenuta in decisione per la regolazione e liquidazione delle spese di lite).
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra i due condividenti, con particolare riferimento ai compensi professionali di avvocato, i principi sopra ricordati imporrebbero che ciascun condividente debba rimborsare all'altro una quota dei compensi di avvocato da questi sostenuti in misura pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso dei compensi del proprio avvocato da parte dell'altro comproprietario in proporzione alla sua quota. Nel caso di specie, poiché le quote di partecipazione alla comunione sono del 50% in capo a ciascun condividente e non vi sono ragioni per liquidare importi diversi ai due avvocati, avendo sostanzialmente svolto pagina 5 di 7 le medesime attività difensive, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite
(da intendersi, come si diceva, come compensi professionali).
Parte attrice deve invece ricevere da parte convenuta il rimborso pro quota (dunque nella misura del 50%) delle spese vive anticipate necessarie ad introdurre e portare avanti il giudizio di divisione. Si tratta, come da memoria di precisazione del credito depositata il 21.11.2023, dei seguenti esborsi:
- € 305,00 acconto per custodia IVG;
- € 306,50 trascrizione domanda giudiziale;
- € 400,00 spese di cancellazione del pignoramento;
- € 813,37 per spese di mediazione, a prescindere dalle ragioni che ne hanno determinato il fallimento, trattandosi comunque di condizione di procedibilità obbligatoria per l'introduzione del giudizio di divisione;
- € 786,00 contributo unificato e marca;
totale € 2.610,87.
Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambi i condividenti nella rispettiva misura del 50% (con conseguente diritto al rimborso in favore di parte attrice che le anticipate).
Per quanto riguarda la posizione del , tale parte deve certamente ottenere il CP_2
rimborso, da parte dei due condividenti, delle spese vive sostenute per la pubblicità e la pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche, come indicate e documentate nella memoria di precisazione del credito depositata il 18.4.2023 per un totale di € 651,40, trattandosi di spese necessarie alla divisione e sostenute, quindi, nell'interesse dei condividenti.
Deve altresì ottenere il rimborso dei compensi di avvocato, considerando che l'art. 1113 comma 1 c.c., che prevede che l'intervento dei creditori nel giudizio di divisione debba avvenire “a proprie spese”, è riferibile ai creditori non iscritti, in quanto per i creditori iscritti si applica il terzo comma, che non contiene analoga previsione. I creditori iscritti devono essere chiamati a partecipare al giudizio di divisione per tutelare il proprio credito e la propria garanzia ipotecaria e non devono quindi essere gravati delle relative spese.
Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi professionali, si ritiene corretto utilizzare lo scaglione di valore corrispondente al credito residuo esistente al momento della chiamata in giudizio (€ 10.003,69 come indicato nella comparsa di costituzione pagina 6 di 7 della banca), poiché questa somma è rappresentativa dell'effettivo interesse in causa della Banca.
Considerando, poi, che l'attività difensiva svolta dalla banca è stata limitata e di non particolare complessità, rispondendo ad una finalità meramente “partecipativa” e di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni divisionali (cfr. Cass. n. 6228/2023), si reputa congruo liquidare i parametri minimi e quindi la somma complessiva di €
2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le contestazioni sollevate al progetto di divisione predisposto con ordinanza del
13.10.2023 e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del suddetto progetto di divisione;
compensa integralmente fra e le spese di lite Parte_1 Controparte_1
relativamente ai compensi di avvocato;
condanna a rifondere a il 50% delle spese vive Controparte_1 Parte_1 sostenute per la divisione, liquidate per intero in complessivi € 2.610,87; condanna e , in solido verso la e in misura Parte_1 Controparte_1 Org_2
del 50% ciascuno nei rapporti interni, a rimborsare al le spese di lite, Controparte_2 liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale e in € 651,40 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Torino, in data 5 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Simona
Gambacorta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 15043/2018 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Nicoletta Parte_1 C.F._1
Ughetto, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, via Assietta n. 21
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Savino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Torino, piazza Failla
n. 3 bis Moncalieri
PARTE CONVENUTA contro
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Andrea C. Grosso, Controparte_2 P.IVA_1
presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Torino, corso Galileo Ferraris n. 43
PARTE TERZA CHIAMATA
Oggetto: scioglimento della comunione
CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento della comunione di fatto esistente tra i signori e , già coniugi Parte_1 Controparte_1 relativamente all'immobile di proprietà di entrambi in ragione del 50% ciascuno, sito nel
Comune di Moncalieri, Strada Villastellone, Scala B, comprensivo di appartamento di civile abitazione ed autorimessa.
pagina 1 di 7 Dato atto che tali beni sono stati venduti all'incanto in data 5 luglio 2022, e che il ricavato disponibile (dedotti gli importi liquidati e pagati al Professionista delegato, al
Custode Giudiziario ed i bolli del conto corrente) ammonta ad euro 60.768,62=, ed è depositato sul libretto di deposito giudiziario n. 262558 acceso presso l Org_1
del Tribunale di Torino, considerato che prima di iniziare la procedura di divisione
l'attrice ha dovuto esperire la Mediazione Obbligatoria prevista ex lege, accollandosi per intero le spese della medesima, come risulta dai documenti 6 - 7 e 8 allegati all'atto di citazione introduttivo;
considerato che
nel corso della procedura l'attrice ha sostenuto le spese vive dettagliate nella “Memoria di precisazione del Credito” depositata telematicamente in data
21.11.2023 con tutti i documenti giustificativi delle spese sostenute chiede che l'Il.mo Giudice voglia disporre come segue:
A)- in prededuzione ed a carico della massa ex. Art. 2777 c.p.c., le vengano attribuiti: euro 5.314,28 per anticipazioni (come da documenti già presenti nel fascicolo telematico)
B)- in prededuzione ed a carico della massa ex art. 2777, II comma Lett. B c.p.c. e art.
2751 bis c.p.c., le vengano attribuiti euro 11.422,00 = oltre spese generali ,CPA e IVA per spese legali
C)- sulla somma residuale, Le venga attribuito il 50%.
Con distrazione delle spese legali di cui al punto B) a favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario.
Per parte convenuta: chiede che sia confermato il progetto di divisione del 13.10.2023
e siano respinte le richieste avversarie.
Per parte terza chiamata: chiede di partecipare al riparto come da memoria di precisazione del credito datata 18.4.2023.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione datato 7 maggio 2018 conveniva in giudizio Parte_1
, esponendo: di aver contratto matrimonio con in Controparte_1 Controparte_1
data 26.5.1990; con sentenza n. 881/2018 pubblicata in data 22.2.2018 il Tribunale di
Torino aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori – ; i due ex coniugi erano comproprietari al 50% Pt_1 CP_1
ciascuno, in forza di atto di compravendita del 19.10.2001, di un appartamento e un'autorimessa siti in Moncalieri, Strada Villastellone n. 23; per l'acquisto di tali immobili pagina 2 di 7 gli allora coniugi avevano contratto con la un mutuo Organizzazione_2 ipotecario per l'importo di € 100.000; sin dal tempo della separazione, il predetto immobile era stato goduto esclusivamente dal convenuto, che si era fatto carico altresì del 100% delle rate di mutuo;
l'immobile era per la parte attrice unicamente fonte di spese e causa di perdita di agevolazioni facendo cumulo con il suo reddito;
la mediazione instaurata per ottenere lo scioglimento della comunione non aveva avuto esito positivo. Tutto ciò premesso, parte attrice formulava domanda di scioglimento della comunione.
Si costituiva in giudizio , il quale dichiarava di non opporsi alla Controparte_1
domanda di divisione.
Alla prima udienza il Giudice disponeva, ai sensi dell'art. 1113 c.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Organizzazione_2
Quest'ultima, nel frattempo fusa per incorporazione in si costituiva in Controparte_2 giudizio con comparsa del 25.1.2019; quantificava in € 10.003,69 il debito residuo e chiedeva di soddisfare il proprio credito sul ricavato della vendita in caso di accertata indivisibilità degli immobili in comproprietà.
Veniva disposta CTU che accertava, tra l'altro, la non comoda divisibilità degli immobili oggetto della domanda di divisione, di cui, quindi, veniva disposta la vendita.
A seguito dell'aggiudicazione veniva emesso il decreto di trasferimento e, successivamente, con ordinanza del 13.10.2023, il Giudice predisponeva progetto di divisione delle somme ricavate dalla vendita.
All'udienza del 10.11.2023 fissata per la discussione del progetto di divisione parte attrice e parte intervenuta sollevavano contestazioni sul progetto.
In data 28.2.2024 il fascicolo veniva assegnato allo scrivente magistrato, il quale, viste le contestazioni formulate al progetto di divisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni come previsto dall'art. 789 comma 3 c.p.c.
All'udienza del 12.3.2024 le parti rassegnavano le conclusioni riportate in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica.
*** *** ***
La causa è stata rimessa in decisione sulle contestazioni al progetto di divisione sollevate da parte attrice e parte terza chiamata all'udienza del 10.11.2023 (e ribadite all'udienza del 24.11.2023). La doglianza formulata dalle suddette parti è che nel pagina 3 di 7 progetto di divisione non si è tenuto conto delle spese anticipate necessarie alle operazioni divisionali, nel senso che tali spese avrebbero dovuto essere inserite e conteggiate nella formazione delle porzioni e determinazione dei relativi conguagli.
A sostegno della contestazione formulata, le medesime parti hanno richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che afferma che nei giudizi di divisione le spese occorrenti allo scioglimento della comunione di regola vanno poste
“a carico della massa” in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza (cfr. Cass. n. 22903/2013;
Cass. n. 22052/2018; Cass. 2770/2020; Cass. 1635/2020).
Tuttavia, l'espressione “porre le spese a carico della massa” non vuol dire che delle spese anticipate da uno dei condividenti debba tenersi conto nella formazione delle porzioni, ma soltanto che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comproprietari in proporzione alle loro quote. Nessuna di tali pronunce prevede, invece, come preteso da parte attrice e parte intervenuta, che l'importo delle spese anticipate debba essere prelevato dal ricavato dalla vendita procedendosi quindi al progetto di divisione del residuo. I precedenti citati, dunque, non solo non offrono alcun utile elemento a sostegno della tesi delle parti contestanti, ma anzi provano il contrario in quanto in tutti i casi esaminati dalla Corte di Cassazione la disciplina delle spese secondo i principi indicati è stata operata in sede decisoria con la sentenza definitiva;
né, d'altronde, poteva essere diversamente in virtù del principio generale di cui all'art. 91 c.p.c. che prevede la regolamentazione delle spese di lite con la sentenza che chiude il processo in quanto solo in tale fase è possibile valutarne l'esito complessivo. A tale regola non si sottrae il giudizio di scioglimento della comunione nel quale solo all'esito della causa, esaurite integralmente le operazioni divisionali, il giudice è chiamato a valutare nella sentenza che chiude il processo quali spese di lite siano state sostenute nel comune interesse e quali eventualmente siano dipese da inutili resistenze nonché a provvedere alla loro liquidazione che non può essere anticipata in una fase anteriore.
Così come non sono pertinenti le pronunce citate nemmeno lo sono le norme invocate dal : l'art. 2770 c.c. prevede il privilegio (c.d. “prededuzione”) per le sole CP_2 spese di giustizia fatte “per atti conservativi” o “per l'espropriazione di beni immobili”,
pagina 4 di 7 ipotesi entrambe non ricorrenti nel caso di specie, trattandosi di giudizio di divisione c.d.
“ordinaria”. L'art. 2777 c.c. indica l'ordine dei privilegi e trova applicazione, anche in virtù del richiamo all'art. 2770 c.c., nell'ambito delle procedure esecutive, in sede di progetto di distribuzione, ipotesi ancora una volta non ricorrente nel caso di specie in cui si tratta di progetto di divisione nell'ambito di giudizio ordinario per lo scioglimento della comunione.
Per quanto riguarda gli artt. 2749 e 2855 c.c., citati dal a proposito delle CP_2
spese di assistenza legale, anche in tal caso si tratta di un richiamo non pertinente, trattandosi di norme riferite espressamente al processo di esecuzione.
Infine, per completezza, può osservarsi che l'eventuale rischio per il comproprietario che ha anticipato spese nell'interesse degli altri condividenti, di incontrare difficoltà di recupero per l'indisponibilità dei condividenti tenuti al rimborso, non rappresenta altro se non il rischio per qualsiasi parte che all'esito del giudizio (e tale è anche quello di divisione) veda riconosciuto un credito in suo favore in forza di un titolo esecutivo che in caso di inadempimento dovrà far valere nelle forme e nei modi previsti dal codice di rito.
Le contestazioni vanno dunque respinte e, conseguentemente, il progetto di divisione formulato con ordinanza 13.10.2023 deve essere confermato e dichiarato esecutivo.
Passando, quindi, alla regolamentazione delle spese di lite, secondo i principi generali sopra richiamati le spese devono porsi a carico della massa, non essendovi stata opposizione alla divisione da parte del convenuto e non essendo stata avanzata alcuna infondata contestazione sino all'ultima udienza di discussione del progetto per cui non paiono sussistere ragioni per derogare al principio generale, atteso che tale ultima pur infondata contestazione non ha comportato alcun aggravio di attività processuale rispetto all'esito ordinario (la causa avrebbe comunque dovuto essere trattenuta in decisione per la regolazione e liquidazione delle spese di lite).
Per quanto riguarda il rapporto processuale tra i due condividenti, con particolare riferimento ai compensi professionali di avvocato, i principi sopra ricordati imporrebbero che ciascun condividente debba rimborsare all'altro una quota dei compensi di avvocato da questi sostenuti in misura pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso dei compensi del proprio avvocato da parte dell'altro comproprietario in proporzione alla sua quota. Nel caso di specie, poiché le quote di partecipazione alla comunione sono del 50% in capo a ciascun condividente e non vi sono ragioni per liquidare importi diversi ai due avvocati, avendo sostanzialmente svolto pagina 5 di 7 le medesime attività difensive, si dispone l'integrale compensazione delle spese di lite
(da intendersi, come si diceva, come compensi professionali).
Parte attrice deve invece ricevere da parte convenuta il rimborso pro quota (dunque nella misura del 50%) delle spese vive anticipate necessarie ad introdurre e portare avanti il giudizio di divisione. Si tratta, come da memoria di precisazione del credito depositata il 21.11.2023, dei seguenti esborsi:
- € 305,00 acconto per custodia IVG;
- € 306,50 trascrizione domanda giudiziale;
- € 400,00 spese di cancellazione del pignoramento;
- € 813,37 per spese di mediazione, a prescindere dalle ragioni che ne hanno determinato il fallimento, trattandosi comunque di condizione di procedibilità obbligatoria per l'introduzione del giudizio di divisione;
- € 786,00 contributo unificato e marca;
totale € 2.610,87.
Anche le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico di entrambi i condividenti nella rispettiva misura del 50% (con conseguente diritto al rimborso in favore di parte attrice che le anticipate).
Per quanto riguarda la posizione del , tale parte deve certamente ottenere il CP_2
rimborso, da parte dei due condividenti, delle spese vive sostenute per la pubblicità e la pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche, come indicate e documentate nella memoria di precisazione del credito depositata il 18.4.2023 per un totale di € 651,40, trattandosi di spese necessarie alla divisione e sostenute, quindi, nell'interesse dei condividenti.
Deve altresì ottenere il rimborso dei compensi di avvocato, considerando che l'art. 1113 comma 1 c.c., che prevede che l'intervento dei creditori nel giudizio di divisione debba avvenire “a proprie spese”, è riferibile ai creditori non iscritti, in quanto per i creditori iscritti si applica il terzo comma, che non contiene analoga previsione. I creditori iscritti devono essere chiamati a partecipare al giudizio di divisione per tutelare il proprio credito e la propria garanzia ipotecaria e non devono quindi essere gravati delle relative spese.
Per quanto riguarda la liquidazione dei compensi professionali, si ritiene corretto utilizzare lo scaglione di valore corrispondente al credito residuo esistente al momento della chiamata in giudizio (€ 10.003,69 come indicato nella comparsa di costituzione pagina 6 di 7 della banca), poiché questa somma è rappresentativa dell'effettivo interesse in causa della Banca.
Considerando, poi, che l'attività difensiva svolta dalla banca è stata limitata e di non particolare complessità, rispondendo ad una finalità meramente “partecipativa” e di vigilanza sul corretto svolgimento delle operazioni divisionali (cfr. Cass. n. 6228/2023), si reputa congruo liquidare i parametri minimi e quindi la somma complessiva di €
2.540,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta le contestazioni sollevate al progetto di divisione predisposto con ordinanza del
13.10.2023 e, per l'effetto, dichiara l'esecutività del suddetto progetto di divisione;
compensa integralmente fra e le spese di lite Parte_1 Controparte_1
relativamente ai compensi di avvocato;
condanna a rifondere a il 50% delle spese vive Controparte_1 Parte_1 sostenute per la divisione, liquidate per intero in complessivi € 2.610,87; condanna e , in solido verso la e in misura Parte_1 Controparte_1 Org_2
del 50% ciascuno nei rapporti interni, a rimborsare al le spese di lite, Controparte_2 liquidate in € 2.540,00 per compenso professionale e in € 651,40 per esposti, oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU definitivamente a carico di e Parte_1 Controparte_1
nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso in Torino, in data 5 giugno 2024.
Il Giudice
dott.ssa Simona Gambacorta
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