CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/12/2025, n. 3391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3391 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1159/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Francesca Vullo Presidente dr.ssa Roberta Nunnari
Consigliere Relatore dr.ssa Cristina Giannelli
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1159/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Podgora 9, Parte_1 C.F._1
Milano, presso lo studio dell'avv. CHIESA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONOMO GUIDO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in via Crocefisso 5, Milano, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
SI OV, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza in epigrafe indicata:
- condannare (c.f. , con sede a Controparte_2 P.IVA_1 Lussemburgo, Avenue De La Libertè n. 26, con domicilio digitale in persona del Email_1 legale rappresentante ovvero del legale rappresentante pro tempore, al pagamento: Controparte_3 pagina 1 di 8 - di Euro 53.440,19, a favore del geom. Parte_1 oltre interessi ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 dalla data di proposizione della domanda al saldo;
- soltanto occorrendo, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: ( omissis)
- con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Geom. ai sensi dell'art. Parte_1 342 c.p.c. e/o 345 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa e conseguentemente confermare la
Sentenza n. 9295/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti nel procedimento R.G. 47559/2022. In via principale: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'impugnazione proposta da parte appellante, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere, in tutto e/o in parte ammissibile e fondato l'appello ex adverso proposto e dovesse accertare l'operatività nella fattispecie della garanzia assicurativa, condannare al pagamento delle sole spese provate e documentate e relative Controparte_1 CP_ all'assistenza unicamente del Geom. nonché in coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. con , diminuite Pt_1 in ragione delle violazioni poste in essere dall' e relative alla mancata ratifica dei legali e tecnici da parte Parte_2 della Compagnia, in ogni caso esclusivamente nei limiti del massimale di polizza e detratta, in ogni caso, la franchigia prevista, sempre e comunque a carico dell'Assicurato. In via istruttoria: si contesta la valenza della documentazione prodotta da controparte e le istanze di prova orali ex adverso formulate per le ragioni in atti.
Con riserva di ulteriormente produrre e formulare istanze istruttorie. Con ulteriore riserva di diversamente dedurre e concludere.In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato (di seguito ), in proprio e Parte_1 Pt_1 quale rappresentante legale di (di seguito ”), conveniva in giudizio Controparte_5 CP_5
(di seguito ), chiedendo la condanna della compagnia Controparte_6 CP_6 assicuratrice al pagamento di euro 53.442,19 a favore di e di euro 55.369,62 a favore della Pt_1 società , a titolo di indennizzo per spese legali e peritali. A sostegno di tale domanda, CP_5 allegava: di essere titolare di una polizza assicurativa per responsabilità professionale Pt_1 stipulata originariamente con HCC International Insurance Company PLC, azienda successivamente trasferita a di aver sostenuto spese legali e peritali per difendersi, vittoriosamente, CP_1 nei procedimenti instaurati nei suoi confronti e di dalla Procura della Corte dei Conti di CP_5
Bolzano; che l'assicurazione per la responsabilità civile comporta l'obbligo dell'assicuratore di pagare le spese legali e tecniche sostenute dall'assicurato come previsto dall'art. 1917 c.c., anche quando l'assicurato all'esito di un giudizio non sia stato ritenuto responsabile, nonché espressamente dalla polizza stipulata;
di avere diritto all'indennizzo anche con riferimento alle somme pagate dalla società , perché tale società costituiva lo strumento tecnico-operativo CP_5 della sua professione.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la quale deduceva in primo luogo che la polizza non copriva CP_1 la posizione di , essendo stata sottoscritta da in proprio;
eccepiva poi l'esclusione CP_5 Pt_1 della copertura assicurativa, trattandosi di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, che non copre la responsabilità amministrativa per danno erariale;
inoltre, non trattandosi di una polizza di tutela legale e non essendo stata accertata alcuna responsabilità in capo all'assicurato, le spese legali e tecniche sostenute dovevano fare carico allo stesso, anche in virtù della copertura assicurativa di tutela legale contratta con dall'attore; infine, deduceva la mancata ratifica da CP_4 parte della compagnia assicuratrice dei legali scelti dall'assicuratore, come previsto nella polizza, e contestava il quantum e la congruità dei costi di difesa, non avendo l'attore fornito prova che le prestazioni di cui alle fatture prodotte riguardassero la difesa nei procedimenti oggetto di causa, né del pagamento di tali importi. Chiedeva, infine, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, di essere condannata al pagamento delle spese relative all'assistenza di nonché in coassicurazione Pt_1 indiretta ex art. 1910 c.c. con , con esclusione di quanto richiesto da , diminuite in CP_4 CP_5 ragione delle violazioni poste in essere dall'assicurato e relative alla mancata ratifica dei legali e tecnici da parte della compagnia, nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia prevista dal contratto.
Con sentenza n. 9295/2024 il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree, ritenendo fondata e assorbente la deduzione svolta dalla compagnia assicuratrice circa “la non operatività nel caso di specie della copertura assicurativa discutendosi non già di spese legali relative ad azioni risarcitorie per un danno derivante da responsabilità civile bensì per una responsabilità amministrativa da danno erariale”. Secondo il giudice di primo grado, le spese esposte con la domanda attorea attenevano a difese svolte presso la Corte dei Conti, cioè nell'ambito di procedimenti amministrativi di accertamento della responsabilità per danno erariale, che esulava dalla responsabilità civile verso terzi coperta dalla polizza. Il giudice di prime cure osservava altresì che parte attrice non aveva allegato che tali spese fossero state affrontate per resistere alle richieste risarcitorie della Provincia di Bolzano, che in ipotesi avrebbe potuto ritenersi danneggiata dalla attività illegittima riferibile agli attori, né aveva indicato clausole della polizza estensive della copertura oltre il limite della responsabilità civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono così Pt_1 sintetizzarsi: 1. Violazione dell'art. 1341 c.c.: l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo che, ove la polizza sottoscritta avesse inteso escludere il danno derivante dall'attività professionale qualora ne derivasse pregiudizio ad una pubblica amministrazione, allora si configurerebbe una violazione dell'art. 1341 c.c., secondo cui le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità devono essere specificamente approvate per iscritto. A tal fine non sarebbe sufficiente il richiamo tra le condizioni generali dell'assicurazione specificatamente approvate per iscritto all'“oggetto dell'assicurazione”, che, data la sua genericità, non sarebbe sufficiente a far comprendere al pagina 3 di 8 sottoscrittore che, ove avesse cagionato un danno a un ente pubblico, la polizza non avrebbe operato;
2. In subordine: errata interpretazione del contratto di polizza. Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Violazione dell'art. 1366 c.c., violazione dell'art. 1370 c.c.: l'appellante lamenta che la responsabilità doveva essere qualificata come responsabilità civile, non erariale e che, in ogni caso, da una corretta applicazione delle regole di interpretazione del contratto previste dal Codice civile, risulta che la polizza tutela l'assicurato per il rischio derivante dall'attività professionale svolta, a prescindere dalla veste, privatistica o pubblicistica, della parte danneggiata e dalla sede in cui si decida di far valere la responsabilità dell'assicurato.
Si è costituita che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 c.p.c., nel merito, contraddette le avverse pretese, ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato, e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo altresì le eccezioni non espressamente accolte in primo grado in quanto assorbite.
All'udienza del 25/9/2025 il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 c. 3 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 20/11/2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione, che è stata decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Sul punto, deve ritenersi che con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, indicando le violazioni di legge e le ricadute sulla decisione assunta in primo grado, in ultima analisi articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, in modo tale da consentire di individuare il o i punti controversi di cui si sollecita la diversa valutazione con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
Tanto premesso, l'appello è infondato nel merito. Deve affermarsi che la polizza stipulata da è inquadrabile nel tipo contrattuale Pt_1 dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, disciplinata in generale dall'art. 1917 c.c.
In primo luogo, infatti, in apertura delle “Condizioni di Assicurazione”, compare espressamente la dicitura “Polizza di Responsabilità Civile Professionale Geometri” (p. 7 doc. 3 fascicolo appellante). Più nello specifico, la qualificazione giuridica è desumibile dal tenore del contratto che, a p. 3 di 12 delle “Condizioni di Assicurazione”, sotto la rubrica “Oggetto dell'assicurazione”, prevede che:
“Dietro pagamento del premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel questionario/modulo di pagina 4 di 8 proposta e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa polizza gli assicuratori si impegnano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel modulo/scheda di copertura o durante il “maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento purché tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall'assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa) (…)” (p. 9 doc. 3 fascicolo appellante). Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la copertura assicurativa non può operare nel caso di specie, in quanto chiede il pagamento dell'indennizzo in relazione a spese legali e peritali Pt_1 sostenute nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di una responsabilità da danno erariale. Sul punto, è priva di fondamento la deduzione di parte appellante secondo cui le due responsabilità si differenzierebbero unicamente con riguardo alla sede, giudice ordinario o giudice contabile, davanti alla quale la Pubblica Amministrazione decida, discrezionalmente, di agire al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Al contrario, le differenze tra responsabilità civile e responsabilità erariale sono state rimarcate, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, già ritenuta pertinente al caso di specie dal giudice di prime cure, affermando che “la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice” (Cass. civ. sez. un. n. 21992/2020; conf. Cass. civ. sez. III n. 13677/2021). Nel caso di specie, nei procedimenti instaurati dalla Procura contabile presso la Corte dei Conti di Bolzano nei confronti dell'odierno appellante, il giudice contabile ha correttamente disatteso ogni profilo di giurisdizione o di improcedibilità, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che “ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguito, egli realizza un danno per l'ente pubblico (…), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile” (Cass. civ. sez. un. n. 4511/2006). Ne consegue che è assolutamente infondato l'assunto dell'appellante secondo il quale, nel caso di specie, la responsabilità doveva essere qualificata non già come responsabilità erariale, bensì come responsabilità civile, stante l'assenza di un rapporto di servizio con la Provincia. Da tali considerazioni emerge la differenza tra l'azione, oggetto del caso di specie, svolta dalla Procura contabile dinnanzi alla Corte dei Conti di Bolzano, volta all'accertamento della responsabilità erariale di e il giudizio che, in ipotesi, avrebbe potuto instaurare la Provincia Pt_1
pagina 5 di 8 autonoma di Bolzano davanti al giudice ordinario, ritenendosi danneggiata dall'attività di Pt_1 al fine di ottenere il risarcimento del danno. In altri termini, alla luce delle differenze enucleate dalla giurisprudenza, non può in alcun modo ritenersi una equiparazione delle due responsabilità, sulla base della sola circostanza, valorizzata da parte appellante, che in entrambe le ipotesi il bene giuridico tutelato sarebbe il medesimo e cioè l'integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione.
Ciò posto – stante l'assoluta chiarezza del testo contrattuale, che circoscrive in maniera precisa l'ambito di operatività della polizza alla sola responsabilità civile verso terzi – non si comprende come possa ricavarsi una diversa interpretazione alla luce dei criteri ermeneutici dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) e della buona fede (art. 1366 c.c.). Privo di pregio risulta il richiamo svolto dall'appellante all'art. 1370 c.c., atteso il valore residuale di tale criterio ermeneutico, cui si può ricorrere, in virtù del principio del “gradualismo”, solo quando non risulti sufficiente il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 a 1365 c.c. Ancora, deve evidenziarsi che non è stata allegata da parte appellante, né risulta in alcun modo dal contenuto del contratto, alcuna clausola che estenda la copertura assicurativa anche alla responsabilità da danno erariale. Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la polizza assicurativa non possa operare nel caso di specie, atteso che le spese legali e peritali esposte attengono a giudizi davanti alla Corte dei Conti di Bolzano aventi ad oggetto una responsabilità di carattere erariale, che non risulta ricompresa nel rischio assicurato, limitato in maniera univoca dal contratto alla sola responsabilità civile. Tale conclusione sembrerebbe confermata anche da parte appellante quando sostiene, riferendosi proprio alla clausola contenuta a p. 3 di 12 delle “Condizioni di Assicurazione”, che “l'avverbio
“civilmente”, che nella polizza precede la parola “responsabile” non dovrebbe valere ad escludere la validità della polizza quanto piuttosto ad individuare una responsabilità per danni pecuniari, diversa dalla responsabilità penale o amministrativa” ( p. 14 dell'atto di citazione in appello). La responsabilità amministrativa, che anche secondo l'appellante risulta esclusa attraverso l'utilizzo dell'avverbio “civilmente”, è proprio la responsabilità erariale.
L'appellante sostiene, inoltre, che la predetta clausola costituirebbe una clausola limitativa della responsabilità della compagnia assicuratrice e, pertanto, necessiterebbe, secondo il disposto dell'art. 1341 c. 2 c.c., di una specifica approvazione per iscritto a pena di inefficacia. Sul punto, occorre brevemente soffermarsi sulla distinzione tra clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore, da un lato, e clausole che delimitano l'oggetto del contratto, limitando il rischio assicurato, dall'altro.Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto di assicurazione sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa attengono all'oggetto del contratto e non sono assoggettate al regime previsto dall'art. 1341 c. 2 c.c.Più specificamente, le clausole limitative dell'oggetto delimitano il rischio coperto dalla polizza, selezionando gli eventi pagina 6 di 8 dannosi ricompresi nella garanzia assicurativa sulla base di elementi attinenti al fatto dannoso stesso. Diversamente, le clausole limitative della responsabilità fanno riferimento a elementi estranei all'evento dannoso e temporalmente successivi al suo avverarsi, incidendo sulla misura o sulla portata della copertura assicurativa.Dunque, le prime delimitano il rischio assicurato definendo quali eventi sono coperti dalla polizza, mentre le seconde individuano i limiti e le condizioni in base alle quali la copertura può essere negata o ridotta.In altri termini, quando si verifica un sinistro rientrante nel rischio assicurato come individuato dalle parti e l'assicuratore non ne risponde in tutto o in parte in virtù di una previsione contrattuale, opera un restringimento della responsabilità dell'assicuratore come fissata, in termini generali, dalle norme del Codice civile. Con specifico riferimento al contratto di assicurazione stipulato dalle parti in causa, è evidente che la summenzionata clausola attiene all'oggetto del contratto, in quanto definisce il contenuto dell'obbligazione posta a carico della compagnia assicuratrice e consistente nel tenere indenne l'assicurato di quando questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione. Del resto, sono le stesse norme del Codice civile, e in particolare gli artt. 1882 e 1905 c.c., a prevedere quale elemento del contratto di assicurazione l'individuazione da parte dei contraenti dei
“limiti” dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.Depone nel senso di ritenere la clausola in esame come limitativa dell'oggetto del contratto anche la collocazione sistematica della stessa che, come già evidenziato, è rubricata “Oggetto dell'assicurazione”. Ne consegue che l'esclusione della responsabilità erariale dalla copertura assicurativa non costituisce una limitazione della responsabilità, ma è mera conseguenza della delimitazione del rischio assicurato alla sola responsabilità civile, così come univocamente risultante dalla polizza. Pertanto, la clausola non è assoggettata al regime dettato dall'art. 1341 c. 2 c.c. e non necessita, ai fini della sua efficacia, di una specifica approvazione per iscritto.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le causedi valore compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 9295/2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 9.991,00 oltre IVA, c.p.a., se dovuto, e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Milano il 26/11/2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari Il Presidente Francesca Vullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Michele Alessandro Luigi Citterio.
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Francesca Vullo Presidente dr.ssa Roberta Nunnari
Consigliere Relatore dr.ssa Cristina Giannelli
Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1159/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Podgora 9, Parte_1 C.F._1
Milano, presso lo studio dell'avv. CHIESA ELISABETTA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BONOMO GUIDO;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliata in via Crocefisso 5, Milano, presso lo studio dell'avv. P.IVA_1
SI OV, che la rappresenta e difende come da delega in atti;
APPELLATA sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma della sentenza in epigrafe indicata:
- condannare (c.f. , con sede a Controparte_2 P.IVA_1 Lussemburgo, Avenue De La Libertè n. 26, con domicilio digitale in persona del Email_1 legale rappresentante ovvero del legale rappresentante pro tempore, al pagamento: Controparte_3 pagina 1 di 8 - di Euro 53.440,19, a favore del geom. Parte_1 oltre interessi ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 dalla data di proposizione della domanda al saldo;
- soltanto occorrendo, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova: ( omissis)
- con il favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Per - RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA: Controparte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, premessa ogni opportuna pronuncia del caso e di legge e con ogni più ampia motivazione, così giudicare: In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione proposta dal Geom. ai sensi dell'art. Parte_1 342 c.p.c. e/o 345 c.p.c. e/o dell'art. 348-bis c.p.c. per i motivi illustrati in narrativa e conseguentemente confermare la
Sentenza n. 9295/2024 emessa dal Tribunale di Milano in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Illarietti nel procedimento R.G. 47559/2022. In via principale: respingere, con ogni e qualsiasi statuizione, l'impugnazione proposta da parte appellante, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare integralmente la Sentenza impugnata per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte di Appello dovesse ritenere, in tutto e/o in parte ammissibile e fondato l'appello ex adverso proposto e dovesse accertare l'operatività nella fattispecie della garanzia assicurativa, condannare al pagamento delle sole spese provate e documentate e relative Controparte_1 CP_ all'assistenza unicamente del Geom. nonché in coassicurazione indiretta ex art. 1910 c.c. con , diminuite Pt_1 in ragione delle violazioni poste in essere dall' e relative alla mancata ratifica dei legali e tecnici da parte Parte_2 della Compagnia, in ogni caso esclusivamente nei limiti del massimale di polizza e detratta, in ogni caso, la franchigia prevista, sempre e comunque a carico dell'Assicurato. In via istruttoria: si contesta la valenza della documentazione prodotta da controparte e le istanze di prova orali ex adverso formulate per le ragioni in atti.
Con riserva di ulteriormente produrre e formulare istanze istruttorie. Con ulteriore riserva di diversamente dedurre e concludere.In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa dei due gradi di giudizio.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato (di seguito ), in proprio e Parte_1 Pt_1 quale rappresentante legale di (di seguito ”), conveniva in giudizio Controparte_5 CP_5
(di seguito ), chiedendo la condanna della compagnia Controparte_6 CP_6 assicuratrice al pagamento di euro 53.442,19 a favore di e di euro 55.369,62 a favore della Pt_1 società , a titolo di indennizzo per spese legali e peritali. A sostegno di tale domanda, CP_5 allegava: di essere titolare di una polizza assicurativa per responsabilità professionale Pt_1 stipulata originariamente con HCC International Insurance Company PLC, azienda successivamente trasferita a di aver sostenuto spese legali e peritali per difendersi, vittoriosamente, CP_1 nei procedimenti instaurati nei suoi confronti e di dalla Procura della Corte dei Conti di CP_5
Bolzano; che l'assicurazione per la responsabilità civile comporta l'obbligo dell'assicuratore di pagare le spese legali e tecniche sostenute dall'assicurato come previsto dall'art. 1917 c.c., anche quando l'assicurato all'esito di un giudizio non sia stato ritenuto responsabile, nonché espressamente dalla polizza stipulata;
di avere diritto all'indennizzo anche con riferimento alle somme pagate dalla società , perché tale società costituiva lo strumento tecnico-operativo CP_5 della sua professione.
pagina 2 di 8 Si costituiva in giudizio la quale deduceva in primo luogo che la polizza non copriva CP_1 la posizione di , essendo stata sottoscritta da in proprio;
eccepiva poi l'esclusione CP_5 Pt_1 della copertura assicurativa, trattandosi di una polizza per la responsabilità civile verso terzi, che non copre la responsabilità amministrativa per danno erariale;
inoltre, non trattandosi di una polizza di tutela legale e non essendo stata accertata alcuna responsabilità in capo all'assicurato, le spese legali e tecniche sostenute dovevano fare carico allo stesso, anche in virtù della copertura assicurativa di tutela legale contratta con dall'attore; infine, deduceva la mancata ratifica da CP_4 parte della compagnia assicuratrice dei legali scelti dall'assicuratore, come previsto nella polizza, e contestava il quantum e la congruità dei costi di difesa, non avendo l'attore fornito prova che le prestazioni di cui alle fatture prodotte riguardassero la difesa nei procedimenti oggetto di causa, né del pagamento di tali importi. Chiedeva, infine, in via principale, il rigetto delle domande attoree;
in via subordinata, di essere condannata al pagamento delle spese relative all'assistenza di nonché in coassicurazione Pt_1 indiretta ex art. 1910 c.c. con , con esclusione di quanto richiesto da , diminuite in CP_4 CP_5 ragione delle violazioni poste in essere dall'assicurato e relative alla mancata ratifica dei legali e tecnici da parte della compagnia, nei limiti del massimale di polizza e detratta la franchigia prevista dal contratto.
Con sentenza n. 9295/2024 il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree, ritenendo fondata e assorbente la deduzione svolta dalla compagnia assicuratrice circa “la non operatività nel caso di specie della copertura assicurativa discutendosi non già di spese legali relative ad azioni risarcitorie per un danno derivante da responsabilità civile bensì per una responsabilità amministrativa da danno erariale”. Secondo il giudice di primo grado, le spese esposte con la domanda attorea attenevano a difese svolte presso la Corte dei Conti, cioè nell'ambito di procedimenti amministrativi di accertamento della responsabilità per danno erariale, che esulava dalla responsabilità civile verso terzi coperta dalla polizza. Il giudice di prime cure osservava altresì che parte attrice non aveva allegato che tali spese fossero state affrontate per resistere alle richieste risarcitorie della Provincia di Bolzano, che in ipotesi avrebbe potuto ritenersi danneggiata dalla attività illegittima riferibile agli attori, né aveva indicato clausole della polizza estensive della copertura oltre il limite della responsabilità civile.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello articolando motivi che possono così Pt_1 sintetizzarsi: 1. Violazione dell'art. 1341 c.c.: l'appellante censura la sentenza di primo grado deducendo che, ove la polizza sottoscritta avesse inteso escludere il danno derivante dall'attività professionale qualora ne derivasse pregiudizio ad una pubblica amministrazione, allora si configurerebbe una violazione dell'art. 1341 c.c., secondo cui le clausole che stabiliscono limitazioni di responsabilità devono essere specificamente approvate per iscritto. A tal fine non sarebbe sufficiente il richiamo tra le condizioni generali dell'assicurazione specificatamente approvate per iscritto all'“oggetto dell'assicurazione”, che, data la sua genericità, non sarebbe sufficiente a far comprendere al pagina 3 di 8 sottoscrittore che, ove avesse cagionato un danno a un ente pubblico, la polizza non avrebbe operato;
2. In subordine: errata interpretazione del contratto di polizza. Violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c. Violazione dell'art. 1366 c.c., violazione dell'art. 1370 c.c.: l'appellante lamenta che la responsabilità doveva essere qualificata come responsabilità civile, non erariale e che, in ogni caso, da una corretta applicazione delle regole di interpretazione del contratto previste dal Codice civile, risulta che la polizza tutela l'assicurato per il rischio derivante dall'attività professionale svolta, a prescindere dalla veste, privatistica o pubblicistica, della parte danneggiata e dalla sede in cui si decida di far valere la responsabilità dell'assicurato.
Si è costituita che, eccepita in via preliminare l'inammissibilità dell'appello ex art. CP_1
342 c.p.c., nel merito, contraddette le avverse pretese, ha chiesto la reiezione del gravame, in quanto infondato, e la conferma della sentenza impugnata, riproponendo altresì le eccezioni non espressamente accolte in primo grado in quanto assorbite.
All'udienza del 25/9/2025 il consigliere istruttore, ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 350 c. 3 c.p.c., ha invitato le parti a precisare le rispettive conclusioni. Le stesse hanno concluso come in atti e la causa è stata rinviata per la discussione orale ex art. 350 bis c.p.c. all'udienza collegiale in data 20/11/2025. Alla predetta udienza le parti hanno discusso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e la Corte, all'esito della discussione, ha trattenuto la causa in decisione, che è stata decisa nella camera di consiglio del 26/11/2025.
***
Preliminarmente, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. Sul punto, deve ritenersi che con l'atto introduttivo del giudizio parte appellante ha consentito di individuare i capi della sentenza che ha inteso impugnare, indicando le violazioni di legge e le ricadute sulla decisione assunta in primo grado, in ultima analisi articolando l'impugnazione in termini aderenti al vaglio imposto dalla norma, in modo tale da consentire di individuare il o i punti controversi di cui si sollecita la diversa valutazione con conseguente piena estrinsecazione del principio devolutivo.
Tanto premesso, l'appello è infondato nel merito. Deve affermarsi che la polizza stipulata da è inquadrabile nel tipo contrattuale Pt_1 dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, disciplinata in generale dall'art. 1917 c.c.
In primo luogo, infatti, in apertura delle “Condizioni di Assicurazione”, compare espressamente la dicitura “Polizza di Responsabilità Civile Professionale Geometri” (p. 7 doc. 3 fascicolo appellante). Più nello specifico, la qualificazione giuridica è desumibile dal tenore del contratto che, a p. 3 di 12 delle “Condizioni di Assicurazione”, sotto la rubrica “Oggetto dell'assicurazione”, prevede che:
“Dietro pagamento del premio convenuto, preso atto di quanto sottoscritto nel questionario/modulo di pagina 4 di 8 proposta e ai termini, nei limiti, e alle condizioni ed esclusioni di questa polizza gli assicuratori si impegnano a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione descritta in polizza e che traggono origine da una richiesta di risarcimento fatta da terzi all'assicurato stesso per la prima volta e notificate agli assicuratori durante il periodo di assicurazione indicato nel modulo/scheda di copertura o durante il “maggior periodo per la notifica delle richieste di risarcimento purché tali richieste di risarcimento siano originate da un atto illecito commesso dall'assicurato o da un membro del suo staff e/o collaboratore di cui l'assicurato stesso ne debba rispondere durante il periodo di assicurazione o di retroattività (se concessa) (…)” (p. 9 doc. 3 fascicolo appellante). Alla luce di tali elementi, deve ritenersi che la copertura assicurativa non può operare nel caso di specie, in quanto chiede il pagamento dell'indennizzo in relazione a spese legali e peritali Pt_1 sostenute nell'ambito di procedimenti aventi ad oggetto l'accertamento di una responsabilità da danno erariale. Sul punto, è priva di fondamento la deduzione di parte appellante secondo cui le due responsabilità si differenzierebbero unicamente con riguardo alla sede, giudice ordinario o giudice contabile, davanti alla quale la Pubblica Amministrazione decida, discrezionalmente, di agire al fine di ottenere il risarcimento del danno patito. Al contrario, le differenze tra responsabilità civile e responsabilità erariale sono state rimarcate, anche di recente, dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione, già ritenuta pertinente al caso di specie dal giudice di prime cure, affermando che “la reciproca indipendenza dell'azione di responsabilità per danno erariale e di quella di responsabilità civile promossa dalle singole amministrazioni interessate davanti al giudice ordinario si giustifica per la diversità degli interessi rispettivamente tutelati: la prima volta alla tutela dell'interesse pubblico generale, al buon andamento della P.A. e al corretto impiego delle risorse, con funzione prevalentemente sanzionatoria;
la seconda, invece, al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell'interesse particolare della amministrazione attrice” (Cass. civ. sez. un. n. 21992/2020; conf. Cass. civ. sez. III n. 13677/2021). Nel caso di specie, nei procedimenti instaurati dalla Procura contabile presso la Corte dei Conti di Bolzano nei confronti dell'odierno appellante, il giudice contabile ha correttamente disatteso ogni profilo di giurisdizione o di improcedibilità, sulla base della pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che ha affermato che “ormai il baricentro per discriminare la giurisdizione ordinaria da quella contabile si è spostato dalla qualità del soggetto (che può ben essere un privato od un ente pubblico non economico) alla natura del danno e degli scopi perseguiti, cosicché ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione del contributo, e la incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguito, egli realizza un danno per l'ente pubblico (…), di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile” (Cass. civ. sez. un. n. 4511/2006). Ne consegue che è assolutamente infondato l'assunto dell'appellante secondo il quale, nel caso di specie, la responsabilità doveva essere qualificata non già come responsabilità erariale, bensì come responsabilità civile, stante l'assenza di un rapporto di servizio con la Provincia. Da tali considerazioni emerge la differenza tra l'azione, oggetto del caso di specie, svolta dalla Procura contabile dinnanzi alla Corte dei Conti di Bolzano, volta all'accertamento della responsabilità erariale di e il giudizio che, in ipotesi, avrebbe potuto instaurare la Provincia Pt_1
pagina 5 di 8 autonoma di Bolzano davanti al giudice ordinario, ritenendosi danneggiata dall'attività di Pt_1 al fine di ottenere il risarcimento del danno. In altri termini, alla luce delle differenze enucleate dalla giurisprudenza, non può in alcun modo ritenersi una equiparazione delle due responsabilità, sulla base della sola circostanza, valorizzata da parte appellante, che in entrambe le ipotesi il bene giuridico tutelato sarebbe il medesimo e cioè l'integrità patrimoniale della Pubblica Amministrazione.
Ciò posto – stante l'assoluta chiarezza del testo contrattuale, che circoscrive in maniera precisa l'ambito di operatività della polizza alla sola responsabilità civile verso terzi – non si comprende come possa ricavarsi una diversa interpretazione alla luce dei criteri ermeneutici dell'interpretazione complessiva delle clausole (art. 1363 c.c.) e della buona fede (art. 1366 c.c.). Privo di pregio risulta il richiamo svolto dall'appellante all'art. 1370 c.c., atteso il valore residuale di tale criterio ermeneutico, cui si può ricorrere, in virtù del principio del “gradualismo”, solo quando non risulti sufficiente il ricorso ai criteri di cui agli artt. 1362 a 1365 c.c. Ancora, deve evidenziarsi che non è stata allegata da parte appellante, né risulta in alcun modo dal contenuto del contratto, alcuna clausola che estenda la copertura assicurativa anche alla responsabilità da danno erariale. Alla luce delle esposte considerazioni, deve ritenersi che il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che la polizza assicurativa non possa operare nel caso di specie, atteso che le spese legali e peritali esposte attengono a giudizi davanti alla Corte dei Conti di Bolzano aventi ad oggetto una responsabilità di carattere erariale, che non risulta ricompresa nel rischio assicurato, limitato in maniera univoca dal contratto alla sola responsabilità civile. Tale conclusione sembrerebbe confermata anche da parte appellante quando sostiene, riferendosi proprio alla clausola contenuta a p. 3 di 12 delle “Condizioni di Assicurazione”, che “l'avverbio
“civilmente”, che nella polizza precede la parola “responsabile” non dovrebbe valere ad escludere la validità della polizza quanto piuttosto ad individuare una responsabilità per danni pecuniari, diversa dalla responsabilità penale o amministrativa” ( p. 14 dell'atto di citazione in appello). La responsabilità amministrativa, che anche secondo l'appellante risulta esclusa attraverso l'utilizzo dell'avverbio “civilmente”, è proprio la responsabilità erariale.
L'appellante sostiene, inoltre, che la predetta clausola costituirebbe una clausola limitativa della responsabilità della compagnia assicuratrice e, pertanto, necessiterebbe, secondo il disposto dell'art. 1341 c. 2 c.c., di una specifica approvazione per iscritto a pena di inefficacia. Sul punto, occorre brevemente soffermarsi sulla distinzione tra clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore, da un lato, e clausole che delimitano l'oggetto del contratto, limitando il rischio assicurato, dall'altro.Secondo la giurisprudenza di legittimità, nel contratto di assicurazione sono da considerarsi clausole limitative della responsabilità solo quelle che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento o che escludono il rischio garantito, mentre le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa attengono all'oggetto del contratto e non sono assoggettate al regime previsto dall'art. 1341 c. 2 c.c.Più specificamente, le clausole limitative dell'oggetto delimitano il rischio coperto dalla polizza, selezionando gli eventi pagina 6 di 8 dannosi ricompresi nella garanzia assicurativa sulla base di elementi attinenti al fatto dannoso stesso. Diversamente, le clausole limitative della responsabilità fanno riferimento a elementi estranei all'evento dannoso e temporalmente successivi al suo avverarsi, incidendo sulla misura o sulla portata della copertura assicurativa.Dunque, le prime delimitano il rischio assicurato definendo quali eventi sono coperti dalla polizza, mentre le seconde individuano i limiti e le condizioni in base alle quali la copertura può essere negata o ridotta.In altri termini, quando si verifica un sinistro rientrante nel rischio assicurato come individuato dalle parti e l'assicuratore non ne risponde in tutto o in parte in virtù di una previsione contrattuale, opera un restringimento della responsabilità dell'assicuratore come fissata, in termini generali, dalle norme del Codice civile. Con specifico riferimento al contratto di assicurazione stipulato dalle parti in causa, è evidente che la summenzionata clausola attiene all'oggetto del contratto, in quanto definisce il contenuto dell'obbligazione posta a carico della compagnia assicuratrice e consistente nel tenere indenne l'assicurato di quando questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per perdite pecuniarie involontariamente cagionate a terzi nell'esercizio della professione. Del resto, sono le stesse norme del Codice civile, e in particolare gli artt. 1882 e 1905 c.c., a prevedere quale elemento del contratto di assicurazione l'individuazione da parte dei contraenti dei
“limiti” dell'obbligazione indennitaria dell'assicuratore.Depone nel senso di ritenere la clausola in esame come limitativa dell'oggetto del contratto anche la collocazione sistematica della stessa che, come già evidenziato, è rubricata “Oggetto dell'assicurazione”. Ne consegue che l'esclusione della responsabilità erariale dalla copertura assicurativa non costituisce una limitazione della responsabilità, ma è mera conseguenza della delimitazione del rischio assicurato alla sola responsabilità civile, così come univocamente risultante dalla polizza. Pertanto, la clausola non è assoggettata al regime dettato dall'art. 1341 c. 2 c.c. e non necessita, ai fini della sua efficacia, di una specifica approvazione per iscritto.
Da quanto sopra esposto consegue che l'appello deve essere rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di lite del grado seguono il principio della soccombenza e sono da porsi a carico dell'appellante in favore dell'appellata costituita. Le stesse sono liquidate come da dispositivo, alla stregua del D.M. n. 147/2022, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate, applicando i parametri medi previsti per le causedi valore compreso nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115/2002.
PQM
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
avverso la sentenza n. 9295/2024 del Tribunale di Milano, così dispone:
[...]
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza impugnata;
pagina 7 di 8 - condanna parte appellante alla rifusione delle spese processuali del grado in favore di
[...]
, che si liquidano in complessivi Controparte_1 euro 9.991,00 oltre IVA, c.p.a., se dovuto, e rimborso forfettario spese generali al 15%;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002. Così deciso in Milano il 26/11/2025.
Il Consigliere est. Roberta Nunnari Il Presidente Francesca Vullo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del M.O.T. Dott. Michele Alessandro Luigi Citterio.
pagina 8 di 8