Sentenza 17 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/03/2001, n. 3875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3875 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 7 REPUBBLICA ITALIANA INTED POL O ITALIANO0387 5 /0 1 LA CORT REM DR ASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 1981/98 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere 4553/98 Consigliere Cron. 8306 Dott. Gabriella COLETTI Dott. Maura LA TERZA Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud. 09/11/00Dott. Gianfranco SERVELLO ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AN IN, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LAMURAGLIA MICHELE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELL' INTERNO;
intimato e sul 2° ricorso n° 04553/98 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12,2000 4600 presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo -1- rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente incidentale nonchè
contro
AN IN;
intimata avversO la sentenza n. 2922/97 del Tribunale di BARI, depositata il 27/06/97, R.G.N. 1832/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/00 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il ricorso principale l'accoglimento e per il ricorso incidentale condizionato l'inammissibilità. -2- 1981-98 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17-12-1991 NN ER, nata il [...], conveniva davanti al Pretore del Lavoro di Bari il Ministero dell'Interno per sentir accertare la propria invalidità civile, con conseguente condanna alla corresponsione della pensione di invalidità e l'indennità speciale per ciechi parziali o di ogni altra indennità economica spettante, già inutilmente richiesta in sede amministrativa con domanda del 7/1/1991. Costituitosi il contraddittorio con contestazione del fondamento della pretesa da parte del Ministero convenuto, veniva disposta ed espletata consulenza medico-legale. Il convenuto non contestava le conclusioni del CTU ed il Pretore dichiarava l'istante invalida civile al 68% e condannava l'Amministrazione alla corresponsione dell'assegno mensile di invalidità con decorrenza dall'1-2-91, oltre svalutazione monetaria interessi e spese processuali, motivando di condividere pienamente le conclusioni del CTU, perché non contestate dalle parti e fondate su corretta e completa elaborazione ed interpretazione delle indagini anamnestiche cliniche e strumentali ed apparendo del tutto immuni da errori di metodo o da vizi logici. Proponeva appello il Ministero dell'Interno contestando la mancanza di prova dello stato di in-collocamento al lavoro, dei requisiti socio- economici e del requisito sanitario. Il Tribunale del Lavoro di Bari riformava la sentenza del Pretore, ritenendo insoddisfatto il requisito della incollocazione al lavoro, in quanto sopravvenuto soltanto in data 12 marzo 1991, con l'iscrizione к 3 dell'appellata alle liste del collocamento obbligatorio e rigettava la domanda da questa proposta,dichiarando assorbiti gli altri motivi. Avverso detta sentenza del Tribunale di Bari propone ricorso per cassazione con unico motivo la NN;
resiste l'amministrazione con controricorso e propone a sua volta ricorso incidentale condizionato. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza. Lamenta la ricorrente falsa applicazione di norme di diritto, nonchè contraddittoria motivazione, richiamando le seguenti norme: art. 2, 8/5 e 13 1. 118/71, art. 1, 5 e 19 1. 482/68, art. 1 1. n. 295/90 (in relazione ai n.ri 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c.). Il Tribunale avrebbe infatti errato nell'affermare che tutti i requisiti richiesti per la concessione dell'assegno d'invalidità, salvo quello sanitario, debbono sussistere al momento della domanda amministrativa. Il Ministero dell' Interno, nell'ipotesi di accoglimento del ricorso principale, richiama i motivi di appello, chiedendo il rigetto della domanda sia per la mancata prova del requisito reddituale e dell'assenza di trattamenti incompatibili, sia per il difetto del requisito sanitario, argomentando nel senso della scarsa incidenza sul profilo funzionale delle invalidità riscontrate. Il ricorso è fondato. Il ragionamento del Tribunale si fonda sull'assunto dell'inapplicabilità dell'art 149 disp. d'att. c.p.c. all'ipotesi di sopravvenienza di requisiti che non riguardino l'aspetto sanitario. La tesi, condivisa dall'Amministrazione in controricorso, è erronea. Questa Suprema Corte ha più volte sottolineato come il requisito dello stato di incollocazione al lavoro, previsto dall'art. 13 legge n. 118 del 1971 per il conseguimento dell'assegno di invalidita', non costituisca un mero elemento estrinseco alla fattispecie assistenziale, bensì rappresenti un elemento costitutivo del diritto all'assegno d'invalidità ed ha altresì specificato che tale stato di non collocamento non est rappresentato dal mero stato di disoccupazione o non occupazione, ma dal mancato conseguimento di un'occupazione in mansioni compatibili con la menomazione del soggetto, a seguito di iscrizione nelle speciali liste degli aventi diritto al collocamento obbligatorio o, quanto meno, della presentazione della domanda di iscrizione (Cass. n. 8787/1996; solo nel caso di invalidi nei cui confronti non sussista, nonostante specifica richiesta, un accertamento della invalidita' e della misura di essa, con conseguente impossibilita' di iscrizione alle liste del collocamento obbligatorio, il requisito in parola non puo' essere inteso come mancato conseguimento di un'occupazione nonostante l'iscrizione nelle liste speciali, ma piu' semplicemente come stato di disoccupazione o non occupazione, che puo' essere provato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni: Cass. n. 12377/1998). Dall'affermazione del carattere costitutivo del requisito in argomento consegue che esso puo' intervenire anche in corso di causa (ferma restando la regola secondo cui il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si sia perfezionata la fattispecie), in applicazione di un principio di carattere generale del processo, del quale, riguardo alla materia pensionistica, costituiscono conferma l'art. 149 disp. att. cod. proc. civ., relativo alla sopravvenienza del requisito sanitario (ma 5 che è espressione di un generale canone di economicità dei procedimenti giudiziario e amministrativo), e l'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 448 (pur dettato con specifico riferimento al procedimento amministrativo), relativo ai requisiti del diritto alla pensione di invalidita' (Cass. nn. 10708/1998, 8055/2000 e 9812/2000). Nella specie, dunque, la ricorrente aveva adempiuto l'onere di porre in essere un comportamento tendente al collocamento ex lege n. 482/1968; in applicazione di quanto più sopra affermato avrebbe avuto titolo al riconoscimento dell'assegno a far tempo dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il Tribunale ha individuato il perfezionamento del requisito dell'incollocabiltà, anche se successivo alla domanda giudiziale (e quindi dal 1°aprile 1991). L'impugnata sentenza deve quindi essere cassata e,poiche' in sede di appello era stata contestata la sussistenza (peraltro accertata dal Pretore) di tutti i presupposti di legge ed era stata, in particolare, dedotta l'insussistenza (oltre che della prova della cittadinanza italiana) dei requisiti reddituale e sanitario, e tali punti erano stati considerati assorbiti da quanto ritenuto dal giudice di appello (che percio' non li ha esaminati) in materia di incollocabilità, e poiche' su di essi -ove riproposti- sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa deve essere rinviata ad altro giudice di eguale grado,che si designa nella Corte d'appello di Bari, che si atterra' al principio di diritto sopra enunciato, provvedendo altresì sulle spese processuali del presente giudizio di legittimità. Risulta pertanto carente d'interesse l'Amministrazione in ordine all'esame- in questa sede richiesto- degli ulteriori motivi di appello da essa proposti, conseguentemente il ricorso incidentale va dichiarato inammissibile (Cass.nn. 3908/2000; 7103/1998; 8924/1998).
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma il 9 novembre 2000. Il Relatore Il Presidente Viiceuro Tresso Jafrans krilly Slille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 17 MAR. 2001 oggi, A M IL M ADORATORE E R P DI CANCELLERIA T A Z I N O E R O C I D , O L A L 0 S O 3 1 S B 3 . A I 5 T T D R , . A A A ' N S T L E S L P 3 E S O 7 P I - D 8 N I M - I S G 1 N O 1 A E D A S E D E I G T E A , N G O E O A S R L E T S I A G L E D L R E O D 7