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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 19/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 837/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FUSARI Parte_1 C.F._1
MARCO.
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 di , di e di . CP_3 Controparte_4 CP_5
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “in via preliminare: - ai sensi dell'art. 420 comma 5 c.p.c. ammettere nel giudizio, quale doc. 12, formatosi successivamente alla presentazione del ricorso, il contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, che si allega alla presenti note scritte;
nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e dunque per un totale di €
2.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107
(ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 2.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
in via istruttoria: - senza inversione alcuna dell'onere della prova, e fermo restando il principio di non contestazione, ammettere prova testimoniale e/o per interrogatorio formale con il Dirigente Scolastico pro tempore e con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pro tempore dell'Istituto
Comprensivo di Via Valletta Fogliano di Vigevano (PV), entrambi ivi domiciliati, sulle seguenti circostanze di fatto, depurate di ogni elemento eventualmente valutativo: 1) Vero che, con riferimento ai contratti a tempo determinato di cui al punto 3 della parte "in fatto" del ricorso (doc. 3 che si rammostra al teste), la signora aveva identiche mansioni Parte_1
e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato;
2) Vero che, con riferimento ai contratti di cui al capitolo 1, la signora ha svolto le seguenti mansioni: preparazione delle lezioni e delle Parte_1
esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione;
in ogni caso: - con vittoria di spese (contributo unificato €
49,00) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e
Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 07/02/2025, e quindi dei diritti relativi ai contratti sottoscritti negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69,
Pag. 2 di 6 riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' per domandare il riconoscimento del diritto Controparte_2 all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (doc. sub 3 fascicolo parte ricorrente); la parte ha anche documentato di essere attualmente titolare di un contratto con scadenza 31 agosto 2025. Nelle note per la trattazione scritta la ricorrente, aderendo all'eccezione della parte resistente ha rinunciato alla domanda in relazione all'a.s.
2023/2024.
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i
Pag. 3 di 6 danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla
Pag. 4 di 6 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto - Legge n. 69/2023.
Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Come dianzi evidenziato l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Parte ricorrente ha documentato di averi richiesto al la carta docenti con CP_1
comunicazione ricevuta il 28 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, essendo trascorso un termine inferiore a cinque anni tra la data di instaurazione del primo contratto di supplenza dedotto in giudizio - avvenuta il 1/9/2028 - e la notifica della diffida menzionata, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte, si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3.Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza;
le spese sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del
D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause che hanno un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
Pag. 5 di 6 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 1.314 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
19/03/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
Pag. 6 di 6
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 837/2024
Il Giudice Andrea Francesco Forcina, all'udienza del 18/03/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. FUSARI Parte_1 C.F._1
MARCO.
ricorrente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. ) con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 di , di e di . CP_3 Controparte_4 CP_5
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “in via preliminare: - ai sensi dell'art. 420 comma 5 c.p.c. ammettere nel giudizio, quale doc. 12, formatosi successivamente alla presentazione del ricorso, il contratto a tempo determinato fino al 31 agosto 2025, che si allega alla presenti note scritte;
nel merito: a) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui mediante la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107 per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23 e dunque per un totale di €
2.500,00, anche previa eventuale disapplicazione di tutta la normativa legislativa e/o regolamentare ratione temporis applicabile ai suddetti anni scolastici che venga a limitare l'emolumento in questione ai soli insegnanti di ruolo con contratto a tempo indeterminato;
b) conseguentemente, condannare i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, a mettere a disposizione della ricorrente la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente” di cui all'art. 1 commi 121 e ss. della legge 13 luglio 2015 n. 107
(ovvero altra equivalente), con accredito sulla stessa di un importo nominale spendibile nelle forme e con le finalità di cui alla suddetta normativa, pari a € 2.500,00, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; solo in subordine, nel caso in cui non fosse possibile l'attribuzione della carta del docente, si chiede che i resistenti, in solido tra loro o in subordine secondo quanto di competenza, vengano condannati a corrispondere alla ricorrente la somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento del danno per equivalente, ovvero la diversa somma che risulterà in corso di causa o che verrà ritenuta di giustizia e/o di equità; c) il tutto e in ogni caso oltre alla maggior somma tra interessi legali o rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 22 comma 36 della Legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
in via istruttoria: - senza inversione alcuna dell'onere della prova, e fermo restando il principio di non contestazione, ammettere prova testimoniale e/o per interrogatorio formale con il Dirigente Scolastico pro tempore e con il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi pro tempore dell'Istituto
Comprensivo di Via Valletta Fogliano di Vigevano (PV), entrambi ivi domiciliati, sulle seguenti circostanze di fatto, depurate di ogni elemento eventualmente valutativo: 1) Vero che, con riferimento ai contratti a tempo determinato di cui al punto 3 della parte "in fatto" del ricorso (doc. 3 che si rammostra al teste), la signora aveva identiche mansioni Parte_1
e obblighi contrattuali rispetto al servizio scolastico svolto dai colleghi con contratto a tempo indeterminato;
2) Vero che, con riferimento ai contratti di cui al capitolo 1, la signora ha svolto le seguenti mansioni: preparazione delle lezioni e delle Parte_1
esercitazioni; verifica in classe e correzione degli elaborati;
rapporti individuali con le famiglie;
partecipazione alle riunioni del Collegio dei docenti;
informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali;
partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe;
svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione finale;
attività di arricchimento dell'offerta formativa e di recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento;
attività funzionale all'insegnamento, ossia le attività di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione;
in ogni caso: - con vittoria di spese (contributo unificato €
49,00) e competenze professionali del presente giudizio, oltre spese generali (15%), CPA e
Iva, oltre successive occorrende, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1-bis del
D.M. 55/2014, e da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”.
Per la parte resistente: “Dichiarare l'intervenuta prescrizione quinquennale dei diritti azionati con la notifica dell'atto introduttivo del 07/02/2025, e quindi dei diritti relativi ai contratti sottoscritti negli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020; 2. In caso di riconosciuta fondatezza delle pretese avversarie, tenuto conto di quanto previsto dal Decreto Legge 13 giugno 2023 n. 69,
Pag. 2 di 6 riconoscere in favore della controparte il beneficio di cui all'art. 1 comma 121 della Legge n.
107/2015 alle medesime condizioni previste per il personale di ruolo, limitatamente agli aa.ss.
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; Alla luce della serialità della vertenza, compensare in ogni caso integralmente le spese di lite.”.
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' per domandare il riconoscimento del diritto Controparte_2 all'assegnazione della c. d. “Carta del Docente” con riferimento ad anni nei quali ha lavorato come docente a tempo determinato.
Parte ricorrente ha depositato al riguardo la copia dei contratti di lavoro (doc. sub 3 fascicolo parte ricorrente); la parte ha anche documentato di essere attualmente titolare di un contratto con scadenza 31 agosto 2025. Nelle note per la trattazione scritta la ricorrente, aderendo all'eccezione della parte resistente ha rinunciato alla domanda in relazione all'a.s.
2023/2024.
Il diritto dei docenti precari a ottenere il bonus in questione è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità che, nell'ordinanza n. 29961/2023, dopo ampio esame della questione (al riguardo deve qui intendersi integralmente richiamata la motivazione della pronuncia) ha così affermato: “1) la Carta Docenti di cui all'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi fino al 31.08, ai sensi dell'art. 4 comma 1
l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.06, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo di una domanda in tal senso diretta al;
2) Ai CP_1 docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi e rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
3) Ai docenti di cui sopra, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i
Pag. 3 di 6 danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice di merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio;
4) l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della
Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e
2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della
Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale e il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico”.
L'ordinanza della Suprema Corte conferma la giurisprudenza di merito chesi era largamente espressa nei medesimi termini, nel solco, peraltro, della Corte di Giustizia Europea, la quale - nell'ordinanza del 18/05/2022 emessa nell'ambito della Causa C-450/21 - ha ravvisato l'incompatibilità della normativa italiana con quanto disposto nella Clausola 4 dell'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, che dispone il divieto di discriminazione tra lavoratori a tempo indeterminato e a tempo determinato.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1842/2022, ha rilevato che la normativa di cui si tratta: “collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente
(e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla
Pag. 4 di 6 formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto - dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò deve aggiungersi che il bonus indicato è stato riconosciuto al personale docente con contratto temporaneo di supplenza annuale su posto vacante e disponibile ai sensi dell'art. 15 del Decreto - Legge n. 69/2023.
Parte resistente ha eccepito la prescrizione del diritto della ricorrente con riferimento agli anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020.
Come dianzi evidenziato l'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4 comma 1 e 2 l. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica.
Parte ricorrente ha documentato di averi richiesto al la carta docenti con CP_1
comunicazione ricevuta il 28 ottobre 2022 (cfr. doc. n. 4 fascicolo parte ricorrente).
Pertanto, essendo trascorso un termine inferiore a cinque anni tra la data di instaurazione del primo contratto di supplenza dedotto in giudizio - avvenuta il 1/9/2028 - e la notifica della diffida menzionata, l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata.
Alla luce dei princìpi giurisprudenziali richiamati e delle ulteriori considerazioni svolte, si deve riconoscere il diritto della ricorrente all'assegnazione del bonus economico per tutti gli anni scolastici per i quali è stato richiesto, posto che sono stati documentati i rapporti di lavoro relativi a tali periodi.
3.Le spese di lite devono essere poste a carico di parte resistente secondo il criterio della soccombenza;
le spese sono liquidate nel dispositivo secondo i parametri minimi del
D.M. n. 55 del 2014 calcolati per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della misura prevista per le cause che hanno un valore compreso tra 1.100 e 5.200 euro, rito lavoro.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando:
Pag. 5 di 6 1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente a ottenere la “carta Parte_1 docente”, per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23 e condanna l'Amministrazione convenuta a mettere a disposizione di parte ricorrente detta carta docente
(o altro equipollente) per i predetti anni;
2) condanna il a rifondere a parte ricorrente le Controparte_1 spese di lite, che liquida in € 49 per anticipazioni ed in € 1.314 per compenso professionale oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
19/03/2025 Il Giudice
Andrea Francesco Forcina
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