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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/04/2025, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 538/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 538/2023, promossa
DA
(C.F.: ), con studio in 59100 - Prato, via Parte_1 C.F._1
Dante n. 7, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato nel proprio studio in 59100 – PRATO, via Dante n. 7.
APPELLANTE
CONTRO
(già ), con sede in Milano, via Caldera n. 21, Controparte_1 CP_1
PI in persona dei suoi procuratori speciali pro tempore Dott. P.IVA_1 CP_2
e Dott. rappresentata e difesa giusta procura speciale sotto-
[...] Controparte_3 scritta con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Calogero Lanza (
[...]
– ) e dall'Avv. Matteo Giarratana Email_1 C.F._2
(matteo. – con studio in Mila- Email_2 C.F._3
1 no, via San Martino n. 19 (Tel. 02 58316939 - Fax. 02 ) ed ivi elettivamente P.IVA_2
e digitalmente domiciliata.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 500/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 23/08/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere: - accertare e dichiarare il carattere usurario del tasso TAEG applicato e/o pattuito quale costo del finanziamento stipulato in data 28.3.2014, e/o del tasso di mora dello stesso;
- per l'effetto, accertare e dichia- rare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di finanziamento concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento anche per il prosieguo;
- per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione delle som- me indebitamente percepite a titolo di interessi e quantificate fino al marzo 2019 in eu- ro 16.187,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base della CTU che verrà espletata, di cui si chiede l'ammissione in caso di contestazione dei conteggi, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo con ride- terminazione del piano di ammortamento per la residua parte del contratto. IN IPOTE-
SI ED IN SUBORDINE in accoglimento dei motivi esposti sub 2), sub 3) e sub 4) dichia- rare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli arti- coli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per la violazione della normativa che tutela il consumatore, e per violazione dell'articolo 117, comma 4 e 6, TUB e/o per violazione dell'articolo 125 bis TUB indivi- duando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate dovute fino al marzo 2019 o nell'interesse previsto dagli articolo 117, settimo comma, e 125 bis TUB e, per l'effetto, condannare la finanziaria convenuta a restituire alla parte attrice e sulle rate scadute al marzo 2019 la somma di €. 15.692,00.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla dif- ferenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale e quelli dovu- ti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117, comma 7, del TUB
2 o 125 bis TUB, operando la sostituzione del tasso legale con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento, secondo la somma sopra pre- cisata o operando la sostituzione del tasso praticato contrattualmente con quello previ- sto dall'articolo 117 TUB, comma 7, o 125 bis TUB (tasso BOT) o con quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile cui, in caso di con- testazione dei conteggi, si richiede l'ammissione e comunque nella maniera più favore- vole alla parte attrice con rideterminazione del residuo piano di ammortamento. - IN
ULTERIORE IPOTESI “Vista la presenza della usura “ab origine” come accertata da par- te della CTU, insiste affinchè ai sensi di quanto previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c., la clausola di determinazione degli interessi sia dichiarata nulla, e, per il combinato di- sposto dell'art. 644 c.p. e dell'articolo 2059 c.c., condannarsi la convenuta a risarcire il danno morale-non patrimoniale precisato nella somma pari agli interessi corrispettivi quantificati nella complessiva somma di €. 16.187,00.=, ovvero in ipotesi a quanto de- terminato dal Giudice secondo equità, o in quella maggiore o minore somma che risul- terà dovuta (in tale senso vedasi la sentenza TRIBUNALE DI PADOVA N. 833/2016 – doc. 1). Affinché il Giudice Voglia rimettere gli atti alla Procura della Repubblica compe- tente per il fatto di reato accertato. Infine IN VIA ISTRUTTORIA disporsi una integra- zione della CTU volta ad accertare l'esistenza di ogni indeterminatezza del contratto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché, accertata la violazione delle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi corrisposti secondo il metodo alla francese e quindi col metodo “composto”, disporsi la rideterminazione de- gli stessi ai sensi degli articoli 117 o 125 bis TUB nei limiti del tasso dei BOT, ritenuto tra l'altro che la parte appellante è un cliente-consumatore. Vedasi in tale senso anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez III, n. 12964 del 13.5.2021 (doc. 2 deposi- tata nella nota di udienza datata 11.6.2021 per la udienza del 17.6.2021). Con vittoria di spese e competenze del giudizio, spese di CTU come liquidate dal Giudice e di CTP come da conteggio allegato (doc. 3)”.
Per la parte appellata: “Nel merito ed in via principale: contestati tutti i conteggi avversari si chiede di rigettare l'odierno appello in quanto infondato in fatto ed in dirit- to e per diversi aspetti inammissibile per carenza di specificità ed in parte per carenza di interesse ad agire mandando completamente assolta da ogni Controparte_1
e qualsivoglia pretesa dell'appellante per le ragioni meglio indicate in parte motiva con- fermando la condanna dell'appellante relativamente alla domanda riconvenzionale for- mulata dall'appellata in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a
3 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In via incidentale: accertare e dichiarare l'assenza di usurarietà anche in relazione al tas- so concretamente applicato da nella fase patologica dell'esecuzione del con- CP_1 tratto a seguito dell'inadempimento del sig. per le ragioni meglio indicate in Pt_1 parte motiva e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di prime cure sul pun- to. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In via ancora incidentale: riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale del- le spese di lite e di CTU stante la totale o preponderante soccombenza del sig. Pt_1 nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla refusione delle spese di lite e di CTU del primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In ogni caso, sin da adesso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove. Con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003”. Controparte_1
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1.- L'Avv. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato per Parte_1
l'udienza del 4.11.2019 . Assumeva che aveva stipulato con la convenuta CP_1 in data 28 marzo 2014 il contratto di prestito personale n.13565847 dell'importo di €
30.000,00, da restituire in 84 rate mensili dell'importo di € 578,76 cadauna, al tasso fisso annuale (TAN) del 14,65 % e TAEG del 16,20 %; che tale contratto era, in tesi, affetto da usura oggettiva quanto all'interesse corrispettivo e/o a quello di mora, con conseguente nullità ex art.1815, co.2, e in ipotesi, che la clausola determinativa degli interessi era nulla per indeterminatezza e violazione degli artt.1346, 1418, 1419 c.c., artt.117, co.4 e 6, 125 bis TUB, con conseguente richiesta, in tesi, di condanna della convenuta a restituire gli interessi pagati e non dovuti, quantificati sino a marzo 2019 in euro 16.187,00 e, in ipotesi, di condanna alla restituzione degli interessi ridetermi- nati ex artt.117 o 125 bis nella misura di euro 15.692,00.
2.- La convenuta contestava le domande proposte e, rappresentato che con lette- ra del 30-8-2019 l'attore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, ne chiedeva la condanna in via riconvenzionale al pagamento della somma di euro €
13.250,60 oltre agli interessi di mora pari all'1% mensile (dal 30.08.2019), per capita- le residuo e rate impagate.
4 3.- Istruita con CTU contabile, il Tribunale di Prato decideva la lite con sentenza n.500/2022, con la quale, accogliendo parzialmente le richieste attoree con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'usura nella fase patologica del contratto ( interessi mora- tori) e rideterminato l'avere della convenuta in euro 13.340,45, condannava “l'attore a corrispondere alla società convenuta l'importo di euro 13.340,45 a titolo di differenza tra il costo del finanziamento richiamato in parte motiva ed il credito residuo ridetermi- nato in [...] corrispondente al tasso contrattuale corrispettivo sulla somma capitale dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo” e compensava tra le parti le spese di lite.
4.- La sentenza è stata appellata in via principale dall'attore in primo grado e in via incidentale dalla convenuta. Le parti hanno reciprocamente contestato gli opposti motivi d'appello.
5.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14-2-2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe e con riduzione del termine di deposito della comparsa conclusionale a venticinque giorni (va dato atto che per errore materiale l'ordinanza
14-2-2025 riporta quale data di camera di consiglio quella del 10-2-2025, mentre quel- la corretta è 14-2-2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. -L'appello principale.
1.- L'Avv. ha proposto appello principale, formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione:
1.1.- Con il terzo motivo, il primo da esaminare in ordine logico-giuridico tenuto conto della subordinazione tra le domande proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, denuncia, in sintesi, come erronea la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che la penale prevista per l'estinzione anticipata del finanziamento non è rilevante ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia.
Secondo l'appellante, ai fini dell'art.644 c.p., rilevano tutti i costi, anche solo quelli potenziali, a prescindere, quindi, dall'effettivo pagamento del costo. Argomento a sostegno di tale assunto deve trarsi, secondo il ricorrente, dalla conclusione cui è per- venuta la Corte di Cassazione in materia di interessi moratori. Anche questi ultimi – sostiene l'appellante - sono del tutto eventuali, non di meno essi assumono rilevanza ai
5 fini del superamento del tasso soglia. Come per la mora, anche tutti gli altri costi even- tuali, devono rilevare ai fini de quibus essendo in ogni caso collegati all'erogazione del credito.
Inoltre, in presenza di usura originaria, andava accolta la sua domanda di risar- cimento dei danni morali proposta con la memoria 183, co.6 cpc.
Il motivo è infondato.
L'appellante non offre alcun argomento per disattendere l'oramai consolidato orientamento della Corte di legittimità, che si sostanza nell'affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso so- glia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi (corrispettivi o moratori) con la commissione di estinzione anticipata del fi- nanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
(Cfr, fra tante, Cass. civ. Cass.27139-24; Cass.26862-24; Cass. civ. 36404-23; Cass. civ. 23866-22).
Nelle citate pronunce, e in altre che hanno affermato il medesimo principio, la
Corte di Cassazione si è fatta carico di spiegare la diversità di regime tra interessi cor- rispettivi, interessi moratori e commissione (o penale) per l'estinzione anticipata del fi- nanziamento, rimarcando la rilevanza, ai fini della legge sull'usura, della differenziazio- ne delle componenti del costo del credito, e sancendo, quale precipitato del principio di simmetria, l'impossibilità di procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi o interessi moratori con la penale per estinzione anticipata, costituendo, quest'ultima, nient'altro che una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta conve- nienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Proprio in ragione della finalità perseguita la commissione in esame non è collegata se non indi- rettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiora- to del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipenden- te dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-
6 bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corri- spettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
All'ampio percorso motivazionale delle sentenze di legittimità sopra citate non re- sta, pertanto, che rinviare ex art.118 disp. att. cpc. Non senza aggiungere che nel caso di specie la penale non è stata nemmeno applicata, atteso che l'appellante non ha estinto anticipatamente il debito.
1.2.- Con il primo motivo dell'ordine espositivo dell'appello, il censura poi Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “la corretta e puntuale in- dicazione nel testo negoziale delle condizioni economiche con chiara evidenza del nu- mero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca pre- valendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto valore formale nella sua esposi- zione”.
Secondo l'appellante se l'indicatore di costo indicato in contratto è difforme da quello accertato a mezzo di CTU, la clausola determinativa degli interessi è nulla, con conseguente applicazione degli artt.117 o 125 bis TUB e necessità, nel caso di specie, di integrare la CTU per la determinazione dell'indebito.
Sempre in tema di trasparenza bancaria, e ai fini della determinazione del
TAEG/ISC, l'appellante richiama l'art.6 della delibera CICR 9.2.2000, che richiede che la clausola in tema di capitalizzazione infrannuale sia specificamente approvata dal cliente.
Il motivo è infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art.121, co.1, lett.e) TUB, nel testo ratione tempo- ris applicabile, il "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, inclu- se le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il con- sumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a co- noscenza”.
Il comma terzo dell'art.121 TUB stabilisce che “la Banca d'Italia, in conformità al- le deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la speci- ficazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del cre- dito”.
E' pertanto la Banca d'Italia a stabilire che cosa rileva ai fini del calcolo del TAEG.
Ai fini specifici rilevano le disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi
7 bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia in data 29.7.2009, ratione temporis applicabili.
Ora, tali disposizioni, al punto 4.2.4., prevedono, per quanto rileva nel presente giudizio, che “Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: – le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obbli- ghi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipenden- temente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in con- tanti o a credito”.
Ciò detto, il CTU ha verificato che il TAEG alla data di stipula del contratto risulta- va pari al 16,112% annuo, che differisce dal TAEG riportato in contratto (pari al
16,20%) poiché “lo scrivente CTU, come previsto dalla normativa, non ha inserito nel calcolo le imposte di bollo” (così testualmente nell'elaborato peritale).
Ora tale assunto del CTU non è corretto perché egli confonde tra il calcolo del
TAEG e quello del TEG, il primo rileva ai fini della trasparenza, il secondo ai fini del tas- so soglia usura.
La stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni e disposizioni segnala che “Il cal- colo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini antiusura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni;
tra le altre, per un diverso trat- tamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini antiusura ai sensi della Legge 108/96)”.
Ha errato, quindi, il CTU ad escludere dal calcolo del TAEG le imposte di bollo. In- cludendo anche le imposte di bollo, il TAEG è pari al 16,20%, del tutto corrispondente a quello indicato in contratto.
Né come pretende parte appellante è possibile considerare ai fini del TAEG oneri non considerati dalle disposizioni sulla trasparenza della Banca d'Italia, quali la penale per l'estinzione anticipata.
Del tutto inconferente, ai fini de quibus, è il richiamo all'art.6 della delibera CICR
9-2-2000, atteso che nel caso di specie (finanziamento al consumo da restituire in 84 rate mensili) non vi è alcuna capitalizzazione infrannuale che rilevi. Tema diverso è quello dell'interesse composto nel piano di sviluppo dei rimborsi rateali ma la formula di calcolo del TAEG usata dalla Banca d'Italia si basa già sull'interesse composto.
8 La sentenza di primo grado va pertanto confermata con la diversa motivazione sopra proposta, ovvero che non vi è alcuna differenza tra il TAEG contrattuale e quello calcolato secondo le disposizioni della Banca d'Italia.
1.3.- Con il secondo motivo (dell'ordine espositivo dell'appello) il censura- Pt_1 la sentenza del tribunale di Prato nella parte in cui, in relazione agli ulteriori profili di nullità del tasso di interesse e con specifico riferimento alla mancata previsione nel contratto del regime finanziario applicato per lo sviluppo del piano d'ammortamento, ha ritenuto che “Valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale, la specifi- ca approvazione della clausola del tasso, nonché il piano di ammortamento come svi- luppato alla data di conclusione del contratto e la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi per il costo del finanziamento nella ipotesi di andamento fisiologico del rapporto. Infatti, come già rilevato, tutte le criticità in punto di indeterminatezza delle clausole riguardano le ipotesi di ritardo nei pagamenti e, quindi, le conseguenze della mora”, aggiungendo, in ogni caso, che “… la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non la nulli- tà delle clausole negoziali. Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del
24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale in- dicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del nu- mero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca pre- valendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. La ricostruzione dell'intero impianto normativo, secondo tale imposta- zione, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in sen- so economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del
21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'e- quilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti con- traenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di ri-
9 schio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determina- re i costi in base a parametri oggettivi. Talché, in tale ottica, deve concludersi che il tasso corrispettivo ed il costo complessivo del finanziamento indicati nel contratto era- no sufficientemente determinati in quanto il soggetto finanziato, nel corso del rapporto, aveva la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato alle condizioni sottoscritte. Poiché la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.
16907), la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte,
e la indicazione del costo dell'operazione – con specificazione delle diverse componenti
- consente comunque di ricostruire il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. Per tale aspetto, quindi, non la pretesa di dichiarare la nullità della clausola relativa non appare fondata, e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale, così che la relativa richiesta dovrà essere rigettata”.
L'appellante assume che il richiamo operato dal giudice di primo grado a Cass.
17110-19 e 16907-19 non è corretto, in quanto trattasi di pronunce rese in materia di leasing e non di credito al consumo, e che la sentenza è del tutto generica nella moti- vazione presupponendo “una conoscenza completa dei meccanismi matematici- finanziari che il contraente – si suppone – dovrebbe conoscere al momento della stipu- la, circostanza che non è dimostrata sia nella fase precontrattuale che contrattuale nel- la quale poi si concretizza il rapporto in esame”.
Aggiunge che altra giurisprudenza di merito, richiamata nell'atto d'appello, pro- prio in punto di determinatezza o meno del tasso di interesse, ha ritenuto che il con- tratto deve indicare la formula di matematica finanziaria che governa il piano d'ammortamento, se con interesse semplice o con interesse composto, e che in difetto di tale indicazione il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice.
Il motivo in esame è anch'esso infondato.
Nelle more del procedimento è sopravvenuto l'arresto delle S.U. n.15130/2024, arresto con cui l'appellante non si misura negli scritti conclusionali (invero non deposi- tati).
Chiamate a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale ex art.360 bis cpc sui que- siti (i) se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto, il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del presti-
10 to e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
(ii) se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rap- porti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.) e su quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per inde- terminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli isti- tuti di credito e i clienti”.
All'ampio percorso motivazionale delle Sezioni Unite, non resta, quindi, oggi, che rinviare per relationem ex artt.118 disp. att. cpc per la soluzione della questione di di- ritto posta dall'appellante.
Rapportando la decisione del giudice di legittimità al caso di specie in termini di giudizio di fatto, va considerato che:
(i) i principi in essa affermati possono essere applicati de plano anche ai fi- nanziamenti al consumo, non essendovi alcuna differenza di rilievo, tra l'una e l'altra tipologia di mutuo, ai fini de quibus; ciò che rileva è che nell'uno e nell'altro caso il contratto individui o fissi i criteri di determina- zione del tasso d'interesse d'applicare;
(ii) che il contratto di finanziamento de quo presenta tutti gli elementi tipolo- gici richiesti dalle S.U, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato (euro 30.000,00), della durata del prestito (7 anni), della periodi- cità del rimborso (mensile, n.84 rate mensili), dell'importo di ciascuna rata
(euro 578,76) e del tasso di interesse applicato (tasso fisso nella misura del 14,65% TAN, con un TAEG del 16,20%);
(iii) che il contratto precisa (v. informazioni europee di base) che trova appli- cazione il piano d'ammortamento alla francese, con una quota di interessi decrescente e applicazione dell'art.1194 c.c.
Non può assumersi, quindi, che il tasso di interesse fosse indeterminato, tenuto conto peraltro che, come già sopra segnalato, la formula di calcolo del TAEG, usata dalla Banca d'Italia, si basa proprio sull'interesse composto.
11 Altro elemento sul quale il giudice di prime cure non ha posto attenzione, secon- do l'appellante, è poi il fatto che il contratto indica un TAEG del 16,20% su base annua, ma la clausola contrattuale non è esatta e/o determinata “ poiché il conteggio effettua- to ipotizzando 12 mesi di durata eguale non è corretto poiché non è necessario avere conoscenze specifiche, tantomeno matematiche, per rilevare come la durata dei mesi sia diversa da quella presupposta nel contratto e quindi tacciabile di nullità con le con- seguenze dei due articoli precedentemente descritti. La conclusione cui giunge il Tribu- nale di Prato sul punto è dunque errata e dovrà essere oggetto di riforma in sede di appello” (così testualmente nell'atto d'appello, pag.10).
Anche tale profilo è infondato perché l'indicazione presente in contratto è del tut- to coerente con la formula di calcolo del TAEG allegata alle disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'Italia (v. allegato 5B).
1.4.- In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto.
II. L'appello incidentale.
2.- ha proposto appello incidentale in relazione al capo della Controparte_1 decisione in cui il Giudice di prime cure, richiamando la CTU contabile svolta, ha ritenu- to usurario lo scenario patologico del contratto sommando gli interessi di mora e le spese eventuali previste per il recupero stragiudiziale.
Al riguardo ha evidenziato che, ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia in ma- teria di usura, in perfetto parallelo con la normativa europea in materia di Trasparenza
(calcolo del TAEG), sono esclusi dalla rilevanza usuraria gli oneri previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
che ciò è in linea con la previsione dell'art.644 cp, che punisce chi si fa dare o promettere in corrispettivo del prestito di una somma di danaro interessi o altri vantaggi e che, qui, non siamo di fronte né ad un corrispettivo (trat- tandosi di un rimborso) né a un interesse (che matura con il trascorrere del tempo) né tanto meno ad un vantaggio (trattandosi di rimborso di un costo di recupero) né a un costo del finanziamento (per la mancanza di un collegamento sinallagmatico tra detti costi e l'erogazione del prestito).
Ha censurato, in ipotesi gradata, la metodologia impiegata dal CTU che aveva usato quale base di calcolo la singola rata scaduta e non pagata, tenendo conto delle spese di recupero praticate, anziché l'intero importo finanziato.
12 Ha articolato, infine, un motivo specifico relativo al capo sulle spese, sull'assunto che il giudice di prime cure aveva compensato integralmente le spese di lite nonostan- te che l'attore fosse il soccombente assolutamente prevalente.
2.1.- L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
Il CTU ha considerato, ai fini del calcolo del TEG degli interessi moratori, anche le spese previste in contratto per solleciti a mezzo posta (euro 5,00), spese per interventi di recupero stragiudiziale (massimo 20% dell'importo scaduto con un minimo di 10 eu- ro), spese per interventi legali (in misura ai costi effettivamente sostenuti).
Simile modo di procedere incorre nel vizio dedotto dall'appellante incidentale in quanto si tratta di costi, del tutto eventuali, che in tanto sono applicati in quanto sia svolta la relativa attività (invio di lettere per sollecito pagamento;
interventi di recupe- ro stragiudiziale del credito, etc.). Costi che non si correlano all'erogazione del credito, ma all'inadempimento della controparte e ai conseguenti costi sostenuti dal finanziato- re, preventivamente forfettizzati, per la gestione del credito in sofferenza.
Simili costi, proprio perché del tutto eventuali e proprio perché non correlati im- mediatamente all'erogazione del credito ma all'inadempimento dell'altra parte al rim- borso del finanziamento, sono fuori del perimetro d'applicazione della legge sull'usura, così come risulta anche dalle istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM, che escludono dalla rilevazione e dal calcolo di tale tasso espressamente gli oneri con- trattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (v. punto C4 delle
Istruzioni).
La sentenza di primo grado va pertanto riformata. In accoglimento integrale della domanda riconvenzionale, è condannato a pagare la somma di euro € Parte_1
13.250,62, oltre interessi di mora contrattualmente previsti (nella misura convenziona- le del 1% mensile e, quindi, 12% annua) dal 30.08.2019 al saldo effettivo.
3.- In conclusione, l'appello principale va respinto. L'appello incidentale va invece accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado nei termini so- pra riferiti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e succ. mod., sca- glione della causa da euro 5.201 ad euro 26.000,00; per il primo grado: parametri medi per le quattro fasi;
quanto al grado d'appello, parametri medi per le fasi 1,2, 4 e
13 minimo per la fase 3, tenuto conto, quanto a questa fase, dello svolgimento della sola trattazione e dell'assenza di attività istruttoria).
Deve darsi atto, quanto all'appellante principale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge l'appello principale;
- l'accoglie appello incidentale e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro € 13.250,62, oltre interessi di mora contrattualmente previsti
(nella misura convenzionale del 1% mensile e, quindi, 12% annua) dal
30.08.2019 al saldo effettivo;
- condanna a pagare a le spese di en- Parte_1 Controparte_1 trambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro
5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali
(15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti), e, quanto a questo grado, in euro 4.888,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto infine che sussistono a carico dell'appellante principale, i Parte_1 presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Luigi Nannipieri Consigliere
- Carmine Capozzi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 538/2023, promossa
DA
(C.F.: ), con studio in 59100 - Prato, via Parte_1 C.F._1
Dante n. 7, rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato nel proprio studio in 59100 – PRATO, via Dante n. 7.
APPELLANTE
CONTRO
(già ), con sede in Milano, via Caldera n. 21, Controparte_1 CP_1
PI in persona dei suoi procuratori speciali pro tempore Dott. P.IVA_1 CP_2
e Dott. rappresentata e difesa giusta procura speciale sotto-
[...] Controparte_3 scritta con firma digitale allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Calogero Lanza (
[...]
– ) e dall'Avv. Matteo Giarratana Email_1 C.F._2
(matteo. – con studio in Mila- Email_2 C.F._3
1 no, via San Martino n. 19 (Tel. 02 58316939 - Fax. 02 ) ed ivi elettivamente P.IVA_2
e digitalmente domiciliata.
APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n. 500/2022 del Tribunale di Prato pubblicata il 23/08/2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “Voglia la Corte di Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvedere: - accertare e dichiarare il carattere usurario del tasso TAEG applicato e/o pattuito quale costo del finanziamento stipulato in data 28.3.2014, e/o del tasso di mora dello stesso;
- per l'effetto, accertare e dichia- rare la nullità, ex art. 1815, comma 2, c.c. della previsione di interessi di qualunque natura per il contratto di finanziamento concluso tra le parti e dichiarare non dovuti gli interessi, con conseguente rideterminazione del piano di ammortamento anche per il prosieguo;
- per l'effetto, condannare la società convenuta alla restituzione delle som- me indebitamente percepite a titolo di interessi e quantificate fino al marzo 2019 in eu- ro 16.187,00.=, o in quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta sulla base della CTU che verrà espletata, di cui si chiede l'ammissione in caso di contestazione dei conteggi, oltre gli interessi legali dalle singole scadenze fino al saldo effettivo con ride- terminazione del piano di ammortamento per la residua parte del contratto. IN IPOTE-
SI ED IN SUBORDINE in accoglimento dei motivi esposti sub 2), sub 3) e sub 4) dichia- rare la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione degli arti- coli 1346, 1418, 1419 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1284 C.C. e/o per violazione dell'articolo 1322 C.C. e/o per violazione dell'art. 9, comma 3, Legge 192/1998, e/o per la violazione della normativa che tutela il consumatore, e per violazione dell'articolo 117, comma 4 e 6, TUB e/o per violazione dell'articolo 125 bis TUB indivi- duando come applicabile il saggio di interesse legale in sostituzione a quello applicato sulle rate dovute fino al marzo 2019 o nell'interesse previsto dagli articolo 117, settimo comma, e 125 bis TUB e, per l'effetto, condannare la finanziaria convenuta a restituire alla parte attrice e sulle rate scadute al marzo 2019 la somma di €. 15.692,00.= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia risultante dalla dif- ferenza del calcolo degli interessi calcolati secondo il tasso convenzionale e quelli dovu- ti al tasso legale, o, comunque, da quello indicato dall'articolo 117, comma 7, del TUB
2 o 125 bis TUB, operando la sostituzione del tasso legale con quello contrattuale sulle somme corrisposte per tutta la durata del finanziamento, secondo la somma sopra pre- cisata o operando la sostituzione del tasso praticato contrattualmente con quello previ- sto dall'articolo 117 TUB, comma 7, o 125 bis TUB (tasso BOT) o con quella diversa somma che dovesse risultare dovuta a seguito di una CTU contabile cui, in caso di con- testazione dei conteggi, si richiede l'ammissione e comunque nella maniera più favore- vole alla parte attrice con rideterminazione del residuo piano di ammortamento. - IN
ULTERIORE IPOTESI “Vista la presenza della usura “ab origine” come accertata da par- te della CTU, insiste affinchè ai sensi di quanto previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c., la clausola di determinazione degli interessi sia dichiarata nulla, e, per il combinato di- sposto dell'art. 644 c.p. e dell'articolo 2059 c.c., condannarsi la convenuta a risarcire il danno morale-non patrimoniale precisato nella somma pari agli interessi corrispettivi quantificati nella complessiva somma di €. 16.187,00.=, ovvero in ipotesi a quanto de- terminato dal Giudice secondo equità, o in quella maggiore o minore somma che risul- terà dovuta (in tale senso vedasi la sentenza TRIBUNALE DI PADOVA N. 833/2016 – doc. 1). Affinché il Giudice Voglia rimettere gli atti alla Procura della Repubblica compe- tente per il fatto di reato accertato. Infine IN VIA ISTRUTTORIA disporsi una integra- zione della CTU volta ad accertare l'esistenza di ogni indeterminatezza del contratto in violazione delle norme di trasparenza, correttezza e buona fede, nonché, accertata la violazione delle modalità di conteggio degli interessi corrispettivi corrisposti secondo il metodo alla francese e quindi col metodo “composto”, disporsi la rideterminazione de- gli stessi ai sensi degli articoli 117 o 125 bis TUB nei limiti del tasso dei BOT, ritenuto tra l'altro che la parte appellante è un cliente-consumatore. Vedasi in tale senso anche la sentenza della Corte di Cassazione, sez III, n. 12964 del 13.5.2021 (doc. 2 deposi- tata nella nota di udienza datata 11.6.2021 per la udienza del 17.6.2021). Con vittoria di spese e competenze del giudizio, spese di CTU come liquidate dal Giudice e di CTP come da conteggio allegato (doc. 3)”.
Per la parte appellata: “Nel merito ed in via principale: contestati tutti i conteggi avversari si chiede di rigettare l'odierno appello in quanto infondato in fatto ed in dirit- to e per diversi aspetti inammissibile per carenza di specificità ed in parte per carenza di interesse ad agire mandando completamente assolta da ogni Controparte_1
e qualsivoglia pretesa dell'appellante per le ragioni meglio indicate in parte motiva con- fermando la condanna dell'appellante relativamente alla domanda riconvenzionale for- mulata dall'appellata in primo grado. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a
3 rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In via incidentale: accertare e dichiarare l'assenza di usurarietà anche in relazione al tas- so concretamente applicato da nella fase patologica dell'esecuzione del con- CP_1 tratto a seguito dell'inadempimento del sig. per le ragioni meglio indicate in Pt_1 parte motiva e, per l'effetto, riformare parzialmente la sentenza di prime cure sul pun- to. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e
CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In via ancora incidentale: riformare parzialmente la sentenza nella parte in cui ha disposto la compensazione integrale del- le spese di lite e di CTU stante la totale o preponderante soccombenza del sig. Pt_1 nel giudizio di primo grado e, per l'effetto, condannare quest'ultimo alla refusione delle spese di lite e di CTU del primo grado, con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge del doppio grado di giudizio. In ogni caso, sin da adesso, si dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove. Con richiesta di omissione delle generalità e dei dati identificativi di ex art. 52 D. lgs. 196/2003”. Controparte_1
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
1.- L'Avv. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Prato per Parte_1
l'udienza del 4.11.2019 . Assumeva che aveva stipulato con la convenuta CP_1 in data 28 marzo 2014 il contratto di prestito personale n.13565847 dell'importo di €
30.000,00, da restituire in 84 rate mensili dell'importo di € 578,76 cadauna, al tasso fisso annuale (TAN) del 14,65 % e TAEG del 16,20 %; che tale contratto era, in tesi, affetto da usura oggettiva quanto all'interesse corrispettivo e/o a quello di mora, con conseguente nullità ex art.1815, co.2, e in ipotesi, che la clausola determinativa degli interessi era nulla per indeterminatezza e violazione degli artt.1346, 1418, 1419 c.c., artt.117, co.4 e 6, 125 bis TUB, con conseguente richiesta, in tesi, di condanna della convenuta a restituire gli interessi pagati e non dovuti, quantificati sino a marzo 2019 in euro 16.187,00 e, in ipotesi, di condanna alla restituzione degli interessi ridetermi- nati ex artt.117 o 125 bis nella misura di euro 15.692,00.
2.- La convenuta contestava le domande proposte e, rappresentato che con lette- ra del 30-8-2019 l'attore era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine, ne chiedeva la condanna in via riconvenzionale al pagamento della somma di euro €
13.250,60 oltre agli interessi di mora pari all'1% mensile (dal 30.08.2019), per capita- le residuo e rate impagate.
4 3.- Istruita con CTU contabile, il Tribunale di Prato decideva la lite con sentenza n.500/2022, con la quale, accogliendo parzialmente le richieste attoree con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'usura nella fase patologica del contratto ( interessi mora- tori) e rideterminato l'avere della convenuta in euro 13.340,45, condannava “l'attore a corrispondere alla società convenuta l'importo di euro 13.340,45 a titolo di differenza tra il costo del finanziamento richiamato in parte motiva ed il credito residuo ridetermi- nato in [...] corrispondente al tasso contrattuale corrispettivo sulla somma capitale dalla data di costituzione in mora all'effettivo soddisfo” e compensava tra le parti le spese di lite.
4.- La sentenza è stata appellata in via principale dall'attore in primo grado e in via incidentale dalla convenuta. Le parti hanno reciprocamente contestato gli opposti motivi d'appello.
5.- Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, senza attività istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 14-2-2025 sulle conclusioni trascritte in epigrafe e con riduzione del termine di deposito della comparsa conclusionale a venticinque giorni (va dato atto che per errore materiale l'ordinanza
14-2-2025 riporta quale data di camera di consiglio quella del 10-2-2025, mentre quel- la corretta è 14-2-2025).
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. -L'appello principale.
1.- L'Avv. ha proposto appello principale, formulando i seguenti Parte_1 motivi di impugnazione:
1.1.- Con il terzo motivo, il primo da esaminare in ordine logico-giuridico tenuto conto della subordinazione tra le domande proposta con l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, denuncia, in sintesi, come erronea la conclusione cui è pervenuto il giudice di prime cure, il quale ha ritenuto che la penale prevista per l'estinzione anticipata del finanziamento non è rilevante ai fini della determinazione del superamento del tasso soglia.
Secondo l'appellante, ai fini dell'art.644 c.p., rilevano tutti i costi, anche solo quelli potenziali, a prescindere, quindi, dall'effettivo pagamento del costo. Argomento a sostegno di tale assunto deve trarsi, secondo il ricorrente, dalla conclusione cui è per- venuta la Corte di Cassazione in materia di interessi moratori. Anche questi ultimi – sostiene l'appellante - sono del tutto eventuali, non di meno essi assumono rilevanza ai
5 fini del superamento del tasso soglia. Come per la mora, anche tutti gli altri costi even- tuali, devono rilevare ai fini de quibus essendo in ogni caso collegati all'erogazione del credito.
Inoltre, in presenza di usura originaria, andava accolta la sua domanda di risar- cimento dei danni morali proposta con la memoria 183, co.6 cpc.
Il motivo è infondato.
L'appellante non offre alcun argomento per disattendere l'oramai consolidato orientamento della Corte di legittimità, che si sostanza nell'affermazione del seguente principio di diritto: “In tema di usura bancaria, ai fini del superamento del "tasso so- glia" previsto dalla disciplina antiusura, non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi (corrispettivi o moratori) con la commissione di estinzione anticipata del fi- nanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi”
(Cfr, fra tante, Cass. civ. Cass.27139-24; Cass.26862-24; Cass. civ. 36404-23; Cass. civ. 23866-22).
Nelle citate pronunce, e in altre che hanno affermato il medesimo principio, la
Corte di Cassazione si è fatta carico di spiegare la diversità di regime tra interessi cor- rispettivi, interessi moratori e commissione (o penale) per l'estinzione anticipata del fi- nanziamento, rimarcando la rilevanza, ai fini della legge sull'usura, della differenziazio- ne delle componenti del costo del credito, e sancendo, quale precipitato del principio di simmetria, l'impossibilità di procedere al cumulo materiale delle somme dovute alla banca a titolo di interessi corrispettivi o interessi moratori con la penale per estinzione anticipata, costituendo, quest'ultima, nient'altro che una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta conve- nienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Proprio in ragione della finalità perseguita la commissione in esame non è collegata se non indi- rettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiora- to del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipenden- te dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-
6 bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corri- spettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella.
All'ampio percorso motivazionale delle sentenze di legittimità sopra citate non re- sta, pertanto, che rinviare ex art.118 disp. att. cpc. Non senza aggiungere che nel caso di specie la penale non è stata nemmeno applicata, atteso che l'appellante non ha estinto anticipatamente il debito.
1.2.- Con il primo motivo dell'ordine espositivo dell'appello, il censura poi Pt_1 la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che “la corretta e puntuale in- dicazione nel testo negoziale delle condizioni economiche con chiara evidenza del nu- mero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca pre- valendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto valore formale nella sua esposi- zione”.
Secondo l'appellante se l'indicatore di costo indicato in contratto è difforme da quello accertato a mezzo di CTU, la clausola determinativa degli interessi è nulla, con conseguente applicazione degli artt.117 o 125 bis TUB e necessità, nel caso di specie, di integrare la CTU per la determinazione dell'indebito.
Sempre in tema di trasparenza bancaria, e ai fini della determinazione del
TAEG/ISC, l'appellante richiama l'art.6 della delibera CICR 9.2.2000, che richiede che la clausola in tema di capitalizzazione infrannuale sia specificamente approvata dal cliente.
Il motivo è infondato.
Va premesso che ai sensi dell'art.121, co.1, lett.e) TUB, nel testo ratione tempo- ris applicabile, il "costo totale del credito" indica gli interessi e tutti gli altri costi, inclu- se le commissioni, le imposte e le altre spese, a eccezione di quelle notarili, che il con- sumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a co- noscenza”.
Il comma terzo dell'art.121 TUB stabilisce che “la Banca d'Italia, in conformità al- le deliberazioni del CICR, stabilisce le modalità di calcolo del TAEG, ivi inclusa la speci- ficazione dei casi in cui i costi di cui al comma 2 sono compresi nel costo totale del cre- dito”.
E' pertanto la Banca d'Italia a stabilire che cosa rileva ai fini del calcolo del TAEG.
Ai fini specifici rilevano le disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi
7 bancari e finanziari emanate dalla Banca d'Italia in data 29.7.2009, ratione temporis applicabili.
Ora, tali disposizioni, al punto 4.2.4., prevedono, per quanto rileva nel presente giudizio, che “Dal calcolo del TAEG sono comunque escluse: – le eventuali penali che il consumatore è tenuto a pagare per la mancata esecuzione di uno qualsiasi degli obbli- ghi stabiliti dal contratto di credito, compresi gli interessi di mora;
– le spese, diverse dal prezzo d'acquisto, che competono al consumatore all'atto dell'acquisto, indipenden- temente dal fatto che si tratti di acquisto di merci o servizi, tramite pagamento in con- tanti o a credito”.
Ciò detto, il CTU ha verificato che il TAEG alla data di stipula del contratto risulta- va pari al 16,112% annuo, che differisce dal TAEG riportato in contratto (pari al
16,20%) poiché “lo scrivente CTU, come previsto dalla normativa, non ha inserito nel calcolo le imposte di bollo” (così testualmente nell'elaborato peritale).
Ora tale assunto del CTU non è corretto perché egli confonde tra il calcolo del
TAEG e quello del TEG, il primo rileva ai fini della trasparenza, il secondo ai fini del tas- so soglia usura.
La stessa Banca d'Italia nelle proprie istruzioni e disposizioni segnala che “Il cal- colo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini antiusura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni;
tra le altre, per un diverso trat- tamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini antiusura ai sensi della Legge 108/96)”.
Ha errato, quindi, il CTU ad escludere dal calcolo del TAEG le imposte di bollo. In- cludendo anche le imposte di bollo, il TAEG è pari al 16,20%, del tutto corrispondente a quello indicato in contratto.
Né come pretende parte appellante è possibile considerare ai fini del TAEG oneri non considerati dalle disposizioni sulla trasparenza della Banca d'Italia, quali la penale per l'estinzione anticipata.
Del tutto inconferente, ai fini de quibus, è il richiamo all'art.6 della delibera CICR
9-2-2000, atteso che nel caso di specie (finanziamento al consumo da restituire in 84 rate mensili) non vi è alcuna capitalizzazione infrannuale che rilevi. Tema diverso è quello dell'interesse composto nel piano di sviluppo dei rimborsi rateali ma la formula di calcolo del TAEG usata dalla Banca d'Italia si basa già sull'interesse composto.
8 La sentenza di primo grado va pertanto confermata con la diversa motivazione sopra proposta, ovvero che non vi è alcuna differenza tra il TAEG contrattuale e quello calcolato secondo le disposizioni della Banca d'Italia.
1.3.- Con il secondo motivo (dell'ordine espositivo dell'appello) il censura- Pt_1 la sentenza del tribunale di Prato nella parte in cui, in relazione agli ulteriori profili di nullità del tasso di interesse e con specifico riferimento alla mancata previsione nel contratto del regime finanziario applicato per lo sviluppo del piano d'ammortamento, ha ritenuto che “Valutato il contenuto concreto del regolamento contrattuale, la specifi- ca approvazione della clausola del tasso, nonché il piano di ammortamento come svi- luppato alla data di conclusione del contratto e la dettagliata indicazione dei costi e gli oneri a carico del cliente, che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento, alcuna violazione può in concreto ipotizzarsi per il costo del finanziamento nella ipotesi di andamento fisiologico del rapporto. Infatti, come già rilevato, tutte le criticità in punto di indeterminatezza delle clausole riguardano le ipotesi di ritardo nei pagamenti e, quindi, le conseguenze della mora”, aggiungendo, in ogni caso, che “… la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non la nulli- tà delle clausole negoziali. Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del
24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale in- dicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del nu- mero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca pre- valendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. La ricostruzione dell'intero impianto normativo, secondo tale imposta- zione, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in sen- so economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del
21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto sostituisce all'e- quilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti con- traenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di ri-
9 schio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determina- re i costi in base a parametri oggettivi. Talché, in tale ottica, deve concludersi che il tasso corrispettivo ed il costo complessivo del finanziamento indicati nel contratto era- no sufficientemente determinati in quanto il soggetto finanziato, nel corso del rapporto, aveva la possibilità di verificare la rispondenza del piano di ammortamento applicato alle condizioni sottoscritte. Poiché la indicazione del TAEG , di per sé, non deve essere oggetto di una clausola pattizia (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n.
16907), la presenza di un dettagliato piano di ammortamento, sottoscritto dalla parte,
e la indicazione del costo dell'operazione – con specificazione delle diverse componenti
- consente comunque di ricostruire il tasso applicato, permettendo di ritenere che quest'ultimo abbia formato oggetto del consenso negoziale delle parti, essendone stata convenuta la determinazione in via induttiva. Per tale aspetto, quindi, non la pretesa di dichiarare la nullità della clausola relativa non appare fondata, e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale, così che la relativa richiesta dovrà essere rigettata”.
L'appellante assume che il richiamo operato dal giudice di primo grado a Cass.
17110-19 e 16907-19 non è corretto, in quanto trattasi di pronunce rese in materia di leasing e non di credito al consumo, e che la sentenza è del tutto generica nella moti- vazione presupponendo “una conoscenza completa dei meccanismi matematici- finanziari che il contraente – si suppone – dovrebbe conoscere al momento della stipu- la, circostanza che non è dimostrata sia nella fase precontrattuale che contrattuale nel- la quale poi si concretizza il rapporto in esame”.
Aggiunge che altra giurisprudenza di merito, richiamata nell'atto d'appello, pro- prio in punto di determinatezza o meno del tasso di interesse, ha ritenuto che il con- tratto deve indicare la formula di matematica finanziaria che governa il piano d'ammortamento, se con interesse semplice o con interesse composto, e che in difetto di tale indicazione il rapporto va ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice.
Il motivo in esame è anch'esso infondato.
Nelle more del procedimento è sopravvenuto l'arresto delle S.U. n.15130/2024, arresto con cui l'appellante non si misura negli scritti conclusionali (invero non deposi- tati).
Chiamate a pronunciarsi in sede di rinvio pregiudiziale ex art.360 bis cpc sui que- siti (i) se, in presenza di un mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento c.d. «alla francese» allegato al contratto, il contratto debba contenere, a pena di nullità, anche l'esplicitazione del regime di ammortamento, cioè delle modalità di rimborso del presti-
10 to e della eventuale maggiore onerosità del suddetto piano rispetto ad altri piani di ammortamento;
(ii) se, in mancanza di detta indicazione, il contratto sia affetto da nullità parziale per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rap- porti tra banca e clienti (art. 117 T.u.b.) e su quali siano le eventuali conseguenze di una simile nullità, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per inde- terminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli isti- tuti di credito e i clienti”.
All'ampio percorso motivazionale delle Sezioni Unite, non resta, quindi, oggi, che rinviare per relationem ex artt.118 disp. att. cpc per la soluzione della questione di di- ritto posta dall'appellante.
Rapportando la decisione del giudice di legittimità al caso di specie in termini di giudizio di fatto, va considerato che:
(i) i principi in essa affermati possono essere applicati de plano anche ai fi- nanziamenti al consumo, non essendovi alcuna differenza di rilievo, tra l'una e l'altra tipologia di mutuo, ai fini de quibus; ciò che rileva è che nell'uno e nell'altro caso il contratto individui o fissi i criteri di determina- zione del tasso d'interesse d'applicare;
(ii) che il contratto di finanziamento de quo presenta tutti gli elementi tipolo- gici richiesti dalle S.U, cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato (euro 30.000,00), della durata del prestito (7 anni), della periodi- cità del rimborso (mensile, n.84 rate mensili), dell'importo di ciascuna rata
(euro 578,76) e del tasso di interesse applicato (tasso fisso nella misura del 14,65% TAN, con un TAEG del 16,20%);
(iii) che il contratto precisa (v. informazioni europee di base) che trova appli- cazione il piano d'ammortamento alla francese, con una quota di interessi decrescente e applicazione dell'art.1194 c.c.
Non può assumersi, quindi, che il tasso di interesse fosse indeterminato, tenuto conto peraltro che, come già sopra segnalato, la formula di calcolo del TAEG, usata dalla Banca d'Italia, si basa proprio sull'interesse composto.
11 Altro elemento sul quale il giudice di prime cure non ha posto attenzione, secon- do l'appellante, è poi il fatto che il contratto indica un TAEG del 16,20% su base annua, ma la clausola contrattuale non è esatta e/o determinata “ poiché il conteggio effettua- to ipotizzando 12 mesi di durata eguale non è corretto poiché non è necessario avere conoscenze specifiche, tantomeno matematiche, per rilevare come la durata dei mesi sia diversa da quella presupposta nel contratto e quindi tacciabile di nullità con le con- seguenze dei due articoli precedentemente descritti. La conclusione cui giunge il Tribu- nale di Prato sul punto è dunque errata e dovrà essere oggetto di riforma in sede di appello” (così testualmente nell'atto d'appello, pag.10).
Anche tale profilo è infondato perché l'indicazione presente in contratto è del tut- to coerente con la formula di calcolo del TAEG allegata alle disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'Italia (v. allegato 5B).
1.4.- In conclusione, l'appello principale è infondato e va respinto.
II. L'appello incidentale.
2.- ha proposto appello incidentale in relazione al capo della Controparte_1 decisione in cui il Giudice di prime cure, richiamando la CTU contabile svolta, ha ritenu- to usurario lo scenario patologico del contratto sommando gli interessi di mora e le spese eventuali previste per il recupero stragiudiziale.
Al riguardo ha evidenziato che, ai sensi delle Istruzioni della Banca d'Italia in ma- teria di usura, in perfetto parallelo con la normativa europea in materia di Trasparenza
(calcolo del TAEG), sono esclusi dalla rilevanza usuraria gli oneri previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;
che ciò è in linea con la previsione dell'art.644 cp, che punisce chi si fa dare o promettere in corrispettivo del prestito di una somma di danaro interessi o altri vantaggi e che, qui, non siamo di fronte né ad un corrispettivo (trat- tandosi di un rimborso) né a un interesse (che matura con il trascorrere del tempo) né tanto meno ad un vantaggio (trattandosi di rimborso di un costo di recupero) né a un costo del finanziamento (per la mancanza di un collegamento sinallagmatico tra detti costi e l'erogazione del prestito).
Ha censurato, in ipotesi gradata, la metodologia impiegata dal CTU che aveva usato quale base di calcolo la singola rata scaduta e non pagata, tenendo conto delle spese di recupero praticate, anziché l'intero importo finanziato.
12 Ha articolato, infine, un motivo specifico relativo al capo sulle spese, sull'assunto che il giudice di prime cure aveva compensato integralmente le spese di lite nonostan- te che l'attore fosse il soccombente assolutamente prevalente.
2.1.- L'appello incidentale è fondato e merita accoglimento.
Il CTU ha considerato, ai fini del calcolo del TEG degli interessi moratori, anche le spese previste in contratto per solleciti a mezzo posta (euro 5,00), spese per interventi di recupero stragiudiziale (massimo 20% dell'importo scaduto con un minimo di 10 eu- ro), spese per interventi legali (in misura ai costi effettivamente sostenuti).
Simile modo di procedere incorre nel vizio dedotto dall'appellante incidentale in quanto si tratta di costi, del tutto eventuali, che in tanto sono applicati in quanto sia svolta la relativa attività (invio di lettere per sollecito pagamento;
interventi di recupe- ro stragiudiziale del credito, etc.). Costi che non si correlano all'erogazione del credito, ma all'inadempimento della controparte e ai conseguenti costi sostenuti dal finanziato- re, preventivamente forfettizzati, per la gestione del credito in sofferenza.
Simili costi, proprio perché del tutto eventuali e proprio perché non correlati im- mediatamente all'erogazione del credito ma all'inadempimento dell'altra parte al rim- borso del finanziamento, sono fuori del perimetro d'applicazione della legge sull'usura, così come risulta anche dalle istruzioni della Banca d'Italia sulla rilevazione del TEGM, che escludono dalla rilevazione e dal calcolo di tale tasso espressamente gli oneri con- trattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo (v. punto C4 delle
Istruzioni).
La sentenza di primo grado va pertanto riformata. In accoglimento integrale della domanda riconvenzionale, è condannato a pagare la somma di euro € Parte_1
13.250,62, oltre interessi di mora contrattualmente previsti (nella misura convenziona- le del 1% mensile e, quindi, 12% annua) dal 30.08.2019 al saldo effettivo.
3.- In conclusione, l'appello principale va respinto. L'appello incidentale va invece accolto, con conseguente riforma parziale della sentenza di primo grado nei termini so- pra riferiti.
Le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula (DM 55/14, e succ. mod., sca- glione della causa da euro 5.201 ad euro 26.000,00; per il primo grado: parametri medi per le quattro fasi;
quanto al grado d'appello, parametri medi per le fasi 1,2, 4 e
13 minimo per la fase 3, tenuto conto, quanto a questa fase, dello svolgimento della sola trattazione e dell'assenza di attività istruttoria).
Deve darsi atto, quanto all'appellante principale, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002 come modificato dall'art. 17 legge n. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni con- traria domanda, eccezione, istanza e deduzione, così provvede:
- respinge l'appello principale;
- l'accoglie appello incidentale e, in riforma parziale della sentenza di primo grado, condanna a pagare a la Parte_1 Controparte_1 somma di euro € 13.250,62, oltre interessi di mora contrattualmente previsti
(nella misura convenzionale del 1% mensile e, quindi, 12% annua) dal
30.08.2019 al saldo effettivo;
- condanna a pagare a le spese di en- Parte_1 Controparte_1 trambi i gradi del giudizio che si liquidano, quanto al primo grado, in euro
5.077,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali
(15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti), e, quanto a questo grado, in euro 4.888,00 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese generali (15%) e agli accessori di legge (IVA e CAP, se dovuti).
Dà atto infine che sussistono a carico dell'appellante principale, i Parte_1 presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 8-4-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente pro- cessuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazio- ni.
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