TRIB
Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 07/02/2025, n. 77 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 77 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 269/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
• dott.ssa Rossella Casillo giudice relatore ed estensore;
• G.O.P. dott.ssa Filomena Girardi giudice;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Nives Migliaccio;
(parte ricorrente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Pilla e Giacomo Pilla;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero ex lege.
Oggetto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15 febbraio 2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale da . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del processo le parti hanno chiesto di poter concludere in ordine alla pronuncia parziale di separazione.
Pronunciata la sentenza di status, la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio del giudice relatore il quale, pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
In corso di causa, tuttavia, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, del quale hanno, quindi, chiesto il recepimento nella sentenza definitiva.
***
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva, che ha accertato la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza, di talché nulla deve essere disposto in questa sede.
Sulle condizioni di separazione.
Le condizioni di separazione di cui all'accordo in atti – sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori e depositato, nel fascicolo telematico del presente giudizio, in data 21/10/2024 – devono essere integralmente recepite in questa sede, in quanto conformi a legge e congrue rispetto all'interesse dei minori;
e ciò, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'interesse, dei minori stessi, a mantenere rapporti paritari con entrambi i genitori, nell'ottica di un affidamento congiunto effettivo (che, nell'accordo in atti, le parti regolamentano quale collocamento alternato settimanale, con mantenimento diretto da parte del genitore collocatario) e, quindi, di una piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente previsto nell'accordo, coerentemente, del resto, con il principio generale desumibile dall'art. 92, co. 3, c.p.c., secondo cui, in caso di conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dispone che le condizioni di separazione dei coniugi e Parte_1
siano quelle, da intendersi in questa sede integralmente Controparte_1 recepite e trascritte, di cui alla scrittura privata depositata, nel presente giudizio, in data
21/10/2024;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, 06/02/2025.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
• Dott. Enrico Di Dedda Presidente;
• dott.ssa Rossella Casillo giudice relatore ed estensore;
• G.O.P. dott.ssa Filomena Girardi giudice;
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024; promossa da:
(C.F.: ), rappresentato e difeso, nel presente Parte_1 C.F._1 giudizio, dall'avv. Nives Migliaccio;
(parte ricorrente)
contro
:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Controparte_1 C.F._2 giudizio, dagli avv.ti Giuseppe Pilla e Giacomo Pilla;
(parte resistente)
E con l'intervento del pubblico ministero ex lege.
Oggetto: separazione personale dei coniugi;
Conclusioni: come da verbale di udienza del 27/11/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 15 febbraio 2024, ha proposto domanda di separazione Parte_1 giudiziale da . Controparte_1
Radicatosi il contraddittorio, nel corso del processo le parti hanno chiesto di poter concludere in ordine alla pronuncia parziale di separazione.
Pronunciata la sentenza di status, la causa è stata, quindi, rimessa sul ruolo istruttorio del giudice relatore il quale, pronunciati i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 473-bis.22 c.p.c., ha ammesso le prove orali richieste dalle parti.
In corso di causa, tuttavia, le parti hanno dato atto del raggiungimento di un accordo, del quale hanno, quindi, chiesto il recepimento nella sentenza definitiva.
***
Sulla domanda di separazione personale.
La domanda di separazione è già stata accolta in corso di causa con sentenza non definitiva, che ha accertato la frattura insanabile della comunione materiale e spirituale della coppia, tale da rendere inattuabile la prosecuzione della convivenza, di talché nulla deve essere disposto in questa sede.
Sulle condizioni di separazione.
Le condizioni di separazione di cui all'accordo in atti – sottoscritto dalle parti e dai rispettivi procuratori e depositato, nel fascicolo telematico del presente giudizio, in data 21/10/2024 – devono essere integralmente recepite in questa sede, in quanto conformi a legge e congrue rispetto all'interesse dei minori;
e ciò, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista dell'interesse, dei minori stessi, a mantenere rapporti paritari con entrambi i genitori, nell'ottica di un affidamento congiunto effettivo (che, nell'accordo in atti, le parti regolamentano quale collocamento alternato settimanale, con mantenimento diretto da parte del genitore collocatario) e, quindi, di una piena attuazione del diritto alla bigenitorialità.
Sulle spese di lite.
Le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti, come dalle stesse espressamente previsto nell'accordo, coerentemente, del resto, con il principio generale desumibile dall'art. 92, co. 3, c.p.c., secondo cui, in caso di conciliazione, le spese si intendono compensate, salvo diverso accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 269 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2024, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Dispone che le condizioni di separazione dei coniugi e Parte_1
siano quelle, da intendersi in questa sede integralmente Controparte_1 recepite e trascritte, di cui alla scrittura privata depositata, nel presente giudizio, in data
21/10/2024;
• Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio. Così deciso in Campobasso, 06/02/2025.
Il giudice estensore dott.ssa Rossella Casillo
Il Presidente Dott. Enrico Di Dedda