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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4073/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/12/1978 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Serralunga di Crea (AL) il 16/10/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 2005. Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 22/03/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Serralunga di Crea (AL) il 16/10/2005, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 2005 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1 abbia collocazione e stabile residenza presso il domicilio materno e concordi direttamente con il padre i modi ed i tempi di frequentazione;
2. DISPONE che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento di Per_1 nonché a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente;
3. DÀ ATTO che gli esponenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento/assegni divorzili;
4. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 4073/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi separati
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
24/12/1978 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Zanarotto Daniela del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 21/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in Serralunga di Crea (AL) il 16/10/2005, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 2005. Dall'unione è nato il figlio , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente.
I coniugi si sono per mutuo consenso separati con decreto di omologa del 22/03/2016 di questo
Tribunale e non risulta che si siano mai riconciliati.
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- DATO ATTO che risultano decorsi i termini di legge dalla separazione perché si possa procedere alla pronuncia di divorzio (ex art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970);
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a PRESA D'ATTO delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale
PRONUNCIA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario tra
[...]
e in Serralunga di Crea (AL) il 16/10/2005, trascritto nei Registri Parte_1 Parte_2 dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 7, Parte II - Serie A, Anno 2005 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DISPONE che il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, Per_1 abbia collocazione e stabile residenza presso il domicilio materno e concordi direttamente con il padre i modi ed i tempi di frequentazione;
2. DISPONE che entrambi i genitori provvedano in via diretta al mantenimento di Per_1 nonché a sostenere, nella misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie come da
Protocollo del Tribunale di Vercelli approvato in data 21.12.2018 che si richiama integralmente;
3. DÀ ATTO che gli esponenti dichiarano di essere economicamente indipendenti e rinunciano reciprocamente a contributi di mantenimento/assegni divorzili;
4. DÀ ATTO che le spese della presente procedura saranno a carico delle parti.
pagina 2 di 3 Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 17/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
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