Articolo 1977 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 1976Articolo 1978
Versione
9 ottobre 2010
Art. 1977. Riforma senza esame personale 1. Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti da deformita' che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermita' gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici. 2. Le deformita' di cui al comma 1, mutilazioni od infermita' sono descritte nell'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare contenuto nel regolamento. 3. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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