Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1175 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N___________________SENT
N 2638/2024 R.G.
N__________________CRON.
TRINUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Lecce- Sezione Lavoro - dr. ssa
Francesca Costa, all' esito dell' udienza del 16.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA, con dispositivo e motivazione contestuali ex art. 127 ter c.p.c., nella causa iscritta al n°2638/2024 contenzioso vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv TR Parte_1
Antonio e TR Ugo
RICORRENTE
E
, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. S. Graziuso e V. Giroldi
CONVENUTO avente ad oggetto: ricalcolo pensione VO mediante accredito ai fini dell' anzianità assicurativa e della retribuzione pensionabile dei periodi di malattia relativi agli anni dal
1998 al 2002 per un totale di 21 settimane.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.2.2024 la parte ricorrente in epigrafe, atteso l'esito negativo dell'iter amministrativo, chiedeva che l' fosse giudizialmente condannato a CP_1 riliquidare in suo favore la prestazione in oggetto, con maggiorazione di accessori e vittoria di spese e competenze, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
L' costituitosi, chiedeva dichiararsi cessata la materia CP_1 del contendere per effetto del sopravvenuto accoglimento della pretesa attrice in quanto la pensione era stata ricostituita
All' odierna udienza la causa è stata decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata cessata la materia del contendere. Infatti il difensore di parte resistente ha dichiarato (e ciò trova conferma nella documentazione prodotta) che, nelle more del giudizio, è stata liquidata da parte dell' la CP_1 prestazione invocata in ricorso;
tanto ha comportato la sopravvenuta carenza di interesse ad agire ex art 100 c.p.c.
Le spese processuali, che vanno poste a carico dell' e CP_1 distratte ex art 93 c.p.c. in applicazione del principio della soccombenza virtuale anche perché la determinazione di liquidazione è stata successiva alla notifica del ricorso introduttivo, vanno non di meno parzialmente compensate per essersi il contenzioso risolto spontaneamente nella fase amministrativa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 28.2.2024 da contro Parte_1 CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per ½ le spese di lite e condanna l' a pagare la CP_1 residua parte, liquidata in complessivi EURO 400,00 oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa come per legge, in favore dell' avv TR Antonio e TR Ugo ex art 93 c.p.c..
Lecce, 16.4.2025
IL TRIBUNALE G.D.L.
(dr.ssa Francesca Costa)