Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 14
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Sentenza 7 gennaio 2025

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Il provvedimento in esame è stato emesso dal Tribunale Ordinario di Tivoli, presieduto dal Giudice Michele Cappai, con la relazione del Giudice Valerio Ceccarelli. La controversia ha visto come parte reclamante una società che ha contestato l'ordinanza di estinzione di un giudizio esecutivo, lamentando l'omessa regolazione delle spese di lite a seguito della rinuncia del creditore. La reclamante ha sostenuto che, in assenza di un accordo tra le parti, le spese dovessero essere rimborsate dalla parte rinunciante, in conformità con le disposizioni del codice di procedura civile.

Il Giudice ha accolto il reclamo, evidenziando che l'ordinanza di estinzione non aveva provveduto alla liquidazione delle spese, contrariamente a quanto previsto dall'art. 632 c.p.c. e dal principio di diritto stabilito dalla giurisprudenza. Ha sottolineato che la regolazione delle spese è intrinsecamente legata all'estinzione del processo e non può essere considerata un provvedimento autonomo. Pertanto, ha disposto che le spese della procedura esecutiva fossero poste a carico del creditore rinunciante, liquidandole in favore del procuratore della reclamante. Inoltre, ha compensato le spese del giudizio di reclamo, considerando la contumacia della parte resistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 14
    Giurisdizione : Trib. Tivoli
    Numero : 14
    Data del deposito : 7 gennaio 2025

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