Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 07/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 2899/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Michele Cappai Presidente
Francesco Maria Ciaralli Giudice
Valerio Ceccarelli Giudice rel.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata in Fiumicino, Via Anco Marzio, Parte_1
n. 102, presso lo studio dell'Avv. Adalberto Maria Siano, che la rappresenta e difende, giusta procura allegata al reclamo
RECLAMANTE contro
Controparte_1
RECLAMATA CONTUMACE
Oggetto: Reclamo ai sensi dell'art. 630, comma 3, c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto reclamo avverso l'ordinanza del giudice Parte_1 dell'esecuzione del 10.08.2024, resa nella procura esecutiva distinta da R.G.E.I. n.
93/2024, con cui è stata dichiarata l'estinzione del giudizio, stante la rinuncia del creditore.
In particolare, si duole la reclamante dell'omessa regolazione delle spese del giudizio esecutivo, nonostante la rinuncia agli atti da parte del creditore procedente e la mancanza di accordo tra le parti in ordine alla regolazione delle spese di lite.
Nonostante rituale notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell'udienza, la reclamata non si è costituita in giudizio, dovendo pertanto essere Controparte_1 dichiarata contumace.
All'udienza del 04.12.2024, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione al Collegio.
Va premesso che correttamente la ricorrente ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 630
c.p.c. avverso l'ordinanza di estinzione del giudice dell'esecuzione, in relazione all'omessa regolazione delle spese di lite del procedimento estinto.
Infatti, “l'art. 632 cod. proc. civ. prevede, al comma 1, che il giudice dell'esecuzione provvede alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti, se richiesto, e alla liquidazione dei compensi spettanti all'eventuale delegato ai sensi dell'art. 591 bis con la medesima ordinanza di estinzione […].
In tale eventualità al provvedimento di condanna alle spese non può non applicarsi il regime impugnatorio dell'ordinanza di estinzione, perché in tal caso la decisione sulle spese è intrinsecamente correlata all'estinzione del processo esecutivo e non si configura come un effetto dell'estinzione, bensì come un capo accessorio della pronuncia di estinzione.
Si ritiene che il principio di diritto sopra affermato possa valere anche quando il giudice dell'esecuzione decida sulle spese del processo estinto con un distinto provvedimento che, pur non contenuto nell'ordinanza di estinzione, non si configuri tuttavia come un provvedimento autonomo rispetto a quest'ultima, ma ne integri e ne completi il contenuto” (Cass. Cass. 19.12.2014, n. 27031, conf. Cass. 03.12.2020, n.
27614).
Ciò posto, l'ordinanza reclamata ha dichiarato l'estinzione del procedimento esecutivo alla luce della rinuncia agli atti del creditore procedente.
In casi siffatti, deve essere data applicazione al principio per cui “la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 306 c.p.c., a norma della quale, se non vi è un diverso accordo, la parte che ha rinunciato agli atti del processo deve rimborsare le spese alle altre parti, è applicabile, in virtù dell'espresso richiamo dell'art. 629 c.p.c., anche nel processo esecutivo” (Cass. 16.12.2010, n. 25439, conf. Cass. 25.04.2006, n. 18514,
Cass. 15.01.2003, n. 481).
Nel caso di specie, non risulta il raggiungimento di accordo tra le parti in ordine ad una regolazione delle spese di lite della procedura esecutiva diversa dal rimborso delle medesime da parte del rinunciante, mentre non è stata disposta la liquidazione delle spese di lite con l'ordinanza che ha dichiarato l'estinzione della procedura, ovvero con separata ordinanza integrativa del contenuto della prima.
Conseguentemente, in accoglimento del reclamo, le spese della procedura esecutiva devono essere poste a carico della parte rinunciante, ai sensi degli art. 629, comma 3, e 3
306, comma 4, c.p.c.
Tali spese devono essere liquidate come in dispositivo, in favore del procuratore della reclamante, dichiaratosi antistatario, tenendo conto dell'attività processuale effettivamente svolta, del livello di complessità della procedura esecutiva e del valore della stessa.
Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del giudizio di reclamo, in considerazione della mancata opposizione di parte resistente, che ha agevolato l'accoglimento delle domande del reclamante, non fornendo elementi di segno contrario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- In accoglimento del reclamo, pone le spese della procedura esecutiva a carico del creditore procedente in favore dell'Avv. Adalberto Controparte_1
Maria Siano, dichiaratosi procuratore antistatario dell'esecutata Parte_1
che liquida in complessivi Euro 2.000,00, per compenso professionale,
[...] oltre oneri di legge;
- Compensa le spese di lite del giudizio di reclamo.
Così deciso nella camera di consiglio virtuale teams del 23.12.2024
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Valerio Ceccarelli Michele Cappai