Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Maria Rita Serri Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 512/2024 RGA promossa da:
Parte_1
con il patrocinio degli avvocati Giulia BASSO, Giovanni
[...] BERETTA e Mattia PERSIANI appellante contro
, con il patrocinio degli avvocati Filippo TOMASSOLI e Controparte_1 Gianfrancesco GARATTONI appellato
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 13/3/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La natura della controversia, che si appartiene a un contenzioso diffusamente e più volte trattato avanti a questa Corte territoriale anche a ministero degli stessi odierni Difensori, consiglia di sintetizzare le questioni oggetto di giudizio, a beneficio della massima concentrazione sui temi di rilievo. Si discute in questo grado di appello non più della legittimità in sè del c.d. contributo di solidarietà ex art. 13 del Regolamento della Previdenza 2013 della CNPR, ma della controversa correttezza della decisione impugnata (che ha integralmente accolto la domanda restitutoria del con riferimento al rigetto dell'eccezione di Parte_2
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2013, intitolato “prescrizione dei contributi e delle prestazioni”, così dispone al terzo comma: “Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni” (Regolamento di Previdenza 2013, allegato al presente atto sub doc. 2); b) l'art. 47- bis del DPR n. 639 del 1970 stabilisce che “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”- così in nota 1] dell'atto di appello). L'argomento è infondato, per le ragioni più volte enunciate dalla Suprema Corte e alle quali si fa rinvio, anche ex art. 118 disp.att. c.p.c. Nel dettare le linee interpretative della fattispecie, afferma infatti il Supremo Collegio che “In materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c. - così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione dalla a favore dei dottori commercialisti a Parte_1 titolo di contributo di solidarietà è soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili)” (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2022, n.31527). Più specificamente ancora – e in applicazione dei principi fissati dalla Cassazione a Sezioni unite con la pronuncia n. 17742/2015 con riferimento agli enti previdenziali privatizzati, alla stregua di indirizzi interpretativi uniformi e successivamente trattenute a titolo di contributo di solidarietà effettuate sui ratei della pensione, tenuto conto della prescrizione decennale maturata fino a gennaio 2013, oltre interessi legali dalla singola scadenza al saldo nonchè al pagamento delle spese di lite pag. 2 di 4 consolidati – può affermarsi che “la ha esercitato unilateralmente un potere Pt_1 di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi, per cui il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale”. Ulteriore conferma si rinviene in Cass. civ. sez. lav., 7/3/2024, n. 6170, secondo cui
– con richiamo di Cass.31527/22, in un caso analogo al presente, dove si discuteva di somme trattenute sui ratei di pensione in base al contributo di solidarietà applicato dalla – “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.2948, n. 4, c.c. - così CP_3 come dall'art.129 del R. D. L. n. 1827 del 1935 - richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico (cioè con o senza applicazione del contributo di solidarietà), il diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c. Questo indirizzo si è consolidato (v. ad es. Cass.449/23, Cass.688/23) ed è condiviso dal collegio. Né vale in contrario richiamare l'art.47-bis d.P.R. n.639/70, secondo cui "Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all'art.24 l. n.88/89, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni", affermando che “tale norma riguarda l'ipotesi di riliquidazione della pensione, mentre il caso di specie concerne l'indebita trattenuta derivante dall'applicazione di una misura patrimoniale illegittima, che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata (Cass.4604/23)”, escludendo altresì qualsiasi profilo di possibile illegittimità costituzionale per violazione dell'art.3 Cost., là paventata. Per le medesime ragioni da ultimo indicate appare improduttivo il richiamo dell'art. 16 del Regolamento. E' invece fondato il secondo motivo, che censura la decisione per non avere tenuto conto del fatto che l'atto interruttivo della prescrizione è quello di notifica del ricorso (19/6/2023) e non di suo deposito (19/1/2023) [2) erroneità e illegittimità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 2943 cod. civ. per errata individuazione del dies a quo dal quale far decorrere il termine di prescrizione applicabile alla presente fattispecie”] – noto che “l'effetto interruttivo della prescrizione esige, per la propria produzione, che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore;
esso, pertanto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si produce con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto” (Cassazione civile sez. lav., 12/10/2017, n. 24031; già in questo senso Cassazione civile sez. lav., 24/06/2009, n.14862). Deve perciò darsi atto della prescrizione delle somme trattenute nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e maggio 2013, ammontanti complessivamente ad €156,75 (cfr. cedolini di pensione per i mesi gennaio-maggio 2013 (doc. 4bis ) e l'appello CP_2 deve essere accolto per questa parte.
pag. 3 di 4 Quanto al terzo motivo di gravame, si può richiamare precedente pronuncia di questa Corte, che già ha ritenuto “quanto alla portata dell'art. 24, co. 24, del D.l. n. 201/2011, che la norma invocata dall'appellante non può essere intesa – attesi gli imprescindibili riferimenti temporali della sua efficacia e le condizioni eccezionali dell'applicazione del prelievo sulle pensioni (inerzia delle Casse e non approvazione dei provvedimenti adottati da parte dei vigilanti) – come espressione di un CP_4 principio generale in grado di legittimare le contestate delibere oggetto di causa ovvero suscettibile di applicazione analogica in fattispecie di illegittimità dei provvedimenti adottati ovvero legittimante un minor prelievo fondato su titolo giuridico diverso rispetto a quello azionato. Conclusivamente sul punto va rilevato con la Cassazione (ord. n. 18566 / 2022) che
“le ulteriori argomentazioni svolte in seno alla memoria depositata dalla non Pt_1 pongono elementi di valutazione effettivamente nuovi o non considerati in occasione delle molteplici volte in cui questa Corte si è pronunciata, per cui l'orientamento formatosi va confermato ed i motivi devono, pertanto, essere rigettati e rimane assorbita ogni ulteriore censura” [cfr. sent. n. 738/2024 in RGA 279/2024] La regolamentazione delle spese – da liquidare a favore del ricorrente/appellato – deve tenere conto della ripetitività delle difese tutte e della davvero modesta soccombenza del CP_1
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da AGIONIERI Parte_1
avverso la sentenza n. 118/2024 del Tribunale di Bologna, Parte_1 resa e pubblicata il giorno 8/2/2024, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e parziale riforma della sentenza appellata,
1. dichiara prescritto il credito azionato per la parte riferita ai ratei pensionistici dei mesi di gennaio-maggio 2013, per un valore complessivo di €156,75;
2. conferma per il resto l'impugnata sentenza;
3. condanna la appellante al pagamento in favore di dei Pt_1 Controparte_1 quattro quinti delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate per l'intero in
€.3.291,00 per compenso del primo grado e in €.2.000,00 per compenso del secondo grado, oltre spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 13/3/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 4 di 4 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 accertando l'illegittimità del contributo di solidarietà applicato sui ratei della pensione della parte ricorrente e per l'effetto, condannando parte resistente alla restituzione a favore della parte ricorrente delle