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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 30/10/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa AR RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 536 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
i signori , C.F. e nata ad Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Agrigento il 31/10/1971, C.F. , residenti a Porto Empedocle (AG), CodiceFiscale_2 nella via F. Crispi n. 296, in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli , nato ad [...] il [...], e , nato ad [...] Persona_1 Parte_3 il 2/09/2000, elettivamente domiciliati, ai fini del presente giudizio, a Porto Empedocle, nella via Napoli n. 71, presso lo studio dell'Avv. Pierina Gucciardo, che li rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di citazione introduttivo della lite,
- attori -
CONTRO
1) l , in persona del suo titolare e rappresentante legale Controparte_1
signor , con sede a Porto Empedocle, nella via IV Novembre n. 7, Controparte_2
- convenuta/contumace -
2) l in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale Controparte_3
a Torino, in via Lugaro n. 15, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Catania, nel Viale XX Settembre n. 43, presso lo studio dell'Avv. Luigi Edoardo Ferlito, dal quale è rappresentata e difesa per procura allegata agli atti di lite,
1 - convenuta -
Oggetto: Condannatorio.
Conclusioni per gli attori: come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, nonché alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 17 Febbraio
2022 e alle note scritte depositate in corso di causa, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per l Controparte_3 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 28 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e di risposta depositata il
10 Maggio 2021, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato sia a mani, che a mezzo pec il 19 Febbraio
2021 i signori e in proprio e in qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2 responsabilità genitoriale sui figli e , vocavano in ius avanti Persona_1 Parte_3
l'intestato Tribunale l'agenzia di viaggi , in persona del suo titolare e Controparte_1 rappresentante legale signor , e la in persona del legale Controparte_2 Controparte_4 rappresentante pro tempore. All'uopo premettevano di avere prenotato il 26 Novembre 2019 presso la suddetta agenzia di viaggi un viaggio vacanze, con destinazione Santo Domingo, a cui faceva seguito il 27 Novembre 2019 la stipula del contratto, portante il n. 0833974/1, con il prefato tour operator. Esponendo di avere optato per un viaggio all-inclusive, che prevedeva il soggiorno nella cennata località per un periodo di dieci giorni ricompresi fra il 20 e il 29
Dicembre 2019, per la somma di € 7.800,00. Gli attori riferivano che, a tale importo erano state aggiunte le ulteriori spese sostenute per l'acquisto dei voli aerei, ammontanti a € 690,00, e dei biglietti di viaggio per la tratta Agrigento-Catania Aeroporto e viceversa di € 176,00. Spiegando di avere versato le menzionate somme nelle mani del titolare dell'enunciata agenzia di viaggi.
Deducevano sia che il giorno prima della partenza erano stati avvisati da quest'ultimo che era differita di un giorno;
sia che il 20 Dicembre 2019 avevano ricevuto una telefonata da parte di personale dell'hotel Eden Village, mediante cui venivano informati che, sebbene ci fosse una prenotazione a loro nome, non era ancora stato eseguito il pagamento per il soggiorno e la
2 vacanza. Spiegando che, a fronte delle rispettive richieste di chiarimenti, il nominato CP_2
riconosceva il proprio inadempimento contrattuale, impegnandosi verbalmente a
[...] ristorare il danno arrecatogli. Gli stessi evidenziavano che, però, questi, dopo avergli restituito piccoli acconti, aveva cominciato a rimandare gli altri pagamenti. Affermando che, in conseguenza di tale condotta avevano subito non solo un danno da vacanza rovinata e un danno morale;
ma, anche, un nocumento di natura economica, individuato nel danno emergente, coincidente con l'esborso monetario affrontato per l'acquisto del ricordato pacchetto di viaggio, pari a € 8.666,00, e nel lucro cessante, consistente nei mancati guadagni realizzati nel periodo nel quale il proprio esercizio commerciale era rimasto chiuso in previsione della loro assenza dovuta alla vacanza in parola, da quantificarsi in € 9.000,00. Gli istanti sostenevano che, la responsabilità dell'accaduto e dei danni in questione era da addebitare alla richiamata agenzia di viaggi e alla alla stregua di tour operator e gestore del predetto pacchetto Controparte_4 di viaggio e dei servizi acquistati, che si erano resi inadempienti alle condizioni contrattuali concordate. Rilevando che i solleciti e le diffide inviate al legale rappresentante della CP_1
erano rimasti privi di riscontro. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato
[...] chiedevano all'adita autorità giudiziaria di accertare l'inadempimento contrattuale e la responsabilità delle convenute, ognuna nella rispettiva qualità, per i nocumenti patrimoniali e non patrimoniali arrecati a loro e ai propri figli. Di conseguenza, di condannarle in solido a risarcirgli il danno emergente, il lucro cessante, il danno economico e morale che avevano sopportato, determinati in € 17.666,00, o in quel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria.
L in persona del legale rappresentante pro tempore, in cui nelle more Controparte_3 era stata fusa per incorporazione la si costituiva nel presente giudizio Controparte_4 depositando il 10 Maggio 2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo, dopo avere fornito delle precisazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti, eccepiva la sua carenza di legittimazione passiva rispetto alle pretese azionate dai signori Parte_1
e incoandolo. Spiegando che, nel caso di specie essa convenuta, che svolgeva Parte_2 il ruolo di tour operator, era rimasta estranea all'unico rapporto negoziale perfezionatosi soltanto tra gli attori e la cennata agenzia di viaggi. Affermava, quindi, che la responsabilità per i nocumenti patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti dagli istanti era ascrivibile unicamente all'altra convenuta. Osservando che, nessuna domanda restitutoria poteva esserle rivolta, poiché non aveva incassato l'ammontare versato dai signori e Parte_1 Pt_2
3 Contestava, infine, la quantificazione dei danni oggetto del contendere compiuta dagli Pt_2
attori. In forza di tali ragioni chiedeva al Tribunale di Agrigento di dichiarare, preliminarmente, da un lato, la propria carenza di legittimazione passiva;
dall'altro, che era totalmente estranea al rapporto esistente fra l'agente di viaggio e gli istanti. Nel merito, innanzitutto, esente da censure la prestazione che aveva reso. In secondo luogo, il difetto di ripetizione di somme da parte dei signori e nei rispettivi confronti, oltre che non era Parte_1 Parte_2 responsabile relativamente alla pretesa risarcitoria da loro avanzata. Infine, nell'ipotesi di liquidazione del risarcimento del danno a favore di quest'ultimi posto a proprio carico, di ricondurre tutto entro i limiti della normativa vigente in materia.
L'agenzia di viaggi , in persona del suo titolare e rappresentante legale Controparte_1 signor , sebbene raggiunta dalla notifica del menzionato atto di citazione, Controparte_2 non si costituiva nel procedimento de quo, restando contumace.
Con provvedimento emesso il 3 Maggio 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite, per un verso, ammetteva gli interrogatori formali dei legali rappresentanti dell'agenzia di viaggi e del tour operator convenuti e la prova testimoniale dedotti dagli attori nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 17 Febbraio 2022; per un altro, non ammetteva la prova testimoniale a contrario richiesta dall' l teste intimato dagli istanti Controparte_3 veniva escusso durante l'udienza del 28 Marzo 2023. Invece, gli enunciati interrogatori formali non trovavano espletamento per la mancata comparizione dei nominati legali rappresentanti a renderli. Nell'ordinanza adottata l'11 Giugno 2024 a norma dell'art. 127ter, III comma, c.p.c.
l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 20 Maggio 2024 e il 7
Giugno 2024. Nel corso dell'udienza del 28 Ottobre 2025, dopo che i loro difensori discutevano la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, il Giudice revocava l'ordinanza adottata il 27
Maggio 2025, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. Le domande formulate dagli attori in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere accolte per quanto di ragione.
Prima di esaminare la vertenza processuale che ci occupa va dichiarata la contumacia dell'agenzia di viaggi , in persona del suo titolare e rappresentante legale signor Controparte_1
4 . Essa, pur essendo stata regolarmente vocata in ius con il ricordato atto di Controparte_2
citazione, notificato a mani di quest'ultimo il 19 Febbraio 2021, ha deciso di non costituirsi nel procedimento de quo, restando contumace.
3.- L'analisi del merito delle pretese fatte valere dai signori e Parte_1 Pt_2
in proprio e in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli
[...] Per_1
e , esperendo l'azione processuale sottoposta a disamina deve essere
[...] Parte_3 preceduta da quella di un'eccezione, sollevata in via preliminare dall' in Controparte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, nella propria comparsa di costituzione e di risposta. Per il suo tramite obietta, in estrema sintesi, che è carente di legittimazione passiva rispetto alle stesse perché nel caso di specie manca il contratto di pacchetto turistico all inclusive, con i relativi estremi identificativi e l'indicazione dei servizi da prestare e di tutte le informazioni utili, redatto su carta intestata della che nelle more è stata Controparte_4 fusa per incorporazione in essa convenuta. Contestando che, in assenza della prova sia che il pacchetto di viaggio in dibattito è stato predisposto dal richiamato tour operator;
sia del concreto interesse economico dello stesso, non può essere coinvolta nella contesa. Allo scopo di corroborare la decisione di valutare suscettibile di accoglimento la doglianza appena esposta è indispensabile fornire dei chiarimenti afferenti alle attività che vengono svolte, rispettivamente, dall'organizzatore di viaggi, c.d. tour operator, e dall'agente di viaggi rispetto a chi acquista un pacchetto di servizi turistici. Il primo assume l'obbligo di procurare un insieme combinato di servizi turistici nell'ambito di una relazione contrattuale configurabile alla stregua di appalto di servizi. Invece, l'intermediario-venditore, ossia l'agente di viaggi, espleta un'attività economicamente qualificabile come intermediazione, che è giuridicamente riconducibile al contratto di mandato, più che a quello di vendita. In effetti, tale soggetto si obbliga non già a una prestazione di facere;
bensì, al compimento di una serie di atti giuridici in nome e per conto del turista, ed eventualmente anche del tour operator. Nella maggior parte dei casi essi consistono nella stipulazione di un contratto di viaggio organizzato. Nell'ipotesi in cui l'anzidetto intermediario-venditore agisce in nome proprio assume la veste giuridica di un mandatario senza rappresentanza. Quindi, il rapporto negoziale che si instaura tra l'agente di viaggi e il turista va inquadrato nell'ambito del mandato con, o senza rappresentanza. Ciò si spiega perché quest'ultimo, anziché assumere direttamente la gestione dei servizi richiesti dai clienti, si limita a svolgere un'attività di cooperazione esterna dal contenuto esclusivamente giuridico. La stessa si esaurisce nel compito di stipulare per conto e, di solito, in nome del turista
5 una serie di contratti attinenti alla prestazione di servizi indispensabili alla realizzazione del viaggio, o della vacanza. In buona sostanza, nell'adempimento di un'attività di mera intermediazione fra imprese di trasporto, albergatori, altri fornitori e coloro che richiedono i relativi servizi, l'agenzia di viaggi riveste la posizione negoziale di mandataria retribuita. Il che trova conferma, innanzitutto, nella natura dell'opera prestata, che si sostanzia, per esempio, nel procurare i biglietti di viaggio e nel prenotare le camere d'albergo. In secondo luogo, nel modo in cui realizza il guadagno per l'attività eseguita. A ben guardare, la differenza fra il prezzo pattuito con il cliente e quello effettivamente versato al fornitore del servizio non rappresenta l'accollo di un'alea caratteristica del soggetto che si assume il rischio di lucrare su di un determinato corrispettivo. Piuttosto, integra una normale forma di provvigione, spettante al mandatario a titolo di compenso per l'opera svolta. In proposito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “Qualora un pacchetto turistico del “tour operator” venga acquistato per il tramite di un'agenzia di viaggi, quest'ultima agisce, al contempo, come mandataria sia all'acquisto per conto del cliente sia alla vendita per conto del medesimo “tour operator”, ed in tal veste assicura la conclusione, tra i predetti mandanti, del contratto di viaggio, sicché i diritti e gli obblighi relativi a tale ultimo rapporto sorgono direttamente tra “tour operator” e cliente finale. (……)” (cfr.: Cass., Sez. II, 24/11/2020 n. 26694).
Prendendo le mosse dalle delucidazioni che precedono, è agevole constatare che nella fattispecie manca del tutto la dimostrazione che, attraverso l'intermediazione dell'agenzia di viaggi , è stato stipulato tra gli attori ed un contratto avente Controparte_1 Controparte_4
a oggetto un viaggio a Santo Domingo per quattro persone, da effettuare nel periodo ricompreso fra il 20 e il 29 Dicembre 2019, nonché i servizi connessi e i viaggi aerei. Agli atti di lite non è stato prodotto dagli istanti alcun documento di viaggio munito della firma del legale rappresentante del cennato tour operator, o di un suo timbro, recante al proprio interno le indicazioni prescritte per legge. Non risulta dimostrato che, la menzionata intermediaria ha rilasciato ai signori e la documentazione comprovante l'esistenza Parte_1 Parte_2 del negozio giuridico che, a loro detta, hanno concluso con la inerente a un Controparte_4 pacchetto vacanza all inclusive riguardante la enunciata località. Invero, nel fascicolo di parte degli attori si rinviene un modulo, nella cui prima pagina, in alto a sinistra (per chi guarda), è inserita la dicitura “PRATICA NUMERO 0823974/1, emesso il 26 Novembre 2019 dall'operatore BOOKING36, che si identifica verosimilmente con la nominata agenzia di viaggi. In seno alla seconda, alla terza e alla quarta pagina di tale documento sono contenuti
6 informazioni sui voli e sui servizi offerti dalla per la ricordata destinazione, Controparte_4
schemi riepilogativi dei medesimi e delle note esplicative. Nella quinta pagina si trova inserito il riepilogo dei costi da sostenere per l'acquisto del pacchetto vacanza all inclusive in discorso, il cui ammontare complessivo di € 10.015,29 risulta depennato. Subito sotto compare il timbro della con sopra una sigla, attribuibile quasi certamente al suo legale Controparte_1 rappresentante signor , con accanto l'indicazione della cifra di € 7.800,00, Controparte_2 molto probabilmente integrante il prezzo scontato dei servizi offerti, con in calce la dicitura
“PER CONFERMA”. Si palesa assolutamente evidente che, contrariamente alla tesi sostenuta nel richiamato atto di citazione, quello in commento non è affatto il contratto in forza del quale gli istanti hanno acquistato, con l'intermediazione della predetta convenuta, il viaggio per cui è lite. In realtà, tenuto conto di quanto trascritto alla sua pagina 5, si tratta di una vera e propria proposta negoziale avente a oggetto il cennato pacchetto vacanza, che la prefata agenzia di viaggi ha formulato ai signori Appare innegabile che, i medesimi la hanno Parte_4 accettata nel momento in cui hanno corrisposto l'ammontare di € 7.800,00, come attestato dalla ricevuta n. 386/19 del 27 Novembre 2019, che gli è stata rilasciata dalla menzionata intermediaria, che lo ha incassato, allegata agli atti di causa. Però, gli attori hanno espressamente ammesso in seno all'enunciato atto di citazione che, il nominato CP_2
, titolare della , ha trattenuto tale somma e quella di € 690,00,
[...] Controparte_1 pagatagli il 30 Novembre 2019 dopo che ha prenotato i voli aerei per quattro persone, per le tratte Catania/Roma Fiumicino del 20 Dicembre 2019 e Roma Fiumicino/Catania del 29
Dicembre 2019. Ciò significa che, nella fattispecie la ricordata agenzia di viaggi, in spregio agli obblighi assunti in qualità di mandataria verso gli istanti, alla stregua di mandanti, non ha mai versato al tour operator i richiamati importi per assicurargli l'organizzazione e la prestazione dei servizi di viaggio richiesti. Se così è, allora, appare incontrovertibile che l' CP_4 non si è resa responsabile nei riguardi dei signori di nessun
[...] Parte_4 inadempimento contrattuale, non avendo mai stipulato con loro alcun negozio giuridico con oggetto il pacchetto vacanza all inclusive in discussione. Di conseguenza, l' Controparte_3 in cui nelle more il citato tour operator si è fuso per incorporazione, difetta di legittimazione passiva rispetto alle richieste di natura restitutoria e risarcitoria avanzate dagli istanti contro di esso.
4.- Per quel che concerne, invece, la posizione dell'agenzia di viaggi convenuta, non può revocarsi in dubbio che le è imputabile il mancato adempimento degli obblighi negoziali assunti
7 verso gli attori attraverso la cennata proposta, da loro accettata. Gli elementi istruttori a disposizione dimostrano che, come affermato nell'atto di citazione introduttivo della vertenza processuale, la non ha provveduto ad acquistare dal menzionato tour operator, Controparte_1 in nome e per conto degli istanti, il viaggio turistico e i servizi connessi in argomento. Pertanto, non ha adempiuto al mandato che gli è stato conferito da questi ultimi quando, corrispondendo le cifre superiormente specificate, hanno manifestato la volontà di accettare l'offerta di viaggio che gli ha proposto. La scelta della enunciata intermediaria/venditrice di non costituirsi nel procedimento de quo e, quindi, di non prendere posizione contro le deduzioni e le pretese fatte valere nei rispettivi confronti dai signori e va interpretata, tenuto Parte_1 Parte_2 conto degli altri dati probatori a disposizione, come sintomatica del riconoscimento della loro fondatezza e legittimità. A conferma della correttezza di queste considerazioni depone un ulteriore significativo fatto. Segnatamente che, il legale rappresentante della nominata agenzia di viaggi, sebbene regolarmente intimato, non si è presentato a rendere interrogatorio formale all'udienza all'uopo fissata da codesto Giudice. Un peculiare valore probatorio assumono, poi, le dichiarazioni rilasciate dall'unico teste escusso nel corso della causa. Invero, il signor ha ammesso di avere assistito a una discussione tra il titolare della Parte_5 CP_1
, signor , e , durante la quale quest'ultimo gli ha
[...] Controparte_2 Parte_1 richiesto la restituzione della somma versata per una vacanza a Santo Domingo, non svoltasi per colpa del primo, che non aveva pagato il pacchetto vacanza. Precisando che, ciò è avvenuto una sera del mese di Gennaio 2019, mentre si trovava presso la ricordata agenzia di viaggi. Il medesimo ha riferito di avere anche lui acquistato presso la un viaggio per Controparte_1
Cuba, di cui non ha mai usufruito, stante che il rispettivo titolare si è trattenuto i soldi versati per acquistarlo, senza fare le dovute prenotazioni. Aggiungendo che, il prefato CP_2
gli ha restituito il prezzo del viaggio in parola dopo che ha fatto ricorso all'intervento
[...] di un avvocato. Nel prosieguo il teste ha affermato che, poiché per recarsi a casa sua passa quattro volte al giorno davanti al panificio di cui è titolare , ricordava che nel Parte_1 periodo oggetto del contendere sulla serranda del relativo negozio è stato affisso un avviso di chiusura dell'esercizio commerciale. Non rammentando, però, le date in cui sarebbe rimasto chiuso (cfr.: verbale dell'udienza del 28/03/2023).
Alla luce, in primis, degli elementi di prova che emergono dalla disamina delle dichiarazioni testimoniali su riportate. In secondo luogo, sia della circostanza che la richiamata agenzia di viaggi non ha specificamente contestato quanto dedotto e affermato dagli attori;
sia
8 che il suo legale rappresentante non si è presentato a rendere interrogatorio formale, si perviene a una peculiare conclusione. Precipuamente che, la non ha affatto adempiuto Controparte_1 agli obblighi negoziali, che si è impegnata ad assolvere in favore degli odierni istanti, consistenti nell'espletamento dell'attività di intermediazione superiormente descritta.
5.- L'addebito a carico della cennata agenzia di viaggi di una responsabilità per inadempimento contrattuale comporta, quale conseguenza, che è tenuta a ristorare i nocumenti arrecati ai signori e Fra quelli che essi asseriscono avere subito Parte_1 Parte_2
a seguito della condotta posta in essere dalla menzionata intermediaria, figura il danno emergente, consistente nell'esborso di denaro che hanno affrontato nella convinzione di acquistare l'enunciato pacchetto vacanza all inclusive. Il pagamento da parte degli attori a
, nella spiegata qualità, della complessiva somma di € 8.490,00 è attestato Controparte_2 dalle nominate ricevute n. 386/19 del 27 Novembre 2019 di € 7.800,00 e n. 387/19 del 30
Novembre 2019 di € 690,00. Tali documenti sono stati rilasciati dall'agenzia di viaggi convenuta per l'acquisto a opera degli istanti della vacanza a Santo Domingo, dei ricordati voli aerei e per la prenotazione dell'hotel a Roma. Ragion per cui, la deve essere Controparte_1 in questa sede condannata a restituire ai signori e l'importo di € Parte_1 Parte_2
8.490,00 (ossia: € 7.800,00 + € 690,00), nonché a corrispondergli gli interessi calcolati sullo stesso in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo.
A una valutazione di rigetto va, invece, incontro l'altra domanda formulata dagli attori, finalizzata a ottenere la condanna delle convenute a risarcirgli il lucro cessante asseritamente subito, per avere chiuso il loro esercizio commerciale, costituito da un panificio, in vista della partenza per la vacanza a Santo Domingo. Or dunque, gli istanti hanno omesso di fornire delle prove idonee a dimostrare l'entità, in termini monetari, dei mancati ricavi sopportati nell'arco temporale in cui l'attività commerciale che svolgono è rimasta ferma in previsione del ricordato viaggio, poi non effettuato. Nell'elenco dell'indice del richiamato atto di citazione è stata indicata con il n. 8 la copia del libro contabile. Tuttavia, tale documento non è stato allegato nel fascicolo, che i signori e hanno depositato allorché il presente Parte_1 Parte_2 giudizio è stato iscritto a ruolo. Di conseguenza, manca qualsivoglia parametro di riferimento che consenta di determinare, tenuto conto del guadagno da essi realizzato nel medesimo arco temporale degli anni precedenti, la perdita economica in dibattito. Peraltro, bisogna rilevare che, una volta avuta coscienza dell'impossibilità di usufruire del predetto pacchetto vacanza all
9 inclusive, nulla ha impedito agli attori di revocare le ferie già programmate e di aprire il cennato esercizio commerciale nei giorni in discorso.
6.- Del pari inaccoglibili si configurano le ulteriori richieste di natura risarcitoria avanzate dagli istanti. Per il tramite della prima pretendono di essere ristorati per il danno non patrimoniale da vacanza rovinata patito a seguito della vicenda oggetto del contendere. Al fine di giustificare la decisione di ritenere questa domanda giuridicamente illegittima e infondata è sufficiente evidenziare un dirimente aspetto. Nello specifico, nell'ipotesi in esame non è configurabile il cennato nocumento poiché, lo si ribadisce, l' alla stregua di Controparte_4 tour operator, non si è resa responsabile nei riguardi dei signori e Parte_1 Parte_2 di alcun inadempimento contrattuale.
Con riferimento, poi, al danno di tipo morale asseritamente subito dagli attori e dai loro figli a causa della mancata partenza per la vacanza controversa, deve constatarsi una totale assenza di riscontri istruttori in grado di dimostrarne l'effettiva ricorrenza. La tesi, secondo cui gli istanti e i propri figli hanno sofferto un turbamento interiore per avere dovuto rinunciare alla vacanza già programmata, è rimasta ancorata all'ambito delle affermazioni meramente labiali, prive di un ben che minimo supporto probatorio. D'altro canto, tale genere di nocumento non può considerarsi in re ipsa, dovendo sempre essere allegato e provato da chi lo invoca. Pertanto, la pretesa azionata in merito dai signori e va rigettata. Parte_1 Parte_2
7.- In ultima battuta, in considerazione del difetto di legittimazione passiva di cui sopra, gli attori vanno condannati a rifondere all' in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro tempore, le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
Infine, per il principio della soccombenza, l'agenzia di viaggi , in persona Controparte_1 del suo titolare e rappresentante legale signor , deve essere condannata a Controparte_2 rifondere agli istanti le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
la Dott.ssa AR RO, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
10 - dichiara, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, il difetto di legittimazione passiva dell in persona del legale rappresentante pro tempore, rispetto alle Controparte_3 domande formulate dai signori e in proprio e alla stregua di Parte_1 Parte_2 genitori esercenti la responsabilità genitoriale sui figli e , in Persona_1 Parte_3 seno all'atto di citazione introduttivo della lite;
- dichiara, per le argomentazioni su illustrate, che l'agenzia di viaggi , in Controparte_1 persona del suo titolare e rappresentante legale signor , si è resa responsabile Controparte_2 di inadempimento contrattuale nei confronti degli attori;
- per l'effetto, condanna la predetta agenzia di viaggi a restituire agli istanti, in proprio e nella spiegata qualità, l'importo di € 8.490,00, da loro corrispostogli per l'acquisto del pacchetto vacanza all inclusive in questione, nonché a versargli gli interessi calcolati sullo stesso in misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino all'effettivo soddisfo;
- rigetta, per i motivi superiormente articolati, le altre domande avanzate dai signori Pt_1
e in proprio e alla stregua di genitori esercenti la responsabilità
[...] Parte_2 genitoriale sui prefati figli, finalizzate a ottenere il risarcimento degli ulteriori danni di natura patrimoniale e non patrimoniale asseritamente subiti;
- condanna gli attori a rifondere all come sopra rappresentata, le spese Controparte_3 del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
Co
- infine, condanna l'agenzia di viaggi , in persona del suo titolare e CP_1 rappresentante legale signor , a rifondere agli istanti le spese del presente Controparte_2 giudizio, che si liquidano in complessivi € 2.000,00, comprensivi di spese, diritti di procuratore ed onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi a favore del loro difensore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Agrigento in data 30 Ottobre 2025.
Il Giudice
AR RO
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