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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/05/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19265/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19265/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MOSTRATISI PIERLUIGI che la rappresenta e difende Parte_1
in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. FUSCHILLO JURI che lo rappresenta e difende in CP_1
virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 25.3.2025 Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
AIRASCA il 28.07.2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.2.2005 e il 22.9.2008. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4821/23 emessa dal Tribunale di
Torino in data 24.11.2023.
Con ricorso depositato il 31.10.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Inoltre, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore alla madre, con residenza della stessa presso l'abitazione materna e assegnazione dell'intero immobile sito in Scalenghe alla signora
Infine, chiedeva disporsi che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo Pt_1 Per_2
il gradimento espresso dalla stessa, nonché chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (precisamente € 380,00 per la figlia minore ed Per_2
€ 220,00 per il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
Con decreto del 18.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
25.3.2025.
Si costituiva in giudizio parte resistente, nulla opponendo per quanto concerne le domande in punto status e in punto affidamento condiviso della minore ma, in via pregiudiziale, chiedeva Per_2 dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Nel merito e in via principale, chiedeva revocarsi il quantum disposto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore in sia subordinata, Per_2
chiedeva disporsi il mantenimento diretto della minore;
in via di ulteriore subordine, chiedeva non aumentarsi bensì confermarsi il quantum disposto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore Relativamente al figlio maggiorenne , chiedeva respingersi la Per_2 Per_1
domanda formulata in punto contributo al mantenimento, chiedendo che lo stesso venisse confermato e venisse direttamente versato al figlio. In punto assegnazione della casa coniugale, chiedeva respingersi la domanda formulata da parte ricorrente, chiedendo, altresì, accogliersi le domande formulate in punto beni mobili da dividere e addebito della rata del mutuo. All'udienza del 25.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostativi all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, appare confacente ai bisogni della prole minorenne e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1
precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONFERMA nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
DÀ ATTO che la signora mensilmente trasmetterà copia dell'avvenuto pagamento della rata Pt_1 del mutuo dell'ex casa coniugale al signor con l'opzione “condividi con e-mail” al seguente CP_1
indirizzo e-mail: ed annualmente documentazione relativa al Email_1 pagamento del mutuo stesso.
DÀ ATTO che le parti concordano che valuteranno la fattibilità di un ingresso separato per l'accesso al magazzino utilizzato dal signor , come meglio specificato nella sentenza di separazione, a CP_1
spese condivise.
DÀ ATTO che il c/c sul quale è addebitato il mutuo della casa ex coniugale verrà estinto quanto prima ed il signor si impegna a versare sul c/c della signora mensilmente metà della rata del mutuo CP_1 dell'ex casa coniugale.
DÀ ATTO che le parti concordano che stabiliranno il giorno in cui il signor si recherà presso CP_1
l'ex casa coniugale per ritirare i suoi beni personali.
DÀ ATTO che la parte convenuta si riserva la tutela dei propri diritti in relazione alle domande “L”
e comunque alle domande non regolate dal presente accordo.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Alberto Tetamo Presidente
dott. Serafina Aceto Giudice Relatore
dott. Valentina Giuditta Soria Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19265/2024
avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MOSTRATISI PIERLUIGI che la rappresenta e difende Parte_1
in virtù di procura in atti
ricorrente
contro
, con il patrocinio dell'avv. FUSCHILLO JURI che lo rappresenta e difende in CP_1
virtù di procura in atti
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI Per parte ricorrente per parte resistente: come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 25.3.2025 Per il P.M.: nulla ha opposto
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
AIRASCA il 28.07.2001.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AIRASCA (atto n. 8 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2001).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 28.2.2005 e il 22.9.2008. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 4821/23 emessa dal Tribunale di
Torino in data 24.11.2023.
Con ricorso depositato il 31.10.2024, parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti. Inoltre, formulando anche istanze istruttorie, chiedeva disporsi l'affidamento condiviso della minore alla madre, con residenza della stessa presso l'abitazione materna e assegnazione dell'intero immobile sito in Scalenghe alla signora
Infine, chiedeva disporsi che il padre potesse vedere e tenere con sé la figlia secondo Pt_1 Per_2
il gradimento espresso dalla stessa, nonché chiedeva disporsi a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari ad € 600,00 mensili (precisamente € 380,00 per la figlia minore ed Per_2
€ 220,00 per il figlio , maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente), oltre al 50% delle Per_1
spese straordinarie.
Con decreto del 18.11.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti avanti a sé al
25.3.2025.
Si costituiva in giudizio parte resistente, nulla opponendo per quanto concerne le domande in punto status e in punto affidamento condiviso della minore ma, in via pregiudiziale, chiedeva Per_2 dichiararsi l'improcedibilità del ricorso. Nel merito e in via principale, chiedeva revocarsi il quantum disposto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore in sia subordinata, Per_2
chiedeva disporsi il mantenimento diretto della minore;
in via di ulteriore subordine, chiedeva non aumentarsi bensì confermarsi il quantum disposto a suo carico a titolo di contributo al mantenimento della minore Relativamente al figlio maggiorenne , chiedeva respingersi la Per_2 Per_1
domanda formulata in punto contributo al mantenimento, chiedendo che lo stesso venisse confermato e venisse direttamente versato al figlio. In punto assegnazione della casa coniugale, chiedeva respingersi la domanda formulata da parte ricorrente, chiedendo, altresì, accogliersi le domande formulate in punto beni mobili da dividere e addebito della rata del mutuo. All'udienza del 25.3.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia;
pertanto, il Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
Non è contestata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Sulle altre domande, il Collegio ritiene di poter aderire all'accordo raggiunto dalle parti in sede di udienza, non essendovi ragioni di fatto e di diritto ostativi all'accoglimento dello stesso. Esso, infatti, appare confacente ai bisogni della prole minorenne e maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Le spese di lite sono compensate in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1
precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AIRASCA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
CONFERMA nel resto le condizioni di cui alla sentenza di separazione.
DÀ ATTO che la signora mensilmente trasmetterà copia dell'avvenuto pagamento della rata Pt_1 del mutuo dell'ex casa coniugale al signor con l'opzione “condividi con e-mail” al seguente CP_1
indirizzo e-mail: ed annualmente documentazione relativa al Email_1 pagamento del mutuo stesso.
DÀ ATTO che le parti concordano che valuteranno la fattibilità di un ingresso separato per l'accesso al magazzino utilizzato dal signor , come meglio specificato nella sentenza di separazione, a CP_1
spese condivise.
DÀ ATTO che il c/c sul quale è addebitato il mutuo della casa ex coniugale verrà estinto quanto prima ed il signor si impegna a versare sul c/c della signora mensilmente metà della rata del mutuo CP_1 dell'ex casa coniugale.
DÀ ATTO che le parti concordano che stabiliranno il giorno in cui il signor si recherà presso CP_1
l'ex casa coniugale per ritirare i suoi beni personali.
DÀ ATTO che la parte convenuta si riserva la tutela dei propri diritti in relazione alle domande “L”
e comunque alle domande non regolate dal presente accordo.
DICHIARA compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
17.04.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.