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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 2235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2235 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria Rosaria Pupo Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 274/2022 R.G. vertente
TRA
(CF. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avvocato Piervittorio Tione (CF. ) in virtù di C.F._2 procura speciale ad litem rilasciata in calce all'atto introduttivo presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza G. Garibaldi 3 – fax 0818617479; pec:
Appellante Email_1
CONTRO
(CF. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. ADS80030620639) presso cui ope legis domicilia, in via
Diaz n. 11 – pec: Email_2
Appellato contumace nel giudizio di riassunzione
OGGETTO: riassunzione ex art. 392 c.p.c. del gravame avverso la sentenza n.
4369/2019 pubblicata in data 10.9.2019 dalla Corte di Appello di Napoli.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante in riassunzione : “uniformandosi ai principi Parte_1
di diritto espressi dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32859 pubblicata in data
09.11.2021 r.g.n. 7586 del 2020; rigettare l'eccezione di prescrizione come sollevata da parte avversa (non essendo stato provato un esordio del termine prescrizionale prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di prime cure o del 2005, epoca in cui si è
1 definitivamente positivizzato il virus dell'epatite C) e respingere il gravame così come proposto dal con conferma della sentenza di primo grado n. 4235 Controparte_1 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 04.4.2016 laddove ha accertato e dichiarato la responsabilità extracontrattuale del predetto Dicastero, condannandolo al pagamento della somma, a titolo di risarcimento dei danni per i fatti di causa, pari ad €. 115.574,34 oltre interessi come riconosciuti in motivazione;
2) con vittoria di spese e competenze professionali per il primo appello, per il secondo appello (riassunzione) e per il giudizio di legittimità in Cassazione rg. 7586 del 2020, tutte con distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario.”
Svolgimento del processo
Primo grado
Con atto notificato il 23 dicembre 2008 adiva il Tribunale Parte_1
di Napoli chiedendo la condanna del a risarcirgli i danni dal Controparte_1 medesimo patiti a seguito del contagio dal virus HCV contratto all'esito delle trasfusioni di plasma cui era stato sottoposto presso l'ospedale Pausillipon a distanza di pochi giorni dalla nascita (avvenuta nel 1978) per una grave forma di anemia. Nel 1997 gli veniva diagnosticato il virus HCV.
Successivamente veniva sottoposto a trattamenti sanitari con interferone e ribavirina. Nel mese di gennaio 2004 nuovi esami clinici confermavano la negativizzazione al virus HVC. Tuttavia, nel mese di giugno dello stesso anno, gli veniva diagnosticata la definitiva positivizzazione al virus HVC e la stabilizzazione del danno epatico tale che solo in tale occasione prendeva cognizione del nesso di causalità intercorrente tra l'epatite C e le emotrasfusioni subite nel 1978 e la consapevolezza dell'irreversibilità della malattia.
Non aveva presentato alcuna domanda amministrativa ex l. 210 del 1992.
La causa veniva iscritta a ruolo con nrg 46870/08.
Il si costituiva chiedendo il rigetto della domanda attorea Controparte_1
per l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dal dovendosi Parte_1
individuare il dies a quo del termine di cui all'art 2947 cc per i danni cd. lungo latenti, nel momento della conoscenza e/o conoscibilità del contagio, usando 2 l'ordinaria diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche del tempo, del rapporto causale (cd. collegabilità) tra malattia epatica (danno ingiusto) e l'emotrasfusione (comportamento doloso o colposo del terzo) e, per il caso di specie, all'atto della diagnosi di epatite C avvenuto nel 1997.
Chiedeva dichiararsi la carenza di legittimazione passiva in capo al , CP_1
considerato che nel 1978 la scienza medica non era in grado di offrire strumenti di diagnosi e di prevenzione dell'epatite C che, all'epoca delle trasfusioni di plasma praticate sull'attore, non era stato ancora identificato.
Venivano depositate note ex art. 183 VI comma cpc. Espletata la CTU medica la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 4235 pubblicata il 04.4.2016 il Tribunale di Napoli respingendo tutte le eccezioni del così provvedeva: CP_1
“accoglie la domanda e condanna il al risarcimento del danno in Controparte_1 favore dell'attore mediante pagamento della somma di €. Parte_1
115.574,34 oltre interessi come in motivazione…”; 2) “condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in Controparte_1
€.348,00 per spese ed €. 5635,00 per compensi professionali”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Il , difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Controparte_1 di Napoli, con atto del 18 ottobre 2016, adducendo le medesime motivazioni già illustrate in primo grado, impugnava la prefata sentenza chiedendone la riforma col rigetto della domanda risarcitoria per intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato dal . Parte_1
Si costituiva l'appellato chiedendo rigettarsi il gravame e confermarsi la sentenza impugnata con vittoria di spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 23 ottobre 2018, sulle rinnovate conclusioni delle parti, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione dei termini per il deposito delle
3 comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Con sentenza nr. 4369/2019 emessa in data 10.09.2019 la Corte di Appello di
Napoli così statuiva: “In accoglimento dell'appello del ed in totale riforma CP_1 della sentenza appellata, rigetta la domanda risarcitoria proposta da Parte_1 con atto di citazione notificato il 23.12.2008; compensa integralmente tra le
[...] parti le spese del doppio grado di giudizio;
pone le spese di CTU definitivamente a carico dell'appellato”.
Così MOTIVANDO: “Col primo motivo il contesta il rigetto CP_1
dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, censurando la decisione laddove ha affermato che il termine di 5 anni di cui all'art. 2947 c.c. era iniziato a decorrere […] nell'anno 2004 (..) quando il virus si era positivizzato.
Il motivo è fondato ed assorbente. Come più volte affermato dalla giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto infezioni da virus HBV, HIV e HCV a causa di emotrasfusioni con sangue o emoderivati infetti è soggetto al termine prescrizionale quinquennale, che decorre, a norma degli artt. 2935 e 2947, primo comma cod. civ., non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche. […] Premesso che è rimessa alla valutazione del giudicante l'individuazione del momento in cui, nel caso concreto, la vittima ha avuto una conoscenza, ragionevolmente completa, circa i dati necessari per l'instaurazione del giudizio, reputa la Corte che, nel caso di specie, tale valutazione non sia stata correttamente compiuta, risultando piuttosto l'opzione ermeneutica prediletta dal primo giudice frutto di […] una valutazione (ancorare il dies a quo al momento in cui il virus si è nuovamente positivizzato) che non fa corretta applicazione dell'insegnamento dei
Supremi Giudici. La storia clinica del – come ricostruita dal consulente tecnico Parte_1 di ufficio alla luce della documentazione medica esaminata – consente di retrodatare abbondantemente, il momento in cui lo stesso ha avuto conoscenza della patologia contratta e della sua verosimile riconducibilità alla trasfusione ricevuta, rispetto alla data
4 della presentazione della domanda di indennizzo e/o al tempo in cui si accertava nuovamente una positivizzazione al virus (nel giugno 2004).
Ed infatti, risulta dalla documentazione clinica in atti che il nel 1997 Parte_1 risultava positivo per HVC con conferma al Ribatest;
il 31 ottobre 1997 era ricoverato presso l'A.U.P. Università Federico II di Napoli, dimesso con diagnosi di “epatite cronica anti-HVC positiva, HVC RNA positiva”; praticava successivamente trattamenti con interferone e ribavarina con negativizzazione del virus il 16 gennaio 2004 mentre solo in data 3 giugno 2004 si accertava la nuova positivizzazione del virus. Si evince, dunque, che il già nel 1997 era a conoscenza della sua condizione di positività HVC ed in Parte_1 sede di ricovero, sempre nel 1997, gli era diagnosticata una condizione di epatite cronica persistente.
Alla luce di quanto fin qui esposto, non può condividersi e non risulta conforme ai criteri della logica il ragionamento del primo giudice secondo cui il nel 1997 – Parte_1 allorché gli era diagnosticata l'epatite cronica – non avesse le competenze e le conoscenze idonee, non si fosse assolutamente rappresentato il nesso eziologico fra la patologia e le emotrasfusioni, che dette conoscenze fossero maturate solo nel giugno 2004 quando, dopo un periodo di circa quattro mesi di quiescenza, si verificava nuova positivizzazione al virus.
Da tutto quanto fin qui evidenziato […] valutate le conoscenze scientifiche dell'epoca, va senz'altro escluso che il avesse acquisito piena consapevolezza della malattia e Parte_1 della sua astratta riconducibilità causale alle trasfusioni ricevute nel 1978 solo nell'anno
2004. Ne deriva l'intempestività della domanda giudiziale proposta dal con Parte_1 atto di citazione del 19.2.2008. Restano assorbiti gli ulteriori motivi posti a fondamento dell'appello principale.
GIUDIZIO DI CASSAZIONE
Con atto depositato il 03 marzo 2020 ricorreva in Parte_1
Cassazione avverso la prefata sentenza della Corte di appello di Napoli, pubblicata il 10 settembre 2019, censurando l'errore in cui era incorsa la Corte di merito laddove aveva ritenuto prescritto il diritto del ricorrente al risarcimento del danno, individuando il dies a quo della prescrizione al 31 ottobre 1997 quando era
5 stato dimesso dall'A.U.P. Università Federico II di Napoli con diagnosi di "epatite cronica anti-HCV positiva, HCV RNA positiva".
In particolare, con il primo motivo denunciava la «violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 2934, 2935, 2947 primo comma e 2043 c.c. e degli artt. 111 e 32 della Costituzione», «in tema di corretta individuazione dell'inizio
(exordium) della prescrizione del diritto del risarcimento negli illeciti extracontrattuali cd. lungo latenti (danni da epatite C derivante da trasfusione di sangue e/o emoderivati infetti) coincidente, alla luce della consolidata recente giurisprudenza di legittimità, con il momento della conoscenza/percezione e/o conoscibilità/percepibilità, da parte del danneggiato, della malattia epatica come danno ingiusto conseguente (nesso causale - riconducibilità) al comportamento doloso e/o colposo di un terzo ( , Controparte_1 da valutare adottando l'ordinaria diligenza, tenuto conto delle conoscenze scientifiche del soggetto contagiato, avuto riguardo alle informazioni e indicazioni offerte al malato
(quisque de populo), dai sanitari e medici (personale qualificato) delle strutture consultate, cd. vizio di sussunzione»;
Con il secondo motivo, il ricorrente denunciava la «violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360 n. 3) c.p.c., degli artt. 2935, 2947 primo comma, 2697, 2727, 2729
c.c.», «in tema di corretto riparto degli oneri probatori, con particolare riferimento alla prova dell'acquisizione nel danneggiato di una percezione e/o percepibilità della malattia epatica come conseguenza della trasfusione (comportamento ingiusto del terzo), come fatto idoneo a far decorrere l'exordium praescriptionis negli illeciti lungo latenti;
criteri corretti di decorrenza della prescrizione;
inesistenza di prove documentali e/o elementi anche presuntivi attestanti, nel danneggiato, il configurarsi dell'illecito extra-contrattuale, con particolare riferimento alla percezione e/o percepibilità del rapporto di causalità tra malattia e trasfusione;
cd. vizio di sussunzione».
Iscritto a ruolo il ricorso col n.r.g. 7586/2020., resisteva il Controparte_1 chiedendo la conferma dalla prefata sentenza.
All'esito, la Corte di legittimità il 10 giugno 2021 emetteva l'Ordinanza nr.
32859/2021, pubblicata il 09/11/2021 con la quale:
“accoglie(va) il ricorso;
cassa(va) la sentenza impugnata e rinvia(va) la causa alla Corte di
Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di 6 legittimità”, in ragione della seguente motivazione: la Corte di appello si è discostata, dall'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di exordium praescriptionis secondo cui questo non può essere fatto decorrere da un momento antecedente a quello in cui possa ritenersi conseguita, o conseguibile con l'ordinaria diligenza in capo alla vittima, la riconducibilità causale della malattia alla sua causa scatenante e quindi ai possibili responsabili (vedi sul punto, recentemente, Cass., ord.
31/01/2019, n. 2789; cass., ord., 21/12/2018, n. 33169; cass., ord., 31/05/2018, n. 13745; cass., ord., 22/09/20:-7, n. 22045); va in particolare richiamato il principio di diritto espresso da Cass. n. 13745 del 2018 secondo cui «Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto per contagio da emotrasfusioni una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre dal giorno in cui tale malattia venga percepita - o possa essere percepita usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche - quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo. Incorre in un errore di sussunzione e, dunque, nella falsa applicazione dell'art. 2935 c.c., il giudice di merito che, ai fini della determinazione della decorrenza del termine di prescrizione, ritenga tale conoscenza conseguita o, comunque, conseguibile, da parte del paziente, pur in difetto di informazioni idonee a consentirgli di collegare causalmente la propria patologia alla trasfusione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la dichiarazione anamnestica con la quale il paziente privo di conoscenze mediche - rispondendo ad una non meglio identificata interrogazione del sanitario ed in mancanza di specifiche indicazioni nel referto circa la causa della malattia epatica diagnosticatagli - aveva fatto riferimento ad una trasfusione cui si era sottoposto quindici anni prima, non integrasse il presupposto, rilevante ai fini della decorrenza del termine di prescrizione, della percezione, da parte dello stesso paziente, della riconducibilità causale della patologia alla trasfusione)» (vedi in senso conforme Cass., ord., 27/09/2019, n. 24164); alla luce di tali principi il "fatto", per come ricostruito dalla
Corte territoriale, deve essere ricostruito in termini di percezione ed anche solo della percepibilità da parte del - in occasione della diagnosi di "epatite cronica atti- Parte_1
HCV positiva, HCV RNA positiva" del 1997, della riconducibilità sul piano causale della malattia diagnosticatagli alla trasfusione alla quale si era dovuto sottoporre nel 1978, pochi giorni dopo la nascita, e, dunque, ad un evento che poteva consentirgli di individuare come
7 responsabile il come questa Corte ha già avuto modo di rilevare (v. Cass., ord. CP_1
24164/2019, cit.), se è ben vero che il dies a quo della prescrizione non può essere identificato, unitariamente e per tutti i soggetti che hanno subito il contagio, nel giorno della presentazione della domanda per la corresponsione dell'indennizzo, in quanto esso costituisce solo il momento ultimo di decorrenza inziale del termine di prescrizione, in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il soggetto contagiato proprio perché si è attivato a richiedere l'indennizzo disponga delle necessarie informazioni per ricondurre causalmente il contagio verificatosi all'evento scatenante, d'altro canto è errato equiparare la mera diagnosi (nel nostro caso, di epatite cronica anti-HCV positiva, HCV RNA positiva del 1997) alla consapevolezza in capo alla vittima della riferibilità di essa alla trasfusione in mancanza di altri certi e specifici elementi e senza alcun ulteriore approfondimento riguardo al fatto se, in occasione della predetta diagnosi, la vittima fosse stata in qualche modo messa sull'avviso circa una qualche importanza, se non della rilevanza, della pregressa trasfusione, in relazione alla condizione diagnosticatagli (v.anche cass., ord., 9/07/2020, n. 14480); nulla, infatti, è dato sapere dalla sentenza impugnata, una volta comunicata la diagnosi, riguardo alla percepibilità da parte del della ascrivibilità della malattia Parte_1 diagnosticatagli alla trasfusione;
il che sarebbe potuto accadere solo se fossero state fornite dal sanitario nel referto informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso fosse stato messo in condizione di assumere tali conoscenze;
in difetto di tali informazioni ha errato in iure la Corte territoriale a desumere dal dato della predetta diagnosi, facendo peraltro genericamente riferimento a «consulenze specialistiche richieste, indagini effettuate e ... terapie praticate nel corso degli anni e conoscenze scientifiche dell'epoca», l'acquisizione da parte della vittima della consapevolezza;
detta acquisizione, pur in mancanza di tali informazioni, sarebbe stata configurabile solo se il avesse avuto e si fosse dimostrato che avesse un livello di conoscenze mediche Parte_1 tali da porlo in condizione di ricollegare la malattia diagnosticatagli alla trasfusione, né a tanto valgono i generici riferimenti fatti dalla Corte territoriale alle consulenze specialistiche richieste, alle indagini effettuate e alle terapie praticate nonché alle conoscenze scientifiche dell'epoca;
8 deve, quindi, ribadirsi che la consapevolezza idonea a far decorrere il termine di prescrizione è da apprezzarsi tenendo conto che per il quivis de populo il naturale mediatore della conoscibilità della riconducibilità (nella specie, della malattia alla trasfusione), allorquando non si dimostri una sua particolare attitudine ad acquisirla, non può che esser l'indicazione del medico e, pertanto, di norma, deve ritenersi che occorra che il collegamento sia frutto di tale specifica indicazione;
deve, pertanto, accertarsi se siano state fornite informazioni atte a consentire all'interessato il collegamento con la causa della patologia o se lo stesso sia stato quanto meno posto in condizione di assumere tali conoscenze;
(del tutto centrata sulla peculiarità del caso concreto e, pertanto, non contrastante cfr. Cass., ord.t 13/07/2018, n. 18521);”.
GIUDIZIO DI APPELLO IN RIASSUNZIONE.
Con atto ex art. 392 c.p.c. notificato al in data 20.01.2022, Controparte_1
adiva la Corte di Appello di Napoli affinché Parte_1 nell'uniformarsi ai principi di diritto espressi dall'allegata ordinanza della Corte di
Cassazione n. 32859 pubblicata in data 09.11.2021 r.g.n. 7586 del 2020, provvedesse a:
1) rigettare il gravame così come proposto dal con conferma della Controparte_1 sentenza di primo grado n. 4235 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 04.4.2016, in ogni sua statuizione, la quale ha accertato e dichiarato la responsabilità extracontrattuale del predetto , condannandolo al pagamento della somma, a titolo di risarcimento CP_2 dei danni per i fatti di causa, pari ad €. 115.574,34 oltre interessi come riconosciuti in motivazione;
2) il tutto con vittoria di spese e competenze per il doppio grado (giudizio di rinvio compreso) con attribuzione allo scrivente procuratore antistatario;
3) condannare, comunque, il anche nella denegata ipotesi di accoglimento Controparte_1 dell'appello, al pagamento delle spese e delle competenze del giudizio di legittimità rg. 7586 del 2020 svoltosi innanzi alla Corte di Cassazione e conclusosi con ordinanza di rinvio n.
32859 del 09.11.2021”.
Il giudizio veniva incardinato con il n.r.g. 274/2022.
Il convenuto non si costituiva. CP_1
Dopo diversi rinvii per ragioni di ruolo all'udienza del 21/06/24 la causa è stata
9 riservata in decisione con i termini di cui all'art 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rammentare come nel giudizio di rinvio le parti assumono la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento che si è concluso con la sentenza cassata, ferme tutte le preclusioni verificatesi a carico di ciascuna delle parti e cristallizzazione del thema decidendum.
Invero, il giudizio di rinvio è un "processo chiuso", destinato esclusivamente alla nuova statuizione del giudice, chiamato ad applicare il principio di diritto enunciato dalla suprema Corte nonché a pronunciarsi su tutti i motivi di appello come formulati se non espressamente rinunciati.
Ciò posto, secondo la prospettazione della Corte di legittimità, andava rigettato il motivo di appello riguardante l'individuazione del dies a quo del termine di prescrizione essendo del tutto erronea la sua identificazione con il momento della diagnosi di epatite cronica anti-HCV positiva, HCV RNA positiva risalente al
31/10/1997 da cui è derivata la consapevolezza in capo alla vittima della riferibilità di essa alla trasfusione, in mancanza di altri certi e specifici elementi e senza alcun ulteriore approfondimento riguardo al fatto se, in occasione della predetta diagnosi, la vittima fosse stata in qualche modo messa sull'avviso circa una qualche importanza, se non della rilevanza, della pregressa trasfusione, in relazione alla condizione diagnosticatagli”.
Infatti, considerato che, nel caso di specie l'odierno appellato (ricorrente in riassunzione) non ha presentato domanda per ottenere l'indennizzo previsto dalla
L. 210/92, non può avere applicazione il criterio individuato dalla Suprema corte con la sentenza n. 581/08 secondo cui in assenza di altre prove si deve ritenere che il danneggiato si sia rappresentato mentalmente il nesso di causalità tra trasfusione e danno- malattia soltanto con la presentazione della domanda di indennizzo citata.
Ne segue che, alla luce della CTU di primo grado, che ha evidenziato come il virus negativizzatosi nel gennaio del 2004 si fosse positivizzato definitivamente nel giugno del 2004, il diritto al risarcimento del danno non risulta prescritto per non essere spirato il quinquennio di cui all'art 2947 cc alla notifica della domanda in primo grado avvenuta il 23/12/08.
10 Sono infondate le censure sollevate alla sentenza di primo grado con riguardo sia al preteso difetto di legittimazione passiva del che alla Controparte_1
decorrenza degli interessi legali atteso che: quanto al primo, esso non sussiste dovendosi ritenere che l'omissione da parte del di attività funzionali alla tutela della salute pubblica esponga il CP_1
medesimo a responsabilità extracontrattuale, quando, dalla violazione del vincolo esterno costituito dal dovere di vigilanza nell'interesse pubblico siano derivate violazioni dei diritti soggettivi dei terzi (cfr. Cass. civ. n. 820/2015); quanto al secondo (decorrenza degli interessi legali) occorre rilevare che qualificata come extracontrattuale la responsabilità del per i Controparte_1
danni conseguenti a contagio infettivo da HBV (epatite B), HCV (epatite C) e HIV
(AIDS) contratto per effetto di trasfusioni o somministrazioni di prodotti emoderivati, derivanti dall'omessa vigilanza da parte dell'Amministrazione statale sulle sostanze ematiche e sugli emoderivati (cfr. Cass. Sez. Un. 11.1.2008, nn. 576-585), trova applicazione il principio di diritto secondo cui in tema risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito (Cass. Ordinanza|17 aprile
2024| n. 10376) che s'identifica con la data della trasfusione infetta.
La sentenza di primo grado merita di essere totalmente confermata ed il gravame disatteso.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sono poste a carico del Controparte_1
in persona del p.t. e liquidate in favore di
[...] CP_3 Parte_1
e, per esso del procuratore antistatario Piervittorio Tione come segue: per il grado di appello in € 9991,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
per il ricorso in Cassazione in € 1.518,00 per spese vive nonché € 7.655,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
per il giudizio di rinvio in riassunzione in € 1.138,50 per spese vive nonché €
12.988,30 (tenuto conto della predisposizione per il PTC) per compensi
11 professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avv. Piervittorio Tione.
PQM.
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando nel giudizio di gravame avverso la sentenza n. 4235/2016 pubbl. il 04/04/2016 pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma la sentenza gravata;
2) condanna il in persona del p.t. a rifondere Controparte_1 CP_3
le spese di lite in favore di e, per esso del procuratore Parte_1 antistatario Piervittorio Tione che liquida:
- per il grado di appello in € 9991,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge;
- per il ricorso in Cassazione in € 1.518,00 per spese vive nonché € 7.655,00 per compensi professionali oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- per il giudizio di rinvio in riassunzione in € 1.138,50 per spese vive nonché €
12.988,30 (tenuto conto della predisposizione per il PTC) per compensi professionali oltre iva, cpa e spese generali come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 24/04/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria Rosaria Pupo dott. Alessandro Cocchiara
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