Articolo 4 della Legge 6 marzo 2001, n. 60
Articolo 3Articolo 5
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5 aprile 2001
Art. 4. 1. Il comma 1 dell'articolo 102 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente:
"1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto".
Nota all'art. 4:
- Si trascrive il testo dell' art. 102 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 102 (Sostituto del difensore). - 1. Il difensore di fiducia e il difensore d'ufficio possono nominare un sostituto.
2. Il sostituto esercita i diritti e assume i doveri di difensore.".
Entrata in vigore il 5 aprile 2001
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