Articolo 4 della Legge 27 ottobre 1951, n. 1288
Articolo 3Articolo 5
Versione
5 dicembre 1951
Art. 4.
Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dalla applicazione del comma primo dell'art. 1, il Ministro per gli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1951