Art. 4.
Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dalla applicazione del comma primo dell'art. 1, il Ministro per gli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.
Qualora per effetto della mutata situazione valutaria interna, verificatasi in alcuni Paesi, non sia possibile applicare per l'intero periodo 1 settembre 1943-30 aprile 1947 il trattamento in valuta locale derivante dalla applicazione del comma primo dell'art. 1, il Ministro per gli affari esteri, in rapporto alle situazioni effettivamente determinatesi, e' autorizzato a disporre con propri decreti, da emanarsi di concerto con quello per il tesoro, i provvedimenti necessari per adeguare gli assegni di sede alle svalutazioni e rivalutazioni verificatesi ovvero per fissarli nella valuta effettivamente percepita dal personale interessato.