Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 31/03/2025, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06457/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07555/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7555 del 2024, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Clarizia e Paolo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Consiglio della Magistratura Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’ottemperanza
delle sentenze del Tar Lazio – Roma, Sez. I, n. -OMISSIS-del 7.12.2021, resa nel procedimento iscritto al r.g.n. -OMISSIS- e del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. -OMISSIS-del 17.10.2022, resa nel procedimento iscritto al r.g.n.-OMISSIS-, che ha confermato la prima.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Consiglio della Magistratura Militare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, sulla base di quanto dichiarato da parte ricorrente in data 7.3.2025, con delibera n. 8684, adottata nella seduta del 26 febbraio 2025 e comunicata il 6.3.2025, il Consiglio della Magistratura Militare ha concluso il nuovo procedimento di valutazione di professionalità del ricorrente, applicando i criteri all’uopo previsti dalla legge primaria e in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. -OMISSIS-;
Ritenuto, alla luce di quanto precede e in conformità a quanto domandato dallo stesso ricorrente, possa dichiararsi l’improcedibilità del presente gravame per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto, quanto alle spese di lite, che le stesse debbano essere riconosciute a parte ricorrente, nella misura indicata in dispositivo, per il principio di soccombenza virtuale;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre Iva, Cassa Avvocati, rimborso del contributo unificato anticipato e delle spese generali nella misura del 15%.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Iannini, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudio Vallorani | Giovanni Iannini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.