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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 624 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.840/2022
promossa da
in persona del Sindaco legale rapp.te Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bibbiano (RE), Via San Giovanni Bosco n. 9, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gilioli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
NTro già , in persona del NTroparte_1 NTroparte_2 legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del precedente grado di giudizio Appellato ed appellante incidentale –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO in qualità di cessionaria di crediti acquistati dalle società LA S.p.a., NTroparte_2 [...]
e ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Reggio IL, il decreto ingiun- NTroparte_3 CP_4 tivo n. 1837/2019 con cui è stato ingiunto, al il pagamento della somma di Parte_1
€ 43.969,18, così composta: a) € 20.167,54 a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate dalla LA S.p.a. al Comune di Parte_1 b) interessi moratori e anatocistici sulla somma di cui al punto precedente, nonché € 40 per ciascuna fattura insoluta;
c) € 22.962,78 a titolo di interessi moratori maturati in capo a in relazione a crediti pagati CP_4 tardivamente dal Pt_1 d) € 154,96 ed € 203,90 a titolo di interessi moratori maturati in capo alla e alla er crediti CP_4 CP_3 pagati tardivamente dal diversi da quelli di cui al punto precedente;
Pt_1
e) interessi anatocistici sulle somme di cui ai punti c) e d). Il ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca e, Parte_1
a tale fine:
- ha eccepito di aver già pagato a LA S.p.a. l'importo di € 20.167,54 poi girato a;
NTroparte_2
1 - ha eccepito di essersi opposta alla cessione del credito di € 22.962,78 convenzionalmente incedibile e per la cui cessione era comunque necessario l'assenso della P.A.;
- ha contestato la debenza dei crediti di € 154,96 ed € 203,90. si è regolarmente costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, soste- NTroparte_2 nendo:
- che il pagamento da parte del alla LA S.p.a. non aveva efficacia liberatoria, perché successivo Pt_1 alla notifica della cessione del credito;
- che il divieto convenzionale di cessione contenuto negli accordi tra e il non le era noto CP_4 Pt_1
e le era quindi inopponibile.
Il Tribunale di Reggio IL, con la sentenza n. 1237/2021, all'esito della disamina della documenta- zione in atti, ha parzialmente accolto l'opposizione con la seguente motivazione:
“1) Con riguardo al primo credito, relativo alla somma capitale di € 20.167 e ai relativi interessi mo- ratori e anatocistici, deve ritenersi che l'opponente abbia fornito prova adeguata della sua estinzione, avvenuta tramite pagamento alla LA s.p.a., la quale risulta poi aver trasferito le somme ricevute dal alla . Pt_1 NTroparte_2
Il perfezionamento di tale operazione si desume dai documenti in atti. Il pagamento da parte del alla LA s.p.a. (peraltro pacifico) è comprovato dai mandati di Pt_1 pagamento prodotti (doc. 9). La seconda parte dell'operazione si ricava, invece, dalla lettura della e-mail depositata dal al Pt_1 doc. 16. Tramite tale e-mail, la LA s.p.a. riferiva dell'avvenuto trasferimento per compensazione, nell'ambito dei propri rapporti con la , delle somme versate dal per le NTroparte_2 Pt_1 fatture in esame (vd. doc. 16).
Ovviamente tale dichiarazione, proveniente da un soggetto interessato a paralizzare la pretesa di paga- mento della (che, qualora accolta, potrebbe legittimare il a chiedere la NTroparte_2 Pt_1 restituzione di quanto pagato) non avrebbe valenza probatoria, se non fosse che alla e-mail in questione sono allegati lo screenshot di una diversa e-mail proveniente dalla con allegato NTroparte_2 un prospetto delle fatture oggetto delle operazioni di compensazione intervenute tra le parti, denominato
“dettaglio compensazione giugno 2016” (anch'esso separatamente allegato alla e-mail della LA s.p.a.), da cui effettivamente si ricava che anche i crediti oggetto di causa erano stati compensati. Ebbene, dal momento che l'opposta non ha contestato la provenienza e il contenuto di tali documenti, limitandosi ad affermare che gli stessi sono un “file pdf nonché un file jpg”, deve ritenersi provato che, in data 8/7/2016, della inviò alla LA una e-mail in cui NTroparte_5 NTroparte_2 veniva indicata una compensazione di € 3.666.909, che comprendeva anche le fatture oggetto di causa, come ricavabile dall'allegato file excel “dettaglio compensazione”. Ciò appare peraltro coerente con la condotta processuale dell'opposta, che nel diverso giudizio n. 395/2019 R.G. risulta aver indicato come pagate le fatture in questione, salvo poi – in sede di appello e dopo l'instaurazione della presente causa – spiegare la circostanza come un “errore”. Quanto sopra va a diretto supporto della tesi dell'opponente, e non può essere superato, come vorrebbe l'opposta, sostenendo che la avrebbe comunque potuto imputare i pagamenti NTroparte_2 ricevuti dalla LA s.p.a. a diversi crediti. È infatti la stessa opposta, nella e-mail in questione, a inclu- dere nell'operazione di compensazione i crediti oggetto di causa, sicché l'imputazione è univoca.
[...]
, l'esistenza di pregressi crediti per interessi e commissioni non è provata. Pt_2 2) Con riguardo al secondo credito, relativo alla somma di € 22.962,78 per interessi moratori su pre- gressi crediti della deve invece ritenersi che l'opponente non abbia provato che l'opposta CP_4
2 fosse a conoscenza del divieto di cessione (contenuto nell'art. 24 della Convenzione stipulata tra il
[...]
e la ) e che pertanto lo stesso le fosse opponibile. Pt_3 CP_4 Secondo l'art. 1260 co. 2, c.c., «le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
Nel caso per cui si procede, non vi è prova che il divieto fosse noto alla al mo- NTroparte_2 mento della cessione. Tale conoscenza (a differenza del credito oggetto del giudizio n. 395/2019 R.G.) non può trarsi dal diniego formalizzato dal Comune in data 7/11/2014 (doc. 8), in cui si fa riferimento al divieto di cessione, in quanto tale documento è di formazione successiva alla cessione stessa.
Parimenti, non può ritenersi che la fosse a conoscenza del divieto solo perché lo NTroparte_2 stesso era stato pubblicizzato mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune. Secondo giuri- sprudenza consolidata, infatti, la previsione dell'art. 1260 c.c. va interpretata in senso stretto, in quanto la norma è destinata a operare non quando il divieto sia meramente conoscibile dal cessionario, bensì solo quando sia effettivamente “conosciuto” (Cass. 825/2015). È necessaria, quindi, la prova rigorosa della conoscenza del divieto, che non può essere fornita dal ceduto mediante la semplice dimostrazione che lo stesso fosse astrattamente conoscibile mediante una verifica dei siti degli enti. L'incedibilità del credito non può neppure essere fatta discendere dalla legge, in quanto i divieti di cui agli artt. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e 117 del d.lgs. 163/2006 impongono l'assenso della P.A. alle cessioni dei crediti, o le conferiscono la facoltà di opporsi alle stesse, solo laddove vi sia il concreto pericolo che i contratti da cui i crediti traggono origine possano restare inadempiuti (vd. Cass. 18339/2014 e Corte d'Appello de L'Aquila del 4/12/2018), e ciò non è stato né allegato né provato dall'opponente, il che rende peraltro superflua l'indagine circa l'operatività soggettiva dei divieti in favore del , che deve pertanto essere condannato a pagare alla Parte_1 [...]
la somma in questione. Parte_4 3) I crediti di € 154 ed € 203,90 sono stati contestati solo genericamente dall'opponente. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensarle, dal momento che l'op- ponente è risultato pienamente vittorioso rispetto alla prima delle domande di pagamento avanzate dall'opposta. Vista l'autonomia tra i diversi titoli azionati in giudizio dalla , deve NTroparte_2 ritenersi che le parti siano reciprocamente soccombenti, nonostante l'accoglimento delle altre domande dell'opposta”. Avverso detta sentenza ha proposto appello il fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inopponibile, nei confronti della cessionaria il divieto di cessione contenuto nell'art. 24 della NTroparte_2 Convenzione, stipulata tra la cedente e il CP_4 Parte_1
Sostiene al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con riferimento al secondo credito, quello relativo alla somma di € 22.962,78 per interessi moratori su pregressi crediti di CP_4 NT
si deve ritenere che fosse a conoscenza del divieto di cessione (contenuto nell'art. 24 della
[...]
Convenzione stipulata tra il ed ) e che pertanto detto divieto le fosse opponibile. Pt_1 CP_4
Ciò emerge documentalmente in quanto la Convenzione tra e il è stata oggetto di deter- CP_4 Pt_1 minazione n. 339 del 30.11.2010, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, (cfr. docc. 14 e 15 fasc. I grado;
da tale atto si evince che aveva aderito alla suddetta Con- Pt_1 NTroparte_2 venzione “Energia Elettrica 2” stipulata da con pubblicata sul portale telema- CP_6 CP_4 tico dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici ( . CP_6
3 è risultata aggiudicataria del Lotto 2 della procedura di evidenza pubblica di cui al Bando CP_4 di gara inviato al G.U.C.E. il 03.08.2009 contenente la Convenzione in disamina, il Bando di gara, il
Disciplinare di gara ed i relativi allegati (cfr. doc. 1 fasc. I grado . Pt_1
Tali pubblicazioni hanno pertanto comportato la conoscenza, da parte dei terzi, del contenuto del negozio giuridico in disamina, ivi compresa la clausola di non cedibilità dei crediti.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2240 e 117 del d.lgs. 163/2006 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non opponibile, alla cessionaria il divieto di cessione contenuto nell'art. 24 della Convenzione stipulata tra NTroparte_2 la cedente e il unitamente al formale diniego alla cessione di uno CP_4 Parte_1 specifico credito contestato e non dovuto. Sostiene che l'atto di cessione è stato espressamente contestato e non accettato dal (cfr. doc. 8), Pt_1 in quanto illegittimo poiché avente ad oggetto un credito non dovuto (interessi conteggiati su fatture
“pazze” poi oggetto di note di credito) e in spregio alla Convenzione sottoscritta tra e l' CP_4 [...]
che, all'art. 24 prevedeva: “1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, CP_7 la Convenzione e i singoli ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. È fatto asso- luto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente.” (cfr. doc. 1 fasc. I grado appellante). Osserva sul punto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “L'incedibilità del credito non può neppure essere fatta discendere dalla legge, in quanto i divieti di cui agli artt. 70 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, e 117 del d.lgs. 163/2006 impongono l'assenso della P.A. alle cessioni dei crediti, o le conferiscono la facoltà di opporsi alle stesse, solo laddove vi sia il concreto pericolo che i contratti da cui i crediti traggono origine possano restare inadempiuti (vd. Cass. 18339/2014 e Corte d'Appello de L'Aquila del 4.12.2018), e ciò non è stato né allegato né provato dall'opponente...”. Rileva che la disciplina sulla cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c.
(Cass.Civ.sez.I,24.09.2007, n.19571; Tribunale di Catanzaro, ordinanza n. 275 del 22.11.2010 in GU n. 49 del 12.12.2012) e in particolare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c. che disciplina il prin- cipio della libera cedibilità del credito, è ivi previsto che la cessione dei crediti è subordinata alla pre- ventiva adesione della Pubblica Amministrazione;
pertanto, affinché la cessione sia opponibile alla Pub- blica Amministrazione è necessario il consenso dell'Ente ceduto.
Precisa che, già nella legge n. 2248/1865, tutt'ora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede all'art. 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Successivamente il legislatore, con il R.D. n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'ammini- strazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disci- plina di cui alla L.n.2248/1865; l'art. 70 del predetto R.D., infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato, relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865. Una disciplina analoga è stata poi introdotta all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 (cd. Codice dei NTratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni ap- paltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notifi- carsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
4 Richiama giurisprudenza sul punto (Cass.n.9789/1994; Cass.n.981/2002) secondo la quale il divieto di cessione senza '“adesione” della P.A. si applica ai rapporti di durata come l'appalto, la somministrazione e la fornitura, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulteriore regolare prosecuzione del rapporto. Rileva ancora che l'art. 117 n. 5 del D.lgs. 163/2006 prevede che: “In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Dette eccezioni sono state tutte sollevate dal che, con comunicazione dello 07.11.2014 Pt_1 prot.n.8180 (cfr. doc. 8), ha espresso formale diniego alla cessione eccependo la non debenza del credito ceduto, avente ad oggetto somme (interessi) contestate per i motivi ampiamente descritti nei propri atti difensivi già del precedente grado di giudizio, nonché la violazione della Convenzione sottoscritta tra e l'ente pubblico. CP_4
Sostiene che non è conferente la giurisprudenza richiamata dal Tribunale e che quindi non è corretto affermare che il abbia la facoltà di opporsi alla cessione “solo laddove vi sia il concreto pericolo Pt_1 che i contratti da cui i crediti traggono origine possano restare inadempiuti”; e ciò, in quanto, se così fosse, all'Ente sarebbe preclusa la propria attività di controllo della corretta esecuzione del contratto in ossequio al noto principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Nel caso in esame aveva riconosciuto il fatto di aver emesso fatture non dovute (circostanza CP_4 documentale, pacifica in atti e mai contestata in corso di causa ex art. 115 c.p.c.) pertanto non era dovuto alcun interesse moratorio su fatture stornate.
L'emissione delle note di credito da parte di , costituiscono atti risolutivi stragiudiziali dal mo- CP_4 mento che si tratta di un fatto impeditivo, che ha estinto il credito sul quale sono stati determinati gli interessi moratori oggetto di cessione.
Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente valutato la documentazione in atti e, conseguentemente, ha erroneamente ritenuto che “3) I crediti di € 154 ed € 203,90 sono stati contestati solo genericamente dall'opponente”. Rileva al riguardo che:
1) la fattura n. 90009321 di € 203,90 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), relativa all'asserito credito di
[...]
a titolo di interessi di mora, è illegittima in quanto emessa arbitrariamente dall'ap- NTroparte_2 pellata e riguarda interessi calcolati illegittimamente per asseriti e non veritieri ritardati pagamenti di fatture;
2) la fattura n. 0290001363 di € 154,96 non è mai pervenuta all'Ente e ciò, nonostante già al tempo dell'emissione l'invio del documento fiscale dovesse avvenire mediante la fatturazione elettronica;
cir- costanza mai contestata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge ex art. 115 c.p.c.
Ribadisce altresì quanto già sopra dedotto con riferimento al divieto di cessione del credito pienamente opponibile a NTroparte_2
Evidenzia ancora che il Tribunale è incorso nell'errore di invertire l'onere probatorio, in quanto è la parte che agisce in giudizio per rivendicare la propria pretesa creditoria, che deve dimostrare la fondatezza della propria richiesta.
Nel caso di specie l'appellata si è limitata a produrre un mero prospetto di formazione unilaterale, sprov- visto della documentazione probatoria a supporto del relativo contenuto.
5 Con il quarto motivo chiede che, all'esito dell'accoglimento del proposto appello, sia modificata anche la statuizione della sentenza impugnata sul punto della compensazione delle spese processuali.
Conclude chiedendo il rigetto di ogni domanda da parte di con il favore delle NTroparte_2 spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio già con comparsa di costitu- NTroparte_1 NTroparte_2 zione, contenente appello incidentale con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, nonché la parziale modifica dell'impugnata sentenza, per le seguenti ragioni. Sul primo motivo, preliminarmente, osserva che il ha dedotto che “il Giudice di prime cure non Pt_1 ha nemmeno considerato il contenuto dell'atto di cessione del credito (cfr. doc. 7) dal quale si evince NT come fosse perfettamente a conoscenza del contenuto della convenzione”. Eccepisce che detta allegazione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di appello. Rileva comunque che il motivo è infondato in quanto, come risulta dall'atto di cessione, in esso è sem- plicemente indicato che la cedente aveva stipulato contratti di somministrazione con il Comune ma, in alcun modo, si dà atto della sussistenza del dedotto divieto di cessione dei crediti.
Richiama giurisprudenza (Cass.n.825/2015) secondo la quale “solo eccezionalmente il divieto di ces- sione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza…è onere del debitore ceduto provare che quest'ultima si trovasse in una condizione, non già di mera conoscibilità del divieto, ma di sua effettiva conoscenza ”; NT Ribadisce che il non ha provato che, al momento della cessione, fosse effettivamente a Pt_1 conoscenza del divieto di cessione asseritamente pattuito tra e il CP_4 Pt_1
Sul secondo motivo osserva che, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità (Cass.n.15884/2019; Cass.n.30658/2017), le disposizioni invocate da controparte, sono applicabili esclu- sivamente alle amministrazioni statali e non trovano applicazione con riferimento alle amministrazioni diverse dallo Stato, tra cui gli enti locali.
Non rientrando il Comune tra le amministrazioni statali, le disposizioni di cui al R.D. n. 240/1923 non sono applicabili alle cessioni dei crediti in esame. Già per tale ragione, l'eccezione è infondata.
Aggiunge ancora che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'adesione (delle amministrazioni statali) alle cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto, è necessaria soltanto ove ricor- rano entrambe le seguenti condizioni:
− i crediti oggetto della cessione devono trarre origine esclusivamente da contratti di appalto, sommini- strazioni e forniture, vale a dire da contratti di durata;
− il contratto deve essere ancora in corso di esecuzione, sia al momento della comunicazione della ces- sione, sia al momento dell'emissione della sentenza volta a decidere il giudizio incardinato dalla cessio- naria ai fini del recupero dei crediti (v. tra le altre Cass.n.9789/1994 e Trib. Padova 5 marzo 2014, fasc. NT II grado all. D). Ciò significa che il sopravvenire, in corso di causa, dell'esaurimento del rapporto, rende efficace ed op- ponibile la cessione, pur pattuita e notificata in un momento precedente.
La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, quindi, solo fino a quando il con- tratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo (Corte d'Appello di Roma
16.02.2011). Osserva poi che la circostanza secondo cui il contratto dal quale i crediti ceduti hanno tratto origine, fosse ancora in corso al momento della comunicazione della cessione, nonché al momento della pen- denza dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento dei crediti ceduti, è un'eccezione di parte
6 da far valere con il primo atto giudiziale disponibile e, ai sensi dell'art.2697 c.c., la relativa prova in- combe in capo al soggetto convenuto che l'ha sollevata o avrebbe potuto sollevarla, come sostenuto NT anche dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello di Milano (fasc. II grado all. C ).
Quindi evidenzia che sarebbe stato onere del appellante fornire la prova in ordine al fatto che, Pt_1 sia al momento della comunicazione della cessione, che all'avvio del giudizio e, in ogni caso, alla data odierna (ma tale circostanza deve mantenersi sino alla conclusione del giudizio), il contratto fosse ancora in corso di esecuzione.
Sul terzo motivo osserva quanto segue.
1) Sulla nota di debito pari ad € 154,96. NT Ribadisce che aveva emesso una serie di fatture nei confronti del Comune, cedute a CP_4
Tali fatture sono indicate nel documento n. 230290001363/15 emesso da , relativo agli interessi CP_4 NT di mora (doc. 4 fasc. I grado
In ogni caso, rileva che: NT NT
- ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 5 fasc. I grado;
Pt_1
- il Comune appellante, mediante tale atto, ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota. Il credito deve, dunque, ritenersi non contestato e provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 2) Sulla nota debito pari ad € 203,90.
Ribadisce che le società e vevano emesso una serie di fatture nei confronti del CP_4 CP_3 Pt_1 NT NT cedute a (docc. 7 e 8 fasc. . NT NT Tali fatture sono indicate nel documento n. 90009321/18 emesso da (doc.6 fasc. I grado e l'omesso tempestivo pagamento di tali fatture ha generato interessi di mora, pari ad € 203,90. Quindi, il dettaglio allegato alla nota debito contiene tutti gli elementi idonei alla determinazione degli interessi per il predetto importo di € 203,90. Il credito deve, dunque, ritenersi non contestato e provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In ogni caso, ribadisce che: NT
-BFF ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 8 fasc. I grado;
Pt_1
- il Comune appellante, mediante tale atto, ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota.
Appello incidentale. In via incidentale, impugna quella parte della sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di con- danna proposta nei confronti del con riferimento al pagamento della sorte capitale di € Pt_1
20.167,54 oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici e alle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2
Dlgs.n.231/02 come novellato dal Dlgs.n.192/12. NT Ribadisce che i mandati di pagamento prodotti dal (doc. 9 fasc. I grado , sono stati effet- Pt_1 tuati dal in favore della società cedente LA successivamente alla notifica della cessione e Pt_1 comunque non hanno efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria, con la conseguenza che il de- bitore ceduto è obbligato a procedere al relativo pagamento in favore della cessionaria
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i documenti allegati alla dichiarazione di
LA (alcune mail), non dimostrano nulla, in quanto non vi è prova del fatto che tali mail fossero effetti- vamente intercorse tra le parti con riferimento ai crediti oggetto del giudizio, né da tali documenti risulta NT alcuna dichiarazione da parte di di voler compensare proprio le somme relative ai crediti oggetto
7 del giudizio, né ha accettato un'eventuale proposta di compensazione da parte di LA in relazione pro- prio alle somme relative ai crediti oggetto del giudizio. Ribadisce che il file che dovrebbe rappresentare il “dettaglio compensazione” è un file in formato excel che, come noto, non è utilizzabile nel processo telematico.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, l'accoglimento di quello incidentale con la condanna del alle ulteriori somme iv indicate e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i proposti appelli, principale e incidentale, non sono meritevoli di accoglimento. Sull'appello principale del Parte_1
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. L'art. 1260 c.c. comma 2 c.c. prevede che “le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”. Come in più occasioni osservato dalla giurisprudenza – in particolare dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 825 del 20 gennaio 2015 - ai fini di una corretta interpretazione della portata di tale previ- sione, occorre partire dalle seguenti “tre regole fondamentali”:
− art. 1260 comma 1 c.c., che prevede il principio generale della libera cedibilità dei crediti;
“si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, per- tanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore” (Cass.n.825/15);
− art. 1372 c.c. secondo cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
“ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto” (Cass. n. 825/15);
− art. 1260 comma 2 c.c. “secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”. In detta sentenza si è quindi altresì affermato che:
− è “onere del debitore ceduto provare che quest'ultima si trovasse in una condizione, non già di mera conoscibilità del divieto, ma di sua effettiva conoscenza ”;
− “ragioni testuali (art. 1260, comma 2: "se non si prova che egli lo conosceva"), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte) inducono ad una interpretazione restrittiva dell'art. 1260 comma 2 c.c.”;
− “così da ritenere necessario diversamente da quanto accade in contesti tutt'affatto diversi, quale quello della conoscenza-conoscibilità dello stato di insolvenza nella revocatoria L- Fall. ex art. 67
- “che la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione”; NT Ciò premesso, si rileva che il non ha provato che, al momento della cessione, fosse effet- Pt_1 tivamente a conoscenza del divieto di cessione asseritamente pattuito tra e il e, a tale CP_4 Pt_1 fine, non è rilevante il solo fatto, invocato dall'appellante, che la determinazione n. 339 del 30.11.2010
(relativa alla Convenzione tra e il fosse stata pubblicata all'Albo Pretorio dello stesso CP_4 Pt_1
Comune. Difatti, come correttamente rilevato già dal Tribunale “È necessaria, quindi, la prova rigorosa della conoscenza del divieto, che non può essere fornita dal ceduto mediante la semplice dimostrazione che lo stesso fosse astrattamente conoscibile mediante una verifica dei siti degli enti”.
8 Non è fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni. Anche a prescindere dalla questione sull'applicabilità ad una amministrazione non statale dell'articolo
69 comma 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (sul quale vi è ancora discorde giurisprudenza: favo- revole Cass.n.18339/2014; contraria Cass.n.30658//2017) in ogni caso, la necessità dell'adesione della
P.A interessata, sussiste solo fino a quando il contratto di durata è in corso;
mentre, dal momento in cui
è concluso il rapporto contrattuale, torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass.n.2209/2007).
Quindi l'espressa adesione della PA è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto, come testual- mente precisato dall'art 9 allegato E della Legge n. 2248/1865, richiamato dall'articolo 70 R.D. n.2440/1923, che si riferisce ai “contratti in corso”. Con la conseguenza che, una volta terminata l'esecuzione del rapporto, non è più ravvisabile un potere di veto della pubblica amministrazione, riespandendosi la disciplina generale del codice civile.
Tale lettura della norma è stata confermata anche dalla giurisprudenza (Cass. Civ.Sez.III n. 268/2006, Cass. Civ. Sez.I n. 2209/2007), la quale ha chiarito che “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta va- lido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il con- tratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” Ebbene, nella fattispecie in esame, era interesse del rilevare il divieto di cessione del credito e Pt_1 pertanto era suo onere, dapprima allegare e quindi provare o chiedere di provare, che il contratto, dal quale il credito ceduto aveva avuto origine, fosse ancora in corso di esecuzione al momento della comu- nicazione dell'avvenuta cessione. Dall'esame degli atti processuali del non si rinviene alcuna allegazione, né richiesta di prova su Pt_1 tale fatto e in tali termini.
Sempre con questo secondo motivo il richiama l'art. 117 n. 5 del D.lgs. 163/2006 (oggi art. 106, Pt_1 13° comma del D.lgs.n.50/2016), che prevede “In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Sostiene quindi di avere sollevato tali eccezioni con la lettera del 07.11.2014 prot.n.8180 (cfr. doc. 8) e, NT anche per tale ragione, ritiene che nulla è dovuto a a titolo di interessi di mora, maturati su fatture
“pazze” oggetto di note di credito. Anche tale ulteriore doglianza non è condivisibile per le seguenti ragioni. NT L'allegato n.2 del contratto di cessione dei crediti tra e del 29.09.2014 (doc. 2 fasc. I grado CP_4 NT
contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi, per il complessivo importo di € 22.962,78 e più precisamente:
- il numero della fattura tardivamente pagata;
- il relativo importo;
- la data di scadenza e, dunque, di decorrenza degli interessi;
- la data di fine calcolo interessi;
9 - il tasso di interesse;
- i giorni di ritardo nel pagamento.
Ebbene a fronte di tale dettagliato elenco, l'opposizione del è del tutto generica e Parte_1 la richiamata lettera del 07.11.2014 prot.n.8180 (doc. 8 fasc. I grado appellante) non contiene una speci- fica contestazione del credito, ma si limita a sollevare rilievi “a titolo di esempio” solo su alcune delle numerose fatture ivi indicate. Il avrebbe invece dovuto allegare quali fossero le fatture relative alle cosiddette “cartelle pazze” Pt_1
e le relative note di credito, fornendo la prova o chiedere l'ammissione di prove dirette ad accertare NT l'erroneità del conteggio effettuato da Dall'esame degli atti processuali del non si rinviene alcuna allegazione, né richiesta di prova su Pt_1 tale fatto e in tali termini, di guisa che non è possibile accertare quanto dedotto dall'appellante, ovvero che gli interessi indicati nelle fatture contestate siano riferibili, effettivamente, a ritardi nel pagamento delle cosiddette “cartelle pazze”. Pertanto si conferma il rigetto delle eccezioni, riformulate in questa sede, di difetto di legittimazione attiva e di inefficacia delle cessioni, sia per la sorte capitale che per gli accessori.
Non è fondato neppure il terzo motivo per le seguenti ragioni. 1) Sulla nota di debito pari ad € 154,96. NT Si osserva che aveva emesso una serie di fatture nei confronti del cedute a indicate CP_4 Pt_1 nel documento n. 230290001363/15 emesso da relativo agli interessi di mora (doc. 4 fasc. I grado CP_4 NT
.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che: NT NT
- ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 5 fasc. I grado;
Pt_1
- il appellante ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
Pt_1 NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota.
Il credito deve, dunque, ritenersi non specificamente contestato. 2) Sulla nota debito paro ad € 203,90.
Si osserva che le società e vevano emesso una serie di fatture nei confronti del CP_4 CP_3 Pt_1 NT NT NT cedute a (docc.7 e 8 fasc. , indicate nel documento n. 90009321/18 emesso da (doc.6 fasc. NT I grado e l'omesso tempestivo pagamento di tali fatture ha generato interessi di mora, pari ad €
203,90. Quindi, il dettaglio allegato alla nota debito contiene tutti gli elementi idonei alla determinazione degli interessi per il predetto importo di € 203,90. In ogni caso, dalla documentazione in atti emerge che: NT NT
- ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 8 fasc. I grado;
Pt_1
- il appellante ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
Pt_1 NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota.
Il credito deve, dunque, ritenersi non specificamente contestato NT Non è fondato l'appello incidentale di per le seguenti ragioni. NT ha, a sua volta, impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio IL nella parte in cui è stata rigettata la propria domanda volta alla condanna del al pagamento della Parte_1 somma di € 20.167,54 oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici, nonché alle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. 192/12.
10 Ebbene, come già emerso nel corso del giudizio di primo grado, il ha prov- Parte_1 veduto al pagamento delle fatture oggetto della cessione in disamina e, pertanto, nessun importo è dovuto NT a (cfr. doc. 9 e 10, fascicolo di I grado . NTroparte_2
Più in dettaglio, il ha provato detto fatto con la produzione in giudizio della Parte_1 comunicazione inviata a mezzo pec da LA S.p.A. in liquidazione, ove è riportato quanto segue “in esito alle verifiche contabili avviate, è emerso che gli errati pagamenti effettuati dal Parte_1
, in riferimento alle fatture da Lei elencate, sono stati regolarmente ed integralmente compensati
[...] tra GALA S.p.A. e in data 30 giugno 2016 nell'ambito dei rapporti di factoring NTroparte_2 intercorsi. Inviamo in allegato copia della mail con cui inviava a GALA il detta- NTroparte_2 glio degli importi compensati tra i quali quelli relativi alle fatture del ” (doc. Parte_1
16, fascicolo di I grado). Quindi il tabulato redatto dalla stessa , allegato alla pec inviata da GALA S.p.a. NTroparte_2 ha natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e costituisce prova documentale dell'avvenuto pagamento di dette fatture e comunque, ai sensi dell'art. 1188 comma 2 c.c., prova il fatto che
[...]
ha comunque approfittato del pagamento eseguito a soggetto non legittimato. CP_2
Si aggiunge, a tale riguardo che, un'ulteriore conferma dell'avvenuto pagamento, si evince dalla condotta NT processuale tenuta da nel diverso giudizio, radicato sempre presso lo stesso Tribunale di Reggio NT IL (iscritto rg.n.395/2019), nel quale ha indicato come pagate le fatture in questione.
Per tali motivi l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. In ragione della reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- compensa le spese di lite del presente grado. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 05.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Samuele Scalise
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Seconda Civile Composta dai Signori Magistrati: dott.ssa Bianca Maria Gaudioso - Presidente dott.ssa Maria Laura Benini - Consigliere dott. Samuele Scalise – Giudice Ausiliario Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile di II grado iscritta a rg.n.840/2022
promossa da
in persona del Sindaco legale rapp.te Parte_1 pro-tempore, elettivamente domiciliato in Bibbiano (RE), Via San Giovanni Bosco n. 9, presso lo studio dell'avv. Gabriele Gilioli, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello
- Appellante –
NTro già , in persona del NTroparte_1 NTroparte_2 legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in Milano, Corso Magenta n. 84, presso lo studio dell'avv. Paolo Bonalume, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo del precedente grado di giudizio Appellato ed appellante incidentale –
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da rispettivi atti che si intendono richiamati e illustrati in motivazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO in qualità di cessionaria di crediti acquistati dalle società LA S.p.a., NTroparte_2 [...]
e ha chiesto e ottenuto, dal Tribunale di Reggio IL, il decreto ingiun- NTroparte_3 CP_4 tivo n. 1837/2019 con cui è stato ingiunto, al il pagamento della somma di Parte_1
€ 43.969,18, così composta: a) € 20.167,54 a titolo di corrispettivo per forniture di energia elettrica effettuate dalla LA S.p.a. al Comune di Parte_1 b) interessi moratori e anatocistici sulla somma di cui al punto precedente, nonché € 40 per ciascuna fattura insoluta;
c) € 22.962,78 a titolo di interessi moratori maturati in capo a in relazione a crediti pagati CP_4 tardivamente dal Pt_1 d) € 154,96 ed € 203,90 a titolo di interessi moratori maturati in capo alla e alla er crediti CP_4 CP_3 pagati tardivamente dal diversi da quelli di cui al punto precedente;
Pt_1
e) interessi anatocistici sulle somme di cui ai punti c) e d). Il ha proposto opposizione avverso tale decreto, chiedendone la revoca e, Parte_1
a tale fine:
- ha eccepito di aver già pagato a LA S.p.a. l'importo di € 20.167,54 poi girato a;
NTroparte_2
1 - ha eccepito di essersi opposta alla cessione del credito di € 22.962,78 convenzionalmente incedibile e per la cui cessione era comunque necessario l'assenso della P.A.;
- ha contestato la debenza dei crediti di € 154,96 ed € 203,90. si è regolarmente costituita e ha chiesto il rigetto dell'opposizione, soste- NTroparte_2 nendo:
- che il pagamento da parte del alla LA S.p.a. non aveva efficacia liberatoria, perché successivo Pt_1 alla notifica della cessione del credito;
- che il divieto convenzionale di cessione contenuto negli accordi tra e il non le era noto CP_4 Pt_1
e le era quindi inopponibile.
Il Tribunale di Reggio IL, con la sentenza n. 1237/2021, all'esito della disamina della documenta- zione in atti, ha parzialmente accolto l'opposizione con la seguente motivazione:
“1) Con riguardo al primo credito, relativo alla somma capitale di € 20.167 e ai relativi interessi mo- ratori e anatocistici, deve ritenersi che l'opponente abbia fornito prova adeguata della sua estinzione, avvenuta tramite pagamento alla LA s.p.a., la quale risulta poi aver trasferito le somme ricevute dal alla . Pt_1 NTroparte_2
Il perfezionamento di tale operazione si desume dai documenti in atti. Il pagamento da parte del alla LA s.p.a. (peraltro pacifico) è comprovato dai mandati di Pt_1 pagamento prodotti (doc. 9). La seconda parte dell'operazione si ricava, invece, dalla lettura della e-mail depositata dal al Pt_1 doc. 16. Tramite tale e-mail, la LA s.p.a. riferiva dell'avvenuto trasferimento per compensazione, nell'ambito dei propri rapporti con la , delle somme versate dal per le NTroparte_2 Pt_1 fatture in esame (vd. doc. 16).
Ovviamente tale dichiarazione, proveniente da un soggetto interessato a paralizzare la pretesa di paga- mento della (che, qualora accolta, potrebbe legittimare il a chiedere la NTroparte_2 Pt_1 restituzione di quanto pagato) non avrebbe valenza probatoria, se non fosse che alla e-mail in questione sono allegati lo screenshot di una diversa e-mail proveniente dalla con allegato NTroparte_2 un prospetto delle fatture oggetto delle operazioni di compensazione intervenute tra le parti, denominato
“dettaglio compensazione giugno 2016” (anch'esso separatamente allegato alla e-mail della LA s.p.a.), da cui effettivamente si ricava che anche i crediti oggetto di causa erano stati compensati. Ebbene, dal momento che l'opposta non ha contestato la provenienza e il contenuto di tali documenti, limitandosi ad affermare che gli stessi sono un “file pdf nonché un file jpg”, deve ritenersi provato che, in data 8/7/2016, della inviò alla LA una e-mail in cui NTroparte_5 NTroparte_2 veniva indicata una compensazione di € 3.666.909, che comprendeva anche le fatture oggetto di causa, come ricavabile dall'allegato file excel “dettaglio compensazione”. Ciò appare peraltro coerente con la condotta processuale dell'opposta, che nel diverso giudizio n. 395/2019 R.G. risulta aver indicato come pagate le fatture in questione, salvo poi – in sede di appello e dopo l'instaurazione della presente causa – spiegare la circostanza come un “errore”. Quanto sopra va a diretto supporto della tesi dell'opponente, e non può essere superato, come vorrebbe l'opposta, sostenendo che la avrebbe comunque potuto imputare i pagamenti NTroparte_2 ricevuti dalla LA s.p.a. a diversi crediti. È infatti la stessa opposta, nella e-mail in questione, a inclu- dere nell'operazione di compensazione i crediti oggetto di causa, sicché l'imputazione è univoca.
[...]
, l'esistenza di pregressi crediti per interessi e commissioni non è provata. Pt_2 2) Con riguardo al secondo credito, relativo alla somma di € 22.962,78 per interessi moratori su pre- gressi crediti della deve invece ritenersi che l'opponente non abbia provato che l'opposta CP_4
2 fosse a conoscenza del divieto di cessione (contenuto nell'art. 24 della Convenzione stipulata tra il
[...]
e la ) e che pertanto lo stesso le fosse opponibile. Pt_3 CP_4 Secondo l'art. 1260 co. 2, c.c., «le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».
Nel caso per cui si procede, non vi è prova che il divieto fosse noto alla al mo- NTroparte_2 mento della cessione. Tale conoscenza (a differenza del credito oggetto del giudizio n. 395/2019 R.G.) non può trarsi dal diniego formalizzato dal Comune in data 7/11/2014 (doc. 8), in cui si fa riferimento al divieto di cessione, in quanto tale documento è di formazione successiva alla cessione stessa.
Parimenti, non può ritenersi che la fosse a conoscenza del divieto solo perché lo NTroparte_2 stesso era stato pubblicizzato mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio del Comune. Secondo giuri- sprudenza consolidata, infatti, la previsione dell'art. 1260 c.c. va interpretata in senso stretto, in quanto la norma è destinata a operare non quando il divieto sia meramente conoscibile dal cessionario, bensì solo quando sia effettivamente “conosciuto” (Cass. 825/2015). È necessaria, quindi, la prova rigorosa della conoscenza del divieto, che non può essere fornita dal ceduto mediante la semplice dimostrazione che lo stesso fosse astrattamente conoscibile mediante una verifica dei siti degli enti. L'incedibilità del credito non può neppure essere fatta discendere dalla legge, in quanto i divieti di cui agli artt. 70 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2240, e 117 del d.lgs. 163/2006 impongono l'assenso della P.A. alle cessioni dei crediti, o le conferiscono la facoltà di opporsi alle stesse, solo laddove vi sia il concreto pericolo che i contratti da cui i crediti traggono origine possano restare inadempiuti (vd. Cass. 18339/2014 e Corte d'Appello de L'Aquila del 4/12/2018), e ciò non è stato né allegato né provato dall'opponente, il che rende peraltro superflua l'indagine circa l'operatività soggettiva dei divieti in favore del , che deve pertanto essere condannato a pagare alla Parte_1 [...]
la somma in questione. Parte_4 3) I crediti di € 154 ed € 203,90 sono stati contestati solo genericamente dall'opponente. Quanto alle spese di lite, si ritiene sussistano giustificati motivi per compensarle, dal momento che l'op- ponente è risultato pienamente vittorioso rispetto alla prima delle domande di pagamento avanzate dall'opposta. Vista l'autonomia tra i diversi titoli azionati in giudizio dalla , deve NTroparte_2 ritenersi che le parti siano reciprocamente soccombenti, nonostante l'accoglimento delle altre domande dell'opposta”. Avverso detta sentenza ha proposto appello il fondato su tre motivi. Parte_1
Con il primo motivo, si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente ritenuto inopponibile, nei confronti della cessionaria il divieto di cessione contenuto nell'art. 24 della NTroparte_2 Convenzione, stipulata tra la cedente e il CP_4 Parte_1
Sostiene al riguardo che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, con riferimento al secondo credito, quello relativo alla somma di € 22.962,78 per interessi moratori su pregressi crediti di CP_4 NT
si deve ritenere che fosse a conoscenza del divieto di cessione (contenuto nell'art. 24 della
[...]
Convenzione stipulata tra il ed ) e che pertanto detto divieto le fosse opponibile. Pt_1 CP_4
Ciò emerge documentalmente in quanto la Convenzione tra e il è stata oggetto di deter- CP_4 Pt_1 minazione n. 339 del 30.11.2010, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, (cfr. docc. 14 e 15 fasc. I grado;
da tale atto si evince che aveva aderito alla suddetta Con- Pt_1 NTroparte_2 venzione “Energia Elettrica 2” stipulata da con pubblicata sul portale telema- CP_6 CP_4 tico dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo dei mercati telematici ( . CP_6
3 è risultata aggiudicataria del Lotto 2 della procedura di evidenza pubblica di cui al Bando CP_4 di gara inviato al G.U.C.E. il 03.08.2009 contenente la Convenzione in disamina, il Bando di gara, il
Disciplinare di gara ed i relativi allegati (cfr. doc. 1 fasc. I grado . Pt_1
Tali pubblicazioni hanno pertanto comportato la conoscenza, da parte dei terzi, del contenuto del negozio giuridico in disamina, ivi compresa la clausola di non cedibilità dei crediti.
Con il secondo motivo, lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 70 del R.D. 18.11.1923, n. 2240 e 117 del d.lgs. 163/2006 nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non opponibile, alla cessionaria il divieto di cessione contenuto nell'art. 24 della Convenzione stipulata tra NTroparte_2 la cedente e il unitamente al formale diniego alla cessione di uno CP_4 Parte_1 specifico credito contestato e non dovuto. Sostiene che l'atto di cessione è stato espressamente contestato e non accettato dal (cfr. doc. 8), Pt_1 in quanto illegittimo poiché avente ad oggetto un credito non dovuto (interessi conteggiati su fatture
“pazze” poi oggetto di note di credito) e in spregio alla Convenzione sottoscritta tra e l' CP_4 [...]
che, all'art. 24 prevedeva: “1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, CP_7 la Convenzione e i singoli ordinativi di Fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse. 2. È fatto asso- luto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente.” (cfr. doc. 1 fasc. I grado appellante). Osserva sul punto che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che “L'incedibilità del credito non può neppure essere fatta discendere dalla legge, in quanto i divieti di cui agli artt. 70 del R.D. 18 novembre
1923, n. 2240, e 117 del d.lgs. 163/2006 impongono l'assenso della P.A. alle cessioni dei crediti, o le conferiscono la facoltà di opporsi alle stesse, solo laddove vi sia il concreto pericolo che i contratti da cui i crediti traggono origine possano restare inadempiuti (vd. Cass. 18339/2014 e Corte d'Appello de L'Aquila del 4.12.2018), e ciò non è stato né allegato né provato dall'opponente...”. Rileva che la disciplina sulla cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c.
(Cass.Civ.sez.I,24.09.2007, n.19571; Tribunale di Catanzaro, ordinanza n. 275 del 22.11.2010 in GU n. 49 del 12.12.2012) e in particolare, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1260 c.c. che disciplina il prin- cipio della libera cedibilità del credito, è ivi previsto che la cessione dei crediti è subordinata alla pre- ventiva adesione della Pubblica Amministrazione;
pertanto, affinché la cessione sia opponibile alla Pub- blica Amministrazione è necessario il consenso dell'Ente ceduto.
Precisa che, già nella legge n. 2248/1865, tutt'ora in vigore, sul contenzioso amministrativo, si prevede all'art. 9 che “sul prezzo dei contratti in corso non potrà avere effetto alcun sequestro, né convenirsi cessione, se non vi aderisca l'amministrazione interessata”. Successivamente il legislatore, con il R.D. n. 2440/1923 in materia di “Nuove disposizioni sull'ammini- strazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”, ha richiamato espressamente la disci- plina di cui alla L.n.2248/1865; l'art. 70 del predetto R.D., infatti, prevede che in caso di somme dovute dallo Stato, relative a crediti per somministrazioni, forniture ed appalti, questi non possano essere ceduti senza il consenso dell'amministrazione ceduta, secondo appunto quanto stabilito dall'art. 9 della L. 2248/1865. Una disciplina analoga è stata poi introdotta all'articolo 117 del D.lgs. 163/2006 (cd. Codice dei NTratti pubblici) per quanto riguarda le cessioni dei crediti, le quali sono efficaci e opponibili alle stazioni ap- paltanti (che sono amministrazioni pubbliche) se queste non le rifiutano, con comunicazione da notifi- carsi al cedente e al cessionario, entro 45 giorni dalla notifica della cessione.
4 Richiama giurisprudenza sul punto (Cass.n.9789/1994; Cass.n.981/2002) secondo la quale il divieto di cessione senza '“adesione” della P.A. si applica ai rapporti di durata come l'appalto, la somministrazione e la fornitura, rispetto ai quali il legislatore ha ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 c.c.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che, durante la medesima, possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e così possa essere compromessa l'ulteriore regolare prosecuzione del rapporto. Rileva ancora che l'art. 117 n. 5 del D.lgs. 163/2006 prevede che: “In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Dette eccezioni sono state tutte sollevate dal che, con comunicazione dello 07.11.2014 Pt_1 prot.n.8180 (cfr. doc. 8), ha espresso formale diniego alla cessione eccependo la non debenza del credito ceduto, avente ad oggetto somme (interessi) contestate per i motivi ampiamente descritti nei propri atti difensivi già del precedente grado di giudizio, nonché la violazione della Convenzione sottoscritta tra e l'ente pubblico. CP_4
Sostiene che non è conferente la giurisprudenza richiamata dal Tribunale e che quindi non è corretto affermare che il abbia la facoltà di opporsi alla cessione “solo laddove vi sia il concreto pericolo Pt_1 che i contratti da cui i crediti traggono origine possano restare inadempiuti”; e ciò, in quanto, se così fosse, all'Ente sarebbe preclusa la propria attività di controllo della corretta esecuzione del contratto in ossequio al noto principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione.
Nel caso in esame aveva riconosciuto il fatto di aver emesso fatture non dovute (circostanza CP_4 documentale, pacifica in atti e mai contestata in corso di causa ex art. 115 c.p.c.) pertanto non era dovuto alcun interesse moratorio su fatture stornate.
L'emissione delle note di credito da parte di , costituiscono atti risolutivi stragiudiziali dal mo- CP_4 mento che si tratta di un fatto impeditivo, che ha estinto il credito sul quale sono stati determinati gli interessi moratori oggetto di cessione.
Con il terzo motivo, si duole del fatto che il Tribunale ha erroneamente valutato la documentazione in atti e, conseguentemente, ha erroneamente ritenuto che “3) I crediti di € 154 ed € 203,90 sono stati contestati solo genericamente dall'opponente”. Rileva al riguardo che:
1) la fattura n. 90009321 di € 203,90 (cfr. doc. 8 fasc. monitorio), relativa all'asserito credito di
[...]
a titolo di interessi di mora, è illegittima in quanto emessa arbitrariamente dall'ap- NTroparte_2 pellata e riguarda interessi calcolati illegittimamente per asseriti e non veritieri ritardati pagamenti di fatture;
2) la fattura n. 0290001363 di € 154,96 non è mai pervenuta all'Ente e ciò, nonostante già al tempo dell'emissione l'invio del documento fiscale dovesse avvenire mediante la fatturazione elettronica;
cir- costanza mai contestata da controparte nel corso del giudizio di primo grado, con ogni conseguenza di legge ex art. 115 c.p.c.
Ribadisce altresì quanto già sopra dedotto con riferimento al divieto di cessione del credito pienamente opponibile a NTroparte_2
Evidenzia ancora che il Tribunale è incorso nell'errore di invertire l'onere probatorio, in quanto è la parte che agisce in giudizio per rivendicare la propria pretesa creditoria, che deve dimostrare la fondatezza della propria richiesta.
Nel caso di specie l'appellata si è limitata a produrre un mero prospetto di formazione unilaterale, sprov- visto della documentazione probatoria a supporto del relativo contenuto.
5 Con il quarto motivo chiede che, all'esito dell'accoglimento del proposto appello, sia modificata anche la statuizione della sentenza impugnata sul punto della compensazione delle spese processuali.
Conclude chiedendo il rigetto di ogni domanda da parte di con il favore delle NTroparte_2 spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituita in giudizio già con comparsa di costitu- NTroparte_1 NTroparte_2 zione, contenente appello incidentale con la quale ha chiesto il rigetto del proposto appello, nonché la parziale modifica dell'impugnata sentenza, per le seguenti ragioni. Sul primo motivo, preliminarmente, osserva che il ha dedotto che “il Giudice di prime cure non Pt_1 ha nemmeno considerato il contenuto dell'atto di cessione del credito (cfr. doc. 7) dal quale si evince NT come fosse perfettamente a conoscenza del contenuto della convenzione”. Eccepisce che detta allegazione è inammissibile in quanto formulata per la prima volta in sede di appello. Rileva comunque che il motivo è infondato in quanto, come risulta dall'atto di cessione, in esso è sem- plicemente indicato che la cedente aveva stipulato contratti di somministrazione con il Comune ma, in alcun modo, si dà atto della sussistenza del dedotto divieto di cessione dei crediti.
Richiama giurisprudenza (Cass.n.825/2015) secondo la quale “solo eccezionalmente il divieto di ces- sione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza…è onere del debitore ceduto provare che quest'ultima
Sul secondo motivo osserva che, secondo l'orientamento unanime della giurisprudenza di legittimità (Cass.n.15884/2019; Cass.n.30658/2017), le disposizioni invocate da controparte, sono applicabili esclu- sivamente alle amministrazioni statali e non trovano applicazione con riferimento alle amministrazioni diverse dallo Stato, tra cui gli enti locali.
Non rientrando il Comune tra le amministrazioni statali, le disposizioni di cui al R.D. n. 240/1923 non sono applicabili alle cessioni dei crediti in esame. Già per tale ragione, l'eccezione è infondata.
Aggiunge ancora che, secondo la consolidata giurisprudenza, l'adesione (delle amministrazioni statali) alle cessioni dei crediti, ai fini della loro opponibilità al debitore ceduto, è necessaria soltanto ove ricor- rano entrambe le seguenti condizioni:
− i crediti oggetto della cessione devono trarre origine esclusivamente da contratti di appalto, sommini- strazioni e forniture, vale a dire da contratti di durata;
− il contratto deve essere ancora in corso di esecuzione, sia al momento della comunicazione della ces- sione, sia al momento dell'emissione della sentenza volta a decidere il giudizio incardinato dalla cessio- naria ai fini del recupero dei crediti (v. tra le altre Cass.n.9789/1994 e Trib. Padova 5 marzo 2014, fasc. NT II grado all. D). Ciò significa che il sopravvenire, in corso di causa, dell'esaurimento del rapporto, rende efficace ed op- ponibile la cessione, pur pattuita e notificata in un momento precedente.
La necessità dell'adesione dell'Amministrazione interessata sussiste, quindi, solo fino a quando il con- tratto è in corso, mentre viene meno con la conclusione del medesimo (Corte d'Appello di Roma
16.02.2011). Osserva poi che la circostanza secondo cui il contratto dal quale i crediti ceduti hanno tratto origine, fosse ancora in corso al momento della comunicazione della cessione, nonché al momento della pen- denza dell'azione giudiziaria volta ad ottenere il pagamento dei crediti ceduti, è un'eccezione di parte
6 da far valere con il primo atto giudiziale disponibile e, ai sensi dell'art.2697 c.c., la relativa prova in- combe in capo al soggetto convenuto che l'ha sollevata o avrebbe potuto sollevarla, come sostenuto NT anche dal Tribunale di Roma e dalla Corte di Appello di Milano (fasc. II grado all. C ).
Quindi evidenzia che sarebbe stato onere del appellante fornire la prova in ordine al fatto che, Pt_1 sia al momento della comunicazione della cessione, che all'avvio del giudizio e, in ogni caso, alla data odierna (ma tale circostanza deve mantenersi sino alla conclusione del giudizio), il contratto fosse ancora in corso di esecuzione.
Sul terzo motivo osserva quanto segue.
1) Sulla nota di debito pari ad € 154,96. NT Ribadisce che aveva emesso una serie di fatture nei confronti del Comune, cedute a CP_4
Tali fatture sono indicate nel documento n. 230290001363/15 emesso da , relativo agli interessi CP_4 NT di mora (doc. 4 fasc. I grado
In ogni caso, rileva che: NT NT
- ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 5 fasc. I grado;
Pt_1
- il Comune appellante, mediante tale atto, ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota. Il credito deve, dunque, ritenersi non contestato e provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. 2) Sulla nota debito pari ad € 203,90.
Ribadisce che le società e vevano emesso una serie di fatture nei confronti del CP_4 CP_3 Pt_1 NT NT cedute a (docc. 7 e 8 fasc. . NT NT Tali fatture sono indicate nel documento n. 90009321/18 emesso da (doc.6 fasc. I grado e l'omesso tempestivo pagamento di tali fatture ha generato interessi di mora, pari ad € 203,90. Quindi, il dettaglio allegato alla nota debito contiene tutti gli elementi idonei alla determinazione degli interessi per il predetto importo di € 203,90. Il credito deve, dunque, ritenersi non contestato e provato anche ai sensi dell'art. 115 c.p.c. In ogni caso, ribadisce che: NT
-BFF ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 8 fasc. I grado;
Pt_1
- il Comune appellante, mediante tale atto, ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota.
Appello incidentale. In via incidentale, impugna quella parte della sentenza con la quale è stata rigettata la domanda di con- danna proposta nei confronti del con riferimento al pagamento della sorte capitale di € Pt_1
20.167,54 oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici e alle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2
Dlgs.n.231/02 come novellato dal Dlgs.n.192/12. NT Ribadisce che i mandati di pagamento prodotti dal (doc. 9 fasc. I grado , sono stati effet- Pt_1 tuati dal in favore della società cedente LA successivamente alla notifica della cessione e Pt_1 comunque non hanno efficacia liberatoria nei confronti della cessionaria, con la conseguenza che il de- bitore ceduto è obbligato a procedere al relativo pagamento in favore della cessionaria
Sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i documenti allegati alla dichiarazione di
LA (alcune mail), non dimostrano nulla, in quanto non vi è prova del fatto che tali mail fossero effetti- vamente intercorse tra le parti con riferimento ai crediti oggetto del giudizio, né da tali documenti risulta NT alcuna dichiarazione da parte di di voler compensare proprio le somme relative ai crediti oggetto
7 del giudizio, né ha accettato un'eventuale proposta di compensazione da parte di LA in relazione pro- prio alle somme relative ai crediti oggetto del giudizio. Ribadisce che il file che dovrebbe rappresentare il “dettaglio compensazione” è un file in formato excel che, come noto, non è utilizzabile nel processo telematico.
Conclude chiedendo il rigetto dell'appello, l'accoglimento di quello incidentale con la condanna del alle ulteriori somme iv indicate e con il favore delle spese del doppio grado di giudizio. Pt_1
Quindi, sulla scorta delle conclusioni precisate dalle parti all'udienza del 23.07.2024, tenutasi con mo- dalità cartolare, la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i proposti appelli, principale e incidentale, non sono meritevoli di accoglimento. Sull'appello principale del Parte_1
Non è fondato il primo motivo per le seguenti ragioni. L'art. 1260 c.c. comma 2 c.c. prevede che “le parti possono escludere la cedibilità del credito, ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione”. Come in più occasioni osservato dalla giurisprudenza – in particolare dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 825 del 20 gennaio 2015 - ai fini di una corretta interpretazione della portata di tale previ- sione, occorre partire dalle seguenti “tre regole fondamentali”:
− art. 1260 comma 1 c.c., che prevede il principio generale della libera cedibilità dei crediti;
“si tratta di un principio idoneo ad ingenerare nel cessionario l'affidamento di normale cedibilità del credito e, per- tanto, di legittimità e regolarità della cessione operata a suo favore” (Cass.n.825/15);
− art. 1372 c.c. secondo cui il contratto non produce effetto rispetto ai terzi, se non nei casi previsti dalla legge;
“ed è del tutto normale che il cessionario sia estraneo all'accordo di non cedibilità intercorso - per un interesse che è soltanto di costoro - tra cedente e ceduto” (Cass. n. 825/15);
− art. 1260 comma 2 c.c. “secondo cui solo eccezionalmente il divieto di cessione può essere opposto al cessionario, allorquando si provi (ad onere del cedente o del ceduto) che questi ne era a conoscenza”. In detta sentenza si è quindi altresì affermato che:
− è “onere del debitore ceduto provare che quest'ultima
− “ragioni testuali (art. 1260, comma 2: "se non si prova che egli lo conosceva"), finalistiche (certezza della circolazione dei crediti) e logico-sistematiche (massimo contenimento dei casi di estensione degli effetti del contratto a chi non ne sia stato parte) inducono ad una interpretazione restrittiva dell'art. 1260 comma 2 c.c.”;
− “così da ritenere necessario diversamente da quanto accade in contesti tutt'affatto diversi, quale quello della conoscenza-conoscibilità dello stato di insolvenza nella revocatoria L- Fall. ex art. 67
- “che la prova verta non già sulla mera conoscibilità del divieto in capo al cessionario, ma sulla sua effettiva conoscenza al tempo della cessione”; NT Ciò premesso, si rileva che il non ha provato che, al momento della cessione, fosse effet- Pt_1 tivamente a conoscenza del divieto di cessione asseritamente pattuito tra e il e, a tale CP_4 Pt_1 fine, non è rilevante il solo fatto, invocato dall'appellante, che la determinazione n. 339 del 30.11.2010
(relativa alla Convenzione tra e il fosse stata pubblicata all'Albo Pretorio dello stesso CP_4 Pt_1
Comune. Difatti, come correttamente rilevato già dal Tribunale “È necessaria, quindi, la prova rigorosa della conoscenza del divieto, che non può essere fornita dal ceduto mediante la semplice dimostrazione che lo stesso fosse astrattamente conoscibile mediante una verifica dei siti degli enti”.
8 Non è fondato il secondo motivo per le seguenti ragioni. Anche a prescindere dalla questione sull'applicabilità ad una amministrazione non statale dell'articolo
69 comma 3 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 (sul quale vi è ancora discorde giurisprudenza: favo- revole Cass.n.18339/2014; contraria Cass.n.30658//2017) in ogni caso, la necessità dell'adesione della
P.A interessata, sussiste solo fino a quando il contratto di durata è in corso;
mentre, dal momento in cui
è concluso il rapporto contrattuale, torna ad applicarsi la regola generale di cui all'art. 1264 c.c. (Cass.n.2209/2007).
Quindi l'espressa adesione della PA è richiesta solo durante la fase esecutiva del contratto, come testual- mente precisato dall'art 9 allegato E della Legge n. 2248/1865, richiamato dall'articolo 70 R.D. n.2440/1923, che si riferisce ai “contratti in corso”. Con la conseguenza che, una volta terminata l'esecuzione del rapporto, non è più ravvisabile un potere di veto della pubblica amministrazione, riespandendosi la disciplina generale del codice civile.
Tale lettura della norma è stata confermata anche dalla giurisprudenza (Cass. Civ.Sez.III n. 268/2006, Cass. Civ. Sez.I n. 2209/2007), la quale ha chiarito che “il divieto di cui all'art. 9 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E richiamato dall'art. 70 del r.d. n. 2440 del 1923, a norma del quale, sul prezzo dei contratti in corso non può convenirsi cessione se non aderisca l'amministrazione interessata, resta va- lido finché la fornitura non sia completamente eseguita, giacché, una volta ultimata, non sussiste alcuna ragione per procrastinare, in deroga al principio di cui all'art. 1260 cod. civ. della generale cedibilità dei crediti indipendentemente dal consenso del debitore, la “inefficacia provvisoria” della cessione dei crediti residui sui quali l'amministrazione non possa vantare ulteriori diritti. Pertanto, allorché il con- tratto di appalto all'origine del credito ceduto, alla data della comunicazione della cessione, risulti completamente esaurito (nella specie, per essere stati i lavori completati da circa due anni), non vi è necessità di accettazione del credito da parte dell'ente pubblico.” Ebbene, nella fattispecie in esame, era interesse del rilevare il divieto di cessione del credito e Pt_1 pertanto era suo onere, dapprima allegare e quindi provare o chiedere di provare, che il contratto, dal quale il credito ceduto aveva avuto origine, fosse ancora in corso di esecuzione al momento della comu- nicazione dell'avvenuta cessione. Dall'esame degli atti processuali del non si rinviene alcuna allegazione, né richiesta di prova su Pt_1 tale fatto e in tali termini.
Sempre con questo secondo motivo il richiama l'art. 117 n. 5 del D.lgs. 163/2006 (oggi art. 106, Pt_1 13° comma del D.lgs.n.50/2016), che prevede “In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo stipulato”. Sostiene quindi di avere sollevato tali eccezioni con la lettera del 07.11.2014 prot.n.8180 (cfr. doc. 8) e, NT anche per tale ragione, ritiene che nulla è dovuto a a titolo di interessi di mora, maturati su fatture
“pazze” oggetto di note di credito. Anche tale ulteriore doglianza non è condivisibile per le seguenti ragioni. NT L'allegato n.2 del contratto di cessione dei crediti tra e del 29.09.2014 (doc. 2 fasc. I grado CP_4 NT
contiene tutti gli elementi idonei ai fini della determinazione degli interessi, per il complessivo importo di € 22.962,78 e più precisamente:
- il numero della fattura tardivamente pagata;
- il relativo importo;
- la data di scadenza e, dunque, di decorrenza degli interessi;
- la data di fine calcolo interessi;
9 - il tasso di interesse;
- i giorni di ritardo nel pagamento.
Ebbene a fronte di tale dettagliato elenco, l'opposizione del è del tutto generica e Parte_1 la richiamata lettera del 07.11.2014 prot.n.8180 (doc. 8 fasc. I grado appellante) non contiene una speci- fica contestazione del credito, ma si limita a sollevare rilievi “a titolo di esempio” solo su alcune delle numerose fatture ivi indicate. Il avrebbe invece dovuto allegare quali fossero le fatture relative alle cosiddette “cartelle pazze” Pt_1
e le relative note di credito, fornendo la prova o chiedere l'ammissione di prove dirette ad accertare NT l'erroneità del conteggio effettuato da Dall'esame degli atti processuali del non si rinviene alcuna allegazione, né richiesta di prova su Pt_1 tale fatto e in tali termini, di guisa che non è possibile accertare quanto dedotto dall'appellante, ovvero che gli interessi indicati nelle fatture contestate siano riferibili, effettivamente, a ritardi nel pagamento delle cosiddette “cartelle pazze”. Pertanto si conferma il rigetto delle eccezioni, riformulate in questa sede, di difetto di legittimazione attiva e di inefficacia delle cessioni, sia per la sorte capitale che per gli accessori.
Non è fondato neppure il terzo motivo per le seguenti ragioni. 1) Sulla nota di debito pari ad € 154,96. NT Si osserva che aveva emesso una serie di fatture nei confronti del cedute a indicate CP_4 Pt_1 nel documento n. 230290001363/15 emesso da relativo agli interessi di mora (doc. 4 fasc. I grado CP_4 NT
.
Ebbene, dalla documentazione in atti emerge che: NT NT
- ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 5 fasc. I grado;
Pt_1
- il appellante ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
Pt_1 NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota.
Il credito deve, dunque, ritenersi non specificamente contestato. 2) Sulla nota debito paro ad € 203,90.
Si osserva che le società e vevano emesso una serie di fatture nei confronti del CP_4 CP_3 Pt_1 NT NT NT cedute a (docc.7 e 8 fasc. , indicate nel documento n. 90009321/18 emesso da (doc.6 fasc. NT I grado e l'omesso tempestivo pagamento di tali fatture ha generato interessi di mora, pari ad €
203,90. Quindi, il dettaglio allegato alla nota debito contiene tutti gli elementi idonei alla determinazione degli interessi per il predetto importo di € 203,90. In ogni caso, dalla documentazione in atti emerge che: NT NT
- ha notificato al il relativo atto di cessione (doc. 8 fasc. I grado;
Pt_1
- il appellante ha dunque avuto pacifica e definitiva conoscenza della fattura;
Pt_1 NT
- il non ha contestato gli elementi di calcolo posti da a fondamento dell'importo richiesto Pt_1
a titolo di interessi di cui a detta nota.
Il credito deve, dunque, ritenersi non specificamente contestato NT Non è fondato l'appello incidentale di per le seguenti ragioni. NT ha, a sua volta, impugnato la sentenza del Tribunale di Reggio IL nella parte in cui è stata rigettata la propria domanda volta alla condanna del al pagamento della Parte_1 somma di € 20.167,54 oltre ai relativi interessi di mora e anatocistici, nonché alle somme ai sensi dell'art. 6 comma 2 D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. 192/12.
10 Ebbene, come già emerso nel corso del giudizio di primo grado, il ha prov- Parte_1 veduto al pagamento delle fatture oggetto della cessione in disamina e, pertanto, nessun importo è dovuto NT a (cfr. doc. 9 e 10, fascicolo di I grado . NTroparte_2
Più in dettaglio, il ha provato detto fatto con la produzione in giudizio della Parte_1 comunicazione inviata a mezzo pec da LA S.p.A. in liquidazione, ove è riportato quanto segue “in esito alle verifiche contabili avviate, è emerso che gli errati pagamenti effettuati dal Parte_1
, in riferimento alle fatture da Lei elencate, sono stati regolarmente ed integralmente compensati
[...] tra GALA S.p.A. e in data 30 giugno 2016 nell'ambito dei rapporti di factoring NTroparte_2 intercorsi. Inviamo in allegato copia della mail con cui inviava a GALA il detta- NTroparte_2 glio degli importi compensati tra i quali quelli relativi alle fatture del ” (doc. Parte_1
16, fascicolo di I grado). Quindi il tabulato redatto dalla stessa , allegato alla pec inviata da GALA S.p.a. NTroparte_2 ha natura di confessione stragiudiziale ex art. 2735 c.c. e costituisce prova documentale dell'avvenuto pagamento di dette fatture e comunque, ai sensi dell'art. 1188 comma 2 c.c., prova il fatto che
[...]
ha comunque approfittato del pagamento eseguito a soggetto non legittimato. CP_2
Si aggiunge, a tale riguardo che, un'ulteriore conferma dell'avvenuto pagamento, si evince dalla condotta NT processuale tenuta da nel diverso giudizio, radicato sempre presso lo stesso Tribunale di Reggio NT IL (iscritto rg.n.395/2019), nel quale ha indicato come pagate le fatture in questione.
Per tali motivi l'appello principale e quello incidentale devono essere rigettati, con integrale conferma dell'impugnata sentenza. In ragione della reciproca soccombenza, sono compensate tra le parti le spese di lite anche del presente grado di giudizio.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria stanza disattesa e respinta, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta l'appello principale e quello incidentale;
- compensa le spese di lite del presente grado. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale e di quello incidentale, dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile, il giorno 05.03.2025.
Il Presidente
Dott.ssa Bianca Maria Gaudioso
Il Giudice Ausiliario Estensore Dott. Samuele Scalise
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