Sentenza 28 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/06/2022, n. 1063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1063 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/06/2022
N. 01063/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00124/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 124 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, in proprio e quali eredi del defunto -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Giuliano Fina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Civile di Lecce -OMISSIS- resa nel giudizio recante -OMISSIS- contro il Ministero della Salute.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 11 maggio 2022 la dott.ssa Anna Abbate e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale di udienza di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Le tre ricorrenti, con ricorso notificato il 24/01/2022 e depositato in giudizio il 02/02/2022, chiedono l’esecuzione della sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale di Lecce - I Sezione Civile con riferimento al giudizio recante -OMISSIS-, pubblicata in data 12.01.2021, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sua sede legale in data 07-09.07.2021, passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 15.12.2021, recante condanna del “ Ministero della Salute al risarcimento del danno patito dalle sig.re -OMISSIS-, liquidato in euro 110.000,00 iure proprio per ciascuna delle figlie, e del danno patito dalla sig.ra -OMISSIS- iure proprio liquidato in euro 175.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo ”. Chiede, altresì, il risarcimento dei danni da ritardo ex art. 114, comma 4) lett. e) c.p.a..
L’11/02/2022, si è costituito in giudizio il Ministero della Salute, depositando un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Nella Camera di Consiglio dell’11/05/2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso di ottemperanza è, in parte, fondato e deve, quindi, essere accolto parzialmente, nei sensi, nei limiti e nei termini di seguito indicati.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che la sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Lecce, di cui si chiede l’ottemperanza, ha comprovata valenza di cosa giudicata, in quanto non più appellabile per decorrenza dei termini di impugnazione, come risulta dalla attestazione rilasciata dal Tribunale di Lecce il 15.12.2021.
Inoltre, la predetta sentenza n. -OMISSIS- emessa dal Tribunale Civile di Lecce è stata notificata, munita di formula esecutiva (apposta il 06/05/2021), in data 07-09.07.2021 al Ministero della Salute presso la sede reale, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
2. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento del “ risarcimento del danno patito dalle sig.re -OMISSIS-, liquidato in euro 110.000,00 iure proprio per ciascuna delle figlie, e del danno patito dalla sig.ra -OMISSIS- iure proprio liquidato in euro 175.000,00, oltre interessi in misura legale dalla data odierna al soddisfo ”, nella predetta sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Civile di Lecce.
3. - Deve essere, invece, disattesa la domanda di astreinte , così come proposta da parte ricorrente, sia perché ciò appare manifestamente iniquo, sia in ragione del disposto dell’art. 114, lett. e) del c.p.a., secondo periodo, come aggiunto dall’art. 1, comma 781, lett. a), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“ Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ”).
4. - Le spese del giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi, nei limiti e nei termini di cui in motivazione, e, per l’effetto, ordina al Ministero resistente, in persona del Ministro pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui sopra, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 800,00 (Ottocento/00), oltre gli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere
Anna Abbate, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Abbate | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.