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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa EP ES, in data 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2450/2022 R.G. vertente fra
C.F. n residente in [...]in Vulture Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Potenza al Viale Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano;
RICORRENTE
E
(C.F. ) – con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma – Via XX Settembre 97, in persona del Ministro pro-tempore, e per la
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalla dott.ssa Rosanna ARENELLA (C.F.
) funzionario del C.F._2 Controparte_1
giusto atto di delega, esteso su foglio separato ma materialmente
[...]
congiunto alla presente nota, del dott. (C.F Controparte_3
), Direttore della C.F._3 Controparte_4
[...]
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
OSSERVA Con ricorso depositato in data 27.9.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva che Con Nota Protocollo nr. 6713 datata
10.05.2022 - AOOUSPPZ – dell all'Odierno Ricorrente veniva CP_5
Notificato il Decreto di ricostruzione di carriera n. 108/2022 datato 17.02.2022.
In tale Decreto veniva dato atto che “NON E' RICONOSCIBILE:- IL
SERVIZIO D'INSEGNAMENTO PRERUOLO PRESTATO: NEL 1987/1988
PERCHE' SERVIZIO PRESTATO SENZA TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE”. Da tale mancato riconoscimento derivava un Contro Provvedimento di Addebito notificato dal all'Odierno Ricorrente con nota
Prot. n. 25096 datata 30.08.2022 con il quale si chiedeva la restituzione della cifra pari ad € 6.884,92 corrisposta in più al Ricorrente sugli stipendi percepiti dall'anno 1991 all'anno 2017; che il Decreto di ricostruzione di carriera n.
108/2022 che qui si impugna ed il conseguente provvedimento di addebito non solo sono privi di valore giuridico ma vanno altresì al di là di qualsiasi legittimità giuridica;
Tanto premesso in fatto, adiva il Tribunale al fine di:
Preliminarmente sospendere il provvedimento di addebito impugnato vista la sua palese illegittimità; b) Nel merito riformulare il Decreto di ricostruzione di carriera n. 108/2022 nella parte in cui non riconosce al Ricorrente la validità del servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione nell'anno scolastico 1987/1988; c) Per l'effetto dichiarare illegittimo il
Provvedimento di addebito notificato al Ricorrente con Nota Prot. n. 25096 datata 30.08.2022; d) Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuperate;
e) In via del tutto subordinata dichiarare la prescrizione dei crediti tardivamente intimati e corrispondenti agli anni stipendiali dal 1991 al 2009; f) Condannare altresì
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, alla restituzione di quanto pagato quale CU nonché al rimborso
2 forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_7
Ministro pro-tempore che nel merito, domandava il rigetto della domanda, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, quindi, sulle deduzioni e conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, in data 26 novembre 2025, veniva emessa la decisione sul merito.
Il ricorso merita accoglimento.
Con il ricorso in esame la lavoratrice ha dedotto l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera per mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo da lui svolto nell'anno scolastico
1987/1988. Orbene, sulla questione è opportuno dare atto del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 16174, 16175 e 16429 del 2019 nonché con la sentenza 20035 del
2020. Ebbene, le autorevoli motivazioni addotte più volte dalla Suprema Corte sono da ritenersi del tutto condivisibili, pertanto le si riportano facendole proprie: “Il legislatore del T.U. del 1994, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione già dettata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3, ed ha previsto, all'art. 485, che i servizi non di ruolo sono riconosciuti, nei limiti previsti dallo stesso decreto,
"purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito
3 provvedimento legislativo". Il D.Lgs. n. 297 del 1994, non contiene, quanto alla ricostruzione della carriera, alcuna normativa specifica per gli insegnanti di sostegno, normativa che, invece, è stata dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, secondo cui "il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico". Il comma 1 della stessa disposizione disciplina le modalità di partecipazione degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970 del 1975, alla sessione riservata di esami prevista dall'art. 2 della legge ed aggiunge, poi, che "nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato D.P.R. n. 970 del 1975". Nell'interpretare le norme che vengono specificamente qui in rilievo la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti difformi. Da un lato si è sottolineato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, condiziona il riconoscimento del servizio non di ruolo al possesso del solo "titolo di studio", ossia del "diploma di scuola secondaria o di laurea che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe docenza" (C.d.S. I parere 11.2.2009 n. 3056/05). Si è fatto leva: sul tenore letterale della disposizione;
sulla natura della specializzazione, che costituisce un titolo di precedenza e non un requisito imprescindibile per la prestazione dell'attività di sostegno;
sul rilievo che il titolo di specializzazione non abilita all'accesso ad alcuna classe di insegnamento, ma si correla alle particolari esigenze di forme di attività didattiche polivalenti
(C.d.S. n. 4140/2009; n. 5398/2008; n. 5032/2008; n. 4306/2007; n. 2344/2006;
n. 5459/2005). Si è, quindi, evidenziato che la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma
2, non ha natura innovativa, avendo il legislatore recepito, con valenza
4 chiarificatrice, un'interpretazione che già era emersa nella giurisprudenza amministrativa, optando per la tesi più rispettosa del tenore letterale dell'art. 485
(TAR Brescia n. 536/2012). Altro orientamento, invece, ha ritenuto che, seppure in via generale il titolo di studio, nella dizione utilizzata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3 e dal D.Lgs. n. 297 del 1994,art. 485, debba essere individuato in quello richiamato dalle disposizioni vigenti per l'abilitazione all'insegnamento, tuttavia per gli insegnanti di sostegno il requisito minimo richiesto dal legislatore ai fini del riconoscimento del servizio deve intendersi comprensivo della specializzazione, perchè solo quest'ultima attesta la presenza di quella specifica preparazione culturale richiesta per l'attività da prestare nell'interesse degli alunni portatori di handicap (C.d.S. n. 13585/2014; n. 5243/2007; n. 3828/2006;
n. 1840/2004; n. 937/2003; n. 3779/2000). Sulla base di detta premessa le pronunce richiamate hanno riconosciuto natura innovativa alla disposizione dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, della quale, valorizzando anche il parere reso dall'adunanza n. 14 del 20.4.2004 del Consiglio di Stato,
Commissione speciale pubblico impiego, hanno limitato l'applicazione ai servizi non di ruolo prestati, in assenza del titolo di specializzazione, negli anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa. Questa Corte ritiene non condivisibili gli argomenti posti a fondamento della tesi più restrittiva, perché gli stessi, oltre a mortificare il tenore letterale della disposizione normativa, prescindono dalla valutazione complessiva della disciplina dettata per l'insegnamento in posti di sostegno, i cui aspetti salienti sono stati evidenziati al punto 2.1. Il legislatore del T.U. ha ben chiara la distinzione fra titolo di studio e titolo di specializzazione, distinzione sulla quale è fondata la disciplina dettata dagli artt. 402 e 403,in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi banditi per l'assegnazione di cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare mentre l'art. 402 richiede il possesso del solo titolo di studio, l'art. 403 stabilisce che "Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di
5 studio di cui all'art. 402 è richiesto il titolo di specializzazione". L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perchè consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza. La valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella particolarità della funzione docente affidata all'insegnante di sostegno il quale, si
è già rimarcato, assume la contitolarità dell'intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicchè si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all'integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l'intera comunità scolastica. E' pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicchè, evidentemente, l'art. 485, esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati. Non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa alla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, perchè la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo. Al riguardo si deve osservare che non è impedita al legislatore la produzione di una norma che, sia pure senza vincolare per il
6 passato l'interprete e senza fare esplicito riferimento alla esegesi di una data disposizione, "produca fra le sue conseguenze, in virtù dell'unità ed organicità dell'ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione.." (Cass. n. 2289/1974). L'interprete, quindi, all'esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, ben può escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla precedente disciplina (in tal senso in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014). D'altro canto la tesi che dal carattere innovativo della L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, fa discendere la riconoscibilità del servizio non di ruolo solo se prestato, in assenza di specializzazione, negli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge, finisce per introdurre una disparità di trattamento fra situazioni che non presentano alcun profilo di diversità quanto all'aspetto che le qualifica, ossia l'essere l'attività resa in difetto del titolo specializzante. Nella scelta fra le due opzioni interpretative deve, allora, essere preferita quella che non espone la norma al sospetto di incostituzionalità perchè l'obbligo del giudice di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione si arresta e cede il passo all'incidente di legittimità solo qualora l'interpretazione stessa "sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca"
(Corte Cost. n. 36/2016), evenienze, queste, che certo non ricorrono nella fattispecie.” La Corte di Cassazione, dunque, alla luce di quanto detto, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perchè la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già
7 desumibile dalla disciplina dettata dal T.U” (cfr anche Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro – Sentenza n. 3080 del 6 maggio 2021).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, va riconosciuta la validità del servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione nell'anno scolastico 1987/1988; Per l'effetto va dichiarato illegittimo il
Provvedimento di addebito notificato al Ricorrente con Nota Prot. n. 25096 datata 30.08.2022; va condannata l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuperate.
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso.
PQM
Il GL, cotrariis reiectis:
- accoglie il ricorso e riconosce la validità del servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione nell'anno scolastico
1987/1988; Per l'effetto dichiara illegittimo il Provvedimento di addebito notificato al Ricorrente con Nota Prot. n. 25096 datata 30.08.2022 e condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuperate;
- compensa le spese di lite
Potenza, 26.11.2025
Il Giudice
EP ES
8
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa EP ES, in data 26 novembre 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2450/2022 R.G. vertente fra
C.F. n residente in [...]in Vulture Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato in Potenza al Viale Marconi n. 75 presso lo studio dell'Avv. Antonio Giuseppe Galgano;
RICORRENTE
E
(C.F. ) – con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma – Via XX Settembre 97, in persona del Ministro pro-tempore, e per la
(C.F. ), Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dalla dott.ssa Rosanna ARENELLA (C.F.
) funzionario del C.F._2 Controparte_1
giusto atto di delega, esteso su foglio separato ma materialmente
[...]
congiunto alla presente nota, del dott. (C.F Controparte_3
), Direttore della C.F._3 Controparte_4
[...]
RESISTENTE
1 Conclusioni: come in atti.
OSSERVA Con ricorso depositato in data 27.9.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe deduceva che Con Nota Protocollo nr. 6713 datata
10.05.2022 - AOOUSPPZ – dell all'Odierno Ricorrente veniva CP_5
Notificato il Decreto di ricostruzione di carriera n. 108/2022 datato 17.02.2022.
In tale Decreto veniva dato atto che “NON E' RICONOSCIBILE:- IL
SERVIZIO D'INSEGNAMENTO PRERUOLO PRESTATO: NEL 1987/1988
PERCHE' SERVIZIO PRESTATO SENZA TITOLO DI
SPECIALIZZAZIONE”. Da tale mancato riconoscimento derivava un Contro Provvedimento di Addebito notificato dal all'Odierno Ricorrente con nota
Prot. n. 25096 datata 30.08.2022 con il quale si chiedeva la restituzione della cifra pari ad € 6.884,92 corrisposta in più al Ricorrente sugli stipendi percepiti dall'anno 1991 all'anno 2017; che il Decreto di ricostruzione di carriera n.
108/2022 che qui si impugna ed il conseguente provvedimento di addebito non solo sono privi di valore giuridico ma vanno altresì al di là di qualsiasi legittimità giuridica;
Tanto premesso in fatto, adiva il Tribunale al fine di:
Preliminarmente sospendere il provvedimento di addebito impugnato vista la sua palese illegittimità; b) Nel merito riformulare il Decreto di ricostruzione di carriera n. 108/2022 nella parte in cui non riconosce al Ricorrente la validità del servizio pre ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione nell'anno scolastico 1987/1988; c) Per l'effetto dichiarare illegittimo il
Provvedimento di addebito notificato al Ricorrente con Nota Prot. n. 25096 datata 30.08.2022; d) Condannare l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuperate;
e) In via del tutto subordinata dichiarare la prescrizione dei crediti tardivamente intimati e corrispondenti agli anni stipendiali dal 1991 al 2009; f) Condannare altresì
l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese legali del presente giudizio, alla restituzione di quanto pagato quale CU nonché al rimborso
2 forfettario del 15% delle spese generali, da distrarsi in favore del Procuratore anticipatario.
Si costituiva in giudizio il in persona del Controparte_7
Ministro pro-tempore che nel merito, domandava il rigetto della domanda, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale, quindi, sulle deduzioni e conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta ritualmente depositate, in data 26 novembre 2025, veniva emessa la decisione sul merito.
Il ricorso merita accoglimento.
Con il ricorso in esame la lavoratrice ha dedotto l'illegittimità del decreto di ricostruzione di carriera per mancato riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo da lui svolto nell'anno scolastico
1987/1988. Orbene, sulla questione è opportuno dare atto del consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dalla Corte di Cassazione con le sentenze n. 16174, 16175 e 16429 del 2019 nonché con la sentenza 20035 del
2020. Ebbene, le autorevoli motivazioni addotte più volte dalla Suprema Corte sono da ritenersi del tutto condivisibili, pertanto le si riportano facendole proprie: “Il legislatore del T.U. del 1994, nel disciplinare il riconoscimento del servizio agli effetti della carriera, ha sostanzialmente riprodotto la disposizione già dettata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3, ed ha previsto, all'art. 485, che i servizi non di ruolo sono riconosciuti, nei limiti previsti dallo stesso decreto,
"purchè prestati senza demerito e con il possesso, ove richiesto, del titolo di studio prescritto o comunque riconosciuto valido per effetto di apposito
3 provvedimento legislativo". Il D.Lgs. n. 297 del 1994, non contiene, quanto alla ricostruzione della carriera, alcuna normativa specifica per gli insegnanti di sostegno, normativa che, invece, è stata dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, secondo cui "il servizio di insegnamento su posti di sostegno, prestato dai docenti non di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo determinato in possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione agli esami di concorso a cattedra per l'insegnamento di una delle discipline previste dal rispettivo ordine e grado di scuola, è valido anche ai fini del riconoscimento del servizio di cui all'art. 485 del testo unico". Il comma 1 della stessa disposizione disciplina le modalità di partecipazione degli insegnanti in possesso del titolo di specializzazione di cui al D.P.R. n. 970 del 1975, alla sessione riservata di esami prevista dall'art. 2 della legge ed aggiunge, poi, che "nelle operazioni di nomina in ruolo sui posti di sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado è data la priorità al personale in possesso del titolo di specializzazione conseguito ai sensi del citato D.P.R. n. 970 del 1975". Nell'interpretare le norme che vengono specificamente qui in rilievo la giurisprudenza amministrativa ha espresso orientamenti difformi. Da un lato si è sottolineato che il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, condiziona il riconoscimento del servizio non di ruolo al possesso del solo "titolo di studio", ossia del "diploma di scuola secondaria o di laurea che esprime la complessiva preparazione culturale richiesta dalla legge per accedere ad una determinata classe docenza" (C.d.S. I parere 11.2.2009 n. 3056/05). Si è fatto leva: sul tenore letterale della disposizione;
sulla natura della specializzazione, che costituisce un titolo di precedenza e non un requisito imprescindibile per la prestazione dell'attività di sostegno;
sul rilievo che il titolo di specializzazione non abilita all'accesso ad alcuna classe di insegnamento, ma si correla alle particolari esigenze di forme di attività didattiche polivalenti
(C.d.S. n. 4140/2009; n. 5398/2008; n. 5032/2008; n. 4306/2007; n. 2344/2006;
n. 5459/2005). Si è, quindi, evidenziato che la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma
2, non ha natura innovativa, avendo il legislatore recepito, con valenza
4 chiarificatrice, un'interpretazione che già era emersa nella giurisprudenza amministrativa, optando per la tesi più rispettosa del tenore letterale dell'art. 485
(TAR Brescia n. 536/2012). Altro orientamento, invece, ha ritenuto che, seppure in via generale il titolo di studio, nella dizione utilizzata dalla L. n. 370 del 1970, art. 3 e dal D.Lgs. n. 297 del 1994,art. 485, debba essere individuato in quello richiamato dalle disposizioni vigenti per l'abilitazione all'insegnamento, tuttavia per gli insegnanti di sostegno il requisito minimo richiesto dal legislatore ai fini del riconoscimento del servizio deve intendersi comprensivo della specializzazione, perchè solo quest'ultima attesta la presenza di quella specifica preparazione culturale richiesta per l'attività da prestare nell'interesse degli alunni portatori di handicap (C.d.S. n. 13585/2014; n. 5243/2007; n. 3828/2006;
n. 1840/2004; n. 937/2003; n. 3779/2000). Sulla base di detta premessa le pronunce richiamate hanno riconosciuto natura innovativa alla disposizione dettata dalla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, della quale, valorizzando anche il parere reso dall'adunanza n. 14 del 20.4.2004 del Consiglio di Stato,
Commissione speciale pubblico impiego, hanno limitato l'applicazione ai servizi non di ruolo prestati, in assenza del titolo di specializzazione, negli anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa. Questa Corte ritiene non condivisibili gli argomenti posti a fondamento della tesi più restrittiva, perché gli stessi, oltre a mortificare il tenore letterale della disposizione normativa, prescindono dalla valutazione complessiva della disciplina dettata per l'insegnamento in posti di sostegno, i cui aspetti salienti sono stati evidenziati al punto 2.1. Il legislatore del T.U. ha ben chiara la distinzione fra titolo di studio e titolo di specializzazione, distinzione sulla quale è fondata la disciplina dettata dagli artt. 402 e 403,in relazione ai requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi banditi per l'assegnazione di cattedre di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado. In particolare mentre l'art. 402 richiede il possesso del solo titolo di studio, l'art. 403 stabilisce che "Per i concorsi a cattedre o a posti di insegnamento nelle scuole aventi particolari finalità, in aggiunta ai titoli di
5 studio di cui all'art. 402 è richiesto il titolo di specializzazione". L'art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest'ultimo condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all'insegnamento di sostegno risulta in linea con l'intero impianto della normativa. Quest'ultima, si è detto, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perchè consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza. La valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova la sua ratio anche nella particolarità della funzione docente affidata all'insegnante di sostegno il quale, si
è già rimarcato, assume la contitolarità dell'intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicchè si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all'integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l'intera comunità scolastica. E' pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicchè, evidentemente, l'art. 485, esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati. Non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa alla L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, perchè la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo. Al riguardo si deve osservare che non è impedita al legislatore la produzione di una norma che, sia pure senza vincolare per il
6 passato l'interprete e senza fare esplicito riferimento alla esegesi di una data disposizione, "produca fra le sue conseguenze, in virtù dell'unità ed organicità dell'ordinamento giuridico, anche quella di chiarire il significato di detta disposizione.." (Cass. n. 2289/1974). L'interprete, quindi, all'esito di una comparazione fra il quadro normativo previgente e quello modificato, ben può escludere il carattere innovativo della disposizione e ritenere che il precetto, reso esplicito, fosse già desumibile dalla precedente disciplina (in tal senso in motivazione Cass. S.U. n. 18353/2014). D'altro canto la tesi che dal carattere innovativo della L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, fa discendere la riconoscibilità del servizio non di ruolo solo se prestato, in assenza di specializzazione, negli anni scolastici successivi all'entrata in vigore della legge, finisce per introdurre una disparità di trattamento fra situazioni che non presentano alcun profilo di diversità quanto all'aspetto che le qualifica, ossia l'essere l'attività resa in difetto del titolo specializzante. Nella scelta fra le due opzioni interpretative deve, allora, essere preferita quella che non espone la norma al sospetto di incostituzionalità perchè l'obbligo del giudice di addivenire ad un'interpretazione conforme alla Costituzione si arresta e cede il passo all'incidente di legittimità solo qualora l'interpretazione stessa "sia incompatibile con il disposto letterale della disposizione e si riveli del tutto eccentrica e bizzarra, anche alla luce del contesto normativo ove la disposizione si colloca"
(Corte Cost. n. 36/2016), evenienze, queste, che certo non ricorrono nella fattispecie.” La Corte di Cassazione, dunque, alla luce di quanto detto, ha enunciato il seguente principio di diritto: "il D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 485, comma 6, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all'insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perchè la L. n. 124 del 1999, art. 7, comma 2, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già
7 desumibile dalla disciplina dettata dal T.U” (cfr anche Tribunale di Napoli,
Sezione Lavoro – Sentenza n. 3080 del 6 maggio 2021).
Per le ragioni esposte il ricorso va accolto, va riconosciuta la validità del servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione nell'anno scolastico 1987/1988; Per l'effetto va dichiarato illegittimo il
Provvedimento di addebito notificato al Ricorrente con Nota Prot. n. 25096 datata 30.08.2022; va condannata l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuperate.
Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso.
PQM
Il GL, cotrariis reiectis:
- accoglie il ricorso e riconosce la validità del servizio pre-ruolo prestato su posto di sostegno senza titolo di specializzazione nell'anno scolastico
1987/1988; Per l'effetto dichiara illegittimo il Provvedimento di addebito notificato al Ricorrente con Nota Prot. n. 25096 datata 30.08.2022 e condanna l'Amministrazione resistente alla restituzione delle somme eventualmente illegittimamente recuperate;
- compensa le spese di lite
Potenza, 26.11.2025
Il Giudice
EP ES
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