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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/04/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
3.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9861/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Sampognaro Francesco;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la pensione o l'assegno ordinario di cui alla L. 222/1984.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 3.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ritiene il Tribunale che il ricorso vada rigettato, non essendo stati da parte ricorrente offerti elementi idonei a inficiare le conclusioni espresse dal CTU in fase di ATP.
Va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti e sottoposto a visita il ricorrente, lo ha ritenuto affetto da “Epilessia focale con crisi focali in trattamento farmacologico. Esiti di intervento per sostituzione valvolare aortica. Spondiloartrosi lombare con scoliosi a lieve incidenza funzionale” concludendo per l'esclusione di una invalidità idonea a determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Nel dettaglio, il consulente ha osservato che “Bisogna innanzitutto premettere che non è presente alcun accertamento sanitario (es. verbale di P.S.) che possa confermare la presenza delle crisi giornaliere nonostante la terapia con Tegretol, anche perché come attestato dal neurologo,
“trattasi di eventi caratterizzati da momenti di estraneità dell'ambiente e tremore all'arto superiore di destra” senza perdita di coscienza.
La spondiloartrosi non si presenta in alcun modo severa, pur essendo presente un quadro strumentale di soggetto di quasi 60 anni. Non è presente un'elettromiografia agli arti inferiori che è indispensabile nel dimostrare un danno al sistema muscolo-nervoso. Non sono presenti, inoltre, accertamenti cardiologici ma soltanto una certificazione privata. Il ricorrente deambula
2 autonomamente e non presenta le difficoltà certificate. Pertanto, al fine della valutazione dello stato attuale, non posso che valutare l'esame obiettivo che è quello di un soggetto in buone condizioni di salute in riferimento all'attività lavorativa svolta.
Le infermità sofferte dal Sig. , incidono non al punto di presentare una Parte_1
compromissione funzionale superiore ai due terzi.
Le limitazioni ai movimenti del tronco sono sfumate e quasi assenti. Tale quadro permette la possibilità di svolgere molteplici attività confacenti all'età del ricorrente anche di tipo manuale e con impegno fisico non eccessivo. La presenza dell'epilessia focale per l'attività svolta non incide sull'operato.
Pertanto, dovendo valutare, al fine del giudizio, se tali patologie hanno prodotto o producono attualmente una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in base all'attività lavorativa, si perviene ad un giudizio negativo […]”.
A fronte di tali risultanze parte opponente ha censurato le conclusioni del CTU per non avere questi adeguatamente valutato la gravità dell'epilessia focale, per avere erroneamente considerato la situazione ortopedica, come anche la condizione cardiologica.
Quanto al primo aspetto, il ricorrente ha dedotto che le crisi epilettiche determinerebbero
“l'estraneità all'ambiente e la perdita di controllo” anche in ragione dei “forti tremori all'anca dx” che causerebbero anche una perdita di equilibrio, “causa di frequenti cadute”, il che sarebbe ulteriormente dal certificato di visita dell'Ambulatorio Neurologia dell'Arnas Garibaldi di Catania del 17.9.2024 di formazione successiva alle operazioni peritali, nel quale sarebbe stata confermata la precedente diagnosi con aumento della terapia somministrata.
A riguardo, va in primo luogo osservato che il suddetto certificato non è presente in atti, avendo parte ricorrente prodotto, con il documento denominato “referto visita neurologica del 17.9.2024” il precedente certificato del 7.11.2023, il quale è già stato valutato dal consulente. Come dedotto dalla stessa parte, peraltro, la nuova certificazione non certificherebbe una mutata condizione di salute, bensì solo un diverso dosaggio della terapia, sicché il certificato medesimo non incide in concreto sulla valutazione complessiva della condizione del ricorrente e ne appare superflua l'acquisizione.
Quanto alle risultanze del precedente certificato del 7.11.2023 si rileva, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che in esso non è fatto riferimento alla perdita di controllo, ma sono diagnosticati “eventi critici caratterizzati da momenti di estraneità all'ambiente” oltre al “tremore all'altro superiore di dx”. Manca pertanto il riferimento a tremori all'anca dx prospettato da parte ricorrente e del quale non vi è tuttavia alcun riscontro in atti. Ne consegue che non si ravvisa il paventato rischio di cadute che osterebbe allo svolgimento dell'attività lavorativa. Quanto al resto, possono essere richiamate, in quanto condivisibili, le risposte rese alle osservazioni di parte dal
3 consulente d'ufficio, il quale ha rappresentato che “dalla documentazione in atti è possibile stabilire che l'epilessia focale di cui è affetto il ricorrente, gli eventi critici sono caratterizzati da: “momenti di estraneità dall'ambiente, tremore all'arto superiore di dx…", pertanto, non è documentato alcuna perdita di controllo, neppure una perdita di controllo dei movimenti, presenza di svenimenti. Ma la cosa in assoluto che non è certificata è la documentazione riguardo i momenti critici. Ciò corrisponde
a quanto da me valutato e anche dalla Commissione dell alla visita”. CP_1
Con riguardo poi alla erronea valutazione della condizione ortopedica, il ricorrente ha rilevato la mancata considerazione dell'insufficienza statico dinamica che gli impedirebbe di svolgere l'attività lavorativa di pescivendolo e la mancata valorizzazione delle risultanze del certificato a firma del dott. del 27.11.2023. In relazione a tale certificazione, che è stata valutata dal consulente, Per_1
questi ha osservato, in risposta alle osservazioni di parte, che “ Ciò, non corrisponde alla documentazione in atti. Infatti l'unica RX presente, parla di leggera scoliosi strutturata…lordosi cervicale raddrizzata…spondilosi diffusa con segni di discopatia. Non si parla di anche e le ginocchia hanno alterazioni artrosiche correlate all'età cronologica. Non sono presenti accertamenti più indicati come una RM o TAC o soprattutto un esame elettromiografico, ma tali esami non sono necessari per l'obiettività clinica”. Il consulente ha sottolineato le diverse risultanze dell'esame obiettivo durante il quale è stata osservata: “Lieve limitazione antalgica dei movimenti del rachide lombare. Lasegue negativo bilateralmente. Arti superiori normali per conformazione;
movimenti liberi. Deambulazione autonoma e libera. Decubito indifferente”. L'obiettività riscontrata in sede di visita e le risultanze evincibili dal referto radiografico appaiono tra loro concordi e incoerenti, di contro, rispetto alla certificazione del dott. che è stata condivisibilmente ritenuta non Per_2
prevalente nella valutazione compiuta dal consulente, rispetto alle cui motivazioni non vi è ragione oggettiva per discostarsi.
Infine, quanto alle censure relative alla condizione cardiologica, è condivisibile e privo di contraddizioni logiche l'assunto del consulente il quale ha osservato che la certificazione medica del
15.11.2023 manca di adeguato supporto diagnostico e, in particolare, del quadro ecocardiografico del cuore, mentre l'esame ECG risulta “ nella norma con lieve insufficienza valvolare”. Difettano quindi esami specialistici dai quali trarre conclusioni diverse da quelle del consulente, né parte ricorrente ha espressamente indicato quale patologia dovrebbe essergli ascritta, di gravità tale da tale da incidere sulla capacità lavorativa.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, può affermarsi che l'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate. Non ha
4 lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, che tuttavia, per i motivi sopra esposti, non appare idonea a inficiare le conclusioni cui è giunto il consulente il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui il ricorrente è affetto, ha escluso la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né tali conclusioni appaiono contrastanti con l'accertamento di una invalidità civile pari al
100% in capo al ricorrente (cfr. verbale all'esito della visita del 5.5.2024), dal momento che la condizione di invalido civile si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli della riduzione della capacità lavorativa specifica e considerato, peraltro, che le prestazioni ex. L. 118/1971 sono compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, il che implica la capacità di svolgimento dell'attività lavorativa medesima.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
1949/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 03/04/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Chiara Cunsolo, all'esito dell'udienza del
3.4.2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9861/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'Avv. Sampognaro Francesco;
-ricorrente-
CONTRO
in persona del suo presidente pro tempore, Controparte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Schiliro' Valentina;
- resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23/10/2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445-bis c.p.c., ha presentato rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per ottenere la pensione o l'assegno ordinario di cui alla L. 222/1984.
Si è costituito in giudizio l' deducendo profili di inammissibilità dell'opposizione per la CP_1
genericità dei motivi di contestazione avverso la relazione redatta dal CTU nominato nella prima fase e contestando comunque la sussistenza del requisito medico richiesto per il godimento della prestazione desiderata.
L'udienza del 3.4.2025 si è svolta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; all'esito, sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
1 2. In limine litis, va affermata la procedibilità della domanda, avendo parte ricorrente ritualmente esperito la procedura obbligatoria di ATP.
Sempre in via preliminare, deve rilevarsi la tempestività del ricorso, posto che l'atto di dissenso
è stato depositato nei trenta giorni dalla comunicazione del decreto con cui è stato assegnato alle parti il termine per l'eventuale contestazione della CTU e nei trenta giorni successivi è stato depositato il ricorso introduttivo del giudizio.
3. Ritiene il Tribunale che il ricorso vada rigettato, non essendo stati da parte ricorrente offerti elementi idonei a inficiare le conclusioni espresse dal CTU in fase di ATP.
Va evidenziato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445-bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo deve, nell'opposizione, specificare i motivi della contestazione.
Tale contestazione non può risolversi nel mero dissenso diagnostico alle risultanze della relazione peritale, dovendo piuttosto parte ricorrente evidenziare concrete e specifiche ragioni che inducano a ritenere non corretta la valutazione compiuta dal CTU, perché inficiata da erronei argomenti scientifici, dall'omissione di accertamenti strumentali o dall'omessa valutazione di elementi probatori. I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'ATP e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
Ebbene, nella specie, il CTU nominato nella prima fase, esaminata la documentazione prodotta in atti e sottoposto a visita il ricorrente, lo ha ritenuto affetto da “Epilessia focale con crisi focali in trattamento farmacologico. Esiti di intervento per sostituzione valvolare aortica. Spondiloartrosi lombare con scoliosi a lieve incidenza funzionale” concludendo per l'esclusione di una invalidità idonea a determinare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Nel dettaglio, il consulente ha osservato che “Bisogna innanzitutto premettere che non è presente alcun accertamento sanitario (es. verbale di P.S.) che possa confermare la presenza delle crisi giornaliere nonostante la terapia con Tegretol, anche perché come attestato dal neurologo,
“trattasi di eventi caratterizzati da momenti di estraneità dell'ambiente e tremore all'arto superiore di destra” senza perdita di coscienza.
La spondiloartrosi non si presenta in alcun modo severa, pur essendo presente un quadro strumentale di soggetto di quasi 60 anni. Non è presente un'elettromiografia agli arti inferiori che è indispensabile nel dimostrare un danno al sistema muscolo-nervoso. Non sono presenti, inoltre, accertamenti cardiologici ma soltanto una certificazione privata. Il ricorrente deambula
2 autonomamente e non presenta le difficoltà certificate. Pertanto, al fine della valutazione dello stato attuale, non posso che valutare l'esame obiettivo che è quello di un soggetto in buone condizioni di salute in riferimento all'attività lavorativa svolta.
Le infermità sofferte dal Sig. , incidono non al punto di presentare una Parte_1
compromissione funzionale superiore ai due terzi.
Le limitazioni ai movimenti del tronco sono sfumate e quasi assenti. Tale quadro permette la possibilità di svolgere molteplici attività confacenti all'età del ricorrente anche di tipo manuale e con impegno fisico non eccessivo. La presenza dell'epilessia focale per l'attività svolta non incide sull'operato.
Pertanto, dovendo valutare, al fine del giudizio, se tali patologie hanno prodotto o producono attualmente una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo in base all'attività lavorativa, si perviene ad un giudizio negativo […]”.
A fronte di tali risultanze parte opponente ha censurato le conclusioni del CTU per non avere questi adeguatamente valutato la gravità dell'epilessia focale, per avere erroneamente considerato la situazione ortopedica, come anche la condizione cardiologica.
Quanto al primo aspetto, il ricorrente ha dedotto che le crisi epilettiche determinerebbero
“l'estraneità all'ambiente e la perdita di controllo” anche in ragione dei “forti tremori all'anca dx” che causerebbero anche una perdita di equilibrio, “causa di frequenti cadute”, il che sarebbe ulteriormente dal certificato di visita dell'Ambulatorio Neurologia dell'Arnas Garibaldi di Catania del 17.9.2024 di formazione successiva alle operazioni peritali, nel quale sarebbe stata confermata la precedente diagnosi con aumento della terapia somministrata.
A riguardo, va in primo luogo osservato che il suddetto certificato non è presente in atti, avendo parte ricorrente prodotto, con il documento denominato “referto visita neurologica del 17.9.2024” il precedente certificato del 7.11.2023, il quale è già stato valutato dal consulente. Come dedotto dalla stessa parte, peraltro, la nuova certificazione non certificherebbe una mutata condizione di salute, bensì solo un diverso dosaggio della terapia, sicché il certificato medesimo non incide in concreto sulla valutazione complessiva della condizione del ricorrente e ne appare superflua l'acquisizione.
Quanto alle risultanze del precedente certificato del 7.11.2023 si rileva, contrariamente a quanto dedotto dalla parte ricorrente, che in esso non è fatto riferimento alla perdita di controllo, ma sono diagnosticati “eventi critici caratterizzati da momenti di estraneità all'ambiente” oltre al “tremore all'altro superiore di dx”. Manca pertanto il riferimento a tremori all'anca dx prospettato da parte ricorrente e del quale non vi è tuttavia alcun riscontro in atti. Ne consegue che non si ravvisa il paventato rischio di cadute che osterebbe allo svolgimento dell'attività lavorativa. Quanto al resto, possono essere richiamate, in quanto condivisibili, le risposte rese alle osservazioni di parte dal
3 consulente d'ufficio, il quale ha rappresentato che “dalla documentazione in atti è possibile stabilire che l'epilessia focale di cui è affetto il ricorrente, gli eventi critici sono caratterizzati da: “momenti di estraneità dall'ambiente, tremore all'arto superiore di dx…", pertanto, non è documentato alcuna perdita di controllo, neppure una perdita di controllo dei movimenti, presenza di svenimenti. Ma la cosa in assoluto che non è certificata è la documentazione riguardo i momenti critici. Ciò corrisponde
a quanto da me valutato e anche dalla Commissione dell alla visita”. CP_1
Con riguardo poi alla erronea valutazione della condizione ortopedica, il ricorrente ha rilevato la mancata considerazione dell'insufficienza statico dinamica che gli impedirebbe di svolgere l'attività lavorativa di pescivendolo e la mancata valorizzazione delle risultanze del certificato a firma del dott. del 27.11.2023. In relazione a tale certificazione, che è stata valutata dal consulente, Per_1
questi ha osservato, in risposta alle osservazioni di parte, che “ Ciò, non corrisponde alla documentazione in atti. Infatti l'unica RX presente, parla di leggera scoliosi strutturata…lordosi cervicale raddrizzata…spondilosi diffusa con segni di discopatia. Non si parla di anche e le ginocchia hanno alterazioni artrosiche correlate all'età cronologica. Non sono presenti accertamenti più indicati come una RM o TAC o soprattutto un esame elettromiografico, ma tali esami non sono necessari per l'obiettività clinica”. Il consulente ha sottolineato le diverse risultanze dell'esame obiettivo durante il quale è stata osservata: “Lieve limitazione antalgica dei movimenti del rachide lombare. Lasegue negativo bilateralmente. Arti superiori normali per conformazione;
movimenti liberi. Deambulazione autonoma e libera. Decubito indifferente”. L'obiettività riscontrata in sede di visita e le risultanze evincibili dal referto radiografico appaiono tra loro concordi e incoerenti, di contro, rispetto alla certificazione del dott. che è stata condivisibilmente ritenuta non Per_2
prevalente nella valutazione compiuta dal consulente, rispetto alle cui motivazioni non vi è ragione oggettiva per discostarsi.
Infine, quanto alle censure relative alla condizione cardiologica, è condivisibile e privo di contraddizioni logiche l'assunto del consulente il quale ha osservato che la certificazione medica del
15.11.2023 manca di adeguato supporto diagnostico e, in particolare, del quadro ecocardiografico del cuore, mentre l'esame ECG risulta “ nella norma con lieve insufficienza valvolare”. Difettano quindi esami specialistici dai quali trarre conclusioni diverse da quelle del consulente, né parte ricorrente ha espressamente indicato quale patologia dovrebbe essergli ascritta, di gravità tale da tale da incidere sulla capacità lavorativa.
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, può affermarsi che l'opponente, nel ricorso introduttivo della fase di opposizione, ha manifestato un giudizio di non condivisione delle conclusioni del CTU, limitandosi a prospettare un avviso diverso. Non ha lamentato alcuna specifica carenza diagnostica e non ha denunciato affermazioni illogiche o scientificamente errate. Non ha
4 lamentato l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. Dolendosi della riduttiva valutazione compiuta, ha prospettato una valutazione difforme da quella formulata dal CTU, che tuttavia, per i motivi sopra esposti, non appare idonea a inficiare le conclusioni cui è giunto il consulente il quale, prendendo in considerazione la documentazione prodotta e valutando le patologie di cui il ricorrente è affetto, ha escluso la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo.
Le considerazioni espresse dal CTU, all'esito dell'esame clinico-anamnestico e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, vanno condivise e richiamate siccome prive di vizi logico- giuridici e improntate a rigore scientifico.
Né tali conclusioni appaiono contrastanti con l'accertamento di una invalidità civile pari al
100% in capo al ricorrente (cfr. verbale all'esito della visita del 5.5.2024), dal momento che la condizione di invalido civile si fonda su presupposti diversi rispetto a quelli della riduzione della capacità lavorativa specifica e considerato, peraltro, che le prestazioni ex. L. 118/1971 sono compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, il che implica la capacità di svolgimento dell'attività lavorativa medesima.
Per quanto sopra, dunque, appare superfluo lo svolgimento di ulteriore attività istruttoria e la nomina di un nuovo consulente, sicché il ricorso va rigettato in quanto infondato
4. Le spese di lite di entrambe le fasi devono essere dichiarate irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 delle disp. di att. al c.p.c. Per tali ragioni le spese di CTU, liquidate con separato decreto di pari data, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa indicata in epigrafe, disattese ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'accertamento compiuto dal CTU nominato nell'ambito del procedimento per accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c. iscritto al n.
1949/2024 R.G.
Dichiara irripetibili le spese di lite sostenute dall' in entrambe le fasi. CP_1
Pone a carico dell' le spese di CTU della prima fase liquidate con separato decreto di pari CP_1
data.
Catania, 03/04/2025
La giudice del lavoro
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