Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/06/2025, n. 2225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2225 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4862/2025 V.G.
RE BBLICA TALINA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Giudice rel. Dott.ssa Fulvia De Luca
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 16/04/2025
da
1) Parte_1
nata a [...] il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc.: C.F. 1
residente in [...] con l'Avv. Valentina Laura Gaia Piras
presso la quale ha eletto domicilio telematico e
2) CP_1 nata a [...] il [...]
cittadina: italiana
Cod. Fisc.: C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Monica Maria Cinzia Maioli
presso la quale ha eletto domicilio telematico
PE, nata il [...]
FATTO
Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c., le parti sopra indicate hanno congiuntamente chiesto la modifica del decreto n. 2252/2022 del Tribunale di Milano emesso il 06/10/2022 e pubblicato il giorno
11/10/2022.
Le parti hanno, quindi, congiuntamente chiesto l'accoglimento dell'accordo alle seguenti condizioni:
"a modifica delle condizioni precedenti, ferme restando quelle non qui cambiate:
1) disporre che i tempi di permanenza di PE con ciascun genitore siano così regolamentati:
- la minore trascorrerà con il papà n. 2 fine settimana al mese, dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica sera ore 21; un mese questi n. 2 fine settimana al mese di spettanza del padre verranno scelti esclusivamente dal Sig. Parte_1 mentre il mese successivo un weekend verrà scelto dal Sig.
Parte_1 e un weekend dalla Sig.ra CP_1 ovvero n. 1 weekend al mese verrà sempre scelto dal padre mentre in alternanza, un mese il secondo fine settimana della minore col padre verrà scelto dal padre ed il mese successivo, in alternanza, dalla madre;
in aggiunta ai fine settimana alternati sopra indicati, PE trascorrerà con il papà n. 6 pomeriggi al mese dall'uscita da scuola alle ore 21 (quindi meno n. 2 pomeriggi al mese di competenza del padre rispetto ai n. 8 pomeriggi di competenza del padre di cui alla sentenza del
2022, che coincidevano con i n. 6 pomeriggi in cui la Sig.ra CP_1 era occupata nella propria attività lavorativa) che, in considerazione del fatto che -attualmente- la madre non lavora il pomeriggio verranno scelti per n. 3 pomeriggi al mese dalla madre e per i restanti n. 3 pomeriggi al mese dal padre. Qualora la Sig.ra CP_1 tornasse a lavorare il pomeriggio i n. 6 pomeriggi mensili che la minore trascorrerà con il padre ritorneranno a coincidere con i n. 6 pomeriggi lavorativi della madre;
-i periodi di sospensione scolastica legati alle festività natalizie e pasquali verranno suddivisi in due tranches di eguale durata e trascorsi da PE con ciascun genitore, in maniera tale da alternare su base annuale i giorni di Natale, Capodanno e Pasqua;
- le festività di Pasqua e lunedì dell'Angelo verranno trascorse dalla minore con un solo genitore, ad anni alterni, in modo che si possa organizzare, se del caso, un viaggio/gita/esperienza più tranquilla nell'interesse di PE;
2) contributo materno al mantenimento della minore attualizzato in € 295,00 mensili oltre € 50,00 per i due pomeriggi al mese tolti al padre, quindi assegno di mantenimento mensile a carico del padre per complessivi € 345,00 da rivalutare annualmente secondo indici ISTAT a partire dalla firma congiunta del ricorso (gli € 295,00 da subito, come per legge);
3) la Sig.ra CP_1 farà confluire sempre e comunque nel conto intestato a PE il 50% (destinatole dell'assegno unico, attualmente e completamente sul conto della Sig.ra CP_1 dall'INPS) mentre la quota residua dell'assegno unico, l'altro 50% può essere utilizzata dalla stessa sempre e solo ai fini di cura della minore e nel suo interesse.
4) successivi benefici economici dello Stato che dovessero sostituire l'assegno unico ed in generale i contributi dello Stato a sostegno della famiglia e/o per i minori, andranno integralmente alla
Sig.ra CP_1 sempre e comunque da versarsi sul conto intestato a PE;
5) il Sig. Parte_1 corrisponderà la somma di € 756,33 a titolo di arretrati ISTAT dal 27.6.2023 ad oggi in rate mensili di € 50,00 a partire dalla firma congiunta del ricorso;
6) il conto comune, dove sono presenti fondi per la minore PE, rimarrà intestato ad entrambi i genitori e sarà eventualmente utilizzato solo previo accordo scritto di entrambi i genitori;
7) il Sig. Parte 1 contribuirà in misura fissa annua € 250,00 al pagamento della retta scolastica della minore per scuola privata. Il Sig. Parte 1 dopo la firma congiunta del ricorso dovrà versare subito la cifra alla Sig.ra CP_1 per l'anno in corso;
8) se la scuola di PE sarà pubblica come da Linee Guida del Tribunale di Milano tutte le spese al 50%. Il Sig. Parte_1 a prescindere che la scuola sia privata o pubblica, dovrà pagare il 50% delle ripetizioni che riterranno necessarie, il 50% del costo dei libri di testo/lettura e dizionari scolastici e il 50% del corredo scolastico di inizio anno della minore effettivamente sostenuto (a titolo di esempio: il grembiule, lo zaino o cartella, la cartelletta di tecnica, la borsa di ginnastica, quaderni, astuccio, penne, penne cancellabili, matite, pennarelli, righe, squadre, compassi, portalistino, buste, forbici, temperino, tubetto di colla, gomme, il diario etc..).
Per quanto concerne l'acquisto di ulteriore cancelleria che si rendesse necessario durante il corso dell'anno invece, il relativo importo è da ritenersi compreso nell'assegno di mantenimento della minore che il padre versa mensilmente;
9) ritenendo opportuno che la bambina debba fare attività fisica: PE farà uno sport all'anno scelto di comune accordo tra i genitori con costo diviso al 50%, e nelle modalità scelte di comune accordo tra i genitori tenendo in particolare considerazione gli aspetti logistici relativi alla sede del centro sportivo frequentato;
10) le parti dichiarano di aver regolato i rapporti economici tra loro sino ad oggi e di non aver, ad oggi, nulla a che pretendere l'uno dall'altro a nessun titolo;
11) confermare nel resto per quanto di ragione le statuizioni attualmente vigenti tra le parti in forza del decreto del Tribunale di Milano n. 1665/2020 del 3.10.2020, così come successivamente e parzialmente modificato dal decreto del Tribunale di Milano n. 2252/2022 del 11.10.2022, così come successivamente e parzialmente modificata dal decreto della Corte d'Appello di Milano, n.
1055/2023.
12) Le Parti rinunziano sin d'ora a presenziare fisicamente alla celebranda udienza di cui si chiede la trattazione scritta.
13) le parti dichiarano di rinunciare al deposito di ulteriore documentazione di cui all'art. 473-bis
12 terzo e quarto comma c.p.p. rispetto a quanto prodotto con il presente ricorso congiunto;
14) Le Parti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione della sentenza;
15) dichiarare compensate tra le parti le spese di lite del presente procedimento".
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse della prole e delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate.
Ritiene il Collegio che le spese legali debbano essere interamente compensate, atteso l'accordo raggiunto dalle parti in tal senso.
P.Q.M.
Il Tribunale, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto n. 2252/2022 del Tribunale di
Milano emesso il 06/10/2022 e pubblicato il giorno 11/10/2022, così statuisce:
1) Omologa le condizioni come riportate in parte motiva da intendersi qui trascritte;
2) Conferma nel resto per quanto di ragione;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il giorno 11/06/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Laura Maria Cosami Dott.ssa Fulvia De Luca