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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.VG. 255/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di RI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 255/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.VENNARI ROSINA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANGIOVANNI SALVATORE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 7/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 30/6/2012, che dalla cui unione erano nati figli, rappresentavano che il Tribunale di RI, con provvedimento del 22/1/2024, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta, ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza emessa dal Tribunale di
RI.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, stabilite in sede di separazione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SI
(atto n.7 Parte II Serie A anno 2012) da nata a [...] il Parte_1
15/11/1984 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
RI , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione civile
Il Tribunale di RI, sezione civile, riunito in camera di consiglio, e composto dai sigg. magistrati:
Dott. Massimo Lento Presidente- est
Dott.Gaetano Laviola Giudice
Dott.Matteo Prato Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 255/2025 promossa da:
nato a [...] il [...] con il patrocinio Parte_1 dell'avv.VENNARI ROSINA
PARTE RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] con il patrocinio Controparte_1 dell'avv. SANGIOVANNI SALVATORE
PARTE RESISTENTE
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
Ragioni della decisione Con ricorso congiunto depositato il 7/2/2025 e Parte_1 Controparte_1
esponevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 30/6/2012, che dalla cui unione erano nati figli, rappresentavano che il Tribunale di RI, con provvedimento del 22/1/2024, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi e deducevano che la separazione si era protratta, ininterrottamente, per il termine previsto dalla legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale, chiedendo che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Fissata l'udienza di comparizione, sostituita dal deposito telematico di note scritte di cui all'articolo 127 ter cpc e preso atto dell'intenzione delle parti di non volersi riconciliare, la causa veniva decisa dal collegio alla scadenza dei termini di legge.
Tenuto conto delle concordi dichiarazioni e del comportamento delle parti deve ritenersi che sia del tutto cessata e non può essere più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e che dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi Presidente del Tribunale
è perdurato lo stato di separazione.
Sussistono, quindi i presupposti per ritenere perfezionatasi la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2
lett. b della legge n. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data di avvenuta comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale nel corso del procedimento di separazione definito con sentenza emessa dal Tribunale di
RI.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili alle condizioni, che il Tribunale ritiene conformi alla legge, stabilite in sede di separazione.
Tenuto conto dell'esito del giudizio e dell'accordo raggiunto, va disposta l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di SI
(atto n.7 Parte II Serie A anno 2012) da nata a [...] il Parte_1
15/11/1984 e nato a [...] il [...] Controparte_1
alle condizioni riportate in parte motiva che qui si intendono interamente richiamate e trascritte.
Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
Dispone che la cancelleria trasmetta la sentenza, in copia autentica, non appena sarà
passata in giudicato, all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui l'atto di matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al di cui al D.P.R.
3.11.2000 n.
396.
RI , 7 aprile 2025
Il Presidente- estensore
Massimo Lento