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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXIII, sentenza 09/02/2026, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1894/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19381/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 0861004700 ESERCIZ. IRRIGU 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 0861004700 ESERCIZ. IRRIGU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1302/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 02/10/2024 il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 0861004700 con la quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 2.304,80 per contributi irrigui imposti per gli anni 2019 e 2020.
2. In data 29.11.2024, avverso il suddetto atto, il ricorrente ha proposto ricorso col quale ha eccepito l'illegittimità della richiesta di pagamento perché successiva alla vendita di parte dei terreni di sua proprietà, avvenuta nell'anno 2017 e la conseguente carenza di legittimazione passiva.
Ha rappresentato inoltre di aver proposto, in data 12.11.2024, istanza di annullamento in autotutela, con allegati atti notarili, che non è stata accolta.
Ha concluso, in via principale e di legittimità, per la declaratoria di nullità e/annullabilità della intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi esposti in ricorso;
con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese legali e compensi di giudizio con distrazione.
3. In data 15.05.2025, si è costituito il Consorzio di Bonifica Litorale Nord - in cui è confluito per fusione il
Consorzio di bonifica “Consorzio_1” - che ha contestato le eccezioni mosse dal ricorrente e concluso, previa declaratoria delle legittimazione passiva del ricorrente, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
***
- All'udienza del 17.12.2025 le parti hanno richiesto breve rinvio per trattative di conciliazione fuori udienza.
- La Corte ha accolto la richiesta e, con ordinanza n. 3641/2025, ha rinviato la causa all'odierna udienza.
***
- In data 22.01.2026 il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha depositato Atto di Rinuncia ex art. 44 del DLgs
546/92 col quale, nel rappresentare che in data 14 gennaio 2026 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, depositata agli atti, nella quale, secondo quanto pattuito, hanno reciprocamente dato atto di non aver nulla a pretendere impegnandosi a rinunciare al presente giudizio, ha formalizzato la rinuncia al giudizio de quo, con compensazione delle spese di lite.
- In data 23.01.2026 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata l'avvenuta sottoscrizione della scrittura privata con la quale le parti hanno definito anche la controversia in esame e preso atto della volontà delle stesse di rinunciare al presente giudizio, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 44 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, 04 febbraio 2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 33, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
BOCCALONE NICOLA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19381/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Consorzio Di Bonifica Litorale Nord - 96447340587
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 0861004700 ESERCIZ. IRRIGU 2019
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. N. 0861004700 ESERCIZ. IRRIGU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1302/2026 depositato il
06/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 02/10/2024 il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha notificato al ricorrente l'intimazione di pagamento n. 0861004700 con la quale ha richiesto il pagamento complessivo di € 2.304,80 per contributi irrigui imposti per gli anni 2019 e 2020.
2. In data 29.11.2024, avverso il suddetto atto, il ricorrente ha proposto ricorso col quale ha eccepito l'illegittimità della richiesta di pagamento perché successiva alla vendita di parte dei terreni di sua proprietà, avvenuta nell'anno 2017 e la conseguente carenza di legittimazione passiva.
Ha rappresentato inoltre di aver proposto, in data 12.11.2024, istanza di annullamento in autotutela, con allegati atti notarili, che non è stata accolta.
Ha concluso, in via principale e di legittimità, per la declaratoria di nullità e/annullabilità della intimazione di pagamento impugnata per tutti i motivi esposti in ricorso;
con ripetizione delle somme che fossero comunque e coattivamente riscosse in pendenza di giudizio. Con vittoria di spese legali e compensi di giudizio con distrazione.
3. In data 15.05.2025, si è costituito il Consorzio di Bonifica Litorale Nord - in cui è confluito per fusione il
Consorzio di bonifica “Consorzio_1” - che ha contestato le eccezioni mosse dal ricorrente e concluso, previa declaratoria delle legittimazione passiva del ricorrente, per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese.
***
- All'udienza del 17.12.2025 le parti hanno richiesto breve rinvio per trattative di conciliazione fuori udienza.
- La Corte ha accolto la richiesta e, con ordinanza n. 3641/2025, ha rinviato la causa all'odierna udienza.
***
- In data 22.01.2026 il Consorzio di Bonifica Litorale Nord ha depositato Atto di Rinuncia ex art. 44 del DLgs
546/92 col quale, nel rappresentare che in data 14 gennaio 2026 le parti hanno sottoscritto una scrittura privata, depositata agli atti, nella quale, secondo quanto pattuito, hanno reciprocamente dato atto di non aver nulla a pretendere impegnandosi a rinunciare al presente giudizio, ha formalizzato la rinuncia al giudizio de quo, con compensazione delle spese di lite.
- In data 23.01.2026 la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Rilevata l'avvenuta sottoscrizione della scrittura privata con la quale le parti hanno definito anche la controversia in esame e preso atto della volontà delle stesse di rinunciare al presente giudizio, si ritengono sussistere le condizioni per definire la vertenza ex art. 44 D.Lgs. 546/92.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio. Spese compensate. Roma, 04 febbraio 2026 IL GIUDICE
MONOCRATICO Avv. Nicola Boccalone