Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/03/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
142/2024
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.142 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 ,
vertente
TRA
) e con Parte_1 C.F._1 Parte_2
l'avv.COSENTINO CARMELITA
PARTE OPPONENTE
E
) con l'avv.BOGNANNI SIMONA Controparte_1 P.IVA_1
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE: per i motivi esposti in narrativa, decidere in accoglimento della presente opposizione, dichiarando l'inesistenza, invalidità, inefficacia o come meglio ritenuto, del titolo esecutivo azionato da a fondamento della richiesta portata dall'atto di Controparte_1
precetto notificato a e per i motivi in atti e indi dichiarare Parte_1 Parte_2
insussistente il diritto di a procedere ad esecuzione forzata in forza del Controparte_1
precetto intimato.
PARTE OPPOSTA: Rigettare la svolta opposizione ed eventuali domande riconvenzionali, confermando, per l'effetto, l'impugnato precetto.
Nel merito in via gradata
della IG.ra , e della IG.ra , in Parte_1 Parte_2 via solidale tra loro, per la somma di € 4.841,00, oltre interessi legali ex art. 1284 c.c. sull'importo capitale di € 4.591,87 dal 16/12/2021 sino all'effettivo soddisfo, nonché in via esclusiva nei confronti della IG.ra
, per la somma di € 6.707,55, oltre interessi legali Parte_1 ex art. 1284 c.c. sull'importo capitale di € 6.393,29 dal 31/12/2021 sino all'effettivo soddisfo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
Trattasi di opposizione all'atto di precetto fondato su decreto ingiuntivo del Tribunale di
Urbino n. 239/2022 pubblicato in data 11.10.2022, notificato in data 7.11.2022, non opposto e dichiarato esecutivo il 27/202023, con il quale l'odierna convenuta intimava alle predette, in solido tra loro, il pagamento della somma di euro 6.994,45, oltre ogni spesa successiva occorrenda, e alla sola IGnora l'ulteriore somma di euro 7.074,95. Le Pt_1
IGnore e , asserivano che prima della notificazione dell'atto di precetto Pt_1 Parte_2
avevano estinto sia il debito solidale che il debito della sola IGnora nei confronti Pt_1
della parte intimante con mezzo alternativo di pagamento che consisteva in moneta scritturale denominata “FIAT”. Depositavano gli “affidavit” per la creazione della moneta scritturale attraverso Gst Virtual Bank, soggetto “Ente Sovranazionale” con codice fiscale attribuitole in TA n. , con natura giuridica di Fondazione Bancaria e attività P.IVA_2
di extraterritoriale con sede in Cormons (GO). CP_2
La questione è curiosa ed interessante.
L'Organismo Monetario Extraterritoriale a fine filantropico no profit, che prende il nome dal suo fondatore, GI GI Trust© Virtual Bank, anche chiamato
[...] , che, promuovendo i diritti umani e le libertà fondamentali si definisce "la CP_3
Banca di Cristo", la cui missione è di proporsi come forza culturalmente propulsiva degli esseri umani per lo sviluppo spirituale, culturale, sociale, economico e civile della Penisola
Italica e del Pianeta, in conformità ai principi del comunicato dello Stato del NO
(Dicastery for Promoting Integral Human Development e Congregation for the Doctrine of the Faith, o, in latino, ad Integram e CP_4 Controparte_5
Congregatio pro Doctrina Fidei) intitolato Oeconomicae et Pecuniariae Quaestiones e all'art. 13 della Risoluzione ONU A/RES/53/144 dell'08 marzo 1999, è stato fondato con lo scopo di agevolare il cambiamento e favorire l'evoluzione degli esseri umani.
A seguito di approfondimento sul tema è emerso che il GI, in una lettera indirizzata a KI in merito al non riconoscimento della moneta scritturale abbia definito «ogni opposizione all'utilizzo della moneta scritturale (…) come stato di
schiavitù finanziaria ex articolo 600 del codice penale evidenziando quel sistema
criminale integrato politico mafioso finanziario già denunciato da talune procure della
Repubblica come per esempio quella di Reggio Calabria”
Negli anni la giurisprudenza ha trattato l'argomento. L'orientamento tradizionale riconosceva natura di moneta legale alle sole banconote e monete emesse dalla Banca
d'TA (e, successivamente, dalla BCE). In tal senso, perciò, avranno corso legale esclusivamente quelle monete per cui sia espressamente stabilito il corso forzoso (come, infatti, avviene per l'euro ai sensi dell'art. 128 TFUE). Alla moneta scritturale ed elettronica, quindi, non potrà essere riconosciuto il corso legale.
Tuttavia, tale impostazione non può non tener conto dell'evoluzione della giurisprudenza che ha riconosciuto, negli anni, a queste una natura “para-legale”,
sancendo che l'adempimento in moneta scritturale o elettronica possa essere rifiutato solo qualora sussistano giustificati motivi di rifiuto e in buona fede. La sentenza delle
SS.UU. del 2007 è stata utilizzata da parte della dottrina per supportare la tesi per cui moneta scritturale sarebbe una moneta avente corso legale. Tale lettura, tuttavia, sembra eccedere le intenzioni (a dire il vero non sufficientemente chiare) della Suprema Corte,
che mai afferma esplicitamente un tale principio. La Cassazione si preoccupa, piuttosto, di stabilire che “in altri termini la moneta avente corso legale non è l'oggetto del pagamento che è rappresentato dal valore monetario o quantità di denaro” e, se da una parte afferma un generale obbligo di accettazione dei pagamenti in moneta scritturale ed elettronica, dall'altra, in applicazione del principio di buona fede oggettiva di cui all'art. 1337 cod. civ., riconosce la facoltà di rifiutare l'adempimento per mezzo di tali monete in presenza di giustificato motivo. Tale assunto è del tutto incompatibile con la definizione di moneta legale che non prevede in nessun caso e in nessuna circostanza la possibilità di rifiuto dell'adempimento.
L'unica forma di moneta dotata del potere di estinguere le obbligazioni in denaro è la moneta legale, emessa da una Banca Centrale, in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la stabilità del suo valore nel tempo e preservano la fiducia generale nella moneta. A tal proposito, il Collegio richiama la Direttiva
2000/46/CE, riguardante l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, il cui art. 1, comma 4, dispone testualmente «Gli Stati
membri vietano alle persone o imprese che non sono enti creditizi secondo la
definizione di cui all'articolo 1, punto 1, primo comma, della direttiva 2000/12/CE di svolgere l'attività di emissione di moneta elettronica». Solo soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento possono creare moneta bancaria o scritturale, termine con il quale si indica l'insieme degli strumenti gestiti e organizzati dalle banche e dagli altri soggetti abilitati a prestare servizi di pagamento:
assegni, bonifici, addebiti diretti, carte. L'attività di prestazione di servizi di pagamento,
attraverso moneta scritturale, non è consentita a soggetti non abilitati e non vigilati dalla
Banca d'TA.
Nel caso di specie, asserendo di aver estinto il debito mediante ricorso alla banca virtuale sopradetta, le opponenti non hanno dato prova dell'abilitazione della GST in tal senso, che appare più un organismo creato da un privato e come tale, qualunque operazione effettuata non assume valore legale. Oltretutto le opponenti asseriscono che nel caso di specie, GST Virtual Bank ha messo a disposizione l'importo di ben
300.000.000.000,00 di Euro, da concedere per l'estinzione di posizioni debitorie e per le finalità indicate dallo statuto e che il meccanismo utilizzato per la conversione prevede l'annotazione della creazione del denaro scritturale e la trasmissione per estratto al creditore, permettendo a coloro che ne fruiscono di estinguere i propri debiti nei confronti di coloro che decidono di aderire a tale sistema e di accettarlo.
Non appare che abbia accettato tale sistema e pertanto legittimamente rifiuta CP_1
l'adempimento attraverso di esso.
Quanto alla contestazione relativa alla presenza di clausole abusive, che comunque apparrebbe superata dalla dichiarazione di asserita estinzione del debito, la stessa è del tutto generica (non si comprende quali siano le clausole abusive contestate) così come esplorativa appare la richiesta di CTU contabile, in assenza di qualsivoglia conteggio o perizia in merito.
L'opposizione è rigettata. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale di Urbino, così provvede:
❖ Rigetta l'opposizione
❖ Condanna e al pagamento delle spese legali in Parte_1 Parte_2
favore di che liquida in euro 1.696,00 oltre spese generali 15% ed accessori CP_1
oltre alle successive occorrende.
Così deciso in Urbino il 14/03/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )