Sentenza 20 maggio 2021
Parere sospensivo 19 dicembre 2022
Parere definitivo 8 agosto 2023
Rigetto
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 20/05/2021, n. 687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 687 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/05/2021
N. 00687/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01580/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1580 del 2016, proposto da
Ditta P.A.B. di BD RA HM AD & C. Snc, HM AD BD RA, Maria Giuseppa Donato, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Maturi, Giovanni Maturi, con domicilio eletto presso lo studio Michele Maturi in Venezia, Cannaregio 3604/A;
contro
Comune di Trebaseleghe, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Emiliano Bandarin Troi, Flavia Degli Agostini, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;
nei confronti
Heta Asset Resolution Italia S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Tudor, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Veronese in Venezia-Marghera, via delle Industrie, 19/C P. Libra;
Julia Portfolio Solution S S.p.A. Gia' Hypo Alpe Adria Bank Spa, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Martinez, Davide Moscuzza, con domicilio eletto presso lo studio Emanuela Rizzi in Venezia, Dorsoduro, 2420;
Matra Autotrasporti S.r.l., rappresentato e difeso dall'avvocato Emilio Caucci, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Acerboni in Mestre-Venezia, via Torino, 125;
Fallimento Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Benedetta Pasti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della Deliberazione di Giunta comunale di Trebaseleghe n. 122 del 12.10.2016, avente ad oggetto: “Autorizzazione alla vendita di edificio produttivo situato in via Fernando Magellano, 14 sul lotto n. 19 dell’area P.I.P. a sud di via Manetti” , trasmesso alla ditta ricorrente con nota prot. n. 0017374/2016 del 14.10.2016, ivi inclusa la richiamata perizia di stima in data 9.9.2016, asseverata in data 7.10.2016 presso la Cancelleria del Giudice di Pace di Treviso; nonchè della nota prot. n. 0012556/2016 del 21.7.2016, trasmessa alla ditta ricorrente in pari data, recante: “ Comunicazione avvio di procedimento, su richiesta autorizzazione alla vendita del fabbricato insistente sul lotto n. 19 del P.I.P. di Trebaseleghe a sud di via Manetti”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Trebaseleghe e di Heta Asset Resolution Italia S.r.l. e di Julia Portfolio Solution S S.p.A. Gia' Hypo Alpe Adria Bank Spa e di Matra Autotrasporti S.r.l. e di Fallimento Agenzia per la Trasformazione Territoriale in Veneto S.p.A. in Liquidazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente è risultata assegnataria di un lotto all’interno dell’area PIP del Comune di Trebaseleghe, dove ha insediato la propria attività di confezionamento abiti ed accessori. Dopo l’assegnazione del lotto ha alienato il terreno alla Hypo Alpe Adria Bank, in esecuzione di un contratto di leasing, stipulato in data 27.4.2005, restando nel godimento dell’immobile come locataria.
Con lettera del 25 marzo 2013, la Asset Resolution Italia s.r.l., subentrata a Hypo Alpe Adria Bank nel contratto di leasing, ha dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 8 dell’allegato C del contratto, essendosi la ricorrente resa inadempiente agli obblighi di pagamento dei canoni d’affitto.
Ne è scaturito un contenzioso in sede civile, instaurato dalla ricorrente ed ancora pendente, per la declaratoria di nullità di alcune clausole di indicizzazione, la condanna della società di leasing alla restituzione di quanto percepito in esecuzione delle clausole nulle, la nullità della clausola con cui era previsto il diritto della concedente di trattenere tutte le somme riscosse in caso di risoluzione anticipata del rapporto.
In data 25 marzo 2015 la Asset Resolution Italia s.r.l., otteneva il rilascio dell’immobile in esecuzione di un provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art 700 c.p.c.
Successivamente, la Asset Resolution Italia s.r.l. ha chiesto ed ottenuto l’autorizzazione del Comune, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 122 del 12.10.2016, ad alienare il lotto ad altra società per l’importo di € 400.000,00.
La società e i soci sig.ri BD RA HM AD e la sig.ra Donato Matia Giuseppa hanno impugnato il suddetto provvedimento, formulando cinque censure:
1) Violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive. Violazione dell’art. 10 del Bando risalente al 31.7.2002 per l’assegnazione dei lotti in zona P.I.P. a sud di Via Manetti nel Comune di Trebaseleghe. Ad avviso dei ricorrenti l’art. 9, comma 10, del Regolamento - che disciplina i presupposti dell’autorizzazione alla vendita dei lotti in deroga al divieto di alienazione nel decennio successivo al rilascio dell’agibilità degli edifici industriali ivi realizzati – attribuirebbe la legittimazione ad ottenere la suddetta autorizzazione alle sole ditte risultate assegnatarie dei lotti a seguito di procedura concorsuale e non alle ditte che siano solo proprietarie dei lotti in forza di un contratto di leasing;
2) Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa. Ulteriore violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività
produttive. L’individuazione del cessionario è avvenuta al di fuori dei meccanismi concorsuali previsti dal regolamento.
3) Violazione dell’art. 9 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive sotto diverso profilo. Eccesso di potere per carenza di motivazione ed intrinseca contraddittorietà. In violazione del regolamento, la Giunta comunale ha autorizzato la vendita ad un prezzo inferiore a quello di mercato.
4) Eccesso di potere per carenza di motivazione e difetto d’istruttoria. La Giunta si è limitata a recepire acriticamente, e senza effettuare gli opportuni approfondimenti, gli esiti della perizia di stima che ha quantificato in una somma notevolmente inferiore a quella di mercato il valore di immediato realizzo dell’immobile;
5) Eccesso di potere per difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento. Violazione degli artt. 7 e 10 della L.N. 241/1990 e s.m.i.
Il Comune ha comunicato a P.A.B. l’avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione in deroga alla vendita del fabbricato di cui è assegnataria in data 21.7.2016. La perizia asseverata recante la stima definitiva è stata trasmessa dal tecnico incaricato, secondo quanto risulta al protocollo comunale n. 0017371/2016, solamente in data 14.10.2016, ovvero due giorni dopo l’adozione della delibera. La delibera è stata adottata, quindi, sulla base di una semplice bozza non ufficiale derivandone, peraltro, la lesione dei diritti partecipativi dei ricorrenti.
6) Violazione dell’art. 1 del Regolamento comunale per la disciplina della cessione delle aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive. Violazione dell’art. 23 ter del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. Violazione degli artt. 15, 16 e 23 delle N.T.O. del P.I. di Trebaseleghe. Eccesso di potere per difetto di istruttoria.
L’istanza di autorizzazione avrebbe dovuto essere rigettata poiché la società promissaria acquirente ha dichiarato di voler adibire il capannone non ad un’attività produttiva ma direzionale.
Nel ricorso e nei successivi scritti difensivi i ricorrenti hanno inteso precisare, quanto all’interesse all’impugnazione, che esso discende dalla circostanza che l’autorizzazione all’alienazione è avvenuta in spregio della posizione di legittimi “ assegnatari ” del bene e che, nella parte in cui consente l’alienazione ad un prezzo inferiore a quello di mercato, arreca loro un pregiudizio economico, poichè, “ avendo posto in essere un contratto di leasing c.d. traslativo con Heta Asset, verrebbero a ricevere da quest’ultima, in applicazione dell’art. 1526 c.c., quale importo residuo della vendita e detratte le somme di cui P.A.B. risulta ancora debitrice, una somma notevolmente inferiore rispetto a quella ritraibile dalla cessione del bene a prezzo di mercato. ”.
Si sono costituiti Hypo Alpe Adria Bank S.p.a. (la cui denominazione è poi variata in Julia Portfolio Solutions S.p.A.), il Comune di Trebaseleghe, Heta Asset Resolution Italia SR, Matra Autotrasporti SR, il Fallimento Agenzia Per La Trasformazione Territoriale In Veneto Spa In Liquidazione.
Julia Portfolio Solutions S.p.A. e il Fallimento Agenzia Per La Trasformazione Territoriale In Veneto Spa In Liquidazione (soggetto attuatore del P.I.P.) hanno chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo la prima identificabile come controinteressata rispetto al provvedimento impugnato, la seconda come soggetto resistente.
Le altre parti resistenti hanno eccepito preliminarmente il difetto di interesse della ricorrente e contestato nel merito le censure proposte.
All’udienza del 25 marzo 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.Il ricorso è solo parzialmente ammissibile.
Per consolidato orientamento, per poter agire in giudizio il ricorrente deve dimostrare un rapporto di utilità fra l’esito favorevole dell’impugnazione, l’annullamento dell’atto e il proprio interesse, ovvero, detto in altre parole, un pregiudizio almeno potenziale che l’atto impugnato arreca al ricorrente e che l’annullamento farebbe cessare (Consiglio di Stato, sez. V, 21 aprile 2021, n. 3247 che richiama Adunanza Plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9).
Nel caso di specie è impugnata la delibera di autorizzazione alla vendita di un lotto ricompreso nell’area PIP del Comune di Trebaseleghe, di cui i ricorrenti sono risultati assegnatari, ma che hanno alienato alla società controinteressata nel 2005 in esecuzione di un contratto di leasing e che hanno cessato di utilizzare nel 2015, quando, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto nel 2013, la società di leasing ha ottenuto per via giudiziale il rilascio dell’immobile.
Nel ricorso introduttivo i ricorrenti hanno dedotto che il provvedimento impugnato sarebbe lesivo della posizione di originari assegnatari del lotto, non potendo l’alienazione avvenire se non decorsi dieci anni dalla presentazione della domanda di agibilità dell’immobile. Inoltre affermano che il prezzo di alienazione sarebbe notevolmente più basso del prezzo di mercato e, in applicazione dell’art. 1526 c.c., verrebbero a ricevere quale importo residuo della vendita e detratte le somme di cui P.A.B. è ancora debitrice una somma notevolmente inferiore a quella ritraibile dalla cessione del bene a prezzo di mercato.
Tutte le parti controinteressate hanno contestato la legittimazione e l’interesse al ricorso della ricorrente.
A fronte delle contestazioni delle resistenti, i ricorrenti nella memoria presentata per il merito ed in quella di replica, hanno affermato che l’interesse a ricorrere sarebbe da ascrivere all’interno del più ampio contenzioso instaurato in sede civile per far valere la nullità delle clausole di indicizzazione dei canoni che hanno determinato la risoluzione del contratto per inadempimento. In particolare, la vendita a terzi dell’immobile pregiudicherebbe il fruttuoso esperimento di un’eventuale azione in sede civile –non preclusa, allo stato, da alcun giudicato – per la declaratoria di illegittimità della risoluzione contrattuale intimata dalla società di leasing e la restituzione dell’immobile. Solo l’annullamento della delibera di autorizzazione alla vendita potrebbe consentire l’effetto utile di tale pronuncia.
Una siffatta prospettazione del danno non è idonea a sorreggere tutte le censure proposte con il ricorso in esame.
Per consolidata giurisprudenza “l'interesse ad agire sancito dall'art. 100 c.p.c., da sempre considerato applicabile al processo amministrativo ora anche in virtù del rinvio esterno operato dall'art. 39, co. 1, c.p.a. è scolpito nella sua tradizionale definizione di "bisogno di tutela giurisdizionale ", nel senso che il ricorso al giudice deve presentarsi come indispensabile per porre rimedio allo stato di fatto lesivo; è dunque espressione di economia processuale, manifestando l'esigenza che il ricorso alla giustizia rappresenti extrema ratio; da qui i suoi caratteri essenziali costituiti dalla concretezza ed attualità del danno (anche in termini di probabilità), alla posizione soggettiva di cui si invoca tutela; esso resta logicamente escluso quando sia strumentale alla definizione di questioni correlate a situazioni future e incerte perché meramente ipotetiche”.
Ed ancora: “il presupposto perché venga adita la tutela giurisdizionale riposa nell'interesse alla decisione, derivante da una lesione (né paventata né futura né inattuale) ad una posizione giuridica attiva tutelata dall'ordinamento: l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta ed attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale. In mancanza dell'uno o dell'altro requisito, l'azione è inammissibile. Sarebbe infatti del tutto inutile, ai fini giuridici, prendere in esame una domanda giudiziale se nella fattispecie prospettata non si rinvenga affermata una lesione della posizione giuridica vantata nei confronti della controparte, ovvero se il provvedimento chiesto al giudice sia inadeguato o inidoneo a rimuovere la lesione." (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4133).
Di contro, è stato condivisibilmente rilevato (Consiglio di Stato, sez. V, 1 luglio 2005, n. 3679) “onere di ogni giudicante è l’indagine sulla specifica condizione dell’azione che deve concentrarsi sull’individuazione di un’utilità obiettivamente configurabile e non altrimenti conseguibile dalla parte se non percorrendo la via giudiziaria. L’investigazione ufficiosa del decidente non può tuttavia spingersi oltre il confine segnato da tale verifica, pena l’arbitraria invasione – vieppiù sulla base di valutazioni incidentali, prognostiche e di tipo ipotetico – di alvei di cognizione riservati a futuri e distinti giudizi. Infatti, diversamente opinando risulterebbe vulnerata l’inviolabilità del diritto di difesa della parte, non potendo ammettersene menomazioni arrecate in via indiretta ed anticipata, mercè il surrettizio aggiramento, attraverso il sindacato sull’interesse a ricorrere della regola di giudizio scolpita dall’art. 112 c.p.c.”.
Alla stregua dei suddetti principi, tenuto conto dell’interesse dichiarato dai ricorrenti, può ritenersi ammissibile soltanto il primo motivo di ricorso che contesta nell’ an la sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita in deroga al divieto previsto dall’art. 9, comma 1, del regolamento.
Solo per esso, infatti, è ravvisabile l’utilità ritraibile dall’annullamento dell’autorizzazione alla vendita prospettata dai ricorrenti (ossia il positivo esperimento di un’azione restitutoria del bene).
Non sono, invece, ammissibili il secondo ed il sesto motivo con il quale si contesta non l’ an dell’autorizzazione alla vendita ma la scelta del soggetto al quale l’immobile è stato alienato, non avendo i ricorrenti dedotto, neppure in forma generica, di aver interesse a partecipare ad un nuovo bando per l’assegnazione dell’area ed avendo, invece, dichiarato che la presente azione mira a soddisfare un interesse funzionale l’esito fruttuoso delle iniziative giudiziarie attivate o attivabili in sede civile in relazione alle vicende del contratto di leasing.
Neppure, alla stregua degli esposti principi, sono ammissibili il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso che attengono alle modalità di determinazione del prezzo di vendita. Benchè anche rispetto a tali motivi sia prospettato un interesse riferibile al contenzioso giurisdizionale instaurato in sede civile, esso non risulta sufficientemente provato.
I ricorrenti, in proposito, hanno affermato che “ la cessione dell’immobile in parola, ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello stimato dallo stesso tecnico incaricato dalla P.A., appare suscettibile di arrecare un gravissimo pregiudizio economico in capo ai ricorrenti i quali, avendo posto in essere un contratto di leasing c.d. traslativo con Heta Asset, verrebbero a ricevere da quest’ultima, in applicazione dell’art. 1526 c.c., quale importo residuo della vendita e detratte le somme di cui P.A.B. risulta ancora debitrice, una somma notevolmente inferiore (o, per meglio dire, nulla) rispetto a quella ritraibile dalla cessione del bene a prezzo di mercato ”.
L’articolo 1526 c.c., nell’ambito della disciplina della risoluzione del contratto di vendita con riserva di proprietà, prevede, al primo comma, il diritto del compratore inadempiente alla restituzione delle rate corrisposte, salvo un equo compenso per l’uso della cosa e, al secondo comma, che qualora le parti abbiano convenuto che le rate pagate restino acquisite al venditore a titolo d’indennità, il giudice possa ridurre l’indennità convenuta, secondo le circostanze.
Dalla norma non emerge alcuna correlazione tra il prezzo di vendita dell’immobile a terzi e l’importo che il venditore debba restituire al compratore inadempiente. Pertanto non è dato comprendere in quale modo la vendita del bene ad un prezzo ritenuto inferiore a quello di mercato possa pregiudicare le ragioni dei ricorrenti. Non rileva in proposito che una domanda ai sensi dell’art. 1526 c.c. sia stata proposta (e peraltro già rigettata) innanzi al Giudice civile. Nella specie non si tratta di sindacare il merito di una pretesa la cui cognizione spetta ad altro giudice, ma di valutare la sussistenza di un - sia pur potenziale - pregiudizio ad una situazione giuridica soggettiva di cui il ricorrente si dichiari titolare. Perché un siffatto pregiudizio possa dirsi sussistente occorre che sia arrecato ad una delle facoltà o dei diritti che in astratto spettano al titolare della situazione giuridica soggettiva vantata. Ciò che è mancato, nel caso di specie, è proprio la prospettazione dell’esistenza di un diritto o di una facoltà connessa alla situazione giuridica di locatario del bene che possa anche in astratto essere suscettibile di lesione da parte del provvedimento impugnato.
2. Il ricorso, pertanto, è inammissibile per difetto di interesse quanto al secondo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo.
3. Il primo motivo, invece, è infondato. Con esso i ricorrenti contestano la legittimazione della Heta Asset Resolution Italia SR a richiedere l’autorizzazione alla vendita del lotto ai sensi dell’art. 9, comma 10, del “regolamento per la disciplina della cessione di aree ed edifici all’interno delle zone destinate ad insediamenti di attività produttive (P.I.P.) ”, ritenendo che essa spetti esclusivamente all’assegnatario del lotto.
La tesi patrocinata dai ricorrenti non è condivisibile.
L’art. 9, comma 1, del regolamento prevede che “le aree cedute in proprietà, nonché le costruzioni su di essa edificate, non possono essere cedute, date in locazione, o essere oggetto di costituzione di diritti reali parziali, ad eccezione dei diritti reali di garanzia, prima del termine di dieci anni dalla data di presentazione della domanda di agibilità completa di tutti i documenti richiesti ai sensi di legge”.
In deroga al divieto di alienazione decennale, il comma 2 prevede: “E’ consentita, tuttavia, l’alienazione dell’area inedificata a società di leasing che stipuli un contratto di locazione finanziaria con l’acquirente”.
Ulteriore deroga al divieto di alienazione decennale è prevista dall’art. 9, comma 10, del regolamento, che così recita: “qualora il bando per l’assegnazione delle aree lo preveda espressamente, nel caso in cui l’assegnatario desideri cessare o trasferire in tutto o in parte l’attività produttiva e voglia affittare o alienare gli immobili, prima del termine decennale su indicato, deve chiedere la preventiva autorizzazione alla Giunta comunale, che la concederà solo per riconosciuti e validi motivi, indicando il valore di stipula degli immobili o di locazione in base ad apposita perizia di stima redatta dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale o da un Professionista abilitato ed incaricato dall’Amministrazione Comunale che redigerà la perizia asseverata.”.
Testualmente la norma attribuisce all’ “assegnatario” la legittimazione a chiedere l’autorizzazione ad alienare o ad affittare gli immobili in deroga al divieto di alienazione decennale previsto dal comma 1. Tuttavia è evidente che se l’assegnatario non è anche proprietario del bene, o titolare di altro diritto che gli consenta di disporre dell’immobile, alienandolo o locandolo, non potrà avvalersi della suddetta norma.
Di contro, non vi sono elementi per escludere che di essa si avvalga la società di leasing che sia divenuta proprietaria del lotto ai sensi dell’art. 9, terzo comma, del regolamento, pur non essendo l’originaria assegnataria del lotto.
In tale ipotesi, infatti, l’unico soggetto che può realizzare la fattispecie di cui all’art. 9, comma 10, è la società concedente, potendo essa solo disporre del bene.
Non può, quindi, negarsi la legittimazione della società concedente il leasing a chiedere l’autorizzazione all’alienazione del bene.
Tale soluzione, peraltro, non è idonea, di per sé, a ledere l’interesse dell’originario assegnatario dell’area a svolgere l’attività produttiva, poiché – salvo che non vi siano, come nel caso di specie, altre ragioni - per il principio emptio non tollit locatum (codificato all’art. 1599 c.c.) l’alienazione dell’edificio a terzi non determina il venir meno della locazione e quindi dello svolgimento dell’attività produttiva.
4. In conclusione, il ricorso è in parte inammissibile ed in parte infondato ed è, pertanto, respinto.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte infondato. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite che sono liquidate in complessivi € 8.000,00 (di cui 2.000,00 in favore del Comune di Trebaseleghe, € 2.000,00 in favore di Heta Asset Resolution Italia SR, € 2.000,00 in favore di Matra Autotrasporti SR, € 1.000,00 in favore di Julia Portfolio Solutions S.p.A. ed € 1.000,00 in favore del Fallimento Agenzia Per La Trasformazione Territoriale In Veneto Spa In Liquidazione), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 25 marzo 2021 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO