TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 03/03/2025, n. 1340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1340 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott. ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Carmelita Di Gesu giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2624/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Alfio
Barbagallo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Patrizia Pirrone, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.2.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati, giusta decreto di omologa n. 5237/2020, emesso dal Tribunale di Catania il
22/10/2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a Misterbianco il 06/09/2016, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati a Catania i figli
(il 24/01/2011), ( l'11/12/2012) e (nata il [...]). Per_1 Per_2 Per_3
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, confermandole
(previa dichiarazione di non volersi riconciliare – cfr le dichiarazioni sottoscritte allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025) e chiedendo al
Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite, come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali e nei confronti dei figli.
In base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) La casa coniugale, sita in Misterbianco, Via Stradale per San. Giovanni
Galermo n. 65/C, di proprietà del IG. , composta da 3 piani fuori terra, sarà Parte_1
2 assegnata, con tutti gli arredi, alla IG.ra . Per patto espresso, nel caso in cui la Pt_2
IG.ra dovesse intraprendere una stabile convivenza con altra persona e/o Pt_2
passare a nuove nozze, le parti convengono che la rata di mutuo acceso per l'acquisto
della casa coniugale, attualmente a totale carico del IG. verrà corrisposta Parte_1
in ragione del 50% ciascuno tra le parti;
2) Saranno a carico della IGnora le Pt_2
spese relative ai lavori di apertura delle vie di accesso che dal piano terra –
precedentemente assegnato al IG. - portano ai piani superiori, nonché le Parte_1
spese relative alla realizzazione degli interventi necessari a rendere autonome le utenze
(acqua, luce, gas) relative alla casa coniugale;
3) Il padre potrà tenere vedere e tenere
con sé i figli con le seguenti modalità: a) A settimane alterne, dal venerdì pomeriggio
fino alla domenica sera, con pernottamento presso il padre;
b) Due pomeriggi
infrasettimanali, con cena presso il padre;
c) Durante le festività natalizie, ad anni
alterni, dal 24 al 27 dicembre oppure dal 31 dicembre al 2 gennaio;
d) Durante le
festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
e) Durante le vacanze estive, a partire cioè dalle
vacanze scolastiche, quindici giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi
preventivamente; f) Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé i figli, secondo il
calendario stabilito, li recupererà previo accordo con la madre;
4) Il IG. Parte_1
corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Pt_2
somma di € 1.000,00 mensili (euro mille/00), entro il 15 di ogni mese, rivalutabile,
annualmente, sulla base degli indici ISTAT;
in relazione alle spese straordinarie,
scolastiche, istruttive, sportive, ricreative, mediche e farmaceutiche, non coperte dal
SSN, preventivamente concordate e documentate, le parti convengono che a decorrere
dal mese di aprile 2024 sino al 31 dicembre 2026 il IG. corrisponderà il Parte_1
60% delle stesse mentre la IGnora corrisponderà il 40% delle stesse, mentre a Pt_2
decorrere dal mese di gennaio 2027 le stesse verranno ripartite al 50%; l'assegno
Unico spettante verrà percepito autonomamente da ciascuna delle parti. 5) Resteranno
3 a totale carico della IGnora le imposte inerenti i periodi successivi al deposito Pt_2
del presente ricorso, con esclusione delle spese per interventi straordinari relative
all'intero immobile e pertinenze che rimarranno a carico del IG. , mentre, Parte_1
graveranno sulla IGnora le seguenti spese: - le spese condominiali ordinarie;
- Pt_2
le spese relative alle utenze inerenti i periodi successivi al deposito del presente
ricorso; 6) a fronte degli accordi di cui sopra le parti intendono così regolato ogni
rapporto patrimoniale, non avendo, reciprocamente, null'atro a pretendere. 7) I
coniugi si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei
rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa.”
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
D'altra arte le concordi richieste circa il mantenimento dei tre figli ancora minorenni, nonché gli altri accordi non sono contrari all'interesse degli stessi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Misterbianco tra e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Misterbianco al n. 38, parte 1, anno 2016 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 21.2.2025
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di conIGlio e composto dai magistrati dott. ssa Lidia Greco Presidente
dott.ssa Sonia Carmelita Di Gesu giudice dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2624/2024 V.G. promossa congiuntamente
DA
, nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio dall'avv. Alfio
Barbagallo, presso il cui studio è elett.mente dom.;
E DA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_2
) rappr. e dif. per mandato in calce al ricorso introduttivo del C.F._2
giudizio dall'avv. Patrizia Pirrone, presso il cui studio è elett.mente dom.;
- Ricorrenti-
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che, notiziato ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso;
1 Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.2.2025, con cui le parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.6.2024, i coniugi premesso di essersi Parte_3
separati, giusta decreto di omologa n. 5237/2020, emesso dal Tribunale di Catania il
22/10/2020, e di non essersi da allora riconciliati, hanno chiesto concordemente lo scioglimento del matrimonio da loro contratto a Misterbianco il 06/09/2016, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione erano nati a Catania i figli
(il 24/01/2011), ( l'11/12/2012) e (nata il [...]). Per_1 Per_2 Per_3
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55,
per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa della separazione e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Ciò posto, le parti hanno concordato le condizioni del divorzio, confermandole
(previa dichiarazione di non volersi riconciliare – cfr le dichiarazioni sottoscritte allegate alle note depositate in sostituzione dell'udienza del 03.02.2025) e chiedendo al
Tribunale di riconoscere tali condizioni, liberamente pattuite, come idonee a regolare i loro rapporti economici e personali e nei confronti dei figli.
In base all'accordo, le parti hanno stabilito che:
“1) La casa coniugale, sita in Misterbianco, Via Stradale per San. Giovanni
Galermo n. 65/C, di proprietà del IG. , composta da 3 piani fuori terra, sarà Parte_1
2 assegnata, con tutti gli arredi, alla IG.ra . Per patto espresso, nel caso in cui la Pt_2
IG.ra dovesse intraprendere una stabile convivenza con altra persona e/o Pt_2
passare a nuove nozze, le parti convengono che la rata di mutuo acceso per l'acquisto
della casa coniugale, attualmente a totale carico del IG. verrà corrisposta Parte_1
in ragione del 50% ciascuno tra le parti;
2) Saranno a carico della IGnora le Pt_2
spese relative ai lavori di apertura delle vie di accesso che dal piano terra –
precedentemente assegnato al IG. - portano ai piani superiori, nonché le Parte_1
spese relative alla realizzazione degli interventi necessari a rendere autonome le utenze
(acqua, luce, gas) relative alla casa coniugale;
3) Il padre potrà tenere vedere e tenere
con sé i figli con le seguenti modalità: a) A settimane alterne, dal venerdì pomeriggio
fino alla domenica sera, con pernottamento presso il padre;
b) Due pomeriggi
infrasettimanali, con cena presso il padre;
c) Durante le festività natalizie, ad anni
alterni, dal 24 al 27 dicembre oppure dal 31 dicembre al 2 gennaio;
d) Durante le
festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con un genitore ed il lunedì
dell'Angelo con l'altro genitore;
e) Durante le vacanze estive, a partire cioè dalle
vacanze scolastiche, quindici giorni, anche non consecutivi, in periodi da concordarsi
preventivamente; f) Nel caso in cui il padre non potesse tenere con sé i figli, secondo il
calendario stabilito, li recupererà previo accordo con la madre;
4) Il IG. Parte_1
corrisponderà alla IG.ra , a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la Pt_2
somma di € 1.000,00 mensili (euro mille/00), entro il 15 di ogni mese, rivalutabile,
annualmente, sulla base degli indici ISTAT;
in relazione alle spese straordinarie,
scolastiche, istruttive, sportive, ricreative, mediche e farmaceutiche, non coperte dal
SSN, preventivamente concordate e documentate, le parti convengono che a decorrere
dal mese di aprile 2024 sino al 31 dicembre 2026 il IG. corrisponderà il Parte_1
60% delle stesse mentre la IGnora corrisponderà il 40% delle stesse, mentre a Pt_2
decorrere dal mese di gennaio 2027 le stesse verranno ripartite al 50%; l'assegno
Unico spettante verrà percepito autonomamente da ciascuna delle parti. 5) Resteranno
3 a totale carico della IGnora le imposte inerenti i periodi successivi al deposito Pt_2
del presente ricorso, con esclusione delle spese per interventi straordinari relative
all'intero immobile e pertinenze che rimarranno a carico del IG. , mentre, Parte_1
graveranno sulla IGnora le seguenti spese: - le spese condominiali ordinarie;
- Pt_2
le spese relative alle utenze inerenti i periodi successivi al deposito del presente
ricorso; 6) a fronte degli accordi di cui sopra le parti intendono così regolato ogni
rapporto patrimoniale, non avendo, reciprocamente, null'atro a pretendere. 7) I
coniugi si concedono reciprocamente il nulla osta al rilascio e/o al rinnovo dei
rispettivi passaporti da parte della competente autorità amministrativa.”
Poiché l'accordo non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
D'altra arte le concordi richieste circa il mantenimento dei tre figli ancora minorenni, nonché gli altri accordi non sono contrari all'interesse degli stessi.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a Misterbianco tra e e trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Misterbianco al n. 38, parte 1, anno 2016 alle condizioni di cui al ricorso congiunto riportate in parte motiva.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di conIGlio del 21.2.2025
IL GIUDICE EST./ REL. IL PRESIDENTE
4