Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/06/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG N. 6664/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Luigia Lambriola, nella controversia individuale di lavoro tra (avv. Francesco Tedeschi); Parte_1
e
“ (già Controparte_1 Controparte_2
,”(avv.ti Raffaele Nicolì e Gaetano Grandolfo);
[...]
a scioglimento della riserva, a seguito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, ha emesso la seguente sentenza:
MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda attorea è infondata e deve essere rigettata, per le ragioni che di seguito si espongono. In punto di fatto, è opportuno premettere che il ricorrente ha dedotto di avere diritto al riconoscimento del superiore inquadramento e delle conseguenziali differenze retributive in virtù delle mansioni espletate. A tal fine, ha precisato di avere svolto le seguenti mansioni nell'intercorso rapporto lavorativo: “1. che è addetto alle mansioni di “tecnico” sin dal 24.1.2000; 2. che, con decorrenza 19.2.2001, gli è stato attribuito il livello retributivo BS (dapprima con qualifica di
“assistente tecnico commerciale”);
3. nel periodo dal 2002 al 2004, su espressa disposizione aziendale, ha svolto attività di referente per tutte le operazioni connesse alla gestione dell'utenza (relativa all'unità operativa di Altamura) ed all'affidamento di servizi in appalto a soggetti terzi (cioè alle ditte esterne).Nell'ambito di tali attività, egli provvedeva:
ad emettere i documenti denominati “SAL - stato avanzamento lavori” e “DCL - documento contabilità lavori”;
a curare la progettazione;
ad affidare i lavori commissionati dall'utenza ai soggetti appaltatori;
a curare la direzione, il controllo e la vigilanza sui lavori svolti dall'appaltatore;
4. a seguito dell'avvenuta soppressione dell'ufficio commerciale presso la sede di Altamura, nel periodo dal 2002 al 2013 egli, sempre su disposizione datoriale, svolgeva
1
5. che, inoltre, sempre nell'anno 2002, gli veniva affidato l'incarico di supervisionare la distribuzione, in favore di tutti i dipendenti addetti al settore operativo in forza presso la sede di Altamura, dei cc.dd. DPI - dispositivi di protezione individuale, nonché delle altre attrezzature dirette a garantire la sicurezza dei suddetti lavoratori (cfr. missiva di incarico che si allega al fascicolo di parte);
6. che, peraltro, dal 2004 a tutt'oggi, a seguito della chiusura del reparto relativo alla gestione utenza per servizi in appalto (cfr. sub 7), collabora, su espresso incarico datoriale, con il gruppo operativo per la gestione dei lavori cc.dd. “complessi”, curandone la realizzazione sin dalla fase di progettazione e fino alla emissione, effettuata dal ricorrente, delle “LCL - lettere di consegna lavori” (con le quali i lavori vengono materialmente affidati ad aziende esterne) ed al controllo del costo del lavoro eseguito, indicato nel “DCL – documento contabile del lavoro” emesso dall'appaltatore (cfr. LCL e DCL controfirmati dal ricorrente, dal Capo Unità di Altamura e dal Capo Zona di Barletta e, successivamente, di Bari, allegate al fascicolo di parte);
7. che, nel periodo dal 1.6.2005 al 30.6.2016, svolgeva inoltre attività di referente dell'unità operativa di Altamura (presso cui è addetto) con riguardo alla gestione dei rifiuti pericolosi e non. Nell'ambito di detta mansione, il ricorrente provvedeva a:
compilare i registri di carico e scarico;
emettere e sottoscrivere i “formulari”, in favore dei soggetti esterni affidatari dei lavori di smaltimento rifiuti. In particolare, quest'ultima attività viene normalmente svolta, in altre unità operative, da lavoratori con qualifica di “quadro”. La incompleta o errata compilazione del formulario elaborato dal ricorrente avrebbe comportato, a carico della convenuta l'applicazione di sanzioni penali e/o amministrative;
8. che, a far data dal 5.8.2005, gli veniva attribuita la Pers qualità di “ - persona in possesso di un grado di istruzione, conoscenza ed esperienza rilevante e sufficiente ad analizzare rischi, nonché evitare pericoli connessi all'elettricità”. Ciò con riguardo all'esecuzione di lavori sulle installazioni elettriche ed all'esercizio delle reti di distribuzione MT < = 30KV e BT;
2 9. che, in data 1.7.2007, gli veniva conferita la qualifica di “assistente di rete”;
10. che, sin dall'anno 2007, a seguito dell'abilitazione ottenuta mediante frequenza di un corso formativo tenutosi a Milano presso il CESI, gli è stato affidato l'incarico di
“referente work force management” presso l'unità operativa di Altamura. Nell'ambito di tale mansione, il ricorrente provvede a compilare il documento di valutazione dei rischi denominato “ModArt7-ST”, relativo all'allestimento dei mezzi aziendali mediante dotazione di appositi dispositivi tablet PC;
11. che, sin dal mese di luglio 2007, il sig. ricopre Pt_1 la carica di unico referente tecnico dell'unità operativa di Altamura, con riferimento a tutte le pratiche relative ad impianti da fonti rinnovabili, ossia fotovoltaici, eolici e biomasse (semplici e complessi); Nell'ambito di detta mansione, egli svolge le seguenti attività: gestisce da solo ed in piena autonomia la progettazione e gestione delle suddette pratiche in tutte le loro fasi, dal contatto con i produttori e dal sopralluogo sul posto ove verranno effettuati i lavori, fino ad impartire disposizioni tecniche per le “connessioni in bassa e media tensione”. Compiti, questi, che in altre sedi della convenuta sono assegnati a dipendenti di livello A1S;
12. che, a far data da gennaio 2016 a tutt'oggi, ricopre altresì il ruolo di unico assistente di rete presso la sua sede di servizio abilitato all'utilizzo del programma denominato “SARM”, utile ai fini della determinazione del carico effettivo sulla linea in media tensione (è l'unico dipendente nella sua unità operativa ad avere le credenziali di accesso al programma);
13. che, sin dalla data del 17.4.2008, è responsabile dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e delle misure di evacuazione in caso di pericolo (cfr. relativo attestato allegato al ns. fascicolo);
14. che, dal 3.8.2009, egli è altresì responsabile dell'attuazione delle misure di pronto soccorso, in caso di necessità;
15. che ricopre il ruolo di referente dell'unità tecnica di Altamura con riguardo a tutte le pratiche cc.dd. “in media tensione attive e passive”: egli provvede cioè a porre in essere tutte le attività necessarie al fine di ottenere le autorizzazioni da parte dell'ufficio pianificazione reti di Bari;
16. che si occupa della gestione di tutti i preventivi relativi a richieste di spostamento e allacciamento;
3 17. che si è occupato di progettare l'installazione delle colonnine utilizzate per la ricarica delle autovetture ad impianto elettrico all'interno del Comune di Altamura;
18. che, ai fini dello svolgimento di tutte le mansioni descritte ai punti precedenti, utilizza i seguenti applicativi aziendali: SAP, ATOMOS, GO.A.L., SIGRAF, SCM, TELEGESTIONE, ATLANTIDE, ATLANTE, SIRED-WEB, LETTPUMA, GESI, FOUR, FOUR PRODUTTORI, SIGMA, SIRED CLIENT, MARE, STWEB;
19. che, dal 2004 ad oggi, si occupa altresì di vigilanza degli impianti di bassa e media tensione, ossia provvede ad effettuare preventivo, progetto, affidamento di lavori semplici al personale interno ed affidamento di lavori complessi ad appaltatori esterni;
20. che, inoltre, provvede a dirigere e vigilare le attività relative alla connessione degli impianti fotovoltaici, eolici e biomasse, in piena autonomia ed assumendo decisioni discrezionali per conto dell'azienda datrice di lavoro (ad esempio, circa le modalità con cui dovranno essere svolti i lavori dagli operai);
21. che, da gennaio 2018, sempre in autonomia, si occupa della manutenzione delle linee in media tensione con predisposizione dei piani di lavoro (che, successivamente, vengono convalidati dal Capo Unità, sig. Parte_2
), provvedendo peraltro a decidere l'affidamento
[...] dei lavori semplici al personale interno e dei lavori complessi a soggetti esterni. Su detti lavori semplici o complessi esercita altresì il controllo e la vigilanza per l'intera durata degli stessi”. Alla luce di tali deduzioni, il ricorrente ha convenuto in giudizio la società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nella categoria A1s, o in subordine nella categoria A1,dell'applicato CCNL e delle differenze retributive correlate. Di contro, la società convenuta ha contestato la fondatezza della prospettazione attorea nel suo complesso. Risulta opportuno premettere che, a mente dell'orientamento prevalente della Corte di Cassazione, cui si intende dar seguito, “Il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. Ai fini dell'osservanza di tale procedimento, è necessario che, pur senza rigide formalizzazioni, ciascuno dei suddetti momenti di ricognizione e valutazione trovi ingresso nel
4 ragionamento decisorio, configurandosi, in caso contrario, il vizio di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., per l'errata applicazione dell'art. 2103 c.c. ovvero, per il pubblico impiego contrattualizzato, dell'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001. […]”( cfr. Cort. Cass., Sez. L - , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019 (Rv. 655877 - 01). Ed ancora, occorre ricordare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto. Posto che, secondo gli ordinari criteri di riparto dell'onere probatorio, spetta al lavoratore allegare e provare il fatto costitutivo della propria pretesa, ossia lo svolgimento di mansioni riconducibili a diverso livello retributivo (principio assolutamente consolidato in giurisprudenza), deve altresì rilevarsi che anche la giurisprudenza successiva ha avuto modo di precisare, per fattispecie analoghe, che nel caso in cui una medesima attività di base sia distinta, dalla contrattazione collettiva, in qualifiche di scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore non consiste solamente nello svolgimento della suddetta attività di base, ma anche nell'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (cfr. Cass. nn. 11925/2003,12092/2004). Poste tali premesse, ne discende quale logico corollario il rigetto della domanda attorea. Non può essere accolta la rivendicazione attorea afferente al riconoscimento del superiore inquadramento connesso all'asserita ascrivibilità delle mansioni svolte ai livelli superiori -in luogo del livello BS riconosciuto dalla società datrice di lavoro-. In primo luogo, occorre dare atto delle carenze assertive di parte ricorrente che ha omesso di indicare quali sono i profili caratterizzanti le attività tipiche delle categorie contrattuali da lui invocate al fine di consentire a questo giudicante di operare il necessario raffronto con le mansioni espletate in concreto. Ad ogni buon conto, dalle risultanze della prova orale, non può evincersi l'espletamento di mansioni riconducibili alle
5 seguenti declaratorie contrattuali: A1 “Appartengono alla categoria A1 i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive o mansioni rilevanti per il contenuto specialistico che implichino responsabilità di identico livello ”, ovvero A1s “Appartengono alla categoria A1 superiore i dipendenti che svolgono mansioni che, pur avendo le stesse caratteristiche di quelle della categoria A1, hanno un contenuto professionale di maggior rilievo per il più elevato grado di presenza di: facoltà di rappresentanza attribuita dall'Azienda, funzioni di sovraintendenza e di coordinamento di altri lavoratori, contenuto specialistico particolarmente elevato delle mansioni”. Invero, ciò che caratterizza le mansioni contenute nelle declaratorie invocate dalla parte ricorrente è lo svolgimento di funzioni di tale importanza da assurgere ad un livello direttivo o di tale contenuto specialistico da comportare responsabilità parificate alle funzioni direttive. L'istruttoria espletata ha asseverato il disimpegno da parte del ricorrente di mansioni afferenti alla preventivazione di lavori complessi o di impianti di produzione da fonti rinnovabili, alla cura dell'iter amministrativo per l'ottenimento di autorizzazioni, alla gestione dei registri e alla compilazione dei formulari relativi ai rifiuti locali, nonché alla compilazione in vista dell'approvazione dei documenti di liquidazione dei compensi in favore degli appaltatori (ODM o SAL) ma ogni attività è stata svolta sotto la supervisione o dietro direttiva dei superiori gerarchici che ne assumevano la responsabilità.
Tanto è stato affermato dal teste Tes_1
“Posso riferire solo con riguardo al periodo dal 2007 in poi, fino al 2017, e posso dire che lui elaborava lettere di contratto lavori e anche contabilità lavori, seguiva le ditte che svolgevano i lavori in appalto. Le stesse mansioni che svolgevo anche io. Confermo che il ricorrente si occupava anche della gestione dei distacchi morosi e cioè quando un cliente non pagava lui emetteva un documento in forza del quale l'operaio andava ad eseguire il distacco del contatore. Confermo altresì che si è occupato della distribuzione dei
DPI, circostanza 8. Confermo altresì le mansioni di cui alla circostanza 9 a cui facevo riferimento in precedenza. Confermo altresì che dette lettere e detti documenti erano controfirmati dal Capo Unità di Altamura e dal Capo Zona. Preciso che il Capo Zona controfirma per l'approvazione tecnica e per autorizzare il pagamento. Confermo altresì che il ricorrente si è occupato nel periodo che mi viene indicato della gestione rifiuti pericolosi,
6 ricordo bene che redigeva il FIR (Formulario Inventario Rifiuti). Confermo le mansioni descritte al capitolo 10 del ricorso e posso dire che il ricorrente aveva responsabilità nello svolgimento di tale mansione perché se non ricordo male l'errata compilazione comporta penalità. Confermo la qualità di cui al capo 11 e confermo che lui era un esperto per tali attività come lo sono io e ciò quanto meno dal 2007. Confermo che dal 2007 il ricorrente è “assistente di rete” cioè il tecnico che segue i lavori su una certa rete e può gestire la rete, essendo a conoscenza di come questa si comporta in fase attiva. In sostanza a lui ci si rivolge in fase operativa e di intervento per evitare infortuni o danni. Con riguardo alla circostanza 13 posso dire che so che in quel periodo è andato a Milano ma non ho visto l'attestato che ha acquisito all'esito del corso. So che comunque in Part quel periodo ha iniziato a svolgere mansioni di e a dare informazioni agli operatori sull'utilizzo e funzionamento dei tablet per effettuare gli interventi di manutenzione o di sostituzione sui contatori. Inoltre, il ricorrente compila il documento di valutazione rischi di cui alla circostanza 13. Con riguardo alla circostanza 14 posso dire che il ricorrente si occupa dei rapporti con i produttori che intendono installare un impianto energetico come fotovoltaico o pale eoliche e si occupa anche della progettazione dell'impianto e dell'allacciamento alla rete In particolare, per CP_2 quanto riguarda il territorio di Altamura è l'unico che si occupa di tali attività e rapporti. Confermo quindi integralmente le mansioni indicate nella circostanza 14. ADR: Preciso che c'è la controfirma tecnica del Capo Unità e del Capo Zona
[...]
Confermo anche la circostanza 17. In particolare si occupava di verificare scadenze e aggiornamento dei materiali contenuti nelle cassette mediche. In particolare sia delle cassette presenti in ufficio che sugli automezzi. Con riguardo alla circostanza 18 posso dire che ciò avviene quando un cliente fa richiesta di diventare cliente passivo o attivo. Il cliente passivo è chi chiede la corrente, mentre l'attivo è il produttore. Il ricorrente, a fronte di richieste, fa sopralluoghi per verificare la fattibilità di un'eventuale richiesta di fornitura sia attiva che passiva. Lui verifica se la linea in relazione alla richiesta può essere fatta o meno, redige un progetto che poi deve essere approvato dal Capo Unità, che può anche modificare il
7 progetto proposto. Il Capo Unità ha anche potere di firma fino a un certo budget al di sopra del quale il progetto deve anche essere controfirmato e quindi autorizzato dal Capo Zona.
[…] Preciso che ogni progetto e ogni documento sia che fosse redatto dal ricorrente sia da me doveva essere controfirmato dal Capo Unità e dal Capo Zona per l'approvazione.
ADR preciso che l'utilizzo dei sistemi informatici non rende automatica l'attività di progettazione. Ci sono delle procedure standardizzate ma senz'altro il ricorrente interviene per rendere il progetto più adatto alle peculiarità della pratica. Il programma aiuta.
Così ha dichiarato il teste : “Confermo la Tes_2 circostanza II.3 e preciso che io ero Capo Unità Operativa. L'avallo era anche tacito nel senso che io davo delle direttive e il ricorrente si muoveva all'interno delle stesse. Se poi c'erano dei casi dubbi si analizzava nello specifico. Quando ero Capo Unità ero inquadrato nel livello ASS. Confermo la circostanza II.
4. Tutta l'attività dell' è CP_2 standardizzata” Così ha dichiarato il teste : “ADR: Conosco il Tes_3 ricorrente perché sono stato suo collega di lavoro presso l' presso la quale ho lavorato fino al Controparte_1
31.10.17.
ADR: Confermo integralmente la circostanza indicata in ricorso al punto sub 6) di cui S.V. mi ha dato interale lettura.
ADR: Quanto alla circostanza sub 7 del ricorso, confermo che il ricorrente, per il periodo dal 2002 al 2013 ha svolto le mansioni di referente procedura gestione distacchi morosi, e cioè inviava alla sede di Altamura l'autorizzazione al distacco della fornitura elettrica ai clienti morosi. Il ricorrente predisponeva i moduli che mettevano in atto la procedura materiale di distacco che la squadra eseguiva.
ADR: Quanto alla circostanza sub 8) del ricorso, di cui S.V. mi ha dato lettura, la confermo integralmente.
ADR: Quanto alle circostanze sub 9) del ricorso, di cui S.V. mi ha dato integrale lettura, le confermo integralmente. Non posso però ricordare esattamente il periodo. Preciso che per lavori c.d. complessi indico la costruzione di un nuovo impianto elettrico in linea sotterranea o aerea, oltre alla connessione della linea all'utente.
8 ADR: Confermo la circostanza sub 10) del ricorso, la confermo in ordine al periodo ed alle mansioni ivi descritte. Confermo che in caso di errata compilazione del formulario sarebbero state applicate sanzioni penali e/o amministrative perché nei corsi di formazione l' ci diceva che la Pt_4 commissione di errori nello svolgimento di tali attività, avrebbe avuto tali conseguenze.
ADR: Confermo che sia l'attività di gestione lavori complessi che quelli di referenti della gestione rifiuti erano svolti dal ricorrente sotto la supervisione dei superiori gerarchici e previa loro approvazione. Si trattava del Capo Agenzia e Capo zona”. Da tali emergenze, si ricava che il lavoratore disimpegnasse compiti delicati e di rilevante importanza ma non con autonomia decisionale, dovendosi sempre rapportare coi propri superiori gerarchici. Si può evincere che egli avesse autonomia operativa, nell'ambito, tuttavia, delle direttive ricevute e previa supervisione dei superiori. Alla luce di tanto, le mansioni espletate dal ricorrente sono riconducibili al livello di inquadramento BS:
“Appartengono alla categoria BS i dipendenti che svolgono funzioni di concetto di particolare importanza per la loro ampiezza e natura oppure per la rilevante estensione dell'ufficio, del reparto o dell'impianto cui sono addetti in relazione alla struttura organizzativa dell'Ente". Non si ravvisa quel quid pluris che caratterizza le superiori categorie invocate, ovverosia lo svolgimento di funzioni di tale importanza da assurgere a un livello direttivo o di tale contenuto specialistico da comportare responsabilità parificate alle funzioni direttive. Risulta essere irrilevante il riferimento dalla parte ricorrente all'inquadramento di altri dipendenti con mansioni assimilabili alle sue, posto che, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 cod. civ., in mancanza di un principio generale di parità di trattamento in materia di lavoro, non assume alcun rilievo giuridico l'eventuale identità fra le mansioni svolte e quelle proprie di altri lavoratori della stessa azienda che abbiano già ottenuto la stessa qualifica, ma solo la riconducibilità delle mansioni svolte alla qualifica invocata. (Cass. Sez. L, Sentenza n. 26236 del 12/12/2014 (Rv. 633683 - 01). In conclusione, per tutti i motivi appena enucleati, la domanda attorea nei confronti della convenuta deve essere disattesa nel suo complesso. Le spese processuali- liquidate come da infrascritto dispositivo in misura pari ai minimi attesa la natura
9 interpretativa delle questioni affrontate- seguono la soccombenza.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così definitivamente provvede:
-rigetta la domanda;
-condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della parte resistente delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.695,00 oltre Iva, Cpa e spese forfettarie pari al 15% del compenso integrale.
Bari, 3 giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Luigia Lambriola)
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