Sentenza 13 settembre 2006
Massime • 2
L'acquiescenza tacita, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., deve risultare dal compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione prevista dalla legge, e dai quali possa quindi desumersi in modo univoco la volontà della parte di accettare la definizione della controversia nei termini segnati dalla sentenza impugnabile. Pertanto, nel caso in cui un giudice (nella specie, il tribunale) abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro (nella specie, la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli), non può ravvisarsi acquiescenza tacita nella riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione, ben potendo attribuirsi a detta riassunzione anche un intento cautelativo, quale quello di introdurre comunque il giudizio dinanzi all'organo fornito di giurisdizione, per l'ipotesi in cui l'eventuale concorrente impugnazione avverso la declinatoria di giurisdizione venga rigettata dal giudice del gravame.
Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, ma anche nei confronti della parte che lo pone in essere, e ciò in ragione della comunanza ad entrambe le parti del termine per l'impugnazione, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla riassunzione non solo abbia conoscenza legale della sentenza, ma soprattutto subisca essa stessa gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria che impone alla controparte.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2006, n. 19654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19654 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente -
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. PICCININNI AR - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VA UC, VA IO, VA TO, VA EN, VA NN, tutti in proprio e nella qualità di eredi di VA RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALPI 30, presso l'avvocato SILVI CLAUDIO, rappresentati e difesi dall'avvocato MAZZARELLA BRUNO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
ITAL CONDOTTE D'ACQUA SOCIETÀ, in persona dell'Amministratore Delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE angelico 38, presso l'avvocato LUIGI NAPOLITANO, rappresentata e difesa dall'avvocato DE LUCA UC DI MELPIGNANO, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. CATALANI 26, presso l'avvocato D'ANNIBALE ENRICO, rappresentato e difeso dagli avvocati BARONE EDOARDO, GIAN PIERO ALLEGRETTI DE LISTA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
e contro
SINDACO DI NAPOLI, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2057/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 18/06/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 05/06/06 dal Consigliere Dott. MORELLI Mario Rosario;
udito per il resistente l'Avvocato DE LUCA DI MELPIGNANO che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DESTRO AR che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato il 18/9/89, i germani EN esponevano che erano proprietari di un fabbricato in Napoli - Barra, via Cupa Rubinacci 35, e che per effetto di strada sopraelevata, costruita nell'ambito del programma di cui alla L. n. 219 del 1981, avevano risentito danno, costituito da perdita di veduta e ariosità, nonché lesione da crepature. Chiedevano il risarcimento dei danni al Comune di Napoli, che resisteva alla domanda e, tra l'altro, eccepiva difetto di legittimazione passiva, per cui gli attori chiedevano ed ottenevano di integrare il contraddittorio nei confronti del Sindaco di Napoli Commissario di Governo. L'Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto del 28/11/90 chiamava in causa l'Associazione temporanei di imprese che aveva proceduto ai lavori. Con sentenza n. 9552 del 30 gennaio 1999, il Tribunale di Napoli, Prima sezione Stralcio, dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e la competenza giurisdizionale della Giunta speciale per le Espropriazioni presso la Corte d'Appello di Napoli. Avverso detta sentenza i EN proponevano appello con atto del 29 novembre 2000, deducendo che la competenza della O.S.E. non si estendeva anche al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., relativo alle lesione prodotte dalla esecuzione dell'opera. Ma la Corte Territoriale adita - rilevato che con precedente citazione del 27 gennaio 2000, gli appellanti avevano già riassunto l'originario giudizio innanzi alla Giunta Speciale coma da indicazione del Tribunale - dichiarava inammissibile il gravame, in ragione dell'acquiescenza tacita cosi già prestata alla sentenza del primo Giudice, o comunque tardivo, perché proposto oltre il termine breve di impugnazione, decorrente dalla notifica dell'atto di riassunzione.
Da qui l'ulteriore odierno ricorso per Cassazione dei fratelli EN, cui resistono l'Associazione d'imprese intimata, ed il comune di Napoli con separati controricorsi.
L'A.T.I. ha anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso - con il cui unico complesso motivo si censurano le due rationes decidendi poste dalla Corte napoletana a base della declaratoria rispettivamente di inammissibilità o tardività del gravame - ancorché fondato per il primo profilo, non fondato, invece, è relativamente al secondo, per cui la sentenza impugnata resta comunque ferma in relazione a tale ultima e autonoma sua ratio.
2. L'acquiescenza tacita ostativa alla proponibilità della impugnazione ai sensi dell'art. 329 c.p.c., deve, infatti, risultare, per essere tale, dal compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà della parte di avvalersi della impugnazione prevista dalla legge e manifestare, quindi, in modo univoco l'opposta volontà della parte medesima di accettare la definizione della controversia nei termini segnati dalla sentenza impugnabile.
E, nella specie, una siffatta univoca volontà di EN di fare acquiescenza alla sentenza del Tribunale - che, in relazione alle domande indennitarie e risarcitorie da essi proposte, aveva declinato la propria giurisdizione nei confronti di quella della Giunta speciale per le espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli - non era però ravvisabile, ed erroneamente è stata per ciò ravvisata, nell'atto di riassunzione del giudizio presso quella Giunta. Potendo a detta riassunzione anche attribuirsi un diverso intento cautelativo, quale quello di introdurre comunque il giudizio innanzi alla Giunta per l'ipotesi che l'eventuale concorrente impugnazione avverso la declinatoria di giurisdizione, da parte del Tribunale, risultasse, negli stessi termini, confermata dal Giudice del gravame.
3. Non fiondata è, viceversa, cene detto, la doglianza relativa alla subordinata ratio di tardività del gravame, per sua proposizione oltre il termine breve di cui all'art. 325 c.p.c., nella specie ampiamente decorso, come in fatto pacifico dalla data della sua riferita riassunzione.
E, ben vero - analogamente a guanto già affermato a proposito della notifica della impugnazione, nel senso della sua equivalenza a conoscenza legale della decisione impugnata da parte dell'impugnante con conseguente sua idoneità a far decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazione nei confronti della medesima parte e/o delle altre parti (cfr. n. 5973/05) - va del pari ritenuto, con riguardo all'atto di riassunzione del giudizio presso l'Autorità indicata come competente con sentenza del Giudice inizialmente adito, l'equivalenza dell'atto stesso a legale conoscenza di quella sentenza. Con la conseguenza, anche in questo caso, che il termine di cui al citato art. 325 c.p.c., decorre dalla notificazione della sentenza - id est da quella dell'atto di riassunzione che ne determina la conoscenza legale - non solo per il soggetto cui la notificazione è diretta ma anche per il notificante. E ciò in ragione della comunanza ad entrambe le parti del termine stesso, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla notifica della sentenza non solo abbia conoscenza legale della stessa, ma soprattutto subisca anche egli stesso gli effetti di quella attività sollecitatoria e acceleratoria che egli impone all'altra parte (Cass. Civ. sez. 3^ 0 8/01.2001 n. 191).
4. Per la rilevata, sua non idoneità travolgere la sentenza impugnata in entrambe le sue rationes decidendi, come sarebbe stato viceversa all'uopo necessario, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
5. Possono comunque compensarsi tra le parti le spese del presente giudizio, attesa la novità del principio di diritto enunciato in tema di conoscenza legale della sentenza presupposta dell'atto di riassunzione ai fini del decorso del termine breve di impugnazione nel quale i ricorrenti risultano qui soccombenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 settembre 2006