Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2006, n. 19654
CASS
Sentenza 13 settembre 2006

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L'acquiescenza tacita, che comporta l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi dell'art. 329 cod. proc. civ., deve risultare dal compimento di atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione prevista dalla legge, e dai quali possa quindi desumersi in modo univoco la volontà della parte di accettare la definizione della controversia nei termini segnati dalla sentenza impugnabile. Pertanto, nel caso in cui un giudice (nella specie, il tribunale) abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro (nella specie, la Giunta Speciale per le Espropriazioni presso la Corte di Appello di Napoli), non può ravvisarsi acquiescenza tacita nella riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione, ben potendo attribuirsi a detta riassunzione anche un intento cautelativo, quale quello di introdurre comunque il giudizio dinanzi all'organo fornito di giurisdizione, per l'ipotesi in cui l'eventuale concorrente impugnazione avverso la declinatoria di giurisdizione venga rigettata dal giudice del gravame.

Nel caso in cui il giudice inizialmente adito abbia declinato la propria giurisdizione in favore di un altro giudice, la riassunzione della causa dinanzi a quest'ultimo, equivalendo a legale conoscenza della sentenza, fa decorrere il termine per l'impugnazione della stessa, ai sensi dell'art. 326 cod. proc. civ., non solo nei confronti della parte destinataria dell'atto di riassunzione, ma anche nei confronti della parte che lo pone in essere, e ciò in ragione della comunanza ad entrambe le parti del termine per l'impugnazione, non potendo dubitarsi che la parte che provvede alla riassunzione non solo abbia conoscenza legale della sentenza, ma soprattutto subisca essa stessa gli effetti di quell'attività sollecitatoria ed acceleratoria che impone alla controparte.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 13/09/2006, n. 19654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19654
    Data del deposito : 13 settembre 2006

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