TRIB
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/06/2025, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice Unico dott. Antonio Cantillo, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dello scambio di note scritte disposto con provvedimento del 13/12/2024, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 23/05/2025, ha pronunziato e pubblicato mediante deposito telematico la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 6348 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, come da procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Filippo
Carinci, elettivamente domiciliato in Battipaglia (SA), alla Via Mazzini, n. 116/B, presso lo studio del difensore;
PEC: .salerno. ; Email_1 CP_1
Ricorrente
E
(C.F. , Controparte_2 P.IVA_1
in persona del Commissario Straordinario e legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv.
Francesco Bove, giusta procura generale alle liti del 24/03/2024 per Notar di Per_1
Fiumicino, ed elettivamente domiciliato in Salerno, al C.so Garibaldi, n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale I.N.P.S.;
1 PEC: .salerno.it; Email_3 CP_1
Resistente
OGGETTO: altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato il 04/12/2024, agiva contro l dinanzi al Parte_1 CP_2
Tribunale di Salerno – Sez. Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n.
400020240004826216000, notificato il 05/11/2024, avente ad oggetto i contributi dovuti a titolo di Gestione Commercianti relativamente al periodo dall'01/2022 al 12/2023, per l'importo di € 4.776,71.
In punto di fatto il ricorrente evidenziava:
- che il 23/02/2024 chiedeva all' la chiusura della sua posizione previdenziale con CP_2
effetto a partire dal 31/12/2017, momento di cessazione della P.I. n. relativa P.IVA_2
all'omonima ditta individuale;
- che, nonostante ciò, l gli notificava le richieste di pagamento dei contributi CP_2
previdenziali relativi alla gestione commercianti per gli anni successivi alla cessazione della
P.I.;
- che il 23/02/2023 l' riscontrava le richieste di chiarimenti, evidenziando la CP_2
permanenza dell'iscrizione alla Gestione Commercianti del ricorrente per la qualifica di socio e amministratore della VIVI S.R.L.;
- che anche la richiesta in autotutela inviata con pec del 19/12/2023, con la quale il ricorrente chiedeva nuovamente la cancellazione dell'iscrizione dalla Gestione Commercianti, sortiva esito negativo.
In punto di diritto, deduceva l'insussistenza dei presupposti fattuali e normativi per l'iscrizione alla Gestione Commercianti, essendo necessario, non solo l'aver rivestito la
2 carica di Amministratore della società, ma anche la sussistenza dei requisiti di abitualità e prevalenza del lavoro personalmente svolto.
Nel caso di specie la società di servizi per la quale non era prevista l'iscrizione CP_3
alla Gestione Commercianti, era inattiva e non aveva mai registrato alcuna attività,
riportando perdite d'esercizio, come risultava dai bilanci dal 2017 al 2023.
Inoltre, il ricorrente non aveva mai percepito compensi per la carica di Amministratore Unico
della società; non aveva mai svolto alcuna tipologia di attività lavorativa in favore della stessa e, per tale motivo, non aveva mai percepito alcun compenso;
per il periodo dal 2014
al 2017 era stato titolare dell'impresa commerciale “ ” versando Parte_1
regolarmente i relativi contributi;
invece, per il periodo dal 2018 al 2022, aveva svolto attività
di collaborazione coordinata e continuativa per la Parte_2
Per tali ragioni concludeva chiedendo al Tribunale, previa sospensione della pretesa contributiva previdenziale, di:
<<
2. accertare e dichiarare l'insussistenza a partire dall'anno 2018 dei presupposti richiesti
dell'art. 1 co. 203 della L. 662/1996 ai fini dell'iscrizione del Sig. nella Parte_1
gestione commercianti;
CP_2
3. ordinare la cancellazione dell'iscrizione del Sig. dalla gestione Parte_1
commercianti ; CP_2
4. per l'effetto, dichiarare la nullità dell'avviso di addebito n. 4000 2024 00048262 16 000
avente oggetto il controllo della posizione contributiva del ricorrente riguardo “contributi
accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti”>>.
Con vittoria delle spese di lite con attribuzione al procuratore antistatario.
2. Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l con memoria difensiva CP_2
depositata il 23/04/2025, nella quale evidenziava di aver annullato in autotutela l'avviso di
3 addebito impugnato, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire del ricorrente.
Per tali ragioni, concludeva chiedendo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del giudizio.
3. Si perveniva all'udienza di discussione del 23/05/2025, che veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni.
Le parti provvedevano, quindi, a depositare le note sostitutive della verbalizzazione di udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
In particolare, il ricorrente, nell'associarsi alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dall' insisteva per la condanna dell'Ente resistente al CP_2
pagamento delle spese del giudizio per intervenuta soccombenza virtuale.
Il G.d.L., infine, ai sensi del già citato art. 127 ter c.p.c., pronunciava e pubblicava, mediante deposito telematico e susseguente comunicazione della decisione alle parti costituite a cura della Cancelleria, la presente sentenza, comprensiva dei motivi della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine all'opposizione all'avviso di addebito proposta da con il ricorso introduttivo del presente Parte_1
giudizio.
E' opportuno, in proposito, evidenziare che, secondo l'autorevole insegnamento dei giudici di legittimità, la cessazione della materia del contendere, che individua una formula di definizione del giudizio ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza, ancorché non risulti direttamente disciplinata nel codice di rito civile – trovando nell'ordinamento positivo un suo esplicito riferimento solo nell'art. 23, ultimo comma, della Legge n. 1034 del 1971,
istitutiva dei TAR – costituisce il riflesso processuale del venir meno della ragion d'essere
4 sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
Il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto anche di ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti (giur.
costante; cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 3 marzo 2006, n. 4714; Sez. III, 11 gennaio
2006, n. 271; Sez. Lav., 5 dicembre 2005, n. 26351).
Orbene, nell'ipotesi in esame, l ha dichiarato e documentato di aver provveduto, CP_2
nelle more del giudizio, ad annullare l'avviso di addebito impugnato e, pertanto, ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
A fronte di tale richiesta il ricorrente non ha dedotto alcun motivo giuridicamente rilevante idoneo a giustificare il prosieguo della controversia, aderendo all'istanza dell'Ente
resistente.
Pertanto, non cogliendosi più alcun interesse precipuo ad un esito del giudizio differente dalla mera presa d'atto della sopravvenuta carenza di interesse in capo al ricorrente a coltivare il ricorso e in capo all'Ente resistente a contestare lo stesso, deve ritenersi sia venuto meno l'interesse di entrambe le parti alla prosecuzione del giudizio.
Per le ragioni esposte, in accoglimento della richiesta formulata dall' deve CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto da PT
.
[...]
Le spese di giudizio, stante l'illegittimità dell'iscrizione alla Gestione Commercianti resa evidente dall'avvenuto annullamento in autotutela del provvedimento contestato, vanno regolamentate secondo il principio della soccombenza virtuale, ai sensi dell'art. 91, comma
1, c.p.c. e vanno poste a carico dell' nella misura determinata in dispositivo ai sensi CP_2
del D.M. n. 147/2022.
5
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 6348 del ruolo generale dell'anno 2024, promosso da , Parte_1
nei confronti dell' in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_2
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine al giudizio proposto da PT
con il ricorso depositato il 04/12/2024, introduttivo del presente giudizio;
[...]
2) condanna l al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che CP_2
liquida in complessivi € 886,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15% sui compensi,
IVA, se dovuta e Cassa, nella misura di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Salerno, 9.6.2025. Il Giudice
Dott. Antonio Cantillo
6