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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 30/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2393/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNINI ENRICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERNINI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIOTTA CP_1 C.F._2
ELOISA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ALIOTTA ELOISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla pagina 1 di 2 elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e relativi alla gestione della prole.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo .
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Parte_2
, sposatisi in Albania il 22.4.14;
[...] rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno,30/05/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2393/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BERNINI ENRICO elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. BERNINI ENRICO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ALIOTTA CP_1 C.F._2
ELOISA elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv.
ALIOTTA ELOISA
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La domanda di separazione con sentenza parziale è fondata e merita accoglimento considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalla pagina 1 di 2 elevata conflittualità manifestatasi sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Ciò trova conferma nella volontà delle parti di giungere da subito alla pronuncia giudiziale che sancisce la loro separazione, riservando ai più estesi tempi del processo la definizione della controversia sugli altri aspetti della contesa, in particolare su quelli di ordine economico e relativi alla gestione della prole.
Dunque, sussistendo già i presupposti per una pronuncia parziale, va dichiarata la separazione giudiziale tra i coniugi, provvedendo con separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo ai fini della prosecuzione del processo .
Le spese saranno regolate con la sentenza definitiva competendo tale decisione alla sentenza conclusiva del processo innanzi al giudice adito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente decidendo, pronuncia la separazione tra i coniugi Parte_2
, sposatisi in Albania il 22.4.14;
[...] rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
Livorno,30/05/2025
Il Presidente
Dott. Azzurra Fodra
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