Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 17/04/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 5029/2015
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice onorario, dott.ssa
Maria Concetta Consoli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra
(P.iva n° ) con sede in Noto Via F. Fazello n.9 IN Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE e Controparte_1
nata a [...] ( Germania) il 19.03.1980, rappresentata e
[...]
difesa dagli Avv. Antonio Borgia, giusta procura in atti
ATTRICE
e
( c.f. ) con sede legale nella Piazza Municipio in persona del CP_2 P.IVA_2
Sindaco in carica rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Barbiera, giusta procura in atti.
CONVENUTO
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale
All'udienza del 05.10.2023 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 19 ottobre 2015 la società attrice ha convenuto in giudizio il innanzi al Tribunale di Siracusa chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento in CP_2
favore della stessa, della somma di € 2.038.000,00 a titolo di risarcimento del danno per la mancata assegnazione da parte dell'Ente della relativa area per la realizzazione di n° 48 alloggi di edilizia economica popolare, di cui l'attrice assume di essere titolare del relativo finanziamento, a seguito di ammissione al detto beneficio da parte della Regione Siciliana, e della mancata approvazione dell'intero progetto, dovuta all'inerzia ingiustificata del . CP_2
Noto, il quale non disponeva di aree appositamente previste nel proprio piano di zona, l'area censita al foglio 235 p.lle 9-10-11 quale area dove poter realizzare concretamente n°18 alloggi.
Con nota del 23/04/2002 il rispondeva riconoscendo l'idoneità dell'area proposta. CP_2
La Società attrice si attivava quindi per averne la disponibilità giuridica e materiale.
In data 18/04/2003 presentava al il progetto esecutivo relativo al programma costruttivo ed CP_2
otteneva i relativi pareri favorevoli presso i vari enti preposti ed in particolare quello dell'Assessorato Regionale Agricolture e Foreste del 19/07/2004, quello del Genio Civile di
Siracusa del 29/09/2004 e quello della Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa del 5/10/2004.
Completati pertanto tutti i necessari adempimenti, la Società attrice, con lettera del 13/10/2004, chiedeva al Comune di Noto l'approvazione definitiva del piano costruttivo.
Con nota del 6/12/2004 il convenuto richiedeva un'integrazione dei documenti necessari CP_2
per la definitiva approvazione.
Questi ultimi venivano trasmessi dalla Società attrice con nota del 17/12/2004. Nelle more dell'approvazione del piano costruttivo, la veniva ammessa dalla Regione Parte_3
Sicilia, con D.A. del 17/02/2005, ad altro finanziamento per la realizzazione di ulteriori 30 alloggi, sempre in territorio del Comune di Noto.
Con nota del 10/05/2005 chiedeva pertanto a quest'ultimo l'assegnazione di un'area per la realizzazione anche di tale programma.
Assumendo che il avesse adottato un comportamento di estrema inerzia non provvedendo CP_2
a porre in essere tutti gli atti di competenza al fine di dare concreta attuazione ad entrambi i programmi costruttivi, la Società attrice, dapprima con nota del 27/04/2012 e poi con lettera del
8/08/2014, reiterava la richiesta affinché il provvedesse a dar corso ad entrambi i CP_2 programmi, sia quello dei 18 alloggi per il quale aveva già provveduto ad acquistare l'area individuata con atto del 8/05/2014 e sia quello dei 30 alloggi, anche in considerazione dell'avvicinarsi del termine di scadenza per l'inizio lavori, fissato per il 31/12/2014, pena la perdita dei benefici di cui ai suddetti finanziamenti.
Con comparsa di risposta del 16/12/2015 si costituiva in giudizio il chiedendo, CP_2 preliminarmente, l'inammissibilità dell'azione risarcitoria proposta per difetto giurisdizionale del
Giudice Ordinario, in quanto di competenza esclusiva del Giudice amministrativo, la decadenza della stessa per mancata impugnazione del silenzio della Pubblica Amministrazione nei termini decadenziali ex legge n. 15 del 11/2/2005, L. n. 80 del 15/05/2005 e art. 117 del codice del processo amministrativo e la prescrizione quinquennale dell'azione risarcitoria ex art. 2947 c.c. Chiedeva altresì, in via principale, che venisse dichiarata nel merito l'infondatezza dell'azione di risarcimento del danno e della sua quantificazione ed infine, in via istruttoria, nel caso di conferma della giurisdizione e di accertamento della responsabilità dell'Ente, chiedeva la nomina di CTU volta a determinare l'ammontare dell'indennizzo dovuto mediante il ricorso ai parametri previsti in caso di espropriazione per pubblica utilità.
Con sentenza parziale del 11.11.2021 il Tribunale adito dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario e conseguentemente, con separata ordinanza, nominava CTU tecnica in ordine alla quantificazione dei danni lamentati dall'attrice. La causa così istruita, unitamente alla copiosa documentazione versata in atti, veniva posta in decisione all'udienza del 05.10.2023 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal per i motivi CP_2
che seguono.
La controversia ha invero ad oggetto il risarcimento del danno da lesione dell'affidamento subito dalla società attrice nella correttezza dell'agere amministrativo. Le sezioni Unite della Suprema
Corte di Cassazione con ordinanza del 28 aprile 2020 n. 8226 confermando le precedenti ordinanze
Cass. 25644/2017 ha affermato che la responsabilità che grava sulla pubblica amministrazione per il danno prodotto al privato a causa della violazione dell'affidamento dal medesimo riposto nella correttezza dell'azione amministrativa non sorge in assenza di rapporto, come la responsabilità aquiliana, ma sorge da un rapporto tra soggetti –la pubblica amministrazione ed il privato che con questa sia entrato in relazione, che nasce prima e a prescindere dal danno, e nel cui ambito il privato non può non fare affidamento nella correttezza della pubblica amministrazione. Si tratta allora di una responsabilità che prende la forma della violazione degli obblighi derivanti da detto rapporto e che, pertanto, va ricondotta allo schema della responsabilità relazionale, o” da contatto sociale qualificato”, da inquadrare pertanto nell'ambito della responsabilità contrattuale: tale inquadramento, non si riferisce al contratto come atto ma al rapporto obbligatorio, pur quando non abbia fonte in un contratto;
ne segue pertanto che il diritto al risarcimento è soggetto alla prescrizione decennale. Nel caso in esame risulta documentato che con nota del 13 aprile 2004 indirizzata all'Ente, in modo inequivocabile contestava le asserite inerzie del Parte_3
Comune e chiedeva la predisposizione degli atti conseguenziali. Con successiva nota ricevuta dal il 30 aprile 2012 reiterava gli esiti delle richiesta ed infine con nota pervenuta al CP_2 il 12 agosto 2014 chiedeva all'Ente di voler porre in essere con dovuta Controparte_2
sollecitudine tutti gli atti ritenuti necessari ed opportuni al fine di poter consentire il concreto inizio dei lavori . Appare pertanto evidente come da tale ultimo atto interruttivo della prescrizione sino al 19.12.1995 data di notifica della citazione, non sia maturato il termine decennale di prescrizione, del diritto al risarcimento del danno.
Nel merito la domanda attorea è parzialmente fondata e va pertanto accolta nei termini che seguono.
In relazione alla responsabilità precontrattuale della P.A le SS. UU. 27 aprile 2017 n.10413 hanno chiarito i presupposti concreti per la sua configurabilità, specificando il principio generale per cui il risarcimento è dovuto quando l'Ente pubblico non abbia adempiuto ai doveri di correttezza, lealtà e diligenza, nonostante l'incolpevole affidamento ingenerato nel privato. Affinchè nasca la responsabilità dell'amministrazione non è sufficiente che il privato dimostri la propria buona fede soggettiva ( ovvero che egli abbia maturato un affidamento incolpevole circa l'esistenza di un presupposto su cui ha fondato la scelta di compiere conseguenti attività economicamente onerose ) ma occorrono gli ulteriori seguenti presupposti.
A) Che l'affidamento incolpevole risulti leso da una condotta che, valutata nel suo complesso e a prescindere dall'indagine sulla legittimità dei singoli provvedimenti, risulti oggettivamente contraria ai doveri di correttezza e di lealtà. In questo caso la responsabilità per danno non
è derivata da uno specifico provvedimento amministrativo, che può essere anche legittimo, ma dal complessivo comportamento nel corso della procedura per la stipula di un contratto pubblico.
B) Che tale oggettiva violazione dei doveri di correttezza sia anche soggettivamente imputabile all'amministrazione, in termini di colpa o dolo.
C) Che il privato provi sia il danno-evento ( la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno –conseguenza ( le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate ) sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all'amministrazione
Ebbene dall' espletata istruttoria, è emersa la veridicità dei fatti dedotti in citazione e precisamente che con D.C.D n° 1446 del 08.08.2001 comunicato co nota prot 5678 del 24.10.2001, l'odierna società attrice veniva ammessa ai benefici dell'edilizia agevolata al fine di poter realizzare 18 alloggi nel territorio del Comune di Noto e che di tale circostanza anche il veniva CP_2
formalmente messo a conoscenza da parte della Regione Sicilia, oltre che del relativo finanziamento;
la Regione dunque comunicava che venissero curati gli adempimenti di competenza della d Amministrazione Comunale in relazione al suddetto finanziamento. Inoltre l'istruttoria ha comprovato la complessa attività posta in essere dall'attrice al fine di adempiere a tutti gli obblighi previsti dai regolamenti per ottenere il finanziamento per poter realizzare il progetto dei 18 alloggi e precisamente la lettera del 17.04.2002 prot n. 9913 con la quale la società proponeva al Parte_1
Comune di Noto, il quale non disponeva di aree appositamente previste nel proprio piano di zona, l'area censita al foglio 235 p.lle 9-10-11 quale area dove poter realizzare concretamente i 18 alloggi.
E' inoltre provato come il con nota del 23/04/2002 rispondeva riconoscendo CP_2
l'idoneità dell'area proposta che poteva essere suscettibile di immediata urbanizzazione perché contigua al centro abitato, e che pertanto in seguito alle determinazioni dell'amministrazione
Comunale la società attorea si attivava quindi per avere la disponibilità giuridica e materiale dell'area individuata per la realizzazione degli alloggi.
In data 18/04/2003 presentava al il progetto esecutivo relativo al programma costruttivo ed CP_2
otteneva i relativi pareri favorevoli presso i vari enti preposti ed in particolare quello dell'Assessorato Regionale Agricolture e Foreste del 19/07/2004, quello del Genio Civile di
Siracusa del 29/09/2004 e quello della Soprintendenza dei Beni Culturali di Siracusa del 5/10/2004.
Nel corso dell' ìstruttoria è inoltre emerso, che la Società attorea con lettera del 13-10.2004 prot.
223.04/AP/pp, chiedeva al di procedere all'approvazione del piano stante che CP_2
ormai tutti gli adempimenti previsti dai regolamenti erano stati effettuati e che in risposta a tale missiva l'amministrazione con nota del 06.12.2004 prot. 37834 non rilevando alcuna specifica contestazione in ordine all'istruzione del fascicolo, rilevava che per l'invio al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione, occorrevano semplicemente altre due copie degli elaborati grafici e delle norme tecniche di approvazione che la società provvedeva immediatamente a trasmettere al
CP_2
Inoltre è emerso che nelle more dell'approvazione di tale progetto, la Regione Sicilia con successivo decreto dell'Assessorato Lavori Pubblici emanato il 17.02.2005 ammetteva la società attrice ad altro finanziamento per la realizzazione di altri 30 alloggi sempre nel territorio del
Comune di Noto sempre inerenti ai programmi di edilizia agevolata-convenzionata, cosicchè con nota del 10.05.2005 prot. N° 15372 la stessa chiedeva al di Noto di provvedere CP_2 all'assegnazione di aree adeguate per la realizzazione anche di tale programma.
L'attrice ha inoltre provato di aver più volte, stante il lasso di tempo trascorso, con reiterati solleciti, chiesto al di dare attuazione ad entrambi i progetti e che, il CP_2 CP_2
per negligenza ed imperizia, non ha mai inteso adottare alcun provvedimento e tantomeno
[...]
riscontrare in qualche modo le predette missive.
Con riferimento al quantum debeatur ritiene il decidente, che la società attorea abbia diritto al risarcimento delle perdite subite, per l'affidamento riposto nell'approvazione da parte del
Consiglio Comunale dei due progetti di realizzazione di n. 48 alloggi di edilizia economica popolare, ciò in quanto la società era titolare del finanziamento regionale. Vanno pertanto rimborsati alla società attorea le spese tecniche e generali ammontanti, per come documentato ed accertati dal CTU in € 221.000,00. Non può essere rimborsato all'attrice il costo per l'acquisizione dell'area acquistata pari ad € 1.179.000,00 atteso che in materia di PEEP il procedimento concessorio, così come normato, prevede che l'Ente assegni alle cooperative assegnatarie dell'area in cui dovranno realizzarsi i piani di edilizia agevolata, i terreni preventivamente individuati ed espropriati, mentre nel caso di specie, l'attrice ribaltando l'iter concessorio, ha preteso di imporre lei stessa all'Ente l'area da adibire al acquistandola preventivamente senza alcuna preventiva Pt_4
valutazione discrezionale a tutela degli interessi pubblici.
Peraltro per come documentato il non ha mai attestato che l'area imposta da parte CP_2
attrice era idonea urbanisticamente, ma ha solo paventato una possibilità senza alcuna certezza provvedimentale.
Parimenti non sono invece risarcibili i mancati guadagni che sarebbero derivati dall'approvazione del predetto piano e dalla vendita degli alloggi poiché non è stata data prova alcune delle eventuali trattative di vendita degli alloggi.
Sulle somme come sopra determinata è inoltre dovuta la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
Le spese di lite in ragione della parziale soccombenza vanno per ½ compensate tra le parti e per la restante parte poste a carico di parte convenuta e liquidate come in dispositivo.
Parimenti le spese di CTU siccome liquidate sono poste a carico di entrambe le parti nella misura di ½ ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, in persona del Giudice on., Dott.ssa Maria Concetta Consoli, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata ogni ulteriore richiesta, così provvede:
1. Dichiara la responsabilità del nei confronti di per i motivi Controparte_2 Parte_3
di cui in narrativa;
2. Condanna, per l'effetto, il in persona del sindaco–pro tempore al CP_2
risarcimento di tutti i danni subiti dalla società attrice per i motivi di cui in narrativa, complessivamente determinati in euro € 221.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo.
3. Condanna il in persona del sindaco pro-tempore al pagamento, in favore Controparte_2
della Società delle spese del presente giudizio nella misura di ½, che si Parte_3 liquidano in € 7.050,00 ( pari a ½ di 14.100,00) per compensi, ed € 843,00 ( pari a ½ di
1.686,00) per spese vive , oltre spese generali 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Siracusa in data 17/04/2024.
Il Giudice on.
Dott.ssa Maria Concetta Consoli