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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 08/01/2025, n. 15 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 15 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Mario CERVELLINO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi n.
693 dell'anno 2017, trattenuta in decisione in data 18.11.2021 e vertente tra
P. IVA , in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
con sede in Carsoli (AQ), Loc. Recocce, snc, rappresentata e difesa dall'Avv.
Davide Baldassarre, C.F. – P. IVA con CodiceFiscale_1 P.IVA_2
studio in Luco dei Marsi (AQ), Viale Duca degli Abruzzi, n. 222, ove è elettivamente domiciliata giusta procura in atti;
ATTRICE OPPONENTE
e in persona del Signor , legale Controparte_1 CP_2
rappresentante p.t., con sede in Carsoli ( AQ ) via Tiburtina Valeria Km 80.90
(67061), P.I. , rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Cortellesi P.IVA_3
( ) e dall' Adv. ( ) e con C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3
i medesimi elettivamente domiciliata in Carsoli (AQ), via Tiburtina Valeria Km 80.90, giusta procura in atti;
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: Appalto
1 Conclusioni: I procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva, dinanzi al Parte_1
tribunale intestato, la al fine di opporre il decreto Controparte_4
ingiuntivo n. 134/2017, notificato mediante p.e.c. in data 22.3.2017, con il quale la società opposta intimava all'opponente il pagamento di € 62.045,21, oltre interessi legali dalla data della domanda sino all'effettivo saldo, spese e accessori, a titolo di compenso, a dire delle creditrice, mai corrisposto, per lavori eseguiti, in regime di subappalto, affidato dalla società opponente, presso il cantiere della caserma dei
Carabinieri di Vallepietra (RM).
Sosteneva la non debenza degli importi richiesti e la completa retribuzione Pt_1
dei lavori svolti dalla subappaltatrice, come dai 5 stati di avanzamento lavori liquidati e da verbale relativo allo stato finale dei lavori, in data 28.1.2016.
Il tutto con vittoria di spese.
Si costituiva ritualmente la società opposta contestando tutte le avverse deduzioni e richieste. In particolare non poneva in discussione l'avvenuto pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, rilevando, piuttosto, come gli importi richiesti fossero da ricondursi a lavorazioni i lavori extra contratto e di rifinitura eseguite in epoca posteriore ai SAL prodotti. Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del provvedimento monitorio, o, comunque, per la condanna dell'opposta al pagamento della somma ingiunta, ovvero di quella minore o maggiore accertata in corso di causa, il tutto con vittoria di spese.
Rigettata la richiesta di concessione della p.e. del provvedimento opposto e concessi alle parti i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il G.I., ammetteva le prove orali richieste dalle parti nei termini di cui all'ordinanza istruttoria resa fuori udienza il 25.9.2017, disponeva, inoltre CTU volta ad accertare
2 l'esecuzione di eventuali lavori extracontratto, rinviandone, tuttavia, re perpensa, CP_5
l'eventuale espletamento all'esito della prova orale.
Esaurita l'istruttoria, il G.I. avviava la causa a decisione, trattenendola a tal fine all'udienza indicata in epigrafe, concedendo alle parti il doppio termine di cui all'art. 190, c.p.c.
L'opposizione è fondata e va accolta.
Emerge invero dagli atti, alla luce dei SAL prodotti dalla parte opponente nonché dello stato finale dei lavori, certificato il 28.1.2016, che tutte le opere risultanti dai detti documenti, nel contesto del subappalto affidato all'opposta nell'ambito dell'appalto pubblico relativo alla ristrutturazione della caserma dei CC di Vallepietra, sono state debitamente compensate.
Le due fatture poste a base dalla domanda monitoria, infatti, sulla base di quanto esposto in comparsa di risposta dall'opposta, si riferirebbero a quanto dovuto dall'appaltatrice in relazione a lavorazioni non previste in contratto ed eseguite successivamente ai 5 SAL e al successivo stato di fine dei lavori.
Orbene, al netto del fatto che possa risultare anomala la previsione, nell'ambito di appalto di opera pubblica, dell'esecuzione di lavorazioni extracontratto, preme rilevare come l'assunto dell'opposta risulti invero palesemente smentito dai seguenti elementi: 1) la documentazione prodotta in atti dall'opponente, a firma del l.r.p.t.
(allegato 7 dell'atto di citazione), tutta datata 28.1.2016, con la quale si CP_2
dà atto che la società subappaltatrice non vanta alcuna pretesa per quanto riguarda tutte le opere eseguite sino a tale data;
2) prova per testi, i cui contenuti contrastanti e, conseguentemente scarsamente rilevanti per la decisione, hanno tuttavia confermato pacificamente la circostanza seguente: le lavorazioni ulteriori di cui alle fatture poste a base della domanda monitoria, sulla base delle dichiarazioni rese dai testi di parte opposta, sarebbero state tutte eseguite nell'anno 2015, al più entro il mese di agosto;
3) dalla detta prova orale, inoltre, emergerebbe che lavorazioni in subappalto, in particolare la demolizione e la realizzazione intonaci sarebbero state
3 dall'opponente affidate ad altra impresa, D.S.B.A. S.r.l., e che, dopo lo stato finale dei lavori sarebbero state eseguite, al più, solo lavorazioni di rifinitura.
Orbene, è vero che lo l.r. , nel corso CP_2 Controparte_6
dell'interrogatorio formale avrebbe disconosciuto la firma apposta in calce alla documentazione di cui al punto n.1, ma tale disconoscimento, effettuato durante l'istruttoria, peraltro nel corso di udienza successiva a quella di inizio delle prove orali, risulta ampiamente tardivo.
Inoltre, l'opposta nella comparsa di costituzione si è limitata genericamente a disconoscere la conformità della detta documentazione a quella originale, sollevando così eccezione priva di rilievo, non potendo la semplice contestazione della conformità del documento in copia rispetto all'originale, senza alcuna indicazione delle ragioni e degli elementi della pretesa difformità, assumere alcun valore processuale di disconoscimento.
Sulla base di tali circostanze deve ritenersi che il rilievo de quo risulti privo di valore processuale ed il disconoscimento effettuato dalla parte personalmente nel corso della prova per interpello sia chiaramente irrilevante, in quanto tardivo.
Pertanto la detta documentazione, in quanto non validamente disconosciuta, costituisce valida prova di quanto i essa attestato e quindi della palese rinuncia dell'opposta a qualsivoglia ulteriore pretesa relativamente alle lavorazioni eseguite sino al 28.1.2016.
Ne deriva, quindi, che nessun rilievo assumono, peraltro al netto di ogni valutazione circa la relativa attendibilità, le dichiarazioni rese dai testi di parte opposta circa l'esecuzione di lavori extracontratto effettuati nel corso dell'anno 2015. E ciò sia perché appare inverosimile che detti lavori non siano stati contabilizzati nell'ambito dei SAL via via emessi nel periodo de quo e nella certificazione relativa allo stato finale dei lavori, sia perché, in ogni caso, agli stessi non fa riferimento neppure la documentazione di cui si è detto più sopra, proveniente dalla parte opposta, datata
28.1.2016.
4 Tutto ciò, peraltro, fa apparire plausibile quanto affermato dai testi di parte opponente, sempre al netto di ogni valutazione circa la complessiva attendibilità delle relative dichiarazioni, con specifico riferimento all'affidamento in subappalto alla
D.S.B.A. dei lavori di demolizione e intonacatura.
In ogni caso, anche alla luce delle emergenze appena valutate, appare assolutamente inverosimile, e, come detto, smentito proprio dalle stese testimonianze di parte, che lavorazioni per un importo cospicuo e, peraltro, notevolmente superiore a quello liquidato per i lavori di subappalto posti in essere sino allo stato finale dei lavori, siano state eseguite dopo tale fase, in assenza di qualsivoglia attestazione o certificazione della direzione dei lavori e degli altri organi preposti al controllo.
Per tutte le ragioni sinora esposte deve ritenersi superfluo procedere alla CTU, pure a suo tempo riservata dal G.I. e deve, conseguentemente, accogliersi l'opposizione proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, revoca il d.i. opposto;
2) CONDANNA parte opposta alla rifusione in favore della opponente delle spese di lite che si liquidano in euro 406,50 per esborsi Parte_1
e 7.052,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Avezzano il 5.1.2024
IL GIUDICE (Dott. Mario Cervellino)
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