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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 30/10/2025, n. 4365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4365 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2184/2022
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 30.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2184 del R.G. dell'anno 2022 all'esito dell'udienza del 30.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente t r a
, (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] ( ), nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Battipaglia il 06/10/1988 ( ), tutti elett.ti dom.ti in Battipaglia (Sa) alla P.za Conforti C.F._3
n.5 presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Buonasorte e Paolo Riccardi che li rappresentano giusta procura in atti;
- TO -
E
nato a [...] il [...], C.F. , e residente a CP_1 CodiceFiscale_4
Bellizzi alla via Volturno 4, rapp.to e difeso dall'avv. Enrico Montera, (C.F. ), CodiceFiscale_5 fax 0828 301721, .salerno.it, in virtù di mandato in calce al presente Email_1 CP_2 atto, elett.te dom.to nel di lui studio in Postiglione al Corso Vittorio Emanuele 181;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note e memorie conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- e la propria famiglia ( coniuge e figlia) sono stati Parte_1 Parte_2 Parte_3 oggetto di diverse lettere anonime nelle quali si andava a ledere il loro decoro ed onore dei singoli soggetti e dell'intera famiglia, e si riferivano, oltre a vituperi di molteplici specie, accuse infamanti per il sig. Parte_1
e tutti i membri della famiglia;
[...]
- Gli attori, nel corso di anni, hanno provveduto a effettuare diverse denunce querele contro ignoti per tali fatti;
- La denuncia effettuata dalla sig.ra sfociava nel procedimento penale Parte_2
Nrgn7504/2012/21 con decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del sig. e CP_1
, ritenuti responsabili dei reati derivanti da tali missive;
Controparte_3
- una delle denunce effettuate da , sfociava nel procedimento penale RGNR Parte_1
19587/2012/44, rubricato al R.G. n. 19587/2012/44, e successivamente riunito all'altro procedimento, si fondava sul contenuto particolarmente infamante di missive anonime in cui si affermava che “… il marito della intratteneva rapporti sessuali con minorenni,……ed il un pedofilo”; Pt_2 Parte_1 Pt_1
- Il e la moglie venivano ritenuti responsabili dei reati ex art.81, 595, 612 bis cp;
CP_1 Parte_4
- nel processo penale si costituivano parti civili , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nonché i coniugi per la minore , contro i sigg. e CP_4 Persona_1 CP_1 CP_3
;
[...]
- il processo è durato ben otto anni ed all'esito, in data 16/01/2020 veniva definito con sentenza n.132/2020, con la quale il Tribunale dichiarava colpevole dei reati di cui all'art. 368 cp, CP_1 commesso in data 29.10.2010 e del reato di cui all'art. 612 bis. commesso in gennaio 2011 in continuazione tra gli stessi e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione nonché al risarcimento danni nei confronti delle costituite parte civili da liquidarsi in separato giudizio;
- proponeva appello alla suddetta sentenza, ma la Corte di Appello Penale di Salerno nel CP_1
Proc. pen. n.1058/20, con sentenza N.1842/21 non entrava nel merito dei fatti di causa ma dichiarava la sola prescrizione del reato penale contestato al sig. CP_1
- Le azioni criminose del convenuto, accertate in sede penale, sono state ripetute e protratte nel tempo ed hanno cagionato un danno morale e materiale agli odierni attori;
- le missive erano dirette non solo a sollevare infamanti accuse, sia alla persona dell'appuntato dei CC
che alla propria famiglia, ma visto anche l'assiduità delle condotte, a molestare gli stessi Parte_1 in modo da cagionare volontariamente un perdurante e grave stato di ansia o di paura tale da ingenerare un pagina 2 di 12 fondato timore per l'incolumità propria e dei propri congiunti, tanto da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita;
- le missive, inviate alle autorità e tese ad imputare a reati di estrema gravità, colpivano Parte_1 non solo l'uomo ma anche la sua figura di appartenete alle forze dell'ordine, che da appuntato dei carabinieri veniva accusato, tramite le missive del di fatti ignobili ed indicibili nei confronti di una CP_1 minorenne, poi risultate false;
- nel corso degli anni, tali fatti hanno cagionato danni morali e materiali a il quale ha dovuto subire, Pt_1 per un lungo tempo, l'onta di processi, accertamenti, perizie, testimonianze intrapresi nei propri confronti, ma tutte archiviate;
- i fatti illeciti sono durati anni, con invii di centinaia di missive, creando nella famiglia un perenne Pt_1 stato di ansia, paura e agitazione, tanto che la stessa causa penale, durata diversi anni, è stata affrontata dopo varie fasi giudiziali: opposizione all'archiviazione, udienza GIP, processo ordinario e, finalmente, sentenza di condanna per chi ha arrecato anni di disagio agli attori;
- Ancora una volta si rimarca, al fine di inquadrare la gravità dei fatti per cui è stato condannato il sig.
che tali azioni, non solo sono state reiterate nel tempo, ma erano volontariamente CP_1 indirizzate a cagionare danni diretti, ovvero screditare ed infangare l'immagine degli odierni attori sia nell'ambito sociale che direttamente innanzi alle Autorità come la Procura e l'Arma dei Carabinieri ( infatti il sig. svolgeva mansioni di Appuntato presso Il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Parte_1
NO e tali fatti hanno avuti ripercussioni sulla propria carriera) che danni indiretti ( infatti tali molestie hanno cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura protratto nel tempo tanto da ingenerare un fondato timore costringendo i sigg. e ad alterare le proprie abitudini di vita Pt_1 Pt_2 in maniera palesemente negativa e limitativa);
- ingenti sono stati anche i danni patrimoniali subiti dagli istanti, sia in termini di spese legali anticipate, per i lunghi e laboriosi procedimenti penali in cui sono stati coinvolti (sia come imputati che come parti civili) che per le problematiche create alla carriera militare e alle connesse aspettative di lavoro.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio per vederlo condannare, per i CP_1 fatti di causa, al pagamento della somma complessiva che il Giudicante riterrà congrua in favore degli attori sia singolarmente che congiuntamente.
L'atto di citazione veniva regolarmente notificato al convenuto che si costituiva ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
l'infondatezza della domanda risarcitoria perché non provata;
per cui ne chiedeva il rigetto.
Instaurato correttamente il contraddittorio, la causa veniva istruita con prova testi e CMU, espletata e depositata da un perito nominato in sostituzione di quello originario, deceduto improvvisamente dopo aver inviato alle parti la bozza della perizia. pagina 3 di 12 La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza del 30.10.25 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. autorizzandosi le parti al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, essendo ben chiari, precisi e delineati sia il petitum che la causa petendi dell'azione risarcitoria intentata dagli attori.
Passando al merito della controversia, è opportuno preliminarmente richiamare l'attenzione sulle fattispecie di cui agli artt. 651 c.p.c. e 2043 c.c.
Si premette che la sentenza della C App Salerno n 1842/21 ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché i reati a lui ascritti di calunnia e stalking si sono estinti per CP_1 intervenuta prescrizione, ma ha confermato le statuizioni civili rese nella sentenza di primo grado, per cui si
è formato il giudicato sull'accertamento della responsabilità penale dell'odierno convenuto per i reati a lui ascritti. In tal senso si richiama il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. Sentenza n. 5660 del
09/03/2018).
L'art. 651 c.p.c. prevede l'efficacia nei giudizi civili ed amministrativi della sentenza penale che concerne l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, dell'illiceità penale della condotta e della sua commissione da parte dell'imputato. Pertanto, lo scrivente Tribunale è vincolato dall'accertamento svolto in sede penale della responsabilità del per l'invio delle missive denigratorie e calunniose rivolte al CP_1
ed alla sua famiglia. Pt_1
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
In applicazione del suesposto principio, il danneggiato del reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve offrire al sensi dell'art 2043 c.c. l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, della loro causalità con il reato, considerato che pagina 4 di 12 è esonerato esclusivamente dal dimostrare l'accadimento dell'evento lesivo e la responsabilità del convenuto, in quanto coperti dal giudicato penale.
Tanto acclarato gli attori hanno inteso fornire la prova dei pregiudizi non patrimoniali patiti innanzitutto con l'escussione di due testimoni, amica di famiglia, che dichiarava “Vero. le Testimone_1 lettere minatorie sono state numerose e la mia amica me ne ha fatte leggere diverse. in queste lettere che io ho letto Pt_2 ricordo che il veniva accusato di pedofilia in particolare di avere rapporti sessuali con la minore Pt_1 Persona_2 figlia dei coniugi e , con la complicità di quest'ultima che era descritta come l'amante del Controparte_5 CP_6
, mentre la moglie del sarebbe stata l'amante del sig . questa coppia di coniugi, Pt_1 Pt_2 Pt_1 CP_4 CP_4
– erano amici dei . Tra l'altro li ho conosciuti anche io perché mi invitarono a casa loro per sorbire un caffè. CP_6 Pt_1
La famiglia abita nello stesso condominio della famiglia con cui sono entrati in conflitto a causa CP_1 CP_4 dell'assegnazione di un posto auto e ricordo che il era anche amministratore del condominio. A causa di questo posto CP_1 auto la famiglia ha interrotto i rapporti prima con la famiglia e poi con i , con cui si conoscevano. CP_1 CP_4 Pt_1
La famiglia ha conosciuto la famiglia tramite i . Le lettere minatorie ed anonime sono iniziate a CP_1 Pt_1 CP_4 pervenire presso la famiglia del solo dopo questi avvenimenti, ossia il conflitto sorto per il posto auto. se non ricordo Pt_1 male le prime lettere in assoluto furono spedite nel 2003/2004 e nell'arco degli anni ne sono susseguite tantissime tanto che i miei amici e vivevano con l'incubo di trovare raccomandate nella cassetta della posta, trattandosi di accuse Pt_1 Pt_2 pesanti. Loro riuscirono a capire che la fonte delle lettere anonime era il in quanto ivi erano descritti dei particolari, tipo CP_1 giorni ed orari di accesso all'abitazione che soltanto chi viveva sul posto poteva conoscere. Peraltro i si CP_4 CP_4 scambiavano le notizie ed informazioni con i sulla vicenda confidando che la loro figlia minore è stata attenzionata per Pt_1 un po' di tempo dai servizi sociali a causa delle accuse del Ricordo che nelle lettere in questione sia CP_1 Parte_2 che la figlia erano apostrafate come zoccole, che la era una prostituta che intratteneva relazioni sessuali con tanti Pt_2 uomini. So che tali lettere venivano inviate a varie autorità giudiziarie ed anche ai Carabinieri. La famiglia col tempo Pt_1 infatti venne a sapere che era stata intercettata e controllata dai militari a causa della gravità delle accuse come mi hanno riferito loro. So che queste lettere vennero inviate anche alle famiglie del fidanzatino di In un'altra lettera Parte_3 veniva ascritta come amante di infatti fu sentita dalle forze dell'Ordine nell'ambito di quel Parte_3 Per_3 procedimento giudiziario. conosco da anni la famiglia e sono persone di elevata moralità ed una famiglia serena. Io ho Pt_1 iniziato a vederli nervosi e tesi a causa delle lettere e delle conseguenze che ne sono derivate. So che anche la famiglia CP_4 ha avuto problemi giudiziari a cause del In alcune lettere erano contenute anche minacce nei confronti di CP_1 Pt_2 che iniziò a temere per la propria incolumità iniziando a modificare le sue abitudini di vita. infatti per non
[...] incontrare la famiglia i trascorrono la maggior parte del periodo dell'anno presso un'abitazione in CP_1 Per_4
Roccadaspide, paese natale di ” … “vero. Almeno una lettera delle tante con l'accusa di pedofilia, Parte_1 precisando però che fu inviata a tutti i condomini della palazzina della famiglia ” … “vero l'ho già detto. in quella Pt_1 casa non si viveva più serenamente. aveva crisi di pianto in mia presenza. non dormiva la notte. l'ho percepito le volte Pt_2 in cui sono rimasta io stessa a dormire da lei. ci trovavamo alle tre di mattina a chiacchierare in cucina”… “la circostanza del pagina 5 di 12 litigio per il posto auto mi è stata riferito sia dai che dai;
non ho assistito personalmente. come detto ho Pt_1 CP_4 conosciuto i che per disperazione hanno cambiato casa. nel condominio in cui vivevano le famiglie e CP_4 CP_1
abitano anche altre famiglie ma loro hanno avuto il sospetto che le lettere fossero riconducibili al perché CP_4 CP_1 iniziarono ad arrivare dopo il litigio per il posto auto. Ribadisco che che in particolare era la mia amica era Pt_2 legatissima all'ambiente di Bellizzi e non se ne sarebbe mai andata da quella casa, ma viveva una condizione di disagio, perché temeva di incontrare il per cui per riacquistare un minimo di serenità abita più stabilmente a Roccadaspide”; e CP_1
, Comandante del in servizio presso l'Arma dei Carabinieri che dichiarava “vero. Testimone_2 Pt_1
La sua pratica giudiziaria era l'arma territoriale ma il nostro ufficio la seguiva per i riflessi di carattere disciplinare. la sua carriera per così dire era interrotta dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini a causa della gravità del reato contestato. peraltro a causa di queste accuse, venne temporaneamente rimosso da servizi esterno ed affidato soltanto a servizi interni.
Nell'attesa che definisse la sua posizione penalmente, l'Arma doveva salvaguardare la sua immagine… Vero. Ricordo vagamente di aver letto alcune di queste lettere. Nel contenuto era scritto che la bimba riferiva che dopo essere stata con il
le aveva lasciato il sapore amaro. Ricordo questo particolare in una delle lettere perché mi ha colpito …”. Il teste Pt_1 confermava inoltre che le missive furono inviate anche alla Procura della Repubblica, al Tribunale dei
Minori e al Comando Generale dei CC;
che a causa delle suddette fu aperto un procedimento che comportò sia un percorso psicologico sulla minore che un accertamento della condotta da parte CP_4 del Tribunale e del comando di CC sulla persona del;
che il ha avuto Parte_1 Pt_1 ripercussioni nello svolgimento della propria attività lavorativa: nervosismo costante, distrazione, preoccupazioni, stress, difficoltà di dormire, inappetenza, oltre a subire gravi ripercussioni nell'ambito lavorativo: accertamenti da parte del Comando Generale, richieste di chiarimenti, interventi da parte dei superiori gerarchici;
che fu aperta una pratica disciplinare relativa al , detenuta in cassaforte;
che a Pt_1 livello lavorativo lui si sentiva messo in secondo piano a causa dell'inchiesta; che a seguito dello sviluppo delle indagini emergeva sempre di più l'infondatezza dell'accusa, ma inizialmente fu destinato alla mansione di piantone, come un semplice carabiniere ausiliario.
Si rammenta che il reato di atti persecutori (c.d. stalking) ex art. 612-bis c.p. (uno dei reati di cui la famiglia è rimasta vittima) descrive un delitto di evento a forma vincolata, ove la condotta deve Pt_1 presentare un duplice connotato e l'evento può essere di tre diverse tipologie.
Partendo dalla condotta, la stessa deve essere “reiterata”, ove il suddetto requisito serve, all'evidenza, a connotare un reato abituale, nel quale la sussistenza dell'illecito viene meno solo in presenza di episodici comportamenti molesti, immediatamente interrotti a fronte della contraria volontà del soggetto passivo.
Nel delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in pagina 6 di 12 quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920). Peraltro, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti.
Nel caso di specie, è emersa la reiterazione della condotta delittuosa mediante l'invio di numerose missive dal contenuto altamente denigratorio destinato a più soggetti.
Oltre ad essere “reiterata”, la condotta deve poi sostanziarsi, alternativamente, in minacce e molestie, laddove per “molestie” deve intendersi ogni disturbo o indebita interferenza nella vita privata o di relazione della vittima.
Infine, il delitto di stalking si caratterizza per un triplice, alternativo, evento.
La condotta, infatti, deve essere tale da:
- cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella vittima;
- ingenerare il fondato timore per l'incolumità della vittima e/o dei suoi prossimi congiunti o di persone comunque legate alla vittima da relazione affettiva;
- costringere la vittima ad alterare le sue abitudini di vita.
E' stato peraltro precisato in giurisprudenza che qualora la condotta dello stalker sia fonte di continuo stato d'ansia e di timore per l'incolumità propria e dei familiari della vittima, non è essenziale, ai fini della configurabilità del reato, anche il mutamento delle abitudini di vita, costituendo lo stato d'ansia e il mutamento delle abitudini di vita eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Cass. Pen.,
Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 8362).
Gli eventi di danno nell'accezione normativa ed ermeneutica sopra delineata sono ampiamente stati dimostrati dalla prova orale espletata in corso di giudizio. Escludendo le valutazioni personali, i testi hanno rammentato fatti oggettivi da cui emergono sia lo stato di perdurante e grave stato d'ansia dei componenti della famiglia sia la alterazione delle abitudini di vita. La teste ha riferito infatti che i Pt_1 Tes_1
, per non incontrare la famiglia hanno trascorso la maggior parte del periodo dell'anno Pt_1 CP_1 presso un'abitazione in Roccadaspide, paese natale di;
che la sua amica aveva Parte_1 Pt_2 crisi di pianto in sua presenza;
che non dormiva di notte;
che in un'occasione, quando era rimasta a dormire da lei, si erano ritrovavate a chiacchierare in cucina alle tre di mattina;
che viveva una condizione di disagio, perché temeva di incontrare il per cui al fine riacquistare un minimo di serenità ha abitato CP_1 più stabilmente a Roccadaspide.
Ugualmente l'altro teste ha riferito lo stato d'animo del , che è stato sottoposto ad un Pt_1 procedimento disciplinare ed ha subito un blocco nell'avanzamento della propria carriera a causa pagina 7 di 12 dell'infamante ed infondata accusa di pedofilia;
non solo, ha subito anche un procedimento penale che è una fonte di stress e di ansia anche per qualunque persona, anche se consapevole della propria innocenza.
Pertanto, gli attori hanno provato la fondatezza della domanda risarcitoria;
hanno provato i danni non patrimoniali subiti dal fatto illecito commesso in loro danno dal accertato in sede penale. CP_1
Passando alla liquidazione, il CMU nominato, prima della prematura scomparsa, espletava le operazioni peritali e redigeva la bozza che inviava alle parti.
In considerazione del suo decesso avvenuto prima di fornire risposta alle osservazioni delle parti si procedeva alla nomina di un nuovo consulente che, dopo aver evidenziato la difficoltà di accertamento del danno a 15 anni di distanza dai fatti, ha appurato dal colloquio con che egli, pur stando Parte_1 male, evitò di rivolgersi a specialisti psichiatri per timore che glie ne derivasse un pregiudizio, essendo carabiniere in servizio;
che meno comprensibilmente la signora ha atteso circa 12 anni Parte_2 per rivolgersi ad uno specialista (cfr certificazioni del dott. dell'anno 2022), mentre Per_5 Parte_3 gli ha riferito di non aver riportato conseguenze psicologiche dai fatti illeciti per cui è causa, che
[...] costituiscono per lei solo un lontano ricordo.
Indi il perito ha rassegnato le seguenti considerazioni medico legali: , considerato Parte_1 il quadro clinico attuale ed il riverbero emotivo ancora molto evidente evocato dalla rievocazione dei fatti, ha maturato una forma lieve di Disturbo dell'Adattamento, del tipo “con ansia ed umore depresso”, persistente a distanza di anni dagli eventi traumatici e quantificabile nella misura del 5 (cinque) per cento permanente. La patologia è da ritenersi in correlazione eziologica con i fatti di causa in quanto risultano rispettati i seguenti criteri del nesso di causalità:
-criterio cronologico: la sofferenza insorse dopo i fatti e perdurò nel tempo, inducendo anche il a cambiamenti radicali nelle proprie abitudini di vita, fino ad abbandonare l'appartamento Pt_1 acquistato e trasferirsi in altro comune;
-criterio di idoneità quanti-qualitativa degli eventi stressanti a determinare la sintomatologia insorta, essendo i contenuti delle lettere anonime particolarmente diffamanti, a maggior ragione per una persona che era in servizio nell'Arma;
-criterio di esclusione di altri momenti eziologici non risultando che il sia stato esposto Pt_1 negli anni intercorsi dall'epoca dei fatti sino ad oggi, ad altri fattori causali di stress.
Il CTU ha quindi confermato le conclusioni del precedente perito, superando le critiche poste dalle parti alla bozza di lui, secondo cui la diagnosi di disturbo dell'adattamento nel , Parte_1 cozzerebbe col dato di depressione umorale, soffermandosi sulla distinzione tra “depressione” intesa come sintomo, e depressione intesa come malattia;
la depressione maggiore è un esempio di malattia, mentre il sintomo ”depressione” può entrare nel corteo sintomatologico di altre malattie, diverse dalla sindrome depressiva. Il fatto che nel esista una lieve quota di depressione umorale, non vuol dire che egli Pt_1 pagina 8 di 12 presenta una “malattia depressiva” e che la diagnosi di disturbo dell'adattamento sia quindi errata;
infatti, nel disturbo dell'adattamento è espressamente previsto il sottotipo “con ansia ed umore depresso”.
Per quanto riguarda la signora la reazione allo stress da lei presentata, che Parte_3 certamente vi fu, ma ebbe carattere fisiologico e non patologico e quindi non va risarcita come danno biologico ma come sofferenza morale o pretium doloris.
Relativamente alla signora ella patì una reazione ansiosa, che la indusse a Parte_2 modificare i programmi e le abitudini di vita. Ella non ha rievocato al CTU, come la figlia i fatti in Pt_3 maniera distaccata e serena, ma ha mostrato attualmente una perdurante partecipazione emotiva, che pur essendo in buona parte fisiologica sconfina in piccola parte nell'area della patologia. Si tratta di una persona che comunque presenta tratti di personalità esprimenti una lieve iperemotività di base emersa anche al test
MMPI. Nel quesito suppletivo posto dal Magistrato il sottoscritto è stato incaricato di quantificare comunque l'eventuale reazione ansiosa ai fatti, pur in assenza di una patologia psichiatrica conclamata. Nel caso della signora la condizione patologica di reazione ansiosa “marginale”, e cioè di patologia Pt_2 borderline, a scavalco fra reazione fisiologica e patologica, può essere quantificata in termini di micropermanente , con una percentuale del 2-3 (due-tre) per cento.
Infine, per quanto riguarda l'eventuale invalidità temporanea, premesso che è impossibile ricostruire con certezza lo stato mentale degli interessati all'epoca, in quanto i fatti risalgono a circa 14 -15 anni fa e non esiste alcun elemento documentale che dimostri l'esistenza di una reazione psicopatologica acuta nei ricorrenti in tale epoca, il CTU ha precisato che, in ogni caso, la modalità di svolgimento degli eventi, che avvennero in maniera graduale e ripetuta nel tempo, sono scarsamente compatibili con l'instaurazione di una patologia acuta transitoria , mentre è verosimile che il danno attuale (del e della Parte_1 signora in quanto la signora non risulta aver riportato alcuna sequela Pt_2 Parte_3 psicopatologica) abbia avuto ab initio una connotazione clinica a lento decorso, grosso modo equivalente per gravità alla condizione attuale.
Pervenivano osservazioni alla bozza da parte dei consulenti di parte che chiedono rispettivamente un incremento al 6% ed un dimezzamento al 2,5% del danno biologico stimato dal CTU che ha puntualmente replicato che le barèmes valutative non vanno intese in maniera rigida ma costituiscono dei riferimenti orientativi che vanno adattati al singolo caso;
e che nel caso del un valore lievemente Pt_1 più basso del limite minimo del range definisce adeguatamente la portata del quadro clinico con sintomi di lieve entità confermando quindi la valutazione del 5%.
Il CTU ha puntualmente smentito anche le osservazioni formulate dai periti con riferimento alla posizione delle altre due parti attrici con motivazioni logiche, chiare, coerenti, plausibili, che si condividono pienamente e si intendono richiamate per relationem. Ha ribadito il CTU che la sig.ra non si è Pt_2 sottoposta ad alcun trattamento psichiatrico, né si è recato presso qualche P.S. perché il disturbo pagina 9 di 12 riscontrato è stato lieve e non a caso il perito le ha riconosciuto soltanto un 2-3% di danno biologico.
L'affermazione del ctp di parte convenuta secondo cui i sintomi psichici riscontrati derivassero da pregresse malattie non trova alcun riscontro nell'anamnesi della paziente, come puntualizzato dal CTU, che per l'effetto ha confermato le conclusioni rassegnate in bozza.
Ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale ricorre alle tabelle milanesi, secondo il seguente prospetto:
Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 6.444,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.055,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 11.277,00
Totale generale: € 8.055,00
Totale con personalizzazione massima € 11.277,00
Parte_2
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0 pagina 10 di 12 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 3.668,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.585,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 6.419,00
Totale generale: € 4.585,00
Totale con personalizzazione massima € 6.419,00
Parti attrici hanno ampiamente provato con le deposizioni testimoniali il pregiudizio personale, famigliare e dinamico-relazionale subito a cagione delle infamanti accuse mosse loro dal e delle CP_1 conseguenze che ne sono derivate. Il ha patito lo stress di subire un procedimento penale ed ha Pt_1 subito un pregiudizio anche per la sua carriera nell'arma dei carabinieri, mentre la moglie di lui ha modificato le proprie abitudini di vita. Parti attrici hanno quindi provato i presupposti dell'incremento per personalizzazione in misura massima del risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Nulla va riconosciuto a , che solo di riflesso ha subito la situazione negativa, che ha Parte_3 visto nel proprio genitore il bersaglio principale delle gravissime accuse infamanti del Infatti il CTU CP_1 sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla stessa parte non le ha riconosciuto alcun danno biologico.
Tali somme sono liquidate all'attualità e, in quanto debito di valore, devono essere incrementate di interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (che si fa coincidere con il 24.12.2009 data della prima missiva contenente le gravi ed infamanti accuse) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori intermedi tra i parametri minimi e medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 relative allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum.
Va riconosciuto inoltre l'incremento del 30% ex art 4 co 2 DM 55/14 per l'assistenza in giudizio di più parti. In considerazione della posizione marginale della figlia degli attori in cui favore non è stato riconosciuto alcun risarcimento, si opererà un solo incremento del 30%
Spese di CTU a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parti attrici della somma di € 11.277,00 a favore di e di € 6.419,00 a favore di Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
pagina 11 di 12 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in €
4950,00 per compensi – già applicato l'incremento del 30% ex art 4 co 2 DM 55/14 -, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto eventualmente anticipato;
Così deciso in Salerno
30.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI SALERNO
Ud del 30.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc
Il Giudice dr Gustavo Danise
Lette le note scritte e le rispettive memorie conclusionali
Pronuncia e pubblica la seguente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies cpc
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. Gustavo Danise, ha emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero n. 2184 del R.G. dell'anno 2022 all'esito dell'udienza del 30.10.2025 celebrata con note scritte ex art 127 ter cpc vertente t r a
, (C.F. ), nato il [...] a [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
nata a [...] il [...] ( ), nata a
[...] C.F._2 Parte_3
Battipaglia il 06/10/1988 ( ), tutti elett.ti dom.ti in Battipaglia (Sa) alla P.za Conforti C.F._3
n.5 presso lo studio degli Avv.ti Vincenzo Buonasorte e Paolo Riccardi che li rappresentano giusta procura in atti;
- TO -
E
nato a [...] il [...], C.F. , e residente a CP_1 CodiceFiscale_4
Bellizzi alla via Volturno 4, rapp.to e difeso dall'avv. Enrico Montera, (C.F. ), CodiceFiscale_5 fax 0828 301721, .salerno.it, in virtù di mandato in calce al presente Email_1 CP_2 atto, elett.te dom.to nel di lui studio in Postiglione al Corso Vittorio Emanuele 181;
- Convenuto -
OGGETTO: risarcimento danni da reato.
pagina 1 di 12 CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, note e memorie conclusionali, da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in citazione che:
- e la propria famiglia ( coniuge e figlia) sono stati Parte_1 Parte_2 Parte_3 oggetto di diverse lettere anonime nelle quali si andava a ledere il loro decoro ed onore dei singoli soggetti e dell'intera famiglia, e si riferivano, oltre a vituperi di molteplici specie, accuse infamanti per il sig. Parte_1
e tutti i membri della famiglia;
[...]
- Gli attori, nel corso di anni, hanno provveduto a effettuare diverse denunce querele contro ignoti per tali fatti;
- La denuncia effettuata dalla sig.ra sfociava nel procedimento penale Parte_2
Nrgn7504/2012/21 con decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti del sig. e CP_1
, ritenuti responsabili dei reati derivanti da tali missive;
Controparte_3
- una delle denunce effettuate da , sfociava nel procedimento penale RGNR Parte_1
19587/2012/44, rubricato al R.G. n. 19587/2012/44, e successivamente riunito all'altro procedimento, si fondava sul contenuto particolarmente infamante di missive anonime in cui si affermava che “… il marito della intratteneva rapporti sessuali con minorenni,……ed il un pedofilo”; Pt_2 Parte_1 Pt_1
- Il e la moglie venivano ritenuti responsabili dei reati ex art.81, 595, 612 bis cp;
CP_1 Parte_4
- nel processo penale si costituivano parti civili , Parte_1 Parte_2 Parte_3 nonché i coniugi per la minore , contro i sigg. e CP_4 Persona_1 CP_1 CP_3
;
[...]
- il processo è durato ben otto anni ed all'esito, in data 16/01/2020 veniva definito con sentenza n.132/2020, con la quale il Tribunale dichiarava colpevole dei reati di cui all'art. 368 cp, CP_1 commesso in data 29.10.2010 e del reato di cui all'art. 612 bis. commesso in gennaio 2011 in continuazione tra gli stessi e lo condannava alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione nonché al risarcimento danni nei confronti delle costituite parte civili da liquidarsi in separato giudizio;
- proponeva appello alla suddetta sentenza, ma la Corte di Appello Penale di Salerno nel CP_1
Proc. pen. n.1058/20, con sentenza N.1842/21 non entrava nel merito dei fatti di causa ma dichiarava la sola prescrizione del reato penale contestato al sig. CP_1
- Le azioni criminose del convenuto, accertate in sede penale, sono state ripetute e protratte nel tempo ed hanno cagionato un danno morale e materiale agli odierni attori;
- le missive erano dirette non solo a sollevare infamanti accuse, sia alla persona dell'appuntato dei CC
che alla propria famiglia, ma visto anche l'assiduità delle condotte, a molestare gli stessi Parte_1 in modo da cagionare volontariamente un perdurante e grave stato di ansia o di paura tale da ingenerare un pagina 2 di 12 fondato timore per l'incolumità propria e dei propri congiunti, tanto da costringere gli stessi ad alterare le proprie abitudini di vita;
- le missive, inviate alle autorità e tese ad imputare a reati di estrema gravità, colpivano Parte_1 non solo l'uomo ma anche la sua figura di appartenete alle forze dell'ordine, che da appuntato dei carabinieri veniva accusato, tramite le missive del di fatti ignobili ed indicibili nei confronti di una CP_1 minorenne, poi risultate false;
- nel corso degli anni, tali fatti hanno cagionato danni morali e materiali a il quale ha dovuto subire, Pt_1 per un lungo tempo, l'onta di processi, accertamenti, perizie, testimonianze intrapresi nei propri confronti, ma tutte archiviate;
- i fatti illeciti sono durati anni, con invii di centinaia di missive, creando nella famiglia un perenne Pt_1 stato di ansia, paura e agitazione, tanto che la stessa causa penale, durata diversi anni, è stata affrontata dopo varie fasi giudiziali: opposizione all'archiviazione, udienza GIP, processo ordinario e, finalmente, sentenza di condanna per chi ha arrecato anni di disagio agli attori;
- Ancora una volta si rimarca, al fine di inquadrare la gravità dei fatti per cui è stato condannato il sig.
che tali azioni, non solo sono state reiterate nel tempo, ma erano volontariamente CP_1 indirizzate a cagionare danni diretti, ovvero screditare ed infangare l'immagine degli odierni attori sia nell'ambito sociale che direttamente innanzi alle Autorità come la Procura e l'Arma dei Carabinieri ( infatti il sig. svolgeva mansioni di Appuntato presso Il Nucleo Elicotteri Carabinieri di Parte_1
NO e tali fatti hanno avuti ripercussioni sulla propria carriera) che danni indiretti ( infatti tali molestie hanno cagionato un perdurante e grave stato di ansia e di paura protratto nel tempo tanto da ingenerare un fondato timore costringendo i sigg. e ad alterare le proprie abitudini di vita Pt_1 Pt_2 in maniera palesemente negativa e limitativa);
- ingenti sono stati anche i danni patrimoniali subiti dagli istanti, sia in termini di spese legali anticipate, per i lunghi e laboriosi procedimenti penali in cui sono stati coinvolti (sia come imputati che come parti civili) che per le problematiche create alla carriera militare e alle connesse aspettative di lavoro.
Tanto premesso, gli attori convenivano in giudizio per vederlo condannare, per i CP_1 fatti di causa, al pagamento della somma complessiva che il Giudicante riterrà congrua in favore degli attori sia singolarmente che congiuntamente.
L'atto di citazione veniva regolarmente notificato al convenuto che si costituiva ed eccepiva la nullità dell'atto di citazione;
l'infondatezza della domanda risarcitoria perché non provata;
per cui ne chiedeva il rigetto.
Instaurato correttamente il contraddittorio, la causa veniva istruita con prova testi e CMU, espletata e depositata da un perito nominato in sostituzione di quello originario, deceduto improvvisamente dopo aver inviato alle parti la bozza della perizia. pagina 3 di 12 La causa veniva quindi rinviata all'odierna udienza del 30.10.25 per la decisione ex art 281 sexies c.p.c. autorizzandosi le parti al deposito di memorie conclusionali fino a 15 giorni prima.
L'eccezione di nullità dell'atto di citazione è infondata, essendo ben chiari, precisi e delineati sia il petitum che la causa petendi dell'azione risarcitoria intentata dagli attori.
Passando al merito della controversia, è opportuno preliminarmente richiamare l'attenzione sulle fattispecie di cui agli artt. 651 c.p.c. e 2043 c.c.
Si premette che la sentenza della C App Salerno n 1842/21 ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché i reati a lui ascritti di calunnia e stalking si sono estinti per CP_1 intervenuta prescrizione, ma ha confermato le statuizioni civili rese nella sentenza di primo grado, per cui si
è formato il giudicato sull'accertamento della responsabilità penale dell'odierno convenuto per i reati a lui ascritti. In tal senso si richiama il consolidato principio giurisprudenziale di legittimità secondo cui “La sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato e la sua estinzione per intervenuta prescrizione, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati” (Cass. Sentenza n. 5660 del
09/03/2018).
L'art. 651 c.p.c. prevede l'efficacia nei giudizi civili ed amministrativi della sentenza penale che concerne l'avvenuto accertamento della sussistenza del fatto, dell'illiceità penale della condotta e della sua commissione da parte dell'imputato. Pertanto, lo scrivente Tribunale è vincolato dall'accertamento svolto in sede penale della responsabilità del per l'invio delle missive denigratorie e calunniose rivolte al CP_1
ed alla sua famiglia. Pt_1
La Corte di Cassazione ha altresì chiarito che la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine alla "declaratoria iuris" di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ferma restando la necessità dell'accertamento, in sede civile, della esistenza e della entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate dal fatto individuato come "potenzialmente" dannoso e del nesso di derivazione causale tra questo e i pregiudizi lamentati dai danneggiati (cfr. Cass. 9 marzo 2018, n. 5660; 14 febbraio 2019, n. 4318).
In applicazione del suesposto principio, il danneggiato del reato che abbia ottenuto sentenza favorevole in sede penale e sia stato rimandato alla sede civile per la liquidazione dei danni, deve offrire al sensi dell'art 2043 c.c. l'effettiva prova dei pregiudizi subiti, della loro causalità con il reato, considerato che pagina 4 di 12 è esonerato esclusivamente dal dimostrare l'accadimento dell'evento lesivo e la responsabilità del convenuto, in quanto coperti dal giudicato penale.
Tanto acclarato gli attori hanno inteso fornire la prova dei pregiudizi non patrimoniali patiti innanzitutto con l'escussione di due testimoni, amica di famiglia, che dichiarava “Vero. le Testimone_1 lettere minatorie sono state numerose e la mia amica me ne ha fatte leggere diverse. in queste lettere che io ho letto Pt_2 ricordo che il veniva accusato di pedofilia in particolare di avere rapporti sessuali con la minore Pt_1 Persona_2 figlia dei coniugi e , con la complicità di quest'ultima che era descritta come l'amante del Controparte_5 CP_6
, mentre la moglie del sarebbe stata l'amante del sig . questa coppia di coniugi, Pt_1 Pt_2 Pt_1 CP_4 CP_4
– erano amici dei . Tra l'altro li ho conosciuti anche io perché mi invitarono a casa loro per sorbire un caffè. CP_6 Pt_1
La famiglia abita nello stesso condominio della famiglia con cui sono entrati in conflitto a causa CP_1 CP_4 dell'assegnazione di un posto auto e ricordo che il era anche amministratore del condominio. A causa di questo posto CP_1 auto la famiglia ha interrotto i rapporti prima con la famiglia e poi con i , con cui si conoscevano. CP_1 CP_4 Pt_1
La famiglia ha conosciuto la famiglia tramite i . Le lettere minatorie ed anonime sono iniziate a CP_1 Pt_1 CP_4 pervenire presso la famiglia del solo dopo questi avvenimenti, ossia il conflitto sorto per il posto auto. se non ricordo Pt_1 male le prime lettere in assoluto furono spedite nel 2003/2004 e nell'arco degli anni ne sono susseguite tantissime tanto che i miei amici e vivevano con l'incubo di trovare raccomandate nella cassetta della posta, trattandosi di accuse Pt_1 Pt_2 pesanti. Loro riuscirono a capire che la fonte delle lettere anonime era il in quanto ivi erano descritti dei particolari, tipo CP_1 giorni ed orari di accesso all'abitazione che soltanto chi viveva sul posto poteva conoscere. Peraltro i si CP_4 CP_4 scambiavano le notizie ed informazioni con i sulla vicenda confidando che la loro figlia minore è stata attenzionata per Pt_1 un po' di tempo dai servizi sociali a causa delle accuse del Ricordo che nelle lettere in questione sia CP_1 Parte_2 che la figlia erano apostrafate come zoccole, che la era una prostituta che intratteneva relazioni sessuali con tanti Pt_2 uomini. So che tali lettere venivano inviate a varie autorità giudiziarie ed anche ai Carabinieri. La famiglia col tempo Pt_1 infatti venne a sapere che era stata intercettata e controllata dai militari a causa della gravità delle accuse come mi hanno riferito loro. So che queste lettere vennero inviate anche alle famiglie del fidanzatino di In un'altra lettera Parte_3 veniva ascritta come amante di infatti fu sentita dalle forze dell'Ordine nell'ambito di quel Parte_3 Per_3 procedimento giudiziario. conosco da anni la famiglia e sono persone di elevata moralità ed una famiglia serena. Io ho Pt_1 iniziato a vederli nervosi e tesi a causa delle lettere e delle conseguenze che ne sono derivate. So che anche la famiglia CP_4 ha avuto problemi giudiziari a cause del In alcune lettere erano contenute anche minacce nei confronti di CP_1 Pt_2 che iniziò a temere per la propria incolumità iniziando a modificare le sue abitudini di vita. infatti per non
[...] incontrare la famiglia i trascorrono la maggior parte del periodo dell'anno presso un'abitazione in CP_1 Per_4
Roccadaspide, paese natale di ” … “vero. Almeno una lettera delle tante con l'accusa di pedofilia, Parte_1 precisando però che fu inviata a tutti i condomini della palazzina della famiglia ” … “vero l'ho già detto. in quella Pt_1 casa non si viveva più serenamente. aveva crisi di pianto in mia presenza. non dormiva la notte. l'ho percepito le volte Pt_2 in cui sono rimasta io stessa a dormire da lei. ci trovavamo alle tre di mattina a chiacchierare in cucina”… “la circostanza del pagina 5 di 12 litigio per il posto auto mi è stata riferito sia dai che dai;
non ho assistito personalmente. come detto ho Pt_1 CP_4 conosciuto i che per disperazione hanno cambiato casa. nel condominio in cui vivevano le famiglie e CP_4 CP_1
abitano anche altre famiglie ma loro hanno avuto il sospetto che le lettere fossero riconducibili al perché CP_4 CP_1 iniziarono ad arrivare dopo il litigio per il posto auto. Ribadisco che che in particolare era la mia amica era Pt_2 legatissima all'ambiente di Bellizzi e non se ne sarebbe mai andata da quella casa, ma viveva una condizione di disagio, perché temeva di incontrare il per cui per riacquistare un minimo di serenità abita più stabilmente a Roccadaspide”; e CP_1
, Comandante del in servizio presso l'Arma dei Carabinieri che dichiarava “vero. Testimone_2 Pt_1
La sua pratica giudiziaria era l'arma territoriale ma il nostro ufficio la seguiva per i riflessi di carattere disciplinare. la sua carriera per così dire era interrotta dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini a causa della gravità del reato contestato. peraltro a causa di queste accuse, venne temporaneamente rimosso da servizi esterno ed affidato soltanto a servizi interni.
Nell'attesa che definisse la sua posizione penalmente, l'Arma doveva salvaguardare la sua immagine… Vero. Ricordo vagamente di aver letto alcune di queste lettere. Nel contenuto era scritto che la bimba riferiva che dopo essere stata con il
le aveva lasciato il sapore amaro. Ricordo questo particolare in una delle lettere perché mi ha colpito …”. Il teste Pt_1 confermava inoltre che le missive furono inviate anche alla Procura della Repubblica, al Tribunale dei
Minori e al Comando Generale dei CC;
che a causa delle suddette fu aperto un procedimento che comportò sia un percorso psicologico sulla minore che un accertamento della condotta da parte CP_4 del Tribunale e del comando di CC sulla persona del;
che il ha avuto Parte_1 Pt_1 ripercussioni nello svolgimento della propria attività lavorativa: nervosismo costante, distrazione, preoccupazioni, stress, difficoltà di dormire, inappetenza, oltre a subire gravi ripercussioni nell'ambito lavorativo: accertamenti da parte del Comando Generale, richieste di chiarimenti, interventi da parte dei superiori gerarchici;
che fu aperta una pratica disciplinare relativa al , detenuta in cassaforte;
che a Pt_1 livello lavorativo lui si sentiva messo in secondo piano a causa dell'inchiesta; che a seguito dello sviluppo delle indagini emergeva sempre di più l'infondatezza dell'accusa, ma inizialmente fu destinato alla mansione di piantone, come un semplice carabiniere ausiliario.
Si rammenta che il reato di atti persecutori (c.d. stalking) ex art. 612-bis c.p. (uno dei reati di cui la famiglia è rimasta vittima) descrive un delitto di evento a forma vincolata, ove la condotta deve Pt_1 presentare un duplice connotato e l'evento può essere di tre diverse tipologie.
Partendo dalla condotta, la stessa deve essere “reiterata”, ove il suddetto requisito serve, all'evidenza, a connotare un reato abituale, nel quale la sussistenza dell'illecito viene meno solo in presenza di episodici comportamenti molesti, immediatamente interrotti a fronte della contraria volontà del soggetto passivo.
Nel delitto previsto dall'art. 612-bis c.p., che ha natura abituale, l'evento deve essere il risultato della condotta persecutoria nel suo complesso e la reiterazione degli atti considerati tipici costituisce elemento unificante ed essenziale della fattispecie, facendo assumere a tali atti un'autonoma ed unitaria offensività, in pagina 6 di 12 quanto è proprio dalla loro reiterazione che deriva nella vittima un progressivo accumulo di disagio che infine degenera in uno stato di prostrazione psicologica in grado di manifestarsi in una delle forme descritte dalla norma incriminatrice (Cass. Pen., Sez. V, 8 giugno 2016, n. 54920). Peraltro, ai fini della configurabilità del reato è sufficiente la consumazione anche di uno solo degli eventi alternativamente previsti.
Nel caso di specie, è emersa la reiterazione della condotta delittuosa mediante l'invio di numerose missive dal contenuto altamente denigratorio destinato a più soggetti.
Oltre ad essere “reiterata”, la condotta deve poi sostanziarsi, alternativamente, in minacce e molestie, laddove per “molestie” deve intendersi ogni disturbo o indebita interferenza nella vita privata o di relazione della vittima.
Infine, il delitto di stalking si caratterizza per un triplice, alternativo, evento.
La condotta, infatti, deve essere tale da:
- cagionare un perdurante e grave stato di ansia e di paura nella vittima;
- ingenerare il fondato timore per l'incolumità della vittima e/o dei suoi prossimi congiunti o di persone comunque legate alla vittima da relazione affettiva;
- costringere la vittima ad alterare le sue abitudini di vita.
E' stato peraltro precisato in giurisprudenza che qualora la condotta dello stalker sia fonte di continuo stato d'ansia e di timore per l'incolumità propria e dei familiari della vittima, non è essenziale, ai fini della configurabilità del reato, anche il mutamento delle abitudini di vita, costituendo lo stato d'ansia e il mutamento delle abitudini di vita eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice (Cass. Pen.,
Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 8362).
Gli eventi di danno nell'accezione normativa ed ermeneutica sopra delineata sono ampiamente stati dimostrati dalla prova orale espletata in corso di giudizio. Escludendo le valutazioni personali, i testi hanno rammentato fatti oggettivi da cui emergono sia lo stato di perdurante e grave stato d'ansia dei componenti della famiglia sia la alterazione delle abitudini di vita. La teste ha riferito infatti che i Pt_1 Tes_1
, per non incontrare la famiglia hanno trascorso la maggior parte del periodo dell'anno Pt_1 CP_1 presso un'abitazione in Roccadaspide, paese natale di;
che la sua amica aveva Parte_1 Pt_2 crisi di pianto in sua presenza;
che non dormiva di notte;
che in un'occasione, quando era rimasta a dormire da lei, si erano ritrovavate a chiacchierare in cucina alle tre di mattina;
che viveva una condizione di disagio, perché temeva di incontrare il per cui al fine riacquistare un minimo di serenità ha abitato CP_1 più stabilmente a Roccadaspide.
Ugualmente l'altro teste ha riferito lo stato d'animo del , che è stato sottoposto ad un Pt_1 procedimento disciplinare ed ha subito un blocco nell'avanzamento della propria carriera a causa pagina 7 di 12 dell'infamante ed infondata accusa di pedofilia;
non solo, ha subito anche un procedimento penale che è una fonte di stress e di ansia anche per qualunque persona, anche se consapevole della propria innocenza.
Pertanto, gli attori hanno provato la fondatezza della domanda risarcitoria;
hanno provato i danni non patrimoniali subiti dal fatto illecito commesso in loro danno dal accertato in sede penale. CP_1
Passando alla liquidazione, il CMU nominato, prima della prematura scomparsa, espletava le operazioni peritali e redigeva la bozza che inviava alle parti.
In considerazione del suo decesso avvenuto prima di fornire risposta alle osservazioni delle parti si procedeva alla nomina di un nuovo consulente che, dopo aver evidenziato la difficoltà di accertamento del danno a 15 anni di distanza dai fatti, ha appurato dal colloquio con che egli, pur stando Parte_1 male, evitò di rivolgersi a specialisti psichiatri per timore che glie ne derivasse un pregiudizio, essendo carabiniere in servizio;
che meno comprensibilmente la signora ha atteso circa 12 anni Parte_2 per rivolgersi ad uno specialista (cfr certificazioni del dott. dell'anno 2022), mentre Per_5 Parte_3 gli ha riferito di non aver riportato conseguenze psicologiche dai fatti illeciti per cui è causa, che
[...] costituiscono per lei solo un lontano ricordo.
Indi il perito ha rassegnato le seguenti considerazioni medico legali: , considerato Parte_1 il quadro clinico attuale ed il riverbero emotivo ancora molto evidente evocato dalla rievocazione dei fatti, ha maturato una forma lieve di Disturbo dell'Adattamento, del tipo “con ansia ed umore depresso”, persistente a distanza di anni dagli eventi traumatici e quantificabile nella misura del 5 (cinque) per cento permanente. La patologia è da ritenersi in correlazione eziologica con i fatti di causa in quanto risultano rispettati i seguenti criteri del nesso di causalità:
-criterio cronologico: la sofferenza insorse dopo i fatti e perdurò nel tempo, inducendo anche il a cambiamenti radicali nelle proprie abitudini di vita, fino ad abbandonare l'appartamento Pt_1 acquistato e trasferirsi in altro comune;
-criterio di idoneità quanti-qualitativa degli eventi stressanti a determinare la sintomatologia insorta, essendo i contenuti delle lettere anonime particolarmente diffamanti, a maggior ragione per una persona che era in servizio nell'Arma;
-criterio di esclusione di altri momenti eziologici non risultando che il sia stato esposto Pt_1 negli anni intercorsi dall'epoca dei fatti sino ad oggi, ad altri fattori causali di stress.
Il CTU ha quindi confermato le conclusioni del precedente perito, superando le critiche poste dalle parti alla bozza di lui, secondo cui la diagnosi di disturbo dell'adattamento nel , Parte_1 cozzerebbe col dato di depressione umorale, soffermandosi sulla distinzione tra “depressione” intesa come sintomo, e depressione intesa come malattia;
la depressione maggiore è un esempio di malattia, mentre il sintomo ”depressione” può entrare nel corteo sintomatologico di altre malattie, diverse dalla sindrome depressiva. Il fatto che nel esista una lieve quota di depressione umorale, non vuol dire che egli Pt_1 pagina 8 di 12 presenta una “malattia depressiva” e che la diagnosi di disturbo dell'adattamento sia quindi errata;
infatti, nel disturbo dell'adattamento è espressamente previsto il sottotipo “con ansia ed umore depresso”.
Per quanto riguarda la signora la reazione allo stress da lei presentata, che Parte_3 certamente vi fu, ma ebbe carattere fisiologico e non patologico e quindi non va risarcita come danno biologico ma come sofferenza morale o pretium doloris.
Relativamente alla signora ella patì una reazione ansiosa, che la indusse a Parte_2 modificare i programmi e le abitudini di vita. Ella non ha rievocato al CTU, come la figlia i fatti in Pt_3 maniera distaccata e serena, ma ha mostrato attualmente una perdurante partecipazione emotiva, che pur essendo in buona parte fisiologica sconfina in piccola parte nell'area della patologia. Si tratta di una persona che comunque presenta tratti di personalità esprimenti una lieve iperemotività di base emersa anche al test
MMPI. Nel quesito suppletivo posto dal Magistrato il sottoscritto è stato incaricato di quantificare comunque l'eventuale reazione ansiosa ai fatti, pur in assenza di una patologia psichiatrica conclamata. Nel caso della signora la condizione patologica di reazione ansiosa “marginale”, e cioè di patologia Pt_2 borderline, a scavalco fra reazione fisiologica e patologica, può essere quantificata in termini di micropermanente , con una percentuale del 2-3 (due-tre) per cento.
Infine, per quanto riguarda l'eventuale invalidità temporanea, premesso che è impossibile ricostruire con certezza lo stato mentale degli interessati all'epoca, in quanto i fatti risalgono a circa 14 -15 anni fa e non esiste alcun elemento documentale che dimostri l'esistenza di una reazione psicopatologica acuta nei ricorrenti in tale epoca, il CTU ha precisato che, in ogni caso, la modalità di svolgimento degli eventi, che avvennero in maniera graduale e ripetuta nel tempo, sono scarsamente compatibili con l'instaurazione di una patologia acuta transitoria , mentre è verosimile che il danno attuale (del e della Parte_1 signora in quanto la signora non risulta aver riportato alcuna sequela Pt_2 Parte_3 psicopatologica) abbia avuto ab initio una connotazione clinica a lento decorso, grosso modo equivalente per gravità alla condizione attuale.
Pervenivano osservazioni alla bozza da parte dei consulenti di parte che chiedono rispettivamente un incremento al 6% ed un dimezzamento al 2,5% del danno biologico stimato dal CTU che ha puntualmente replicato che le barèmes valutative non vanno intese in maniera rigida ma costituiscono dei riferimenti orientativi che vanno adattati al singolo caso;
e che nel caso del un valore lievemente Pt_1 più basso del limite minimo del range definisce adeguatamente la portata del quadro clinico con sintomi di lieve entità confermando quindi la valutazione del 5%.
Il CTU ha puntualmente smentito anche le osservazioni formulate dai periti con riferimento alla posizione delle altre due parti attrici con motivazioni logiche, chiare, coerenti, plausibili, che si condividono pienamente e si intendono richiamate per relationem. Ha ribadito il CTU che la sig.ra non si è Pt_2 sottoposta ad alcun trattamento psichiatrico, né si è recato presso qualche P.S. perché il disturbo pagina 9 di 12 riscontrato è stato lieve e non a caso il perito le ha riconosciuto soltanto un 2-3% di danno biologico.
L'affermazione del ctp di parte convenuta secondo cui i sintomi psichici riscontrati derivassero da pregresse malattie non trova alcun riscontro nell'anamnesi della paziente, come puntualizzato dal CTU, che per l'effetto ha confermato le conclusioni rassegnate in bozza.
Ai fini della liquidazione lo scrivente Tribunale ricorre alle tabelle milanesi, secondo il seguente prospetto:
Parte_1
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 53 anni
Percentuale di invalidità permanente 5%
Punto danno biologico € 1.741,60
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 435,40
Punto danno non patrimoniale € 2.177,00
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 6.444,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 8.055,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 11.277,00
Totale generale: € 8.055,00
Totale con personalizzazione massima € 11.277,00
Parte_2
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 45 anni
Percentuale di invalidità permanente 3%
Punto danno biologico € 1.567,44
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) € 391,86
Punto danno non patrimoniale € 1.959,30
Giorni di invalidità temporanea totale 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 0 pagina 10 di 12 Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 0
Danno biologico risarcibile € 3.668,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 4.585,00
Con personalizzazione massima (max 50% del danno biologico) € 6.419,00
Totale generale: € 4.585,00
Totale con personalizzazione massima € 6.419,00
Parti attrici hanno ampiamente provato con le deposizioni testimoniali il pregiudizio personale, famigliare e dinamico-relazionale subito a cagione delle infamanti accuse mosse loro dal e delle CP_1 conseguenze che ne sono derivate. Il ha patito lo stress di subire un procedimento penale ed ha Pt_1 subito un pregiudizio anche per la sua carriera nell'arma dei carabinieri, mentre la moglie di lui ha modificato le proprie abitudini di vita. Parti attrici hanno quindi provato i presupposti dell'incremento per personalizzazione in misura massima del risarcimento del danno non patrimoniale patito.
Nulla va riconosciuto a , che solo di riflesso ha subito la situazione negativa, che ha Parte_3 visto nel proprio genitore il bersaglio principale delle gravissime accuse infamanti del Infatti il CTU CP_1 sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla stessa parte non le ha riconosciuto alcun danno biologico.
Tali somme sono liquidate all'attualità e, in quanto debito di valore, devono essere incrementate di interessi legali sulla somma devalutata alla data del sinistro (che si fa coincidere con il 24.12.2009 data della prima missiva contenente le gravi ed infamanti accuse) e annualmente rivalutata fino alla data di pubblicazione della presente sentenza (Cass. Sent. n. 25734/08; Cass. S.U. Sent. n. 1712/1995).
Le spese di questo giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori intermedi tra i parametri minimi e medi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014 relative allo scaglione di valore della causa individuabile secondo il decisum.
Va riconosciuto inoltre l'incremento del 30% ex art 4 co 2 DM 55/14 per l'assistenza in giudizio di più parti. In considerazione della posizione marginale della figlia degli attori in cui favore non è stato riconosciuto alcun risarcimento, si opererà un solo incremento del 30%
Spese di CTU a carico di parte convenuta secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Gustavo Danise, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così definitivamente provvede:
1) in accoglimento della domanda giudiziale, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parti attrici della somma di € 11.277,00 a favore di e di € 6.419,00 a favore di Parte_1 Parte_2
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria secondo le modalità indicate in motivazione;
pagina 11 di 12 2) condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in €
4950,00 per compensi – già applicato l'incremento del 30% ex art 4 co 2 DM 55/14 -, oltre rimborso spese vive, rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge da calcolarsi sull'onorario;
3) pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU, con diritto di regresso a favore di parte attrice di quanto eventualmente anticipato;
Così deciso in Salerno
30.10.2025
IL GIUDICE
Dr. Gustavo Danise
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