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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 28/02/2025, n. 345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 345 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio IA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1428/2024
R.G.sul ricorso depositato il 19/03/2024 proposto da ed (difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Pietro Siviglia) nei confronti di ( difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio IA ) all'esito della camera di consiglio , così definitivamente provvedendo
“ Accoglie la domanda delle ricorrenti e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto : condanna il ad attribuire alle parti Controparte_1
ricorrenti e l beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, Pt_1 Pt_4
comma 121, L. n. 107/2015 per il servizio a termine dedotto con il ricorso relativo all'anno scolastico 2023/2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Nulla da provvedere sulla domanda di e spese compensate tra la predetta e il Pt_3
resistente . CP_1
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti e Parte_1
delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per Parte_2
compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2018/2019, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al pagamento in Controparte_1
1 favore delle ricorrenti, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, della somma di €. 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 per le ricorrenti e e per l'anno scolastico Pt_1 Pt_4
2021/2022 per la ricorrente oltre a quelli nel frattempo maturandi;
Pt_3
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe Controparte_1
contestando la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso di e va accolto mentre nulla da Pt_1 Pt_2
provvedere sulla domanda di , avendo rinunciato . Pt_3
CARTA DOCENTE
La domanda è in una parte rivolta alla pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui. , sostenendo di aver lavorato con incarichi a termine .
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
2 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro delle parti ricorrenti Parte_5
emergono nell'anno sc. 2023 /2024 supplenza svolta con inizio anteriore al 31
[...]
dicembre e termine al 30 giugno successivo dunque una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
3 Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero E hanno dimostrato l'inserimento attuale nelle graduatorie Pt_1 Pt_4
scolastiche e dunque la permanenza nel sistema scolastico .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica
Quanto invece alla supplenza della ricorrente la domanda del beneficio risulta Pt_3 rinunciata per come dichiarato in note e a verbale d'udienza.
Ne discende che, in mancanza della volontà del di insistere nel rigetto della domanda CP_1
, va preso atto che la domanda è stata ritirata ed è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito per cui nulla da provvedere .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese compensate per intero tra e stante la oggettiva controvertibilità della Pt_3 CP_1
questione .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e con aumento per collegamenti ipertestuali .
Reggio IA 28.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile
Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio IA dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 1428/2024
R.G.sul ricorso depositato il 19/03/2024 proposto da ed (difese Parte_1 Parte_2 Parte_3 dall'avv. Pietro Siviglia) nei confronti di ( difeso ex lege dall'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Reggio IA ) all'esito della camera di consiglio , così definitivamente provvedendo
“ Accoglie la domanda delle ricorrenti e, per Parte_1 Parte_2
l'effetto : condanna il ad attribuire alle parti Controparte_1
ricorrenti e l beneficio della cosiddetta Carta docente di cui all'art. 1, Pt_1 Pt_4
comma 121, L. n. 107/2015 per il servizio a termine dedotto con il ricorso relativo all'anno scolastico 2023/2024 nella misura dell'importo nominale di € 500,00 per ciascuno anno scolastico , oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
Nulla da provvedere sulla domanda di e spese compensate tra la predetta e il Pt_3
resistente . CP_1
Condanna parte resistente al pagamento alle ricorrenti e Parte_1
delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2000,00 euro per Parte_2
compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di:
1. accertare e dichiarare il diritto delle ricorrenti, quale docente in servizio a tempo determinato, ad ottenere il beneficio economico di €. 500,00 annui, a decorrere dall'A.S. 2018/2019, tramite la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107/2015; 2. condannare, pertanto, il al pagamento in Controparte_1
1 favore delle ricorrenti, tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015, della somma di €. 500,00 per l'anno scolastico 2023/2024 per le ricorrenti e e per l'anno scolastico Pt_1 Pt_4
2021/2022 per la ricorrente oltre a quelli nel frattempo maturandi;
Pt_3
3. Con vittoria delle spese di giudizio, competenze ed onorari oltre al rimborso delle spese generali ed accessori di legge maggiorate del 30% ex art. 4 c.1 bis DM 55/2014 stanti i collegamenti ipertestuali contenuti nel ricorso da distrarsi ex art. 93 c.p.c. al procuratore che si dichiara antistatario.
Si costituiva parte resistente come in epigrafe Controparte_1
contestando la domanda .
Rimessa la causa in decisione, il ricorso di e va accolto mentre nulla da Pt_1 Pt_2
provvedere sulla domanda di , avendo rinunciato . Pt_3
CARTA DOCENTE
La domanda è in una parte rivolta alla pretesa al beneficio della c.d Carta docente , per l'acquisto di beni o servizi formativi, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015. per il valore di 500,00 euro annui. , sostenendo di aver lavorato con incarichi a termine .
In argomento la giurisprudenza di legittimità investita della funzione interpretativa della normativa in esame con rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., e sub specie della estensione del beneficio anche a coloro che stipulino contratti a termine ( supplenze ) in ambito scolastico pubblico, ha concluso con la sentenza n. 29961/2023 pronunciando il seguente principio di diritto :
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore
2 corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.>.
La portata interpretativa della decisione, esercizio della funzione nomofilattica assegnata dall'ordinamento alla Suprema Corte nella specie di cui al rinvio pregiudiziale previsto dall'art 363 bis c.p.c. , non è qui suscettibile di un diverso avviso né comunque emergendo ragioni contrarie, per cui il principio va applicato alla materia in esame.
La sentenza sopra riportata non si è pronunciata invece, non essendo oggetto del procedimento rimesso, sulla possibile spettanza del diritto al beneficio allorchè i periodi di lavoro a termine non configurino supplenza annuale né incarico fino al termine delle attività didattiche ma supplenze brevi nel corso dell'anno o solo per sommatoria coprano un lasso temporale pari o superiore a quello annuale .
Orbene, nel caso di specie , dai contratti di lavoro delle parti ricorrenti Parte_5
emergono nell'anno sc. 2023 /2024 supplenza svolta con inizio anteriore al 31
[...]
dicembre e termine al 30 giugno successivo dunque una supplenza fino al termine delle attività didattiche.
3 Ne discende che, in applicazione del principio affermato come sopra declinato , deve essere riconosciuto alla parte ricorrente, in assenza delle condizioni ostative contemplate dal principio dettato dalla Suprema ( fuoriuscita dal sistema delle supplenze o cessazione dal servizio di ruolo neppure dedotto dal ), il beneficio richiesto , con condanna del a procedere CP_1 CP_1 all'attribuzione della Carta Docente per ciascuno degli anni dedotti in ricorso , oltre accessori di legge .
Invero E hanno dimostrato l'inserimento attuale nelle graduatorie Pt_1 Pt_4
scolastiche e dunque la permanenza nel sistema scolastico .
Il diritto sorge in ragione del contratto stipulato e non richiede una domanda specifica
Quanto invece alla supplenza della ricorrente la domanda del beneficio risulta Pt_3 rinunciata per come dichiarato in note e a verbale d'udienza.
Ne discende che, in mancanza della volontà del di insistere nel rigetto della domanda CP_1
, va preso atto che la domanda è stata ritirata ed è venuto meno l'interesse alla pronuncia di merito per cui nulla da provvedere .
SPESE DEL GIUDIZIO
Spese compensate per intero tra e stante la oggettiva controvertibilità della Pt_3 CP_1
questione .
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali e con aumento per collegamenti ipertestuali .
Reggio IA 28.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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