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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 07/11/2025, n. 4789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4789 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 16063/2022, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
G. Mazzini, 100, C.F.: ; C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sant'Agata, 11/5, C.F.: ; C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_3
C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Imperia, Viale Matteotti 16, presso e nello studio dell'Avv. Mario Tropini, C.F. (numero di fax: 0183.64364 - indirizzo C.F._4
pec: t), che li rappresenta e difende nell'ambito del Ema_1 Email_2
presente procedimento in forza di deleghe in atti;
-attori- contro
nata a [...] il [...] (C.F residente in CP_1 C.F._5
Palermo via delle Alpi, 36, elettivamente domiciliata in Palermo, via F.sco Padovani, 20 presso lo studio dell'avv. Michele Conigliaro ( ) dal quale è C.F._6
rappresentata e difesa per mandato in atti;
pagina 1 di 19 -convenuta-
e contro
(già , P. VA , con sede in Milano, Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
Viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore dott. in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con CP_4
delibera del 1 Aprile 2021, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in atti, dall'avv. Michele Tavazzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._7
presso il suo studio in Bologna, via Marconi n. 9 (indirizzo PEC:
Email_3
-terza chiamata-
oggetto: responsabilità medica - danno parentale.
*****
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte):
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda e per l'effetto: - accertare l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio ed il suo verificarsi secondo le modalità descritte, dichiarando esistente il nesso causale fra evento lesivo ed evento morte;
- accertare e dichiarare la responsabilità solidale di CP_1
, e della in persona del legale
[...] Controparte_5 Controparte_6
rappresentante pro-tempore, nella determinazione del decesso della Sig.ra
[...]
per tutte le ragioni indicate e provate , come già appurata e dichiarata nei tre Per_1
gradi di giudizio in sede penale e nella sentenza civile n. 304/2021 del Tribunale di Torino;
- atteso l'intervenuto risarcimento del danno agli odierni attori pro quota da parte della
[...]
e del dott. , dichiarare tenuta e condannare Controparte_6 Controparte_5
la dott.ssa e la terza chiamata , in solido fra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento del danno della quota di un terzo di spettanza della stessa convenuta in favore degli attori e nipoti ex fratre di Parte_2 Parte_1 [...]
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (compresi i pregiudizi biologici, Per_1
pagina 2 di 19 morali, esistenziali, da perdita del rapporto parentale anche futuri) risarcibili iure proprio, nella misura di € 40.000,00 ciascuno, nonché all'importo di € 13.333,00, ciascuno, in qualità di eredi di – o nella misura meglio vista e ritenuta all'esito delle Persona_2
risultanze istruttorie, ovvero secondo diverse somme che verranno ritenute congrue dall'Ill.mo Giudice, secondo i parametri risarcitori in uso, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal fatto al saldo – ed in favore della attrice , Parte_3
sorella di , solo iure proprio nella misura di € 54.000,00 – o, anche per tale Persona_1
posizione, nella misura meglio vista e ritenuta all'esito delle espletata istruttoria , ovvero secondo diverso importo che verrà ritenuto congruo dall'Ill.mo Giudice, secondo i parametri risarcitori in uso, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal fatto al saldo. In via istruttoria disporre l'acquisizione di tutta la documentazione inerente al processo penale
(RGNR 1662/07 e 32337/09 RGNR, n 117/10 e 2690/10 R.G. e n. 3305/12 R G C.A.) di cui alle sentenze in atti. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio, ivi comprese le spese generali, CPA, IVA, clausola esecutiva e fatto salvo ogni altro diritto”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note scritte): reiectis adversis;
In via preliminare: fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della
, oggi in persona del legale Controparte_7 Controparte_2
rappresentate pro tempore domiciliato per la carica in in Milano viale Certosa, 222.
Nel merito:
1. rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti.
2. in via subordinata limitare il risarcimento alle sole voci di danno che saranno provate in giudizio.
3. nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la terza chiamata in giudizio, la compagnia è tenuta a indennizzare gli attori. CP_2
pagina 3 di 19
4. per l'effetto condannare la compagnia HDI Assicurazioni SpA, a corrispondere
l'indennizzo inella misura che verrà stabilita all'esito dell'istruttoria oltre alla refusione delle spese legali del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni della terza chiamata (come da note scritte):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis: nel merito, in via principale: rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dalla dott.ssa nei confronti di CP_1
per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda i danni non patrimoniali che gli attori hanno affermato di aver subito a seguito della morte della Sig.ra avvenuta in Persona_1
data 21.02.2007 e cagionata per malpractice medica, in seguito ai trattamenti sanitari ricevuti dal Dott. e dalla Dott.ssa presso la Casa di Cura Controparte_5 CP_1
Maria Pia Hospital S.r.l.
Invero, con atto di citazione notificato in data 10.08.2022 e Parte_1
(nipoti ex fratre della Sig.ra in quanto figli ed eredi del Parte_2 Persona_1
defunto fratello di costei, ), nonché (sorella della Persona_2 Parte_3
de cuius) hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la sola dott.ssa
(avendo gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ossia il dott. CP_1 CP_5
e la risarcito il danno patito dagli attori),
[...] Controparte_6
chiedendone la condanna - limitatamente alla sua quota di responsabilità - al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale con la loro congiunta.
pagina 4 di 19 Dunque, per quanto riguarda più in particolare la posizione di Parte_1
e , costoro hanno agito nel presente giudizio sia iure proprio, sia
[...] Parte_2
iure hereditatis quali figli di , fratello della de cuius. Persona_2
A fondamento della loro pretesa, gli attori hanno richiamato le sentenze pronunciate, nell'ambito del processo penale, dal Tribunale di Torino (sent. n. 3724/2011), dalla Corte
d'Appello di Torino (sent. 312/2014) e dalla Corte di Cassazione (sent. 25689/2016), nonché la sentenza n. 304/2021 (divenuta irrevocabile in data 05.10.2021) emessa dal
Tribunale di Torino nel giudizio civile R.G. n. 5702/2018, che era stato promosso da altri danneggiati.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 25.11.2022, la dott.ssa ha CP_1
contestato la domanda delle parti attrici sostenendo l'assenza degli elementi necessari per ritenere configurabile il pregiudizio lamentato dagli attori in termini di danno da perdita del rapporto parentale.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
(oggi, , con la quale la aveva Controparte_7 Controparte_2 CP_1
sottoscritto la polizza RC N. 548406686-09, con decorrenza dal 2003, si è costituita in giudizio la predetta compagnia assicurativa eccependo che l'inoperatività della suddetta polizza nella vicenda de qua sarebbe già stata accertata con la sentenza n. 304/2021
(divenuta oramai irrevocabile), con la quale il Tribunale di Torino aveva, appunto, statuito in ordine alla inefficacia della predetta polizza assicurativa rispetto al sinistro dedotto in causa dagli eredi Per_1
Depositate dalle parti, nel rispetto dei termini loro assegnati, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice - all'esito della fase di trattazione del giudizio - ha pronunciato ordinanza istruttoria con la quale, ritenuto che la ricostruzione in ordine alla responsabilità dell'evento morte potesse essere affidata alle prove formatesi nel processo penale ed in quello civile, ha istruito la causa sul rapporto affettivo che legava gli attori alla defunta mediante escussione di testi.
pagina 5 di 19 Quindi, completata l'istruttoria orale, con ordinanza del 05.04.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio sino al 26.06.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
*****
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
La prima questione da esaminare attiene all'accertamento delle cause del decesso della
Sig.ra ed alla imputazione delle responsabilità per tale evento in capo ai Persona_1
sanitari alla struttura ospedaliera e, in particolare, per quel che qui rileva, alla dott.ssa
. CP_1
Tali profili devono ormai ritenersi definitivamente acclarati sulla base delle sentenze pronunciate nel processo penale, di cui sopra (in ragione delle quali la condanna della dott.ssa per il reato di cui all'art. 589 c.p. deve ritenersi oramai irrevocabile), CP_1
nonché della sentenza n. 304/2021 pronunciata nel giudizio civile R.G. 5702/2018
(promosso da altri danneggiati), sentenza con la quale è stata accertata e ripartita la relativa responsabilità nella misura del 30% a carico della e nella misura del CP_6
35% cadauno in capo ai due medici chirurghi (dott.ssa e dott. . CP_1 CP_5
Del resto, sotto tale profilo deve osservarsi come la convenuta non abbia svolto alcuna contestazione.
*****
3. Gli attori hanno chiesto iure proprio - e i soli e Parte_1 Parte_2
anche iure hereditatis, quali figli di , fratello della de cuius - il
[...] Persona_2
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Con riguardo al risarcimento del danno subito iure proprio dai congiunti della vittima primaria, si parla di danno riflesso, ovvero di un danno subito per una lesione inferta non pagina 6 di 19 a sé stessi, ma ad altri;
e, tuttavia, “il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia
è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie”
(cfr. Cass. n. 7748/20).
Ancora, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt.
2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”
(cfr. Cass. n. 20287/19).
pagina 7 di 19 Dunque, il danno non coincide con l'interesse protetto, ma costituisce danno-conseguenza che deve essere allegato e la cui prova può essere fornita anche in via presuntiva e in base alle nozioni di comune esperienza sulla base degli elementi oggettivi offerti dal danneggiato (quali lo stretto vincolo familiare, la convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti ecc.) e tenuto conto dell'id quod plerumque accidit>, in assenza di elementi probatori contrari: “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr. Cass. n. 4571/23, nonché Cass. n. 11212/19, Cass. n. 4253/12 e Cass. n.
10527/11).
Ai fini della liquidazione vengono in esame le nuove Tabelle integrate a punti (edizione
2024), elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come evidenziato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22).
pagina 8 di 19 Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote e sono, per l'appunto, Tabelle a punti, ovvero individuano un 'valore punto' (pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello ad € 1.698,00) e diversi punti, attribuibili in relazione all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relazione affettiva.
Con particolare riferimento a tale ultimo parametro (per il quale sono previsti fino a 30 punti - cd. punto E) assumono rilievo ulteriori circostanze di fatto rispetto a quelle dei parametri precedenti, quali, a titolo esemplificativo, frequentazioni e contatti (in presenza, telefonici), condivisione di feste, ricorrenze, vacanze, di attività lavorativa o hobby, attività di assistenza sanitaria o domestica, agonica, penosità e durata della malattia, ecc.
*****
4. Ciò chiarito in diritto, deve passarsi alla valutazione delle posizioni singole degli odierni attori nel presente processo, tenendo conto che le varie situazioni da considerare sotto il profilo del legame parentale appaiono essere le seguenti:
• sorella;
Parte_3
• (e, per esso, i figli e , che agiscono nella Persona_2 Parte_1 Pt_2
loro qualità di eredi, ), fratello;
Persona_2
• e , nipoti ex fratre. Parte_1 Parte_2
4.1 Ora, l'istruttoria orale ha confermato che la Sig.ra era molto Parte_3
legata alla sorella defunta, avendo anche convissuto insieme a quest'ultima per diverso tempo. Dalle dichiarazioni dei testi, invero, è emerso che la vittima, trasferitasi da Foggia
a Torino, era stata ospitata proprio dalla sorella con la quale la vittima Pt_3
trascorreva molto tempo. Peraltro, le due sorelle avevano lavorato insieme per diversi anni, dapprima in un'impresa di pulizia, poi aprendo una trattoria a GI ( Parte_4
che avevano gestito insieme e, infine, aprendo, sempre insieme, un bar in corso
[...]
Regina.
pagina 9 di 19 Procedendo, quindi, alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle Milanesi
2024, a sono attribuibili i punti come segue: Parte_3
- età vittima primaria (63 anni) 10 punti
- età vittima secondaria (67 anni) 10 punti
- convivenza 0 punti
- superstiti 9 punti
- intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 44 punti.
Il danno parentale viene, pertanto, liquidato in complessivi € 74.712,00, da intendersi liquidato all'attualità. Tenuto conto della quota di responsabilità (pari al 35%) attribuita in capo alla dott.ssa ed accertata con la sentenza n. 304/2021 pronunciata nel CP_1
giudizio civile R.G. 5702/2018, oramai divenuta irrevocabile, l'odierna convenuta deve essere condannata, in ragione del pregiudizio subito da al Parte_3
pagamento della somma di euro 26.149,20, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
*****
4.2 Il danno parentale patito da (fratello di Persona_2 Persona_1
deceduto in data 01.06.2011 e rappresentato in questo giudizio, ciascuno per la quota di un terzo, dai figli e ) è già stato liquidato, Parte_1 Parte_2
con la richiamata sentenza n. 304/2021 del Tribunale di Torino, nell'importo di euro
120.000,00. Come già chiarito, la predetta sentenza è divenuta irrevocabile.
A ciascuno degli attori/figli di compete, iure hereditatis, la somma di Persona_2
euro 40.000,00: sicchè, tenuto conto della quota di responsabilità (pari al 35%) attribuita in capo alla dott.ssa , l'odierna convenuta deve essere condannata al pagamento, in CP_1
favore dei predetti attori, della somma di euro 14.000,00 cadauno.
A differenza di quanto previsto per il danno riconosciuto a il cui Parte_3
relativo importo deve intendersi già liquidato all'attualità, le somme riconosciute in favore di e andranno rivalutate in base agli Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 19 indici Istat dalla data del decesso della (21.02.2007), così per un importo di Per_1
euro 19.446,00 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, in conformità a quanto deciso dal Tribunale con la richiamata sentenza n. 304/2021, trattandosi appunto di statuizioni che devono ritenersi oramai passate in giudicato.
*****
4.3 Passando, poi, alla determinazione del danno parentale patito, iure proprio, da e , deve osservarsi quanto segue. Parte_1 Parte_2
Il rapporto tra zia e nipote è un tipo di rapporto parentale “non tabellato”, in quanto non considerato espressamente dalle tabelle milanesi: il che non esclude che possa essere riconosciuto un risarcimento del danno.
Occorre, pertanto, procedere a valutare, in base alle allegazioni e alle prove offerte, se lo specifico rapporto all'attenzione del giudice sia sufficientemente intenso da meritare un risarcimento del danno (in proposito, vanno richiamati i seguenti principi: “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 7743/2020; Cass. n. 21230/2016). Sebbene la particolare intensità del rapporto che normalmente sussiste tra genitore e figlio nonché tra fratelli consenta di ritenere provato, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, il danno derivante dalla perdita del congiunto, tuttavia tale presunzione non può operare nei rapporti tra zio e nipote. Gli attori devono, quindi, ritenersi onerati della prova della consistenza e della
pagina 11 di 19 effettività del rapporto parentale con la vittima del sinistro” (cfr. Tribunale Roma Sez. XII,
Sent., 08/07/2024).
Ora, al di là del rapporto di parentela, l'istruttoria orale ha evidenziato come i due fratelli, arrivati a Torino a fine anni 70, si fossero trasferiti a vivere proprio a casa della zia ove erano rimasti per parecchi anni, “in quanto non avevano una casa a Persona_1
Torino”. Del resto, risulta anche che la stessa andasse a trovare con una Persona_1
certa regolarità i due fratelli, allorquando erano stati mandati in Collegio a Foglizzo;
e, inoltre, che durante le vacanze estive i due fratelli si recassero presso la casa della zia.
I testi, tuttavia, hanno chiarito come avesse un rapporto più stretto con la Parte_2
zia e come soltanto costui avesse coltivato il legame con la de cuius fino al giorno del decesso, recandosi presso la casa di cura dove era ricoverata per farle visita e per informarsi circa le condizioni di salute della parente.
Si tratta, dunque, per entrambi i nipoti, di un legame di parentela che si inserisce quadro familiare e che assume consistenza anche sul piano esistenziale: rapporto che non può non ricevere tutela risarcitoria, seppure in misura minore rispetto ai rapporti cd. tabellati, che costituiscono la base della liquidazione del risarcimento, da svolgersi in via necessariamente equitativa, con una riduzione prossima alla metà del valore di punto
(ossia, da euro 1.698,00 ad euro 900,00) previsto per il rapporto maggiormente assimilabile (ossia, rapporto nipote/nonno) a quello in oggetto (ossia, rapporto nipote/zio).
Procedendo, pertanto, alla liquidazione del danno, si deve tener conto del legame di parentela esistente, nonché dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano 2024 e, in particolare, dell'età della vittima primaria e secondaria (totale 16 punti), della presenza di superstiti (totale 9 punti) e dell'intensità della relazione affettiva (da riconoscere solo in favore del nipote , con attribuzione di ulteriore 5 punti). Pt_2
In definitiva, a sono attribuibili 30 punti, mentre al fratello Parte_2 [...]
sono attribuibili 25 punti: conseguentemente, il danno parentale deve Parte_1
essere liquidato - applicando il valore di punto ridotto ad euro 900,00 - in complessivi pagina 12 di 19 euro 27.000,00 in favore di ed euro 22.500,00 in favore di Parte_2 [...]
, somme da intendersi liquidate all'attualità. Parte_1
Tenuto conto della quota di responsabilità (pari al 35%) attribuita in capo alla dott.ssa ed accertata con la sentenza n. 304/2021 pronunciata nel giudizio civile R.G. CP_1
5702/2018, oramai divenuta irrevocabile, l'odierna convenuta deve essere condannata, in ragione del pregiudizio subito da , al pagamento della somma di euro Parte_2
9.450,00, ed in ragione del pregiudizio subito da , al Parte_1
pagamento della somma di euro 7.875,00. Sui predetti importi andranno riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
*****
4.4 Parte attrice ha, inoltre, domandato il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi.
Sul punto, il Tribunale ritiene di adeguare il proprio convincimento aderendo ai principi di recente più compiutamente esposti e chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - che costituisce tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che pagina 13 di 19 non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, non rileverebbe neppure il riferimento alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
*****
5. Resta da esaminare la domanda di manleva svolta dalla dott.ssa nei confronti CP_1
della compagnia assicurativa , domanda in ordine alla quale devi osservarsi CP_2
quanto segue.
Le parti interessate hanno a lungo dibattuto in ordine alla eccezione di inoperatività della polizza RCT/RCO N. 548406686-09 sollevata dalla terza chiamata già in sede di comparsa costitutiva, laddove la compagnia assicurativa ha affermato che, con la sentenza n.
304/2021, ormai divenuta irrevocabile, il Tribunale di Torino avesse già “accertato giudizialmente l'inoperatività della suddetta polizza rispetto al “sinistro , con la Per_1
conseguenza che, in questa sede, non si potrà procedere ad un nuovo vaglio sull'efficacia di quel contratto per quel medesimo sinistro, pena la violazione del divieto del ne bis in idem”.
pagina 14 di 19 Da parte sua, la difesa ha sostenuto come la sentenza sopra richiamata, pur CP_1
passata in giudicato, non fosse idonea a spiegare effetti nel presente giudizio “in quanto frutto di una valutazione in rito e non certo di merito”. Conseguentemente, la statuizione su una questione di rito darebbe luogo soltanto al giudicato formale e avrebbe effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanato: sicché, “non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”.
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di manleva svolta da CP_1
nei confronti di per intervenuto giudicato è fondata.
[...] CP_2
Invero, in ordine al medesimo rapporto di garanzia e, in particolare, in ordine alla questione della operatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza n.
548406686-09 in relazione al medesimo sinistro si è già pronunciato il Persona_1
Tribunale di Torino con sentenza n. 304/2021 (R.G. 5702/2018), passata in giudicato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in data 05.10.2021, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta in appello (attestata dal deposito della certificazione rilasciata dal Ruolo Generale Civile del Tribunale di Torino in data
20.03.2023).
Orbene, la sentenza emessa nel precedente giudizio ha rigettato la domanda di manleva, nell'ambito del rapporto tra le medesime parti processuali, statuendo l'assenza di copertura assicurativa in relazione al medesimo sinistro (ossia, in relazione Per_1
allo stesso specifico sinistro dedotto in entrambi i giudizi).
Pertanto, la definitiva esecutività della sentenza emessa nel precedente giudizio è preclusiva della domanda avanzata da parte convenuta nel presente giudizio in CP_1
quanto caratterizzata da identità dell'elemento soggettivo, risultando proposta nei confronti della stessa parte, e degli elementi oggettivi del petitum e della causa petendi perché avente ad oggetto lo stesso contratto e l'accertamento della copertura assicurativa della stessa polizza RC n. 548406686-09, rispetto al medesimo sinistro, a fronte della dichiarata inoperatività da parte della precedente pronuncia.
pagina 15 di 19 Sul punto, infatti, è privo di fondamento quanto asserito dalla difesa circa il fatto CP_1
che la sentenza de qua avesse, con riguardo a tale profilo, natura di pronuncia di rito e non di merito. Ciò in quanto, al di là del fatto che la pronuncia adottata è stata di reiezione
(e non di inammissibilità) delle domande svolte dalla nei confronti della CP_1
compagnia assicurativa, il Tribunale ha statuito accertando la non copertura assicurativa della polizza RC n. 548406686-09, rispetto al medesimo sinistro sicché il Per_1
giudicato sostanziale, previsto dall'art. 2909 c.c., formatosi sull'oggetto della decisione comprende anche le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della decisione medesimo. Il giudicato sostanziale si estende, dunque, al dedotto e al deducibile, dove per dedotto si intende il diritto soggettivo azionato e per deducibile ogni questione riguardante l'esistenza, la validità e la natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto.
Nel caso in esame, quindi, il giudicato sostanziale formatosi si estende ad ogni questione attinente alla copertura assicurativa della polizza RC n. 548406686-09 rispetto al sinistro e, in particolar modo, alla questione relativa alla sua operatività direttamente Per_1
accertata nella sentenza precedentemente emessa.
In relazione all'ampiezza del giudicato la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che: "Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia" (cfr. Cass., 16 agosto 2012, n.
14535; Cass., 28 ottobre 2011, n. 225200).
Sulla questione sempre la Suprema Corte: "Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato
a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un
pagina 16 di 19 successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum”. In particolare, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione. La preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso. "L'accertamento dell'inesistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico
- giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”. In altri termini l'efficacia di giudicato copre l'accertamento, oltre che del singolo effetto fatto valere, anche del rapporto obbligatorio che di quell'effetto costituisce l'antecedente logico necessario (cfr. Cass., 9 gennaio 2020, n. 212).
Pertanto, l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., avente ad oggetto le stesse parti, lo stesso contratto e l'accertamento della non operatività della copertura assicurativa della polizza rispetto al medesimo sinistro, impedisce il riesame della stessa questione, seppur sulla base di nuove prove documentali prodotte dalla parte: l'eccezione proposta dalla compagnia assicurativa chiamata in giudizio va accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da
. CP_1
*****
6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Avuto riguardo al valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 52.001 ad euro
260.000) devono applicarsi i parametri minimi per tutte le fasi, di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in quanto l'attività finalizzata all'affermazione della pagina 17 di 19 responsabilità del sanitario convenuto risultava già provata sulla base delle precedenti pronunce penali e della sentenza civile n. 304/2021, più volte richiamata.
Conseguentemente, va condannata a rifondere a parte attrice le spese di CP_1
lite, liquidate come in dispositivo, oltre ad euro 545,00 per esposti ed oltre iva, cpa e spese generali forfettarie al 15%.
Sempre in ragione della soccombenza, quanto ai rapporti tra la dott.ssa e la terza CP_1
chiamata, la convenuta deve essere condannata a rimborsare le spese di lite anche alla
, che si liquidano in euro 4.400,00, tenuto conto delle medesime ragioni di CP_2
cui sopra e del minor peso assunto dall'attività difensiva svolta dalle parti con riguardo alle questioni sottese alla domanda di garanzia ed alla operatività del giudicato (dovendo anche escludersi la fase di istruzione/trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti CP_1
delle attrici delle seguenti somme:
- euro 26.149,20, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di
Parte_3
- euro 19.446,00 cadauno in favore di e Parte_2 Parte_1
quali eredi di , oltre interessi legali dalla domanda al
[...] Persona_2
saldo;
- euro 9.450,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di Parte_2
;
[...]
- euro 7.875,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di
[...]
; Parte_1
visto l'art. 91 c.p.c.
pagina 18 di 19 condanna a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara inammissibile la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
condanna al pagamento in favore della terza chiamata della CP_1 CP_2
somma di € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Così deciso in Torino, il 07 novembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
pagina 19 di 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Francesco Moroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 16063/2022, promossa da
, nato a [...] il [...], residente in [...]
G. Mazzini, 100, C.F.: ; C.F._1
nato a [...] il [...], residente in [...]
Sant'Agata, 11/5, C.F.: ; C.F._2
nata a [...] il [...], residente in [...], C.F. Parte_3
C.F._3
tutti elettivamente domiciliati in Imperia, Viale Matteotti 16, presso e nello studio dell'Avv. Mario Tropini, C.F. (numero di fax: 0183.64364 - indirizzo C.F._4
pec: t), che li rappresenta e difende nell'ambito del Ema_1 Email_2
presente procedimento in forza di deleghe in atti;
-attori- contro
nata a [...] il [...] (C.F residente in CP_1 C.F._5
Palermo via delle Alpi, 36, elettivamente domiciliata in Palermo, via F.sco Padovani, 20 presso lo studio dell'avv. Michele Conigliaro ( ) dal quale è C.F._6
rappresentata e difesa per mandato in atti;
pagina 1 di 19 -convenuta-
e contro
(già , P. VA , con sede in Milano, Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_1
Viale Certosa n. 222, in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore dott. in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione con CP_4
delibera del 1 Aprile 2021, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in atti, dall'avv. Michele Tavazzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata C.F._7
presso il suo studio in Bologna, via Marconi n. 9 (indirizzo PEC:
Email_3
-terza chiamata-
oggetto: responsabilità medica - danno parentale.
*****
Conclusioni di parte attrice (come da note scritte):
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere la domanda e per l'effetto: - accertare l'esistenza del fatto storico dedotto in giudizio ed il suo verificarsi secondo le modalità descritte, dichiarando esistente il nesso causale fra evento lesivo ed evento morte;
- accertare e dichiarare la responsabilità solidale di CP_1
, e della in persona del legale
[...] Controparte_5 Controparte_6
rappresentante pro-tempore, nella determinazione del decesso della Sig.ra
[...]
per tutte le ragioni indicate e provate , come già appurata e dichiarata nei tre Per_1
gradi di giudizio in sede penale e nella sentenza civile n. 304/2021 del Tribunale di Torino;
- atteso l'intervenuto risarcimento del danno agli odierni attori pro quota da parte della
[...]
e del dott. , dichiarare tenuta e condannare Controparte_6 Controparte_5
la dott.ssa e la terza chiamata , in solido fra loro, al CP_1 CP_2
risarcimento del danno della quota di un terzo di spettanza della stessa convenuta in favore degli attori e nipoti ex fratre di Parte_2 Parte_1 [...]
di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali (compresi i pregiudizi biologici, Per_1
pagina 2 di 19 morali, esistenziali, da perdita del rapporto parentale anche futuri) risarcibili iure proprio, nella misura di € 40.000,00 ciascuno, nonché all'importo di € 13.333,00, ciascuno, in qualità di eredi di – o nella misura meglio vista e ritenuta all'esito delle Persona_2
risultanze istruttorie, ovvero secondo diverse somme che verranno ritenute congrue dall'Ill.mo Giudice, secondo i parametri risarcitori in uso, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal fatto al saldo – ed in favore della attrice , Parte_3
sorella di , solo iure proprio nella misura di € 54.000,00 – o, anche per tale Persona_1
posizione, nella misura meglio vista e ritenuta all'esito delle espletata istruttoria , ovvero secondo diverso importo che verrà ritenuto congruo dall'Ill.mo Giudice, secondo i parametri risarcitori in uso, oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi dal fatto al saldo. In via istruttoria disporre l'acquisizione di tutta la documentazione inerente al processo penale
(RGNR 1662/07 e 32337/09 RGNR, n 117/10 e 2690/10 R.G. e n. 3305/12 R G C.A.) di cui alle sentenze in atti. Con vittoria delle spese e dei compensi professionali di giudizio, ivi comprese le spese generali, CPA, IVA, clausola esecutiva e fatto salvo ogni altro diritto”.
Conclusioni di parte convenuta (come da note scritte): reiectis adversis;
In via preliminare: fissarsi ai sensi dell'art. 269 c.p.c., altra udienza per consentire la chiamata in causa della
, oggi in persona del legale Controparte_7 Controparte_2
rappresentate pro tempore domiciliato per la carica in in Milano viale Certosa, 222.
Nel merito:
1. rigettare le domande tutte formulate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per i motivi sopra esposti.
2. in via subordinata limitare il risarcimento alle sole voci di danno che saranno provate in giudizio.
3. nella ipotesi di accoglimento della domanda attrice, dichiarare la terza chiamata in giudizio, la compagnia è tenuta a indennizzare gli attori. CP_2
pagina 3 di 19
4. per l'effetto condannare la compagnia HDI Assicurazioni SpA, a corrispondere
l'indennizzo inella misura che verrà stabilita all'esito dell'istruttoria oltre alla refusione delle spese legali del presente giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorario da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni della terza chiamata (come da note scritte):
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectiis: nel merito, in via principale: rigettare la domanda di garanzia e manleva formulata dalla dott.ssa nei confronti di CP_1
per tutte le ragioni dedotte in narrativa. Controparte_2
Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
*****
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente controversia riguarda i danni non patrimoniali che gli attori hanno affermato di aver subito a seguito della morte della Sig.ra avvenuta in Persona_1
data 21.02.2007 e cagionata per malpractice medica, in seguito ai trattamenti sanitari ricevuti dal Dott. e dalla Dott.ssa presso la Casa di Cura Controparte_5 CP_1
Maria Pia Hospital S.r.l.
Invero, con atto di citazione notificato in data 10.08.2022 e Parte_1
(nipoti ex fratre della Sig.ra in quanto figli ed eredi del Parte_2 Persona_1
defunto fratello di costei, ), nonché (sorella della Persona_2 Parte_3
de cuius) hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Torino la sola dott.ssa
(avendo gli altri soggetti coinvolti nella vicenda, ossia il dott. CP_1 CP_5
e la risarcito il danno patito dagli attori),
[...] Controparte_6
chiedendone la condanna - limitatamente alla sua quota di responsabilità - al risarcimento del danno subito in conseguenza della perdita del rapporto parentale con la loro congiunta.
pagina 4 di 19 Dunque, per quanto riguarda più in particolare la posizione di Parte_1
e , costoro hanno agito nel presente giudizio sia iure proprio, sia
[...] Parte_2
iure hereditatis quali figli di , fratello della de cuius. Persona_2
A fondamento della loro pretesa, gli attori hanno richiamato le sentenze pronunciate, nell'ambito del processo penale, dal Tribunale di Torino (sent. n. 3724/2011), dalla Corte
d'Appello di Torino (sent. 312/2014) e dalla Corte di Cassazione (sent. 25689/2016), nonché la sentenza n. 304/2021 (divenuta irrevocabile in data 05.10.2021) emessa dal
Tribunale di Torino nel giudizio civile R.G. n. 5702/2018, che era stato promosso da altri danneggiati.
Con comparsa di costituzione e risposta in data 25.11.2022, la dott.ssa ha CP_1
contestato la domanda delle parti attrici sostenendo l'assenza degli elementi necessari per ritenere configurabile il pregiudizio lamentato dagli attori in termini di danno da perdita del rapporto parentale.
Autorizzata dal Tribunale la chiamata in causa della compagnia assicurativa
[...]
(oggi, , con la quale la aveva Controparte_7 Controparte_2 CP_1
sottoscritto la polizza RC N. 548406686-09, con decorrenza dal 2003, si è costituita in giudizio la predetta compagnia assicurativa eccependo che l'inoperatività della suddetta polizza nella vicenda de qua sarebbe già stata accertata con la sentenza n. 304/2021
(divenuta oramai irrevocabile), con la quale il Tribunale di Torino aveva, appunto, statuito in ordine alla inefficacia della predetta polizza assicurativa rispetto al sinistro dedotto in causa dagli eredi Per_1
Depositate dalle parti, nel rispetto dei termini loro assegnati, le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., il Giudice - all'esito della fase di trattazione del giudizio - ha pronunciato ordinanza istruttoria con la quale, ritenuto che la ricostruzione in ordine alla responsabilità dell'evento morte potesse essere affidata alle prove formatesi nel processo penale ed in quello civile, ha istruito la causa sul rapporto affettivo che legava gli attori alla defunta mediante escussione di testi.
pagina 5 di 19 Quindi, completata l'istruttoria orale, con ordinanza del 05.04.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni, assegnando alle parti termine perentorio sino al 26.06.2025 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza ex art. 127ter c.p.c.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi da entrambe le parti, la causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
*****
2. La domanda di parte attrice è fondata e merita di essere accolta nei termini che seguono.
La prima questione da esaminare attiene all'accertamento delle cause del decesso della
Sig.ra ed alla imputazione delle responsabilità per tale evento in capo ai Persona_1
sanitari alla struttura ospedaliera e, in particolare, per quel che qui rileva, alla dott.ssa
. CP_1
Tali profili devono ormai ritenersi definitivamente acclarati sulla base delle sentenze pronunciate nel processo penale, di cui sopra (in ragione delle quali la condanna della dott.ssa per il reato di cui all'art. 589 c.p. deve ritenersi oramai irrevocabile), CP_1
nonché della sentenza n. 304/2021 pronunciata nel giudizio civile R.G. 5702/2018
(promosso da altri danneggiati), sentenza con la quale è stata accertata e ripartita la relativa responsabilità nella misura del 30% a carico della e nella misura del CP_6
35% cadauno in capo ai due medici chirurghi (dott.ssa e dott. . CP_1 CP_5
Del resto, sotto tale profilo deve osservarsi come la convenuta non abbia svolto alcuna contestazione.
*****
3. Gli attori hanno chiesto iure proprio - e i soli e Parte_1 Parte_2
anche iure hereditatis, quali figli di , fratello della de cuius - il
[...] Persona_2
risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale.
Con riguardo al risarcimento del danno subito iure proprio dai congiunti della vittima primaria, si parla di danno riflesso, ovvero di un danno subito per una lesione inferta non pagina 6 di 19 a sé stessi, ma ad altri;
e, tuttavia, “il danno subito dai congiunti è diretto, non riflesso, ossia
è la diretta conseguenza della lesione inferta al parente prossimo, la quale rileva dunque come fatto plurioffensivo, che ha vittime diverse, ma egualmente dirette. Ed anche impropriamente allora, se non per mera esigenza descrittiva, si parla di vittime secondarie”
(cfr. Cass. n. 7748/20).
Ancora, “Il danno non patrimoniale, consistente nella sofferenza morale patita dal prossimo congiunto di persona lesa in modo non lieve dall'altrui illecito, può essere dimostrato con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta. In caso di fatto illecito plurioffensivo, ciascun danneggiato - in forza di quanto previsto dagli artt.
2,29,30 e 31 Cost., nonché degli artt. 8 e 12 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 1 della cd. "Carta di Nizza" - è titolare di un autonomo diritto all'integrale risarcimento del pregiudizio subito, comprensivo, pertanto, sia del danno morale (da identificare nella sofferenza interiore soggettiva patita sul piano strettamente emotivo, non solo nell'immediatezza dell'illecito, ma anche in modo duraturo, pur senza protrarsi per tutta la vita) che di quello "dinamico-relazionale" (consistente nel peggioramento delle condizioni e abitudini, interne ed esterne, di vita quotidiana). Ne consegue che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e provare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare”
(cfr. Cass. n. 20287/19).
pagina 7 di 19 Dunque, il danno non coincide con l'interesse protetto, ma costituisce danno-conseguenza che deve essere allegato e la cui prova può essere fornita anche in via presuntiva e in base alle nozioni di comune esperienza sulla base degli elementi oggettivi offerti dal danneggiato (quali lo stretto vincolo familiare, la convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei superstiti ecc.) e tenuto conto dell'id quod plerumque accidit>, in assenza di elementi probatori contrari: “Il danno parentale si configura anche in presenza di mera lesione del danno da perdita del rapporto parentale;
esso rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale, e consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto e/o dall'inevitabile atteggiarsi di quel rapporto in modo differente si tratta infatti di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto, il quale, se ritenuto spettante in astratto, può essere allegato e dimostrato ricorrendo a presunzioni semplici, a massime di comune esperienza, al fatto notorio, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare” (cfr. Cass. n. 4571/23, nonché Cass. n. 11212/19, Cass. n. 4253/12 e Cass. n.
10527/11).
Ai fini della liquidazione vengono in esame le nuove Tabelle integrate a punti (edizione
2024), elaborate dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, le quali - come evidenziato dalla Suprema Corte - “costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione” (cfr. Cass. n. 37009/22).
pagina 8 di 19 Le Tabelle offrono i criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di genitore, figlio, coniuge/convivente e da perdita del fratello/nipote e sono, per l'appunto, Tabelle a punti, ovvero individuano un 'valore punto' (pari per la liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del fratello ad € 1.698,00) e diversi punti, attribuibili in relazione all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità ed intensità della relazione affettiva.
Con particolare riferimento a tale ultimo parametro (per il quale sono previsti fino a 30 punti - cd. punto E) assumono rilievo ulteriori circostanze di fatto rispetto a quelle dei parametri precedenti, quali, a titolo esemplificativo, frequentazioni e contatti (in presenza, telefonici), condivisione di feste, ricorrenze, vacanze, di attività lavorativa o hobby, attività di assistenza sanitaria o domestica, agonica, penosità e durata della malattia, ecc.
*****
4. Ciò chiarito in diritto, deve passarsi alla valutazione delle posizioni singole degli odierni attori nel presente processo, tenendo conto che le varie situazioni da considerare sotto il profilo del legame parentale appaiono essere le seguenti:
• sorella;
Parte_3
• (e, per esso, i figli e , che agiscono nella Persona_2 Parte_1 Pt_2
loro qualità di eredi, ), fratello;
Persona_2
• e , nipoti ex fratre. Parte_1 Parte_2
4.1 Ora, l'istruttoria orale ha confermato che la Sig.ra era molto Parte_3
legata alla sorella defunta, avendo anche convissuto insieme a quest'ultima per diverso tempo. Dalle dichiarazioni dei testi, invero, è emerso che la vittima, trasferitasi da Foggia
a Torino, era stata ospitata proprio dalla sorella con la quale la vittima Pt_3
trascorreva molto tempo. Peraltro, le due sorelle avevano lavorato insieme per diversi anni, dapprima in un'impresa di pulizia, poi aprendo una trattoria a GI ( Parte_4
che avevano gestito insieme e, infine, aprendo, sempre insieme, un bar in corso
[...]
Regina.
pagina 9 di 19 Procedendo, quindi, alla liquidazione del danno in applicazione delle Tabelle Milanesi
2024, a sono attribuibili i punti come segue: Parte_3
- età vittima primaria (63 anni) 10 punti
- età vittima secondaria (67 anni) 10 punti
- convivenza 0 punti
- superstiti 9 punti
- intensità della relazione affettiva 15 punti per un totale di 44 punti.
Il danno parentale viene, pertanto, liquidato in complessivi € 74.712,00, da intendersi liquidato all'attualità. Tenuto conto della quota di responsabilità (pari al 35%) attribuita in capo alla dott.ssa ed accertata con la sentenza n. 304/2021 pronunciata nel CP_1
giudizio civile R.G. 5702/2018, oramai divenuta irrevocabile, l'odierna convenuta deve essere condannata, in ragione del pregiudizio subito da al Parte_3
pagamento della somma di euro 26.149,20, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
*****
4.2 Il danno parentale patito da (fratello di Persona_2 Persona_1
deceduto in data 01.06.2011 e rappresentato in questo giudizio, ciascuno per la quota di un terzo, dai figli e ) è già stato liquidato, Parte_1 Parte_2
con la richiamata sentenza n. 304/2021 del Tribunale di Torino, nell'importo di euro
120.000,00. Come già chiarito, la predetta sentenza è divenuta irrevocabile.
A ciascuno degli attori/figli di compete, iure hereditatis, la somma di Persona_2
euro 40.000,00: sicchè, tenuto conto della quota di responsabilità (pari al 35%) attribuita in capo alla dott.ssa , l'odierna convenuta deve essere condannata al pagamento, in CP_1
favore dei predetti attori, della somma di euro 14.000,00 cadauno.
A differenza di quanto previsto per il danno riconosciuto a il cui Parte_3
relativo importo deve intendersi già liquidato all'attualità, le somme riconosciute in favore di e andranno rivalutate in base agli Parte_1 Parte_2
pagina 10 di 19 indici Istat dalla data del decesso della (21.02.2007), così per un importo di Per_1
euro 19.446,00 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo, in conformità a quanto deciso dal Tribunale con la richiamata sentenza n. 304/2021, trattandosi appunto di statuizioni che devono ritenersi oramai passate in giudicato.
*****
4.3 Passando, poi, alla determinazione del danno parentale patito, iure proprio, da e , deve osservarsi quanto segue. Parte_1 Parte_2
Il rapporto tra zia e nipote è un tipo di rapporto parentale “non tabellato”, in quanto non considerato espressamente dalle tabelle milanesi: il che non esclude che possa essere riconosciuto un risarcimento del danno.
Occorre, pertanto, procedere a valutare, in base alle allegazioni e alle prove offerte, se lo specifico rapporto all'attenzione del giudice sia sufficientemente intenso da meritare un risarcimento del danno (in proposito, vanno richiamati i seguenti principi: “in tema di domanda di risarcimento del danno non patrimoniale "da uccisione", proposta "iure proprio" dai congiunti dell'ucciso, questi ultimi devono provare l'effettività e la consistenza della relazione parentale, rispetto alla quale il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne
l'ampiezza e la profondità, e ciò anche ove l'azione sia proposta dal nipote per la perdita del nonno;
infatti, poiché la "società naturale", cui fa riferimento l'art. 29 Cost., non è limitata alla cd. "famiglia nucleare", il rapporto tra nonni e nipoti, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, non può essere ancorato alla convivenza, escludendo automaticamente, in caso di insussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto (Cass. n. 7743/2020; Cass. n. 21230/2016). Sebbene la particolare intensità del rapporto che normalmente sussiste tra genitore e figlio nonché tra fratelli consenta di ritenere provato, secondo il canone dell'id quod plerumque accidit, il danno derivante dalla perdita del congiunto, tuttavia tale presunzione non può operare nei rapporti tra zio e nipote. Gli attori devono, quindi, ritenersi onerati della prova della consistenza e della
pagina 11 di 19 effettività del rapporto parentale con la vittima del sinistro” (cfr. Tribunale Roma Sez. XII,
Sent., 08/07/2024).
Ora, al di là del rapporto di parentela, l'istruttoria orale ha evidenziato come i due fratelli, arrivati a Torino a fine anni 70, si fossero trasferiti a vivere proprio a casa della zia ove erano rimasti per parecchi anni, “in quanto non avevano una casa a Persona_1
Torino”. Del resto, risulta anche che la stessa andasse a trovare con una Persona_1
certa regolarità i due fratelli, allorquando erano stati mandati in Collegio a Foglizzo;
e, inoltre, che durante le vacanze estive i due fratelli si recassero presso la casa della zia.
I testi, tuttavia, hanno chiarito come avesse un rapporto più stretto con la Parte_2
zia e come soltanto costui avesse coltivato il legame con la de cuius fino al giorno del decesso, recandosi presso la casa di cura dove era ricoverata per farle visita e per informarsi circa le condizioni di salute della parente.
Si tratta, dunque, per entrambi i nipoti, di un legame di parentela che si inserisce quadro familiare e che assume consistenza anche sul piano esistenziale: rapporto che non può non ricevere tutela risarcitoria, seppure in misura minore rispetto ai rapporti cd. tabellati, che costituiscono la base della liquidazione del risarcimento, da svolgersi in via necessariamente equitativa, con una riduzione prossima alla metà del valore di punto
(ossia, da euro 1.698,00 ad euro 900,00) previsto per il rapporto maggiormente assimilabile (ossia, rapporto nipote/nonno) a quello in oggetto (ossia, rapporto nipote/zio).
Procedendo, pertanto, alla liquidazione del danno, si deve tener conto del legame di parentela esistente, nonché dei parametri previsti dalle Tabelle di Milano 2024 e, in particolare, dell'età della vittima primaria e secondaria (totale 16 punti), della presenza di superstiti (totale 9 punti) e dell'intensità della relazione affettiva (da riconoscere solo in favore del nipote , con attribuzione di ulteriore 5 punti). Pt_2
In definitiva, a sono attribuibili 30 punti, mentre al fratello Parte_2 [...]
sono attribuibili 25 punti: conseguentemente, il danno parentale deve Parte_1
essere liquidato - applicando il valore di punto ridotto ad euro 900,00 - in complessivi pagina 12 di 19 euro 27.000,00 in favore di ed euro 22.500,00 in favore di Parte_2 [...]
, somme da intendersi liquidate all'attualità. Parte_1
Tenuto conto della quota di responsabilità (pari al 35%) attribuita in capo alla dott.ssa ed accertata con la sentenza n. 304/2021 pronunciata nel giudizio civile R.G. CP_1
5702/2018, oramai divenuta irrevocabile, l'odierna convenuta deve essere condannata, in ragione del pregiudizio subito da , al pagamento della somma di euro Parte_2
9.450,00, ed in ragione del pregiudizio subito da , al Parte_1
pagamento della somma di euro 7.875,00. Sui predetti importi andranno riconosciuti gli interessi legali dalla pronuncia al saldo effettivo.
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4.4 Parte attrice ha, inoltre, domandato il riconoscimento degli interessi c.d. compensativi.
Sul punto, il Tribunale ritiene di adeguare il proprio convincimento aderendo ai principi di recente più compiutamente esposti e chiariti dalla giurisprudenza di legittimità.
Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito - che costituisce tipico debito di valore - è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pienamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo.
In tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo.
Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività media del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile.
Ne consegue, per un verso, che gli interessi cosiddetti compensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che pagina 13 di 19 non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 6351 del 10/03/2025).
Va altresì richiamata la sentenza Cass. Sez. 3, n. 4938 del 16/02/2023 laddove si afferma che nei debiti di valore derivanti da fatto illecito, gli interessi compensativi, pur costituendo una mera modalità liquidatoria del danno causato dal ritardato pagamento dell'equivalente monetario attuale della somma dovuta all'epoca dell'evento lesivo, per essere riconosciuti dal giudice di merito, debbono essere espressamente richiesti dagli aventi diritto mediante l'allegazione e la prova, anche presuntiva, della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo.
In sostanza, il danno da ritardo che con quella modalità liquidatoria si indennizza non necessariamente esiste, perché esso può essere comunque già ricompreso nella somma liquidata in termini monetari attuali.
Nel caso di specie, nessuna specifica allegazione e prova sul punto è stata formulata dalla parte attrice.
Peraltro, non rileverebbe neppure il riferimento alla redditività media del danaro nel periodo considerazione, ove tale dato non sia anche rapportato e posto in comparazione con quello rappresentato dal tasso applicato per la rivalutazione della somma.
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5. Resta da esaminare la domanda di manleva svolta dalla dott.ssa nei confronti CP_1
della compagnia assicurativa , domanda in ordine alla quale devi osservarsi CP_2
quanto segue.
Le parti interessate hanno a lungo dibattuto in ordine alla eccezione di inoperatività della polizza RCT/RCO N. 548406686-09 sollevata dalla terza chiamata già in sede di comparsa costitutiva, laddove la compagnia assicurativa ha affermato che, con la sentenza n.
304/2021, ormai divenuta irrevocabile, il Tribunale di Torino avesse già “accertato giudizialmente l'inoperatività della suddetta polizza rispetto al “sinistro , con la Per_1
conseguenza che, in questa sede, non si potrà procedere ad un nuovo vaglio sull'efficacia di quel contratto per quel medesimo sinistro, pena la violazione del divieto del ne bis in idem”.
pagina 14 di 19 Da parte sua, la difesa ha sostenuto come la sentenza sopra richiamata, pur CP_1
passata in giudicato, non fosse idonea a spiegare effetti nel presente giudizio “in quanto frutto di una valutazione in rito e non certo di merito”. Conseguentemente, la statuizione su una questione di rito darebbe luogo soltanto al giudicato formale e avrebbe effetto limitato al rapporto processuale nel cui ambito è emanato: sicché, “non essendo idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio”.
L'eccezione preliminare di inammissibilità della domanda di manleva svolta da CP_1
nei confronti di per intervenuto giudicato è fondata.
[...] CP_2
Invero, in ordine al medesimo rapporto di garanzia e, in particolare, in ordine alla questione della operatività della copertura assicurativa prevista dalla polizza n.
548406686-09 in relazione al medesimo sinistro si è già pronunciato il Persona_1
Tribunale di Torino con sentenza n. 304/2021 (R.G. 5702/2018), passata in giudicato, ai sensi degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c., in data 05.10.2021, a seguito della declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione proposta in appello (attestata dal deposito della certificazione rilasciata dal Ruolo Generale Civile del Tribunale di Torino in data
20.03.2023).
Orbene, la sentenza emessa nel precedente giudizio ha rigettato la domanda di manleva, nell'ambito del rapporto tra le medesime parti processuali, statuendo l'assenza di copertura assicurativa in relazione al medesimo sinistro (ossia, in relazione Per_1
allo stesso specifico sinistro dedotto in entrambi i giudizi).
Pertanto, la definitiva esecutività della sentenza emessa nel precedente giudizio è preclusiva della domanda avanzata da parte convenuta nel presente giudizio in CP_1
quanto caratterizzata da identità dell'elemento soggettivo, risultando proposta nei confronti della stessa parte, e degli elementi oggettivi del petitum e della causa petendi perché avente ad oggetto lo stesso contratto e l'accertamento della copertura assicurativa della stessa polizza RC n. 548406686-09, rispetto al medesimo sinistro, a fronte della dichiarata inoperatività da parte della precedente pronuncia.
pagina 15 di 19 Sul punto, infatti, è privo di fondamento quanto asserito dalla difesa circa il fatto CP_1
che la sentenza de qua avesse, con riguardo a tale profilo, natura di pronuncia di rito e non di merito. Ciò in quanto, al di là del fatto che la pronuncia adottata è stata di reiezione
(e non di inammissibilità) delle domande svolte dalla nei confronti della CP_1
compagnia assicurativa, il Tribunale ha statuito accertando la non copertura assicurativa della polizza RC n. 548406686-09, rispetto al medesimo sinistro sicché il Per_1
giudicato sostanziale, previsto dall'art. 2909 c.c., formatosi sull'oggetto della decisione comprende anche le questioni e gli accertamenti che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico-giuridico della decisione medesimo. Il giudicato sostanziale si estende, dunque, al dedotto e al deducibile, dove per dedotto si intende il diritto soggettivo azionato e per deducibile ogni questione riguardante l'esistenza, la validità e la natura giuridica del rapporto da cui scaturisce quel diritto.
Nel caso in esame, quindi, il giudicato sostanziale formatosi si estende ad ogni questione attinente alla copertura assicurativa della polizza RC n. 548406686-09 rispetto al sinistro e, in particolar modo, alla questione relativa alla sua operatività direttamente Per_1
accertata nella sentenza precedentemente emessa.
In relazione all'ampiezza del giudicato la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che: "Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto e il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto esercitate in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici, essenziali e necessari, della pronuncia" (cfr. Cass., 16 agosto 2012, n.
14535; Cass., 28 ottobre 2011, n. 225200).
Sulla questione sempre la Suprema Corte: "Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) fa stato
a ogni effetto tra le parti per l'accertamento di merito positivo o negativo del diritto controverso e si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione, compresi gli accertamenti di fatto che rappresentano le premesse necessarie e il fondamento logico e giuridico della pronuncia, con effetto preclusivo dell'esame delle stesse circostanze in un
pagina 16 di 19 successivo giudizio, che abbia gli identici elementi costitutivi della relativa azione e cioè i soggetti, la causa petendi e il petitum”. In particolare, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune a una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione. La preclusione a riesaminare la questione implica il vincolo del giudice a decidere la propria regiudicanda in conformità di ciò che si desume dal giudicato, vale a dire implica l'impossibilità di decidere la questione in modo diverso. "L'accertamento dell'inesistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico
- giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e pertanto spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto”. In altri termini l'efficacia di giudicato copre l'accertamento, oltre che del singolo effetto fatto valere, anche del rapporto obbligatorio che di quell'effetto costituisce l'antecedente logico necessario (cfr. Cass., 9 gennaio 2020, n. 212).
Pertanto, l'esistenza di una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., avente ad oggetto le stesse parti, lo stesso contratto e l'accertamento della non operatività della copertura assicurativa della polizza rispetto al medesimo sinistro, impedisce il riesame della stessa questione, seppur sulla base di nuove prove documentali prodotte dalla parte: l'eccezione proposta dalla compagnia assicurativa chiamata in giudizio va accolta con conseguente declaratoria di inammissibilità della domanda proposta da
. CP_1
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6. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza.
Avuto riguardo al valore della causa (compresa nello scaglione tra euro 52.001 ad euro
260.000) devono applicarsi i parametri minimi per tutte le fasi, di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, in quanto l'attività finalizzata all'affermazione della pagina 17 di 19 responsabilità del sanitario convenuto risultava già provata sulla base delle precedenti pronunce penali e della sentenza civile n. 304/2021, più volte richiamata.
Conseguentemente, va condannata a rifondere a parte attrice le spese di CP_1
lite, liquidate come in dispositivo, oltre ad euro 545,00 per esposti ed oltre iva, cpa e spese generali forfettarie al 15%.
Sempre in ragione della soccombenza, quanto ai rapporti tra la dott.ssa e la terza CP_1
chiamata, la convenuta deve essere condannata a rimborsare le spese di lite anche alla
, che si liquidano in euro 4.400,00, tenuto conto delle medesime ragioni di CP_2
cui sopra e del minor peso assunto dall'attività difensiva svolta dalle parti con riguardo alle questioni sottese alla domanda di garanzia ed alla operatività del giudicato (dovendo anche escludersi la fase di istruzione/trattazione).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede: condanna al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, nei confronti CP_1
delle attrici delle seguenti somme:
- euro 26.149,20, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di
Parte_3
- euro 19.446,00 cadauno in favore di e Parte_2 Parte_1
quali eredi di , oltre interessi legali dalla domanda al
[...] Persona_2
saldo;
- euro 9.450,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di Parte_2
;
[...]
- euro 7.875,00, oltre interessi legali dalla pronuncia al saldo, in favore di
[...]
; Parte_1
visto l'art. 91 c.p.c.
pagina 18 di 19 condanna a rifondere agli attori le spese del presente giudizio che si CP_1
liquidano in complessivi euro 545,00 per esborsi ed euro 7.052,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara inammissibile la domanda di manleva svolta da nei confronti di CP_1
Controparte_2
condanna al pagamento in favore della terza chiamata della CP_1 CP_2
somma di € 4.400,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA sugli importi imponibili come per legge, a titolo di rifusione delle spese processuali.
Così deciso in Torino, il 07 novembre 2025.
Il Giudice dott. Francesco Moroni
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