Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/04/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del
02.04.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 1110/2023 e vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex lege P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania
Opponente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Maria CP_1 C.F._1
Tabacco
Opposto
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l' (in Parte_2 persona dell'Assessore pro tempore) proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n.
133/2023, provvisoriamente esecutivo, emesso in data 28.02.2023 dal Tribunale di Siracusa – sez. Lavoro nel procedimento portante R.G. n. 520/2023, a mezzo del quale era stato allo stesso
Assessorato ingiunto di pagare in favore di la somma di € 9.413,61 a titolo di CP_1
differenze retributive, oltre interessi, rivalutazione e spese.
A fondamento dell'opposizione l' opponente deduceva: - che, con sentenza n. Parte_1
485/2021 del 04.05.2022, il Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro aveva dichiarato il diritto di , in ragione delle mansioni di caposquadra svolte dal CP_1 settembre 2009 al 2018, all'inquadramento nel 4° livello del CCNL di settore e al relativo trattamento retributivo e, per l'effetto, condannava l' Parte_3
(in persona dell'Assessore pro tempore) “al pagamento in
[...] Pt_2
favore del ricorrente delle differenze retributive lorde tra i compensi spettanti per
l'inquadramento al 4° livello e i compensi effettivamente percepiti dal 01.09.2009 e per i
1
- che il ricorrente aveva lavorato alle dipendenze dell' per 101 giornate nell'anno Controparte_3
2009, 101 giornate nell'anno 2010, 151 giornate nell'anno 2011, 122 giornate nell'anno 2012,
101 giornate nell'anno 2013, 92 giornate nell'anno 2015, 99 giornate nell'anno 2016, 101 giornate nell'anno 2017 e 101 giornate nell'anno 2018; - che la retribuzione era regolata per quegli anni dal CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria 2006/2009, dal Contratto Integrativo Regionale di Lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria sottoscritto in Palermo il 27 aprile 2001 e dal Contratto Integrativo Regionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico- forestale ed idraulico-agraria approvato con DA del 06 novembre 2018 (GURS n. 55 del 21 dicembre 2018), con decorrenza giuridica ed economica dall'01 settembre 2018; - che, dal combinato disposto dei sopracitati contratti, tenuto conto dell'effettiva attività resa e in applicazione delle indennità spettanti, il quantum portato nel decreto ingiuntivo opposto risultava errato e al lavoratore dovevano essere corrisposte differenze retributive per soli € 5.675,94, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria pari a € 1.128,74, per un totale dovuto di € 6.804,68, in luogo dei richiesti € 9.413,61, oltre interessi.
Tutto ciò premesso, l' proponeva opposizione avverso il decreto Parte_3
ingiuntivo n. 133/2023 del 28.02.2023 (emesso nel procedimento recante R.G. n. 520 del 2023), del quale chiedeva la revoca, previa “revoca” della provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 649 c.p.c., con rideterminazione della somma dovuta “pari a € 5.675,94, oltre interessi
1.128,74 per un totale di € 6.804,68, in luogo della maggiore somma ingiunta, tenendo conto in sede di condanna alle spese dell'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo”.
Istauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio , il quale contestava la CP_1 fondatezza dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Assessorato opponente e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto ed in diritto, deducendo in particolare: -
2 preliminarmente l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza della domanda di sospensione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per mancanza dei presupposti di legge;
- che, con l'opposizione, l'Assessorato non aveva contestato l'an della pretesa (se non con riferimento al solo anno 2014), riconoscendo sostanzialmente di essere debitore verso
[...]
di somme dovute a titolo di differenze retributive, contestate solo nel quantum; - che, CP_1
invero, il quantum ingiunto era certo, liquido ed esigibile, oltre che fondato su prova scritta e corretto, in quanto calcolato nel rispetto delle determinazioni della sentenza n. 485/2022 nonché della normativa pattizia di riferimento, richiamata dallo stesso opponente, considerando quali parametri retributivi: il minimo retributivo nazionale, il salario integrativo regionale e il terzo elemento della retribuzione, oltre la maggiorazione per il capo squadra nella misura del 5% sul minimo retributivo e salario integrativo regionale (art. 8 C.I.R.L.) e l'indennità onnicomprensiva di cui all'art. 9 del C.I.R.L. nella misura del 20%, nonché, la quota di TFR pari al 9.15%; - che, contrariamente a quanto asserito da parte avversa, oltre che deducibile anche dalle buste paga, il aveva prestato attività lavorativa in favore dell'Assessorato Territorio ed Ambiente anche CP_1
nel 2014 e, di conseguenza, tra le somme dovute a titolo di differenze retributive occorreva includere anche tale annualità; - che, infine, la sentenza posta alla base del decreto ingiuntivo non era stata appellata ed era, dunque, passata in giudicato, con ogni conseguente inammissibilità e improcedibilità della doglianza/eccezione formulata in sede di opposizione a
D.I..
Acquisita tutta la documentazione agli atti, la causa veniva decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025.
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Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione… >>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e
3 disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, giova osservare che l'odierno giudizio concerne l'opposizione proposta dall' (in persona dell'Assessore pro Parte_2
tempore) nei confronti di , avverso il decreto ingiuntivo n. 133/2023, emesso in CP_1
data 28.02.2023 dal Tribunale di Siracusa – sez. Lavoro nel procedimento portante R.G. n.
520/2023, a mezzo del quale, in virtù della sentenza n. 485/2022 del 4.05.2022 resa dal medesimo Tribunale, era stato ingiunto allo stesso di pagare la somma Parte_3 pari a € 9.413,61 (oltre interessi, rivalutazione e spese) a titolo di differenze retributive maturate in ragione del riconoscimento di mansioni superiori, con riferimento al periodo dal 2009 al 2018.
In particolare, l'Assessorato opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, limitando la contestazione nell'an solo con riferimento alle spettanze dell'anno 2014, asserendo che le stesse non sarebbero dovute dal debitore opponente, in quanto il in quell'anno, aveva lavorato CP_1 presso altro ramo dell'Amministrazione regionale, cambiando datore di lavoro, nonché contestando altresì il quantum ingiunto, ritenuto errato nel calcolo.
L'opposto, contestando la fondatezza dell'opposizione proposta, ha dedotto la correttezza della quantificazione effettuata producendo, anche in questa sede, la medesima documentazione posta a sostegno del ricorso per decreto ingiuntivo e ha rilevato che il Giudice della sentenza n.
485/2022, accertato lo svolgimento di mansioni superiori da parte del per l'intero periodo CP_1
da 2009 al 2018, aveva riconosciuto il diritto dello stesso a percepire le correlate differenze retributive per l'intero periodo, evidenziando altresì che la sentenza in oggetto non era stata appellata e, dunque, essendo passata in giudicato, l'eccezione relativa all'anno 2014 era inammissibile in sede di opposizione.
La prospettazione difensiva dell'opposto è solo parzialmente fondata.
Difatti, in merito alla quantificazione delle differenze retributive, contestate dall'Amministrazione opponente, giova osservare che l'Assessorato, nell'atto di opposizione, ha evidenziato che il calcolo delle spettanze era stato elaborato tenuto conto: “
1. di quanto effettivamente liquidato per ciascun anno;
2. delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese dal ricorrente e da riliquidare;
3. della rideterminazione della cosiddetta indennità di mansione ex indennità onnicomprensiva di quanto previsto agli art. 50 e 57 del
CCNL e del Trattamento di fine rapporto;
4. dell'applicazione dell'indennità di mansione quale Capo Squadra ex comma 2 art. 8 del CIRL del 27 dicembre, vigente pro tempore;
5. del ricalcolo per riassorbimento delle somme già erroneamente erogate quale “preposto” con
4 l'applicazione dell'indennità di mansione quale Capo Squadra ex comma 2 art. 8 del CIRL del 27 dicembre 2001”; tuttavia dagli allegati conteggi dell'opponente risultano detratti gli importi relativi all'indennità di “preposto” ma non risulta inserita l'indennità di caposquadra, così come evidenziato anche dal all'udienza del 10.01.2024. CP_1
I conteggi elaborati dal in seno al ricorso per decreto ingiuntivo, risultano invece CP_1
corretti (in quanto elaborati in applicazione dei CCNL e CIRL di riferimento), ma, tuttavia, la sentenza n. 485/2022, posta alla base della pretesa del e quindi del ricorso per decreto CP_1 ingiuntivo, ha statuito il diritto dello stesso all'inquadramento nel 4° livello del CCNL di settore e al relativo trattamento retributivo, in ragione delle mansioni di caposquadra dallo stesso svolte dal settembre 2009 al 2018, con condanna dell'Assessorato Regionale del
Territorio e dell'Ambiente della Regione Sicilia, odierno opponente, “al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive lorde tra i compensi spettanti per l'inquadramento al 4° livello e i compensi effettivamente percepiti dell'01.09.2009 e per i successivi anni 2010,
2011, 2012, 2013, 2015,2016, 2017 e 2018”, nonché condanna dell' Parte_3
“al
[...] Controparte_4
pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive lorde tra i compensi spettanti per l'inquadramento al 4° livello e i compensi effettivamente percepiti nell'anno 2014”; dunque, il Giudice della sentenza 485/2022, sulla scorta della prospettazione del ricorrente e della documentazione prodotta, ha effettuato un distinguo tra i soggetti tenuti al pagamento delle differenze retributive dovute al onerando del pagamento relativo all'anno 2014 CP_1
l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Sicilia e, per il restante periodo dedotto, l'Assessorato Regionale del Territorio
e dell'Ambiente della Regione Sicilia, odierno opponente.
Posto, dunque, che la sentenza è stata munita di certificazione di passaggio in giudicato, con conseguente definitività e inoppugnabilità delle statuizioni assunte, ne deriva la fondatezza della contestazione mossa dall' opponente e, per l'effetto, l'erroneità della Parte_1
richiesta economica avanzata, per mezzo del ricorso per decreto ingiuntivo, interamente nei confronti dell' , essendo quest'ultimo Parte_2
stato condannato, nella citata sentenza n. 485/2022 (non appellata) al pagamento delle differenze retributive maturate, in ragione dell'inquadramento nel superiore livello 4° del
CCNL di settore, nel periodo dal 2009 al 2018, con esclusione dell'anno 2014, le quali sono state poste a carico dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea della Regione Sicilia.
5 Dal quantum richiesto va quindi decurtato l'importo relativo alle differenze retributive dell'anno 2014.
Deve, altresì, rilevarsi che nel ricorso per decreto ingiuntivo il ha effettuato i calcoli CP_1
delle differenze retributive (comprensive dell'anno 2014) per un totale di € 8.171,68 a titolo di sorte capitale, oltre € 320,45 a titolo di interessi legali e € 921,48 a titolo di rivalutazione monetaria, salvo poi richiedere l'emissione del decreto ingiuntivo per l'intera somma pari €
9.413,61 (comprensiva di interessi e rivalutazione), oltre interessi;
invero, la statuizione sugli interessi deve essere disposta sulla sorte capitale e non sulla somma già rivalutata e maggiorata degli interessi e, pertanto, ai fini dell'odierna riquantificazione delle spettanze al la somma da liquidarsi deve essere ricondotta alla sorte capitale pari a € 8.171,68, dalla CP_1 quale detrarre le somme relative all'anno 2014.
Per tutto quanto sopra argomentato, dunque, l'opposizione è parzialmente fondata e il decreto ingiuntivo n. 133/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa-sez. Lavoro, in data 28.02.2023 nel procedimento monitorio portante R.G. n. 520/2023, deve essere revocato con condanna dell' (in persona dell'Assessore pro Parte_2 tempore) al pagamento in favore di della somma lorda pari a € 7.389,13 (€ CP_1
8.171,68 sorte capitale - € 782,55 anno 2014), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione delle singole spettanze sino all'effettivo soddisfo.
La parziale fondatezza dell'opposizione costituisce eccezionale ragione per disporre la compensazione al 30% delle spese di giudizio tra le parti;
per il restante 70%, le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'effettiva attività difensiva svolta, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Tabacco.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza del 02.04.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 133/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa-sez. Lavoro, in data 28.02.2023, nel procedimento monitorio portante R.G. n. 520/2023 e condanna l' Parte_2
(in persona dell'Assessore pro tempore) al pagamento in favore di
[...] [...]
della somma lorda pari a € 7.389,13 (per i titoli e le causali indicati in CP_1
motivazione), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
6 2) dichiara compensate al 30% tra le parti le spese di giudizio;
per il restante 70%, condanna l' (in persona dell'Assessore pro Parte_2 tempore) alla refusione in favore dell'opposto delle spese del presente CP_1 giudizio (con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Maria Tabacco), che liquida in complessivi € 2.000,00 per compensi professionali (somma già ridotta del 30%), oltre accessori di legge.
Siracusa, 07.04.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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